Articolo 7 della Legge 13 luglio 1965, n. 883
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 agosto 1965
Art. 7.
In relazione alla istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di cui all'articolo 1, i posti assegnati al coefficiente 900 con l' articolo 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131 , concernente la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono aumentati di una unita'.
Entrata in vigore il 13 agosto 1965