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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1256/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da:
(c.f. ) quale titolare Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale DGS di De AS TE (p. Iva ), P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Enrico Beccaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vicenza alla Via Malvezzi 10
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. , rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dagli Avvocati Emanuela Rutigliano e Giovanni Trasatti, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano alla Piazza Emilia 5
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 866/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 16 maggio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Venezia accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza impugnata n. 866/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Di parte appellata
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare.
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto nell'interesse di DGS di De AS TE;
- rigettare ogni ulteriore domanda svolta da parte appellante e per l'effetto
- confermare le statuizioni della sentenza n. 866 Tribunale di Vicenza.
In ogni caso:
Condannare DGS di De AS TE al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, di sentenza e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2019 TE De AS, agendo quale titolare dell'impresa individuale DGS di De AS TE, ha chiesto al Tribunale di Vicenza, ottenendo pronuncia di accoglimento, di ingiungere ad il pagamento in suo favore della somma Parte_3
di € 33.150,00 oltre interessi moratori essendosene dichiarato creditore a titolo di corrispettivo delle attività di “ricerca fornitori e prodotti”, asseritamente svolta per suo conto, come riportata nella fattura prodotta a corredo del ricorso.
Con atto spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 26 marzo 2019 ha proposto opposizione avverso il Parte_3
decreto ingiuntivo negando la fondatezza della pretesa rivoltagli nonché negando di aver mai conferito alcun incarico nei sensi dedotti dal ricorrente, ed ha nel contempo proposto domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna del De AS al pagamento in suo favore della somma di €
14.703,13 assumendo che gli fosse dovuta quali provvigioni maturate per la promozione della vendita di prodotti oleari affidatagli dal De AS e da egli espletata.
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposto, che ha ribadito la sussistenza e l'ammontare della sua pretesa creditoria ed ha contestato la richiesta di pagamento rivoltagli dal nonché, in via di riconvenzione alla Pt_3
riconvenzionale dell'opponente, ha proposto domanda di accertamento del suo diritto ad ottenere un risarcimento del danno nella misura di €
250.000,00 riservando la relativa domanda di condanna ad un separato giudizio, il Tribunale, dopo aver disatteso le richieste istruttorie delle parti, ha deciso la causa accogliendo l'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo, e la domanda riconvenzionale dell'opponente, con condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 14.703,13 oltre interessi, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto al cui carico ha posto le spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto impugnazione il De AS chiedendone la riforma.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il suo rigetto.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 31 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte che l'impugnazione proposta dal De
AS è di dubbia ammissibilità non essendo in alcuna parte dell'atto introduttivo (né in alcuno dei successivi scritti difensivi) specificata in concreto la riforma sollecitata al giudice del gravame.
Pur tuttavia, dal contenuto dei due motivi veicolati con l'impugnazione, par di comprendere che l'appellante, dolendosi sia dell'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo che della domanda riconvenzionale del abbia inteso sollecitare il rigetto di quelle petizioni. Pt_3
Col primo motivo d'impugnazione l'appellante ha criticato la decisione affermando che il Tribunale avrebbe omesso una compiuta disamina della documentazione prodotta così pervenendo all'errata valutazione sulla fondatezza del suo credito come dedotto in lite fin dalla proposizione del ricorso per ingiunzione.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha sostenuto come dalla produzione documentale, ed in particolare dalle conversazioni intercorse tra le parti a mezzo strumenti di comunicazione elettronica, il Tribunale avrebbe dovuto con certezza evincere la prova dell'incarico conferitogli dal per la ricerca di imprese con cui intraprendere rapporti di fornitura Pt_3
commerciale e trarne le relative conseguenze quanto alla sussistenza della sua domanda di pagamento.
La Corte rileva che il motivo non ha fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Pare opportuno ripercorrere le ragioni sottese alla decisione di accoglimento dell'opposizione rilevando che il Tribunale aveva evidenziato come il decreto ingiuntivo era stato concesso sulla base della sola fattura emessa dall'allora opposto e prodotta a corredo del ricorso unitamente all'estratto autenticato del registro delle fatture, rimarcando che in quella documentazione non risultava specificato né l'oggetto dell'asserito incarico né le attività eseguite in esecuzione di esso.
Ulteriormente il Tribunale, nel testo della motivazione, ha correttamente ricordato che a mente del consolidato orientamento di legittimità, la fattura commerciale, pur potendo essere sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, nell'eventuale successivo giudizio di opposizione non potesse costituire prova del credito ivi indicato tanto più, come nella vicenda di specie, allorché l'opponente avesse contestato la sussistenza d'un incarico e lo svolgimento d'una qualsivoglia prestazione, ciò comportando che sarebbe stato onere dell'opposto De AS dare compiuta prova della stipulazione d'un accordo tra le parti avente effetto contrattuale nonché dell'espletamento, in esecuzione del presupposto accordo contrattuale, delle prestazioni ivi previste e dell'ammontare del corrispettivo pattuito.
Rispetto a tale assunto motivazionale, pienamente condiviso dal Collegio,
l'appellante ha unicamente rievocato le comunicazioni intercorse con il dal contenuto delle quali però, come già ravvisato dal precedente Pt_3
giudicante, non è dato modo alcuno di trarre prova della stipulazione, quand'anche per fatti concludenti, d'un vincolo contrattuale avente ad oggetto il preteso conferimento d'incarico, risultando anzi del tutto apodittica la tesi d'appello quanto alla individuazione degli elementi essenziali d'un siffatto accordo, non potendosi neppure procedere alla sua qualificazione giuridica, alla determinazione dell'eventuale corrispettivo, come pure alle sua modalità di esecuzione.
Ne deriva che il mancato adempimento dell'onere probatorio, gà ravvisato dal Tribunale, vada confermato anche all'esito dello scrutinio sollecitato dall'appellante sulla documentazione dimessa in atti il cui contenuto è, a ben guardare, di una vaghezza e di una genericità tali da non consentire neppure di desumere quale sia l'oggetto stesso della interlocuzione tra le parti.
Ad epilogo di rigetto deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo di doglianza con il quale l'appellante ha criticato la decisione nella parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale di pagamento proposta dall'allora opponente Pt_3 L'appellante ha sostenuto che il precedente giudicante sarebbe incorso in vizio di carente e contraddittoria motivazione in ragione dell'omesso esame della documentazione dimessa in atti, asserendo che il credito provvigionale in contesa sarebbe stato in effetti rinunciato dal ciò risultando Pt_3
dalla conversazione intercorsa tra le parti mediante strumenti di comunicazione informatica (prodotta dall'allora opposto come documento 5 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione).
La Corte osserva che il contenuto del documento in disamina, la cui portata
è stata illustrata con l'impugnazione, non esplica alcun effetto di rinuncia del credito nei sensi prospettati dall'appellante sol che si consideri che da quel testo non è dato modo di comprendere a quali provvigioni si riferisse il mittente del messaggio, come pure la circostanza che le provvigioni asseritamente rinunciate vengono espressamente aggettivate come eventuali il che, logicamente, induce la considerazione per cui ben si sarebbe potuto trattare di affari non ancora procurati e dunque contraddistinti da semplice eventualità.
Sotto altro aspetto la doglianza in delibazione è priva di efficacia tale da condurre ad un diverso esito decisionale dovendosi rilevare che l'assunto d'appello omette del tutto di confrontarsi con la principale ragione che sorregge la decisione gravata, ossia la sostanziale ammissione del rapporto contrattuale in forza del quale il aveva rivendicato il credito Pt_3
provvigionale azionato in via riconvenzionale in uno alla mancata specifica contestazione del relativo ammontare.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, determinata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi vigenti tenuto conto del valore della causa in rapporto allo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarato tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 866/2022 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 16 maggio 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 5.209,50 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1256/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da:
(c.f. ) quale titolare Parte_1 C.F._1
dell'impresa individuale DGS di De AS TE (p. Iva ), P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Enrico Beccaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Vicenza alla Via Malvezzi 10
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. , rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dagli Avvocati Emanuela Rutigliano e Giovanni Trasatti, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano alla Piazza Emilia 5
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 866/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 16 maggio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Venezia accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza impugnata n. 866/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Di parte appellata
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare.
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto nell'interesse di DGS di De AS TE;
- rigettare ogni ulteriore domanda svolta da parte appellante e per l'effetto
- confermare le statuizioni della sentenza n. 866 Tribunale di Vicenza.
In ogni caso:
Condannare DGS di De AS TE al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, di sentenza e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2019 TE De AS, agendo quale titolare dell'impresa individuale DGS di De AS TE, ha chiesto al Tribunale di Vicenza, ottenendo pronuncia di accoglimento, di ingiungere ad il pagamento in suo favore della somma Parte_3
di € 33.150,00 oltre interessi moratori essendosene dichiarato creditore a titolo di corrispettivo delle attività di “ricerca fornitori e prodotti”, asseritamente svolta per suo conto, come riportata nella fattura prodotta a corredo del ricorso.
Con atto spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 26 marzo 2019 ha proposto opposizione avverso il Parte_3
decreto ingiuntivo negando la fondatezza della pretesa rivoltagli nonché negando di aver mai conferito alcun incarico nei sensi dedotti dal ricorrente, ed ha nel contempo proposto domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna del De AS al pagamento in suo favore della somma di €
14.703,13 assumendo che gli fosse dovuta quali provvigioni maturate per la promozione della vendita di prodotti oleari affidatagli dal De AS e da egli espletata.
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposto, che ha ribadito la sussistenza e l'ammontare della sua pretesa creditoria ed ha contestato la richiesta di pagamento rivoltagli dal nonché, in via di riconvenzione alla Pt_3
riconvenzionale dell'opponente, ha proposto domanda di accertamento del suo diritto ad ottenere un risarcimento del danno nella misura di €
250.000,00 riservando la relativa domanda di condanna ad un separato giudizio, il Tribunale, dopo aver disatteso le richieste istruttorie delle parti, ha deciso la causa accogliendo l'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo, e la domanda riconvenzionale dell'opponente, con condanna dell'opposto al pagamento della somma di € 14.703,13 oltre interessi, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto al cui carico ha posto le spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto impugnazione il De AS chiedendone la riforma.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il suo rigetto.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 31 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte che l'impugnazione proposta dal De
AS è di dubbia ammissibilità non essendo in alcuna parte dell'atto introduttivo (né in alcuno dei successivi scritti difensivi) specificata in concreto la riforma sollecitata al giudice del gravame.
Pur tuttavia, dal contenuto dei due motivi veicolati con l'impugnazione, par di comprendere che l'appellante, dolendosi sia dell'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo che della domanda riconvenzionale del abbia inteso sollecitare il rigetto di quelle petizioni. Pt_3
Col primo motivo d'impugnazione l'appellante ha criticato la decisione affermando che il Tribunale avrebbe omesso una compiuta disamina della documentazione prodotta così pervenendo all'errata valutazione sulla fondatezza del suo credito come dedotto in lite fin dalla proposizione del ricorso per ingiunzione.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha sostenuto come dalla produzione documentale, ed in particolare dalle conversazioni intercorse tra le parti a mezzo strumenti di comunicazione elettronica, il Tribunale avrebbe dovuto con certezza evincere la prova dell'incarico conferitogli dal per la ricerca di imprese con cui intraprendere rapporti di fornitura Pt_3
commerciale e trarne le relative conseguenze quanto alla sussistenza della sua domanda di pagamento.
La Corte rileva che il motivo non ha fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Pare opportuno ripercorrere le ragioni sottese alla decisione di accoglimento dell'opposizione rilevando che il Tribunale aveva evidenziato come il decreto ingiuntivo era stato concesso sulla base della sola fattura emessa dall'allora opposto e prodotta a corredo del ricorso unitamente all'estratto autenticato del registro delle fatture, rimarcando che in quella documentazione non risultava specificato né l'oggetto dell'asserito incarico né le attività eseguite in esecuzione di esso.
Ulteriormente il Tribunale, nel testo della motivazione, ha correttamente ricordato che a mente del consolidato orientamento di legittimità, la fattura commerciale, pur potendo essere sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, nell'eventuale successivo giudizio di opposizione non potesse costituire prova del credito ivi indicato tanto più, come nella vicenda di specie, allorché l'opponente avesse contestato la sussistenza d'un incarico e lo svolgimento d'una qualsivoglia prestazione, ciò comportando che sarebbe stato onere dell'opposto De AS dare compiuta prova della stipulazione d'un accordo tra le parti avente effetto contrattuale nonché dell'espletamento, in esecuzione del presupposto accordo contrattuale, delle prestazioni ivi previste e dell'ammontare del corrispettivo pattuito.
Rispetto a tale assunto motivazionale, pienamente condiviso dal Collegio,
l'appellante ha unicamente rievocato le comunicazioni intercorse con il dal contenuto delle quali però, come già ravvisato dal precedente Pt_3
giudicante, non è dato modo alcuno di trarre prova della stipulazione, quand'anche per fatti concludenti, d'un vincolo contrattuale avente ad oggetto il preteso conferimento d'incarico, risultando anzi del tutto apodittica la tesi d'appello quanto alla individuazione degli elementi essenziali d'un siffatto accordo, non potendosi neppure procedere alla sua qualificazione giuridica, alla determinazione dell'eventuale corrispettivo, come pure alle sua modalità di esecuzione.
Ne deriva che il mancato adempimento dell'onere probatorio, gà ravvisato dal Tribunale, vada confermato anche all'esito dello scrutinio sollecitato dall'appellante sulla documentazione dimessa in atti il cui contenuto è, a ben guardare, di una vaghezza e di una genericità tali da non consentire neppure di desumere quale sia l'oggetto stesso della interlocuzione tra le parti.
Ad epilogo di rigetto deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo di doglianza con il quale l'appellante ha criticato la decisione nella parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale di pagamento proposta dall'allora opponente Pt_3 L'appellante ha sostenuto che il precedente giudicante sarebbe incorso in vizio di carente e contraddittoria motivazione in ragione dell'omesso esame della documentazione dimessa in atti, asserendo che il credito provvigionale in contesa sarebbe stato in effetti rinunciato dal ciò risultando Pt_3
dalla conversazione intercorsa tra le parti mediante strumenti di comunicazione informatica (prodotta dall'allora opposto come documento 5 allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione).
La Corte osserva che il contenuto del documento in disamina, la cui portata
è stata illustrata con l'impugnazione, non esplica alcun effetto di rinuncia del credito nei sensi prospettati dall'appellante sol che si consideri che da quel testo non è dato modo di comprendere a quali provvigioni si riferisse il mittente del messaggio, come pure la circostanza che le provvigioni asseritamente rinunciate vengono espressamente aggettivate come eventuali il che, logicamente, induce la considerazione per cui ben si sarebbe potuto trattare di affari non ancora procurati e dunque contraddistinti da semplice eventualità.
Sotto altro aspetto la doglianza in delibazione è priva di efficacia tale da condurre ad un diverso esito decisionale dovendosi rilevare che l'assunto d'appello omette del tutto di confrontarsi con la principale ragione che sorregge la decisione gravata, ossia la sostanziale ammissione del rapporto contrattuale in forza del quale il aveva rivendicato il credito Pt_3
provvigionale azionato in via riconvenzionale in uno alla mancata specifica contestazione del relativo ammontare.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, determinata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi vigenti tenuto conto del valore della causa in rapporto allo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarato tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 866/2022 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 16 maggio 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 5.209,50 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni