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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NO IB RA Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. SE De OR Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 391/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra:
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore; (C.F. Parte_1
); (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dagli Parte_3 C.F._3
avv.ti ARDAGNA IGNAZIO e MICELI DONATELLA
Appellanti nei confronti di:
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CONTRINO ANTONIO
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1517/2018 del 18/12/2018, il Tribunale di Agrigento ha parzialmente accolto le domande di nullità di clausole (di alcuni contratti bancari) e accertamento negativo del credito proposte da Parte_1 , , nei confronti di Banca Credem. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avverso tale decisione, , Parte_1 Parte_1
, hanno proposto gravame con atto di citazione Parte_2 Parte_3
dell'11/2/2019 per la riforma, adducendo l'erroneità della statuizione e riproponendo, in definitiva, le contestazioni sui diversi rapporti negoziali non accolte in prime cure.
Costituendosi, ha contestato le censure prospettate dagli Controparte_1
appellanti, chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito di incombenti istruttori (consulenza contabile), con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellanti: “gli appellanti concludono come in appello, chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.
Chiedono termini ex art. 190 c.p.c.”; appellata: “la comparente, insistendo in tutto quanto già dedotto e richiesto con i precedenti atti difensivi, ed in particolare, nella richiesta di richiamo del c.t.u. perché rimoduli la consulenza secondo le osservazioni del consulente di parte dottor , Per_1
precisa comunque le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, e chiede che la causa venga mesa in decisione, con la concessione dei termini previsti dall'articolo 190 c.p.c.”.
Indi, con ordinanza del 27/6/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame è in parte fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Vale innanzitutto premettere che la vicenda per cui è causa trae origine dai numerosi rapporti bancari, facenti capo a vario titolo agli appellanti: in particolare, la società appellante, ha acceso il conto corrente bancario, con apertura di credito, n.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 403/010/000713, intrattenendo già con l'Istituto bancario anche n. 2 contratti di conti anticipi e, precisamente, il conto n. 009/0000045-4 e n. 00403/000/663. Ancora, la società ha stipulato il contratto di mutuo n. 0403/06324639 di € 200.000,00, nonché il contratto di mutuo n. 0403/06284192 di € 50.000,00, estinto nel 2007, nonché i contratti di mutuo n. 403/6434394 di € 151.443,00, estinto nel 2009, e n. 413/006485878 di €
30.288,60, estinto nel 2010.
Personalmente, ha inoltre acceso il contratto di conto corrente con Parte_1
apertura di credito n. 010/0001899 – 3 e n. 0403/010/002497, ha Parte_2
stipulato il contratto di conto corrente con apertura di credito n. 403/10/1659, nonché conto su carta di credito di € 5.000,00. Infine, i predetti rapporti erano assistiti da fideiussione prestata da , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Col primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la statuizione nella parte in cui dichiara valide le clausole riguardanti le commissioni di massimo scoperto, in relazione ai diversi conti correnti. In particolare, eccepiscono la nullità della commissione lamentando tanto il difetto di causa quanto (secondo le precisazioni contenute nelle conclusioni, e in particolare nell'articolazione delle istanze istruttorie in atto di appello) l'indeterminatezza e, per tale ragione, ne chiedono l'espunzione, sollecitando il richiamo del CTU;
ancora, gli appellanti lamentano la non regolare pattuizione della pari periodicità degli interessi.
Su questi aspetti, deve innanzitutto essere disattesa la doglianza concernente la nullità della commissione di massimo scoperto per insussistenza di causa. Infatti, la tesi maggioritaria della giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alla commissione di massimo scoperto funzione “remunerativa” dell'obbligo della Banca di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo (Cass. n. 11772 del 2002). Siffatto ultimo indirizzo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 870/2006 – richiamata anche dal giudice di primo grado - che ha definitivamente chiarito che la
CMS è “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”.
Inoltre, con l'intervento del legislatore del 2009, seguito dall'introduzione dell'art. 117 bis TUB (d.l. n. 201/2011, convertito in l. 22.12.2011 n. 214), si è stabilita la legittimità della CMS. Dunque, “può dirsi che la nuova norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della cms, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass. n.
12965/2016). Quindi, pur essendo collegata agli interessi, la CMS opera su un piano diverso avendo la funzione di costituire la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell'ammontare dell'utilizzo dei fondi.
In ordine, invece, all'indeterminatezza della detta commissione, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel ritenere che per poter essere riconosciuta valida, la cms deve risultare determinata o, comunque determinabile, non solo nell'ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In particolare, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione: percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito, tempo minimo di durata. In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un valido accordo tra le parti (ex multis Cass. 870/2006; n. 19825/2022; n. 5359/2024).
Ebbene, quanto al conto corrente n. 713, il consulente nominato in questo giudizio, sulla scorta dei quesiti di cui all'ordinanza del 12.9.2024, ha accertato l'illegittimità della
CMS, in quanto non validamente pattuita. Difatti, le condizioni contrattuali si limitano ad indicare la percentuale senza alcuna indicazione sulle modalità di addebito;
pertanto, il consulente ha proceduto all'espunzione della commissione dal ricalcolo, con la relazione di cui si dirà meglio oltre. Le medesime considerazioni valgono per il conto corrente n. 2497 e n. 1899, con le risultanze più avanti indicate.
Quanto alla pari periodicità nella capitalizzazione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 comma 3, D.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140-
2020; Cass., n. 29420-2020). Va, infatti, ricordato che la delibera CICR del 9 febbraio
2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425). La richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, tuttavia, quella parte del comma 3 dell'art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega (rispetto all'art. 1, comma 5, L. n. 128 del 1998 cit.), avendo la Corte costituzionale escluso “che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante”. Le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR sono colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere (alla condizione del successivo adeguamento dei contratti, specificata nell'ultima parte del comma 3) con la più volte richiamata sanatoria (cfr. sempre Cass. n.9140-2020). Così, una volta appurato che la delibera CICR non ha affatto valorizzato la circostanza della mera applicazione di fatto della clausola anatocistica nulla, occorre verificare se sia necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, sia sufficiente attendere la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile. Il principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche, basandosi sul dato giuridico della nullità delle clausole anatocistiche originariamente convenute, è stato affermato anche da una precedente giurisprudenza di questa Corte
(Cass. 21 ottobre 2019, n. 26769, non massimata;
Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779, non massimata)” (Cass. n. 8639/2024). Ebbene, in ordine al conto corrente n. 713, il consulente ha accertato la mancanza di reciprocità stante l'assenza di una valida ed espressa pattuizione, non potendosi considerare tale la mera indicazione-comunicazione negli estratti conto. Pertanto, sono stati espunti gli addebiti relativi alla capitalizzazione sino alla data del 31.3.2004, allorquando è intervenuta specifica pattuizione;
anche sul punto quindi si è proceduto al ricalcolo tramite consulenza, pervenendo al risultato contabile di cui oltre.
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la verifica circa il superamento del tasso soglia usura, nell'ambito della cd. usura sopravvenuta, per il periodo ante 2009, dovesse essere effettuata secondo le modalità di calcolo di cui all'istruzioni della Banca D'Italia.
Argomenta, in particolare, che il consulente avrebbe dovuto includere la commissione di massimo scoperto nel calcolo del TAEG.
In primo luogo, quanto all'inclusione della CMS nel calcolo dell'usura, va rilevato, come sopra già evidenziato, che il consulente ha accertato l'indeterminatezza della commissione e, pertanto, ha provveduto ad espungere le poste addebitate a tale titolo. A ciò consegue che le poste per commissioni di massimo scoperto, una volta stralciate dalla ricostruzione contabile, non potevano essere considerate, non solo nella ricostruzione contabile ma ancora prima nel momento della verifica della usurarietà delle pattuizioni. In altri termini, è da escludere che la commissione di massimo scoperto possa essere valutata nella verifica di usurarietà, perché inidonea a integrare il carico economico preteso dalla banca in corrispettivo del credito concesso nel periodo iniziale del rapporto.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Ma devesi anche considerare anche quanto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cassazione SS.UU. 16303/2018), per cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art 2 bis del d.l. n. 185 del 2008 inserito dalla L di conversione n 2 del 2009 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996 va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il 'tasso soglia' ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art 2, comma 1, della predetta L, n, 108 del 1996 e con la 'CMS soglia' - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale 'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Da questa pur diversa indicazione comunque si desume, per quanto qui di interesse, che deve negarsi rilevanza ai fini del computo dell'usura alla pattuizione in tema di commissione di massimo scoperto una volta che ne sia accertata l'illegittimità e venga espunta in sede di ricalcolo.
Ciò premesso, il consulente non ha riscontrato usura genetica, ma esclusivamente il superamento del tasso soglia in tre trimestri, ma quale usura sopravvenuta non computata in sede di ricalcolo. Sul punto, giova rammentare che la Suprema Corte di
Cassazione, con la nota sentenza n. 24675/2017, ha escluso la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale di determinazione degli interessi rilevando che: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Inoltre, è stato chiarito che il principio di diritto avente ad oggetto l'usura sopravvenuta può essere applicato anche ai contratti di conto corrente, difatti “non può dubitarsi che il principio in virtù del quale l'usura sopravvenuta - ossia l'incremento nel corso del rapporto del tasso di interesse concordato oltre la soglia dell'usura determinata dalla L. n. 108 del 1996 - non comporta la nullità del contratto, è di applicazione generale, per cui esso non si attaglia solo all'ipotesi del contratto di mutuo, ma (…)”-come nel caso di specie- “(…) ad ogni contratto bancario che preveda una anticipazione di somme e quindi anche ai contratti di apertura di credito in conto corrente, non essendo possibili approcci differenziati a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di altri contratti aventi analoghe caratteristiche. Una implicita conferma proviene dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1 convertito in L. n. 24 del
2001, secondo la quale “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (Cass. civ., sez. I, 26/07/2023, n.
22597). Pertanto, e tenendo conto che va escluso il rilievo dell'usura sopravvenuta in qualsivoglia contratto di durata, nessun rilievo può essere attribuito all'usura c.d. sopravvenuta.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti contestano le conclusioni a cui è giunto il Tribunale in relazione all'applicazione di interessi anatocistici. Rappresentano che le competenze del conto anticipi andavano a confluire sul conto ordinario, pertanto, il presunto credito vantato dalla banca sul conto ordinario risulta essere comprensivo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 anche dell'applicazione di dette competenze illegittime, le quali aumentano esponenzialmente le competenze del conto ordinario.
È opportuno, invero, soffermarsi sulle modalità operative del conto anticipi e sulla relazione di collegamento diretto e funzionale tra questo e il contratto di conto corrente, onde ribadire che “Il conto anticipi … costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in dare le anticipazioni erogate al correntista ed in avere l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente” Cass. civ., sez. I, 20/06/2011, n. 13449; “i conti anticipi non solo normalmente operativi, ma rappresentano mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazione su crediti concessi dalla banca al cliente. Il rapporto di debito/credito tra banca e correntista è invece rappresentato in ogni momento dal saldo del conto corrente ordinario sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante giroconto” Corte App. Milano 10.10.2018. In altri termini, l'erogazione dell'anticipazione in seguito alla presentazione, salvo buon fine o allo sconto, di disposizioni di incasso o effetti cambiari implica l'apertura di un conto corrente dedicato nel quale sono registrati i movimenti contabili, e più precisamente l'addebito del controvalore dell'anticipo erogato, e il movimento di segno contrario, non appena il credito sotteso al titolo venga soddisfatto. Le competenze maturate sul conto anticipi, invece, sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario. Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi poiché
i due crediti – del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso – si compensano;
se, invece, il terzo debitore non adempie la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito, attraverso giroconto, della posta debitoria sul conto corrente ordinario. Il sistema operativo insito nel meccanismo della anticipazione consente di affermare che la linea di credito autoliquidante, pur qualificandosi come operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza (ragione che la rende destinataria di un
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 autonomo regolamento contrattuale), è pur sempre regolata tramite conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo, sia per quanto concerne spese e competenze, abitualmente corrisposte tramite la disponibilità di conto corrente.
La circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo confluiscano nel conto corrente di corrispondenza e concorrano a formare il complessivo saldo debitore condensa il saldo -negativo- del conto anticipi intorno al valore delle anticipazioni eseguite dalla banca, mentre, in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di anticipo su fatture, sarà il conto corrente a variare il proprio saldo. Per tali ragioni, la sentenza di primo grado anche su tale questione deve essere confermata.
Passando al quarto motivo, con esso gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha espunto le spese di chiusura trimestrale, nonché le spese trimestrali imputabili all'utilizzo del fido dal saldo dei conti corrente. La censura è priva di pregio, considerando che il consulente ha provveduto ad espungere tali spese e di tale circostanza è stato anche dato atto in sentenza.
Con il quinto motivo, gli appellanti adducono che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere validi i contratti di mutuo stipulati con l'istituto di credito, specificamente il contratto n. 0403/06324639, n. 0403/06284192, n. 403/6434394, n. 413/006485878 e n.
403/06008475. In particolare, contestano il piano di ammortamento col metodo c.d. alla francese, che comporterebbe l'applicazione illegittima dell'interesse composto a fronte degli interessi semplici previsti dagli artt. 821 e 1283 c.c. Inoltre, rappresentano che i contratti di mutuo non siano stati pattuiti per dare liquidità all'azienda ma per ripianare l'esposizione debitoria, derivante da illegittimi addebiti della banca e che, pertanto, i contratti in questione devono essere dichiarati nulli.
Ora, per quanto concerne l'ammortamento con il metodo cd. alla francese, trova conferma quanto statuito dal Giudice di prime cure, posto che con la locuzione
“interesse composto” si richiama la struttura caratteristica del tipo di ammortamento in discorso, che comporta - per propria conformazione strutturale, seppur con intensità
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 maggiore o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino - che i singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate. Più precisamente, si muove “dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire;
secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (Cass. n.
14166/2021). Nessuna contraddizione, quindi, può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo” (Cass. n. 34677/2022). Difatti, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che il sistema di ammortamento alla francese non implica una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata
(Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020).
In merito, poi, al collegamento negoziale, la tesi degli appellanti si fonda sul collegamento negoziale tra i contratti di mutuo e gli altri rapporti sussistenti tra le parti, collegamento che determinerebbe la nullità dei primi, in quanto stipulato al solo fine di ripianare le presunte passività derivanti da clausole a loro volta illecite.
In punto di diritto, giova premettere che il contratto di mutuo non è un contratto di scopo e la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto. Pertanto, “il mutuo di scopo” ha caratteristiche funzionali e strutturali che
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 segnano una differenza netta rispetto al semplice contratto di mutuo, cosicché queste devono essere concretamente individuabili al fine di poter ravvisare il chiesto collegamento negoziale.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. Cass. n.
25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è
l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (Cass. n.
9838/2021). Inoltre, la pronuncia prima citata, rifacendosi ad un precedente arresto, chiarisce che “il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n. 20552/2020).
Da ultimo, infine, la Suprema Corte si è espressa in ordine ai requisiti in presenza dei quali è possibile ravvisare un collegamento negoziale, stabilendo che “affinché possa
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro” (Cass.
n. 9475/2022).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo: sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore.
Difatti, dai documenti in atti non emerge in alcun modo la volontà delle parti di addivenire ad una finalità ulteriore. Peraltro, l'unica circostanza per la quale il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente già negativo non è sufficiente per affermare un collegamento negoziale dal quale farne discendere l'illiceità della causa del contratto di mutuo. Difatti, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale fatto risulta neutro rispetto alla possibilità di utilizzo della somma, non potendosi quindi evincere un collegamento negoziale tra i due contratti.
Infine, da ultimo, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul punto, hanno statuito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo” (Cass. SS. UU. n. 5841/2025).
Per tali ragioni, i contratti di mutuo oggetto di causa devono ritenersi validi, così come statuito dal Giudice di prime cure.
Venendo al sesto motivo di gravame, gli appellanti qui censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto valide le fideiussioni prestate in favore della società. In particolare, contestano la validità dell'obbligazione fideiussoria considerato che la dichiarazione di garanzia non indica la misura massima garantita.
Inoltre, lamentano il mancato accoglimento della domanda di nullità della fideiussione prestata a garanzia di debiti scaturenti da contratti invalidi e, in ogni caso, il mancato accoglimento dell'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., il cui presupposto era inverato dall'erogazione di ulteriore credito ai correntisti nonostante il peggioramento delle loro condizioni economiche.
Orbene, avuto riguardo all'eccezione di nullità per mancata indicazione della misura massima garantita, deve rilevarsi che, come correttamente già statuito dal Giudice di prime cure, per ciascun rapporto è previsto il limite massimo, specificamente in riferimento al n. 324734 L. 62.500.000 (all.15), n. 591299 € 32.500,00 (all.16) ed infine per lo stesso rapporto successivamente estesa ad € 325.000,00 (all.17).
Ancora, dalla documentazione già richiamata si evince che , Parte_1 Parte_4
e si sono costituiti fideiussori fino alla concorrenza
[...] Parte_3
dell'importo massimo per le obbligazioni future contratte dalla società per operazioni bancarie di qualsiasi natura.
Il carattere accessorio dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella gravante sul debitore principale implica che le vicende estintive che interessano il rapporto principale si ripercuotono sull'obbligazione secondaria, travolgendola. Dunque, la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 declaratoria di nullità parziale del contratto bancario dal quale scaturisce il rapporto obbligatorio non importa il venir meno della garanzia fideiussoria, ma unicamente la rideterminazione dell'importo per cui essa è dovuta. Nel concreto, il Tribunale ha accertato l'illegittimità di taluni costi applicati ai rapporti oggetto di causa e ha rideterminato il debito relativo al rapporto n. 9613880 azionato in via monitoria riducendone l'ammontare, così ché i fideiussori continuano a essere tenuti a estingue le obbligazioni -rideterminate nel loro ammontare- scaturenti dai rapporti garantiti.
Quanto alla riproposta eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c., come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di fideiussione per le obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma (sentenza 23 maggio 2005, n. 10870).” (Cass. civ., sez. III, 3/11/2021, n.
31313).
Sul punto, come correttamente rilevato dal Tribunale, i fideiussori non hanno allegato nessun elemento idoneo a dimostrare alcuno dei presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c.
Conclusivamente, stante il parziale accoglimento del gravame, va in parte riformata la sentenza di prime cure, accedendo alle risultanze della consulenza contabile espletata nel presente giudizio;
in dettaglio, l'esperto ha risposto con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata rispetto ai quesiti proposti, tenendo altresì conto dei rilievi del consulente della banca, e laddove involgenti errori di calcolo emendabili ne ha tenuto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 conto modificando appositamente i conteggi.
Non possono invece accogliersi i rilievi laddove afferenti le intestazioni (rectius, le cointestazioni), atteso che rispetto alla pronuncia di primo grado che pure su quei conti si è soffermata, nell'accertamento dei saldi, nessuna doglianza ha mosso la banca: di guisa che non può che accedersi al ricalcolo operato dal CTU, che si è soffermato sugli stessi rapporti, risultando irrilevante quindi la contitolarità, e giungendo infine a determinare le diverse poste nel solco del quesito demandato (quindi essendo pure irrilevante il richiamo dell'originario saldo-banca, secondo l'appellata erroneo, operato dal CTU).
In definitiva, ferma restando la statuizione di prime cure per il conto corrente n. 54-4 intestato a , atteso che il consulente ha confermato le Parte_1
risultanze di prime cure, quanto al resto deve così statuirsi: il saldo del c/c n. 713 intestato a al 31/3/2013, è pari a € 17.217,49 a Parte_1
debito per il correntista;
il saldo del conto n. 1659 intestato a è pari, Parte_2
alla data del 31/3/2013, a € 2.751,60, a debito;
il saldo del conto n. 1899, intestato a e , alla data del 31.03.2013, è pari a € 3.179,02 a Parte_3 Parte_1
debito del correntista;
il saldo del conto 2497 intestato a è di € Parte_1
1.031,58, alla data 31.03.2013, a credito per il correntista;
in questi termini va quindi riformata la statuizione di prime cure, confermandosi per il resto (ivi compresa la statuizione sulle complessive spese di lite).
Infine, le spese di questo giudizio seguono la prevalente soccombenza della banca appellata, potendosi quindi compensare per metà (stante il solo parziale accoglimento del gravame), con la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da di e C. Parte_1 Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 s.a.s., , , , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'11/2/2019, avverso la sentenza n. 1517/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento il
18/12/2018, e in parziale riforma di detta sentenza: accerta che il saldo del c/c n. 713 intestato a al Parte_1
31/3/2013, è pari a € 17.217,49 a debito per il correntista;
il saldo del conto n. 1659 intestato a è pari, alla data del 31/3/2013, a € 2.751,60, a debito;
il Parte_2
saldo del conto n. 1899, intestato a e , alla data del Parte_3 Parte_1
31.03.2013, è pari a € 3.179,02; il saldo del conto 2497 intestato a è di Parte_1
€ 1.031,58, alla data 31.03.2013, a credito per il correntista;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione di metà delle spese processuali in Controparte_1
favore degli appellanti, compensando il restante mezzo, e le liquida nell'intero in complessivi € 4.700,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge - con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. -.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, l'11 dicembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
SE De OR NO IB RA
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NO IB RA Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. SE De OR Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 391/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra:
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore; (C.F. Parte_1
); (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dagli Parte_3 C.F._3
avv.ti ARDAGNA IGNAZIO e MICELI DONATELLA
Appellanti nei confronti di:
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CONTRINO ANTONIO
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1517/2018 del 18/12/2018, il Tribunale di Agrigento ha parzialmente accolto le domande di nullità di clausole (di alcuni contratti bancari) e accertamento negativo del credito proposte da Parte_1 , , nei confronti di Banca Credem. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avverso tale decisione, , Parte_1 Parte_1
, hanno proposto gravame con atto di citazione Parte_2 Parte_3
dell'11/2/2019 per la riforma, adducendo l'erroneità della statuizione e riproponendo, in definitiva, le contestazioni sui diversi rapporti negoziali non accolte in prime cure.
Costituendosi, ha contestato le censure prospettate dagli Controparte_1
appellanti, chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito di incombenti istruttori (consulenza contabile), con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellanti: “gli appellanti concludono come in appello, chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.
Chiedono termini ex art. 190 c.p.c.”; appellata: “la comparente, insistendo in tutto quanto già dedotto e richiesto con i precedenti atti difensivi, ed in particolare, nella richiesta di richiamo del c.t.u. perché rimoduli la consulenza secondo le osservazioni del consulente di parte dottor , Per_1
precisa comunque le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, e chiede che la causa venga mesa in decisione, con la concessione dei termini previsti dall'articolo 190 c.p.c.”.
Indi, con ordinanza del 27/6/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame è in parte fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Vale innanzitutto premettere che la vicenda per cui è causa trae origine dai numerosi rapporti bancari, facenti capo a vario titolo agli appellanti: in particolare, la società appellante, ha acceso il conto corrente bancario, con apertura di credito, n.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 403/010/000713, intrattenendo già con l'Istituto bancario anche n. 2 contratti di conti anticipi e, precisamente, il conto n. 009/0000045-4 e n. 00403/000/663. Ancora, la società ha stipulato il contratto di mutuo n. 0403/06324639 di € 200.000,00, nonché il contratto di mutuo n. 0403/06284192 di € 50.000,00, estinto nel 2007, nonché i contratti di mutuo n. 403/6434394 di € 151.443,00, estinto nel 2009, e n. 413/006485878 di €
30.288,60, estinto nel 2010.
Personalmente, ha inoltre acceso il contratto di conto corrente con Parte_1
apertura di credito n. 010/0001899 – 3 e n. 0403/010/002497, ha Parte_2
stipulato il contratto di conto corrente con apertura di credito n. 403/10/1659, nonché conto su carta di credito di € 5.000,00. Infine, i predetti rapporti erano assistiti da fideiussione prestata da , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Col primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la statuizione nella parte in cui dichiara valide le clausole riguardanti le commissioni di massimo scoperto, in relazione ai diversi conti correnti. In particolare, eccepiscono la nullità della commissione lamentando tanto il difetto di causa quanto (secondo le precisazioni contenute nelle conclusioni, e in particolare nell'articolazione delle istanze istruttorie in atto di appello) l'indeterminatezza e, per tale ragione, ne chiedono l'espunzione, sollecitando il richiamo del CTU;
ancora, gli appellanti lamentano la non regolare pattuizione della pari periodicità degli interessi.
Su questi aspetti, deve innanzitutto essere disattesa la doglianza concernente la nullità della commissione di massimo scoperto per insussistenza di causa. Infatti, la tesi maggioritaria della giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alla commissione di massimo scoperto funzione “remunerativa” dell'obbligo della Banca di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo (Cass. n. 11772 del 2002). Siffatto ultimo indirizzo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 870/2006 – richiamata anche dal giudice di primo grado - che ha definitivamente chiarito che la
CMS è “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”.
Inoltre, con l'intervento del legislatore del 2009, seguito dall'introduzione dell'art. 117 bis TUB (d.l. n. 201/2011, convertito in l. 22.12.2011 n. 214), si è stabilita la legittimità della CMS. Dunque, “può dirsi che la nuova norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della cms, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass. n.
12965/2016). Quindi, pur essendo collegata agli interessi, la CMS opera su un piano diverso avendo la funzione di costituire la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell'ammontare dell'utilizzo dei fondi.
In ordine, invece, all'indeterminatezza della detta commissione, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel ritenere che per poter essere riconosciuta valida, la cms deve risultare determinata o, comunque determinabile, non solo nell'ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In particolare, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione: percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito, tempo minimo di durata. In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un valido accordo tra le parti (ex multis Cass. 870/2006; n. 19825/2022; n. 5359/2024).
Ebbene, quanto al conto corrente n. 713, il consulente nominato in questo giudizio, sulla scorta dei quesiti di cui all'ordinanza del 12.9.2024, ha accertato l'illegittimità della
CMS, in quanto non validamente pattuita. Difatti, le condizioni contrattuali si limitano ad indicare la percentuale senza alcuna indicazione sulle modalità di addebito;
pertanto, il consulente ha proceduto all'espunzione della commissione dal ricalcolo, con la relazione di cui si dirà meglio oltre. Le medesime considerazioni valgono per il conto corrente n. 2497 e n. 1899, con le risultanze più avanti indicate.
Quanto alla pari periodicità nella capitalizzazione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 comma 3, D.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140-
2020; Cass., n. 29420-2020). Va, infatti, ricordato che la delibera CICR del 9 febbraio
2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425). La richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, tuttavia, quella parte del comma 3 dell'art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega (rispetto all'art. 1, comma 5, L. n. 128 del 1998 cit.), avendo la Corte costituzionale escluso “che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante”. Le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR sono colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere (alla condizione del successivo adeguamento dei contratti, specificata nell'ultima parte del comma 3) con la più volte richiamata sanatoria (cfr. sempre Cass. n.9140-2020). Così, una volta appurato che la delibera CICR non ha affatto valorizzato la circostanza della mera applicazione di fatto della clausola anatocistica nulla, occorre verificare se sia necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, sia sufficiente attendere la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile. Il principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche, basandosi sul dato giuridico della nullità delle clausole anatocistiche originariamente convenute, è stato affermato anche da una precedente giurisprudenza di questa Corte
(Cass. 21 ottobre 2019, n. 26769, non massimata;
Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779, non massimata)” (Cass. n. 8639/2024). Ebbene, in ordine al conto corrente n. 713, il consulente ha accertato la mancanza di reciprocità stante l'assenza di una valida ed espressa pattuizione, non potendosi considerare tale la mera indicazione-comunicazione negli estratti conto. Pertanto, sono stati espunti gli addebiti relativi alla capitalizzazione sino alla data del 31.3.2004, allorquando è intervenuta specifica pattuizione;
anche sul punto quindi si è proceduto al ricalcolo tramite consulenza, pervenendo al risultato contabile di cui oltre.
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la verifica circa il superamento del tasso soglia usura, nell'ambito della cd. usura sopravvenuta, per il periodo ante 2009, dovesse essere effettuata secondo le modalità di calcolo di cui all'istruzioni della Banca D'Italia.
Argomenta, in particolare, che il consulente avrebbe dovuto includere la commissione di massimo scoperto nel calcolo del TAEG.
In primo luogo, quanto all'inclusione della CMS nel calcolo dell'usura, va rilevato, come sopra già evidenziato, che il consulente ha accertato l'indeterminatezza della commissione e, pertanto, ha provveduto ad espungere le poste addebitate a tale titolo. A ciò consegue che le poste per commissioni di massimo scoperto, una volta stralciate dalla ricostruzione contabile, non potevano essere considerate, non solo nella ricostruzione contabile ma ancora prima nel momento della verifica della usurarietà delle pattuizioni. In altri termini, è da escludere che la commissione di massimo scoperto possa essere valutata nella verifica di usurarietà, perché inidonea a integrare il carico economico preteso dalla banca in corrispettivo del credito concesso nel periodo iniziale del rapporto.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Ma devesi anche considerare anche quanto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cassazione SS.UU. 16303/2018), per cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art 2 bis del d.l. n. 185 del 2008 inserito dalla L di conversione n 2 del 2009 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996 va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il 'tasso soglia' ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art 2, comma 1, della predetta L, n, 108 del 1996 e con la 'CMS soglia' - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale 'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Da questa pur diversa indicazione comunque si desume, per quanto qui di interesse, che deve negarsi rilevanza ai fini del computo dell'usura alla pattuizione in tema di commissione di massimo scoperto una volta che ne sia accertata l'illegittimità e venga espunta in sede di ricalcolo.
Ciò premesso, il consulente non ha riscontrato usura genetica, ma esclusivamente il superamento del tasso soglia in tre trimestri, ma quale usura sopravvenuta non computata in sede di ricalcolo. Sul punto, giova rammentare che la Suprema Corte di
Cassazione, con la nota sentenza n. 24675/2017, ha escluso la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale di determinazione degli interessi rilevando che: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Inoltre, è stato chiarito che il principio di diritto avente ad oggetto l'usura sopravvenuta può essere applicato anche ai contratti di conto corrente, difatti “non può dubitarsi che il principio in virtù del quale l'usura sopravvenuta - ossia l'incremento nel corso del rapporto del tasso di interesse concordato oltre la soglia dell'usura determinata dalla L. n. 108 del 1996 - non comporta la nullità del contratto, è di applicazione generale, per cui esso non si attaglia solo all'ipotesi del contratto di mutuo, ma (…)”-come nel caso di specie- “(…) ad ogni contratto bancario che preveda una anticipazione di somme e quindi anche ai contratti di apertura di credito in conto corrente, non essendo possibili approcci differenziati a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di altri contratti aventi analoghe caratteristiche. Una implicita conferma proviene dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1 convertito in L. n. 24 del
2001, secondo la quale “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (Cass. civ., sez. I, 26/07/2023, n.
22597). Pertanto, e tenendo conto che va escluso il rilievo dell'usura sopravvenuta in qualsivoglia contratto di durata, nessun rilievo può essere attribuito all'usura c.d. sopravvenuta.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti contestano le conclusioni a cui è giunto il Tribunale in relazione all'applicazione di interessi anatocistici. Rappresentano che le competenze del conto anticipi andavano a confluire sul conto ordinario, pertanto, il presunto credito vantato dalla banca sul conto ordinario risulta essere comprensivo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 anche dell'applicazione di dette competenze illegittime, le quali aumentano esponenzialmente le competenze del conto ordinario.
È opportuno, invero, soffermarsi sulle modalità operative del conto anticipi e sulla relazione di collegamento diretto e funzionale tra questo e il contratto di conto corrente, onde ribadire che “Il conto anticipi … costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in dare le anticipazioni erogate al correntista ed in avere l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente” Cass. civ., sez. I, 20/06/2011, n. 13449; “i conti anticipi non solo normalmente operativi, ma rappresentano mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazione su crediti concessi dalla banca al cliente. Il rapporto di debito/credito tra banca e correntista è invece rappresentato in ogni momento dal saldo del conto corrente ordinario sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante giroconto” Corte App. Milano 10.10.2018. In altri termini, l'erogazione dell'anticipazione in seguito alla presentazione, salvo buon fine o allo sconto, di disposizioni di incasso o effetti cambiari implica l'apertura di un conto corrente dedicato nel quale sono registrati i movimenti contabili, e più precisamente l'addebito del controvalore dell'anticipo erogato, e il movimento di segno contrario, non appena il credito sotteso al titolo venga soddisfatto. Le competenze maturate sul conto anticipi, invece, sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario. Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi poiché
i due crediti – del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso – si compensano;
se, invece, il terzo debitore non adempie la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito, attraverso giroconto, della posta debitoria sul conto corrente ordinario. Il sistema operativo insito nel meccanismo della anticipazione consente di affermare che la linea di credito autoliquidante, pur qualificandosi come operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza (ragione che la rende destinataria di un
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 autonomo regolamento contrattuale), è pur sempre regolata tramite conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo, sia per quanto concerne spese e competenze, abitualmente corrisposte tramite la disponibilità di conto corrente.
La circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo confluiscano nel conto corrente di corrispondenza e concorrano a formare il complessivo saldo debitore condensa il saldo -negativo- del conto anticipi intorno al valore delle anticipazioni eseguite dalla banca, mentre, in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di anticipo su fatture, sarà il conto corrente a variare il proprio saldo. Per tali ragioni, la sentenza di primo grado anche su tale questione deve essere confermata.
Passando al quarto motivo, con esso gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha espunto le spese di chiusura trimestrale, nonché le spese trimestrali imputabili all'utilizzo del fido dal saldo dei conti corrente. La censura è priva di pregio, considerando che il consulente ha provveduto ad espungere tali spese e di tale circostanza è stato anche dato atto in sentenza.
Con il quinto motivo, gli appellanti adducono che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere validi i contratti di mutuo stipulati con l'istituto di credito, specificamente il contratto n. 0403/06324639, n. 0403/06284192, n. 403/6434394, n. 413/006485878 e n.
403/06008475. In particolare, contestano il piano di ammortamento col metodo c.d. alla francese, che comporterebbe l'applicazione illegittima dell'interesse composto a fronte degli interessi semplici previsti dagli artt. 821 e 1283 c.c. Inoltre, rappresentano che i contratti di mutuo non siano stati pattuiti per dare liquidità all'azienda ma per ripianare l'esposizione debitoria, derivante da illegittimi addebiti della banca e che, pertanto, i contratti in questione devono essere dichiarati nulli.
Ora, per quanto concerne l'ammortamento con il metodo cd. alla francese, trova conferma quanto statuito dal Giudice di prime cure, posto che con la locuzione
“interesse composto” si richiama la struttura caratteristica del tipo di ammortamento in discorso, che comporta - per propria conformazione strutturale, seppur con intensità
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 maggiore o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino - che i singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate. Più precisamente, si muove “dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire;
secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (Cass. n.
14166/2021). Nessuna contraddizione, quindi, può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo” (Cass. n. 34677/2022). Difatti, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che il sistema di ammortamento alla francese non implica una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata
(Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020).
In merito, poi, al collegamento negoziale, la tesi degli appellanti si fonda sul collegamento negoziale tra i contratti di mutuo e gli altri rapporti sussistenti tra le parti, collegamento che determinerebbe la nullità dei primi, in quanto stipulato al solo fine di ripianare le presunte passività derivanti da clausole a loro volta illecite.
In punto di diritto, giova premettere che il contratto di mutuo non è un contratto di scopo e la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto. Pertanto, “il mutuo di scopo” ha caratteristiche funzionali e strutturali che
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 segnano una differenza netta rispetto al semplice contratto di mutuo, cosicché queste devono essere concretamente individuabili al fine di poter ravvisare il chiesto collegamento negoziale.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. Cass. n.
25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è
l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (Cass. n.
9838/2021). Inoltre, la pronuncia prima citata, rifacendosi ad un precedente arresto, chiarisce che “il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n. 20552/2020).
Da ultimo, infine, la Suprema Corte si è espressa in ordine ai requisiti in presenza dei quali è possibile ravvisare un collegamento negoziale, stabilendo che “affinché possa
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro” (Cass.
n. 9475/2022).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo: sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore.
Difatti, dai documenti in atti non emerge in alcun modo la volontà delle parti di addivenire ad una finalità ulteriore. Peraltro, l'unica circostanza per la quale il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente già negativo non è sufficiente per affermare un collegamento negoziale dal quale farne discendere l'illiceità della causa del contratto di mutuo. Difatti, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale fatto risulta neutro rispetto alla possibilità di utilizzo della somma, non potendosi quindi evincere un collegamento negoziale tra i due contratti.
Infine, da ultimo, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul punto, hanno statuito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo” (Cass. SS. UU. n. 5841/2025).
Per tali ragioni, i contratti di mutuo oggetto di causa devono ritenersi validi, così come statuito dal Giudice di prime cure.
Venendo al sesto motivo di gravame, gli appellanti qui censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto valide le fideiussioni prestate in favore della società. In particolare, contestano la validità dell'obbligazione fideiussoria considerato che la dichiarazione di garanzia non indica la misura massima garantita.
Inoltre, lamentano il mancato accoglimento della domanda di nullità della fideiussione prestata a garanzia di debiti scaturenti da contratti invalidi e, in ogni caso, il mancato accoglimento dell'eccezione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., il cui presupposto era inverato dall'erogazione di ulteriore credito ai correntisti nonostante il peggioramento delle loro condizioni economiche.
Orbene, avuto riguardo all'eccezione di nullità per mancata indicazione della misura massima garantita, deve rilevarsi che, come correttamente già statuito dal Giudice di prime cure, per ciascun rapporto è previsto il limite massimo, specificamente in riferimento al n. 324734 L. 62.500.000 (all.15), n. 591299 € 32.500,00 (all.16) ed infine per lo stesso rapporto successivamente estesa ad € 325.000,00 (all.17).
Ancora, dalla documentazione già richiamata si evince che , Parte_1 Parte_4
e si sono costituiti fideiussori fino alla concorrenza
[...] Parte_3
dell'importo massimo per le obbligazioni future contratte dalla società per operazioni bancarie di qualsiasi natura.
Il carattere accessorio dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella gravante sul debitore principale implica che le vicende estintive che interessano il rapporto principale si ripercuotono sull'obbligazione secondaria, travolgendola. Dunque, la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 declaratoria di nullità parziale del contratto bancario dal quale scaturisce il rapporto obbligatorio non importa il venir meno della garanzia fideiussoria, ma unicamente la rideterminazione dell'importo per cui essa è dovuta. Nel concreto, il Tribunale ha accertato l'illegittimità di taluni costi applicati ai rapporti oggetto di causa e ha rideterminato il debito relativo al rapporto n. 9613880 azionato in via monitoria riducendone l'ammontare, così ché i fideiussori continuano a essere tenuti a estingue le obbligazioni -rideterminate nel loro ammontare- scaturenti dai rapporti garantiti.
Quanto alla riproposta eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c., come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di fideiussione per le obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma (sentenza 23 maggio 2005, n. 10870).” (Cass. civ., sez. III, 3/11/2021, n.
31313).
Sul punto, come correttamente rilevato dal Tribunale, i fideiussori non hanno allegato nessun elemento idoneo a dimostrare alcuno dei presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c.
Conclusivamente, stante il parziale accoglimento del gravame, va in parte riformata la sentenza di prime cure, accedendo alle risultanze della consulenza contabile espletata nel presente giudizio;
in dettaglio, l'esperto ha risposto con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata rispetto ai quesiti proposti, tenendo altresì conto dei rilievi del consulente della banca, e laddove involgenti errori di calcolo emendabili ne ha tenuto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 conto modificando appositamente i conteggi.
Non possono invece accogliersi i rilievi laddove afferenti le intestazioni (rectius, le cointestazioni), atteso che rispetto alla pronuncia di primo grado che pure su quei conti si è soffermata, nell'accertamento dei saldi, nessuna doglianza ha mosso la banca: di guisa che non può che accedersi al ricalcolo operato dal CTU, che si è soffermato sugli stessi rapporti, risultando irrilevante quindi la contitolarità, e giungendo infine a determinare le diverse poste nel solco del quesito demandato (quindi essendo pure irrilevante il richiamo dell'originario saldo-banca, secondo l'appellata erroneo, operato dal CTU).
In definitiva, ferma restando la statuizione di prime cure per il conto corrente n. 54-4 intestato a , atteso che il consulente ha confermato le Parte_1
risultanze di prime cure, quanto al resto deve così statuirsi: il saldo del c/c n. 713 intestato a al 31/3/2013, è pari a € 17.217,49 a Parte_1
debito per il correntista;
il saldo del conto n. 1659 intestato a è pari, Parte_2
alla data del 31/3/2013, a € 2.751,60, a debito;
il saldo del conto n. 1899, intestato a e , alla data del 31.03.2013, è pari a € 3.179,02 a Parte_3 Parte_1
debito del correntista;
il saldo del conto 2497 intestato a è di € Parte_1
1.031,58, alla data 31.03.2013, a credito per il correntista;
in questi termini va quindi riformata la statuizione di prime cure, confermandosi per il resto (ivi compresa la statuizione sulle complessive spese di lite).
Infine, le spese di questo giudizio seguono la prevalente soccombenza della banca appellata, potendosi quindi compensare per metà (stante il solo parziale accoglimento del gravame), con la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da di e C. Parte_1 Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 s.a.s., , , , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'11/2/2019, avverso la sentenza n. 1517/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento il
18/12/2018, e in parziale riforma di detta sentenza: accerta che il saldo del c/c n. 713 intestato a al Parte_1
31/3/2013, è pari a € 17.217,49 a debito per il correntista;
il saldo del conto n. 1659 intestato a è pari, alla data del 31/3/2013, a € 2.751,60, a debito;
il Parte_2
saldo del conto n. 1899, intestato a e , alla data del Parte_3 Parte_1
31.03.2013, è pari a € 3.179,02; il saldo del conto 2497 intestato a è di Parte_1
€ 1.031,58, alla data 31.03.2013, a credito per il correntista;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione di metà delle spese processuali in Controparte_1
favore degli appellanti, compensando il restante mezzo, e le liquida nell'intero in complessivi € 4.700,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge - con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. -.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, l'11 dicembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
SE De OR NO IB RA
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17