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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 533/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
promossa congiuntamente da
C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
24/02/1967, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela LETTIERI
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Laura OBOE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti chiedono la revisione delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n.1052/2021 resa addì 20.05.2021 dall'intestato
Tribunale all'esito del procedimento sub n.2370/2021 R.G., alle seguenti concordate condizioni:
1) Revocarsi l'obbligo del signor di corrispondere alla signora Parte_1
l'assegno mensile di € 350,00 quale contributo all'ordinario CP_1
mantenimento della figlia ed altresì l'obbligo del medesimo di Persona_1
concorrere nella misura del 50% alle spese eccedenti l'ordinario mantenimento della figlia, stante il raggiungimento della maggiore età e della piena autonomia di vita per le ragioni di cui al presente ricorso.
2) Revocarsi per le medesime ragioni l'assegnazione della casa familiare sita in
LL EN (VI) via Benedetto Marcello n.25 alla signora , la CP_1
quale la rilascerà in favore del proprietario esclusivo signor entro Parte_1
e non oltre il 1.5.2025, portando con sé i propri beni ed effetti personali, con impegno a formalizzare il trasferimento della propria residenza entro il 31.5.2025. Revocarsi
altresì l'obbligo della signora di provvedere ad ogni spesa (incluse CP_1
quelle per le utenze), esborso, tassa o tributo inerenti l'immobile sito in LL
EN (VI) via Benedetto Marcello n.25, un tempo adibito ad abitazione familiare.
3) Con compensazione delle spese e competenze del presente giudizio e integrale rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art.13 L.P.F..
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 13/02/2025
e hanno chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 CP_1
del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1052/2021 pubblicata in data 20/05/2021.
In particolare, le parti chiedono revocarsi l'assegno stabilito a carico del sig.
quale contributo al mantenimento della figlia , divenuta Parte_1 Per_1
maggiorenne ed autosufficiente, nonché l'obbligo a carico dello stesso di contribuire al
50% alle spese straordinarie per la figlia;
chiedono altresì la revoca dell'assegnazione della casa famigliare disposta in favore della sig.ra . CP_1
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1052/2021
pubblicata in data 20/05/2021vengano modificate nei termini seguenti:
- revoca l'obbligo del signor di corrispondere alla signora Parte_1
l'assegno mensile di € 350,00 quale contributo all'ordinario CP_1
mantenimento della figlia ed altresì l'obbligo del medesimo Persona_1
di concorrere nella misura del 50% alle spese eccedenti l'ordinario mantenimento della
3 figlia;
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in LL EN (VI) via
Benedetto Marcello n.25 alla signora , la quale la rilascerà in favore CP_1
del proprietario esclusivo signor entro e non oltre il 1.5.2025 Parte_1
portando con sé i propri beni ed effetti personali;
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti circa l'impegno della sig.ra CP_1
a formalizzare il trasferimento della propria residenza entro il 31.5.2025, nonché circa l'obbligo della stessa di provvedere ad ogni spesa (incluse quelle per le utenze),
esborso, tassa o tributo inerenti l'immobile sito in LL EN (VI) via
Benedetto Marcello n.25, un tempo adibito ad abitazione familiare;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 13.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 533/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
promossa congiuntamente da
C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
24/02/1967, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela LETTIERI
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Laura OBOE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti chiedono la revisione delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n.1052/2021 resa addì 20.05.2021 dall'intestato
Tribunale all'esito del procedimento sub n.2370/2021 R.G., alle seguenti concordate condizioni:
1) Revocarsi l'obbligo del signor di corrispondere alla signora Parte_1
l'assegno mensile di € 350,00 quale contributo all'ordinario CP_1
mantenimento della figlia ed altresì l'obbligo del medesimo di Persona_1
concorrere nella misura del 50% alle spese eccedenti l'ordinario mantenimento della figlia, stante il raggiungimento della maggiore età e della piena autonomia di vita per le ragioni di cui al presente ricorso.
2) Revocarsi per le medesime ragioni l'assegnazione della casa familiare sita in
LL EN (VI) via Benedetto Marcello n.25 alla signora , la CP_1
quale la rilascerà in favore del proprietario esclusivo signor entro Parte_1
e non oltre il 1.5.2025, portando con sé i propri beni ed effetti personali, con impegno a formalizzare il trasferimento della propria residenza entro il 31.5.2025. Revocarsi
altresì l'obbligo della signora di provvedere ad ogni spesa (incluse CP_1
quelle per le utenze), esborso, tassa o tributo inerenti l'immobile sito in LL
EN (VI) via Benedetto Marcello n.25, un tempo adibito ad abitazione familiare.
3) Con compensazione delle spese e competenze del presente giudizio e integrale rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art.13 L.P.F..
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 13/02/2025
e hanno chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 CP_1
del loro divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1052/2021 pubblicata in data 20/05/2021.
In particolare, le parti chiedono revocarsi l'assegno stabilito a carico del sig.
quale contributo al mantenimento della figlia , divenuta Parte_1 Per_1
maggiorenne ed autosufficiente, nonché l'obbligo a carico dello stesso di contribuire al
50% alle spese straordinarie per la figlia;
chiedono altresì la revoca dell'assegnazione della casa famigliare disposta in favore della sig.ra . CP_1
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1052/2021
pubblicata in data 20/05/2021vengano modificate nei termini seguenti:
- revoca l'obbligo del signor di corrispondere alla signora Parte_1
l'assegno mensile di € 350,00 quale contributo all'ordinario CP_1
mantenimento della figlia ed altresì l'obbligo del medesimo Persona_1
di concorrere nella misura del 50% alle spese eccedenti l'ordinario mantenimento della
3 figlia;
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in LL EN (VI) via
Benedetto Marcello n.25 alla signora , la quale la rilascerà in favore CP_1
del proprietario esclusivo signor entro e non oltre il 1.5.2025 Parte_1
portando con sé i propri beni ed effetti personali;
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti circa l'impegno della sig.ra CP_1
a formalizzare il trasferimento della propria residenza entro il 31.5.2025, nonché circa l'obbligo della stessa di provvedere ad ogni spesa (incluse quelle per le utenze),
esborso, tassa o tributo inerenti l'immobile sito in LL EN (VI) via
Benedetto Marcello n.25, un tempo adibito ad abitazione familiare;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 13.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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