Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
V.G.N. 435/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 435/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Mario Nicola Cristoforo Sansanelli, presso il cui studio in NTAN, al Vico II Umberto I n. 3, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Mario Nicola Cristoforo Sansanelli, presso il cui studio in
NTAN, al Vico II Umberto I n. 3, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il BB , presso il Tribunale di Lagonegro, CP_1
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 05.06.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- di aver fissato la dimora coniugale in NTAN (PZ) al Vico II Umberto I - n. 3 e che l'abitazione coniugale identificata in Catasto Fabbricati del Comune di NTAN al
Foglio 34, p.lla 688, sub 1, Cat. A/4, cl. 5 e il pertinenziale locale deposito sito in
NTAN (PZ) alla Via Ferraruoli n. 8 (Foglio 34, p.lla 688, sub 3, Cat. C/2) venivano donati da alla coniuge con atto di donazione del: 18.10.2022, stipulato dal Parte_2
Notaio - Rep. N. 692 / Racc. N. 558, registrato a Lagonegro in data Persona_1
26.10.2022 al n. 2132 serie 1T e trascritto a Potenza in data 27.10.2022 al n. 16660/14143;
- che dall'unione coniugale nasceva una GL: nata a [...] il: Persona_2
04.04.2018 (C.F. , minore d'età; CodiceFiscale_3
- e che la detta unione, a causa di insorte incompatibilità, si è nel tempo logorata determinando la fine dell'affectio coniugalis.
Pertanto, i predetti ricorrenti, concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
“1. I SInori vivranno separati, come già vivono, senza alcun obbligo di rendiconto Parte_3 tra di loro ma con obbligo di reciproco e mutuo rispetto. -
2. I coniugi, di comune accordo tra loro, hanno deciso e decidono che la GL minore Per_2 resterà collocata prevalentemente presso la madre, quindi presso la dimora coniugale di
[...]
Vico II Umberto I - n. 3 in NTAN, con affidamento condiviso e congiunto ad entrambi i genitori e quindi con ampia facoltà di visita e soggiorno presso il padre, il quale potrà vedere e tenere con sé la GL ogniqualvolta quest'ultima lo vorrà e quando Egli vorrà. -
Ad ogni buon conto, le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, il seguente calendario: per quanto alle visite infrasettimanali, si specifica che il SI. potrà tenere con sé la Parte_2 GL nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30, prelevandola e riaccompagnandola presso il suo domicilio. In caso di pernottamento infrasettimanale della GL presso il padre, il SI.
comunicherà alla SI.ra quanto sopra, accompagnando il giorno seguente la Parte_2 Pt_1 minore a scuola;
la madre si occuperà di prendere la GL all'uscita da scuola.
A fine settimana alterni, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore dal sabato alle ore 13.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00, prelevandola e riaccompagnandola presso il suo domicilio.
Durante il periodo natalizio, il padre trascorrerà con la GL tre giorni dal 24 al 26 dicembre o dal
31 dicembre al 2 gennaio ad anni alterni;
dunque, a partire dall'anno in corso 2025 e secondo il principio dell'alternanza annuale, il SI. preleverà la minore la mattina del 24 dicembre Parte_2 e la riaccompagnerà presso il suo domicilio o presso altro luogo in accordo con la coniuge la sera del 26 dicembre. Il padre, inoltre, trascorrerà con la GL il 6 gennaio, sempre ad anni alterni con la madre, a partire da quest'ultima. -
Relativamente al periodo delle festività pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà l'intera giornata di Pasqua con la madre, mentre il lunedì in Albis con il padre e viceversa per gli anni successivi. -
Con riferimento alle vacanze estive e precisamente dal 1° agosto al 31 agosto, la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi al mese, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di accordo, la prima quindicina di agosto con il padre (compreso il giorno di ferragosto), la seconda con la madre negli anni dispari e viceversa negli anni pari. -
La minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con i genitori, a partire dal padre. Per quanto alle festività e ricorrenze, secondo il principio dell'alternanza annuale, a partire dalla madre, si specifica quanto segue: quest'ultima terrà con sé la GL il giorno 8 dicembre, il 25 aprile e il 2 giugno, mentre il padre terrà con sé la minore, sempre ad anni alterni, la domenica delle
Palme, il 1° maggio e il 1° novembre, salvo diversi accordi che verranno all'uopo presi con almeno due giorni di anticipo. -
La minore inoltre potrà partecipare alle feste e ricorrenze (quali ad esempio battesimi, cresime, matrimoni, compleanni, ecc…) di parenti. -
I genitori, se riterranno, potranno trascorrere le predette festività e ricorrenze insieme, nell'interesse della GL. -
Il diritto di visita dei genitori è esteso ai nonni, agli zii e ai cugini paterni e materni. Durante la permanenza della minore presso ciascun genitore sarà libera e agevolata la frequentazione delle rispettive famiglie d'origine e soprattutto dei nonni. -
I ricorrenti concordano che tutte le modalità di visita e frequentazione genitori-GL potranno essere liberamente e concordemente modificate sempre nell'interesse della minore e ove richiesto da quest'ultima o da Essi stessi, previo accordo tra loro e compatibilmente con i rispettivi impegni e/o necessità di lavoro e con quelle di studio, ludiche e sportive della GL. -
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, ciascuno di loro si obbliga a garantire all'altro la conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore. Ciascuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto ed eventuale cambio di residenza o di domicilio per ogni comunicazione. -
Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono e saranno le capacità, le aspirazioni e le inclinazioni naturali della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti la GL. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In ogni caso, i genitori si impegnano a consentire alla GL di intrattenere, con ciascuno di loro, in forza di quanto previsto dall'art. 337- ter c.c., un rapporto equilibrato e continuativo. -
3. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti convengono che l'immobile adibito ad abitazione coniugale sito in NTAN (PZ) al Vico II Umberto I n. 3, riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 34, p.lla 688, sub 1, Cat. A/4, cl. 5, in uno al pertinenziale locale deposito ubicato in Via Ferraruoli n. 8 (Foglio 34, p.lla 688, sub 3, Cat.
C/2), già donati dal alla moglie con rogito del: 18.10.2022 per Notaio Parte_2 Persona_1
(Rep. N. 692 / Racc. N. 558), prioritariamente nell'interesse della minore, rimarrà assegnato alla coniuge che ivi continuerà ad abitare unitamente alla GL, sopportandone integralmente tutte le spese (ordinarie e/o straordinarie di qualunque natura attinenti i citati immobili), nonché tasse, imposte ed oneri, senza nulla pretendere dal SI. per qualsivoglia causale e/o Parte_2 ragione, obbligandosi, qualora non l'avesse già fatto, quindi nel termine di giorni trenta dal deposito in Tribunale del presente ricorso, a volturare a se medesima tutte le utenze domestiche riguardanti gli immobili in questione che restano a proprio esclusivo carico;
si precisa e si conviene che i beni oggetto della richiamata donazione, per espressa e comune volontà delle parti, rimarranno riservati alla GL e pertanto la SI.ra , nell'interesse della minore, si obbliga a non vendere Per_2 Pt_1
e/o cedere a terzi, a qualsiasi titolo e/o ragione e/o causale, la casa coniugale e il pertinenziale locale deposito come descritti innanzi. Dunque, i suddetti immobili, così come donati, saranno a loro volta donati dalla SI.ra alla GL . - Parte_1 Persona_2
Per quanto all'arredo e suppellettili così come esistenti nella residenza familiare, questi resteranno a corredo dell'abitazione; il SI. , con preavviso alla SI.ra di almeno due Parte_2 Pt_1 giorni, potrà ritirare i suoi effetti personali nonché oggetti e/o beni e/o preziosi e quant'altro di sua appartenenza presente sia nell'appartamento che nel locale deposito. -
4. Il SI. , considerata la propria situazione economica e reddituale, tenuto conto Parte_2 delle spese che affronta ed affronterà per trovare una diversa sistemazione e per sopravvivere, corrisponderà a titolo di contributo per gli alimenti e il mantenimento della GL l'importo mensile di €. 450,00# (€. Quattrocentocinquanta/00), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, alle modalità che riterrà opportune in accordo con la SI.ra (assegno, vaglia, bonifico e/o contanti nelle mani della suddetta con Pt_1 contestuale rilascio di ricevuta). - Si precisa che il SI. , all'attualità, come noto alla SI.ra , risulta percettore Parte_2 Pt_1 dell'Assegno unico e universale erogato dall'INPS per la GL minore a carico, avente un importo complessivo di circa €. 200,00# mensili;
si conviene che il suddetto importo, riconosciuto ed erogato mensilmente dall'INPS per la minore, verrà versato dal SI. , alle modalità che Parte_2 riterrà opportune, con cadenza mensile, alla coniuge per le necessità e le eSIenze della GL. Di comune accordo tra i genitori, la SI.ra , per il tramite del proprio patronato, potrà presentare Pt_1 domanda all'INPS tesa ad ottenere l'erogazione dell'Assegno unico e universale direttamente su proprio c/c e il suddetto contributo mensile verrà utilizzato per le necessità della GL. Dunque, la ricorrente disporrà di un importo complessivo mensile di circa €. 650,00# (€. 450,00# quale contributo per gli alimenti e il mantenimento da parte del SI. + circa €. 200,00# quale Parte_2
Assegno unico e universale) per quanto alla GL. Si precisa che in caso di sospensione e/o revoca e/o cessazione del predetto Assegno unico e universale, la SI.ra nulla potrà Parte_1 pretendere dal SI. in merito. Così è pattuito tra le parti. - Parte_2
5. Ciascun genitore, inoltre, parteciperà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie
(necessarie e opportune) relative alla GL, se preventivamente comunicate, concordate con l'altro genitore e debitamente documentate, intendendo per tali quelle occasionali e non abituali (a titolo esemplificativo mediche, sanitarie e farmaceutiche non coperte da SSN, scolastiche e sportive) non rientranti nell'assegno di mantenimento. Tali spese, come detto, dovranno essere preventivamente comunicate all'altro genitore, quindi approvate per iscritto e documentate. Il tutto a mezzo bonifico sul c/c intestato all'altro genitore, ovvero a mezzo vaglia, assegno e/o contanti direttamente nelle mani dell'altro, con contestuale rilascio di opportuna ricevuta. Così è pattuito tra le parti. -
6. In ordine al contributo di mantenimento da versare alla coniuge, si specifica che, ad oggi, quest'ultima non ha redditi propri ma ha un'età tale da potersi inserire agevolmente nel mondo del lavoro. -
Pertanto, il corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della SI.ra , Parte_2 Pt_1 già destinataria di consistenti elargizioni e donazioni da parte del coniuge, l'importo mensile di €.
150,00# (€. Centocinquanta/00), entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat come per legge, alle modalità che riterrà opportune, ovvero a mezzo vaglia, assegno, bonifico e/o contanti direttamente nelle mani della SInora con contestuale rilascio di ricevuta.-
La coniuge, anche in considerazione delle importanti donazioni ricevute dal e della Parte_2 complessiva situazione economica dello stesso, dichiara di ritenere congruo l'importo di €. 150,00 mensili e si impegna attivamente a trovare un impiego al fine di rendersi indipendente;
così è statuito tra le parti. – 7. I genitori concorreranno al mantenimento della GL sino al raggiungimento, da parte della stessa e come ex lege previsto, della sua autosufficienza economica. -
8. I genitori prestano sin d'ora il proprio consenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche relativamente all'iscrizione della GL minore su detti documenti. -
9. Disporre, in ogni caso, che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato della GL con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro. -
10. I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e ogni altro aspetto anche non patrimoniale, pertanto riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro. -
11. Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, sotto ogni profilo, delle predette condizioni che integralmente accettano e sottoscrivono. –
12. Spese come per legge. –“.
All'udienza del 03.06.2025, in modalità cartolare, le parti confermavano la propria volontà di non volersi riconciliare e di separarsi alle condizioni indicate in ricorso e depositate in atti debitamente sottoscritte e, pertanto, il Tribunale rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale apponeva il visto in data 04.06.2025, esprimendo parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NTAN
(PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, data la natura congiunta della domanda, nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
04.06.1990 e nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in NTAN (PZ) il 08.08.2016 (atto n. 13, p. II, Serie A,
Ufficio 1, anno 2016 del Comune di NTAN); • Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NTAN per gli adempimenti di competenza;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conSIlio del 9 giugno 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco