Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1807/2024
Promossa da
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avvocato Parte 1 (c.f.
VALERIA CANNISTRACI, nel cui studio in Caltanissetta ha eletto domicilio, via Filippo Paladini,
75
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19/2/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320230003869573000 emesso dall' CP_1, sede di Catania, notificato il 10/1/2024 e avente ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive dovuti alla Gestione commercianti, relativi al periodo
“dal 04/2021 al 12/2022", dell'importo complessivo di euro 1.451,80. Premetteva di aver formulato
Eccepiva l'insussistenza nella specie dei presupposti di legge per il sorgere dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti. Richiamava sul punto l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996
riguardante i requisiti necessari per l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali e, alla luce di detta normativa, rilevava che l'obbligo di iscrizione sorgesse solo in presenza del c.d. requisito oggettivo, consistente nell'esercizio dell'attività commerciale, e del c.d.
requisito soggettivo, rappresentato dalla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Osservava pertanto che i suddetti requisiti congiunti di abitualità e prevalenza fossero da riferire all'attività lavorativa del socio della società a responsabilità limitata, del tutto distinta dall'attività di amministratore dallo stesso esercitata, trattandosi dell'attività operativa nella quale si estrinsecava l'oggetto dell'impresa.
Evidenziava, inoltre, che l'onere probatorio fosse a carico dell'ente previdenziale essendo lo stesso tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, ed invocava l'applicazione nella specie delle disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali richiamati, valevoli anche nei confronti del socio unico di una s.r.l. Puntualizzava che, nel periodo in contestazione, lo stesso avesse rivestito la qualifica di socio ma non avesse mai partecipato con il proprio lavoro alle attività aziendali;
rilevava pertanto che l'atto impugnato non trovasse fondamento in alcuna attività ispettiva e di accertamento da parte dell' CP_1 e che, dunque, nulla fosse dovuto, non potendosi ritenere sufficiente ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale la suddetta qualifica di socio.
Esponeva infine di aver ricevuto in precedenza la notifica di avvisi di addebito relativi ad altri periodi contributivi, di averli impugnati e di aver conseguito l'annullamento dei medesimi o tramite sentenza passata in giudicato o in via di autotutela, tramite provvedimento dell' CP_1 e conseguente
declaratoria da parte del giudice di cessazione della materia del contendere.
Chiedeva in definitiva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, sulla scorta dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e del danno grave ed irreparabile che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione, attesa la natura di titolo esecutivo dell'atto impugnato (periculum in mora);
nel merito, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito e la condanna alle spese.
Con decreto del 16/3/2024, ritenuti sussistenti gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 29/6/2024 si costituiva in giudizio l'CP_1, esponendo che con l'avviso di addebito fosse stato intimato il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi dovuti alla gestione previdenziale commercianti per il periodo indicato. Deduceva la regolare notifica dell'avviso di addebito, eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 del DPR n.
602/1973, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale in tema di notificazioni,
e dunque, eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione della disciplina relativa all'invio dell'ordinaria corrispondenza e del D.M. 9/4/2001. Alla luce della suddetta notifica, chiedeva che fosse innanzitutto accertata la tempestività del ricorso con riguardo all'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. 46/1999, quale presupposto processuale inerente alla proponibilità della domanda.
Precisava che il ricorrente fosse stato iscritto alla Gestione commercianti in quanto socio amministratore unico della Caffè Opera s.r.l., con inizio dell'attività dal 26/11/2015 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1/4/2021, e che l'avviso di addebito avesse ad oggetto contributi fissi
IVS e sanzioni per le annualità 2021 e 2022, come da documentazione che allegava.
Nel merito rilevava che, in genere, il lavoratore autonomo iscritto nel registro delle imprese presso la camera di commercio fosse tenuto al pagamento dei contributi previdenziali, dovendosi presumere il regolare svolgimento dell'attività commerciale. Osservava che detto obbligo scaturisse ex lege,
considerato che, con la richiesta di iscrizione alla camera di commercio, il ricorrente avesse dichiarato di svolgere l'attività commerciale e che dovessero ritenersi prive di rilievo le contestazioni di parte ricorrente in ordine al mancato espletamento di qualsivoglia attività. Richiamava anch'esso la normativa di riferimento, deducendo che i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti dovessero versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa, come previsto dall'art. 1 della legge n. 233/1990. Evidenziava di aver proceduto all'iscrizione del ricorrente nella Gestione
speciale commercianti in forza della richiamata normativa e dell'art. 1, comma 202, della legge n.
662/1996, riguardante le attività commerciali, ivi comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi, di cui alla legge 9/3/1989, n. 88, art. 49, co. 1, lett. d. Evidenziava inoltre la genericità del ricorso e la diretta partecipazione dell'opponente al lavoro aziendale della società in questione, esercente attività commerciale ed iscritta presso la camera di commercio;
osservava che,
in qualità di amministratore, il ricorrente avesse quantomeno svolto attività di organizzazione e di direzione, avendo la piena responsabilità dell'impresa ed assumendo tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Concludeva osservando che l'obbligo di versare i contributi conseguisse direttamente dall'iscrizione nell'elenco della camera di commercio e che cessasse in seguito a formale provvedimento di cancellazione assunto dalla Commissione Provinciale, non godendo l'CP_1 di alcun potere dispositivo in materia. Osservava che, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento, ben potesse trarsi una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa,
salvo prova contraria fornita dall'iscritto; ne discendeva che gli importi richiesti con l'avviso di addebito a titolo di contributi e sanzioni dovessero ritenersi interamente dovuti. Chiedeva pertanto,
in via principale, che fosse dichiarata l'infondatezza dell'opposizione e che, previa revoca della sospensione dell'esecuzione, fosse confermato l'avviso di addebito opposto;
in via subordinata,
chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'obbligo di pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive e, per l'effetto, che il ricorrente fosse condannato al pagamento di quanto accertato.
Il ricorrente depositava note conclusive con le quali contestava gli assunti di parte resistente;
definiva la memoria dell' CP_1 del tutto generica e sfornita di supporto probatorio, non avendo individuato l'ente l'attività di lavoro asseritamente svolta dallo stesso, da distinguersi da quella esercitata in qualità di amministratore. Evidenziava pertanto che l'CP 1 non avesse provato la sussistenza del presupposto impositivo e, dunque, la ricorrenza nella specie dei requisiti per l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, non avendo prodotto alcun verbale ispettivo né avendo formulato richieste istruttorie. Insisteva pertanto nell'annullamento dell'avviso di addebito e nella condanna alle spese.
Con ordinanza del 17/9/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario, previa concessione di termine per il deposito di note. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 28 maggio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
***
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione proposta nel termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, previsto per le opposizioni vertenti sul merito dell'iscrizione a ruolo.
L'avviso di addebito è stato infatti notificato il 10/1/2024 (cfr. avviso di ricevimento in atti) e il ricorso in opposizione risulta depositato il 19/2/2024, entro il termine di quaranta giorni previsto dal suddetto articolo.
Venendo all'esame del motivo di opposizione, si osserva che nelle opposizioni al ruolo è onere dell'intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale - fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, pertanto, è onere dell' CP_1 fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti, con riferimento agli anni in questione.
Al riguardo è utile premettere la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: "Il primo comma dell'articolo assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Va aggiunto che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 D.L. n. 78
/2010, convertito in legge n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. Corte Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 legge n. 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti,
artigiani e coltivatori diretti e non già allorchè, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa
(quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. S.U. Cass. 3240/2010).
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sull'argomento con diverse pronunce. Dopo la sentenza n. 17076/2011, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della doppia iscrizione proprio per il socio amministratore di s.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, la Suprema
Corte si è pronunciata di recente con la sentenza n. 10763 del 4/5/2018. Con detta statuizione ha precisato che, una volta stabilita per il socio amministratore che partecipi all'attività aziendale la possibilità in via di principio della doppia iscrizione consentita dalla legge, occorre pur sempre accertare in concreto per ogni singola fattispecie, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, il presupposto della "partecipazione personale" alla suddetta attività in modo “abituale e prevalente",
come richiesto dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996 (in senso conforme: Cass., 17/12/2018 n.
32603).
In breve, la Cassazione ha ribadito che la contestuale iscrizione può aver luogo solo ove siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime, in esito quindi ad un accertamento concreto dell'attività lavorativa posta in essere dall'amministratore (Cass., 17/10/2018,
n. 26026; Cass., 22/10/2018 n. 26657; Cass., 24/10/2018, n. 27001).
Pertanto, se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività
di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che ai fini del sorgere
-
dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti
- deve sussistere la prova della suddetta abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale.
Detta partecipazione personale è cosa diversa e non può essere confusa con l'espletamento dell'attività di amministratore, per la quale il socio viene iscritto alla Gestione separata: essa piuttosto deve intendersi come esercizio di un'attività esecutiva e materiale ma anche come esercizio di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, atteso che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Occorre, perciò, distinguere “tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla Gestione separata" (Cass. 10763 del
4/5/2018).
Ed inoltre, conserva tutt'ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: ...non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella s.r.l. E'
vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, poichè
all'amministratore è affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione,
comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dall'abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già
dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo - sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti
-
dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente".
In definitiva, l'obbligo di versare la doppia contribuzione sussiste per l'amministratore che sia,
contemporaneamente, socio lavoratore dell'impresa: in questo caso, difatti, si avrà una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, all'amministrazione societaria e al commercio (o alla diversa attività imprenditoriale espletata). E' chiaro, dunque, che, conformandoci all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, si richiede un accertamento di tipo relativo e soggettivo,
con specifico riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto, le quali devono essere rivolte alla effettiva realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società, con onere della prova gravante sull' CP_1.
Detto ultimo CP_2 deve, infatti, investigare la posizione del soggetto, provando che lo stesso operi con i requisiti normativi sopra indicati. Si esclude, dunque, la legittimità di un'iscrizione eseguita d'ufficio, unicamente sulla base della qualifica di socio ovvero di socio amministratore esposta in visura camerale, richiedendosi invece un'analisi puntuale della posizione del soggetto, ricorrendo se necessario a dei controlli diretti.
Dette indispensabili verifiche sono state omesse nel caso in esame e l' CP_2 ha fatto discendere la sussistenza dell'obbligo contributivo relativo alla Gestione Commercianti dai riscontri documentali
(visura camerale in atti relativa alla partecipazione del ricorrente nel periodo in questione alla “Caffè
Opera s.r.l.") ovvero da mere presunzioni (l'attività commerciale del ricorrente dovrebbe desumersi dalla carica sociale dallo stesso rivestita in seno alla società).
L'CP 1, pertanto, non è stato in grado di fornire la prova dell'attività personale nell'impresa, non ritenendosi sufficiente a tal fine la semplice qualifica del ricorrente di socio amministratore della suddetta società, dovendosi come detto anche in tal caso dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all'attività aziendale.
In definitiva, l'CP 1 ha omesso di provare la sussistenza nella specie del requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e, dunque, dei presupposti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
In particolare, non è stato provato che l'opponente, nel periodo in esame, abbia svolto attività
lavorativa nella società suindicata e che tale attività - ove esistita - abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l'iscrizione nella gestione commercianti, non potendo tale dato desumersi dalla mera qualità di socio amministratore della Caffè Opera s.r.l. rivestita dallo stesso.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 2697 c.c. (secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo) devono ricadere sull' CP_1 le conseguenze della riscontrata deficienza probatoria.
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto della genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' CP 2 a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo e del mancato assolvimento dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti, va dichiarata illegittima l'iscrizione del ricorrente nella suddetta gestione e non dovuti i contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto che, per l'effetto, va annullato.
Alla soccombenza dell' CP_1 consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive di cui all'avviso di addebito opposto, che per l'effetto annulla;
Condanna l' CP 1 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 884,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione