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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 63/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice Leonardo Modica, nella causa proposta
DA
rappresentata e difesa dall'avv.to TIRNETTA MAURO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti AVONA GIUSEPPE e Controparte_1
GIANNONE ANTONIO
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. ILARDO GIANTONY.
- terzo chiamato -
****
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi.
*****
A seguito dell'udienza del 6.2.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19 gennaio 2021, ha esposto: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze di presso l'Hotel Villa del Controparte_1
Per Calandrino, dal 27.07.2018 al 31.10.2018, con la qualifica di Operaio, . 6, svolgendo le mansioni di addetto alla caffetteria, con contratto di lavoro part time, occupandosi della preparazione della colazione per i clienti dell'Hotel, del servizio di colazione ai clienti, nonché della pulizia dei locali, dei tavoli delle stoviglie e dei servizi igienici, del ritiro del buffet e della sistemazione dei prodotti della colazione per il giorno successivo;
- di avere espletato una prestazione lavorativa per 7 giorni a settimana dalle ore 6:00 alle ore 14:00, percependo uno stipendio mensile medio di € 800,00;
- di non avere usufruito di giorni di ferie e di permessi retribuiti.
ha quindi convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro al fine di Parte_1
sentirla condannare al pagamento delle differenze retributive, tra quanto percepito e quanto effettivamente spettantele in base al CCNL di categoria, e delle relative incidenze su tredicesima, quattordicesima e TFR, nonché delle indennità di ferie non godute e permessi retribuiti per un totale di € 3.429,58, oltre alle relative differenze contributive.
Si è costituita in giudizio la società convenuta negando i fatti costituitivi posti a fondamento della domanda di cui ha chiesto il rigetto. Parte convenuta ha in particolare dedotto che, durante il rapporto, la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro dalle ore 07.00 alle ore 11:00 per come stabilito in contratto, sufficiente per l'espletamento delle mansioni di addetta alla caffetteria.
Vista la domanda di condanna al pagamento delle differenze contributive, nel corso del giudizio è stata disposta la integrazione del contradditorio con che, costituitosi, ha CP_3
chiesto, in caso di accertamento di una maggiore retribuzione imponibile, la condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze contributive.
La causa, istruita a mezzo documenti, prova testimoniale, disposto il confronto ex art. 254
c.p.c, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
****
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Giova subito evidenziare come debbano ritenersi provate per tabulas (cfr. contratto di assunzione, buste paga), e comunque non contestate, le allegazioni attoree concernenti la durata del rapporto di lavoro dal 23.7.2018 al 31.10.2018, la qualifica professionale (operaio)
Pag. 2 di 10 l'inquadramento contrattuale riconosciuto alla ricorrente (livello 6), l'applicazione al rapporto del CCNL turismo confcommercio.
Con riguardo alla specifica domanda azionata, volta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti da lavoro straordinario e della indennità per ferie non godute e permessi, occorre rammentare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova circa l'espletamento di orario di lavoro straordinario grava sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16150 del
19/06/2018). Ed ancora: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro
l'onere di fornire la prova del relativo pagamento”.(Cass. 22/12/2009 n. 26985).
Ciò premesso, si riportano gli esiti della espletata istruttoria orale.
Il teste ha dichiarato: “So che la ricorrente ha lavorato nel 2018 presso la Tes_1
Ricordo che ha lavorato nel periodo estivo. Anche io ho lavorato presso la Controparte_1
come addetta alla pulizia delle camere, nelle stagioni 2017 e 2018. Il mio Controparte_1
orario andava dalle ore 09:00 alle ore 17.00, tutti i giorni della settimana. Al mio arrivo intorno alle 09.00, la ricorrente era già presente, talvolta la aiutavo a preparare le colazioni.
La ricorrente terminava alle 14:00. Lo so perché la ricorrente tutti i giorni prima di andare via o passava a salutarmi al piano di sotto dove io svolgevo il mio lavoro oppure mi chiamava al telefono. Preciso che la stagione andava da aprile a fine ottobre. Non so dire a quanto ammontasse la retribuzione della ricorrente.
a.d.r. preciso che era la sig. ra che mi diceva di dare una mano di aiuto alla Per_2 ricorrente. quando ciò accadeva circa due volte a settimana, mi recavo al lavoro all'orario di apertura ovvero intorno alle 6, per poi andare intorno alle 09.00 nelle camere dove io lavoravo.
a.d.r. la ricorrente era addetta alla preparazione delle colazioni. Quando terminava di servire le colazioni si fermava nel locale per pulire”.
Il teste ha dichiarato: “ho lavorato presso la nel 2018. Non ho Testimone_2 CP_1
alcun contenzioso in atto con la . CP_1
Pag. 3 di 10 Era addetto alla reception, il mio orario andava dalle ore 22:30 – 23 sino alle ore 08.00. ho lavorato dall'1 settembre 2018 al 31. Ottobre 2018. Io incontravo la ricorrente tutti i giorni alla ore 06:00 al suo arrivo, quando iniziava a fare le colazioni. Mi capitava di dare una mano alla ricorrente. preciso che la reception e il locale caffetteria distano un 5 o 6 metri.
Non so dire a quanto ammontasse la retribuzione della ricorrente. Io lavoravo tutti i giorni della settimana. Ricordo che anche la ricorrente lavorava tutti i giorni.”
Il teste ha dichiarato: “sono stato consulente del lavoro della resistente dal Testimone_3
2016 circa al 2020. Affermo che per tutto il 2018 sono stato consulente della società resistente. Riguardo i giorni di lavoro della posso affermare che era previsto lavorasse 6 Pt_1
giorni a settimana, con lunedì come giorno di riposo, dalle ore 07:00 alle ore 11:00. Preciso che questo era il profilo orario come concordato in contratto. Capitava mi recassi in albergo per parlare con il direttore e le signore e mi fermavo alla reception. In genere Per_2
andavo intorno alle 9 e quando mi recavo al bar vedevo la ricorrente. Preciso che quanto riferito in merito all'orario svolto dalla ricorrente e ai giorni di lavoro, lo so perché ho letto il contratto. È capitato che andassi anche il pomeriggio, ma non so riferire se la ricorrente fosse presente. a.d.r. non so riferire sul numero dei giorni in cui mi sono recato presso la società resistente. a.d.r. in merito alla retribuzione della ricorrente, posso affermare che questa ammontava a circa 800,00 lordi in ragione del profilo orario contrattualizzato.
Il Teste ha riferito: “dal 2014 al 2020 sono stato Direttore dell'albergo ove Tes_4
lavorava la sig. ra per questo conosco la ricorrente e le sig. re . Non ho un Pt_1 Per_2
contezioso giudiziario in atto con la , preciso che abbiamo raggiunto un accordo CP_1
per emolumenti da me non percepiti con un piano di rientro da parte della società resistente e che tuttora rimangono rate da pagare. Da luglio 2018 ad ottobre 2018, io ho lavorato presso
l'albergo. Il mio profilo orario prevedeva che lavorassi o la mattina, dalle 8 alle 16, o il pomeriggio dalle 16 alle 23. Talvolta capitava mi fermassi oltre. La ricorrente era addetta alle colazioni, quando arrivavo alle 8, la ricorrente era presente in albergo. Non ricordo se alle 16 la ricorrente era presente. Non ricordo di preciso che orario svolgesse anche perché spesso non ero presente. Posso affermare che come in tutti i lavori di albergo vi era una certa flessibilità nell'orario, quindi capitava che ci si fermasse oltre il proprio profilo orario. Non posso affermare però che la sig. ra si sia fermata oltre. Pt_1
a.d.r. non ho dato direttive alla ricorrente.
Il teste ha riferito: sono attualmente dipendente della . Svolgo le Testimone_5 CP_1 mansioni di receptionist presso l'hotel Villa Calandrino dal 2012. Nel 2018 ho svolto le stesse mansioni presso l'hotel Calandrino. Il mio profilo orario è di 6 giorni a settimana con
Pag. 4 di 10 un giorno di riposo variabile. Il mio turno va dalle 08:00 alle 16 o dalle 16:00 alle
22.30/23:00 a giorni alterni. Preciso che questo è il mio profilo orario sin dal 2012.
Quando io arrivavo in albergo alle 8:00, la sig. rap era già presente in albergo. Lei era Pt_1
addetta alle colazioni, preparava i cappuccini e serviva i clienti. Posso affermare che alle 16, quando andavo via, la sig. ra non era presente. Quando la sig. la sig. ra terminava Pt_1 Pt_1 il suo lavoro, passava dalla reception per uscire. Dall'albergo. Riguardo l'orario di uscita posso affermare che al massimo vedevo la ricorrente andare via alle 12:00. Riguardo la mansioni, la sig. si occupava delle colazioni, della successiva pulizia delle stoviglie, poi Pt_1
liberava i tavoli pulendoli, raccogliendo le briciole, conservava le torte in frigo.
a.d.r. non vi sono orari prestabili nell'apertura del buffet, dipendeva dalle esigenze dei clienti. Ad esempio, durante il google camp, che nel 2018 si è svolto gli ultimi 10 giorni di luglio, la colazione veniva servita alle 7:00.
A.d.r. sono figlia di . Persona_3
a.d.r. il bar dove lavorava la ricorrente non si trova nello stesso stabile della reception, ma si trova a pochi passi, non saprei quantificarlo metri,
a.d.r. preciso che per uscire dall'albergo, la ricorrente doveva necessariamente passare da davanti la reception percorrendo il tratto denominato “strada” nel disegno (realizzato dal teste nel corso dell'udienza e depositato in atti).
Ad.r. il buffet veniva allestito dal portiere prima che iniziasse la colazione. Questo mi è stato riferito dal direttore.
A.d.r. confermo che la ricorrente non si occupava dell'allestimento del buffet.
a.d.r. le mie mansioni nella notte venivano espletate dal portiere.
In sede di confronto testimoniale i testimoni e hanno Tes_1 Testimone_5
confermato le rispettive dichiarazioni aggiungendo:
Il teste “ribadisco che prima di andare via mi chiamava al telefono, avvertendomi Tes_6
che stava per andare via e mi chiedeva se io avessi o meno finito di lavorare. Non so quantificare quante volte nel corso della settimana mi chiamava e quante volte passava da me” la sig. ra si occupava della preparazione delle colazioni. Non so riferire sull'orario di Pt_1
preciso in cui terminava il servizio colazione. la sig. dopo si occupava del riassetto, Pt_1 pulire a terra e i vetri della sala nella quale veniva servita la colazione. “ricordo che allestiva il buffet la sig.ra Questo lo so perché l'ho visto personalmente” Pt_1
Il teste posso affermare che l'orario di lavoro che la ricorrente dice di avere svolto Tes_5
sino alle 17:00 non è conciliabile con gli orari della nostra azienda. la sig. ra infatti Pt_1
Pag. 5 di 10 preparava le colazioni e, dopodiché i clienti andavano via dalla struttura e non c'era motivo che la sig.ra rimanesse in azienda”. Pt_1
: preciso che sono soltanto dipendente della società in quanto non ho alcuna partecipazione nella società
a.d. avv. Avona risponde “l'orario della colazione era 08:00 - 10:00”
a.d. avv. Piazza “il portiere toglieva dal frigo le torte la notte e le posizionava nel buffet del ristorante, in quanto non prepariamo noi le torte. la si.ra all'arrivo poteva abbellire il Pt_1
buffet e dopo che arrivavano i clienti serviva il cappuccino e il caffè. ad.r. era il portiere che riscaldava le torte prima dell'orario di apertura, intorno alle 07:15 –
07:30. io entravo alle 08:00 e già trovavo il buffet pronto. posso affermare che era il portiere
a scongelare le torte e a riscaldarle perché queste erano le mansioni che gli erano state assegnate dalla direzione. al mio arrivo trovavo il buffet pronto”
A.d.r. “ , altro amministratore della società, è sorella di mia madre” Persona_4
a.d.r “era che impartiva le direttive al personale”. Tes_4
Sulla base delle risultanze istruttorie, possono ritenersi in gran parte dimostrati gli assunti attorei. A dispetto di quanto contrattualizzato, è innanzitutto emerso che la ricorrente abbia lavorato tutti i giorni della settimana (cfr. teste “anche la ricorrente lavorava tutti i Tes_2 giorni.. … eteste la ricorrente tutti i giorni prima di andare via….) con orario di Tes_6
ingresso, nel periodo settembre - ottobre alle ore 06.00. Per il periodo antecedente (dal 27.7. al 31.8) non può ritenersi provato l'assunto attoreo considerato che il teste , assunto a Tes_2
settembre, non ha potuto che riferire per il periodo successivo. Analogamente il teste
[...]
il cui orario di servizio iniziava alle ore 09:00, non è stata in grado di riferire con Tes_6
precisione sull'orario di inizio della prestazione lavorativa, non essendo presente in via continuativa sul luogo di lavoro, ma soltanto quando le veniva chiesto di dare una mano, circa due volte a settimana. Il teste , addetto alla reception, osservante un orario di lavoro Tes_2
che andava dalle ore 22:30 alle 08:00, dunque presente sul luogo di lavoro, ha dichiarato che la ricorrente arrivava tutti i giorni alle ore 06.00. Le dichiarazioni del teste , non legato Tes_2
da vincoli di parentela con alcuna delle parti, appaiono coerenti e non contraddette dalle ulteriori acquisizioni processuali, ragion per cui non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste.
Con riferimento all'orario di uscita, deve rilevarsi una divergenza tra le dichiarazioni rese dal teste e il teste la prima, figlia e nipote dei rappresentanti legali della Tes_5 Tes_6
società (cfr. visura in atti) ha infatti dichiarato che la ricorrente andava via al massimo alle ore
Pag. 6 di 10 12:00, la seconda, affine di secondo grado della ricorrente (in quanto moglie del fratello della ricorrente), ha dichiarato che la ricorrente tutti i giorni alle ore 14.00, prima di andare via andava, passava al piano di sotto dove il teste lavorava o le telefonava per avvertirla che stava per andare via.
Le dichiarazioni del teste appaiono attendibili perché prive di contraddizioni e coerenti Tes_6 con le ulteriori acquisizioni processuali. Ha innanzitutto trovato conferma l'assunto che la ricorrente permaneva in albergo anche dopo la fine del buffet. Contrariamente a quanto sostenuto in memoria, ove si afferma che la ricorrente si è occupata esclusivamente della prima colazione, sia il teste lo che hanno dichiarato che la ricorrente rimaneva Tes_6 Tes_5
in albergo dopo la fine del buffet. Sul punto il teste nel corso della prima Tes_5
deposizione, ha indicato con precisione le mansioni espletate: “Riguardo la mansioni, la sig. si occupava delle colazioni, della successiva pulizia delle stoviglie, poi liberava i tavoli Pt_1 pulendoli, raccogliendo le briciole, conservava le torte in frigo”. Risulta pertanto del tutto ragionevole, anche considerando le 11:00 quale orario terminativo del buffet, che per l'espletamento delle successive attività, la ricorrente continuasse a lavorare sino alle ore
14:00.
Di converso, numerosi sono gli elementi che depongono per la inattendibilità del teste
Tes_5
Sotto il profilo oggettivo, devono evidenziarsi alcune contraddizioni tra quanto riferito nella prima deposizione e quanto riferito in sede di confronto. Con riguardo all'orario di apertura del buffet, il teste ha dapprima dichiarato (cfr, verbale del 27.9.2023): che non vi erano orari prestabiliti nell'apertura del buffet;
che questi dipendevano dalle esigenze dei clienti. Nel corso del confronto (cfr. verbale 8.5.2024) ha invece indicato in modo preciso l'orario del buffet (dalle ore 8:00 alle ore 10:00), peraltro contraddicendosi apertamente con quanto detto in precedenza, cioè che talvolta (ad es. in occasione del Google camp) la colazione veniva servita alle ore 07:00.
Ancora, con riguardo alle mansioni espletate dalla ricorrente, nel corso della prima deposizione ha dichiarato che oltre alla preparazione delle colazioni, la ricorrente si occupava della pulizia delle stoviglie e dei tavoli, nonché della conservazione in frigo delle torte, successivamente ha dichiarato: la sig.ra infatti preparava le colazioni e, dopodiché i clienti andavano via dalla struttura e non c'era motivo che la sig.ra rimanesse in azienda”, Pt_1
lasciando implicitamente intendere che non svolgesse alcuna ulteriore mansione rispetto alla preparazione delle colazioni che giustificasse la sua presenza.
Pag. 7 di 10 Va inoltre rilevato che, a differenza dei testi e le dichiarazioni della Tes_2 Tes_6
ricorrente sono in parte de relato (il buffet veniva allestito dal portiere prima che iniziasse la colazione. Questo mi è stato riferito dal direttore). Del resto, avendo dichiarato di recarsi in albergo alle ore 08:00, necessariamente de relato risultano le dichiarazioni riguardanti la fase preparatoria del buffet, come ad esempio era il portiere che riscaldava le torte prima dell'orario di apertura, intorno alle 07:15 – 07:30 (cfr. verbale 8.5.2024).
Sotto il profilo soggettivo, deve rilevarsi innanzitutto lo stretto legame parentale del teste con i rapp. legali della società convenuta (il teste è figlia di e nipote di Persona_3 [...]
– cfr. visura in atti), nonché il rapporto di lavoro esistente sin dal 2012 tra il teste e la Per_4
convenuta. È poi emerso un concreto interesse rispetto all'esito della vicenda indirettamente palesato dalla netta presa di posizione rispetto alla tesi portata avanti dalla ricorrente (posso affermare che l'orario di lavoro che la ricorrente dice di avere svolto sino alle 17:00 non è conciliabile con gli orari della nostra azienda), nonché dall'aggettivo possessivo nostra per definire l'azienda convenuta e dall'utilizzo del pronome “noi” in luogo dei soggetti deputati alle scelte organizzative (non prepariamo noi le torte), coinvolgimento che, seppure non integrante un interesse alla causa tale da rendere inficiare la deposizione ex art. 246 c.p.c. certamente costituisce un elemento negativo in punto di valutazione di attendibilità del testimone.
Nessuno elemento di segno contrario rispetto alle dichiarazioni rese dai testi e Tes_2 [...] può altresì trarsi dai testimoni di parte convenuta (direttore dell' nel Tes_6 Tes_7 Pt_2
2018), che non ha saputo riferire sull'orario di lavoro della ricorrente, e Testimone_3
(consulente del lavoro della convenuta), il quale, non essendo presente sui luoghi di lavoro, ha sostanzialmente testimoniato sui dati oggettivizzati nel contratto di lavoro.
Sulla base delle complessive risultanze processuali, può dunque ritenersi raggiunta la prova che la ricorrente abbia. nel corso del rapporto, svolto attività di lavoro sino alle 14:0.
Può quindi trovare parziale accoglimento la domanda volta alla condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito (pacificamente € 800,00) e quanto spettante in base all'orario svolto per come emerso nel corso della istruttoria.
Quanto alla indennità di ferie non godute, il debito della convenuta risulta per tabulas, atteso che nella ultima busta paga è riportato l'importo di € 210,00 quale “ferie godute figurativa”
Pag. 8 di 10 che indica l'importo delle ferie maturate e non godute;
nella stessa busta paga risulta invece corrisposto la indennità per permessi non goduti di € 117,94.
La domanda di condanna al pagamento della indennità ferie e permessi non goduti, in assenza di prova circa la ulteriore svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni destinati a ferie (cfr.
Cass. n.10638/2021, n. 8251/2015, n. 26985/2009), considerato il documentato pagamento dei permessi non goduti, può trovare accoglimento solo nei limiti di quanto esposto dal datore nella ultima busta paga (€ 210,00).
In ordine al quantum, possono essere in parte valorizzati i conteggi di parte, le cui modalità di determinazione non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto. Deve al riguardo rammentarsi che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
18/02/2011, n. 4051).
Dai conteggi di parte, devono tuttavia essere detratti: € 117,00 (permessi non goduti;
€ 130,00
(indennità di ferie); € 332,00 pari all'orario di lavoro straordinario non provato (31 ore di agosto X € 9,85) e le relative incidenze su TFR di € 35,00, su tredicesima e quattordicesima
(circa € 55,00). Dai conteggi del consulente va altresì decurtato l'importo del TFR pacificamente già percepito dalla ricorrente in seguito alla conciliazione innanzi all'Ispettorato del lavoro di Agrigento, non considerato nella consulenza di parte nella voce tfr percepito pari ad € 185,00 (cfr. busta paga ottobre).
In conclusione, la società convenuta va condannata al pagamento di € 2575,25, di cui €
2365,25 quali differenze retributive ed € 210,00 indennità ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pag. 9 di 10 Il datore di lavoro va altresì condannato a pagare ad le differenze contributive CP_3
conseguenti al maggior imponibile accertato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste in capo alla società convenuta liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri medi secondo lo scaglione di riferimento e dell'attività processuale svolta, ridotti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
Il contrasto sussistente tra le deposizioni del teste e del teste il giudizio Tes_6 Tes_5 espresso in ordine all'inattendibilità del teste suggeriscono l'opportunità di Tes_5
trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in sede per gli accertamenti di competenza quanto alla sussistenza di eventuali ipotesi di reato
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in parziale accoglimento del ricorso, condanna la convenuta al pagamento in favore di di € 2575,25 per i titoli di Parte_1
cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
condanna al pagamento a favore di dei maggiori contributi derivanti Controparte_1 CP_3 dall'imponibile accertato. condanna alla rifusione delle spese di lite di € 2.000,00 per onorari oltre Controparte_1
rimborso spese generali 15%, Iva e c.p.a; compensa le spese tra e le parti. CP_3
dispone trasmettersi, per le ragioni indicate in parte motiva, la presente sentenza e i verbali del 27.9.2023 e del 8.05.2024, alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Sciacca, 20/03/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
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Il Giudice Leonardo Modica, nella causa proposta
DA
rappresentata e difesa dall'avv.to TIRNETTA MAURO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti AVONA GIUSEPPE e Controparte_1
GIANNONE ANTONIO
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. ILARDO GIANTONY.
- terzo chiamato -
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OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi.
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A seguito dell'udienza del 6.2.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19 gennaio 2021, ha esposto: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze di presso l'Hotel Villa del Controparte_1
Per Calandrino, dal 27.07.2018 al 31.10.2018, con la qualifica di Operaio, . 6, svolgendo le mansioni di addetto alla caffetteria, con contratto di lavoro part time, occupandosi della preparazione della colazione per i clienti dell'Hotel, del servizio di colazione ai clienti, nonché della pulizia dei locali, dei tavoli delle stoviglie e dei servizi igienici, del ritiro del buffet e della sistemazione dei prodotti della colazione per il giorno successivo;
- di avere espletato una prestazione lavorativa per 7 giorni a settimana dalle ore 6:00 alle ore 14:00, percependo uno stipendio mensile medio di € 800,00;
- di non avere usufruito di giorni di ferie e di permessi retribuiti.
ha quindi convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro al fine di Parte_1
sentirla condannare al pagamento delle differenze retributive, tra quanto percepito e quanto effettivamente spettantele in base al CCNL di categoria, e delle relative incidenze su tredicesima, quattordicesima e TFR, nonché delle indennità di ferie non godute e permessi retribuiti per un totale di € 3.429,58, oltre alle relative differenze contributive.
Si è costituita in giudizio la società convenuta negando i fatti costituitivi posti a fondamento della domanda di cui ha chiesto il rigetto. Parte convenuta ha in particolare dedotto che, durante il rapporto, la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro dalle ore 07.00 alle ore 11:00 per come stabilito in contratto, sufficiente per l'espletamento delle mansioni di addetta alla caffetteria.
Vista la domanda di condanna al pagamento delle differenze contributive, nel corso del giudizio è stata disposta la integrazione del contradditorio con che, costituitosi, ha CP_3
chiesto, in caso di accertamento di una maggiore retribuzione imponibile, la condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze contributive.
La causa, istruita a mezzo documenti, prova testimoniale, disposto il confronto ex art. 254
c.p.c, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
****
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Giova subito evidenziare come debbano ritenersi provate per tabulas (cfr. contratto di assunzione, buste paga), e comunque non contestate, le allegazioni attoree concernenti la durata del rapporto di lavoro dal 23.7.2018 al 31.10.2018, la qualifica professionale (operaio)
Pag. 2 di 10 l'inquadramento contrattuale riconosciuto alla ricorrente (livello 6), l'applicazione al rapporto del CCNL turismo confcommercio.
Con riguardo alla specifica domanda azionata, volta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti da lavoro straordinario e della indennità per ferie non godute e permessi, occorre rammentare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova circa l'espletamento di orario di lavoro straordinario grava sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16150 del
19/06/2018). Ed ancora: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro
l'onere di fornire la prova del relativo pagamento”.(Cass. 22/12/2009 n. 26985).
Ciò premesso, si riportano gli esiti della espletata istruttoria orale.
Il teste ha dichiarato: “So che la ricorrente ha lavorato nel 2018 presso la Tes_1
Ricordo che ha lavorato nel periodo estivo. Anche io ho lavorato presso la Controparte_1
come addetta alla pulizia delle camere, nelle stagioni 2017 e 2018. Il mio Controparte_1
orario andava dalle ore 09:00 alle ore 17.00, tutti i giorni della settimana. Al mio arrivo intorno alle 09.00, la ricorrente era già presente, talvolta la aiutavo a preparare le colazioni.
La ricorrente terminava alle 14:00. Lo so perché la ricorrente tutti i giorni prima di andare via o passava a salutarmi al piano di sotto dove io svolgevo il mio lavoro oppure mi chiamava al telefono. Preciso che la stagione andava da aprile a fine ottobre. Non so dire a quanto ammontasse la retribuzione della ricorrente.
a.d.r. preciso che era la sig. ra che mi diceva di dare una mano di aiuto alla Per_2 ricorrente. quando ciò accadeva circa due volte a settimana, mi recavo al lavoro all'orario di apertura ovvero intorno alle 6, per poi andare intorno alle 09.00 nelle camere dove io lavoravo.
a.d.r. la ricorrente era addetta alla preparazione delle colazioni. Quando terminava di servire le colazioni si fermava nel locale per pulire”.
Il teste ha dichiarato: “ho lavorato presso la nel 2018. Non ho Testimone_2 CP_1
alcun contenzioso in atto con la . CP_1
Pag. 3 di 10 Era addetto alla reception, il mio orario andava dalle ore 22:30 – 23 sino alle ore 08.00. ho lavorato dall'1 settembre 2018 al 31. Ottobre 2018. Io incontravo la ricorrente tutti i giorni alla ore 06:00 al suo arrivo, quando iniziava a fare le colazioni. Mi capitava di dare una mano alla ricorrente. preciso che la reception e il locale caffetteria distano un 5 o 6 metri.
Non so dire a quanto ammontasse la retribuzione della ricorrente. Io lavoravo tutti i giorni della settimana. Ricordo che anche la ricorrente lavorava tutti i giorni.”
Il teste ha dichiarato: “sono stato consulente del lavoro della resistente dal Testimone_3
2016 circa al 2020. Affermo che per tutto il 2018 sono stato consulente della società resistente. Riguardo i giorni di lavoro della posso affermare che era previsto lavorasse 6 Pt_1
giorni a settimana, con lunedì come giorno di riposo, dalle ore 07:00 alle ore 11:00. Preciso che questo era il profilo orario come concordato in contratto. Capitava mi recassi in albergo per parlare con il direttore e le signore e mi fermavo alla reception. In genere Per_2
andavo intorno alle 9 e quando mi recavo al bar vedevo la ricorrente. Preciso che quanto riferito in merito all'orario svolto dalla ricorrente e ai giorni di lavoro, lo so perché ho letto il contratto. È capitato che andassi anche il pomeriggio, ma non so riferire se la ricorrente fosse presente. a.d.r. non so riferire sul numero dei giorni in cui mi sono recato presso la società resistente. a.d.r. in merito alla retribuzione della ricorrente, posso affermare che questa ammontava a circa 800,00 lordi in ragione del profilo orario contrattualizzato.
Il Teste ha riferito: “dal 2014 al 2020 sono stato Direttore dell'albergo ove Tes_4
lavorava la sig. ra per questo conosco la ricorrente e le sig. re . Non ho un Pt_1 Per_2
contezioso giudiziario in atto con la , preciso che abbiamo raggiunto un accordo CP_1
per emolumenti da me non percepiti con un piano di rientro da parte della società resistente e che tuttora rimangono rate da pagare. Da luglio 2018 ad ottobre 2018, io ho lavorato presso
l'albergo. Il mio profilo orario prevedeva che lavorassi o la mattina, dalle 8 alle 16, o il pomeriggio dalle 16 alle 23. Talvolta capitava mi fermassi oltre. La ricorrente era addetta alle colazioni, quando arrivavo alle 8, la ricorrente era presente in albergo. Non ricordo se alle 16 la ricorrente era presente. Non ricordo di preciso che orario svolgesse anche perché spesso non ero presente. Posso affermare che come in tutti i lavori di albergo vi era una certa flessibilità nell'orario, quindi capitava che ci si fermasse oltre il proprio profilo orario. Non posso affermare però che la sig. ra si sia fermata oltre. Pt_1
a.d.r. non ho dato direttive alla ricorrente.
Il teste ha riferito: sono attualmente dipendente della . Svolgo le Testimone_5 CP_1 mansioni di receptionist presso l'hotel Villa Calandrino dal 2012. Nel 2018 ho svolto le stesse mansioni presso l'hotel Calandrino. Il mio profilo orario è di 6 giorni a settimana con
Pag. 4 di 10 un giorno di riposo variabile. Il mio turno va dalle 08:00 alle 16 o dalle 16:00 alle
22.30/23:00 a giorni alterni. Preciso che questo è il mio profilo orario sin dal 2012.
Quando io arrivavo in albergo alle 8:00, la sig. rap era già presente in albergo. Lei era Pt_1
addetta alle colazioni, preparava i cappuccini e serviva i clienti. Posso affermare che alle 16, quando andavo via, la sig. ra non era presente. Quando la sig. la sig. ra terminava Pt_1 Pt_1 il suo lavoro, passava dalla reception per uscire. Dall'albergo. Riguardo l'orario di uscita posso affermare che al massimo vedevo la ricorrente andare via alle 12:00. Riguardo la mansioni, la sig. si occupava delle colazioni, della successiva pulizia delle stoviglie, poi Pt_1
liberava i tavoli pulendoli, raccogliendo le briciole, conservava le torte in frigo.
a.d.r. non vi sono orari prestabili nell'apertura del buffet, dipendeva dalle esigenze dei clienti. Ad esempio, durante il google camp, che nel 2018 si è svolto gli ultimi 10 giorni di luglio, la colazione veniva servita alle 7:00.
A.d.r. sono figlia di . Persona_3
a.d.r. il bar dove lavorava la ricorrente non si trova nello stesso stabile della reception, ma si trova a pochi passi, non saprei quantificarlo metri,
a.d.r. preciso che per uscire dall'albergo, la ricorrente doveva necessariamente passare da davanti la reception percorrendo il tratto denominato “strada” nel disegno (realizzato dal teste nel corso dell'udienza e depositato in atti).
Ad.r. il buffet veniva allestito dal portiere prima che iniziasse la colazione. Questo mi è stato riferito dal direttore.
A.d.r. confermo che la ricorrente non si occupava dell'allestimento del buffet.
a.d.r. le mie mansioni nella notte venivano espletate dal portiere.
In sede di confronto testimoniale i testimoni e hanno Tes_1 Testimone_5
confermato le rispettive dichiarazioni aggiungendo:
Il teste “ribadisco che prima di andare via mi chiamava al telefono, avvertendomi Tes_6
che stava per andare via e mi chiedeva se io avessi o meno finito di lavorare. Non so quantificare quante volte nel corso della settimana mi chiamava e quante volte passava da me” la sig. ra si occupava della preparazione delle colazioni. Non so riferire sull'orario di Pt_1
preciso in cui terminava il servizio colazione. la sig. dopo si occupava del riassetto, Pt_1 pulire a terra e i vetri della sala nella quale veniva servita la colazione. “ricordo che allestiva il buffet la sig.ra Questo lo so perché l'ho visto personalmente” Pt_1
Il teste posso affermare che l'orario di lavoro che la ricorrente dice di avere svolto Tes_5
sino alle 17:00 non è conciliabile con gli orari della nostra azienda. la sig. ra infatti Pt_1
Pag. 5 di 10 preparava le colazioni e, dopodiché i clienti andavano via dalla struttura e non c'era motivo che la sig.ra rimanesse in azienda”. Pt_1
: preciso che sono soltanto dipendente della società in quanto non ho alcuna partecipazione nella società
a.d. avv. Avona risponde “l'orario della colazione era 08:00 - 10:00”
a.d. avv. Piazza “il portiere toglieva dal frigo le torte la notte e le posizionava nel buffet del ristorante, in quanto non prepariamo noi le torte. la si.ra all'arrivo poteva abbellire il Pt_1
buffet e dopo che arrivavano i clienti serviva il cappuccino e il caffè. ad.r. era il portiere che riscaldava le torte prima dell'orario di apertura, intorno alle 07:15 –
07:30. io entravo alle 08:00 e già trovavo il buffet pronto. posso affermare che era il portiere
a scongelare le torte e a riscaldarle perché queste erano le mansioni che gli erano state assegnate dalla direzione. al mio arrivo trovavo il buffet pronto”
A.d.r. “ , altro amministratore della società, è sorella di mia madre” Persona_4
a.d.r “era che impartiva le direttive al personale”. Tes_4
Sulla base delle risultanze istruttorie, possono ritenersi in gran parte dimostrati gli assunti attorei. A dispetto di quanto contrattualizzato, è innanzitutto emerso che la ricorrente abbia lavorato tutti i giorni della settimana (cfr. teste “anche la ricorrente lavorava tutti i Tes_2 giorni.. … eteste la ricorrente tutti i giorni prima di andare via….) con orario di Tes_6
ingresso, nel periodo settembre - ottobre alle ore 06.00. Per il periodo antecedente (dal 27.7. al 31.8) non può ritenersi provato l'assunto attoreo considerato che il teste , assunto a Tes_2
settembre, non ha potuto che riferire per il periodo successivo. Analogamente il teste
[...]
il cui orario di servizio iniziava alle ore 09:00, non è stata in grado di riferire con Tes_6
precisione sull'orario di inizio della prestazione lavorativa, non essendo presente in via continuativa sul luogo di lavoro, ma soltanto quando le veniva chiesto di dare una mano, circa due volte a settimana. Il teste , addetto alla reception, osservante un orario di lavoro Tes_2
che andava dalle ore 22:30 alle 08:00, dunque presente sul luogo di lavoro, ha dichiarato che la ricorrente arrivava tutti i giorni alle ore 06.00. Le dichiarazioni del teste , non legato Tes_2
da vincoli di parentela con alcuna delle parti, appaiono coerenti e non contraddette dalle ulteriori acquisizioni processuali, ragion per cui non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste.
Con riferimento all'orario di uscita, deve rilevarsi una divergenza tra le dichiarazioni rese dal teste e il teste la prima, figlia e nipote dei rappresentanti legali della Tes_5 Tes_6
società (cfr. visura in atti) ha infatti dichiarato che la ricorrente andava via al massimo alle ore
Pag. 6 di 10 12:00, la seconda, affine di secondo grado della ricorrente (in quanto moglie del fratello della ricorrente), ha dichiarato che la ricorrente tutti i giorni alle ore 14.00, prima di andare via andava, passava al piano di sotto dove il teste lavorava o le telefonava per avvertirla che stava per andare via.
Le dichiarazioni del teste appaiono attendibili perché prive di contraddizioni e coerenti Tes_6 con le ulteriori acquisizioni processuali. Ha innanzitutto trovato conferma l'assunto che la ricorrente permaneva in albergo anche dopo la fine del buffet. Contrariamente a quanto sostenuto in memoria, ove si afferma che la ricorrente si è occupata esclusivamente della prima colazione, sia il teste lo che hanno dichiarato che la ricorrente rimaneva Tes_6 Tes_5
in albergo dopo la fine del buffet. Sul punto il teste nel corso della prima Tes_5
deposizione, ha indicato con precisione le mansioni espletate: “Riguardo la mansioni, la sig. si occupava delle colazioni, della successiva pulizia delle stoviglie, poi liberava i tavoli Pt_1 pulendoli, raccogliendo le briciole, conservava le torte in frigo”. Risulta pertanto del tutto ragionevole, anche considerando le 11:00 quale orario terminativo del buffet, che per l'espletamento delle successive attività, la ricorrente continuasse a lavorare sino alle ore
14:00.
Di converso, numerosi sono gli elementi che depongono per la inattendibilità del teste
Tes_5
Sotto il profilo oggettivo, devono evidenziarsi alcune contraddizioni tra quanto riferito nella prima deposizione e quanto riferito in sede di confronto. Con riguardo all'orario di apertura del buffet, il teste ha dapprima dichiarato (cfr, verbale del 27.9.2023): che non vi erano orari prestabiliti nell'apertura del buffet;
che questi dipendevano dalle esigenze dei clienti. Nel corso del confronto (cfr. verbale 8.5.2024) ha invece indicato in modo preciso l'orario del buffet (dalle ore 8:00 alle ore 10:00), peraltro contraddicendosi apertamente con quanto detto in precedenza, cioè che talvolta (ad es. in occasione del Google camp) la colazione veniva servita alle ore 07:00.
Ancora, con riguardo alle mansioni espletate dalla ricorrente, nel corso della prima deposizione ha dichiarato che oltre alla preparazione delle colazioni, la ricorrente si occupava della pulizia delle stoviglie e dei tavoli, nonché della conservazione in frigo delle torte, successivamente ha dichiarato: la sig.ra infatti preparava le colazioni e, dopodiché i clienti andavano via dalla struttura e non c'era motivo che la sig.ra rimanesse in azienda”, Pt_1
lasciando implicitamente intendere che non svolgesse alcuna ulteriore mansione rispetto alla preparazione delle colazioni che giustificasse la sua presenza.
Pag. 7 di 10 Va inoltre rilevato che, a differenza dei testi e le dichiarazioni della Tes_2 Tes_6
ricorrente sono in parte de relato (il buffet veniva allestito dal portiere prima che iniziasse la colazione. Questo mi è stato riferito dal direttore). Del resto, avendo dichiarato di recarsi in albergo alle ore 08:00, necessariamente de relato risultano le dichiarazioni riguardanti la fase preparatoria del buffet, come ad esempio era il portiere che riscaldava le torte prima dell'orario di apertura, intorno alle 07:15 – 07:30 (cfr. verbale 8.5.2024).
Sotto il profilo soggettivo, deve rilevarsi innanzitutto lo stretto legame parentale del teste con i rapp. legali della società convenuta (il teste è figlia di e nipote di Persona_3 [...]
– cfr. visura in atti), nonché il rapporto di lavoro esistente sin dal 2012 tra il teste e la Per_4
convenuta. È poi emerso un concreto interesse rispetto all'esito della vicenda indirettamente palesato dalla netta presa di posizione rispetto alla tesi portata avanti dalla ricorrente (posso affermare che l'orario di lavoro che la ricorrente dice di avere svolto sino alle 17:00 non è conciliabile con gli orari della nostra azienda), nonché dall'aggettivo possessivo nostra per definire l'azienda convenuta e dall'utilizzo del pronome “noi” in luogo dei soggetti deputati alle scelte organizzative (non prepariamo noi le torte), coinvolgimento che, seppure non integrante un interesse alla causa tale da rendere inficiare la deposizione ex art. 246 c.p.c. certamente costituisce un elemento negativo in punto di valutazione di attendibilità del testimone.
Nessuno elemento di segno contrario rispetto alle dichiarazioni rese dai testi e Tes_2 [...] può altresì trarsi dai testimoni di parte convenuta (direttore dell' nel Tes_6 Tes_7 Pt_2
2018), che non ha saputo riferire sull'orario di lavoro della ricorrente, e Testimone_3
(consulente del lavoro della convenuta), il quale, non essendo presente sui luoghi di lavoro, ha sostanzialmente testimoniato sui dati oggettivizzati nel contratto di lavoro.
Sulla base delle complessive risultanze processuali, può dunque ritenersi raggiunta la prova che la ricorrente abbia. nel corso del rapporto, svolto attività di lavoro sino alle 14:0.
Può quindi trovare parziale accoglimento la domanda volta alla condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito (pacificamente € 800,00) e quanto spettante in base all'orario svolto per come emerso nel corso della istruttoria.
Quanto alla indennità di ferie non godute, il debito della convenuta risulta per tabulas, atteso che nella ultima busta paga è riportato l'importo di € 210,00 quale “ferie godute figurativa”
Pag. 8 di 10 che indica l'importo delle ferie maturate e non godute;
nella stessa busta paga risulta invece corrisposto la indennità per permessi non goduti di € 117,94.
La domanda di condanna al pagamento della indennità ferie e permessi non goduti, in assenza di prova circa la ulteriore svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni destinati a ferie (cfr.
Cass. n.10638/2021, n. 8251/2015, n. 26985/2009), considerato il documentato pagamento dei permessi non goduti, può trovare accoglimento solo nei limiti di quanto esposto dal datore nella ultima busta paga (€ 210,00).
In ordine al quantum, possono essere in parte valorizzati i conteggi di parte, le cui modalità di determinazione non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto. Deve al riguardo rammentarsi che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
18/02/2011, n. 4051).
Dai conteggi di parte, devono tuttavia essere detratti: € 117,00 (permessi non goduti;
€ 130,00
(indennità di ferie); € 332,00 pari all'orario di lavoro straordinario non provato (31 ore di agosto X € 9,85) e le relative incidenze su TFR di € 35,00, su tredicesima e quattordicesima
(circa € 55,00). Dai conteggi del consulente va altresì decurtato l'importo del TFR pacificamente già percepito dalla ricorrente in seguito alla conciliazione innanzi all'Ispettorato del lavoro di Agrigento, non considerato nella consulenza di parte nella voce tfr percepito pari ad € 185,00 (cfr. busta paga ottobre).
In conclusione, la società convenuta va condannata al pagamento di € 2575,25, di cui €
2365,25 quali differenze retributive ed € 210,00 indennità ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pag. 9 di 10 Il datore di lavoro va altresì condannato a pagare ad le differenze contributive CP_3
conseguenti al maggior imponibile accertato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste in capo alla società convenuta liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri medi secondo lo scaglione di riferimento e dell'attività processuale svolta, ridotti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
Il contrasto sussistente tra le deposizioni del teste e del teste il giudizio Tes_6 Tes_5 espresso in ordine all'inattendibilità del teste suggeriscono l'opportunità di Tes_5
trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in sede per gli accertamenti di competenza quanto alla sussistenza di eventuali ipotesi di reato
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in parziale accoglimento del ricorso, condanna la convenuta al pagamento in favore di di € 2575,25 per i titoli di Parte_1
cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
condanna al pagamento a favore di dei maggiori contributi derivanti Controparte_1 CP_3 dall'imponibile accertato. condanna alla rifusione delle spese di lite di € 2.000,00 per onorari oltre Controparte_1
rimborso spese generali 15%, Iva e c.p.a; compensa le spese tra e le parti. CP_3
dispone trasmettersi, per le ragioni indicate in parte motiva, la presente sentenza e i verbali del 27.9.2023 e del 8.05.2024, alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Sciacca, 20/03/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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