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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello rubricata al N° 1556/2022 RG;
tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'Avv. Filomena Cicoria;
Appellante contro
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale dott. CP_2 rappr. e dif. dall'Avv. Emilio D'Antona; nonchè
(C.F. ), CP_3 C.F._2 contumace
Appellati
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 23/5/2024;
PREMESSO
Si procede alla redazione del presente provvedimento omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
, ha interposto appello innanzi al Tribunale di Brindisi avverso la Parte_2 sentenza n. 163/2022 con la quale il Giudice di Pace di Brindisi ha rigettato la domanda risarcitoria da lei proposta nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_4
1
[...] e , ai sensi dell'art. 2054 c.c., al fine di sentire riconoscere la esclusiva responsabilità CP_3 del , quale proprietario del veicolo Audi A3 tg BZ924XE e condotto da , CP_3 CP_5 assicurato con nella causazione del sinistro avvenuto nel centro abitato di Controparte_6
Mesagne, in data 27.02.2020, alle ore 13.30 circa, allorché l'autovettura Audi A5, tg. EN658FW di proprietà della , condotta dal sig. ed assicurata con Pt_2 Controparte_7 [...]
, percorrendo via E. Ferdinando giunta Controparte_8 all'intersezione con la via Falce, entrava in collisione con il veicolo di proprietà di CP_3 che proveniente da detta via, aveva impegnato l'incrocio senza concedere la dovuta precedenza a destra.
Che in primo grado, rimasto contumace il , ritualmente costituitasi, la predetta CP_3 compagnia assicurativa aveva chiesto il rigetto dell'avversa domanda, contestando sia l'an (per incompatibilità dei danni, per come accertato dal perito di parte in sede stragiudiziale) sia il quantum
(non provato ).
Il giudizio di primo grado era stato istruito attraverso la documentazione prodotta dalle parti
(fra i quali la perizia di parte della compagnia assicurativa ed il preventivo per la riparazione dei danni subiti dal veicolo di proprietà dell'attrice), l'escussione dell'unico testimone oculare,
[...]
(deposizione all'udienza del 12.07.2021) e nella consulenza tecnica d'ufficio (nella Testimone_1 quale si concludeva per la compatibilità dei danni riscontrati sui veicoli coinvolti, con la dinamica del sinistro rappresentata da ). Parte_2
A fondamento della propria decisione di rigetto della domanda attorea, il primo Giudice ha addotto il mancato raggiungimento della prova sufficientemente certa delle circostanze di fatto per come rappresentata da parte attrice, avendo etichettato come vaghe e generiche le dichiarazioni rese dell'unico teste escusso e non convincenti le conclusioni del C.T.U., alla stregua delle specifiche osservazioni critiche mosse dal consulente di parte della compagnia assicurativa, in punto di compatibilità dei danni.
ha affidato la propria impugnazione ad un unico motivo di appello: Pt_2 Parte_2
“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli art. 115 e 116 c.p.c., nonché in relazione all'art. 2697 c.c.: omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali e mancata disposizione, integrazione, rinnovazione della
C.T.U.” ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: A) in via principale e nel merito, in riforma integrale della sentenza n° 163/2022, emessa in data 16.12.2021, depositata il 27.01.2022, dal
Giudice di Pace di Brindisi, Avv. Francesco De Vitis, nel giudizio recante N. 555/2021 R.G., accertare, ritenere, dichiarare e statuire che in data 27.07.2020 si verificava un sinistro stradale tra
2 il veicolo Audi A5 tg. EN658FW e il veicolo Audi A3 tg. BZ924XE, a seguito del quale
l'attrice/appellante subiva i danni materiali così come meglio descritti nella narrativa, quantificabili in € 4.573,52 B) Per l'effetto di quanto innanzi, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei detti danni materiali in favore dell'attrice/appellante nella misura complessiva di
€. 4.573,52 o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della competenza. C) condannare gli odierni convenuti – appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, in favore del sottoscritto Avvocato e con sentenza provvisoriamente esecutiva” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al
Giudice di Pace di Brindisi per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Nella contumacia del , si è ritualmente costituita anche nel presente grado la CP_3 [...]
, la quale ha domandato la conferma della sentenza impugnata e nello Controparte_9 specifico di “Dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate ex adverso o comunque rigettare le stesse poiché infondate in fatto e diritto, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi
n° 163/2022, emessa in data 16.12.2021, depositata il 27.01.2022, - Con vittoria di spese e competenze di causa da determinarsi ex art. 4, comma 8 con la maggiorazione del 33% per manifesta infondatezza dell'azione, oltre maggiorazione per spese generali, CAP ed IVA come per legge. - In via subordinata voglia disporre la rinnovazione della CTU”.
Disposta la rinnovazione della CTU espletata in primo grado, sia al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro, che della verifica della compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con la dinamica del sinistro, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 23.05.2024 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni quindi la causa veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ed ancora va osservato che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente e in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo;
ed ancora va rilevato che “la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo
3 ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti”
(Cass. n. 11176 del 2017). In particolare “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”(cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2021, n. 5560).
Venendo al caso di specie, nella sentenza gravata il giudice di primo grado nel vagliare le prove acquisite, come detto, ha ritenuto che l'attore non avesse fornito la prova in merito alla dinamica del sinistro per come dallo stesso prospettata, valutando come generica e vaga la deposizione resa dall'unico teste escusso e non convincente la C.T.U. in ordine alla compatibilità dei danni rispetto alla prospettata dinamica del sinistro, condividendo sul punto quanto osservato dal CT di parte convenuta (pagine 8 e 9 delle relazione di parte, osservazioni alla bozza di CTU).
Sul punto si legge nella sentenza gravata che “la deformazione sul paragrafo anteriore sx della Audi attorea appare compressa, frutto di un urto statico e non dinamico, che non trova rispondenza per altezza a morfologia sull'auto del convenuto, che presenta deformazioni ed urti non ricollegabili al sinistro de quo. Se fosse l'urto fosse stato dinamico, l'auto attrice avrebbe dovuto riportare tracce di striscio, che non rinvengono. Per il resto occorre riportarsi alla relazione del C.T. di parte convenuta, ricca di spunti e deduzione tecniche che sovrastano ed annullano le conclusioni invero affrettate e indimostrate del C.T.U.”.
Premesso che la motivazione sul punto appare logica, deve rilevarsi che il primo giudice ha fatto corretta applicazione delle proprie prerogative per come contenute nell'art. 116 c.p.c. del libero convincimento, declinato in parte qua nel principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando rilevi la illogicità e/o contraddittorietà delle ragioni addotte dal CTU, sia quando il giudice attinga il proprio convincimento da altre fonti di prova ovvero dalle ragioni desumibili dalle consulenze di parte, ovvero da proprie personali cognizioni tecniche: in ambedue i casi, l'unico onere richiesto al giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (ex plurimis Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17757 del 7 agosto 2014).
In particolare le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice in quanto egli può legittimamente disattenderle sia pur attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti
4 sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 5148 del 3 marzo 2011).
Ribadito che nel caso in esame il giudice di primo grado ha spiegato in modo logico e convincente le ragioni che lo hanno condotto a disattendere le conclusioni rassegnate dal CTU, va peraltro evidenziato che le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure si sono rivelate fondate e corrette anche nel merito, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio, la quale ha confutato la ricostruzione proposta dall'attrice in ordine alla dinamica del sinistro e le risultanze della CTU espletata in primo grado in relazione alla compatibilità dei danni riscontrati sui veicoli coinvolti.
In particolare, in risposta al quesito “Ricostruisca il CTU la dinamica del sinistro e accerti la compatibilità dei danni lamentati”, il perito d'ufficio ha valutato, previo sopralluogo eseguito il giorno 23/11/2022 e disamina della documentazione prodotta agli atti, la incompatibilità dei danni con la dinamica narrata nell'atto di appello.
Con dovizia di particolari e rigore tecnico/scientifico, il consulente ha accertato che “Secondo quanto descritto in atti, la vettura Audi A3 impegnava l'incrocio senza concedere la dovuta precedenza ma non viene specificato se effettuava una manovra di svolta a sinistra ovvero proseguiva diritto verso via Bonifacio. In figura 6 e 7, sono state prodotte entrambe le dinamiche nelle quali, come facilmente osservabile, vengono coinvolti gli stessi punti di contatto sia in un caso che nell'altro. Pertanto, risulta ininfluente la manovra della Audi A3 nello studio del sinistro. Si è visto che l'Audi A5, presenta delle abrasioni da urto diretto a sviluppo orizzontale sul paraurti anteriore
(vedi fig. 11), collocate ad una altezza dal suolo compresa tra 35 centimetri e 54 centimetri che, appaiono le uniche possibili tracce compatibili con il sinistro avendo queste andamento antero postero. Tali tracce, si interrompono alla quota di 54 centimetri lasciando posto ad una deformazione da compressione, sicuramente di consenso generata dallo schiacciamento della parte inferiore.
Dall'esame dei danni subiti dall'anteriore destro dell'Audi A3 (zona supposta collidente), è emersa la presenza di numerose abrasioni ad andamento differente e il disalloggiamento del paraurti anteriore leggermente sceso in conseguenza di un urto antero postero. Le uniche tracce che possono essere compatibili con il sinistro in questione sono quelle rappresentate da abrasioni orizzontali indicate in figura 17 collocate ad una altezza dal suolo compresa tra 36 centimetri e 46 centimetri.
Tutte le altre tracce sull'Audi A3, zone ad asportazione di vernice e abrasioni ad andamento verticale, unitamente al danneggiamento del proiettore fendinebbia, non sono certamente compatibili con il sinistro avendo morfologia e altezza non coerenti. Pertanto, gli unici danni che potrebbero
5 essere riconducibili al sinistro sono le suddette abrasioni orizzontali sull'Audi A3 ed il disalloggiamento del paraurti anteriore. Tutte le altre tracce unitamente al danneggiamento del proiettore fendinebbia anteriore destro, non sono compatibili per morfologia ed altimetria con il sinistro che ci occupa. Andando tuttavia a sovrapporre le tracce ritenute compatibili con la dinamica del sinistro ad entrambe le vetture, seppure morfologicamente compatibili (abrasioni ad andamento orizzontale sia sull'Audi A5 che sull'Audi A3, schiacciamento del paraurti anteriore da sinistra a destra per l'Audi A5 e antero postero per l'Audi A3), non sono altimetricamente compatibili stante una differenza di ben 9 centimetri tra la traccia più alta della Audi A5 (54 centimetri) e l'altezza della traccia più alta dell'Audi A3 (46 centimetri), differenza che non è colmabile con la dinamicità dell'evento e/o con le condizioni di carico dei veicoli. In merito alla dinamica va rilevato che, l'evento sarebbe stato così improvviso da causare una reazione immediata con deviazione a destra da parte del Conducente della Audi A5 e tanto è realizzabile solo se quest'ultima possiede una velocità di marcia non nulla. Anche volendo ipotizzare una reazione da parte del conducente nel preciso istante di avvistamento dell'Audi A3, ovvero appena visibile sulla intersezione, ad una velocità di circa 30
Km/h o anche inferiore, avremmo dovuto riscontrare delle abrasioni anche sul cerchio ruota e sul piantone anteriore sinistro della “A5” cosa che invece non è stata rilevata. Tanto è evidente se consideriamo la distanza possibile percorsa dopo il contatto con l'Audi A3. Come si vede nella figura successiva, ipotizzando che l'Audi A3 marciasse sulla via Dei Falces in prossimità del margine destro
e che sul lato sinistro fossero presenti della auto in sosta, lo spazio esistente tra punto di impatto e manufatto sull'angolo della strada, era di circa 4 metri. Questo prevede una repentina ed angolata manovra di deviazione a destra da parte dell'Audi A5 necessaria par andare ad urtare sul manufatto in pietra, che rende ancora più inevitabile la presenza di abrasioni sulla fiancata sinistra della stessa
e non solo localizzate sulla zona anteriore. Pertanto, volendo escludere i danni ritenuti incompatibili sulla vettura Audi A3, ed accettando anche una compatibilità morfologica dei restanti, non si hanno riscontri di compatibilità dei danni sull'Audi A5 né altimetricamente (scostamento di 9 centimetri) né in relazione alla dinamica narrata. Esaminiamo i danni subiti dall'angolare anteriore destro della
Audi A5 in conseguenza dell'impatto contro il manufatto in pietra. Il paraurti anteriore, presenta senz'altro un danneggiamento conseguente ad un impatto contro un ostacolo fisso di superficie rugosa. Si osservano infatti scalfitture ed abrasioni conseguenti al contatto con un ostacolo fisso.
Come visibile in figura 14, il danno da contatto diretto, raggiunge l'altezza di circa 56 centimetri appena in corrispondenza del profilo inferiore del proiettore anteriore destro (vedi fig. 14). Il manufatto in pietra raggiunge una quota di circa 30 centimetri la parte anteriore e 40 centimetri quella posteriore (vedi fig. 15), avendo lo stesso una forma non regolare. Alla quota di 30 centimetri
6 si trova il proiettore fendinebbia anteriore destro della Audi A5, mentre alla quota di 40 centimetri si riscontrano solo delle scalfitture e non delle lesioni. Iniziamo con l'osservare che il manufatto in pietra ha una altezza di molto inferiore al danno subito dalla vettura (40 centimetri a fronte di una danno sulla vettura che arriva ad una altezza di 56 centimetri). Volendo tuttavia ritenere che al momento dell'urto la vettura compenetrava il manufatto fino a raggiungere lo spigolo del fabbricato, comunque non si riscontra compatibilità. In questo caso, infatti, nella fase di massima compressione
(plausibile per il tipo di urto), dovevano essere necessariamente sottoposti a compressione e quindi
a deformazione, anche i lamierati retrostanti il paraurti anteriore. Osservando la figura 13 invece non si palesa alcun danno in questi, neppure il manicotto in gomma appare deformato o danneggiato- vedi punto interrogativo in figura 13) e pertanto non vi è coerenza tra quanto visibile all'esterno
(danni sul paraurti) e quanto visibile nella zona retrostante (assenza di danni e deformazioni). Un evento intrusivo come quello descritto doveva necessariamente danneggiare anche i lamierati interni
e non solo quelli esterni. Complessivamente, pertanto, non si riscontra compatibilità dei danni con la dinamica narrata nell'atto di appello”.
Tali esiti sconfessano le risultanze della perizia d'ufficio di primo grado, le cui conclusioni sono state correttamente considerate affrettate e indimostrate dalla sentenza gravata, nonché quanto rappresentato nella ricostruzione della dinamica del sinistro di parte attrice.
Sotto tale profilo, allorché venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d'ufficio, l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d'ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4657 del 25 febbraio 2011).
Nel caso di esame, non soltanto la CTU espletata nel presente grado risulta convincente nell'analisi e conseguenziale nelle conclusioni e comunque scevra da vizi logici e metodologici, ma appare utile evidenziare che alcuna osservazione è stata espressa da parte attrice in riscontro alla bozza di consulenza elaborata ed inviata al procuratore della parte in data 08.04.2023, nel termine di legge, per essersi la difesa della parte appellante limitata nella comparsa conclusionale, a richiamare la pag. 11 della consulenza tecnica (“Dall'esame dei danni subiti dall'anteriore destro dell'Audi A3
(zona supposta collidente), è emersa la presenza di numerose abrasioni ad andamento differente e il disalloggiamento del paraurti anteriore leggermente sceso in conseguenza di un urto antero postero.
Le uniche tracce che possono essere compatibili con il sinistro in questione sono quelle rappresentate
7 da abrasioni orizzontali indicate in figura 17 collocate ad una altezza dal suolo compresa tra 36 centimetri e 46 centimetri"..."Pertanto, gli unici danni che potrebbero essere riconducibili al sinistro sono le suddette abrasioni orizzontali sull'Audi A3 ed il disalloggiamento del paraurti anteriore") al fine di avanzare la pretesa subordinata della colpa concorrente, senza tenere in considerazioni che il
CTU nelle proprie conclusioni, ha escluso la compatibilità dei danni e dunque ha dubitato sulla sussistenza stessa del sinistro (ovvero “Andando tuttavia a sovrapporre le tracce ritenute compatibili con la dinamica del sinistro ad entrambe le vetture, seppure morfologicamente compatibili (abrasioni ad andamento orizzontale sia sull'Audi A5 che sull'Audi A3, schiacciamento del paraurti anteriore da sinistra a destra per l'Audi A5 e antero postero per l'Audi A3), non sono altimetricamente compatibili stante una differenza di ben 9 centimetri tra la traccia più alta della Audi A5 (54 centimetri) e l'altezza della traccia più alta dell'Audi A3 (46 centimetri), differenza che non è colmabile con la dinamicità dell'evento e/o con le condizioni di carico dei veicoli”.
Per le considerazioni innanzi svolte, l'appello va rigettato per quanto di ragione con conferma integrale della sentenza gravata, non avendo parte attrice assolto all'onere su di lui gravante di dimostrare la effettiva collisione fra i veicoli e dunque sul fatto che il sinistro si sia effettivamente verificato nelle circostanze di luogo, di tempo e con il coinvolgimento dei veicolo indicati.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo in applicazione, quanto ai compensi, dei parametri medi (giustificati dalla importanza della vicenda ) di cui al DM 55/2014 e ss. modif., con applicazione altresì dell'art. 13, comma 1- quater, del Dpr 115/2002.
Non può trovare applicazione invece il comma 8 dell'art. 4 del dm n.55/2014, che prevede che il compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate, in quanto in sede istruttoria è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, all'esito della quale è stato di fatto verificata la infondatezza della doglianza.
PQM
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla l'appello proposto da
[...]
co atto di citazione depositato in data 07.05.2022, nei confronti di Parte_2 CP_3
e della - nella persona del suo procuratore
[...] Controparte_1 speciale dott. disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così CP_10 provvede:
8 1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 163/2022 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi;
2. Condanna al pagamento in favore della Parte_2 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio che Parte_3 si liquidano in € 2.552,00 per i compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA;
3. Dichiara che a carico di sussistono i presupposti per il Pt_2 Parte_2 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Brindisi, lì 19/06/2025
Il GIUDICE
Dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
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