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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/08/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]32B 16015 CASELLA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ALBINO FRANCESCA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in V. SALVEGA 32B CASELLA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ALBINO FRANCESCA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 6/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANT'OLCESE il 25/09/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Casella, Via Salvega 32b, di proprietà di entrambi i coniugi, fino a che non verrà alienata a terzi, verrà condivisa da entrambi i coniugi i quali si alterneranno nell'abitarla in base ai giorni di rispettiva spettanza con i figli come infra stabiliti.
3. I coniugi dichiarano che i beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale verranno suddivisi al momento della vendita con separato accordo.
4. I figli e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori con collocazione solo anagrafica presso la residenza materna ed attualmente stabilita presso la casa coniugale, avendo le parti deciso di attuare una collocazione paritaria dei minori presso ciascun genitore, con cui staranno ogni tre giorni per tre giorni consecutivi, presso la casa coniugale fino a quando l'immobile non verrà venduto: a titolo esemplificativo lunedì, martedì, mercoledì (madre)- giovedì, venerdì, sabato (padre)- domenica, lunedì, martedì (madre)- mercoledì, giovedì, venerdì (padre) e così via. A seguito della vendita della casa coniugale, le parti trasferiranno altrove la propria residenza ed i figli continueranno a trascorrere con ciascun genitore uguali tempi di permanenza presso le rispettive abitazioni.
I coniugi concordano poi che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli: a) un periodo di ferie estive di almeno 15 giorni, anche non consecutivi da concordare/comunicare entro il
31 maggio di ogni anno;
b) i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania secondo il principio dell'alternanza; c) Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile e 1° Maggio e ogni altra festività civile e religiosa, secondo il principio dell'alternanza.
5. Il signor oltre a contribuire in via diretta al mantenimento dei figli nei giorni di Pt_1 sua spettanza, si impegna ed obbliga a versare in favore della signora entro Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come precisamente elencate nel Verbale della riunione ex art.47 quater Ord. Giud del 15/9/2016 della IV Sez. civile del
Tribunale di Genova.
6. Il signor dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia, fin d'ora, alla sua quota Pt_1 del 50% di assegno unico in favore della coniuge che lo percepirà integralmente dall'INPS.
7. I conti corrente in comune verranno estinti e il saldo positivo di ciascun conto verrà diviso nella misura della metà mentre l'auto Ford C-Max di proprietà del signor Parte_1
verrà trasferita a titolo gratuito alla coniuge Parte_2
8. A seguito della vendita della casa famigliare il ricavato verrà suddiviso nella misura del
50% ciascuno, previa estinzione dei debiti contratti nei confronti dei famigliari per l'acquisto della casa come sopra precisato, delle imposte gravanti e non pagate sulle persone Pt_2
e relativamente allo svolgimento dell'attività di
[...] Parte_3 Parte_1 impresa, delle rate dei finanziamenti contratti dal ricorrente per i lavori di ristrutturazione e per l'arredamento della casa famigliare, oltre alle utenze e alle rate residue dell'auto Ford
C-Max;
9. I coniugi si riconoscono indipendenti economicamente ciascuno dall'altro e rinunciano, in condizione di reciprocità, a richiedere qualsiasi assegno di mantenimento.
10. I coniugi per quanto necessario si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di tutti i documenti necessari per l'espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2010, Numero 7, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]32B 16015 CASELLA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ALBINO FRANCESCA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in V. SALVEGA 32B CASELLA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ALBINO FRANCESCA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 6/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANT'OLCESE il 25/09/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Casella, Via Salvega 32b, di proprietà di entrambi i coniugi, fino a che non verrà alienata a terzi, verrà condivisa da entrambi i coniugi i quali si alterneranno nell'abitarla in base ai giorni di rispettiva spettanza con i figli come infra stabiliti.
3. I coniugi dichiarano che i beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale verranno suddivisi al momento della vendita con separato accordo.
4. I figli e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori con collocazione solo anagrafica presso la residenza materna ed attualmente stabilita presso la casa coniugale, avendo le parti deciso di attuare una collocazione paritaria dei minori presso ciascun genitore, con cui staranno ogni tre giorni per tre giorni consecutivi, presso la casa coniugale fino a quando l'immobile non verrà venduto: a titolo esemplificativo lunedì, martedì, mercoledì (madre)- giovedì, venerdì, sabato (padre)- domenica, lunedì, martedì (madre)- mercoledì, giovedì, venerdì (padre) e così via. A seguito della vendita della casa coniugale, le parti trasferiranno altrove la propria residenza ed i figli continueranno a trascorrere con ciascun genitore uguali tempi di permanenza presso le rispettive abitazioni.
I coniugi concordano poi che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli: a) un periodo di ferie estive di almeno 15 giorni, anche non consecutivi da concordare/comunicare entro il
31 maggio di ogni anno;
b) i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania secondo il principio dell'alternanza; c) Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile e 1° Maggio e ogni altra festività civile e religiosa, secondo il principio dell'alternanza.
5. Il signor oltre a contribuire in via diretta al mantenimento dei figli nei giorni di Pt_1 sua spettanza, si impegna ed obbliga a versare in favore della signora entro Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come precisamente elencate nel Verbale della riunione ex art.47 quater Ord. Giud del 15/9/2016 della IV Sez. civile del
Tribunale di Genova.
6. Il signor dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia, fin d'ora, alla sua quota Pt_1 del 50% di assegno unico in favore della coniuge che lo percepirà integralmente dall'INPS.
7. I conti corrente in comune verranno estinti e il saldo positivo di ciascun conto verrà diviso nella misura della metà mentre l'auto Ford C-Max di proprietà del signor Parte_1
verrà trasferita a titolo gratuito alla coniuge Parte_2
8. A seguito della vendita della casa famigliare il ricavato verrà suddiviso nella misura del
50% ciascuno, previa estinzione dei debiti contratti nei confronti dei famigliari per l'acquisto della casa come sopra precisato, delle imposte gravanti e non pagate sulle persone Pt_2
e relativamente allo svolgimento dell'attività di
[...] Parte_3 Parte_1 impresa, delle rate dei finanziamenti contratti dal ricorrente per i lavori di ristrutturazione e per l'arredamento della casa famigliare, oltre alle utenze e alle rate residue dell'auto Ford
C-Max;
9. I coniugi si riconoscono indipendenti economicamente ciascuno dall'altro e rinunciano, in condizione di reciprocità, a richiedere qualsiasi assegno di mantenimento.
10. I coniugi per quanto necessario si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di tutti i documenti necessari per l'espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2010, Numero 7, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba