Articolo 2 della Legge 17 luglio 1954, n. 594
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 agosto 1954
Art. 2.
Nel primo e nei terzo comma dell'art. 10 della legge predetta, le parole; "non oltre il 30 giugno 1953", sono modificate in: "non oltre il 30 giugno 1955".
Nel primo comma dell'art. 11, le parole: "entro il 30 giugno 1952", sono modificate in: "entro il 30 giugno 1955".
Entrata in vigore il 11 agosto 1954