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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7069 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7069 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele
Sponzilli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Vimercate, Via Garibaldi n.
13, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contatto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai due coniugi in data 13.01.1990, ed ordinare la trascrizione della sentenza presso l'ufficio dello Stato
Civile di Brugherio (MB);
2. Le parti concordano altresì di lasciare la casa coniugale di Via Manara 12 Monza, di proprietà comune, nella disponibilità del marito, , con facoltà per lo stesso di acquistare dalla Parte_1 moglie la quota ad essa spettante per il prezzo che sarà determinato da un'Agenzia immobiliare di comune gradimento;
3. Stante l'autonomia patrimoniale raggiunta dai due coniugi, anche alla luce dell'età degli stessi, i ricorrenti rinunciano ad avanzare pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 17.06.1999 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 20.07.1999.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 28.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 23.01.1990 (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7069 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele
Sponzilli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Vimercate, Via Garibaldi n.
13, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contatto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai due coniugi in data 13.01.1990, ed ordinare la trascrizione della sentenza presso l'ufficio dello Stato
Civile di Brugherio (MB);
2. Le parti concordano altresì di lasciare la casa coniugale di Via Manara 12 Monza, di proprietà comune, nella disponibilità del marito, , con facoltà per lo stesso di acquistare dalla Parte_1 moglie la quota ad essa spettante per il prezzo che sarà determinato da un'Agenzia immobiliare di comune gradimento;
3. Stante l'autonomia patrimoniale raggiunta dai due coniugi, anche alla luce dell'età degli stessi, i ricorrenti rinunciano ad avanzare pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 17.06.1999 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 20.07.1999.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 28.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in data 23.01.1990 (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi