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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/10/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE Collegio
LO EL ................................................................... Presidente LÒ ES ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
ELEONORA D'ARBOREA 4 Parte_2
dall'avv. ANNA MARIA MURONI (c.f.
[...]
) con studio in VIA ORISTANO 121 DONI- C.F._2 GALA FENUGHEDU
RI RT (c.f. ) residente in [...]C.F._3
NORA D'ARBOREA 4 Parte_2
dall'avv. SYLVIA CUCCA (c.f. con
[...] C.F._4 studio in VIA CAGLIARI 190 ORISTANO
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 2599/2025 r.g.v.g.
— 1 — Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e TA AR hanno contratto matrimonio concor- Parte_1 datario il 22 settembre 2007. La coppia ha adottato un figlio minore: (31 dicembre 2007). Persona_1 Il 28 novembre 2024 si sono separati consensualmente a queste condizioni:
1) affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il padre, assegnatario della casa coniugale;
2) frequentazioni libere con la madre;
3) obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento Per diretto di , oltre spese straordinarie suddivise al 50 %;
4) assegno unico integralmente percepito dal padre. Il 9 ottobre 2025 hanno presentato ricorso per divorziare alle stesse condizioni, provvedendo altresì a regolare le questioni econo- mico-patrimoniali relative alla casa coniugale. Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso. All'udienza del 24 ottobre 2025 svoltasi nelle forme della tratta- zione scritta le parti hanno confermato di voler divorziare alle condi- zioni sopra descritte. Il sig. svolge attività di giardiniere e ha percepito redditi Pt_1 annui pari a € 15.235 nel 2022, pari a € 14.458 nel 2023 e pari a € 10.672 nel 2024; la sig.ra AR lavora a tempo indeterminato presso la coope- rativa CELSIA di percependo redditi mensili medi di € 1.000. Pt_2 Le condizioni si confermano eque e in linea con l'interesse del minore. L'omessa previsione di un contributo al mantenimento a carico della madre è in linea con la disparità reddituale tra i genitori, ed è com- pensata dalla cessione in favore del padre dell'intero assegno unico. Es- sendo intercorso il tempo previsto dalla legge senza che sia intervenuta la riconciliazione, il ricorso deve essere accolto.
— 2 — Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra e TA AR a Oristano il 22 settembre 2007, Parte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pt_2 (atto n. 3, parte II, serie B, anno 2007), incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi che la compon- gono, sita nel Comune di alla via Eleonora d'Arborea n.4, Pt_2 composta di appartamento al piano primo con scala di accesso esterna, censita nel catasto fabbricati al foglio 2, con le particelle 1734, sub 16, unita alle particelle 1734, sub.15 e 17, con le parti comuni sub.12, 13 e Per 14, ad che vi coabiterà con il figlio minorenne e Parte_1 dove questi manterrà la residenza anagrafica.
3. Dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, impe- gnandosi ad adottare sempre di comune accordo le decisioni di mag- giore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ri- creative, l'acquisto e l'uso di mezzi personali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4. Dispone che TA AR potrà vedere e stare con il figlio tutte le volte che questi lo desideri, previo accordo anche diretto con il figlio e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e con gli impegni lavorativi del ricorrente. Le festività e i com- pleanni verranno trascorsi secondo i desideri del figlio tenuto conto delle regole dell'alternanza, nel senso che, quanto alle festività, il figlio starà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta. Durante le vacanze estive il figlio potrà stare con la madre per almeno quindici giorni consecutivi nei periodi di ferie della madre medesima, da con- cordarsi direttamente con il figlio e da comunicarsi reciprocamente con congruo preavviso.
5. Dispone che ciascuno dei genitori provvederà al manteni- mento diretto del figlio minore quando lo avrà con sé, con esclusione
— 3 — della corresponsione reciproca di un contributo fisso a titolo di mante- Per nimento. Su accordo delle parti, tale previsione varrà anche qualora decidesse di abitare presso la madre.
6. Pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% cia- scuno, le spese straordinarie quali le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche e universitarie (tasse, libri, affitto casa fuori sede), ludiche (ad es. anche per viaggi) e tutte quelle che si dovessero rendere necessarie per il figlio, previamente concordate e documentate. Le spese straordinarie, ove non necessarie e/o urgenti, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e dovranno essere valutate in conformità alle linee guida pubblicate dal CNF in data 29.11.2017.
7. L'assegno unico universale spettante per il figlio verrà perce- pito per intero da in quanto genitore collocatario. Parte_1
8. Nulla dispone in ordine al mantenimento dei coniugi l'uno nei confronti dell'altra, i quali provvederanno a sé stessi in modo auto- nomo, considerate le attuali condizioni reddituali e attività lavorative.
9. Prende atto che le parti definiranno con separato accordo le questioni patrimoniali relative alla mobilia di proprietà comune.
10. Prende atto che la sig.ra TA AR si è obbligata a trasferire al sig. i la sua quota (50%) della casa coniugale sita in Parte_1 via Eleonora d'Arborea n.4 il quale ha accettato. Quale corri- Pt_2 spettivo del predetto trasferimento e a tacitazione di ogni diritto, il
[...] verserà alla Sig.ra AR TA, che fin da ora ha accettato, la somma Pt_3 di euro 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento/00). Detta somma do- vrà essere versata nel modo seguente: - euro 20.000,00 (ventimila/00 di cui euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria) con la firma del ricorso del giudizio di divorzio, tramite bonifico bancario sull'Iban della sig.ra TA AR;
- la restante somma di euro 22.500,00 (ventidue- milacinquecento/00) in rate mensili di euro 300,00 (trecento/00) cia- scuna a partire dal mese di luglio 2027 e così di mese in mese fino a totale estinzione. Le parti lasciano inteso che qualora le somme sopra descritte non dovessero essere corrisposte nei tempi e nei modi stabiliti
– invero l'omesso pagamento di un solo rateo mensile sarà da configu- rarsi come inadempimento della parte promissaria acquirente - il piano di rateizzazione concordato sarà da ritenersi come non più operante e, per l'effetto, la sig.ra AR sarà da intendersi libera di intraprendere le azioni di legge volte ad ottenere l'immediato adempimento del Pt_1 al di lui obbligo ad acquistare. 11. Prende atto che l'atto notarile di trasferimento della predetta quota dovrà avvenire a pagamento avvenuto, su richiesta del sig. Pt_1
— 4 — e/o della sig.ra AR, e comunque entro trenta giorni dal versamento dell'ultima rata.
12. Prende atto che sarà facoltà del sig. , in caso di Parte_1 possibilità, di definire il pagamento anche in tempi più brevi e richie- dere il trasferimento della quota.
13. Prende atto che le spese notarili per il trasferimento della quota della casa coniugale saranno ad esclusivo carico del Sig. Pt_1
.
[...]
14. Prende atto che le parti istanti riconoscono che il predetto ac- cordo e trasferimento trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e che sono funzionali e indispensabili per la risoluzione della presente controversia, chiedono fin da ora l'applica- zione del regime fiscale di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987.
15. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
La Presidente L'estensore
LO EL LÒ ES
— 5 —