Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2486 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via Francesco Sicuro, n. 5, presso lo studio dell'Avv. ALAMPI VALENTINA, (C.F.: ), C.F._2
pec.: , tel./fax. , che la Email_1 P.IVA_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, ed ivi residente in [...], Is. 25; C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
IN FATTO ED IN DIRITTO
1
30.11.2019 a Messina aveva contratto matrimonio civile con CP_1
con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
[...]
Comune al n. 195 parte 1 anno 2019; che dall'unione non erano nati figli, mentre entrambi i coniugi erano genitori di figli nati da precedenti unioni;
che la convivenza era divenuta intollerabile, avendo il tenuto sin CP_1
dall'inizio del rapporto condotte deplorevoli, immorali, arroganti, moleste ed autoritarie ai danni della deducente, contrarie ai doveri matrimoniali;
che ella era stata costretta in diverse occasioni a rivolgersi all'autorità giudiziaria sporgendo denunce querele nei confronti del per CP_1
maltrattamenti ed ingiurie;
che il l'aveva ripetutamente tradita;
che CP_1
il 18.04.2022 ella aveva maturato la decisione di separarsi dal marito e lo aveva comunicato a quest'ultimo, il quale aveva iniziato a pedinarla, ingiuriarla, minacciarla di morte, non rassegnandosi alla sua decisione di porre fine al matrimonio;
che il marito, accedendo illegittimamente all'account tik tok della deducente, aveva pubblicato sue foto personali ed intime, lesive della sua dignità; che nel luglio 2022 il marito aveva lasciato la casa coniugale senza fornire alcuna spiegazione e solo successivamente ella era venuta a conoscenza che lo stesso era stato arrestato in Colombia per traffico, fabbricazione o detenzione di stupefacenti;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito ed essendo ella disoccupata, che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno non inferiore ad € 500,00, posto che quest'ultimo aveva ricevuto dei beni in eredità, amministrava i beni di una zia, effettuata frequenti operazioni commerciali e pareva che gestisse un B & B a Catania insieme ad altri. Chiedeva, inoltre, che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e fermo il
2 rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n.
898, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva. CP_1
All'udienza del 16.11.2023, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza del resistente e, dichiarata la contumacia di provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. CP_1
autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a un assegno di
[...] Parte_1
mantenimento dell'importo mensile di € 500,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
con la medesima ordinanza il Giudice delegato ammetteva la prova per testi chiesta dalla ricorrente e richiedeva al
Comando Guardia di Finanza di Messina di fornire informazioni sulle condizioni economiche e patrimoniali di Acquisite le CP_1
informazioni di polizia tributaria richieste ed esaurita la prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza non definitiva n 2130/2024 pubblicata il
01.10.2024, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi CP_1
e dichiarava che la separazione era addebitabile
[...] Parte_1
a e poneva a carico di quest'ultimo ed a favore di CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento Parte_1
dell'importo mensile di € 500,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice delegato con riferimento alla domanda di divorzio ed alle altre domande connesse.
Decorsi i termini per la procedibilità della domanda di divorzio, il
Giudice designato, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, con provvedimento del 28.02.2025 riservava di riferire al collegio per la decisione.
3 Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile da lei contratto con meriti accoglimento. CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame tra i coniugi questo Tribunale, con sentenza non definitiva n 2130/2024 pubblicata il 01.10.2024 ha pronunciato in seno al presente giudizio la separazione personale giudiziale dei coniugi e tale provvedimento è divenuto ormai irrevocabile. Inoltre, è decorso il termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Giudice, in data 16.11.2023, all'esito della quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. La ricorrente ha, infine, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, e che sono decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio
4 contratto a Messina in data 30.11.2019, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 195 parte 1 anno 2019 tra CP_1
nato a [...] il [...] e nata a
[...] Parte_1
Messina (ME) il 18/04/1975.
La ricorrente ha chiesto, infine, che fosse confermato anche nel regime del divorzio l'assegno posto a carico del per il CP_1
mantenimento del coniuge.
Anche tale domanda va accolta. Occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi (Cass. Civ. Sez.
I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla
5 legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto che all'assegno divorzile va attribuita una funzione “assistenziale”, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ed una funzione
“compensativa” volta a far conseguire al coniuge debole un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza
6 dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost..
Nella fattispecie in esame, già con la sentenza non definitiva di separazione si è sottolineato che la è priva di redditi ed anche Pt_1
durante la convivenza matrimoniale la stessa era casalinga. Non è noto, invece, che attività svolga il , ma dalla documentazione reddituale CP_1
acquisita a seguito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, risulta che lo stesso nella dichiarazione dei redditi 2023 (l'ultima acquisita) ha dichiarato di avere percepito un reddito annuo complessivo da lavoro dipendente di € 9.540,39 con ritenute IRPEF pari a € 633,63. La suddetta dichiarazione dei redditi non sembra, però, dare una fedele rappresentazione delle risorse economiche del , in quanto risulta che CP_1
lo stesso ha instaurato una molteplicità di rapporti con istituti di credito, che presuppongono lo svolgimento di un'attività ulteriore rispetto a quella dichiarata di lavoratore dipendente;
emerge, inoltre, che nel 2018 gli sono stati rimborsati diversi buoni postali per un importo complessivo di €
245.000,00, somma non rinvenibile nei conti bancari di cui è nota l'esistenza; infine, come già rilevato nella ordinanza ex art.- 473 bis .22
c.p.c. del 16.11.2023, risulta che il è stato arrestato in Colombia il CP_1
13.07.2022 per traffico di stupefacenti e ciò denota che lo stesso ha la disponibilità di notevoli risorse economiche, sia per potersi recare in
Colombia, sia per potere riacquistare la libertà dopo essere stato arrestato in quel paese. Si può, pertanto, concludere che le condizioni economiche del sono ragionevolmente ben più floride rispetto a quanto emerge CP_1
dalla sua dichiarazione dei redditi e, comunque, le stesse sono certamente migliori rispetto a quelle della , posto che anche durante la Pt_1
7 convivenza matrimoniale la famiglia poteva contare, per far fronte a tutte le esigenze, sul solo reddito del . CP_1
Ritiene, poi, il collegio che ricorrano le condizioni per riconoscere alla un assegno divorzile con funzione assistenziale, tenuto conto Pt_1
che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, assumendo essa significato solo quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo 2022 n. 7596); così se è vero che la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è
l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, nondimeno la funzione assistenziale, benché in qualche modo recessiva rispetto a quella perequativa - compensativa, deve continuare ad essere assicurata attraverso l'assegno divorzile (Cass. 10 giugno 2022 n. 18838). Di conseguenza, richiedendo la funzione assistenziale che al coniuge debole sia data la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa, per valutare la
“autosufficienza” bisogna considerare il contesto sociale di appartenenza che in qualche modo condiziona i bisogni anche essenziali del soggetto richiedente l'assegno. Orbene, come si è detto sopra, la è del Pt_1
tutto priva di redditi e ciò non le consente di condurre una vita dignitosa, sicché non vi è dubbio che le debba essere riconosciuto un assegno divorzile con funzione assistenziale, che può essere congruamente determinato in misura corrispondente a quella stabilita nel regime della separazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono
8 liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per fase studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria, ed € 2.905,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Tenuto conto del fatto che la è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Pt_1
il pagamento di tali spese va effettuato in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08.06.2023, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina in data 30.11.2019, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 195 parte 1 anno 2019 tra nato a [...] il [...] e CP_1 Pt_1
, nata a [...] il [...];
[...]
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
dalla pronuncia della presente sentenza un Parte_1
assegno divorzile dell'importo mensile di € 500,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
3) condanna al pagamento delle spese processuali, CP_1
che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; dispone che il pagamento di tali spese va effettuato in favore dell'Erario
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che
9 quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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