Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 950 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 09/10/1978, elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1 via Isidoro La Lumia n.19/C, presso lo studio dell'avv. Vassallo Angelo che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 14/12/1979, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via Isidoro La Lumia n. 19/C, presso lo studio dell'avv. Sapienza Giuliana che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/02/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e ciascuno sarà libero di fissare o cambiare il proprio domicilio.
1) Responsabilità genitoriale. Per_ I figli minori, IE, e , verranno affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Pertanto i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) sa-ranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, previa comunicazione all'atro genitore.
2) Tempi di permanenza.
Per_ I figli minori, IE, e , verranno collocati anagraficamente e in via preferenziale Per_2 presso la residenza della madre sita in Palermo nella Via Michele Ducato n. 25 e il padre potrà vederli e tenerli con sé, ogni qual volta lo vorrà e comunque, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori e previa comunicazione e accordo con la madre, secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico il padre trascorrerà con i figli due pomeriggi infrasettimanali dalle ore
16:00 alle ore 21:00, nonché un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica, incluso il pernottamento.
b) durante le festività Natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni e seguendo il criterio della alternanza e della rotazione annuale il 24 ed il 31 dicembre e 6 gennaio con un genitore ed il 25, 26 dicembre e giorno 1 gennaio con l'altro genitore. I figli inoltre, trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro. Quanto stabilito seguirà il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale. Le ulteriori festività civili e religiose rimangono assorbite dai normali turni di accudimento. Sempre tenendo conto del preminente interesse dei minori, gli stessi potranno trascorrere con il padre sette giorni consecutivi al mese, incluso il pernottamento;
c) nel periodo estivo, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con i figli un periodo esclusivo di 15 giorni, anche non consecutivi, in virtù di accordi che i genitori prenderanno in ordine alle date di riferimento entro il 31 maggio di ciascun anno in relazione al periodo di godimento delle ferie.
2 d) compleanno dei genitori: i genitori trascorreranno il giorno del rispettivo compleanno con i figli, a prescindere dall'ordinario schema di accudimento.
3) Assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale è quella sita in Palermo nella via Michele Ducato n. 25, di proprietà del-la Sig.ra e continuerà ad essere abitata dalla stessa con i tre figli. Pt_1
4) Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori e tra i coniugi.
A titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, sino al raggiungimento dell'auto-sufficienza economica di ciascuno di essi, il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra quale CP_1 Pt_1 genitore collocatario prevalente, entro il giorno cinque di ogni mese e per dodici mensilità di ogni anno, la somma complessiva di € 750,00 (settecentocinquan-ta/00) pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio. La predetta somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Entrambi i coniugi rinunciano al rispettivo mantenimento.
5) Ripartizione delle spese straordinarie per i figli minori.
I genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento dei bisogni dei figli nella misura del 60% a carico del Sig. e 40% a carico della Sig.ra CP_1 Pt_1 secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo che qui si riporta integralmente:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relati-ve ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma
3 erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella mi-sura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come con-senso alla spesa.
6) Assegno unico. Su accordo dei ricorrenti, l'importo dell'assegno Unico erogato dall' verrà diviso equamente CP_2 tra entrambi i coniugi.
7) Rilascio del passaporto. Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti an-che per i figli.
8) Divisione beni e ripartizione debiti
4
Entrambe le parti dichiarano di aver già diviso tra gli stessi la proprietà ogni bene mobile e di aver regolamentato ogni pendenza economica comune ad eccezione di n. tre finanzia-menti ad oggi aperti nell'interesse della famiglia (precisamente il n. 20220686095855 acceso presso Findomestic Bank per euro 10.000,00 e i due finanziamenti accesi per l'acquisto di una batteria acustica e un cellulare); gli stessi verranno divisi equamente tra i due coniugi in modo che il soggetto più diligente e che proverà al pagamento dell'intero potrà richiedere il rimborso del 50% all'altro;
9) Spese legali
Le spese legali del presente procedimento rimangono compensate tra le parti e i legali sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vicolo di solidarietà professionale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/02/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 29/04/2006 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 10 - P. II- serie A- Anno 2006).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
5