TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2335/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2335/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TANCREDI Parte_1 P.IVA_1
GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TANCREDI GIANPAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMMARIA Controparte_1 P.IVA_2
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA GARRUBA 57 BARI presso il difensore avv.
GIAMMARIA SALVATORE
CONVENUTA
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PATRONI GRIFFI LEONARDO, elettivamente domiciliato P.IVA_3 in VIA C/O AVV. G. DE BIASE - VIA LECCE 12 FOGGIA presso il difensore avv. PATRONI
GRIFFI LEONARDO
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
, deducendo l'illegittimità delle clausole afferenti al contratto di conto corrente e di quelli di CP_3 affidamento avuto riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, ai tassi ultralegali, agli addebiti delle commissioni del servizio di affidamento e di istruttoria, allo ius Par variandi, all' e all'inesistenza della convezione scritta sugli interessi. Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto la restituzione di quanto illegittimamente corrisposto. Si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare Controparte_3 Controparte_2
unica legittimata passiva in relazione alle domande di parte attrice,
[...] estromettendola dal giudizio e rigettando comunque ogni domanda proposta;
in ogni caso, ha concluso invocando l'inammissibilità o, comunque, il rigetto tutte le domande di parte attrice, incluse quelle risarcitorie o restitutorie.
ha spiegato in giudizio un intervento ad Controparte_2 adiuvandum, sollevando anch'essa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva di CP_2 pagina 1 di 4 – oggi e affermando la propria esclusiva legittimazione a resistere in giudizio;
CP_4 Controparte_3 nel merito, il terzo interventore ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite. All'odierna udienza la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla convenuta e dal terzo interventore sono infondate, in particolare quelle afferenti alla carenza di legittimazione passiva di Controparte_5 la quale beneficerebbe, in definitiva, della previsione speciale dettata dall'art. 3, comma 1 lett. c) del d.l. 99/2017, là dove ha stabilito, nel quadro della liquidazione coatta amministrativa di CP_2 che sono escluse dal perimetro degli elementi patrimoniali ceduti a e tra cui rientra Controparte_3 anche la partecipazione al capitale di <le controversie relative ad atti o fatti occorsi CP_5 prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività>>, sicché le stesse, nelle quali sarebbe certamente ricompreso il presente giudizio, non sarebbero state interessate dall'operazione di cessione eseguita in favore di , ma sarebbero rimaste in capo alla Controparte_3 banca precedente controllante . CP_2
Orbene, decisiva appare la considerazione che se è vero che il d.l. 99/2017 si preoccupa di disciplinare l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di due banche, una delle quali è appunto quella che all'epoca dei fatti controllava in deroga all'ordinaria disciplina della CP_5
l.c.a. prevista dal TUB, è parimenti vero che, nel quadro di questa disciplina in deroga, il decreto legge detta alcune disposizioni volte ad escludere che determinate passività che possono riguardare le due banche sottoposte alla l.c.a. in relazione alle operazioni di commercializzazione delle proprie azioni possano gravare il soggetto che si rende acquirente delle rispettive aziende bancarie. E tuttavia, se ciò è vero, vero è anche che l'art. 3, comma 1, lett. c), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quello delle loro controllate, che sono autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta alcuna procedura.
In altre parole, non è stata interessata da alcuna procedura concorsuale, né i suoi asset CP_5 hanno mai formato oggetto di trasferimento ad alcuno;
ciò che è stato trasferito è solo il controllo di dalla banca in l.c.a. ad . Ma una tale cessione per definizione non incide né CP_5 Controparte_1 sul rapporto processuale né sulla titolarità dell'obbligazione che dovesse risultare accertata all'esito del giudizio a carico di (oggi per le vicende controverse (condanna ad CP_5 Controparte_1 un facere ed eventuale risarcimento del danno), appunto perché l'art. 3, comma 1, lettera c, del decreto legge non può testualmente riferirsi ad esse (vedi in tal senso decisione arbitro per le controversie finanziarie n. 112/2017).
Dal complesso delle considerazioni che precedono, discende che il soggetto legittimato passivo non può che identificarsi in - ora CP_5 Controparte_1 Va per chiarezza evidenziato che l'incorporazione per fusione è avvenuta in data successiva all'instaurazione del presente giudizio e, dunque, in ossequio al principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, essendo esclusa l'interruzione del processo, le conseguenze della fusione sul processo sono limitate all'onere della società incorporante di intervenire volontariamente nel processo, onere a cui ha inteso Controparte_3 assolvere.
Nel merito, mette conto osservare che, in punto di onere della prova, va necessariamente premesso che, trattandosi di un ordinario giudizio di accertamento della pretesa nullità di alcune clausole contrattuali di un rapporto bancario finalizzato alla ripetizione di indebito, incombeva senz'altro a parte attrice allegare e fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto da essa vantato. E' infatti principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 cc - CFR Cass. 1734/2011-
pagina 2 di 4 L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 cc presuppone naturalmente, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di dimostrare. Cfr Cass n. 7290/2013.
Tale onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume una valenza imprescindibile all'interno di un sistema processuale come quello vigente che è, come è noto, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Ciò posto, nel caso in esame, l'onere di allegazione e di prova- sono stati soddisfatti dall'attrice nei limiti di cui si dirà.
In relazione alla clausola degli interessi ultralegali per difformità tra tasso contrattuale o ISC e quello effettivamente applicato, va osservato che l'Isc è un elemento esterno al contratto e avente solo una funzione informativa (che, peraltro, non presentano valenza pubblicitaria) e non è un tasso applicato sostituibile ex art. 117 7° co. TUB”, Cfr Cassazione 9 settembre 2022 n. 26585, talchè la doglianza va respinta.
Il comma 7 dell'art. 117 TUB disciplina il caso in cui non sia previsto in contratto il tasso debitore e l'ISC non è un tasso debitore ma solo un indice equivalente, privo di valore negoziale e con finalità meramente informativa, mentre il comma 6 dell'art. 117 TUB è inapplicabile, poiché riferito alle nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati in ogni filiale mediante i fogli informativi di cui all'art. 116 TUB. Pa In conclusione, il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento di un corretto nel rapporto negoziale può generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria dell'istituto bancario, con conseguente diritto del mutuatario di ottenere il ristoro del pregiudizio subito, nella circostanza in cui sia dimostrata la perduta possibilità di stipulazione di un negozio economicamente più vantaggioso.
Tale soluzione deve ritenersi coerente con la ratio dell'istituto analizzato. Infatti, considerata la natura Pa informativa dell' avente ad oggetto l'esplicitazione in termini percentuali del costo annuo del credito, in caso di errata o mancata indicazione dell'indice, il pregiudizio eventualmente subito dal cliente si sostanzia nella perduta possibilità di conclusione di un negozio di mutuo per lui maggiormente conveniente. In altre parole, il costo del negozio stipulato e quello che avrebbe concluso nella circostanza in cui avesse avuto reale contezza del valore economico dell'operazione finanziaria. Pa Invero, l' non costituisce tecnicamente una pattuizione negoziale ma rappresenta semplicemente una sintesi del costo complessivo del finanziamento derivante dalle singole pattuizioni contrattuali. Da ciò consegue che l'errata indicazione dell'indice o la sua omessa esplicitazione non altera il consenso del mutuatario in riferimento alle singole obbligazioni assunte ma genera una scorretta percezione della realtà. Il danno risarcibile, pertanto, è causalmente riconducibile alla suddetta errata percezione e presuppone l'allegazione e la dimostrazione che il mutuatario, qualora avesse conosciuto la corretta percentuale del costo annuo del credito, avrebbe concluso un differente negozio complessivamente più vantaggioso.
Tale pregiudizio l'attrice non ha concretamente allegato e provato.
Va, invece, rimessa la causa sul ruolo quanto alle altre doglianze stante la necessità di disporre consulenza contabile.
Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e saranno liquidate con la sentenza definitiva Controparte_3 mentre nei rapporti tra l'attrice e sono liquidate come in dispositivo facendo CP_2 applicazione dei parametri mimini del D.M. in vigore.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, così dispone: rigetta ogni domanda.
Dichiara la legittimazione passiva di e il difetto di Controparte_3 CP_2
Respinge le domande avanzate da parte attrice quanto all'Isc.
Rimette la causa sul ruolo in relazione alle altre doglianze.
Spese alla sentenza definitiva nei rapporti tra l'attrice e . Controparte_3
Condanna alla rifusione delle spese di lite sopportate dall'attrice che liquida in euro CP_2
3.809,00, oltre Iva, Cap e rimb. Forf come per legge.
Foggia, 7 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2335/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TANCREDI Parte_1 P.IVA_1
GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TANCREDI GIANPAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMMARIA Controparte_1 P.IVA_2
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA GARRUBA 57 BARI presso il difensore avv.
GIAMMARIA SALVATORE
CONVENUTA
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PATRONI GRIFFI LEONARDO, elettivamente domiciliato P.IVA_3 in VIA C/O AVV. G. DE BIASE - VIA LECCE 12 FOGGIA presso il difensore avv. PATRONI
GRIFFI LEONARDO
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
, deducendo l'illegittimità delle clausole afferenti al contratto di conto corrente e di quelli di CP_3 affidamento avuto riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, ai tassi ultralegali, agli addebiti delle commissioni del servizio di affidamento e di istruttoria, allo ius Par variandi, all' e all'inesistenza della convezione scritta sugli interessi. Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto la restituzione di quanto illegittimamente corrisposto. Si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare Controparte_3 Controparte_2
unica legittimata passiva in relazione alle domande di parte attrice,
[...] estromettendola dal giudizio e rigettando comunque ogni domanda proposta;
in ogni caso, ha concluso invocando l'inammissibilità o, comunque, il rigetto tutte le domande di parte attrice, incluse quelle risarcitorie o restitutorie.
ha spiegato in giudizio un intervento ad Controparte_2 adiuvandum, sollevando anch'essa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva di CP_2 pagina 1 di 4 – oggi e affermando la propria esclusiva legittimazione a resistere in giudizio;
CP_4 Controparte_3 nel merito, il terzo interventore ha dedotto l'infondatezza delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite. All'odierna udienza la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla convenuta e dal terzo interventore sono infondate, in particolare quelle afferenti alla carenza di legittimazione passiva di Controparte_5 la quale beneficerebbe, in definitiva, della previsione speciale dettata dall'art. 3, comma 1 lett. c) del d.l. 99/2017, là dove ha stabilito, nel quadro della liquidazione coatta amministrativa di CP_2 che sono escluse dal perimetro degli elementi patrimoniali ceduti a e tra cui rientra Controparte_3 anche la partecipazione al capitale di <le controversie relative ad atti o fatti occorsi CP_5 prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività>>, sicché le stesse, nelle quali sarebbe certamente ricompreso il presente giudizio, non sarebbero state interessate dall'operazione di cessione eseguita in favore di , ma sarebbero rimaste in capo alla Controparte_3 banca precedente controllante . CP_2
Orbene, decisiva appare la considerazione che se è vero che il d.l. 99/2017 si preoccupa di disciplinare l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di due banche, una delle quali è appunto quella che all'epoca dei fatti controllava in deroga all'ordinaria disciplina della CP_5
l.c.a. prevista dal TUB, è parimenti vero che, nel quadro di questa disciplina in deroga, il decreto legge detta alcune disposizioni volte ad escludere che determinate passività che possono riguardare le due banche sottoposte alla l.c.a. in relazione alle operazioni di commercializzazione delle proprie azioni possano gravare il soggetto che si rende acquirente delle rispettive aziende bancarie. E tuttavia, se ciò è vero, vero è anche che l'art. 3, comma 1, lett. c), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quello delle loro controllate, che sono autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta alcuna procedura.
In altre parole, non è stata interessata da alcuna procedura concorsuale, né i suoi asset CP_5 hanno mai formato oggetto di trasferimento ad alcuno;
ciò che è stato trasferito è solo il controllo di dalla banca in l.c.a. ad . Ma una tale cessione per definizione non incide né CP_5 Controparte_1 sul rapporto processuale né sulla titolarità dell'obbligazione che dovesse risultare accertata all'esito del giudizio a carico di (oggi per le vicende controverse (condanna ad CP_5 Controparte_1 un facere ed eventuale risarcimento del danno), appunto perché l'art. 3, comma 1, lettera c, del decreto legge non può testualmente riferirsi ad esse (vedi in tal senso decisione arbitro per le controversie finanziarie n. 112/2017).
Dal complesso delle considerazioni che precedono, discende che il soggetto legittimato passivo non può che identificarsi in - ora CP_5 Controparte_1 Va per chiarezza evidenziato che l'incorporazione per fusione è avvenuta in data successiva all'instaurazione del presente giudizio e, dunque, in ossequio al principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021, essendo esclusa l'interruzione del processo, le conseguenze della fusione sul processo sono limitate all'onere della società incorporante di intervenire volontariamente nel processo, onere a cui ha inteso Controparte_3 assolvere.
Nel merito, mette conto osservare che, in punto di onere della prova, va necessariamente premesso che, trattandosi di un ordinario giudizio di accertamento della pretesa nullità di alcune clausole contrattuali di un rapporto bancario finalizzato alla ripetizione di indebito, incombeva senz'altro a parte attrice allegare e fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto da essa vantato. E' infatti principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 cc - CFR Cass. 1734/2011-
pagina 2 di 4 L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 cc presuppone naturalmente, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di dimostrare. Cfr Cass n. 7290/2013.
Tale onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume una valenza imprescindibile all'interno di un sistema processuale come quello vigente che è, come è noto, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Ciò posto, nel caso in esame, l'onere di allegazione e di prova- sono stati soddisfatti dall'attrice nei limiti di cui si dirà.
In relazione alla clausola degli interessi ultralegali per difformità tra tasso contrattuale o ISC e quello effettivamente applicato, va osservato che l'Isc è un elemento esterno al contratto e avente solo una funzione informativa (che, peraltro, non presentano valenza pubblicitaria) e non è un tasso applicato sostituibile ex art. 117 7° co. TUB”, Cfr Cassazione 9 settembre 2022 n. 26585, talchè la doglianza va respinta.
Il comma 7 dell'art. 117 TUB disciplina il caso in cui non sia previsto in contratto il tasso debitore e l'ISC non è un tasso debitore ma solo un indice equivalente, privo di valore negoziale e con finalità meramente informativa, mentre il comma 6 dell'art. 117 TUB è inapplicabile, poiché riferito alle nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati in ogni filiale mediante i fogli informativi di cui all'art. 116 TUB. Pa In conclusione, il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento di un corretto nel rapporto negoziale può generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria dell'istituto bancario, con conseguente diritto del mutuatario di ottenere il ristoro del pregiudizio subito, nella circostanza in cui sia dimostrata la perduta possibilità di stipulazione di un negozio economicamente più vantaggioso.
Tale soluzione deve ritenersi coerente con la ratio dell'istituto analizzato. Infatti, considerata la natura Pa informativa dell' avente ad oggetto l'esplicitazione in termini percentuali del costo annuo del credito, in caso di errata o mancata indicazione dell'indice, il pregiudizio eventualmente subito dal cliente si sostanzia nella perduta possibilità di conclusione di un negozio di mutuo per lui maggiormente conveniente. In altre parole, il costo del negozio stipulato e quello che avrebbe concluso nella circostanza in cui avesse avuto reale contezza del valore economico dell'operazione finanziaria. Pa Invero, l' non costituisce tecnicamente una pattuizione negoziale ma rappresenta semplicemente una sintesi del costo complessivo del finanziamento derivante dalle singole pattuizioni contrattuali. Da ciò consegue che l'errata indicazione dell'indice o la sua omessa esplicitazione non altera il consenso del mutuatario in riferimento alle singole obbligazioni assunte ma genera una scorretta percezione della realtà. Il danno risarcibile, pertanto, è causalmente riconducibile alla suddetta errata percezione e presuppone l'allegazione e la dimostrazione che il mutuatario, qualora avesse conosciuto la corretta percentuale del costo annuo del credito, avrebbe concluso un differente negozio complessivamente più vantaggioso.
Tale pregiudizio l'attrice non ha concretamente allegato e provato.
Va, invece, rimessa la causa sul ruolo quanto alle altre doglianze stante la necessità di disporre consulenza contabile.
Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e saranno liquidate con la sentenza definitiva Controparte_3 mentre nei rapporti tra l'attrice e sono liquidate come in dispositivo facendo CP_2 applicazione dei parametri mimini del D.M. in vigore.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, così dispone: rigetta ogni domanda.
Dichiara la legittimazione passiva di e il difetto di Controparte_3 CP_2
Respinge le domande avanzate da parte attrice quanto all'Isc.
Rimette la causa sul ruolo in relazione alle altre doglianze.
Spese alla sentenza definitiva nei rapporti tra l'attrice e . Controparte_3
Condanna alla rifusione delle spese di lite sopportate dall'attrice che liquida in euro CP_2
3.809,00, oltre Iva, Cap e rimb. Forf come per legge.
Foggia, 7 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4