TRIB
Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1556/2024
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente dott. Alfonso Scibona - Giudice rel. dott. Mauro Giuseppe Cilardi - Giudice
nel giudizio iscritto al n. r.g. 1556/2024, avente ad oggetto “Opposizione allo stato passivo”,
PROMOSSO DA
(P. IVA ), in persona del relativo l.r.p.t., elett.me domiciliata Parte_1 P.IVA_1
a Roma, viale Parioli n. 2; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Molinari e Francesco
Stati, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ) sottoposta alla Procedura di Liquidazione Controparte_1 P.IVA_2
Giudiziale iscritta al n. 8/2024, in persona del relativo Curatore p.t., elett.te domiciliata presso l'indirizzo PEC rappresentata e difesa Email_1
dall'Avv. Valentina Putortì, giusta procura in atti;
OPPOSTA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. - La società presentava, in seno alla procedura di liquidazione Parte_1
giudiziale n. 8/2024 a carico di domanda di ammissione al passivo per Controparte_1
un credito chirografario pari ad Euro 8.826,29, di cui: € 7.980,00 a titolo di “mancata restituzione di n. 532 Epal”; € 305,00 in forza della fattura n. 258 del 28.02.2023 per “mancato carico del 27.02.2023”; € 601,29 a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
2. - Il Giudice Delegato, recependo i rilievi della Curatela, non ammetteva il credito perché non sufficientemente provato. Lo stato passivo veniva depositato e reso esecutivo.
-1- 3. - La creditrice ha quindi proposto opposizione ex artt. 206 e ss. C.C.I.I. con ricorso depositato in data 15.11.2024, insistendo per la ammissione del credito suddetto.
4. - Il ricorso è stato notificato al curatore, il quale si è costituito rilevando che la domanda, pur tenuto conto della sopravvenuta produzione documentale versata dall'istante, non possa essere accolta.
5. - All'udienza del 22.01.2025 il sottoscritto giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio.
----------------------- • --------------------------
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti dirimenti considerazioni.
2. - Va anzitutto rilevato che, ai sensi dell'att. 151 CCII, l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito nei confronti di una società soggetta a liquidazione giudiziale è devoluta al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato.
È quindi in questa sede irrilevante l'avvenuta riassunzione - da parte dell'odierna opponente - del giudizio ordinario, con fissazione della prima udienza successiva alla declaratoria di interruzione di cui all'art. 143 comma 3 CCII per la data del 14.05.2025, considerato che sarà onere del Giudice investito della causa contenziosa ordinaria valutare gli effetti della predetta riassunzione (verosimilmente destinata ad una declaratoria di improcedibilità, salvo che sia stata espressamente finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della convenuta).
3. - Tanto precisato, focalizzando l'attenzione sull'oggetto del presente giudizio, va ribadito che il procedimento di opposizione allo stato passivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione al quale si applicano le regole generali in tema di onere della prova, con il conseguente corollario applicativo per cui incombe sull'opponente – nella sua qualità di attore in senso sostanziale – l'onere della prova della fonte negoziale o legale del credito rivendicato (cfr. Cass. Civ., ord. 25.11.2020 n. 5847).
Ai fini dell'assolvimento di tale onere, deve poi rammentarsi che il giudizio in esame non
è un procedimento a cognizione “sommaria” regolato dall'art. 737 cod. proc. civ., bensì a cognizione “piena”, avente natura impugnatoria e regolato da un rito speciale ai sensi dell'art. 207 CCII (cfr., da ultimo, Cass. Civ., ord. 15.04.2024 n. 10047).
4. - Considerata quindi la natura del ben più intenso sindacato devoluto all'organo giudicante nella presente sede processuale, non costituisce idonea prova dell'esistenza ed entità del credito asseritamente vantato dall'opponente la mera allegazione di fatture,
-2- trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23.05.2024
n. 14399).
5. - Né il credito ivi indicato può ritenersi non contestato o, addirittura, accettato senza riserve.
Infatti, con mail del 10.05.2023, l'Amministratore Unico della si Controparte_1
limitava a fornire al difensore della la seguente dichiarazione: «Buongiorno, Pt_1 Parte_1
confermo questi 532 bancali (importante che finiamo questa storia) per euro 15,00 totale, euro 7.980,00 che vi autorizziamo a trattenere dalla nostra fattura 061 di euro 34.038,00 scaduta il 30.04.2023, attendiamo note di credito delle vostre precedenti fatture a noi inviate» (cfr. doc. 10 allegato al ricorso introduttivo).
In tal modo, quindi, l'allora legale rappresentante dell'odierna opposta, lungi dal riconoscere l'effettiva titolarità del credito asseritamente vantato da controparte, si rendeva semplicemente disponibile, pur di «finire questa storia», ad addivenire ad un accordo transattivo in forza del quale, anziché obbligarsi a corrispondere l'importo preteso dalla avrebbe semplicemente acconsentito ad una compensazione parziale del Parte_1
proprio credito, nei limiti della somma pari ad euro 7.980,00 e ad euro 305,00, purché fosse immediatamente soddisfatto il residuo importo di cui alla propria «fattura 061 di euro 34.038,00 scaduta il 30.04.2023».
Ne è prova la successiva mail dell'11.05.2023, con cui il medesimo Amministratore Unico della sollecitava la a pagare quanto dovuto: «Buon Controparte_1 Parte_1
pomeriggio. per la 2 volta il pagamento URGENTE della nostra fattura n° 061/2023 di € CP_2
34.038,00 scaduta il 30.04.2023 in quanto il cliente principale alla quale noi abbiamo effettuato il 99%
dei trasporti (San Benedetto spa) presumibilmente vi ha già pagato in quanto siamo al giorno 12-05-23 ormai e conosciamo la precisione della vostra cliente sopra menzionata. Come da accordi siete autorizzati
a trattenere l'importo di € 7.980,00-, relativo a bancali e l'importo di € 305,00-, come da Vs. fattura n°
258 del 28.02.2023, relativo ad un mancato carico, per un totale da trattenere di € 8.285,00-.
Si resta in urgente anzi urgentissima attesa di ricevere, entro domani 12.05.2023 e non oltre la contabile del bonifico effettuato di € 25.756,00 in quanto già scaduto il 30-04-2023 onde evitare di rivolgerci direttamente ai suoi clienti cosa che vorremmo evitare. Distinti saluti» (cfr. doc. 12).
Nella predetta dichiarazione è quindi ravvisabile una mera proposta transattiva, come tale del tutto differente ed in alcun modo equiparabile ad un riconoscimento del debito (cfr. Cass.
Civ., sez. III, ord. 27.02.2019 n. 5721: «secondo il granitico orientamento di questa Corte - cfr. tra le tante, oltre alla già citata sent. n. 18879/2015, le sent. nn. 17016/2010 e 4804/2007 - secondo la quale
-3- le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della
pretesa avversaria, in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui, nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato»).
6. - Non essendo quindi dimostrata l'effettiva titolarità in capo alla dello Parte_1
specifico credito dedotto in giudizio e non assumendo a questi fini rilievo – proprio perché
trattasi di diritto eterodeterminato – la sorte dei diversi contratti stipulati dalla Controparte_1
con società terze estranee al presente giudizio, l'opposizione non può che essere
[...]
respinta.
***************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia e previa esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
Ciò posto, va altresì rilevato che «Le controversie in materia di opposizione allo stato passivo
non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicché al rigetto del ricorso non consegue l'obbligo per l'opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato» (cfr. Cass. Civ., sez. I, 25.01.2018 n. 1895).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria istanza disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna in persona del relativo l.r.p.t., a rifondere alla Parte_1
le spese del Controparte_3
giudizio, che liquida in € 1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Crotone il 31 gennaio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Alfonso Scibona dott.ssa Alessandra Angiuli
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.
-4-
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente dott. Alfonso Scibona - Giudice rel. dott. Mauro Giuseppe Cilardi - Giudice
nel giudizio iscritto al n. r.g. 1556/2024, avente ad oggetto “Opposizione allo stato passivo”,
PROMOSSO DA
(P. IVA ), in persona del relativo l.r.p.t., elett.me domiciliata Parte_1 P.IVA_1
a Roma, viale Parioli n. 2; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Molinari e Francesco
Stati, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ) sottoposta alla Procedura di Liquidazione Controparte_1 P.IVA_2
Giudiziale iscritta al n. 8/2024, in persona del relativo Curatore p.t., elett.te domiciliata presso l'indirizzo PEC rappresentata e difesa Email_1
dall'Avv. Valentina Putortì, giusta procura in atti;
OPPOSTA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. - La società presentava, in seno alla procedura di liquidazione Parte_1
giudiziale n. 8/2024 a carico di domanda di ammissione al passivo per Controparte_1
un credito chirografario pari ad Euro 8.826,29, di cui: € 7.980,00 a titolo di “mancata restituzione di n. 532 Epal”; € 305,00 in forza della fattura n. 258 del 28.02.2023 per “mancato carico del 27.02.2023”; € 601,29 a titolo di interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
2. - Il Giudice Delegato, recependo i rilievi della Curatela, non ammetteva il credito perché non sufficientemente provato. Lo stato passivo veniva depositato e reso esecutivo.
-1- 3. - La creditrice ha quindi proposto opposizione ex artt. 206 e ss. C.C.I.I. con ricorso depositato in data 15.11.2024, insistendo per la ammissione del credito suddetto.
4. - Il ricorso è stato notificato al curatore, il quale si è costituito rilevando che la domanda, pur tenuto conto della sopravvenuta produzione documentale versata dall'istante, non possa essere accolta.
5. - All'udienza del 22.01.2025 il sottoscritto giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio.
----------------------- • --------------------------
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti dirimenti considerazioni.
2. - Va anzitutto rilevato che, ai sensi dell'att. 151 CCII, l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito nei confronti di una società soggetta a liquidazione giudiziale è devoluta al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato.
È quindi in questa sede irrilevante l'avvenuta riassunzione - da parte dell'odierna opponente - del giudizio ordinario, con fissazione della prima udienza successiva alla declaratoria di interruzione di cui all'art. 143 comma 3 CCII per la data del 14.05.2025, considerato che sarà onere del Giudice investito della causa contenziosa ordinaria valutare gli effetti della predetta riassunzione (verosimilmente destinata ad una declaratoria di improcedibilità, salvo che sia stata espressamente finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della convenuta).
3. - Tanto precisato, focalizzando l'attenzione sull'oggetto del presente giudizio, va ribadito che il procedimento di opposizione allo stato passivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione al quale si applicano le regole generali in tema di onere della prova, con il conseguente corollario applicativo per cui incombe sull'opponente – nella sua qualità di attore in senso sostanziale – l'onere della prova della fonte negoziale o legale del credito rivendicato (cfr. Cass. Civ., ord. 25.11.2020 n. 5847).
Ai fini dell'assolvimento di tale onere, deve poi rammentarsi che il giudizio in esame non
è un procedimento a cognizione “sommaria” regolato dall'art. 737 cod. proc. civ., bensì a cognizione “piena”, avente natura impugnatoria e regolato da un rito speciale ai sensi dell'art. 207 CCII (cfr., da ultimo, Cass. Civ., ord. 15.04.2024 n. 10047).
4. - Considerata quindi la natura del ben più intenso sindacato devoluto all'organo giudicante nella presente sede processuale, non costituisce idonea prova dell'esistenza ed entità del credito asseritamente vantato dall'opponente la mera allegazione di fatture,
-2- trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23.05.2024
n. 14399).
5. - Né il credito ivi indicato può ritenersi non contestato o, addirittura, accettato senza riserve.
Infatti, con mail del 10.05.2023, l'Amministratore Unico della si Controparte_1
limitava a fornire al difensore della la seguente dichiarazione: «Buongiorno, Pt_1 Parte_1
confermo questi 532 bancali (importante che finiamo questa storia) per euro 15,00 totale, euro 7.980,00 che vi autorizziamo a trattenere dalla nostra fattura 061 di euro 34.038,00 scaduta il 30.04.2023, attendiamo note di credito delle vostre precedenti fatture a noi inviate» (cfr. doc. 10 allegato al ricorso introduttivo).
In tal modo, quindi, l'allora legale rappresentante dell'odierna opposta, lungi dal riconoscere l'effettiva titolarità del credito asseritamente vantato da controparte, si rendeva semplicemente disponibile, pur di «finire questa storia», ad addivenire ad un accordo transattivo in forza del quale, anziché obbligarsi a corrispondere l'importo preteso dalla avrebbe semplicemente acconsentito ad una compensazione parziale del Parte_1
proprio credito, nei limiti della somma pari ad euro 7.980,00 e ad euro 305,00, purché fosse immediatamente soddisfatto il residuo importo di cui alla propria «fattura 061 di euro 34.038,00 scaduta il 30.04.2023».
Ne è prova la successiva mail dell'11.05.2023, con cui il medesimo Amministratore Unico della sollecitava la a pagare quanto dovuto: «Buon Controparte_1 Parte_1
pomeriggio. per la 2 volta il pagamento URGENTE della nostra fattura n° 061/2023 di € CP_2
34.038,00 scaduta il 30.04.2023 in quanto il cliente principale alla quale noi abbiamo effettuato il 99%
dei trasporti (San Benedetto spa) presumibilmente vi ha già pagato in quanto siamo al giorno 12-05-23 ormai e conosciamo la precisione della vostra cliente sopra menzionata. Come da accordi siete autorizzati
a trattenere l'importo di € 7.980,00-, relativo a bancali e l'importo di € 305,00-, come da Vs. fattura n°
258 del 28.02.2023, relativo ad un mancato carico, per un totale da trattenere di € 8.285,00-.
Si resta in urgente anzi urgentissima attesa di ricevere, entro domani 12.05.2023 e non oltre la contabile del bonifico effettuato di € 25.756,00 in quanto già scaduto il 30-04-2023 onde evitare di rivolgerci direttamente ai suoi clienti cosa che vorremmo evitare. Distinti saluti» (cfr. doc. 12).
Nella predetta dichiarazione è quindi ravvisabile una mera proposta transattiva, come tale del tutto differente ed in alcun modo equiparabile ad un riconoscimento del debito (cfr. Cass.
Civ., sez. III, ord. 27.02.2019 n. 5721: «secondo il granitico orientamento di questa Corte - cfr. tra le tante, oltre alla già citata sent. n. 18879/2015, le sent. nn. 17016/2010 e 4804/2007 - secondo la quale
-3- le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della
pretesa avversaria, in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui, nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato»).
6. - Non essendo quindi dimostrata l'effettiva titolarità in capo alla dello Parte_1
specifico credito dedotto in giudizio e non assumendo a questi fini rilievo – proprio perché
trattasi di diritto eterodeterminato – la sorte dei diversi contratti stipulati dalla Controparte_1
con società terze estranee al presente giudizio, l'opposizione non può che essere
[...]
respinta.
***************
Le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia e previa esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
Ciò posto, va altresì rilevato che «Le controversie in materia di opposizione allo stato passivo
non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicché al rigetto del ricorso non consegue l'obbligo per l'opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato» (cfr. Cass. Civ., sez. I, 25.01.2018 n. 1895).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria istanza disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna in persona del relativo l.r.p.t., a rifondere alla Parte_1
le spese del Controparte_3
giudizio, che liquida in € 1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Crotone il 31 gennaio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Alfonso Scibona dott.ssa Alessandra Angiuli
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.
-4-