Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 8164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel/est. dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 8164 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Casandrino (NA) alla via Andrea della Rossa n. 16 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Grasso, (c.f. ), dal quale e rappresentato e difeso, giusta C.F._2 procura allegata in atti;
RICORRENTE
E
, c.f. nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Casoria (NA) alla via Principe di Piemonte n. 1, presso lo studio dell'avv. Rosa Di
Caprio (C.F.: ) dal quale e rappresentata e difende in virtu di delega a C.F._4 mezzo procura allegata in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5 marzo 2025, i procuratori rappresentavano che i coniugi avevano raggiunto l'accordo sulle questioni controverse, ossia sull'affido condiviso del minore e regolamentazione del diritto di visita del padre ad eccezione delle questioni economiche.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex art. 472 bis.15 e 14 c.p.c, depositato in data 14 ottobre 2024 premesso di aver contratto matrimonio con la resistente epigrafata in data 21 luglio 2021 dal quale era nato un figlio, il 10.09.2022 a Castel RN (Ce); che esso ricorrente era affetto da invalidita Per_1 con totale e permanente inabilita lavorativa al 100% e percepiva una pensione di invalidita pari ad € 630,00 circa mensili, mentre la resistente svolgeva la professione di biologa nutrizionista e guadagnava 900/1000 euro al mese circa;
che la aveva abbandonato definitivamente CP_1 la casa coniugale e si era trasferita con il minore a casa dei suoi genitori in Casoria (Na) Per_1 alla via Etna 73 a seguito dell' aggravarsi delle condizioni di salute del Legnante e che da quel momento era cessata la convivenza coniugale;
che, da quel momento esso ricorrente aveva sempre provveduto ai suoi doveri di padre corrispondendo a titolo di mantenimento in favore del figlio minore una somma pari ad euro 200,00 mensili;
che la madre aveva assunto un atteggiamento ostruzionistico, prolungato nel tempo, che stava provocando un serio danno al benessere psicologico ed emotivo del minore, compromettendo la sua crescita equilibrata, oltre che il rapporto con il padre;
tanto premesso chiedeva , ai sensi dell'art. 473-bis n. 15 del cpc, disporsi i provvedimenti urgenti ed indifferibili a tutela del diritto del minore alla bigenitorialita , riconoscendo l'importanza della figura paterna nel suo processo di crescita e sviluppo adottando da subito un calendario di visite affinche il minore possa stare con il padre, meglio specificato nel ricorso introduttivo;
chiedeva pronunciarsi sentenza sullo status per la separazione personale dei coniugi;
disporsi l'affido condiviso del minore alla madre con collocato prevalente e assegnazione della casa familiare al ricorrente osservando che la CP_1 si era trasferita sin dalla nascita del bimbo e definitivamente dal mese di maggio del 2023 presso l'abitazione dei genitori materni in Casoria alla via Etna;
disporsi un calendario di visite tra padre e figlio, come richiesto sub istanza ex art. 473 bis cpc;
determinarsi una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore da porsi a carico del padre nella misura di € 200,00 mensili nonche contribuire, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie come da
Protocollo dell'intestato Tribunale;
condannare la resistente alla rifusione delle spese di RG. n. 8164/2024
giudizio; con vittoria di spese di lite. In via istruttoria si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale.
- Con memoria difensiva depositata in data 8 novembre 2024, la resistente si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda proposta dal ricorrente, anche con particolare riferimento alla richiesta di provvedimento indifferibile avanzata da esso ricorrente ex art. 473bis 15 c.p.c., associandosi alla domanda di affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre nella casa sita in resistente sita in Cardito (Na) alla Via Tiziano
Vecellio 39; chiedeva disporsi a carico del ricorrente per il mantenimento del minore, un assegno mensile complessivo pari ad € 700.00 oltre il 100% dell'assegno unico che sara percepito interamente dalla , nonche il 50% delle spese straordinarie sanitarie;
svolgere CP_1 indagini di Polizia Tributaria territorialmente competente circa la consistenza patrimoniale reddituale del ricorrente;
predisporre un percorso di supporto alla genitorialita di entrambe le parti;
condannare il Legnante al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione;
in via istruttoria, chiede essere ammesso alla prova per testi.
Il Presidente relatore fissava udienza ex art. 473 bis.15 e bis 21 c.p.c. al 4 febbraio 2025.
- Con memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., il ricorrente chiedeva rigettarsi la richiesta di contribuzione economica avanzata dalla resistente per un importo pari ad euro 700,00 mensili precisando che, dal mese di maggio del 2023 lo stesso aveva sempre versato la somma di €
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore adducendo che era affetto da invalidita con totale e permanente inabilita lavorativa al 100% e percepiva una pensione di invalidita pari ad € 630,00 circa mensili nonche rigettare la richiesta di addebito, garantendo il superiore interesse del minore ad avere una relazione continuativa con entrambe le figure genitoriali.
- All'udienza di comparazione del 4 febbraio 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sui provvedimenti provvisori e urgenti con esclusione degli aspetti economici , per i quali si rimettevano alla decisione del Tribunale;
chiedevano, altresì emettersi sentenza sullo status;
chiedevano, pertanto, fissare termine per note per il deposito dell'accordo, e, all'esito, il
Presidente fissava, quindi, termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 5 marzo 2025, udienza per la quale depositavano note scritte e l'accordo preannunciato.
Con ordinanza emessa in data 17 marzo 2025 il Presidente relatore riservava la decisione anche al Collegio sullo status.
########################################################## RG. n. 8164/2024
La domanda di separazione e fondata e va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La regolamentazione delle spese va rimessa al giudizio definitivo.
Devono essere compiute le formalita prescritte dalla legge.
P. Q. M.
non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal ricorrente epigrafato così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.09.1984 c.f. e, , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
c.f. C.F._3
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (Atto n. 46, P. I, anno 2021) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile);
- spese al definitivo;
Così deciso il 17 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Alessandra Tabarro