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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. 4805/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4805/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 17.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4805/2024 promossa da
, c. f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, per procura in atti, in Motta Sant'Anastasia (CT) al viale della
Regione 95, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Gulisano che la rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO , (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente -
E
in persona del responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Sicilia, (codice fiscale/partita IVA n. ente P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio, 15, presso lo studio dell'avv.
IN VI che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
-Resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9008185567 000 - emessa dall'Agente della Riscossione per la provincia di Catania –contenente sotteso Avviso di addebito per il recupero di contributi IVS anno 2017 e notificatogli il 8.04.2024.
Precisava che sotteso al superiore atto impugnato era contenuto anche l'Avviso di addebito recante n. 59320180002047371000, mai notificatogli, il quale, tuttavia, era contenuto in altre intimazioni di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione, ed era già stato oggetto di impugnazione/opposizione iscritta al n. RG 2707/2024 per il quale era stato emesso provvedimento di sospensione ex art ex art. 24 comma 6 Dlgs. 46/99.
Eccepiva, quindi: Controparte_3
293 2024 9008185567 000 e del sotteso ed ivi contenuto avviso di addebito
59320180002047371000; IN DIRITTO In Via Preliminare Di Merito INTERVENUTA
PRESCRIZIONE art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/95 dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva;
IN DIRITTO NEL MERITO: Illegittimità somme richieste con l'Avviso di addebito n.
59320180002047371000 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 293 2024 9008185567
000 per cessazione attività / cancellazione gestione artigiana - ; Triplicazione Parte_1 delle somme richieste per la stessa annualità Contributi IVS anno 2017 mediante l'emissione di tre intimazioni di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione e recanti i n.n.293 2023 9015427658 000 - n. 293 2022 9013515721 000 e - 293 2024 9008185567 000 atto impugnato;
Nullità degli atti di intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. 241/90 - art. 7 l. 212/2000 chiarezza e motivazione degli atti - art. 21 septies, l. n. 241/1990; Sussistenza dei presupposti risarcimento del danno per violazioni dei principi di buon andamento - economicità e trasparenza della pubblica amministrazione.
Concludeva chiedendo: Dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/95 dell'Ente previdenziale dalla potestà impositiva;
l'illegittimità/ la Nullità e/o l'annullabilità delle somme richieste con l'Avviso di addebito n. 59320180002047371000 contenuto nell'Intimazione di pagamento 293 2024
9008185567 000 per cessazione attività / cancellazione gestione artigiana - ; Parte_1
L'Illegittimità e/o La nullità dell'Intimazione di pagamento n. 293 2024 9008185567 000 per le somme richieste a titolo di Contributi IVS anno 2017, talché già precedentemente emesse numero due intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione e pedissequa sospensione e recanti numeri n. 293 2023 9015427658 000 e n. 293 2022 9013515721 000,compiacendosi di dichiararla illegittima, stante la triplicazione della pretesa impositiva, talché tutte le intimazioni ingiungono l'esborso, da parte del contribuente, dei medesimi contributi previdenziali per la stessa annualità ed altresì compiacendosi di dichiarare, solo in estremo subordine – in caso di rigetto delle doglianze sin qui avanzate, l'eventuale riduzione delle somme accertate e dovute - previo annullamento dell'atto di intimazione ritenuto nullo e/o illegittimo con Ordine di sgravio / cancellazione all'agente della sede CP_2 CP_4 territoriale di Catania;
La Nullità dell'atto di intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. 241/90 - art. 7 l. 212/2000 chiarezza e motivazione degli atti come modificato dall'art. 4 della Legge Delega n. 111 del 09 settembre 2023, - art. 21 septies, l. n. 241/1990; privare di efficacia l'avviso di addebito opposto e per l'effetto
Disporre che l'ente esattore e l'ente impositore provvedano, ciascuno per quanto di propria competenza, alla cancellazione di ruoli. condannare i resistenti al pagamento di spese e competenze di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario che le ha anticipate ex art. 93 cpc. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al risarcimento dei danni subiti e per l'effetto Condannare l'ente impositore alla liquidazione della somma da liquidarsi in via equitativa o alla diversa somma ritenuta di giustizia. In estremo subordine, tenere indenne la parte dalla soccombenza delle spese di lite disponendo la compensazione tra le stesse parti del giudizio.
CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: in via preliminare e principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire per i motivi esposti in narrativa, nonché per decorrenza del termine per impugnare ex art. 24 del d. lgs. 46/99 e/o art. 617 cpc, e per il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_1 nel merito, previa riunione, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 273 cpc del presente procedimento con quello recante il N. R.G.L. 2707/2024 del Tribunale di Catania, chiamato all'udienza del 22/11/24, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, CP_ confermando l'avviso di addebito impugnato o, in subordine, dichiarare dovute a le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza Cont alla maturazione della prescrizione in capo all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l' dal pagamento delle spese CP_1
Cont processuali;
dovuta alla maturazione della prescrizione in capo all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l' CP_1 dal pagamento delle spese processuali;
Con comparsa di costituzione si costituiva l' Controparte_2 la quale concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione dell'Agente della Riscossione per l'attività di competenza dell'Ente Impositore e rigettare il ricorso;
in via preliminare revocare la sospensione dell'atto opposto per i motivi di cui in narrativa;
in via principale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato;
dichiarare l'infondatezza del ricorso proposto ex adverso per le ragioni esplicate in atti e per l'effetto rigettarlo, dare atto della regolarità del procedimento di riscossione;
in via subordinata, ritenere l' indenne dalle conseguenze di lite. Con compensazione Controparte_6 delle spese di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, con successivo provvedimento del
22.10.2024, ritenuti insussistenti i presupposti per la chiesta riunione con il giudizio n.
2707/2024 R.G., il Giudice rinviava per discussione e decisione all'udienza del 13.10.2025.
Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al
17.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 22.10.2024;
L'udienza, poi differita al 17.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Nel merito:
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Ciò premesso è da ritenersi tempestiva l'opposizione al ruolo in quanto proposta entro il temine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Risulta, al contrario, tardiva l'opposizione volta a fare valere motivi che attengano i vizi formali dell'atto impugnato, concretandosi in una opposizione agli atti esecutivi, poiché proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., che nel caso di specie non risulta rispettato. Ne consegue che tardive risultano le eccezioni di “ Triplicazione delle somme richieste per la stessa annualità Contributi IVS anno 2017 mediante l'emissione di tre intimazioni di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione e recanti i n.n.293 2023 9015427658 000 -
n. 293 2022 9013515721 000 e - 293 2024 9008185567 000 atto impugnato;
Nullità degli atti di intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l.
241/90 - art. 7 l. 212/2000 chiarezza e motivazione degli atti - art. 21 septies, l. n. 241/1990”
Per il resto, l'opposizione è parimenti tempestiva, essendo configurabile un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione
(Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104).
Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito 59320180002047371000 portato dall'intimazione di pagamento n.
293 2024 9008185567 000, oggi impugnato limitatamente al detto avviso di addebito, CP_ pertanto, eccepisce la prescrizione di tutti i crediti vantati dall' riferiti ai contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani DAL 01/2017 AL 12/2017 oltre spese di notifica e oneri di riscossione per la complessiva somma di €. € 2.986,32
CP_ Or bene, costituendosi l' ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna del superiore avviso di addebito n. 59320180002047371000 notificata il 28.06.2018, per compiuta giacenza, con rac.ta e ar. spedita all'indirizzo del ricorrente in VIA TURI SCORDO N 59 95045 P.IVA_3
MISTERBIANCO CT
Ebbene, a tal riguardo occorre precisare che, trattandosi di notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si considera perfezionata alla data in cui è rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e non essendo prevista - giacchè la finalità di avvertire il destinatario della possibilità di ritirare il plico presso l'ufficio postale è soddisfatta attraverso l'avviso lasciato contestualmente al tentativo di consegna- la spedizione di una seconda raccomandata (a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi della notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890/1982, articolo 8 comma 2).
In definitiva, avvisato il destinatario momentaneamente assente del deposito del plico presso l'ufficio postale -attività il cui compimento, attestato dall'ufficiale postale, fa fede fino a querela di falso- è stato restituito al mittente per compiuta giacenza. Nel caso in questione, secondo l'orientamento della Suprema Corte, trovano, infatti applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del
1982 e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica
(Cass. Sez. II 24/10/2017 n. 25219; Cass. 12083 del 13/06/2016).
La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, art. 26, trova riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1892 che, all'art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”.
Detta regola deve intendersi operante anche per gli avvisi di addebito per effetto del rinvio operato dal comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010.
CP_ Nel caso in esame la richiamata notificazione è stata effettuate dall' a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dunque non occorreva alcuna menzione dell'attività di ricerca svolte dall'ufficiale postale.
La notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è diversa da quella prevista dalla L. n. 890 del 1982, trattandosi della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal DPR n. 655 del 1982. Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale, dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario e con il decorso del termine di compiuta giacenza.
Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione del superiore avviso di addebito è regolare, in quanto nel superiore avviso di addebito, presupposti all'intimazione di pagamento impugnato, si legge nella busta che doveva contenerlo la dicitura “avviso” e la successiva restituzione al mittente per compiuta giacenza;
Stante la regolarità della superiore notifica, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva portata dal superiore avviso di addebito, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99 del titolo presupposto. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnato.
Or bene, alla luce delle superiori considerazioni ai fini del computo della prescrizione successiva, da calcolarsi a decorrere dalla notifica del suindicato avviso di addebito
(28.06.2018) occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 CP_7 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo
12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni. Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (28.06.2023) decorrenti dalla notifica del richiamato avviso di addebito (28/06/2018) l'eccepita prescrizione successiva è maturata il 21/12/2024;
Se ne conclude, pertanto, che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(8/04/2024) i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320180002047371000 non era ancora maturata la prescrizione quinquennale
Alla luce delle superiori conclusioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Ritenuta la particolarità del caso trattato, appare equo compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4805/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9008185567 000 limitatamente ai crediti portati dall'avviso di addebito 59320180002047371000
Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 24 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4805/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 17.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4805/2024 promossa da
, c. f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, per procura in atti, in Motta Sant'Anastasia (CT) al viale della
Regione 95, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Gulisano che la rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO , (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente -
E
in persona del responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Sicilia, (codice fiscale/partita IVA n. ente P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio, 15, presso lo studio dell'avv.
IN VI che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
-Resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9008185567 000 - emessa dall'Agente della Riscossione per la provincia di Catania –contenente sotteso Avviso di addebito per il recupero di contributi IVS anno 2017 e notificatogli il 8.04.2024.
Precisava che sotteso al superiore atto impugnato era contenuto anche l'Avviso di addebito recante n. 59320180002047371000, mai notificatogli, il quale, tuttavia, era contenuto in altre intimazioni di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione, ed era già stato oggetto di impugnazione/opposizione iscritta al n. RG 2707/2024 per il quale era stato emesso provvedimento di sospensione ex art ex art. 24 comma 6 Dlgs. 46/99.
Eccepiva, quindi: Controparte_3
293 2024 9008185567 000 e del sotteso ed ivi contenuto avviso di addebito
59320180002047371000; IN DIRITTO In Via Preliminare Di Merito INTERVENUTA
PRESCRIZIONE art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/95 dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva;
IN DIRITTO NEL MERITO: Illegittimità somme richieste con l'Avviso di addebito n.
59320180002047371000 contenuto nella Intimazione di pagamento n. 293 2024 9008185567
000 per cessazione attività / cancellazione gestione artigiana - ; Triplicazione Parte_1 delle somme richieste per la stessa annualità Contributi IVS anno 2017 mediante l'emissione di tre intimazioni di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione e recanti i n.n.293 2023 9015427658 000 - n. 293 2022 9013515721 000 e - 293 2024 9008185567 000 atto impugnato;
Nullità degli atti di intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. 241/90 - art. 7 l. 212/2000 chiarezza e motivazione degli atti - art. 21 septies, l. n. 241/1990; Sussistenza dei presupposti risarcimento del danno per violazioni dei principi di buon andamento - economicità e trasparenza della pubblica amministrazione.
Concludeva chiedendo: Dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/95 dell'Ente previdenziale dalla potestà impositiva;
l'illegittimità/ la Nullità e/o l'annullabilità delle somme richieste con l'Avviso di addebito n. 59320180002047371000 contenuto nell'Intimazione di pagamento 293 2024
9008185567 000 per cessazione attività / cancellazione gestione artigiana - ; Parte_1
L'Illegittimità e/o La nullità dell'Intimazione di pagamento n. 293 2024 9008185567 000 per le somme richieste a titolo di Contributi IVS anno 2017, talché già precedentemente emesse numero due intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione e pedissequa sospensione e recanti numeri n. 293 2023 9015427658 000 e n. 293 2022 9013515721 000,compiacendosi di dichiararla illegittima, stante la triplicazione della pretesa impositiva, talché tutte le intimazioni ingiungono l'esborso, da parte del contribuente, dei medesimi contributi previdenziali per la stessa annualità ed altresì compiacendosi di dichiarare, solo in estremo subordine – in caso di rigetto delle doglianze sin qui avanzate, l'eventuale riduzione delle somme accertate e dovute - previo annullamento dell'atto di intimazione ritenuto nullo e/o illegittimo con Ordine di sgravio / cancellazione all'agente della sede CP_2 CP_4 territoriale di Catania;
La Nullità dell'atto di intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. 241/90 - art. 7 l. 212/2000 chiarezza e motivazione degli atti come modificato dall'art. 4 della Legge Delega n. 111 del 09 settembre 2023, - art. 21 septies, l. n. 241/1990; privare di efficacia l'avviso di addebito opposto e per l'effetto
Disporre che l'ente esattore e l'ente impositore provvedano, ciascuno per quanto di propria competenza, alla cancellazione di ruoli. condannare i resistenti al pagamento di spese e competenze di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario che le ha anticipate ex art. 93 cpc. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al risarcimento dei danni subiti e per l'effetto Condannare l'ente impositore alla liquidazione della somma da liquidarsi in via equitativa o alla diversa somma ritenuta di giustizia. In estremo subordine, tenere indenne la parte dalla soccombenza delle spese di lite disponendo la compensazione tra le stesse parti del giudizio.
CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: in via preliminare e principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire per i motivi esposti in narrativa, nonché per decorrenza del termine per impugnare ex art. 24 del d. lgs. 46/99 e/o art. 617 cpc, e per il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_1 nel merito, previa riunione, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 273 cpc del presente procedimento con quello recante il N. R.G.L. 2707/2024 del Tribunale di Catania, chiamato all'udienza del 22/11/24, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, CP_ confermando l'avviso di addebito impugnato o, in subordine, dichiarare dovute a le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza Cont alla maturazione della prescrizione in capo all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l' dal pagamento delle spese CP_1
Cont processuali;
dovuta alla maturazione della prescrizione in capo all' per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l' CP_1 dal pagamento delle spese processuali;
Con comparsa di costituzione si costituiva l' Controparte_2 la quale concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione dell'Agente della Riscossione per l'attività di competenza dell'Ente Impositore e rigettare il ricorso;
in via preliminare revocare la sospensione dell'atto opposto per i motivi di cui in narrativa;
in via principale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato;
dichiarare l'infondatezza del ricorso proposto ex adverso per le ragioni esplicate in atti e per l'effetto rigettarlo, dare atto della regolarità del procedimento di riscossione;
in via subordinata, ritenere l' indenne dalle conseguenze di lite. Con compensazione Controparte_6 delle spese di lite.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, con successivo provvedimento del
22.10.2024, ritenuti insussistenti i presupposti per la chiesta riunione con il giudizio n.
2707/2024 R.G., il Giudice rinviava per discussione e decisione all'udienza del 13.10.2025.
Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al
17.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 22.10.2024;
L'udienza, poi differita al 17.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Nel merito:
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Ciò premesso è da ritenersi tempestiva l'opposizione al ruolo in quanto proposta entro il temine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Risulta, al contrario, tardiva l'opposizione volta a fare valere motivi che attengano i vizi formali dell'atto impugnato, concretandosi in una opposizione agli atti esecutivi, poiché proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., che nel caso di specie non risulta rispettato. Ne consegue che tardive risultano le eccezioni di “ Triplicazione delle somme richieste per la stessa annualità Contributi IVS anno 2017 mediante l'emissione di tre intimazioni di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione e recanti i n.n.293 2023 9015427658 000 -
n. 293 2022 9013515721 000 e - 293 2024 9008185567 000 atto impugnato;
Nullità degli atti di intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l.
241/90 - art. 7 l. 212/2000 chiarezza e motivazione degli atti - art. 21 septies, l. n. 241/1990”
Per il resto, l'opposizione è parimenti tempestiva, essendo configurabile un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione
(Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104).
Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito 59320180002047371000 portato dall'intimazione di pagamento n.
293 2024 9008185567 000, oggi impugnato limitatamente al detto avviso di addebito, CP_ pertanto, eccepisce la prescrizione di tutti i crediti vantati dall' riferiti ai contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani DAL 01/2017 AL 12/2017 oltre spese di notifica e oneri di riscossione per la complessiva somma di €. € 2.986,32
CP_ Or bene, costituendosi l' ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna del superiore avviso di addebito n. 59320180002047371000 notificata il 28.06.2018, per compiuta giacenza, con rac.ta e ar. spedita all'indirizzo del ricorrente in VIA TURI SCORDO N 59 95045 P.IVA_3
MISTERBIANCO CT
Ebbene, a tal riguardo occorre precisare che, trattandosi di notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si considera perfezionata alla data in cui è rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e non essendo prevista - giacchè la finalità di avvertire il destinatario della possibilità di ritirare il plico presso l'ufficio postale è soddisfatta attraverso l'avviso lasciato contestualmente al tentativo di consegna- la spedizione di una seconda raccomandata (a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi della notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890/1982, articolo 8 comma 2).
In definitiva, avvisato il destinatario momentaneamente assente del deposito del plico presso l'ufficio postale -attività il cui compimento, attestato dall'ufficiale postale, fa fede fino a querela di falso- è stato restituito al mittente per compiuta giacenza. Nel caso in questione, secondo l'orientamento della Suprema Corte, trovano, infatti applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del
1982 e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica
(Cass. Sez. II 24/10/2017 n. 25219; Cass. 12083 del 13/06/2016).
La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, art. 26, trova riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1892 che, all'art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”.
Detta regola deve intendersi operante anche per gli avvisi di addebito per effetto del rinvio operato dal comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010.
CP_ Nel caso in esame la richiamata notificazione è stata effettuate dall' a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dunque non occorreva alcuna menzione dell'attività di ricerca svolte dall'ufficiale postale.
La notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è diversa da quella prevista dalla L. n. 890 del 1982, trattandosi della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal DPR n. 655 del 1982. Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale, dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario e con il decorso del termine di compiuta giacenza.
Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione del superiore avviso di addebito è regolare, in quanto nel superiore avviso di addebito, presupposti all'intimazione di pagamento impugnato, si legge nella busta che doveva contenerlo la dicitura “avviso” e la successiva restituzione al mittente per compiuta giacenza;
Stante la regolarità della superiore notifica, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva portata dal superiore avviso di addebito, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99 del titolo presupposto. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnato.
Or bene, alla luce delle superiori considerazioni ai fini del computo della prescrizione successiva, da calcolarsi a decorrere dalla notifica del suindicato avviso di addebito
(28.06.2018) occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 CP_7 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo
12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni. Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (28.06.2023) decorrenti dalla notifica del richiamato avviso di addebito (28/06/2018) l'eccepita prescrizione successiva è maturata il 21/12/2024;
Se ne conclude, pertanto, che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(8/04/2024) i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320180002047371000 non era ancora maturata la prescrizione quinquennale
Alla luce delle superiori conclusioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Ritenuta la particolarità del caso trattato, appare equo compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4805/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9008185567 000 limitatamente ai crediti portati dall'avviso di addebito 59320180002047371000
Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 24 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011