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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/04/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6845/2023 promossa da:
ALBA NUOVA S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBONDANZA P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE F.LLI SINTONI 27/D 47042 CESENATICO presso il difensore avv. ABBONDANZA MATTEO
ATTORE OPPONENTE contro
D.A.C. S.P.A. DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZE (C.F. ), con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ZENOBI MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA ACHILLE GRANDI, 1 FLERO presso il difensore avv. ZENOBI MARCELLO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Alba Nuova s.r.l.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, disposti gli adempimenti di rito, disattesa ogni contraria deduzione e/o eccezione, anche in via istruttoria:
IN VIA PRELIMINARE:
RIGETTARE l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di provvisoria esecutorietà ex adverso formulata per tutti i motivi indicati in narrativa, tanto in fatto, quanto in diritto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, di facile e pronta soluzione, peraltro basata e fondata su documenti direttamente provenienti da controparte che attestano il diritto indicato da
1 parte attrice opponente, quindi l'inesistenza del rapporto indicato da controparte. I documenti prodotti da controparte rilevano l'infondatezza della domanda avversaria, sussistendo altresì, nella denegata ipotesi di ritenuta esistenza del credito di controparte solo una parte del suddetto credito, ma ancora da determinarsi stante l'assenza di accordo sul prezzo con conseguenti vizi del presunto contratto, determinazioni arbitrarie e totale assenza di accordo, pertanto mancata determinazione della certezza del credito, conseguentemente della sua liquidità ed esigibilità.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE
L'IMPROPONIBILITA' E/O L'INAMMISSIBILITA' E/O L'INVALIDITÀ E/O LA NULLITÀ E/O
L'ANNULLABILITÀ E/O IN OGNI CASO L'INEFFICACIA, NONCHÉ LA REVOCA del D.I. n.
1578/2023, R.G. 3666/2023 del Tribunale di Brescia ed oggetto della presente impugnazione, per tutte le ragioni, i motivi e le causali di diritto e di fatto dedotte nella narrativa dell'opposizione ed emerse nel corso della causa;
Conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni, i motivi e le causali dedotte in narrativa, le domande della convenuta opposta inammissibili ed improcedibili, nonché in ogni caso infondate tanto in fatto quanto in diritto e/o comunque non provate e/o comunque carenti dei presupposti di fatto e/o di diritto e, per l'effetto, RIGETTARLE in toto;
Conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni, i motivi e le causali dedotte in narrativa, che nulla deve parte attrice opponente alla convenuta opposta in merito alla richiesta monitoria presentata da controparte e come dedotta dalla convenuta opposta
In ogni caso, CONDANNARE la società convenuta opposta – in persona del legale rappresentate pro tempore – alla rifusione, in favore dell'attrice opponente, delle spese e competenze professionali del giudizio, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, integrazioni ed aumenti, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed IVA come per legge.”
Per D.A.C. s.p.a.:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo reietta ogni avversaria istanza, difesa, eccezione e conclusione e previa ogni declaratoria del caso:
IN VIA PRELIMINARE: per la concessione, con ordinanza non impugnabile resa a norma dell'art. 648 c.p.c., dell'esecuzione provvisoria del n. 1578/2023 del 12.4.2023 (R.G n.
2 3666/2023), notificato a mezzo PEC in data 17.04.2023, per la somma di € 32.718,92, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né apparendo la controversia di facile e pronta soluzione;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE, per il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 32.718,92, oltre interessi al tasso legale, dalle scadenze delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA ISTRUTTORIA: senza l'inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testimoni sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, da intendersi qui trascritte e capitolate, premessa la locuzione “Vero che”, riservandosi l'indicazione dei testi con le memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 1-2-3 c.p.c., per le quali si chiede sin d'ora la concessione del termine.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Alba Nuova s.r.l. ha convenuto in giudizio la società D.A.C. s.p.a. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1578/2023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 12 aprile 2023.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento di €
32.718,92, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura;
che la somma ingiunta non è dovuta poiché non sussiste la prova del rapporto negoziale a fondamento del credito azionato.
La parte opponente ha eccepito l'illegittimità del ricorso monitorio e l'infondatezza del credito azionato deducendo il difetto di prova per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, contestando l'esistenza di un contratto o di un documento scritto che possa attestare i termini del rapporto, l'accordo tra le parti ed il prezzo pattuito.
Ha evidenziato, in particolare, l'inidoneità delle fatture, azionate in sede monitoria, a provare l'adempimento delle prestazioni oggetto delle fatture stesse, affermando, inoltre, la mancanza del deposito in atti di una sottoscrizione di ricevimento e, dunque, della legittimazione e della convalida da parte dell'opponente del rapporto giuridico asserito dall'opposta.
3 La società Alba Nuova s.r.l. ha pertanto concluso richiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
in via principale e nel merito,
l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nonché il rigetto delle domande presentate dalla convenuta opposta e l'accertamento che nulla la società Alba
Nuova s.r.l. deve a D.A.C. s.p.a.; con vittoria di spese e compensi professionali.
D.A.C. s.p.a. si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza e la pretestuosità delle argomentazioni di controparte, individuando la causa del credito ingiunto nella fornitura di merce effettivamente svolta a favore della società opponente.
Per quanto concerne il valore probatorio delle fatture ha invocato l'applicabilità degli artt. 2709 e
2710 c.c., deducendo l'idoneità delle fatture azionate in sede monitoria a costituire piena prova dell'esistenza del contratto tra imprenditori laddove sussista l'accettazione della prestazione da parte del destinatario.
L'opposta ha invero affermato che le fatture azionate in giudizio sono state dall'opponente sottoscritte e annotate nelle scritture contabili, evidenziando inoltre che l'emissione delle stesse è avvenuta in base ad un listino prezzi, con l'indicazione del quantitativo di merce venduta nonché del prezzo unitario, senza che l'opposta le abbia contestate.
D.A.C. s.p.a. ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
nel caso di revoca del decreto opposto, ha richiesto la condanna di controparte al pagamento della somma di € 32.718,92, oltre agli interessi al tasso legale e, infine, la condanna di controparte alla rifusione delle spese e compensi professionali.
Con ordinanza resa all'udienza del 14.12.2023 il g.i. dott.ssa Sampolesi, cui la presente causa era originariamente assegnata, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, senza svolgimento di attività istruttoria, ha rinviato la causa ex art. 281-quinquies, comma 1,
c.p.c. all'udienza del 19.12.24, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. Con successivo decreto in data 21.10.24 il g.i., rilevato il proprio imminente trasferimento ad altra sezione del Tribunale, ha differito la causa all'udienza del 6.03.25.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
4 All'udienza del 6.03.25, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 32.718,92 oltre interessi, emesse per forniture di prodotti alimentari.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La società opponente nell'atto di citazione in opposizione ha contestato in via del tutto generica lo svolgimento del rapporto contrattuale, rilevando l'assenza di prova scritta del contratto, la mancanza di accordo sui prezzi e contestando la consegna della merce, ritenendo l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da D.A.C. s.p.a. in sede monitoria. Nelle successive difese ha insistito sul disconoscimento della documentazione prodotta e, in particolare, delle sottoscrizioni apposte ai documenti di consegna.
5 Tali contestazioni devono ritenersi non idonee a contrastare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla creditrice, non potendo certamente valere quale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti di consegna della merce.
Come è noto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto. Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi della norma richiamata, deve dunque avvenire in modo formale e inequivoco essendo inidonea, a tal fine, una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (così, ex multis, Cass., 17.06.2021, n. 17313).
Per ciò che concerne, in particolare, il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, secondo giurisprudenza consolidata perché esso sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di una tempestiva e articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente. Nel caso di specie la società opponente ha omesso qualsivoglia indicazione specifica circa i propri collaboratori e la riferibilità delle firme apposte ad alcuno di essi;
trattandosi di sottoscrizioni apposte sui documenti di consegna, peraltro, essi possono essere stati sottoscritti da altri soggetti presenti presso la società, quali dipendenti o collaboratori.
In applicazione dei predetti principi deve escludersi che nella prima difesa utile, ovvero nell'atto di citazione in opposizione, la società opponente abbia effettuato un formale e specifico disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nella casella “destinatario” dei documenti di consegna prodotti in sede monitoria da D.A.C. s.p.a.
Ne consegue che la conclusione dei contratti, mediante gli ordini delle merci e la successiva ricezione della stessa, deve ritenersi confermata dalle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto prodotte dal ricorrente in sede monitoria, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di Alba Nuova s.r.l.
6 Per quanto concerne la contestazione dell'opponente circa la mancanza di accordo sui prezzi applicati, può osservarsi che le fatture indicano i prezzi applicati dalla venditrice in conformità ai propri listini.
Gli ordini hanno poi avuto esecuzione con la consegna della merce, senza che risulti che l'opponente abbia contestato alcunché in relazione al corrispettivo applicato, né al momento della consegna della merce né successivamente.
Alla luce di quanto osservato, risultano prive di pregio anche le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla carenza di valore probatorio delle fatture;
tali argomentazioni difensive, considerati gli elementi probatori in atti già richiamati, risultano, anzi, indice ulteriore della natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
7 - rigetta l'opposizione proposta da Alba Nuova s.r.l. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1578/2023, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il
Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere D.A.C. s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6845/2023 promossa da:
ALBA NUOVA S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBONDANZA P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE F.LLI SINTONI 27/D 47042 CESENATICO presso il difensore avv. ABBONDANZA MATTEO
ATTORE OPPONENTE contro
D.A.C. S.P.A. DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZE (C.F. ), con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ZENOBI MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA ACHILLE GRANDI, 1 FLERO presso il difensore avv. ZENOBI MARCELLO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Alba Nuova s.r.l.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, disposti gli adempimenti di rito, disattesa ogni contraria deduzione e/o eccezione, anche in via istruttoria:
IN VIA PRELIMINARE:
RIGETTARE l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di provvisoria esecutorietà ex adverso formulata per tutti i motivi indicati in narrativa, tanto in fatto, quanto in diritto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, di facile e pronta soluzione, peraltro basata e fondata su documenti direttamente provenienti da controparte che attestano il diritto indicato da
1 parte attrice opponente, quindi l'inesistenza del rapporto indicato da controparte. I documenti prodotti da controparte rilevano l'infondatezza della domanda avversaria, sussistendo altresì, nella denegata ipotesi di ritenuta esistenza del credito di controparte solo una parte del suddetto credito, ma ancora da determinarsi stante l'assenza di accordo sul prezzo con conseguenti vizi del presunto contratto, determinazioni arbitrarie e totale assenza di accordo, pertanto mancata determinazione della certezza del credito, conseguentemente della sua liquidità ed esigibilità.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE
L'IMPROPONIBILITA' E/O L'INAMMISSIBILITA' E/O L'INVALIDITÀ E/O LA NULLITÀ E/O
L'ANNULLABILITÀ E/O IN OGNI CASO L'INEFFICACIA, NONCHÉ LA REVOCA del D.I. n.
1578/2023, R.G. 3666/2023 del Tribunale di Brescia ed oggetto della presente impugnazione, per tutte le ragioni, i motivi e le causali di diritto e di fatto dedotte nella narrativa dell'opposizione ed emerse nel corso della causa;
Conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni, i motivi e le causali dedotte in narrativa, le domande della convenuta opposta inammissibili ed improcedibili, nonché in ogni caso infondate tanto in fatto quanto in diritto e/o comunque non provate e/o comunque carenti dei presupposti di fatto e/o di diritto e, per l'effetto, RIGETTARLE in toto;
Conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni, i motivi e le causali dedotte in narrativa, che nulla deve parte attrice opponente alla convenuta opposta in merito alla richiesta monitoria presentata da controparte e come dedotta dalla convenuta opposta
In ogni caso, CONDANNARE la società convenuta opposta – in persona del legale rappresentate pro tempore – alla rifusione, in favore dell'attrice opponente, delle spese e competenze professionali del giudizio, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, integrazioni ed aumenti, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed IVA come per legge.”
Per D.A.C. s.p.a.:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo reietta ogni avversaria istanza, difesa, eccezione e conclusione e previa ogni declaratoria del caso:
IN VIA PRELIMINARE: per la concessione, con ordinanza non impugnabile resa a norma dell'art. 648 c.p.c., dell'esecuzione provvisoria del n. 1578/2023 del 12.4.2023 (R.G n.
2 3666/2023), notificato a mezzo PEC in data 17.04.2023, per la somma di € 32.718,92, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né apparendo la controversia di facile e pronta soluzione;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE, per il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 32.718,92, oltre interessi al tasso legale, dalle scadenze delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA ISTRUTTORIA: senza l'inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testimoni sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, da intendersi qui trascritte e capitolate, premessa la locuzione “Vero che”, riservandosi l'indicazione dei testi con le memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 1-2-3 c.p.c., per le quali si chiede sin d'ora la concessione del termine.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Alba Nuova s.r.l. ha convenuto in giudizio la società D.A.C. s.p.a. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1578/2023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 12 aprile 2023.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento di €
32.718,92, oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura;
che la somma ingiunta non è dovuta poiché non sussiste la prova del rapporto negoziale a fondamento del credito azionato.
La parte opponente ha eccepito l'illegittimità del ricorso monitorio e l'infondatezza del credito azionato deducendo il difetto di prova per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, contestando l'esistenza di un contratto o di un documento scritto che possa attestare i termini del rapporto, l'accordo tra le parti ed il prezzo pattuito.
Ha evidenziato, in particolare, l'inidoneità delle fatture, azionate in sede monitoria, a provare l'adempimento delle prestazioni oggetto delle fatture stesse, affermando, inoltre, la mancanza del deposito in atti di una sottoscrizione di ricevimento e, dunque, della legittimazione e della convalida da parte dell'opponente del rapporto giuridico asserito dall'opposta.
3 La società Alba Nuova s.r.l. ha pertanto concluso richiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
in via principale e nel merito,
l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nonché il rigetto delle domande presentate dalla convenuta opposta e l'accertamento che nulla la società Alba
Nuova s.r.l. deve a D.A.C. s.p.a.; con vittoria di spese e compensi professionali.
D.A.C. s.p.a. si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza e la pretestuosità delle argomentazioni di controparte, individuando la causa del credito ingiunto nella fornitura di merce effettivamente svolta a favore della società opponente.
Per quanto concerne il valore probatorio delle fatture ha invocato l'applicabilità degli artt. 2709 e
2710 c.c., deducendo l'idoneità delle fatture azionate in sede monitoria a costituire piena prova dell'esistenza del contratto tra imprenditori laddove sussista l'accettazione della prestazione da parte del destinatario.
L'opposta ha invero affermato che le fatture azionate in giudizio sono state dall'opponente sottoscritte e annotate nelle scritture contabili, evidenziando inoltre che l'emissione delle stesse è avvenuta in base ad un listino prezzi, con l'indicazione del quantitativo di merce venduta nonché del prezzo unitario, senza che l'opposta le abbia contestate.
D.A.C. s.p.a. ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
nel caso di revoca del decreto opposto, ha richiesto la condanna di controparte al pagamento della somma di € 32.718,92, oltre agli interessi al tasso legale e, infine, la condanna di controparte alla rifusione delle spese e compensi professionali.
Con ordinanza resa all'udienza del 14.12.2023 il g.i. dott.ssa Sampolesi, cui la presente causa era originariamente assegnata, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, senza svolgimento di attività istruttoria, ha rinviato la causa ex art. 281-quinquies, comma 1,
c.p.c. all'udienza del 19.12.24, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. Con successivo decreto in data 21.10.24 il g.i., rilevato il proprio imminente trasferimento ad altra sezione del Tribunale, ha differito la causa all'udienza del 6.03.25.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
4 All'udienza del 6.03.25, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 32.718,92 oltre interessi, emesse per forniture di prodotti alimentari.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La società opponente nell'atto di citazione in opposizione ha contestato in via del tutto generica lo svolgimento del rapporto contrattuale, rilevando l'assenza di prova scritta del contratto, la mancanza di accordo sui prezzi e contestando la consegna della merce, ritenendo l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da D.A.C. s.p.a. in sede monitoria. Nelle successive difese ha insistito sul disconoscimento della documentazione prodotta e, in particolare, delle sottoscrizioni apposte ai documenti di consegna.
5 Tali contestazioni devono ritenersi non idonee a contrastare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla creditrice, non potendo certamente valere quale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti di consegna della merce.
Come è noto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto. Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi della norma richiamata, deve dunque avvenire in modo formale e inequivoco essendo inidonea, a tal fine, una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (così, ex multis, Cass., 17.06.2021, n. 17313).
Per ciò che concerne, in particolare, il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, secondo giurisprudenza consolidata perché esso sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di una tempestiva e articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente. Nel caso di specie la società opponente ha omesso qualsivoglia indicazione specifica circa i propri collaboratori e la riferibilità delle firme apposte ad alcuno di essi;
trattandosi di sottoscrizioni apposte sui documenti di consegna, peraltro, essi possono essere stati sottoscritti da altri soggetti presenti presso la società, quali dipendenti o collaboratori.
In applicazione dei predetti principi deve escludersi che nella prima difesa utile, ovvero nell'atto di citazione in opposizione, la società opponente abbia effettuato un formale e specifico disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nella casella “destinatario” dei documenti di consegna prodotti in sede monitoria da D.A.C. s.p.a.
Ne consegue che la conclusione dei contratti, mediante gli ordini delle merci e la successiva ricezione della stessa, deve ritenersi confermata dalle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto prodotte dal ricorrente in sede monitoria, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di Alba Nuova s.r.l.
6 Per quanto concerne la contestazione dell'opponente circa la mancanza di accordo sui prezzi applicati, può osservarsi che le fatture indicano i prezzi applicati dalla venditrice in conformità ai propri listini.
Gli ordini hanno poi avuto esecuzione con la consegna della merce, senza che risulti che l'opponente abbia contestato alcunché in relazione al corrispettivo applicato, né al momento della consegna della merce né successivamente.
Alla luce di quanto osservato, risultano prive di pregio anche le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla carenza di valore probatorio delle fatture;
tali argomentazioni difensive, considerati gli elementi probatori in atti già richiamati, risultano, anzi, indice ulteriore della natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza delle prove richieste, in ragione di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria ridotta), le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
7 - rigetta l'opposizione proposta da Alba Nuova s.r.l. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1578/2023, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il
Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere D.A.C. s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 6 aprile 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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