CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE AR che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 7 febbraio 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Cremona del 7-4-2021 che aveva condannato AN David alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole di varie ipotesi di riciclaggio di autovetture, truffa e falso. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Liborio Cataliotti, deducendo, con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza della motivazione con riguardo alla istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati dal Tribunale di Cremona nel proc. n. 952/18; - violazione dell'art. 606 b), c) ed e) cod.proc.pen. con riguardo all'art.192 cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 777 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/12/2024 del compendio indiziario posto che, l'imputato, svolgendo l'attività di rivenditore di auto, aveva ricevuto i mezzi poi risultati contraffatti da un soggetto di nome Salvatore, circostanza, questa, che doveva escludere l'elemento soggettivo dei reati;
- violazione dell'art. 606 c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli aumenti per continuazione effettuati sulla pena base in assenza di adeguata motivazione per ciascuno di essi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sono manifestamente infondati, ovvero appaiono reiterativi di doglianze già vagliate dalla corte di merito e puntualmente disattese ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Con riguardo al primo motivo, correttamente il procuratore generale ne ha rilevato la genericità ed aspecificità posto che, a fronte di una richiesta testualmente riportata, nel senso di disporre la riunione ai sensi dell'art. 17 cod.proc.pen. del presente procedimento ad altro trattato presso il Tribunale di Cremona:" ai fini di una trattazione unitaria e del riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati oggetto dei due processi", il giudice di secondo grado, valutato di non potere accogliere l'istanza principale di riunione, per l'intervenuta irrevocabilità della separata pronuncia, non procedeva ad analizzare l'istanza subordinata di continuazione il cui presupposto era venuto meno. Peraltro, con riguardo al riconoscimento della continuazione c.d. esterna in fase di appello, la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare recentemente che in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere ed in motivazione, la Corte ha evidenziato la natura eccezionale dell'istituto rispetto alla struttura del giudizio di appello e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.) (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, Rv. 285991 - 01). Orbene, nel caso in esame, il ricorso non specifica in alcun modo che all'atto della proposizione del gravame e nella fase della valutazione dello stesso, la corte di appello fosse stata posta in grado di valutare l'unicità del disegno criminoso attraverso l'avvenuta produzione delle sentenze definitive sopravvenute alla definizione del primo grado di giudizio. Tale statuizione, peraltro, non comporta alcuna preclusione alla proponibilità dell'istanza nella fase naturale di valutazione della continuazione che è quella esecutiva ai sensi del testuale disposto contenuto nell'art. 671 cod.proc.pen.. 2. Quanto al secondo motivo, va ricordato come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare 2 l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del - 30/04/1997, Rv. 207944 - 01). Peraltro, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame, nel caso di specie, esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Ed invero, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno già evidenziato come l'inequivocabile quadro probatorio a carico dell'imputato non sia costituito da meri indizi isolati, come rappresentato dal ricorrente, bensì dall'avvenuta ricostruzione di una serie di operazioni di ricezione di mezzi furtivi, re-immatricolazione degli stessi e vendita a terzi, ignari della loro illecita provenienza, tutte curate direttamente proprio dall'imputato. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 3. Infine, manifestamente infondato è anche il terzo motivo in punto aumenti per continuazione posto che, con le argomentazioni esposte a pagina 6 della sentenza di secondo grado, la corte di appello ha già spiegato che i predetti aumenti appaiono essere stati determinati in misura assai ridotta, avuto riguardo alla gravità dei fatti ed alla negativa personalità della vicenda, con valutazione che appare esente dalle lamentate censure. Peraltro, l'analisi del motivo di appello ne evidenzia sul punto una manifesta genericità, in quanto alcuna argomentazione era stata spesa dalla parte impugnante a sostegno della richiesta di riduzione della pena ed in specie degli aumenti ex art. 81 cpv. cod.pen.. 3 3.1 Al proposito della motivazione sugli aumenti di pena in continuazione, deve poi essere rammentato come il criterio di riferimento sul tema è stato stabilito dalla pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite;
in motivazione la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche_in relazione agli-altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01); la stessa motivazione ha anche chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidata l'affermazione secondo la quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Rv. 207497). Orbene, proprio l'applicazione dei suddetti principi ampiamente esposti dalla citata pronuncia a Sezioni Unite, deve fare certamente escludere l'illegittimità della motivazione adottata dalla corte di appello;
il AN, invero, risulta essere stato condannato per nove distinti reati, tre fattispecie di riciclaggio di separate autovetture, tre di falso ideologico mediante induzione in errore di un pubblico ufficiale attuate con le operazioni di re-immatricolazione dei suddetti mezzi e tre ulteriori ipotesi di truffa integrate con la cessione delle auto a terzi ignari della provenienza illecita del bene compravenduto. Il G.U.P. del Tribunale di Cremona ha fissato la pena base nella misura minima di anni 4 di reclusione ed C 6.000 di multa per il riciclaggio della vettura tipo Jeep Renegade di cui al capo n.7), con un lieve scostamento dal minimo assoluto solo per la sanzione pecuniaria, e proceduto, poi, ad effettuare aumenti nella misura di mesi 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa per ciascuno degli ulteriori due fatti di riciclaggio di autovetture, di complessivi mesi 6 di reclusione ed C 1000,00 di multa per le tre ipotesi di falso (e quindi mesi 2 ed C 333 per ciascun fatto) e di complessivi mesi 3 di reclusione ed C 1.000 di multa per le tre truffe e cioè mesi 1 ed C 333 per ciascun episodio. Così ricostruiti i distinti aumenti per continuazione, deve certamente escludersi che nel caso di specie il giudice 4 roma, 13 dicembre 2024 jI L CONSIGLIERA ST. I nazio Par. del merito abbia omesso la motivazione posto che si è in presenza di aumenti talmente ridotti a fronte di delitti che pure presentano limiti edittali anche molto più ampi tali da dovere escludere ogni fondatezza della doglianza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE AR che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 7 febbraio 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Cremona del 7-4-2021 che aveva condannato AN David alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole di varie ipotesi di riciclaggio di autovetture, truffa e falso. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Liborio Cataliotti, deducendo, con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza della motivazione con riguardo alla istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati dal Tribunale di Cremona nel proc. n. 952/18; - violazione dell'art. 606 b), c) ed e) cod.proc.pen. con riguardo all'art.192 cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 777 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/12/2024 del compendio indiziario posto che, l'imputato, svolgendo l'attività di rivenditore di auto, aveva ricevuto i mezzi poi risultati contraffatti da un soggetto di nome Salvatore, circostanza, questa, che doveva escludere l'elemento soggettivo dei reati;
- violazione dell'art. 606 c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli aumenti per continuazione effettuati sulla pena base in assenza di adeguata motivazione per ciascuno di essi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sono manifestamente infondati, ovvero appaiono reiterativi di doglianze già vagliate dalla corte di merito e puntualmente disattese ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Con riguardo al primo motivo, correttamente il procuratore generale ne ha rilevato la genericità ed aspecificità posto che, a fronte di una richiesta testualmente riportata, nel senso di disporre la riunione ai sensi dell'art. 17 cod.proc.pen. del presente procedimento ad altro trattato presso il Tribunale di Cremona:" ai fini di una trattazione unitaria e del riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati oggetto dei due processi", il giudice di secondo grado, valutato di non potere accogliere l'istanza principale di riunione, per l'intervenuta irrevocabilità della separata pronuncia, non procedeva ad analizzare l'istanza subordinata di continuazione il cui presupposto era venuto meno. Peraltro, con riguardo al riconoscimento della continuazione c.d. esterna in fase di appello, la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare recentemente che in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere ed in motivazione, la Corte ha evidenziato la natura eccezionale dell'istituto rispetto alla struttura del giudizio di appello e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.) (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, Rv. 285991 - 01). Orbene, nel caso in esame, il ricorso non specifica in alcun modo che all'atto della proposizione del gravame e nella fase della valutazione dello stesso, la corte di appello fosse stata posta in grado di valutare l'unicità del disegno criminoso attraverso l'avvenuta produzione delle sentenze definitive sopravvenute alla definizione del primo grado di giudizio. Tale statuizione, peraltro, non comporta alcuna preclusione alla proponibilità dell'istanza nella fase naturale di valutazione della continuazione che è quella esecutiva ai sensi del testuale disposto contenuto nell'art. 671 cod.proc.pen.. 2. Quanto al secondo motivo, va ricordato come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare 2 l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del - 30/04/1997, Rv. 207944 - 01). Peraltro, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame, nel caso di specie, esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Ed invero, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno già evidenziato come l'inequivocabile quadro probatorio a carico dell'imputato non sia costituito da meri indizi isolati, come rappresentato dal ricorrente, bensì dall'avvenuta ricostruzione di una serie di operazioni di ricezione di mezzi furtivi, re-immatricolazione degli stessi e vendita a terzi, ignari della loro illecita provenienza, tutte curate direttamente proprio dall'imputato. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 3. Infine, manifestamente infondato è anche il terzo motivo in punto aumenti per continuazione posto che, con le argomentazioni esposte a pagina 6 della sentenza di secondo grado, la corte di appello ha già spiegato che i predetti aumenti appaiono essere stati determinati in misura assai ridotta, avuto riguardo alla gravità dei fatti ed alla negativa personalità della vicenda, con valutazione che appare esente dalle lamentate censure. Peraltro, l'analisi del motivo di appello ne evidenzia sul punto una manifesta genericità, in quanto alcuna argomentazione era stata spesa dalla parte impugnante a sostegno della richiesta di riduzione della pena ed in specie degli aumenti ex art. 81 cpv. cod.pen.. 3 3.1 Al proposito della motivazione sugli aumenti di pena in continuazione, deve poi essere rammentato come il criterio di riferimento sul tema è stato stabilito dalla pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite;
in motivazione la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche_in relazione agli-altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01); la stessa motivazione ha anche chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidata l'affermazione secondo la quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Rv. 207497). Orbene, proprio l'applicazione dei suddetti principi ampiamente esposti dalla citata pronuncia a Sezioni Unite, deve fare certamente escludere l'illegittimità della motivazione adottata dalla corte di appello;
il AN, invero, risulta essere stato condannato per nove distinti reati, tre fattispecie di riciclaggio di separate autovetture, tre di falso ideologico mediante induzione in errore di un pubblico ufficiale attuate con le operazioni di re-immatricolazione dei suddetti mezzi e tre ulteriori ipotesi di truffa integrate con la cessione delle auto a terzi ignari della provenienza illecita del bene compravenduto. Il G.U.P. del Tribunale di Cremona ha fissato la pena base nella misura minima di anni 4 di reclusione ed C 6.000 di multa per il riciclaggio della vettura tipo Jeep Renegade di cui al capo n.7), con un lieve scostamento dal minimo assoluto solo per la sanzione pecuniaria, e proceduto, poi, ad effettuare aumenti nella misura di mesi 3 di reclusione ed euro 500,00 di multa per ciascuno degli ulteriori due fatti di riciclaggio di autovetture, di complessivi mesi 6 di reclusione ed C 1000,00 di multa per le tre ipotesi di falso (e quindi mesi 2 ed C 333 per ciascun fatto) e di complessivi mesi 3 di reclusione ed C 1.000 di multa per le tre truffe e cioè mesi 1 ed C 333 per ciascun episodio. Così ricostruiti i distinti aumenti per continuazione, deve certamente escludersi che nel caso di specie il giudice 4 roma, 13 dicembre 2024 jI L CONSIGLIERA ST. I nazio Par. del merito abbia omesso la motivazione posto che si è in presenza di aumenti talmente ridotti a fronte di delitti che pure presentano limiti edittali anche molto più ampi tali da dovere escludere ogni fondatezza della doglianza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.