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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/04/2024, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
BB ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GO
Sezione Unica Civile
R.G. 1008/2022
Il Tribunale Ordinario di GO, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1 el For nte domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
Parte attrice
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta contumace
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste. CP_3
Convenuto
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale – Crimini contro l'umanità – D.L. 36/2022
CONCLUSIONI: per : Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare i crimini di guerra e
contro
Parte_1
l'um visti in parte narrativa per la lesione dei diritti inviolabili della personal quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del , nel periodo compreso tra le date dell'arresto meglio viste in narrativa del sig. Org_1 sino alla sua morte. l'effetto, condannare la , in persona del suo Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dal sig. nonché il danno parentale subito dai sue eredi diretti, in favore dell'odierna attrice Parte_2 nella misura che verrà opportunamente determinata in corso di causa, applicando i parametri, anche tabellari, meglio visti in parte motiva, ovvero, all'occorrenza anche in via equitativa, anche mediante licenza di idonea CTU medico legale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio. per il : Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) Controparte_2 afferma capo al Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno
[...]
1 giudizio, e – per l'effetto – dichiarare l'incompetenza territoriale inderogabile del Giudice adito in favore del Tribunale di Trieste, Foro RI, b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Giudizio la Parte_1
BB AL DI GERMANIA allegando: a) di essere sorella di , che Persona_1 era nato a [...] il [...] e deceduto nel campo di p rg il 27/02/1945; b) che , appena sedicenne, era stato prelevato dall'esercito tedesco a Doberdò del Parte_2
Lago a seguito di u mento finalizzato al reperimento coattivo di mano d'opera ed era stato internato in data 22/10/1944 nel campo di concentramento di Dachau, sottocampo Augsburg-Pfersee (matricola n. 117877); c) in data 11/12/1944 veniva trasferito nel campo di concentramento Parte_2 di per poi essere decentrato a Leonberg, dove decedeva in data 7/02/1945; d) che la salma Per_2 di veniva seppellita in una fossa comune e, al termine della guerra, veniva trasportata presso il Parte_2 cimitero di Monaco di Baviera;
e) che in data 07/10/2014 i resti venivano riesumati e, identificati grazie al numero di matricola indelebile stampato sulla divisa, venivano riportati a Doberdò del Lago, dove trovavano sepoltura nel cimitero del paese. Sulla scorta di tali allegazioni, richiamando la normativa introdotta dall'art. 43 del D.L. 36/2022 – convertito con L. 79/2022 – parte attrice ha argomentato sostenendo come il proprio fratello fosse stato vittima di un crimine di guerra e di crimini Parte_2 contro l'umanità perpetrato dal a domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non Org_1 patrimoniali patiti dallo stesso iure hereditatis e il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio.
Si è costituito in Giudizio il , per il tramite Controparte_2 dell'Avvocatura di Stato, il q ativo, scaturito dalla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 03/02/2012, a seguito del quale la Repubblica non riconosce la giurisdizione del Giudice TA, argomentando come l'Italia CP_1 CP_1 sarebbe subentrata, in forza di una forma particolare di accollo sancita dall'introduzione dell'art. 43 del D.L. 36/2022, volto a dare esecuzione dell'Accordo tra Italia e reso Controparte_1 esecutivo dal D.P.R. n. 1263 del 14/04/1963. Sulla scorta di tale argomentazione il
[...]
ha preliminarmente eccepito il difetto di c Controparte_2
Tribunale adito ai sensi dell'art. 25 c.p.c., indicando la competenza del Foro RI di Trieste, eccepito la prescrizione del diritto azionato, eccepito la rinuncia dei diritti per facta concludentia ed ha contestato il quantum risarcitorio, chiedendo la decurtazione, a titolo di compensatio lucri cum damno, con le somme percepite o che avrebbero essere potute percepite in forza del D.P.R. 2043 del 1963.
All'udienza del 22/03/2023, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della BB AL DI GERMANIA e sono stati concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti da parte attrice. All'udienza del 21/09/2023 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 2. Per meglio valutare la fondatezza delle questioni preliminari profilate nella comparsa di costituzione del appare opportuno ricostruire il Controparte_2 travagliato percorso giurisprudenziale e normativo, che ha portato all'emanazione dell'art. 43 del D.L. 36/2022.
Come è noto, sull'eco degli effetti della nota pronuncia NI (Cass. Civ., SS. UU. n. 5044/2004), la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 03/02/2012 ha affermato come la Repubblica Italiana ha violato il suo obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945” affermando inoltre come la Repubblica italiana deve attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi tribunali e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l'immunità di cui la Repubblica federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto.
A seguito di tale pronuncia – in forza della quale la BB AL DI GERMANIA non riconosce la giurisdizione del Giudice TA a decidere sulle controversie in questione e non si è, conseguentemente, costituita nel presente giudizio – la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che avrebbero dato attuazione alla sentenza della Corte Internazionale: con la pronuncia 238/2014 il Giudice delle Leggi ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Unite sulle immunità Org_2 giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Pur dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato TA al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte Costituzionale ha ribadito come i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un limite all'ingresso alle norme internazionali, affermando come in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato Estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale assunto è stato altresì confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno ancora di recente ribadito come a fronte di crimini di guerra non possa trovare spazio l'immunità dello Stato straniero, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano (cfr. Cass. Civ. SS.UU: 20442/2020).
A fronte di tale assetto giurisprudenziale, si sono susseguite attività esecutive su beni presenti sul territorio italiano di proprietà della e tale ha proposto nuovo ricorso in data 29/04/2022 CP_1 presso la Corte Internazionale di er lamentare l'inottemperanza della Stato TA alla precedente pronuncia del 3 febbraio 2012 e la violazione del principio dell'immunità giurisdizionale dello stato estero.
È pertanto intervenuto il legislatore introducendo la previsione di cui all'art. 43 del D. L. 36/2022 del 2/06/2022 (a seguito della cui introduzione la ha ritirato il Parte_3 Con proprio ricorso presso la ), istituendo, presso il Controparte_2
il Fondo per il ri dei danni subìti dalle vittim
[...] diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Org_1
Il legislatore ha espressamente indicato quale scopo dell'istituzione del fondo quello di assicurare la continuità del c.d. Accordo di Bonn del 02/06/1961 reso esecutivo con D.P.R. 1263/1962, in forza del
3 quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo TA ha dichiarato la definizione di tutte le richieste della Repubblica Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della o nei confronti di persone fisiche o giuridiche Controparte_1 tedesche, purché de eriodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e si è impegnato a tenere indenne la Repubblica e le persone fisiche e giuridiche Controparte_1 tedesche da ogni eventuale azione o altra pret i persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette (sul punto, lo Stato italiano aveva rifiutato di ascrivere all'interno dell'accordo le azioni di risarcimento intraprese dalle vittime di crimini internazionali).
Il secondo comma dell'art. 43 D.L. 36/2022 stabilisce, come requisito di accesso al fondo, l'aver ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. Il successivo comma III, oltre a statuire l'estinzione delle procedure esecutive già iniziate sulla base di titoli preesistenti, prevede, in deroga alla previsione di cui all'art. 282 c.p.c., che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel corso del secondo conflitto Org_1 mondiale acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito. Il successivo comma V prevede come il pagamento effettuato con la procedura prevista dal comma IV (la cui disciplina è demandata a decreto del Ministro dell'Economia in concerto con il Ministro degli Affari Esteri, emanato in data 28/06/2023) estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti sopra richiamati. Il sesto comma introduce un termine decadenziale per l'introduzione dei giudizi in questione, prevedendo la rilevabilità d'ufficio della medesima, e dispone che gli atti introduttivi di tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato (secondo l'art. 144 c.p.c.) e che, in caso di omissione di tale notifica, il Giudice assegni un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
La norma contenuta nel comma III del suddetto articolo è stata oggetto di ulteriore giudizio di legittimità costituzionale, relativo alle procedure esecutive, all'esito del quale, la Corte Costituzionale, oltre a ricostruire nuovamente l'annosa vicenda, con sentenza n. 159/2023 ha dichiarato non fondata la questione.
Brevemente ricostruito il quadro d'insieme nei termini sopra descritti, appare indubbia la Giurisdizione del Giudice TA (peraltro incontestata dall'intervenuto ) sulla Controparte_2 vicenda in questione, a fronte della previsione contenuta elles, richiamato dall'art. 3 L. 218/1995, che prevede, in materia di delitti, la giurisdizione del giudice (dello Stato) del luogo in cui l'evento avvenuto per come interpretata dalla Giurisprudenza maggioritaria, alla quale questo giudice aderisce: l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” contenuta nel n. 3 dell'articolo 5 della Convenzione dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di tali due luoghi, quindi .. sia al luogo in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante denunciato dall'attore, sia a quello, eventualmente diverso, in cui lo stesso attore ha subito inizialmente il danno causato da quel comportamento (così, Cass. Civ., SS. UU. 357/2010).
Ciò chiarito, non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza per come è stata prospettata dall'Avvocatura di Stato di Trieste, in quanto si ritiene che, rispetto all'obbligo risarcitorio dei danni derivanti dalla lesione dei diritti inviolabili della persona in conseguenza di crimini contro l'umanità, permanga la titolarità passiva in capo alla BB AL DI GERMANIA e non possa argomentarsi una successione dello Stato TA in detto rapporto.
Invero, a fronte delle pronunce della pronuncia 238/2014 della Corte Costituzionale si deve ritenere come, con speciale riferimento alle obbligazioni risarcitorie derivanti da crimini contro l'umanità, non
4 possano essere invocate, per i controlimiti costituzionali, le norme di matrice internazionale che prevedono l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri e dei loro beni.
Inoltre, si osserva come le norme contenute nei commi dell'art. 43, D.L. 36/2022 (e successive integrazioni e modifiche) non prevedano il mutamento dell'originario rapporto obbligatorio in parola, disciplinando invece una modalità di soddisfacimento peculiare costituita dall'accesso al Fondo Ristori. Il sistema normativo in parola, introdotto dal legislatore per adempiere ai propri obblighi assunti in sede internazionale, introduce, attraverso l'accesso al Fondo, una modalità di soddisfacimento peculiare, che si pone quale alternativa obbligata all'esecuzione forzata nei confronti del debitore originario destinatario del titolo. L'accesso al Fondo (che impedisce l'esecuzione forzata sui beni dello stato estero) presuppone anzi la condanna della BB AL TEDESCA all'esito del giudizio di cognizione.
Tale assunto si colloca nel solco di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella più recente sentenza n. 159/2023, la quale ha espressamente enunciato come l'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Il relativo pagamento è CP_1 CP_1 effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, la quale può essere rigettata solo in mancanza dei presupposti di legge. Tale pagamento estingue, come previsto dal comma 5 dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i medesimi fatti (art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale). Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima CP_1 di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova. CP_1
Del resto, la formula “obbligo a tenere indenne” utilizzata nell'Accordo di Bonn, recepito nel nostro ordinamento dal D.P.R. 1263/1962 (del quale il citato articolo del D.L. 36/2022 propone l'attuazione), che pare richiamare la locuzione utilizzata dal legislatore in punto di contratto di assicurazione per la responsabilità civile, non presuppone che lo Stato TA sia subentrato nei rapporti in questione ma che si sia impegnato ad evitare che la Repubblica subisca le conseguenze Controparte_1 risarcitorie da essi derivanti: la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza, dunque, unicamente nel momento in cui, accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, occorre procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Pertanto, non può che affermarsi la titolarità passiva del rapporto in capo alla BB AL , la quale è riconosciuta (né si è mai sottratta al riconoscimento), secondo i Pt_3 canoni ermeneutici del diritto internazionale in punto la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra gli Stati, quale successore del Reich Tedesco – (come noto, denominazione ufficiale dello Stato Controparte_5
Tedesco dal 1871 al 1945, idonea a ricomprendere, oltre che il funesto regime hitleriano – Drittes Reich/Großdeutches Reich, anche l' e la Repubblica Controparte_6 Controparte_7
).
[...]
Tuttavia, deve comunque essere rilevata l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Trieste.
Viene in rilievo, sul punto le previsioni di cui all'art. 25 c.p.c. e artt. 6, 7 e 8 del R.D. 2828/1923, che prevede, quale eccezione ai Fori Generali, la competenza inderogabile del c.d. Foro RI (individuato del giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente) nelle cause in cui sia parte l'Amministrazione dello Stato. Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la vis actraciva inderogabile del Foro RI si espliciti anche nelle situazioni in cui l'Amministrazione Statale – nelle proprie articolazioni – assuma la veste di litisconsorte necessario, con esclusione delle sole ipotesi di intervento volontario.
5 Si ritiene che la norma di cui al comma VI, dell'art. 43, D.L. 36/2022, nel prevedere la notificazione degli atti introduttivi all'Avvocatura dello Stato relativi alle azioni di accertamento e liquidazione dei danni in parola e l'assegnazione, da parte del Giudice, di un termine perentorio per l'esecuzione di tale incombente, disciplina, alla luce del richiamo operato rispetto l'art. 144 c.p.c., un'ipotesi di litisconsorzio necessario in capo al . Controparte_2
Una diversa interpretazione del disposto normativo che vedrebbe le amministrazioni costituite quali intervenienti volontari e non parti, appare essere distonica rispetto ai principi del nostro ordinamento, al quale, anche alla luce dell'art. 102 c.p.c., sono estranee fattispecie in cui a fronte di un “obbligo” di notifica di un atto introduttivo di un giudizio non segua la costituzione in giudizio del soggetto chiamato (come, ad esempio, in ambito assicurativo) e la sua veste di litisconsorte. A voler intendere, infatti, la notifica normativamente imposta come mero strumento per portare a conoscenza di soggetti terzi la pendenza del giudizio, si finirebbe con il negare al soggetto su cui peserebbero le conseguenze economiche tutte, discendenti dal giudizio – ristoro economico, spese giudiziali possibilità di definire in via transattiva la causa a norma del comma II dello stesso art. 43– il diritto a contraddire nel procedimento stesso, avendo un interesse concreto e attuale a farlo.
Si ritiene pertanto applicabile la previsione dell'art. 25 c.p.c., in forza del quale, qualora l'Amministrazione Statale sia convenuta, si debba far riferimento al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Pertanto, ove l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, e si renda necessario determinare il forum destinatae solutionis (che in tal caso concorre con il forum delicti), occorre fare riferimento alle norme di contabilità pubblica (e, segnatamente, gli art. 54 r.d. 2440/23 e artt. 278 lett. D), 287, 407 del regolamento approvato con r.d. 827/24 che prevedono che i pagamenti da parte dello Stato, qualora non siano effettuati mediante ruoli, avvengano o mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato), ai sensi delle quali il foro stesso va individuato nel domicilio del creditore e non in quello del debitore.
Nel caso di specie, il Tribunale di GO sarebbe competente tanto secondo il criterio del forum delicti (essendosi verificato l'evento dannoso in Doberdò del Lago) quanto secondo il criterio del forum destinatae solutionis (trovandosi in GO la sezione di Tesoreria provinciale deputata al pagamento a fronte della residenza di parte attrice in Doberdò del Lago). Trovandosi il Tribunale di GO nel distretto dell'Avvocatura dello Stato che ha sede in Trieste, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Trieste a conoscere della controversia di specie, davanti al quale le parti potranno riassumere il processo ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3. Sulle spese di lite
In ordine alle spese di lite, attesa l'assenza di precedenti di legittimità sulla questione di competenza decisa e attesa la complessità delle questioni e il contrasto interpretativo, si giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di GO così statuisce:
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di GO in Favore del Tribunale di Trieste, sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed assegna alle parti termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione innanzi a tale Ufficio Giudiziario;
Spese di lite integralmente compensate
Così deciso GO in data 05/04/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GO
Sezione Unica Civile
R.G. 1008/2022
Il Tribunale Ordinario di GO, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1 el For nte domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
Parte attrice
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta contumace
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste. CP_3
Convenuto
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale – Crimini contro l'umanità – D.L. 36/2022
CONCLUSIONI: per : Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare i crimini di guerra e
contro
Parte_1
l'um visti in parte narrativa per la lesione dei diritti inviolabili della personal quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del , nel periodo compreso tra le date dell'arresto meglio viste in narrativa del sig. Org_1 sino alla sua morte. l'effetto, condannare la , in persona del suo Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dal sig. nonché il danno parentale subito dai sue eredi diretti, in favore dell'odierna attrice Parte_2 nella misura che verrà opportunamente determinata in corso di causa, applicando i parametri, anche tabellari, meglio visti in parte motiva, ovvero, all'occorrenza anche in via equitativa, anche mediante licenza di idonea CTU medico legale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio. per il : Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) Controparte_2 afferma capo al Controparte_2
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno
[...]
1 giudizio, e – per l'effetto – dichiarare l'incompetenza territoriale inderogabile del Giudice adito in favore del Tribunale di Trieste, Foro RI, b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Giudizio la Parte_1
BB AL DI GERMANIA allegando: a) di essere sorella di , che Persona_1 era nato a [...] il [...] e deceduto nel campo di p rg il 27/02/1945; b) che , appena sedicenne, era stato prelevato dall'esercito tedesco a Doberdò del Parte_2
Lago a seguito di u mento finalizzato al reperimento coattivo di mano d'opera ed era stato internato in data 22/10/1944 nel campo di concentramento di Dachau, sottocampo Augsburg-Pfersee (matricola n. 117877); c) in data 11/12/1944 veniva trasferito nel campo di concentramento Parte_2 di per poi essere decentrato a Leonberg, dove decedeva in data 7/02/1945; d) che la salma Per_2 di veniva seppellita in una fossa comune e, al termine della guerra, veniva trasportata presso il Parte_2 cimitero di Monaco di Baviera;
e) che in data 07/10/2014 i resti venivano riesumati e, identificati grazie al numero di matricola indelebile stampato sulla divisa, venivano riportati a Doberdò del Lago, dove trovavano sepoltura nel cimitero del paese. Sulla scorta di tali allegazioni, richiamando la normativa introdotta dall'art. 43 del D.L. 36/2022 – convertito con L. 79/2022 – parte attrice ha argomentato sostenendo come il proprio fratello fosse stato vittima di un crimine di guerra e di crimini Parte_2 contro l'umanità perpetrato dal a domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non Org_1 patrimoniali patiti dallo stesso iure hereditatis e il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio.
Si è costituito in Giudizio il , per il tramite Controparte_2 dell'Avvocatura di Stato, il q ativo, scaturito dalla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 03/02/2012, a seguito del quale la Repubblica non riconosce la giurisdizione del Giudice TA, argomentando come l'Italia CP_1 CP_1 sarebbe subentrata, in forza di una forma particolare di accollo sancita dall'introduzione dell'art. 43 del D.L. 36/2022, volto a dare esecuzione dell'Accordo tra Italia e reso Controparte_1 esecutivo dal D.P.R. n. 1263 del 14/04/1963. Sulla scorta di tale argomentazione il
[...]
ha preliminarmente eccepito il difetto di c Controparte_2
Tribunale adito ai sensi dell'art. 25 c.p.c., indicando la competenza del Foro RI di Trieste, eccepito la prescrizione del diritto azionato, eccepito la rinuncia dei diritti per facta concludentia ed ha contestato il quantum risarcitorio, chiedendo la decurtazione, a titolo di compensatio lucri cum damno, con le somme percepite o che avrebbero essere potute percepite in forza del D.P.R. 2043 del 1963.
All'udienza del 22/03/2023, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della BB AL DI GERMANIA e sono stati concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti da parte attrice. All'udienza del 21/09/2023 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 2. Per meglio valutare la fondatezza delle questioni preliminari profilate nella comparsa di costituzione del appare opportuno ricostruire il Controparte_2 travagliato percorso giurisprudenziale e normativo, che ha portato all'emanazione dell'art. 43 del D.L. 36/2022.
Come è noto, sull'eco degli effetti della nota pronuncia NI (Cass. Civ., SS. UU. n. 5044/2004), la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 03/02/2012 ha affermato come la Repubblica Italiana ha violato il suo obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945” affermando inoltre come la Repubblica italiana deve attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi tribunali e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l'immunità di cui la Repubblica federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto.
A seguito di tale pronuncia – in forza della quale la BB AL DI GERMANIA non riconosce la giurisdizione del Giudice TA a decidere sulle controversie in questione e non si è, conseguentemente, costituita nel presente giudizio – la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che avrebbero dato attuazione alla sentenza della Corte Internazionale: con la pronuncia 238/2014 il Giudice delle Leggi ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Unite sulle immunità Org_2 giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Pur dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato TA al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte Costituzionale ha ribadito come i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un limite all'ingresso alle norme internazionali, affermando come in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato Estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale assunto è stato altresì confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno ancora di recente ribadito come a fronte di crimini di guerra non possa trovare spazio l'immunità dello Stato straniero, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano (cfr. Cass. Civ. SS.UU: 20442/2020).
A fronte di tale assetto giurisprudenziale, si sono susseguite attività esecutive su beni presenti sul territorio italiano di proprietà della e tale ha proposto nuovo ricorso in data 29/04/2022 CP_1 presso la Corte Internazionale di er lamentare l'inottemperanza della Stato TA alla precedente pronuncia del 3 febbraio 2012 e la violazione del principio dell'immunità giurisdizionale dello stato estero.
È pertanto intervenuto il legislatore introducendo la previsione di cui all'art. 43 del D. L. 36/2022 del 2/06/2022 (a seguito della cui introduzione la ha ritirato il Parte_3 Con proprio ricorso presso la ), istituendo, presso il Controparte_2
il Fondo per il ri dei danni subìti dalle vittim
[...] diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Org_1
Il legislatore ha espressamente indicato quale scopo dell'istituzione del fondo quello di assicurare la continuità del c.d. Accordo di Bonn del 02/06/1961 reso esecutivo con D.P.R. 1263/1962, in forza del
3 quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo TA ha dichiarato la definizione di tutte le richieste della Repubblica Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della o nei confronti di persone fisiche o giuridiche Controparte_1 tedesche, purché de eriodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e si è impegnato a tenere indenne la Repubblica e le persone fisiche e giuridiche Controparte_1 tedesche da ogni eventuale azione o altra pret i persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette (sul punto, lo Stato italiano aveva rifiutato di ascrivere all'interno dell'accordo le azioni di risarcimento intraprese dalle vittime di crimini internazionali).
Il secondo comma dell'art. 43 D.L. 36/2022 stabilisce, come requisito di accesso al fondo, l'aver ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. Il successivo comma III, oltre a statuire l'estinzione delle procedure esecutive già iniziate sulla base di titoli preesistenti, prevede, in deroga alla previsione di cui all'art. 282 c.p.c., che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel corso del secondo conflitto Org_1 mondiale acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito. Il successivo comma V prevede come il pagamento effettuato con la procedura prevista dal comma IV (la cui disciplina è demandata a decreto del Ministro dell'Economia in concerto con il Ministro degli Affari Esteri, emanato in data 28/06/2023) estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti sopra richiamati. Il sesto comma introduce un termine decadenziale per l'introduzione dei giudizi in questione, prevedendo la rilevabilità d'ufficio della medesima, e dispone che gli atti introduttivi di tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato (secondo l'art. 144 c.p.c.) e che, in caso di omissione di tale notifica, il Giudice assegni un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
La norma contenuta nel comma III del suddetto articolo è stata oggetto di ulteriore giudizio di legittimità costituzionale, relativo alle procedure esecutive, all'esito del quale, la Corte Costituzionale, oltre a ricostruire nuovamente l'annosa vicenda, con sentenza n. 159/2023 ha dichiarato non fondata la questione.
Brevemente ricostruito il quadro d'insieme nei termini sopra descritti, appare indubbia la Giurisdizione del Giudice TA (peraltro incontestata dall'intervenuto ) sulla Controparte_2 vicenda in questione, a fronte della previsione contenuta elles, richiamato dall'art. 3 L. 218/1995, che prevede, in materia di delitti, la giurisdizione del giudice (dello Stato) del luogo in cui l'evento avvenuto per come interpretata dalla Giurisprudenza maggioritaria, alla quale questo giudice aderisce: l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” contenuta nel n. 3 dell'articolo 5 della Convenzione dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di tali due luoghi, quindi .. sia al luogo in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante denunciato dall'attore, sia a quello, eventualmente diverso, in cui lo stesso attore ha subito inizialmente il danno causato da quel comportamento (così, Cass. Civ., SS. UU. 357/2010).
Ciò chiarito, non può trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza per come è stata prospettata dall'Avvocatura di Stato di Trieste, in quanto si ritiene che, rispetto all'obbligo risarcitorio dei danni derivanti dalla lesione dei diritti inviolabili della persona in conseguenza di crimini contro l'umanità, permanga la titolarità passiva in capo alla BB AL DI GERMANIA e non possa argomentarsi una successione dello Stato TA in detto rapporto.
Invero, a fronte delle pronunce della pronuncia 238/2014 della Corte Costituzionale si deve ritenere come, con speciale riferimento alle obbligazioni risarcitorie derivanti da crimini contro l'umanità, non
4 possano essere invocate, per i controlimiti costituzionali, le norme di matrice internazionale che prevedono l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri e dei loro beni.
Inoltre, si osserva come le norme contenute nei commi dell'art. 43, D.L. 36/2022 (e successive integrazioni e modifiche) non prevedano il mutamento dell'originario rapporto obbligatorio in parola, disciplinando invece una modalità di soddisfacimento peculiare costituita dall'accesso al Fondo Ristori. Il sistema normativo in parola, introdotto dal legislatore per adempiere ai propri obblighi assunti in sede internazionale, introduce, attraverso l'accesso al Fondo, una modalità di soddisfacimento peculiare, che si pone quale alternativa obbligata all'esecuzione forzata nei confronti del debitore originario destinatario del titolo. L'accesso al Fondo (che impedisce l'esecuzione forzata sui beni dello stato estero) presuppone anzi la condanna della BB AL TEDESCA all'esito del giudizio di cognizione.
Tale assunto si colloca nel solco di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella più recente sentenza n. 159/2023, la quale ha espressamente enunciato come l'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Il relativo pagamento è CP_1 CP_1 effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, la quale può essere rigettata solo in mancanza dei presupposti di legge. Tale pagamento estingue, come previsto dal comma 5 dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i medesimi fatti (art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale). Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima CP_1 di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova. CP_1
Del resto, la formula “obbligo a tenere indenne” utilizzata nell'Accordo di Bonn, recepito nel nostro ordinamento dal D.P.R. 1263/1962 (del quale il citato articolo del D.L. 36/2022 propone l'attuazione), che pare richiamare la locuzione utilizzata dal legislatore in punto di contratto di assicurazione per la responsabilità civile, non presuppone che lo Stato TA sia subentrato nei rapporti in questione ma che si sia impegnato ad evitare che la Repubblica subisca le conseguenze Controparte_1 risarcitorie da essi derivanti: la successione a titolo particolare ex lege nel rapporto obbligatorio si realizza, dunque, unicamente nel momento in cui, accertata definitivamente l'esistenza del credito risarcitorio e la relativa consistenza quantitativa, occorre procedere alla sua concreta soddisfazione nei limiti indicati nel titolo esecutivo.
Pertanto, non può che affermarsi la titolarità passiva del rapporto in capo alla BB AL , la quale è riconosciuta (né si è mai sottratta al riconoscimento), secondo i Pt_3 canoni ermeneutici del diritto internazionale in punto la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra gli Stati, quale successore del Reich Tedesco – (come noto, denominazione ufficiale dello Stato Controparte_5
Tedesco dal 1871 al 1945, idonea a ricomprendere, oltre che il funesto regime hitleriano – Drittes Reich/Großdeutches Reich, anche l' e la Repubblica Controparte_6 Controparte_7
).
[...]
Tuttavia, deve comunque essere rilevata l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Trieste.
Viene in rilievo, sul punto le previsioni di cui all'art. 25 c.p.c. e artt. 6, 7 e 8 del R.D. 2828/1923, che prevede, quale eccezione ai Fori Generali, la competenza inderogabile del c.d. Foro RI (individuato del giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente) nelle cause in cui sia parte l'Amministrazione dello Stato. Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la vis actraciva inderogabile del Foro RI si espliciti anche nelle situazioni in cui l'Amministrazione Statale – nelle proprie articolazioni – assuma la veste di litisconsorte necessario, con esclusione delle sole ipotesi di intervento volontario.
5 Si ritiene che la norma di cui al comma VI, dell'art. 43, D.L. 36/2022, nel prevedere la notificazione degli atti introduttivi all'Avvocatura dello Stato relativi alle azioni di accertamento e liquidazione dei danni in parola e l'assegnazione, da parte del Giudice, di un termine perentorio per l'esecuzione di tale incombente, disciplina, alla luce del richiamo operato rispetto l'art. 144 c.p.c., un'ipotesi di litisconsorzio necessario in capo al . Controparte_2
Una diversa interpretazione del disposto normativo che vedrebbe le amministrazioni costituite quali intervenienti volontari e non parti, appare essere distonica rispetto ai principi del nostro ordinamento, al quale, anche alla luce dell'art. 102 c.p.c., sono estranee fattispecie in cui a fronte di un “obbligo” di notifica di un atto introduttivo di un giudizio non segua la costituzione in giudizio del soggetto chiamato (come, ad esempio, in ambito assicurativo) e la sua veste di litisconsorte. A voler intendere, infatti, la notifica normativamente imposta come mero strumento per portare a conoscenza di soggetti terzi la pendenza del giudizio, si finirebbe con il negare al soggetto su cui peserebbero le conseguenze economiche tutte, discendenti dal giudizio – ristoro economico, spese giudiziali possibilità di definire in via transattiva la causa a norma del comma II dello stesso art. 43– il diritto a contraddire nel procedimento stesso, avendo un interesse concreto e attuale a farlo.
Si ritiene pertanto applicabile la previsione dell'art. 25 c.p.c., in forza del quale, qualora l'Amministrazione Statale sia convenuta, si debba far riferimento al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Pertanto, ove l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, e si renda necessario determinare il forum destinatae solutionis (che in tal caso concorre con il forum delicti), occorre fare riferimento alle norme di contabilità pubblica (e, segnatamente, gli art. 54 r.d. 2440/23 e artt. 278 lett. D), 287, 407 del regolamento approvato con r.d. 827/24 che prevedono che i pagamenti da parte dello Stato, qualora non siano effettuati mediante ruoli, avvengano o mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato), ai sensi delle quali il foro stesso va individuato nel domicilio del creditore e non in quello del debitore.
Nel caso di specie, il Tribunale di GO sarebbe competente tanto secondo il criterio del forum delicti (essendosi verificato l'evento dannoso in Doberdò del Lago) quanto secondo il criterio del forum destinatae solutionis (trovandosi in GO la sezione di Tesoreria provinciale deputata al pagamento a fronte della residenza di parte attrice in Doberdò del Lago). Trovandosi il Tribunale di GO nel distretto dell'Avvocatura dello Stato che ha sede in Trieste, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Trieste a conoscere della controversia di specie, davanti al quale le parti potranno riassumere il processo ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
3. Sulle spese di lite
In ordine alle spese di lite, attesa l'assenza di precedenti di legittimità sulla questione di competenza decisa e attesa la complessità delle questioni e il contrasto interpretativo, si giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di GO così statuisce:
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di GO in Favore del Tribunale di Trieste, sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed assegna alle parti termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione innanzi a tale Ufficio Giudiziario;
Spese di lite integralmente compensate
Così deciso GO in data 05/04/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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