Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1628/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1628 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'Avv. MARIA LUISA TESTINO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in C.F._2
Mondovì, Corso Statuto n. 31;
OPPONENTE
E
(c.f. , identificativo fiscale ai fini IVA Controparte_1 P.IVA_1
), per il tramite del procuratore (c.f. P.IVA_2 Controparte_2
, rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti, dall'Avv. P.IVA_3
GIANMARIO PAROLA (c.f. ) presso il quale ha eletto C.F._3
domicilio in Cuneo, Corso Nizza n. 13;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
- per parte opponente: “Reiectis adversis.
1
112/2022, compresa la fase di opposizione.
Voglia il Giudice adito dichiarare la nullità delle notifiche dell'atto di precetto in data 29 marzo 2022 e del successivo atto di pignoramento immobiliare in data 15 luglio 2022 e la conseguente nullità insanabile del pignoramento apparentemente perfezionato in data 30 agosto 2022 in totale assenza della notifica dell'atto di precetto.
Con il favore delle spese.”.
- per parte opposta: “Ill.mo sig. giudice, il sottoscritto avv. Gianmario Parola, nell'interesse della propria assistita richiama e precisa le Controparte_1 seguenti conclusioni definitive: contrariis reiectis;
in via preliminare di rito: dichiarare inammissibile l'avversaria opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per il decorso del termine di venti giorni di cui al richiamato art. 617 del codice di rito;
in via istruttoria: darsi atto che si sono offerti in comunicazione, quali mezzi di prova, i seguenti documenti: 1) copia mail 12 dicembre 2022 e relativi allegati;
2) copia atto di precetto 30 settembre 2020 con relativa busta di notifica;
3) copia comparsa di costituzione della fase cautelare;
4) copia ordinanza 22 maggio
2023; 5) copia comparsa di costituzione e risposta nel reclamo;
6) copia ordinanza 20.7.2023; nel merito: respingersi in quanto infondata in fatto ed in diritto ogni avversaria domanda;
in ogni caso: con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18 giugno 2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato entro il termine perentorio fissato dal
Giudice dell'Esecuzione in sede di ordinanza ex art. 624 c.p.c., il sig. Parte_1
ha citato in giudizio la società (radicando il presente
[...] Controparte_1
2 giudizio di merito) evidenziando, preliminarmente, la tempestività dell'azione proposta con il ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato in data 6 aprile 2023 (non essendo venuto a conoscenza dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento immobiliare prima dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva opposta a causa nella nullità delle rispettive notifiche ed essendo il ricorso stato depositato entro il termine di 20 giorni dalla data nella quale quest'ultimo è venuto a conoscenza della procedura esecutiva R.G. Es. Imm. Tribunale di Cuneo n. 112/2022, ovvero in seguito alla domanda di accesso al fascicolo telematico presentata il 27 marzo 2023)
e chiedendo dichiararsi la nullità delle notifiche dell'atto di precetto in data 29 marzo
2022 e del successivo atto di pignoramento immobiliare in data 15 luglio 2022 e la conseguente nullità insanabile del pignoramento apparentemente perfezionato in data
30 agosto 2022 in totale assenza della notifica dell'atto di precetto.
In particolare, l'opposizione è incentrata sull'asserita nullità (insanabile) delle notifiche dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento immobiliare (atto quest'ultimo notificato prima del decorso di dieci giorni dalla valida notifica dell'atto di precetto) poiché apparentemente notificati al debitore nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c. ma senza la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione di tale disposizione, essendosi proceduto ex art. 143 c.p.c. a fronte di una notifica dell'atto di precetto all'estero non andata a buon infine per destinatario risultato sconosciuto all'indirizzo indicato all'A.I.R.E., senza effettuare ulteriori indagini circa il nuovo indirizzo di residenza del debitore e, in particolare, senza inoltrare alcuna richiesta presso il Comune di Macon (luogo di residenza del debitore nell'anno 2021, presso cui a novembre 2021 la Intesa San Paolo, cedente del credito per cui è causa, aveva già notificato un atto di precetto) ovvero presso il Consolato
Italiano di Lione (rientrando nella comune esperienza il ritardo che contraddistingue l'aggiornamento dei dati annotati nel registro AIRE) dai quali si sarebbe appreso che il sig. nell'anno 2021, aveva trasferito la propria residenza in Macon, Rue Parte_1
Jean Moulin n. 17.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita la società Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per avvenuto decorso del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617, co. 2, c.p.c.
3 (argomentando in ordine alla piena validità delle notifiche ex art. 143 c.p.c. eseguite ed, in ogni caso, sulla conoscenza quantomeno di fatto degli atti opposti fin dal
12.12.2022, data in cui la difesa dell'odierna opposta aveva inoltrato alla parte opponente notizie ed i chiarimenti sull'intrapresa esecuzione immobiliare nonché copia degli atti di precetto e di pignoramento, a fronte della specifica richiesta formulata nella precedente mail del 6 dicembre 2022 dall'Avv. Testino nell'interesse del signor di ricevere informazioni “circa le iniziative assunte dalla Parte_1 [...]
nei confronti dello stesso”) e, nel merito, contestando la fondatezza Controparte_3
dell'opposizione.
All'udienza del 18 febbraio 2025, lo scrivente magistrato (subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dal 13.3.2024, a fronte dell'astensione del precedente titolare del fascicolo) la causa è stata assunta in decisione.
Sull'inammissibilità dell'opposizione per decorso dei termini
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per decorso dei termini formulata dalla difesa di parte opposta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 617 co. 2 c.p.c., “le opposizioni che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Poiché il debitore esecutato lamenta la nullità delle notifiche dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento immobiliare (il quale, “in quanto notificato in totale assenza dell'atto di precetto ed in palese violazione dei diritti del debitore esecutato”, sarebbe affetto da nullità insanabile), occorre stabilire quale sia il momento in cui quest'ultimo ha avuto conoscenza di tali atti.
2. Premessa la nullità delle notifiche del precetto e dell'atto di pignoramento eseguite ex art. 143 c.p.c. (su cui v. meglio infra, in “Merito”), non è condivisibile la tesi di parte opposta secondo la quale in ogni caso si tratterebbe di mera nullità sanata dalla successiva conoscenza - informale o di fatto – avvenuta in data 12 dicembre
2022, per effetto dell'inoltro al difensore dell'odierno opponente tramite e-mail di
4 copia dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento immobiliare, unitamente alle relative relate di notifica, corredati da una breve “cronistoria” della posizione del sig.
. Parte_1
A supporto della propria tesi, la difesa di parte opposta, invoca il principio della sufficienza, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 617
c.p.c., della conoscenza anche solo di fatto dell'atto da opporre, affermato da Cass. civ., sent. n. 7898/2018 (in senso conforme, Cass. 31/10/2017, n. 25861; Cass. ord.
27/07/2017, n. 18723; Cass. 22/12/2015, n. 25743; Cass. 25110 del 2015; Cass.
31/08/2015, n. 17306; Cass. 30/12/2014, n. 27533; Cass. 13/11/2014, n. 12881; Cass.
28/09/2012, n. 16529; Cass. 09/05/2012, n. 7051; Cass. 13/05/2010, n. 11597; Cass.
17/03/2010, n. 6487; Cass. 30/04/2009, n. 10099).
3. Ebbene – premesso che la distinzione fra il sig. e l'Avv. Parte_1
Maria Luisa Testino rende giuridicamente impossibile ricondurre nella sfera di conoscenza del primo le comunicazioni rivolte alla seconda (peraltro, in replica alla richiesta di chiarimenti avanzata da quest'ultima circoscritta alle sole iniziative assunte dall'istituto Intesa San Paolo S.p.a. per portare ad esecuzione il precedente atto di precetto correttamente notificato dall'istituto bancario in data 5 novembre
2021, unica procedura esecutiva di cui il sig. era a conoscenza) Parte_1
e che, quindi, non è possibile asserire che l'odierno opponente abbia avuto conoscenza degli atti esecutivi oggetto del ricorso in opposizione de qua per effetto della comunicazione via mail indirizzata al suo attuale difensore – in ogni caso, il principio di sanatoria delle nullità formali degli atti del processo esecutivo affermato nella pronunce appena citate, dev'essere bilanciato con quello, parimenti pacifico in giurisprudenza (ribadito, peraltro, proprio dalla sentenza della Suprema Corte n.
7898/2018, al punto 28 della motivazione), a mente del quale la nullità della notifica di un atto, quale il precetto, può sì essere sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, dalla medesima proposizione dell'opposizione, quale evidente dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, ma pur sempre solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a consentire all'atto nullo di espletare la funzione sua propria (e, quindi, nella fattispecie esaminata, a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di
5 adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando proprio l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui: cfr. Cass. civ., n. 24291/2017).
Com'è noto, infatti, l'art. 156 c.p.c., comma 3, prevede che non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato e, come si ricava chiaramente dall'art. 480 c.p.c., comma 1, e art. 482 c.p.c., la funzione tipica dell'atto di precetto è di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, così da prevenire l'esecuzione forzata del cui avvio altrimenti, con quello stesso atto, egli viene preavvertito. Tant'è che il creditore può essere dispensato dal termine di dieci giorni che deve intercorrere fra la notificazione dell'atto di precetto e l'inizio dell'esecuzione forzata, solamente in presenza di pericolo nel ritardo.
Dunque, se lo scopo cui è preordinato l'atto di precetto è di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, del vizio di notifica dell'atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito.
Detto altrimenti, in simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell'atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese (in questi termini, in motivazione, Cass. civ.,
n. 24291/2017 cit.; in senso conforme v. anche Cass. civ. n. 14209/2014, non massimata).
Nella specie, dunque, è evidente che – a fronte di procedura esecutiva già instaurata a fronte di atto di pignoramento immobiliare del 30.8.2022 – alcuna valenza sanante potrebbe avere l'avvenuta conoscenza “di fatto” del precetto e del successivo pignoramento alla data del 12.12.2022.
4. In definitiva, considerato che alcuna conoscenza degli atti opposti e della pendenza della procedura esecutiva promossa dalla società può Controparte_1 ritenersi ascrivibile all'odierno opponente prima dell'istanza di accesso agli atti
6 presentata il 27 marzo 2023 (e, dunque, a procedura esecutiva già avviata), la presente opposizione deve ritenersi tempestiva.
Merito
5. Nel merito, l'opposizione, nei termini che seguono, è fondata e va accolta.
Com'è noto, il presupposto legittimante la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. è il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, condizione che non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., ord. n. 19012/2017), fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa (Cass. civ., sent. n. 17307/2015).
Sul punto, proprio in tema di notifica all'estero, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6737/2002, che - nel comporre il contrasto all'epoca esistente tra un orientamento che riteneva sufficiente, per il ricorso alle modalità dell'art. 143 cod. proc. civ., la sola verifica delle risultanze anagrafiche, senza alcun onere a carico del notificante di attivarsi per acquisire la conoscenza dell'esatto indirizzo del destinatario trasferito all'estero (cfr. Cass. civ. n. 10223/94) ed altro, che invece, richiedeva la duplice condizione che il difetto di risultanze anagrafiche fosse imputabile a colpevole inadempimento del destinatario e non superabile con informazioni che il notificante potesse assumere facendo uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 3358/91) – ha affermato il seguente principio di diritto: “sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo dell'interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIFE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per questo solo fatto il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 cod. proc. civ., che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui alla L. 27 ottobre 1988, n.
7 470, art. 6, che costituisce non solo il trami te istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta” (cfr., nello stesso senso, già Cass. civ. n. 8077/07, n. 18717/07, n.
8310/2011).
6. Orbene, nel caso che qui occupa, emerge ex actis che non sono state espletate tutte le indagini possibili secondo parametri di normalità e buona fede.
Più nello specifico, a fronte del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di precetto all'indirizzo di Macon risultante all'A.I.R.E., non si sarebbe dovuto procedere alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza prima effettuare le opportune ricerche presso gli uffici anagrafici del Comune di ultima residenza nota del debitore ovvero presso l'ufficio consolare ex art. 6 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470
(essendo peraltro noto, secondo elementi desumibili dalla comune esperienza, il ritardo che contraddistingue l'aggiornamento dei dati annotati nel registro A.I.R.E.).
7. Peraltro, sebbene la società opposta abbia allegato che l'atto di precetto è stato notificato ex art. 143 c.p.c. “dopo innumerevoli tentativi andati più o meno a vuoto”
(cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4), non ha fornito alcun elemento di prova in tal senso né in ordine ad eventuali ricerche svolte.
8. Analoghe considerazioni debbono svolgersi per la notifica del successivo atto di pignoramento che, stante l'esito negativo della notifica del precedente atto di precetto all'indirizzo indicato dall'opponente all'A.I.R.E., risulta essere stato eseguito
(per stessa ammissione della creditrice procedente) direttamente nelle forme dettate dall'art. 143 c.p.c.
9. Pertanto, alla stregua delle osservazioni sopra svolte, le notifiche dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento immobiliare effettuate dalla società
pure se esistenti (Cass., Sez. Un., sent. n. 14916 del 20 luglio Controparte_1
2016), debbono ritenersi nulle.
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai
8 sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, determinato in base all'importo precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità della notifica dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento immobiliare;
2. condanna la società al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014, in € 195,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 20/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa
9