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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano ConIGliere rel.
dr. Manuela Andretta ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3662/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAVASTANO Parte_1 C.F._1
FLORA e dell'avv. GALEANO NICOLA ( ) VIA RUGGERO DI LAURIA N. C.F._2
4 20149 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO DI LAURIA 4 20149 MILANO presso il difensore avv. SAVASTANO FLORA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 45 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRoparte_1 P.IVA_1
ORLANDONI ANDREA, elettivamente domiciliato in Via Mugiasca 10 22100 COMO presso il difensore avv. ORLANDONI ANDREA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TRoparte_2
PLINIO, 11 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
C.F. ), TRoparte_3
(C.F. ), TRoparte_4
(C.F. ), elettivamente domiciliato TRoparte_5 P.IVA_2
in VIA ENRICO DA MONZA, 44 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. RICCIO
GIOVANNI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 8 C/O CP_6 P.IVA_3
STUDIO LEGALE AVV.ASTOLFI 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
MELPIGNANO PATRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RE RT ( VIA LARGA 8 C.F._3
MILANO;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._4
VIA MANZONI 12 20059 VIMERCATE presso lo studio dell'avv. VERGANI
MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
pagina 2 di 45 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis previe le declaratorie del caso e di rito, richiamata ogni precedente difesa ed atto difensivo, così giudicare: nel merito: in riforma della sentenza n. 2371/2022 emessa dal Tribunale di Monza in data 21.11.2022 pubblicata in data 23.11.2022, accertata la proprietà o l'uso della canna fumaria in capo alle convenute, accertata la responsabilità in via esclusiva e/o solidale dei convenuti in ordine all'incendio verificatosi in data 23.10.2016 nel
[...]
sito in Via Marconi 2, Roncello, condannare le stesse per le causali di CP_5
cui atti e/o in proporzione alla responsabilità di ciascuna come accertata in corso di giudizio, a corrispondere alla OR , nata a [...], il [...], Parte_1
(c.f. , la somma di euro 90.417,93 a titolo di danno CodiceFiscale_5
patrimoniale oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ovvero a quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa;
condannare altresì le convenute in virtù della responsabilità di ciascuna come accertata in corso di giudizio a corrispondere alla OR la somma di euro Parte_1
61.839,88 a titolo di risarcimento del danno biologico, aumentato del danno esistenziale e morale da liquidarsi in via equitativa ed in ogni caso per un importo non inferiore ad euro 20.000,00, ovvero a quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 147/2022
In via istruttoria: si chiede ammettersi a prova diretta e contraria i seguenti capitoli di prova preceduti dall'inciso “vero che”:
L'appartamento, sito in Roncello, alla Via Guglielmo Marconi 2, piano 4, veniva concesso in locazione alla OR vuoto, non ammobiliato. Parte_1
La OR arredava l'appartamento di Via Guglielmo Marconi 2, Parte_1
acquistando i mobili da DIVIESSE s.n.c. e nello specifico: cucina completa di elettrodomestici, mobile per il soggiorno, camera matrimoniale, cameretta ed un divano
3 posti, come da fattura che si rammostra al teste (doc. 2). pagina 3 di 45 L'appellante, insieme alla figlia, traslocava nell'abitazione di Via Guglielmo Marconi 2, portando con sè gli effetti personali, come quadri, piccoli elettrodomestici, due TV, gioielli, stoviglie, servizio di piatti, indumenti.
Nell'incendio andava distrutto tutto l'arredo e nello specifico: cucina, divano, soggiorno, divano, sedie, camera da letto matrimoniale, cameretta, mobili bagno, librerie, scaffali, mensole, lampadari, come da elenco doc. 17, che si rammostra al teste.
Nell'incendio andavano distrutti gli elettrodomestici e nello specifico: due televisori, forno, frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, aspirapolvere e/o scopa elettrica, ferro da stiro, vaporella, frullatore, macchina del caffè, asciugacapelli, piastra per capelli, ed altri piccoli elettrodomestici, come da elenco doc. 18 e 19 che si rammostrano al teste.
Nell'incendio andava distrutta la biancheria, lenzuola, materassi, rete ortopedica, guanciali, coperte, piumoni, tovaglie da cucina, asciugamani, accappatoi, tende della cucina, tende delle camere, ed altra biancheria, come da doc. 21 e 22, che si rammostrano al teste.
Nell'incendio andavano distrutti i gioielli e nello specifico: collana in oro giallo modello panther gr. 48,30, un orologio Breil, un bracciale Pandora, un paio di orecchini in oro, una fede con brillantino, un anello con pietra zaffiro, due orologi Casio, quattro medaglie, tre collanine e un paio di orecchini con turchese, come da doc. 23 che si rammostra al teste.
L'appellante acquistava presso la i seguenti monili: collana in oro TRoparte_7
giallo modello panther gr. 48,30, un orologio Breil, un bracciale Pandora, un paio di orecchini in oro, una fede con brillantino, un anello con pietra zaffiro, due orologi Casio, quattro medaglie, tre collanine e un paio di orecchini con turchese, come da doc. 23 che si rammostra al teste
La collana in oro giallo modello panther gr. 48,30 era un regalo della madre Per_1
[...]
pagina 4 di 45 Nell'incendio andavano distrutte due pellicce, di cui una di visone e l'altra di volpe, come da doc. 24, 41 e 42 che si rammostrano al teste.
L'incendio si innescava in prossimità della canna fumaria della pizzeria che corre verticale per tutta l'altezza dell'edificio e proprio nella parte finale del tetto, vicino le travi portanti, come descritta nella perizia dei Vigili del Fuoco doc. 3 che si rammostra al teste.
L'appellante, insieme alla figlia, per il periodo novembre 2016 – maggio 2017, alloggiava presso la Cascina “La Nuova” sita in Via Spirano 9, Comun Nuovo (BG), con servizio di vitto e alloggio.
La società nella persona del legale rappresentante pro tempore, IGnor TRoparte_8
è creditrice nei confronti della OR della somma TRoparte_9 Parte_1
di euro 14.868,00 e che fra le parti esiste l'accordo sul pagamento posticipato una volta definito il procedimento civile per il risarcimento del danno derivante dall'incendio.
Si indicano, sulle circostanze sopra capitolate, i seguenti testimoni:
, residente a [...], sui capitoli da 1 a 10 Testimone_1
, residente a [...], sui capitoli da 1 a 10 Testimone_2
, residente a [...], sui capitoli da 1 Testimone_3
a 10 , residente a [...], Testimone_4
sui capitoli da 1 a 10
residente a [...], sui capitoli da 1 a 10 Testimone_5
, residente a [...], sui capitoli da 1 a 10 Testimone_6
, residente a [...], sui capitoli da 1 a 10 Tes_7
presso F.M.E. S.a.s di Moretti Fulvio, Via Ugo Foscolo 8, Agrate Testimone_8
Brianza, sul capitolo 8
presso il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, Via Testimone_9
Messina, 35/37, 20100 Milano, sui capitoli 2 – 7, 10 e 11.
pagina 5 di 45 , presso il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, Via Testimone_10
Messina, 35/37, 20100 Milano, sui capitoli 2 – 7, 10 e 11.
presso il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, Via Testimone_11
Messina, 35/37, 20100 Milano, sui capitoli 2 – 7, 10 e 11.
, presso il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, Via Testimone_12
Messina, 35/37, 20100 Milano, sui capitoli 2 – 7, 10 e 11.
Giuseppe PARROTTA, presso il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, Via
Messina, 35/37, 20100 Milano, sui capitoli 2 – 7, 10 e 11
Geom. presso lo studio Masini & C. s.r.l., Via Mazzini, 2 – 20090 Testimone_13
SA NE (MI), sui capitoli 2 – 7, 10 e 11
Geom. presso lo studio Masini & C. s.r.l., Via Mazzini, 2 – 20090 Persona_2
SA NE (MI), sui capitoli 2 – 7, 10 - 11
, legale rappresentante pro tempore di , TRoparte_9 TRoparte_10
residente in [...], Dalmine (BG), sui capitoli 12 e 13.
Si chiede, altresì, ammettersi CTU volta ad accertare la proprietà della canna fumaria che ha dato origine all'incendio.
Per TRoparte_1
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. TRoparte_1
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della domanda delle convenute, dichiarare TRoparte_1
tenuta a mantenere indenne l'arch. esclusivamente nella misura Parte_2
corrispondente al grado di responsabilità imputabile allo stesso, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. pagina 6 di 45 In via istruttoria: si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova per interrogatorio formale dell'arch. Parte_2
1) “Vero che il contratto assicurativo stipulato dall'arch. con Unipol per la Parte_2
responsabilità professionale è stato disdettato da Unipol Assicurazioni S.p.A., ora
Unipolsai S.p.A.”
Si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c. a di produrre in TRoparte_11
giudizio la documentazione attestante le ragioni della risoluzione del contratto assicurativo per la responsabilità professionale stipulato dall'arch. con Parte_2
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Per TRoparte_2
- in via preliminare:
Attesa la documentata e inoppugnabile circostanza che, la canna fumaria per cui è causa,
è stata realizzata, su commissione di dalla CP_6 TRoparte_4
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, per TRoparte_2
l'effetto, estrometterla dal presente giudizio.
- in via principale e nel merito: dichiarare comunque infondata in fatto e diritto la domanda di manleva svolta dal nei confronti di , per le TRoparte_5 TRoparte_2
ragioni di cui in narrativa del presente atto;
In ogni caso: Spese di lite interamente rifuse, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore, il quale se ne dichiara antistatario.
Per TRoparte_5
pagina 7 di 45 In via principale: respingere integralmente l'appello proposto dalla OR in Pt_1
quanto fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2371/2022, pubblicata dal Tribunale di Monza in data 23 novembre 2022.
In via subordinata: nell'evenienza in cui fosse ritenuto provato il nesso causale, accertata la natura non condominiale della canna fumaria dalla quale si è originato l'incendio per cui è causa, per essere la stessa di proprietà esclusiva del condomino CP_6
rigettare le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta la natura condominiale della canna fumaria, dichiarare la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo all'Arch. e Parte_2
nella loro rispettiva qualità di progettista ed esecutrice TRoparte_2
della canna fumaria de qua, e condannarli, in via solidale od alternativa fra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante e, conseguentemente, respingere ogni domanda formulata nei confronti del TRoparte_5
In via di ulteriore subordine: dichiarare l'Arch. ed Parte_2 TRoparte_12
nella loro rispettiva qualità di progettista ed esecutrice della canna
[...]
fumaria de qua, tenuti a tenere indenne e manlevare il da TRoparte_5
tutto quanto questo fosse tenuto a corrispondere all'appellante a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese.
In via di estremo subordine: accertare e dichiarare il diritto di regresso del
[...]
nei confronti dell'Arch. e di CP_5 Parte_2 TRoparte_12
per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare questi ultimi a
[...]
rifondere al tutte le somme che questo dovesse essere TRoparte_5
condannato a pagare all'appellante.
In ogni caso: con vittoria di onorari di causa oltre accessori come per legge.
Per CP_6
pagina 8 di 45 - respingere integralmente l'appello proposto dalla IG.ra in quanto infondato in Pt_1
fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza gravata.
-In via subordinata condizionata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate dalla IG.ra con affermazione della responsabilità di per i fatti di causa, (i) accertare Pt_1 CP_6
le porzioni di responsabilità delle parti convenute, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà tra le stesse e (ii) dichiarare l'arch. e/o il geom. Parte_2 [...]
e/o tenuti, in via esclusiva ovvero CP_3 TRoparte_13
solidale, a manlevare e tenere indenne da quanto questa dovesse eventualmente CP_6
essere obbligata a pagare quale conseguenza dei fatti descritti in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Per Parte_2
In via preliminare
1)dichiarare anche ai sensi dell'art. 348 bis e 342 cpc, improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da controparte, per tutti i motivi ex ante rappresentati.
Nel merito
In via principale
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto con la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado.
In via subordinata
3)nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate dalla IG.ra ove si ravvisassero profili di Pt_1
responsabilità a carico dell'arch. determinarsi la quota di Parte_2
responsabilità addebitabile allo stesso e, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di qualsivoglia domanda svolta nei confronti dell'arch. a Parte_2
qualsivoglia titolo di responsabilità civile, per le causali di cui in atti: pagina 9 di 45 a) dichiarare , in persona del legale rappresentante pro tempore, TRoparte_1
tenuta a manlevare e garantire l'arch. in forza di contratto di Parte_2
assicurazione di cui alla polizza di responsabilità civile prodotta in atti, per tutte le somme che egli dovesse essere condannato a pagare, in via solidale e/o esclusiva, nella misura che verrà accertata all'esito finale del giudizio;
b) dichiarare, altresì, , in persona del legale rappresentante pro TRoparte_1
tempore, obbligata anche a rifondere all'arch. le spese di lite legali e Parte_2
tecniche dal medesimo sostenute per resistere all'azione promossa contro di lui, nella misura che verrà accertata e liquidata all'esito finale del giudizio, ai sensi dell'art. 1917 comma terzo cc e/o in forza di contratto di assicurazione di cui alla polizza di tutela legale da lui contratta a copertura delle spese legali e tecniche, indicata in atti.
4)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 4/3/19, le IG.re e Parte_1 Parte_3
, allegando che in data 23/10/16 un grande incendio ha interessato l'appartamento
[...]
da loro locato nel condominio di Roncello (MB), causato dal CP_5
surriscaldamento di una canna fumaria di incerta proprietà, hanno convenuto dinanzi al
Tribunale di Monza proprietaria di un locale adibito a pizzeria da asporto cui CP_6
era collegata la canna fumaria, e il condominio. Ciò al fine di ottenere nei confronti del soggetto che fosse riconosciuto proprietario della canna fumaria il risarcimento, in via solidale, di danni patrimoniali quantificati in € 97.855,93, oltre rivalutazione e interessi.
A ciò si aggiungeva, quanto alla sola IG.ra la richiesta di risarcimento di un Pt_1
danno biologico per l'importo di € 61.839,88, subito in conseguenza del sinistro, oltre a non meno di € 20.000 per danno esistenziale e morale e, quanto alla sola IG.ra , il Tes_2
risarcimento di € 10.000 per danno esistenziale.
pagina 10 di 45 TR Con comparsa di risposta del 30/5/19 si è costituita per contestare la fondatezza delle domande attoree, oltre alla quantificazione del danno. Con la medesima comparsa TR
, per la denegata ipotesi di affermazione di una propria responsabilità, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'arch. e il geom. Parte_2 CP_3
(progettisti e direttori lavori rispettivamente dall'inizio lavori al 18/10/07 e dal 19/10/07
a fine lavori), oltre a , impresa esecutrice TRoparte_4
della canna fumaria, per essere da questi tenuta indenne e mallevata nel caso di propria eventuale condanna.
Il condominio si è costituito con comparsa del 30/5/19 contestando la CP_5
fondatezza delle domande attoree, oltre alla quantificazione del danno, con istanza di autorizzazione alla chiamata dei terzi arch. e . Parte_2 TRoparte_2
Con decreto del 6/6/19, comunicato il 12/6/19, il Tribunale di Monza ha autorizzato, da TR un lato, alla chiamata in causa dell'arch. del geom. e della Parte_2 CP_3
, dall'altro, il condominio alla chiamata in TRoparte_4
causa dello stesso arch. e di , disponendo a tal fine il differimento Parte_2 CP_2
della prima udienza al 7/11/19, data, questa, poi, ulteriormente differita al 20/2/20 a fronte della richiesta del terzo chiamato di autorizzazione a chiamare in causa Parte_2
la propria assicurazione . TRoparte_1
Con comparse di risposta del 6/11/19 e del 21/1/20 si sono costituite, con separate difese, la terze chiamate e , chiedendo il rigetto TRoparte_2 TRoparte_1
delle domande proposte nei loro confronti.
All'udienza del 20/2/20 il Tribunale di Monza, dichiarata la contumacia dei terzi chiamati geom. e ha concesso termini per il CP_3 TRoparte_4
deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 cpc.
Con atto del 2/7/20 ha riassunto dinanzi al Tribunale di Monza la causa R.G. Parte_4
n. 41468/19 precedentemente promossa nei confronti dell'arch. davanti al Parte_2 pagina 11 di 45 Tribunale di Milano per richiedere la condanna, una volta accertata la sua responsabilità nella causazione dell'incendio, a fronte dell'errata progettazione della canna fumaria, con pagamento di quanto versato in favore del , pari TRoparte_14
alla complessiva somma di € 336.307.
Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Monza con provvedimento dell'1/2/22 ha dichiarato l'estinzione ex art. 306 cpc del giudizio limitatamente al rapporto processuale
[...]
fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24/5/22, CP_15
poi revocata con provvedimento del 19/5/22, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con sentenza n. 2371/22 il Tribunale di Monza ha respinto le domande attoree, ritenendo non provata l'imputabilità dell'incendio alla canna fumaria indicata dalle attrici come di proprietà di TR
o del . CP_5
Con atto di citazione notificato il 24/12/22 la sola IG.ra ha impugnato la sentenza Pt_1
di prime cure al fine di ottenere, previo accertamento della pretesa proprietà della canna TR fumaria in capo al , la condanna di questo, in solido con al CP_5
risarcimento sia di danni patrimoniali, rideterminati in € 90.417,93, oltre rivalutazione e interessi, che del preteso danno biologico, quantificato in € 61.839,88, oltre a non meno di € 20.000 per danno esistenziale e morale.
L'appellante censura la sentenza di prime cure allegando:
Primo motivo di appello: erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 cpc di parte attrice.
pagina 12 di 45 Secondo motivo di appello: mancata applicazione dell'art. 115 cpc rispetto alla presunta mancata contestazione dei fatti di causa e del nesso di causalità tra incendio e canna fumaria
Terzo motivo di appello: erronea applicazione del principio del più probabile che non rispetto alle risultanze del rapporto dei vigili del fuoco
Quarto motivo di appello: omessa considerazione della rilevanza probatoria del verbale di perizia TRoparte_16
Quinto motivo di appello: erroneità della sentenza per non aver ammesso la CTU per l'accertamento delle cause dell'incendio e degli eventuali profili di responsabilità.
La IG.ra non ha, invece, impugnato la sentenza di primo grado. Tes_2
TR Con comparsa del 29/03/23 si è costituita in appello , chiedendo, in via principale, il rigetto dell'impugnazione proposta dalla IG.ra in quanto infondata in fatto e in Pt_1
diritto, e, in via subordinata, per il caso di accoglimento, anche solo in parte, del gravame, la condanna di arch. geom. e Parte_2 CP_3 TRoparte_17
a tenerla indenne da quanto dovesse essere eventualmente tenuta a
[...]
corrispondere in esecuzione della sentenza.
Con comparsa del 14/4/23 si è costituito anche il condominio per CP_5
chiedere (i) in via principale, il rigetto integrale dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto;
(ii) in via subordinata, per il caso di riconosciuta riferibilità dell'incendio alla canna fumaria, l'esclusione della responsabilità dello stesso in ragione CP_5
TR di una pretesa proprietà esclusiva della canna fumaria da parte di (iii) in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui la canna fumaria fosse ritenuta di proprietà condominiale, la dichiarazione di esclusiva responsabilità dell'arch. e Parte_2 [...]
con condanna di questi al risarcimento del danno;
(iv) in via ancora CP_18
pagina 13 di 45 subordinata, la condanna dell'arch. e a manlevare il Parte_2 TRoparte_19
rispetto a quanto questo dovesse essere tenuto a corrispondere all'appellante CP_5
a titolo di risarcimento danni (v) in via di estremo subordine, l'affermazione del diritto di regresso del condominio nei confronti dell' e di CP_20 TRoparte_19
[...]
In prima udienza l'Ecc.ma Corte d'appello, disponeva l'integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti necessari , Parte_4 Parte_2 TRoparte_1
in liqu.. TRoparte_18 TRoparte_3 TRoparte_4
Integrato il contraddittorio, anche con notifica della citazione in appello impersonalmente e collettivamente agli eredi del geom. nel frattempo CP_3
deceduto, con comparsa del 19/9/23 si è costituito l'arch. chiedendo, il rigetto Parte_2
del gravame o, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dalla IG.ra la determinazione della quota di responsabilità a Pt_1
lui addebitabile, con condanna della propria compagnia assicurativa a TRoparte_1
manlevarlo rispetto a quanto questi dovesse essere condannato a pagare in esecuzione della sentenza.
Con comparsa del 9/10/23 si è costituita , compagnia assicuratrice TRoparte_1
dell'arch. chiedendo, in via principale, il rigetto di ogni domanda svolta nei Parte_2
propri confronti;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, ha chiesto di essere obbligata a tenere indenne l'arch. CP_1
nei limiti del massimale, nella sola misura corrispondente al grado di Parte_2
responsabilità a questi imputabile.
Con comparsa del 30/10/23 si è costituita , per contestare la TRoparte_18
propria carenza di legittimazione passiva, oltre all'infondatezza della domanda di manleva svolta dal condominio nei suoi confronti.
pagina 14 di 45 Precisate le conclusioni, dichiarata la contumacia di TRoparte_13
e degli eredi di e depositate le comparse conclusionali e le memorie di CP_3
replica, con ordinanza dell'11/3/24 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo l'esecuzione di una CTU medico-legale, finalizzata a individuare la misura dell'eventuale compromissione dell'integrità psico/fisica della IG.ra in Pt_1
conseguenza dell'incendio per cui è causa.
Infatti, con ordinanza dell'11.03.2024 la Corte di Appello di Milano rimetteva la causa sul ruolo e ritenendo “necessario ai fini della decisione acquisire elementi tecnici di valutazione con riferimento al danno biologico allegato da , tenuto conto Parte_1
dei documenti prodotti, nonché di quelli acquisibili presso il CPS, ove l'appellante risulterebbe in cura sin dal 16.11.2016 per (di cui al doc. 28 fasc. parte attrice) disturbo traumatico da stress”, ammetteva CTU medico legale sulla persona dell'attrice per ivi descrivere le condizioni di salute dell'appellante prima dei fatti oggetto di causa;
le condizioni attuali di salute dell'attrice, tenuto conto anche del pregresso, determinando in termini percentuali l'eventuale compromissione dell'integrità psico/fisica del preteso danneggiato;
accertare il nesso causale tra le patologie dedotte in primo grado e l'incendio per cui è causa e indicare, in caso affermativo, la durata dell'invalidità temporanea, totale o parziale, alle ordinarie occupazioni che ne è derivata;
riferire se il riscontrato danni alla salute sarebbe potuto, in tutto o in parte, emendato attraverso dei piani terapeutici futuri, indicando i relativi costi per la loro esecuzione presso strutture pubbliche o provate;
riferire si vi siano profili di incapacità lavorativa specifica, sempre connessa causalmente all'evento incendio. Il Collegio autorizzava il CTU a tentare la conciliazione fra le parti e fissava udienza per il giuramento per il giorno 9 aprile 2024.
Il CTU nominato dalla Corte rinunciava per incompatibilità e all'udienza del 9 aprile
2024 veniva nominato il dr. il quale dichiarava di accettare l'incarico e Persona_3
pagina 15 di 45 prestava il giuramento di rito. L'udienza veniva rinviata al 19.11.2024 per l'esame dell'elaborato peritale.
Nel corso delle operazioni peritali venivano sollevate questioni in merito TR all'acquisizione delle cartelle cliniche presso il ove l'attrice era in cura da
16.11.2016, tanto da indurre il CTU a depositare istanza al Collegio per avere chiarimenti sul punto.
Con ordinanza del 10.09.2024 la Corte di Appello, richiamando l'ordinanza dell'11.03.2024 con cui il CTU veniva invitato ad espletare il proprio incarico, tenuto conto dei documenti prodotti e di quelli acquisibili presso il CPS, autorizzava il CTU ad acquisire la sopra detta documentazione (di cui al doc. 28 fasc. parte attrice).
Il CTU, previa acquisizione della documentazione presso il CPS dell
[...]
, presidio di Vaprio d'Adda e dei documenti in atti, depositava TRoparte_22
l'elaborato definitivo e concludeva riconoscendo il nesso di causa tra le patologie dedotte in giudizio e l'incendio del 23.10.2016 e l'esistenza in danno all'attrice dell'invalidità temporanea.
All'udienza del 18.02.2025 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e la Corte di Appello tratteneva la causa in decisione invitando i procuratori delle parti a depositare entro il 21.02.2025 i fogli di PC in via telematica e rinviava la causa per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8 aprile 2025, concedendo termine per note conclusive sino al 20.03.2025.
Rinviata la causa all'udienza del 18/2/25, la Corte ha assegnato termini fino al 20/3/25 per il deposito di note conclusive, con fissazione dell'udienza ex art. 281 sexies cpc dell'8/4/25, sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 16 di 45 Il Condominio convenuto in primo grado, sito in Roncello, Via Guglielmo Marconi ang.
Via Vittorio Emanuele, è stato edificato nel negli anni 2006 – 2008 dalla terza chiamata società . TRoparte_2
Il aveva già avviato, nell'anno 2012, un procedimento per TRoparte_5
accertamento tecnico preventivo in quanto l'immobile presentava vizi e difetti (R.G.
89967/2012).
Nel corso del suddetto procedimento, l'Ing. redigeva apposita consulenza Persona_4
d'ufficio che veniva acquisita nel successivo giudizio di merito RG n. 13928/2013 conclusosi con la sentenza n. 601 emessa in data 25 febbraio 2018.
Per quel che interessa la presente controversia, la consulenza tecnica resa in sede di ATP aveva ad oggetto anche accertamenti sulle canne fumarie del . CP_5
Il CTU metteva in luce il fatto che vi fossero due tipi di canne fumarie nel Condominio
quelle singole, destinate per l'evacuazione dei prodotti della CP_5
combustione per la produzione di acqua calda per riscaldamento e sanitaria dei locali ad uso commerciale siti a piano terra;
e quelle comuni, sempre posizionate all'esterno del condominio, ma inserite in un cassonetto di muratura finito come la facciata e anch'esse utilizzate per l'evacuazione di fumi derivanti dalla combustione per fornire acqua calda e riscaldamento alle altre unità immobiliari.
L'evento da cui trae origine la presente controversia è un incendio sviluppatosi in data
23 ottobre 2016 presso il convenuto, che ha cagionato danni alle odierne CP_5
attrici.
L'incendio aveva interessato gli appartamenti del quarto piano del condominio “
[...]
e precisamente quelli ai civici 2A e 2B, che per la potenza del fuoco venivano CP_5
completamente distrutti.
pagina 17 di 45 I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Milano, intervenuti sul posto, nell'immediatezza del sinistro, accertavano che la causa dell'incendio era da individuarsi nel surriscaldamento della canna fumaria poggiata a ridosso della struttura in legno che aveva dato innesco all'incendio. Sulla relazione di intervento dei VVF di
Milano si legge “appare evidente che la causa è localizzata nell'appartamento sito al quarto piano del civico 2 A, abitato dal IGnor e dalla sua famiglia, in Per_5
prossimità della canna fumaria della pizzeria che corre verticale per tutta l'altezza dell'edificio e proprio nella parte finale in prossimità delle travi portanti del tetto esegue una doppia curva ad una distanza estremamente ridotta da esse. …omissis …
l'ipotesi più probabile è che la causa sia proprio la canna fumaria posta a ridosso della struttura in legno il cui calore intenso avrebbe dato innesco all'incendio” (doc. 3 fasc. attore).
Dopo l'evento, veniva redatto apposito verbale di perizia tra il (in qualità di CP_5
assicurato) e , compagnia assicurativa del (doc. 2, primo grado, Parte_4 CP_5
del fasc. del . CP_5
Preliminarmente, questa Corte è chiamata a valutare il quinto motivo di appello proposto da concernente la mancata ammissione di apposita CTU, per Pt_1
accertare lo stato dei luoghi e la proprietà della canna fumaria.
In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere superfluo un ulteriore accertamento dei luoghi avendo il provveduto ormai, CP_5
con le opere di ripristino, a modificare lo stato di fatto delle cose.
E' pacifico in atti che dopo l'incendio il abbia dovuto provvedere ad opere CP_5
di ripristino radicali, anche del tetto andato distrutto, che hanno oggettivamente modificato lo stato dei luoghi.
pagina 18 di 45 Vero è che, in astratto, le CTU non devono necessariamente essere esperite nell'immediatezza di un fatto, ma nel caso di specie la realtà delle cose è ben diversa da quella al momento dei fatti oggetto di causa.
La conformazione del tetto e delle canne fumarie sono ovviamente stati modificati.
Sicchè nulla il CTU potrebbe accertare relativamente alla proprietà della canna fumaria che avrebbe dato origine all'incendio. Rispetto, invece, ad eventuali accertamenti sui progetti esistenti della canna fumaria che surriscaldandosi ha provocato l'incendio - come meglio si dirà di seguito- né l'appellante, né gli appellati interessati, sui quali grava l'onere della prova, ex art. 2051 e art. 2043 c.c., hanno prodotto il progetto della canna fumaria, la sua conformazione e/o documenti che ne consentano la valutazione di conformità.
Passando al merito, le QUESTIONI POSTE ALL'ATTENZIONE DELLA CORTE sono le seguenti.
PRIMA QUESTIONE.
Sull'ammissibilità delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. co. 6 – ordinanza del
Tribunale di Monza del 18.05.2022 e 19.05.2022 – applicazione dell'art. 155 cpc.
SECONDA QUESTIONE: causa dell'incendio e onere della prova ex art. 2051 c.c.
TERZA QUESTIONE: MANLEVA
QUARTA QUESTIONE: NI
PRIMA QUESTIONE.
Sull'ammissibilità delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. co. 6 – ordinanza del
Tribunale di Monza del 18.05.2022 e 19.05.2022 – applicazione dell'art. 155 cpc.
pagina 19 di 45 La prima doglianza dell'appellante OR investe il computo dei termini per il Pt_1
deposito delle memorie in oggetto in quanto il Tribunale di Monza avrebbe considerato tardivi i depositi delle attrici . Parte_5
All'udienza del 20.2.2020 il giudice così disponeva:
“… visto l'art. 183, comma 6, c.p.c.; fissata la decorrenza dei termini ex art. 183,
comma 6, c.p.c. al 24.3.2020; concede alle parti:
- termine sino al 23.4.2020 per il deposito in cancelleria di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- termine sino al 25.5.2020 per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per le l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- termine sino al 15.6.2020 per le sole indicazioni di prova contraria;
…”
Con ordinanza resa fuori udienza del 18.5.2020 il Tribunale di Monza così statuiva:
“ - rilevato che la presente causa è chiamata all'udienza del 23 giugno 2020, ore 9.15 per la assunzione dei provvedimenti in relazione alla eventuale ammissione dei mezzi istruttori articolati dai procuratori con le memorie depositate a PCT dalle difese secondo le scadenze temporali assegnate in occasione dell'udienza del 20 febbraio 2020
(cfr. relativo verbale), salvi gli effetti della sospensione dei termini processuali disposta dapprima dall'art.1, comma 2, D.L. 11/2020, poi, dall'art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo
2020, n. 18 e da ultimo dall'art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23,…”
Con successiva ordinanza emessa il (giorno successivo) 19.05.2020 a chiarimento della precedente del 18.5.2020 il primo giudice, quanto ai termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. co. 6, così statuiva: “quanto ai termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., come risultante dall'applicazione delle pagina 20 di 45 disposizioni normative menzionate nella “istanza” 5.5.2020, essi sono quelli di legge, con decorrenza dal 12 maggio 2020, senza alcuna eIGenza che il Giudice provveda a fissarli nuovamente, trattandosi di termini a giorni definiti (30 + 30 + 20) fissati direttamente dalla legge processuale (cfr. art. 183,comma 6,c.p.c.) e risultando del pari univoco il dies a quo del primo di tali termini (vale a dire, il 12 maggio 2020, data dalla quale la sospensione – dovuta alla nota emergenza sanitaria – non è più operativa);..”
La difesa della parte appellante depositava le memorie istruttorie secondo il seguente calendario:
11 / 06 / 2020
13 / 07 / 2020.
29/ 08 / 2020
Il Tribunale, con provvedimento del 20 febbraio 2020, aveva disposto la decorrenza dei termini dalla data del 24 marzo 2020, prevedendo come termini finali le date del 23 aprile 2020 per il deposito della prima memoria, il 25 maggio 2020 per il deposito della seconda memoria e la data del 15 giugno 2020 per la terza.
Nelle more, a causa della ben nota pandemia, è stata disposta la sospensione dei termini processuali che hanno ripreso a decorrere dal giorno 12 maggio 2020. Nel caso di specie, hanno cominciato a decorrere dalla data del 12 maggio, che andava computata.
Le due ordinanze del 18.5.20 e 19.5.20 chiarivano la decorrenza dei termini istruttori per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. “in relazione alla disciplina prevista dagli atti legislativi emanati in relazione al noto fenomeno pandemico Covid-
19(cfr. provvedimento del 19.5.2020)”.
La corretta applicazione dei termini così come modificati prevedeva come termine per il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c. la data del giorno 10 giugno 2020; per la seconda la data del 10 luglio e la terza ed ultima il 30 luglio 2020. pagina 21 di 45 Le due ordinanze del 18.5.20 e 19.5.20 chiarivano la decorrenza dei termini istruttori per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. “in relazione alla disciplina prevista dagli atti legislativi emanati in relazione al noto fenomeno pandemico Covid-19
(cfr. provvedimento del 19.5.2020)”.
LA CORTE OSSERVA.
Il Giudice di prime cure non ha errato nel ritenere tardivi i depositi di parte attrice, oggi appellante OR Pt_1
Il Tribunale, infatti, con provvedimento del 20 febbraio 2020, aveva disposto la decorrenza dei termini dalla data del 24 marzo 2020, prevedendo come termini finali le date del 23 aprile 2020 per il deposito della prima memoria, il 25 maggio 2020 per il deposito della seconda memoria e la data del 15 giugno 2020 per la terza.
Nelle more, a causa della ben nota pandemia, è stata disposta la sospensione dei termini processuali che hanno ripreso pacificamente a decorrere dal giorno 12 maggio 2020. Nel caso di specie, hanno cominciato a decorrere dalla data del 12 maggio, che andava computata, ex art. 36 dl 23/2020.
La corretta applicazione dei termini così come modificati -in forza di esplicita normativa- prevedeva come termine per il deposito della prima memoria ex art. 183
c.p.c. la data del giorno 10 giugno 2020; per la seconda la data del 10 luglio e la terza ed ultima il 30 luglio 2020.
Tutte le memorie depositate dalla odierna parte appellante risultano perciò tardive.
Il motivo di appello non può perciò essere accolto.
SECONDA QUESTIONE: causa dell'incendio
pagina 22 di 45 Secondo motivo di appello: mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c. – principio di non contestazione e mancanza di prova di nesso causale
L'appellante censura il Giudice di prime cure laddove non ha applicato il disposto dell'art. 115 c.p.c., ritenendo erroneamente che ci fosse contestazione sull'origine dell'incendio.
In particolare, secondo l'appellante non vi sarebbe contestazione sul rapporto di causalità tra l'incendio che ha provocato il danno lamentato dall'appellante e la canna fumaria, avendo il dichiarato, nel costituirsi in giudizio, che tale rapporto di CP_5
causalità sarebbe corroborato “dal verbale dei Vigili del Fuoco e dal Processo Verbale di
Perizia redatto congiuntamente dalla Compagnia Assicuratrice e dal Parte_4
” . CP_5
LA CORTE OSSERVA.
Secondo il l'origine dell'incendio andava rintracciata nel TRoparte_5
“surriscaldamento della struttura lignea del tetto, provocato dalla canna fumaria che correva a ridosso della struttura medesima” così si legge a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta.
Si costituiva in giudizio e, sulle cause dell'incendio, richiamando il verbale CP_6
dei Vigili del Fuoco, salvo dire che “la canna fumaria non si è bruciata o scoppiata”, la stessa ha affermato che l'innesco dell'incendio è avvenuto per CP_6
surriscaldamento della stessa canna, costruita vicino alla trave in legno del tetto;
tale vicinanza definita “assurda” era imputabile al progettista, al costruttore, al direttore lavori e all'impresa esecutrice.
Il rapporto di intervento dei vigili del fuoco al punto “CAUSE DEL SINISTRO” così attestava:
pagina 23 di 45 “.. la causa è localizzata nell'appartamento sito al quarto piano del civico 2°…, in prossimità della canna fumaria che corre in verticale per tutta l'altezza dell'edificio e proprio nella parte finale in prossimità delle travi portanti del tetto esegue una doppia curva ad una distanza estremamente ridotta da esse. Al nostro arrivo le fiamme erano localizzate proprio in quel punto, espandendosi poi alla restante parte danneggiata.
Pertanto l'ipotesi più probabile è che la causa sia propria la canna fumaria posta a ridosso della struttura in legno il cui calore intenso avrebbe dato origine all'incendio”.
I Vigili del fuoco, intervenuti nell'immediatezza per spegnere le fiamme che si propagavano anche all'immobile in cui abitava l'appellante, accertavano che il punto d'origine dell'incendio si trovava al piano quarto, nell'immobile occupato dal IG.
e dalla sua famiglia, in prossimità della canna fumaria della pizzeria. Per_5
Verosimilmente la canna fumaria, quindi, posta a ridosso della struttura in legno, per il calore intenso, aveva innescato l'incendio (cfr. doc. 3 fasc. attori), per il quale l'appellante chiede risarcimento.
Questa Corte, perciò, ritiene effettivamente non contestata la circostanza relativa all'incendio propagatosi al tetto dal surriscaldamento della canna fumaria, in uso della
. CP_23
TERZO MOTIVO DI APPELLO: erronea applicazione del principio del più probabile che non rispetto alle risultanze del rapporto dei vigili del fuoco
ONERE DELLA PROVA ex art. 2051 c.c.
Risultando comunque provato in atti (verbale del V. del Fuoco) che le fiamme si propagarono dalla combustione tra la canna fumaria e il tetto, QUESTA CORTE deve procedere ad individuare il soggetto responsabile di quanto accaduto.
Quando si controverte sulla proprietà esclusiva, ovvero condominiale, di una canna fumaria, il titolo che attribuisce la proprietà va ricercato nella destinazione funzionale pagina 24 di 45 dell'opera all'esclusivo servizio, o meno, di una unità immobiliare. Nella fattispecie, la canna fumaria ricavata nel vuoto di un muro condominiale appartiene ad uno solo dei condomini, qualora sia destinata a servire esclusivamente l'unità immobiliare cui afferisce, costituendo siffatta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione (Cass. n. 16306/2012).
La canna fumaria, seppure ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà del condominio, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini qualora sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento cui afferisce.
Detta destinazione, invero, costituisce titolo contrario alla presunzione legale di comunione del bene.
In circostanze siffatte, pertanto, il non può essere chiamato a rispondere ex CP_5
art. 2051 c.c. dei danni subiti dal proprietario di un'unità immobiliare a causa dell'incendio originato dalla canna fumaria predetta. Nella specie le verifiche eseguite dai Vigili del Fuoco hanno consentito di accertare che il materiale e la tipologia costruttiva della canna fumaria collegata al camino presso l'appartamento di uno solo dei condomini, escludono gli altri inquilini dal suo utilizzo, con la conseguenza che al bene non può riconoscersi la natura condominiale.
Da quanto premesso consegue che la canna fumaria deve ritenersi di proprietà CP_6
risultando in uso esclusivo alla , come accertato dai Vigili del Fuoco. CP_23
Secondo principio del più probabile che non, il fatto che l'innesco dell'incendio sia stato individuato nella canna fumaria poggiata a ridosso della struttura in legno, consente di ritenere che la causa dell'incendio sia stato il surriscaldamento della stessa canna fumaria, evidentemente non a norma, propagando l'incendio alla struttura in legno e successivamente al tetto.
pagina 25 di 45 La probabilità prevalente è applicabile tutte le volte che il giudice si trovi di fronte due o più possibili ipotesi, e scelga, tra esse, quella che, alla luce dei fatti indiziari acquisiti al processo, e sulla base di un ragionamento inferenziale, abbia ricevuto il maggior grado di conferma (Cass. n. 25886/2022).
Dalla CTU (dell'ing. del 13.6.2013), espletata in sede di ATP tra il Persona_4
arch. RSA TRoparte_5 CP_6 TRoparte_2 Parte_2
Assicurazioni, avente ad oggetto una serie di vizi della palazzina ad uso residenziale con parte commerciale a piano terra, sito in via Guglielmo Marconi ang. via Vittorio
Emanuele in Comune di Roncello (MB), edificato negli anni 2006-2008, denominata
“ , descritto con tipologia a pianta a “L” di quattro piani TRoparte_5
fuori terra, un piano sottotetto (v. allegato 5), un piano interrato con box e cantine, area a cortile carrabile e corpo di fabbrica fuori terra con quattro box esterni.
Rispetto alla canne fumarie il CTU accertava che:
“CANNE FUMARIE ESTERNE (CANNE SINGOLE E CANNE COLLETTIVE)
Il contesta la posa delle canne fumarie esterne installate in modo non CP_5
conforme alle normative vigenti.
Dai rilievi effettuati si è riscontrata la presenza di due tipi di canne installate sulle facciate rivolte a sud, prospicienti il cortile interno.
Canne tipo 1) = Vi sono n. 6 canne fumarie singole, verticali, esterne, realizzate con tubazione in acciaio inox, a sezione circolare, per l'evacuazione dei prodotti della combustione di altrettante caldaie autonome poste al piano terra per la produzione di acqua calda per riscaldamento e sanitaria dei locali ad uso commerciale siti a piano terra. Le suddette canne sono posizionate due per ogni corpo scala, appoggiate alle pareti laterali dei vani condominiali posti a sud, di fianco ai pluviali provenienti dal tetto, a lato dei balconi a sbalzo, e hanno tutte un terminale di sbocco con curva a 90°
pagina 26 di 45 posto in facciata al disotto dei balconi dell'ultimo piano. (v. foto 6 e 7) Canne tipo 2) = vi sono n. 6 canne fumarie collettive, disposte in corrispondenza dell'angolo tra i balconi e le pareti laterale dei corpi scala, ove sono ubicati i mobiletti delle caldaie incassate, e incolonnate dal primo piano al terzo o quarto piano. (v. foto 6 e 7) . Delle suddette canne non se ne conosce il materiale né la sezione in quanto sono inserite in cassonetto di muratura finito come la facciata, e se ne vede unicamente lo sbocco finale rivestito in lamiera preverniciata marrone, in cui sono inseriti dei cambi di direzione, realizzati per il superamento delle gronde di copertura. Premesso che la progettazione ed esecuzione delle suddette canne fumarie è regolamentata dalle norme UNI 7129-3 per apparecchi a combustione di “tipo C” aventi singola portata termica non maggiore di 35kW, e comunque soggette all'obbligo di presentazione del progetto a firma di un professionista abilitato secondo la L..46/90, il sottoscritto CTU espone le seguenti valutazioni.
Parere CTU = In primo luogo il sottoscritto CTU fa presente che nessun progetto obbligatorio, tra quelli citati nel paragrafo precedente, è stato trovato tra gli atti depositati presso l'Ufficio Comunale competente.
Prendendo in considerazione i due tipi di canne contestate il sottoscritto CTU conferma che le sei canne del tipo 1) , in acciaio inox, poste sulla facciata esterna a vista non sono a norma in quanto lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire al di sopra del tetto, come richiesto dalla norma UNI 7129-3, e non come in questo caso a livello dei balconi dell'ultimo piano di fronte a finestre di abitazione. (v. foto 6 e 7)
Le sei canne del tipo 2), con le deviazioni presenti a vista e quelle inserite all'interno dei cassonetti in muratura non sono a norma in quanto la UNI 7129-3 non consente cambiamenti di direzione e sezione. Se comunque per ragioni costruttive, è indispensabile eseguire una deviazione a 45°, questa deve essere verificata e documentata da un progetto che ne attesti la funzionalità ed efficacia.”
pagina 27 di 45 Questa Corte rileva che non si trovano espliciti riferimenti in detta CTU sulla “canna fumaria in uso al locale pizzeria”, che (pero') si trovava al piano terra.
Come sopra detto, in ogni caso, la proprietà della canna fumaria deve essere ricondotta in capo a società proprietaria dell'unità immobiliare adibita a pizzeria, a CP_6
servizio esclusivo della quale era collocata la canna fumaria.
La conclusione circa la proprietà esclusiva della canna fumaria, è confortata anche dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la canna fumaria deve essere considerata di proprietà esclusiva di uno solo dei condomini se sia destinata a servire esclusivamente la porzione immobiliare di proprietà individuale da cui si diparte, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione
(Cass. civ., n. 16306/2012; n. 20555/2021).
L'articolo 1117 Codice civile non elenca la canna fumaria nelle parti comuni dell'edificio e può rientrarvi, secondo la previsione del numero 3 del predetto articolo, solo se serve all'uso comune.
TR Parte attrice in primo grado e , che poteva avervi interesse, non hanno provato l'uso comune della canna fumaria (il cui surriscaldamento è stato causa del sinistro).
Secondo principio di vicinanza della prova, GB avrebbe potuto e dovuto verificare quale canna fumaria (e con quali caratteristiche) stesse utilizzando il titolare dell'attività commerciale.
E' notorio che i fumi di evacuazione provenienti dal forno della pizzeria devono convergere in una canna fumaria che deve avere caratteristiche di composizione, sezione e tiraggio ben specifiche;
nella fattispecie non vi è prova delle caratteristiche della canna fumaria e la proprietaria dell'immobile non ha dato alcun elemento probatorio in merito;
neppure è dato sapere se il locale pizzeria si allacciò -senza alcuna autorizzazione- ad una delle canne fumarie esistenti.
pagina 28 di 45 La proprietà della canna fumaria, in forma esclusiva all'immobile di è CP_6
ulteriormente corroborata dal doc. 4 ove si evince che il IGnor al tempo CP_24
conduttore dei locali, si occupava della sua pulizia e della sua manutenzione in autonomia, al fine di poter utilizzare il forno per la cottura delle pizze.
Manca, invece, la prova dell'esistenza di un effettivo rapporto di custodia tra il e la canna fumaria e, di conseguenza, la derivazione del danno dalla cosa in CP_5
custodia. In definitiva, non è possibile invocare la responsabilità del per CP_5
mancata custodia, ex art. 2051 c.c, in assenza di prova della natura condominiale del bene da cui è scaturito il danno lamentato.
Rilevanza probatoria del verbale di perizia – doc. 2 fasc. – natura CP_5
dichiarativa e confessoria – mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Il giudice di prime cure, secondo l'appellante, ha errato anche sulla valutazione del verbale di perizia – doc. 2 – depositato dal convenuto, non contestato da CP_5
per ovvi motivi risarcitori espressamente indicati in detto documento, CP_6
dichiarandolo addirittura irrilevante.
Secondo il giudice monzese non ha considerato che alla redazione del verbale di Pt_1
perizia ha partecipato il perito incaricato dal , quindi, anche da CP_5 CP_6
visto che alla stessa è stata riconosciuta una lauta somma per il risarcimento dei danni patiti, in ragione del surriscaldamento della canna fumaria vicina alla trave portante. In particolare, evidenzia a pag. 6 di 14 del processo verbale di perizia si legge che Pt_1
“risultano, attivi due ulteriori contratti assicurativi stipulati rispettivamente dalla OR e dalla Società sulle polizze stipulate con la Parte_6 CP_6
Spett.le n. 076996623 e 76996624”. Parte_7
I periti, quindi, procedevano, secondo quanto previsto nella polizza – art. 10 assicurazioni presso diversi assicuratori – a risarcire per euro 13.176,00 per la CP_6
ricostruzione del fabbricato e parti comuni a oltre euro 1.039,59 per le spese CP_6 pagina 29 di 45 di demolizione e lo sgombero del fabbricato e delle parti comuni della convenuta
[...]
TR
oltre euro 1.890,00 per la perdita delle pigioni di . CP_6
QUESTA CORTE concorda con quanto afferma il giudice di prime cure laddove scrive in sentenza “alcun rilievo può essere attribuito al processo verbale di perizia prodotto sub. doc. 2 del fascicolo del , trattandosi di elaborato predisposto dai CP_5
tecnici incaricati da e dal (che hanno operato in assenza di Parte_4 CP_5
TR qualsiasi contraddittorio con ed i soggetti qui chiamati in causa) parti, tra l'altro, entrambi portatrici di interesse a sostenere la tesi della riconducibilità dell'origine delle TR fiamme alla canna fumaria posta a servizio dell'unità immobiliare di proprietà di ”.
La circostanza che a pag. 14 del doc. 2 si legge: “gli importi oggetto di riparto in coassicurazione indiretta, sono stati concordati anche con i Periti intervenuti sulle
Polizze dalla e gli importi sopra indicati …. si riferiscono alla quota di Parte_7
danno a carico della polizza in oggetto;
la restante quota di danno resta a carico della
Spett.le che provvederà direttamente alla definizione del Parte_8
sinistro”, non appare concludente.
Infatti, il documento non risulta sottoscritto né da GB, né da e non è Pt_7
processualmente alle stesse opponibili (indipendentemente dal fatto che sia verosimile ciò che dallo stesso emerge).
In altri termini, la circostanza che il Condominio sia stato risarcito, così come CP_6
(la quale è stata ristorata anche dei canoni di locazione non goduti) dalla
[...]
Compagnia di assicurazione non consente di ritenere -per ciò solo- veritiere le affermazioni di cui al doc. 2; inoltre in atti non risultano prodotte neppure le polizze assicurative in forza delle quali sarebbe stato effettuato il risarcimento “concordato”.
In conclusione, è proprietaria di un locale adibito a pizzeria da asporto cui è CP_6
collegata la canna fumaria, come accertato dai Vigili del Fuoco.
pagina 30 di 45 Nella fattispecie, come detto, la canna fumaria appartiene ad uno solo dei condomini, essendo destinata a servire l'unità immobiliare cui afferisce, costituendo siffatta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione (Cassazione civile, sez. II, sentenza 25/09/2012 n° 16306).
Non risulta provata l'esistenza di una canna fumaria “a norma” in uso al locale pizzeria, né l'esistenza del progetto relativo alla canna fumaria in uso al locale pizzeria;
né è dato sapere chi abbia materialmente costruito la canna fumaria oppure modificato la canna fumaria esistente, in uso al locale pizzeria.
TERZA QUESTIONE:
[...]
e i TERZI in manleva CP_25
TR
, pur contestando sia la riferibilità dell'incendio alla canna fumaria che la propria condizione di proprietaria-custode della canna stessa, ha ribadito le domande di manleva proposte nei confronti dell'arch. (docc. 6/11 fasc. primo grado), progettista e Parte_2
direttore lavori fino al 16/7/08, del geom. - e oggi dei suoi eredi - (docc. CP_3
13/37 fasc. primo grado), progettista e direttore lavori a partire dal 17/7/08, e dell'appaltatrice in liqu., che ha materialmente posizionato TRoparte_4
la canna fumaria (doc. 38, pag. 10, fasc. primo grado;
NDR: trattasi di comparsa di costituzione e risposta di GB in altro procedimento). I due ultimi terzi chiamati sono rimasti contumaci sia in primo grado che in appello.
non spiega in forza di quali documenti (o elementi probatori) ritiene CP_6 Parte_2
responsabile.
In comparsa di costituzione, di primo grado, allega che è progettista e CP_6 Parte_2
direttori lavori rispettivamente fino al 18/10/07. Secondo la prospettazione di CP_6
trattasi di responsabilità conseguente alla prestazione professionale di per Parte_2
conferimento di mandato, da parte dell'originario proprietario.
pagina 31 di 45 Il progettista e . - Parte_2 TRoparte_3 TRoparte_13
secondo tesi di sono responsabili per quanto accertato in sede di CTU (dell'ing. CP_6
del 13.6.2013), espletata in sede di ATP tra il Persona_4 TRoparte_5
arch. RSA Assicurazioni,
[...] CP_6 TRoparte_2 Parte_2
avente ad oggetto una serie di vizi della palazzina ad uso residenziale con parte commerciale a piano terra.
Ai fini di inquadrare correttamente l'azione di ccorre rilevare che la stessa trova CP_6
il proprio fondamento nell'art. 2043 c.c. agisce in manleva allegando: “Lo stesso arch. per eludere le proprie CP_6 Parte_2
responsabilità, ha sostenuto, inoltre, che la canna che serviva anche il locale pizzeria avesse unicamente la funzione di evacuazione dei fumi prodotti da una caldaia per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento e che la progettazione di tale canna sarebbe stata operata da tale ing. Si tratta di affermazioni fondate Per_4
letteralmente sul nulla, non risultando da alcun documento che la canna fumaria in parola avesse la sola funzione di evacuazione di fumi relativi alla produzione di acqua calda sanitaria e per riscaldamento, né che la stessa sia stata progettata da persona diversa dall'arch. che, comunque, anche qualora, come da lui sostenuto, Parte_2
ancora una volta, senza riscontri, avesse ricoperto solo il ruolo di progettista e direttore lavori architettonici, risponderebbe delle conseguenze dell'incendio avendo consentito di realizzare la canna fumaria in aderenza a una delle travi portanti del tetto. “
Questa Corte non condivide l'impostazione difensiva (subordinata in manleva) di CP_6
poiché è sulla stessa che grava l'onere probatorio della fondatezza della propria domanda nei confronti dei terzi. Da una parte non ha fornito alcuna specifica CP_6
tecnica della propria canna fumaria, utilizzata dalla pizzeria. Come già sopra detto - secondo principio di vicinanza della prova- la stessa avrebbe potuto e dovuto fornire pagina 32 di 45 tutti gli elementi utili per liberarsi della presunzione di cui all'art. 2051 c.c., nonché avrebbe dovuto provare di aver utilizzato una canna fumaria idonea all'uso.
Rispetto alle canne fumarie individuate dal CTU, del sopra richiamato A.T.P., non è stato fornito alla Corte alcun elemento probatorio certo per individuare quella utilizzata dal locale e con quali modalità. Tale carenza probatoria -secondo questa CP_23
Corte- non solo non consente a di fornire prova liberatoria della propria CP_6
responsabilità ex art. 2943 c.c., ma anche non consente di ritenere fondata l'azione di manleva nei confronti del D.L./progettista o del costruttore dell'immobile.
Prendendo in considerazione i due tipi di canne il CTU ha confermato che le sei canne del tipo 1) in acciaio inox, poste sulla facciata esterna a vista non sono a norma in quanto lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire al di sopra del tetto, come richiesto dalla norma UNI 7129-3, e non come in questo caso a livello dei balconi dell'ultimo piano di fronte a finestre di abitazione. (v. foto 6 e 7)
Le sei canne del tipo 2), con le deviazioni presenti a vista e quelle inserite all'interno dei cassonetti in muratura non sono a norma in quanto la UNI 7129-3 non consente cambiamenti di direzione e sezione. Se comunque per ragioni costruttive, è indispensabile eseguire una deviazione a 45°, questa deve essere verificata e documentata da un progetto che ne attesti la funzionalità ed efficacia.”
La sentenza 601/2018 del Tribunale di Monza, che fa stato tra le suddette parti, ha affermato che non esiste progetto delle canne fumarie e che nessuna responsabilità è attribuibile all'arch. per le sei canne fumarie del tipo 1). Parte_2
Quanto emerso nell'ATP ha, infatti, trovato definitivo riscontro nel giudizio di merito, sfociato nella sentenza 601/2018, oggi passata in giudicato tra Parte_2 CP_5
UNIPOL ASSICURAZIONI, TRoparte_26 [...]
TRoparte_4 CP_6
pagina 33 di 45 Il Tribunale nella sentenza 601/2018, in particolare:
a. ha accertato che l'arch. è stato sostituito dal geom. nella Parte_2 CP_3
direzione lavori almeno a far data dal 20 maggio 2008 (pag. 7 della sentenza);
b. alla pag. 8 della sentenza, punto “A.3 canne fumarie esterne” del tipo 1) ha statuito che “La responsabilità del come progettista va esclusa in quanto anche in Parte_2
questo caso l'ing. ha chiarito che non esiste un progetto delle canne fumarie” e Per_4
aggiunge alla pag. 9 “Tale responsabilità va esclusa anche sotto il profilo della omessa sorveglianza, in quanto come si è già detto, non è condivisibile l'assunto del CTU ing.
secondo cui il era in carica al momento della presentazione della Per_6 Parte_2
fine lavori del 15.09.2008”.
A pag. 2 della memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. (non avendo parte depositato memoria ex art. 183 sesto n. 1 c.p.c.) spiega -oltretutto tardivamente- CP_6
che la canna fumaria qui in discussione sarebbe una “canna fumaria interna”, che serve anche il locale pizzeria posto al piano terra del e non una delle 6 “canne CP_5
fumarie esterne” in acciaio inox installate sulle facciate sud, prospicienti il cortile interno del . La circostanza è stata contestata fortemente in atti. CP_5
Questa Corte ribadisce che l'onere della prova sul fondamento della manleva spetta a così come spetta alla stessa precisare il titolo della manleva. CP_6
In altri termini, doveva provare che la canna fumaria utilizzata dal suo locale CP_6
fosse una di quelle progettate da o da del tipo CP_23 Parte_2 TRoparte_3
interno (di uso comune) come tardivamente sostenuto. Tutti questi elementi (in fatto e diritto) non risultano né allegati tempestivamente, né provati.
In realtà, dalla CTU (ATP), si ripete, non si evince in alcun modo quale sia la canna fumaria a servizio dell'unità immobiliare (PIZZERIA), pur evidenziandosi che le canne fumarie a servizio dei piani terra sono quelle indicate di “tipo uno” (non comuni).
pagina 34 di 45 Risulta peraltro evidente che vi debba essere una necessaria e prudente distinzione tra la condotta di evacuazione dei fumi di combustione delle caldaie autonome, il cui scopo è solo ed esclusivamente quello di produrre acqua calda sanitaria e riscaldare i locali commerciali, e quella di evacuazione dei fumi di un locale pizzeria, che sprigionano temperature notevolmente superiori e hanno caratteristiche tecniche del tutto differenti.
La mancanza di prova di elementi probatori sulla tipologia di canna utilizzata da CP_6
non consente di accogliere la domanda di manleva nei confronti di e neppure Parte_2
nei confronti degli altri soggetti, perché, si ripete non risultano provati da gli CP_6
elementi costitutivi della responsabilità, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva nei confronti dei terzi chiamati.
Ritenuta la mancanza di responsabilità in capo a per una non idonea Parte_2
installazione della canna fumaria (Cass. n. 6127/2018) non meglio identificata dalla
L.G.B., in assenza di elementi probatori (ex art. 2043 c.c.) sufficienti in capo allo stesso con riferimento al suo incarico, cessato comunque prima della fine dei lavori, sia in forza delle statuizioni della sentenza de Tribunale, occorre verificare se la domanda proposta nei confronti degli eredi di e della società TRoparte_3 [...]
risulti fondata. TRoparte_27
Questa Corte rileva che parte ha argomentato tempestivamente in sede di primo CP_6
grado (cioè nella sola comparsa di costituzione) che era progettista e TRoparte_3
direttore lavori a partire dal 19/10/07, mentre la era impresa TRoparte_4
esecutrice della canna fumaria.
Anche in questo caso la domanda ex art. 2043 c.c. proposta da sconta l'assoluto CP_6
difetto di prova nei confronti di tali soggetti contumaci.
Non avendo provato quale fosse la tipologia di canna fumaria utilizzata, non avendo provato quale fosse il progetto della canna fumaria in uso al locale pizzeria -al fine di poterla utilizzare come smaltimento fumi (e calore) della ne consegue che CP_23 pagina 35 di 45 gli elementi costitutivi dell'azione di manleva appaiono del tutto assenti: nessuna responsabilità può perciò essere imputata a detti terzi, ex art. 2043 c.c..
Conseguentemente, la domanda di manleva risulta infondata.
QUARTA QUESTIONE: NI
Parte appellante ha prodotto il contratto di acquisto dei mobili datato 23.11.2014 (cfr. doc. 2), per l'immobile oggetto di incendio
Trattandosi di incendio devastante è verosimile ritenere che il divano, la cucina, le camere siano andati completamente distrutti.
Gli importi di cui alla fattura paiono congrui e riferibili all'immobile condotto dalla
Pt_1
Che l'appellante abbia perso tutto nell'incendio viene anche riconosciuto dal convenuto, con la perizia depositata con la comparsa di costituzione, ove a CP_5
pag. 2 si legge “Nonostante l'immediata chiamata dei Vigili del Fuoco, le fiamme intaccavano completamente la copertura lignea della porzione d'immobile posta parallelamente alla Via Marconi, con la conseguente distruzione delle due unità immobiliari sottostanti di proprietà rispettivamente della
[...]
. A seguito di quanto sopra, il mobilio, l'arredamento e Parte_9
le vettovaglie presenti nell'unità immobiliare della Società C.O. Investment S.r.l. e locati alla OR , andavano distrutti” Parte_1
Vanno perciò riconosciuti euro 22.204,00 (iva inclusa), oltre rivalutazione ed interessi, secondo il criterio indicato dalla Cassazione Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, dal fatto alla sentenza. Pari ad attuali Euro € 29.591,64. Dalla sentenza in poi sono dovuti gli interessi legali.
Non possono, invece, essere riconosciuti gli ulteriori danni patrimoniali.
pagina 36 di 45 Parte appellante allega: “La OR ha dato prova di quanto e cosa è andato Pt_1
distrutto nell'incendio, attraverso la produzione di preventivi, fatture, scontrini ha sostenuto costi per euro 7.379,23 (doc. 32 – 36, 38, 40, 49 fasc. attore). L'appellante ha dato prova di aver perso nell'incendio due pellicce (cfr. doc. 41, 42 fasc. attore), i gioielli (cfr. doc. 23, 43 fasc. attore) del valore di euro 3.900,00 (doc. 44 fasc. attore) e di aver speso euro 14.868,00 per vitto e alloggio (doc. 45 fasc. attore). L'appellante per ripristinare lo status quo ante della propria quotidianità abitativa ha speso la somma di euro 97.855,93”.
Come già detto, di tutti i documenti prodotti con le tardive memorie istruttorie la parte non potrà giovarsi (doc. da 30 in poi).
Nulla può essere riconosciuto per i costi sostenuti dalle attrici in primo grado per arredare la nuova abitazione, non risultando provate quali fossero le suppellettili presenti nell'immobile incendiato.
Possono, invece, essere riconosciuti i costi sostenuti per il nuovo provvisorio alloggio subito dopo il sinistro. Questa l'allegazione delle attrici in primo grado:
Questa Corte è consapevole della necessità di valutare la congruità dei costi esposti, del servizio di ristorazione fruito, della durata del periodo utile a trovare un'altra pagina 37 di 45 sistemazione e della circostanza che gli importi (tempestivamente documentati) si riferivano a due persone e non alla sola appellante osserva quanto segue.
Quanto al numero delle cene, se è vero che tra il 23/10/16 (data dell'incendio) e il
16/5/17 (data delle presunte attestazioni) corrono 29 settimane e che il ristorante era chiuso a cena nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì (doc. 2 fasc. primo grado IG.ra
, al più la IG.ra avrebbe potuto consumare 116 cene (29 settimane x 4 Pt_1 Pt_1
cene), contro le 158,5 pari a 1/2 delle 317 cene riferite in primo grado alle IG.re Pt_1
e , che rappresentano un numero superiore ai pernottamenti che si pretenderebbero Tes_2
documentati.
Ancora, se è vero che l'appellante prima dell'incendio sosteneva con la IG.ra un Tes_2
costo di € 500/mese per l'affitto (dunque un costo di € 250 riferibile alla sola IG.ra
, oltre a spese condominiali per circa € 84,357/mese (doc. 4 fasc. primo grado Pt_1
IG.ra (dunque € 22,17 riferibili alla sola IG.ra e a costi per le utenze Pt_1 Pt_1
quantificabili in non meno di € 50/mese (€ 25 riferibili alla sola IG.ra , il costo Pt_1
per i pernottamenti, quanto alla sola IG.ra andrebbe comunque ridotto almeno di Pt_1
€ 317,5/mese per un totale di € 2.053,758. Quanto ai pranzi e alle cene si ricorda, inoltre, che l'appellante, anche qualora l'incendio non si fosse verificato, comunque avrebbe dovuto alimentarsi per un costo medio, considerando la spesa quotidiana non inferiore a
€ 4,00 per pasto, di modo che con riferimento ai 97 pranzi e 158 cene, comunque la IG.ra avrebbe dovuto sostenere un costo di circa € 1.000,00. Pt_1
Tenuto conto, infine, che l'appellante era socia del e lo gestiva, appare CP_28
congruo liquidare per tale voce di danno il complessivo importo di Euro 5.000,00 al valore attuale.
CP_29
Parte appellante ha richiesto il risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente allegando (solo) una perizia di parte. pagina 38 di 45 Tale relazione medico-legale della d.ssa si conclude con la ritenuta presenza Per_7
di postumi permanenti riconducibili causalmente all'evento stressante del 23/10/2016 del 15% (danno biologico) oltre ad una inabilità temporanea parziale al 75% di 30 gg. una inabilità temporanea parziale al 50% di 30 gg. una inabilità temporanea parziale al
33% di 30 gg. con ripercussioni sull'attività lavora
Il CTU ha accertato, dopo aver acquisito ulteriore documentazione medica presso il
CPS, che non sussiste alcun danno biologico permanente causalmente ricollegato ai fatti di causa e che: “il quadro clinico relativo al periodo 05/12/2016 – 10/09/2018 è causalmente riconducibile all'evento psicolesivo avvenuto il 23/10/2016.
A seguito di detto evento psicolesivo è derivato un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 30 gg., un periodo di inabilità temporanea biologica parziale di 30 gg. al 50%, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 25% di altri 60 gg ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 15% di 520 giorni. In tale periodo di tempo furono precluse parzialmente le ordinarie occupazioni;
dapprima in modo rilevante, poi, gradualmente, con il buon andamento della terapia e l'evoluzione clinica favorevole, tale condizione si rese sempre meno apprezzabile.”
Risulta fortemente contestata in atti l'acquisizione, previa autorizzazione della Corte, da parte del CTU dei documenti medici presso il CPS, ove la OR era in cura dal
“16.11.2016 per (di cui al doc. 28 fasc. parte attrice) disturbo traumatico da stress”; documenti che hanno consentito la valutazione in concreto da parte del CTU del danno biologico temporaneo.
Con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 01 Febbraio 2022, n.
3086 viene fatta chiarezza sui poteri e le prerogative del CTU nell'acquisire documenti dalla parti, pur sempre nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
pagina 39 di 45 • il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.
• il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
• (In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ.) il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
• l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di pagina 40 di 45 rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.
• l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.
In tal senso anche l'Ordinanza n. 25604 del 31/8/22 della Corte di cassazione che, nel richiamare il suddetto principio fissato dalle Sezz. Un., “ha confermato la statuizione di merito riguardante l'inammissibilità della richiesta del CTU di acquisire il CD della Parte_ e il relativo referto medico – documenti dai quali risultavano i danni oggetto della domanda di risarcimento – in quanto diretti a provare fatti principali a fondamento della pretesa risarcitoria”.
Questa Corte, melius re perpensa, ritenuto che sia consentito, quindi, al CTU medico legale acquisire documenti ulteriori rispetto a quelli prodotti dalle parti solo se funzionali a provare fatti accessori;
rilevato che, nel caso di specie, atti, documenti e cartelle cliniche (non prodotti dalla danneggiata) sono elementi documentali dai quali risulta il danno oggetto della domanda risarcitoria, non può ritenersi ammissibile l'acquisizione di tale documentazione ai fini di riconoscere all'appellante un danno biologico temporaneo.
D'altra parte si evidenzia che la perizia di parte (nella specie redatta, in data 31.10.2018, dalla Dottoressa medico legale specializzato in ortopedia) non ha Persona_8
valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, pagina 41 di 45 ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. 1 febbraio 2023, n. 2980).
Infine, si ribadisce che la stessa non ha prodotto alcun documento utile ad Pt_1
evidenziare l'utilizzo di farmaci, terapie o visite per tutto il periodo di “temporanea” dai quali possa presumersi un danno biologico temporaneo. Senza contare che tutta la TR documentazione del ben poteva essere acquisita e prodotta tempestivamente dalla parte. In sede di “Anamnesi psicopatologica” la IG.ra riferiva al CTU di Parte_1
aver preso contatti con il CPS nel 2009 per ansia, stato depressivo, già in cura presso il curante di fiducia con Lexotan. A fronte di tali dichiarazioni parte appellante nulla ha prodotto al fine di consentire alla Corte una valutazione del suo stato di salute, dopo il sinistro.
D'altra parte il referto del pronto soccorso, redatto in data 24.10.2016, indica quale
“prognosi” giorni: “0”.
Nulla perciò può essere riconosciuto a titolo di danno biologico temporaneo.
Medesimo discorso vale per il danno biologico permanente (escluso anche dal CTU) e del “danno morale” richiesto dall'appellante, strettamente correlato al danno biologico.
Le ulteriori questioni poste all'attenzione della Corte sono assorbite da quanto sopra statuito.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e pagina 42 di 45 ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r. Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa.
(Cass. ordinanza n. 23123/2019)
Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di nei confronti CP_6
di e e sono liquidate come in Parte_2 CP_1 Parte_1
dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (nei limiti della condanna), ex DM
147/2022, nei valori medi.
Le spese del CONDOMINIO e di TRoparte_2
(chiamata dal quale impresa esecutrice delle canne fumarie CP_5
condominiali) sono a carico di , risultata soccombente rispetto ai suddetti Pt_1
soggetti.
Le spese di CTU possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
La Cassazione chiarisce i criteri per la compensazione delle spese di ctu nell'ordinanza n. 16074 del 7 giugno 2023.
a. la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
b. le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate pagina 43 di 45 anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2371/2022 emessa dal Tribunale di Monza in data 21.11.2022 pubblicata in data
23.11.2022,
- condanna al pagamento in favore di di Euro CP_6 Parte_1
34.591,64 (29.591,64 + 5.000,00), per danno patrimoniale liquidato ad oggi, oltre interessi, dalla sentenza al saldo;
- rigetta le domande di manleva proposte da nei confronti di CP_6 [...]
del geom. e di Parte_2 TRoparte_3 TRoparte_4
;
[...]
- conferma per il resto l'impugnata sentenza.
- condanna ciascuna delle parti costituite al pagamento, pro quota, delle spese di
CTU, come liquidate da questa Corte;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 TRoparte_5
e della di (le spese di
[...] TRoparte_2
quest' ultima da distrarsi in favore del procuratore Avv. Francesco Cannizzaro, dichiaratosi antistatario) delle spese di primo e di secondo grado liquidate per ciascuna parte in Euro 7.616,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, per il primo grado e in Euro 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali per il presente grado;
- condanna al pagamento in favore di , di arch. CP_6 Parte_1
e di delle spese di primo e di Parte_2 TRoparte_1
secondo grado liquidate, per ciascuna parte, in Euro 7.616,00 oltre IVA, CPA e pagina 44 di 45 15% spese generali, per il primo grado e in Euro 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali per il presente grado.
Così deciso in Milano il 16.4.2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
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