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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 552/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 552/2023 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 P.IVA_1
CAMERA ANNA e dall'Avv. PERCOPO VALENTINA;
APPELLANTE
contro
Controparte_1
), di seguito
[...] P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIRARDI ANDREA;
CP_1
APPELLATA
e contro
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi provvedere:
1) accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°682/22, pubblicata in data 6/12/22, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Mantova – dott. tutte le conclusioni avanzate in primo grado Parte_2 che qui si riportano:
IN VIA PRELIMINARE
2) accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo all'appellante Parte_1
;
[...]
IN VIA ANCORA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA
3) ammettere la prova per testi e la CTU ritualmente richiesta nel corso del processo di primo grado;
NEL MERITO
4) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg DE252CP di proprietà della nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
Controparte_2
5) per l'effetto, condannare la RO in sigla , in persona del legale rappresentante p.t. e la
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento in favore di - nella sua qualità di concessionario e Parte_1 cessionario- della somma per euro 8.472,81 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
6) vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”
Per parte appellata : “richiamati tutti gli scritti difensivi anche di primo CP_1 grado, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso formulate, confidando nel rigetto dell'appello proposto da
[...] e, per l'effetto, nella conferma della sentenza n. 682/2022 del Giudice di Parte_1
Pace di Mantova, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, contrariis rejectis,
pagina 2 di 12 - in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della non essendo questa titolare del credito fatto valere in giudizio Parte_1
e, conseguentemente, respingere la domanda attorea per i motivi di cui in narrativa;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda azionata da nei confronti di e, conseguentemente, Parte_1 CP_1 respingere la domanda attorea per i motivi di cui in narrativa;
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. ha proposto appello contro la sentenza n. 682/22, Parte_1 pubblicata in data 6.12.22, e non notificata, dal Giudice di Pace di Mantova allegando:
- di aver sottoscritto il 23.03.2017 con la Provincia di Mantova un contratto di affidamento del servizio di ripristino delle condizioni della sicurezza stradale compromessa a seguito di incidenti, con contestuale cessione da parte dell'Ente dei crediti risarcitori derivanti dei sinistri;
- che in virtù di tale convenzione, la Provincia di Mantova ha chiesto alla società appellante un intervento di ripristino sul luogo del sinistro verificatosi in data 09.09.2019, alle ore
18:30 circa, in Pegognaga, lungo la S.P. 49, cagionato per esclusiva responsabilità di proprietaria dell'autobus targato DE252CP, assicurato per la Controparte_2 responsabilità civile con , che, a causa di un guasto al motore, si incendiava CP_1 durante la corsa;
- che, dunque, per il tramite del Proprio Centro Logistico Operativo,
[...] provvedeva alla bonifica del suolo, in particolare: raggiungendo il Parte_1 luogo del sinistro, aprendo un cantiere stradale, realizzando un report fotografico, provvedendo allo sgombero del piano viabile e alla pulitura del piano stradale, al lavaggio della pavimentazione e allo strofinamento del sedime e, successivamente, all'aspirazione dell'emulsione, all'asciugatura della piattaforma e alla rimozione del cantiere;
dunque, provvedendo agli ulteriori adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti, per la loro identificazione e catalogazione e per i l trasporto presso il deposito autorizzato;
- che i costi complessivi delle operazioni sono stati quantificati in Euro 8.472,81;
- che a fronte della richiesta stragiudiziale rivolta alle odierne appellate, di risarcimento del danno occorso, rimasta inevasa, ha formulato Parte_1 domanda risarcitoria avanti al Giudice di Pace di Mantova, il quale, con la sentenza n.
pagina 3 di 12 682/22, pubblicata in data 6.12.22, ha rigettato la domanda attorea, dichiarando la carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellante e condannandola al pagamento delle spese di lite.
Dunque, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza eccependo come il Giudice di pace abbia erroneamente provveduto, senza valutare le prove dedotte e in violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art.112 c.p.c., fornendo una motivazione che impedisce di comprendere l'iter logico giuridico seguito e che adotta argomentazioni errate e approssimative, addirittura pronunciandosi d'ufficio su eccezioni che potevano essere proposte dalla sola convenuta e giungendo finanche a statuire la condanna di alla restituzione dell'importo di euro Parte_1
1.400,00, asseritamente corrisposto dalle convenute a titolo di acconto, che la società convenuta costituita non aveva richiesto in riconvenzionale e che peraltro mai era versato in sede precontenziosa.
In particolare, l'appellante ha contestato che:
a. il giudice di prime cure non ha proceduto alla corretta qualificazione della concessione di servizi tra la Provincia di Mantova e l'odierna appellante, ritenendo di dover escludere la sussistenza di una valida cessione dei crediti e dunque statuendo una carenza di legittimazione attiva, mentre dalla documentazione versata in atti era documentalmente provato che fosse pienamente legittimata ad agire e Parte_1 titolare dei crediti risarcitori vantati ai sensi dell'art. 2054 c.c. e ceduti dalla Provincia di Mantova;
b. il giudice di prime cure ha sostenuto, erroneamente, che l'eventuale costo di ripristino e pulizia sarebbe oggetto di una sanzione di tipo amministrativo, richiamando l'articolo 211
C.d.S., che si riferisce tuttavia ad altre violazioni, estranee all'oggetto del presente giudizio;
c. il giudice di prime cure, con ordinanza del 5.11.2021, ha erroneamente rigettato la richiesta di ammissione di prove orali formulata tempestivamente dall'odierna appellante e non ha disposto CTU per la quantificazione del danno, nonostante la sollecitazione attorea;
d. il giudice di prime cure si è pronunciato su domanda mai formalizzata dalle parti convenute in via riconvenzionale, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
2. Si è costituita l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello e rivendicando CP_1 la correttezza delle conclusioni a cui pervenne il Giudice di Pace.
La società appellata non ha contestato l'esclusiva responsabilità di Controparte_2 nella causazione del sinistro occorso in data 9.09.2019 alle ore 18.30 circa in
[...] Pegognaga, lungo la S.P. 49, all'altezza del Km 10+600, né che tale sinistro abbia causato lo sversamento a terra di materiale liquido inquinante, che ha danneggiato il manto stradale appartenente al demanio pubblico, ma ha ribadito la carenza di legittimazione attiva e di pagina 4 di 12 titolarità della posizione giuridica attiva in capo all'odierna appellante, contestando in particolare che l'asserito rapporto che lega l'appellante all'Ente pubblico ha natura meramente obbligatoria, vincolando solo e soltanto i soggetti che ne sono parti, non i terzi,
e precisando di non aver mai aderito ad alcun sistema di tariffazione con
[...]
e di non aver mai stipulato con la stessa alcun negozio giuridico per Parte_1 l'attività di pulizia della strada.
Inoltre, l'appellata ha contestato come l'asserita cessione del credito non sia mai stata notificata dal debitore ceduo e comunque, in ogni caso, la cessione non potesse avere a oggetto un credito futuro, sicché unica legittimata a richiedere il risarcimento dei danni al bene demaniale sarebbe stata la Provincia di Mantova, quale unica ed esclusiva proprietaria dello stesso.
Infine, parte appellata si è opposta alle prove per testi e alla CTU sollecitata finanche in sede di appello dall'odierna appellata e ha contestato la quantificazione del danno proposta da controparte.
3. L'appellata non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_2 contumace.
4. Ritenute ammissibili le istanze istruttorie già formulate in primo grado dall'odierna appellata e implicitamente rigettate dal Giudice di Pace di Mantova, per tutte le ragioni esposte nell'ordinanza del 25.09.2023, qui da intendersi integralmente richiamata, si è provveduto all'assunzione delle prove orali ammesse, nonché all'espletamento di CTU estimatoria dei danni, nominando quale CTU il Geom. . Persona_1
5. Successivamente, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
6. L'appello è fondato e va accolto.
7. In primo luogo, deve ritenersi fondato l'appello ove censura il fatto che, erroneamente, il
Giudice di Pace abbia ritenuto la carenza di legittimazione ad agire in capo a
[...] con riferimento ai capi della sentenza in cui si legge: “Alla base del Parte_1 rapporto con l'ente proprietario della strada, Provincia di Mantova, vi è infatti una concessione di servizi. Sostanzialmente parte attrice vorrebbe fare valere una cessione del credito da parte della Provincia di Mantova, cosa non possibile, in quanto l'ente proprietario trasferisce un rischio, mentre non cede un credito futuro e non quantificabile
[…]Essendovi comunque alla base una concessione di servizi, non può esservi una concessione di credito (e se si cercasse di introdurla sarebbe affetta da nullità, in quanto i crediti da cedere dovrebbero essere liquidi ed esigibili, caratteristica che non può appartenere al credito risarcitorio), né ipotizzabile un trasferimento di titolarità
pagina 5 di 12 risarcitoria dalla stazione appaltante alla concessionaria (sul punto vedasi anche Cass.
Sezioni Unite n. 9965/17). In definitiva non ha titolo sotto alcun Parte_3 profilo per agire in giudizio sulla scorta del contratto stipulato con la Provincia di
Mantova. Tale carenza di legittimazione attiva comporta inevitabilmente la reiezione della domanda attorea” (cfr. sentenza cit.).
8. Preliminarmente, deve precisarsi che la legittimazione ad agire in giudizio attiene al diritto di azione e spetta dunque a chiunque sia indicato – sulla base della prospettazione contenuta nell'atto di citazione - quale titolare di una determinata posizione giuridica attiva.
Com'è noto, infatti, secondo un ormai consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella prospettata titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, e deve accertarsi verificando l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, quantomeno secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento
Ai fini di ritenere sussistente la legittimazione, attiva o passiva, è dunque necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato.
Differentemente, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. SU
2951/2016, ma anche Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23568; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).
9. Ciò posto, a fronte della puntuale allegazione dell'odierna appellante circa il fatto di essere cessionaria dei crediti risarcitori maturati in capo all'Ente proprietario del bene danneggiato, l'accertamento della eventuale invalidità o inefficacia della cessione dei predetti crediti avrebbe determinato non già un'ipotesi di carenza di legittimazione attiva, condizione di procedibilità della domanda che senza dubbio deve ritenersi perfezionata a fronte delle allegazioni attoree, ma al più un'ipotesi di carenza di titolarità della situazione giuridica sostanziale vantata dall'attore, con conseguente rigetto della domanda nel merito.
10. In ogni caso, anche in tale ultimo caso, la tesi della carenza della titolarità della situazione giuridica sostanziale vantata dall'odierna appellante non appare condivisibile ed è anzi del tutto sconfessata dalla documentazione versata in atti già nel giudizio di primo grado da Parte_1
pagina 6 di 12 11. Risulta infatti prodotto agli atti del fascicolo di primo grado (cfr. doc. 1) il “Contratto per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante bonifica ed eventuale manutenzione della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, stipulato dalla Provincia di Mantova e da
[...]
l 23.03.2017, sottoscritto a seguito di determina dirigenziale n. 585 del Parte_1
25/07/2016 e determinazione n. 1031/2016 (pure agli atti del giudizio di primo grado, sub docc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione), oltre a pedissequo “atto funzionale alla convenzione di affidamento del servizio di ripristino post incidente, bonifica siti compromessi da incidenti stradali rilevanti e ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate a favore di “ ”, strumentale all'ottenimento delle Parte_1 indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a fronte degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente, pure datato 23.03.2017, con cui la Provincia di Mantova conferisce espressamente all'odierna appellante il potere, tra gli altri, di “agire e intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con procedura ex art. 2054 c.c.” e “incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente” (cfr. doc. 1 cit.).
La predetta convenzione appare del tutto valida ed efficace, in mancanza di contestazioni o circostanza agli atti che facciano desumere il contrario.
Orbene, la Convenzione citata prevede quale unico corrispettivo a favore di
[...]
a fronte dell'attività di ripristino post incidente a essa demandata, il Parte_1 trasferimento della posizione giuridica attiva per l'ottenimento del risarcimento del danno nei confronti del responsabile del sinistro, tramite la cessione dei crediti e il contestuale trasferimento diritto ad agire ex art. 2054 c.c.
12. Sulla base della predetta documentazione deve dunque affermarsi, ferma la certa sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierna appellante, anche la piena titolarità attiva della posizione sostanziale avanzata e dunque la titolarità del diritto di formulare domanda al risarcimento del danno subito dalla Provincia di Mantova, nella propria qualità di cessionaria del relativo credito.
13. D'altro canto, non appare condivisibile la tesi della convenuta per cui non sarebbe ammissibile la cessione di crediti futuri.
In merito, appare invece condivisibile la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità per cui “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non
pagina 7 di 12 esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (in termini Cass. 27690/2023, ma già
Cass. 31896/2018).
Parimenti, nessun dubbio nutre la giurisprudenza circa la cedibilità dei crediti risarcitori, nascenti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale (Cass. 27690/2023, che richiama
Cass. n. 8869/2021 e n. 22726/2019).
14. Quanto ancora alla pretesa mancata notifica della cessione al debitore ceduto, deve osservarsi come il disposto dell'art 1264 c.c. - secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata - è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere o escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni.
Ciò non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi di per sè il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (Cass. 11436/2021).
A ciò si aggiunga che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c.
“costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio.” (Cass. 20143/2005, conf. 12734/2021).
Nel caso di specie non può dunque dubitarsi che, anche ove non vi fosse prova di una preventiva notifica della intervenuta cessione del credito, la stessa notifica dell'atto di citazione sia qualificabile come idonea comunicazione dell'intervenuta cessione del credito.
15. Tutto ciò posto in merito alla valida cessione del credito risarcitorio futuro dalla
Provincia di Mantova alla società in concreto, è stata Parte_1 fornita dall'odierna appellante anche prova documentale della richiesta di intervento di bonifica da parte della Provincia in relazione al sinistro specifico di cui è causa, avvenuto il
9.09.2019 su SP 49 km 10+600 a Pegognaga, e dell'attestazione di corretta esecuzione dei lavori di bonifica da parte della Provincia, in data 19.07.2021 (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo di primo grado).
pagina 8 di 12 L'effettiva esecuzione dei lavori nel caso di specie, determina, dunque, il venire in essere del credito futuro ceduto dalla Provincia all'odierna appellante.
16. Alla luce di tutto quanto esposto, nessun dubbio può dunque residuare in merito non solo alla legittimazione attiva, ma anche alla titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata dall'odierna appellante.
17. Per tutte le predette ragioni la sentenza emessa dal Giudice di Pace, con cui egli ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di deve Parte_1 essere integralmente riformata, in accoglimento dell'appello proposto.
18. Venendo dunque al merito delle domande attoree, va evidenziato come non vi sia contestazione alcuna circa il verificarsi del sinistro descritto dall'odierna appellante e circa la responsabilità esclusiva di assicurata da , Controparte_2 CP_1 nella causazione del danno.
Tali assunti risultano peraltro documentati in atti e confermati a seguito dei rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro dai Vigili del Fuoco intervenuti (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte attrice contenente il rapporto dell'incidente stradale redatto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).
A tal proposito, appare opportuno precisare come la domanda di risarcimento del danno formulata da non trovi affatto fondamento sul Parte_1 rapporto contrattuale tra l'Ente pubblico e l'odierna appellante, come sostenuto dall'odierna appellata, ma proprio nella responsabilità extracontrattuale ascrivibile ad
[...] ai sensi dell'art. 2054 c.c. per il danno cagionato all'Ente proprietario Controparte_2 della strada dal sinistro predetto, sebbene tale credito sia stato ceduto dall'Ente alla cessionaria Parte_1
19. Venendo dunque alla quantificazione del risarcimento spettante all'odierna appellante, va dunque precisato quanto segue.
Parte appellante, fin dall'atto di citazione del giudizio di primo grado, ha indicato puntualmente gli interventi materialmente svolti in attuazione dell'incarico conferito dalla Provincia di Mantova per la bonifica e la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal sinistro di cui è causa, quantificando l'entità del risarcimento nel corrispettivo spettante alla cessionaria per gli interventi di ripristino effettuati a favore dell'Ente.
20. Sia l'entità e la tipologia degli interventi effettuati, che la congruità dei relativi costi sono state confermate nel corso dell'istruttoria svolta nel presente grado di giudizio.
21. In primo luogo, infatti, il teste dipendente di Testimone_1 [...] all'epoca dei fatti con mansione di responsabile della Centrale Parte_1
Operativa, ha confermato che, a seguito della richiesta di intervento della Provincia,
pagina 9 di 12 l'odierna appellata è intervenuta al ripristino dei luoghi del sinistro del 9.09.2019 avvenuto in Pegognaga, SP 49 km 10+600, con un intervento protrattosi per due giorni.
Il teste, sotto giuramento, ha dichiarato: “Nell'immediatezza abbiamo mandato due operai a fare la pulizia della strada dai liquidi, anche dei vigili del fuoco che avevano spento l'autobus. Il giorno dopo sono andati a recuperare i detriti ancora presenti a seguito dello spostamento del relitto e poi a fare un lavaggio più approfondito” (cfr. verbale udienza del 22.11.2023), con conseguente apertura di cantiere stradale, realizzazione di report fotografico, sgombero del piano viabile da elementi di intralcio, successiva rimozione del cantiere e adempimento degli incombenti di controllo, tracciabilità, identificazione, catalogazione e il trasporto dei rifiuti a norma del T.U. Ambiente.
Lo stesso teste ha infatti precisato ancora: “Nel caso di specie, ricordo che erano stati raccolti quasi 2000 kg di rifiuti inorganici solidi (per lo più parti combuste dell'autobus) catalogati come rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, dal lavaggio sono venuti fuori circa
1.000 litri di sostanze di scarto contenenti sostanze pericolose. Il tutto da trasportare in idoneo impianto di smaltimento” (cfr. verbale cit.).
22. Infine, il CTU Geom. nominato al fine di verificare la congruità degli Persona_1 interventi e delle spese indicate dall'odierna appellante per la bonifica dei luoghi, alla luce della documentazione versata dalle parti, ha ritenuto che le voci di spesa indicate da parte appellante siano del tutto congrue rispetto a quanto Parte_1 serviva per il ripristino completo della sede stradale a seguito del sinistro (cfr. pag. 4 CTU depositata in data 24.05.2024).
Tale valutazione appare del tutto condivisibile e motivata in modo coerente e rigoroso dal
CTU, dovendosi evidenziare come nessuno dei CTP nominati dalle parti abbia sollevato osservazioni in merito.
23. Appare perciò congruo ed equo quantificare, come richiesto da
[...] il risarcimento del danno con riferimento al costo degli interventi di Parte_1 bonifica effettuati dall'odierna appellante, per complessivi Euro 8.472,81, che le parti appellate in solido devono essere condannate a corrispondere all'odierna appellante.
Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno patrimoniale originato da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 09.09.2019, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata fino alla data odierna, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
pagina 10 di 12 La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione ed interessi, dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 9.240,13, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
24. Da ultimo, appare necessario precisare che la sentenza emessa dal Giudice di Pace vada cassata anche in merito al capo in cui si dà atto dell'accoglimento “della domanda attorea riconvenzionale di parte convenuta che chiede la restituzione dell'acconto versato ante causam e pari ad euro 1400”.
In merito a tale capo della sentenza, puntualmente impugnato dall'appellante, deve osservarsi come il Giudice di Pace, che ha peraltro omesso di indicare la condanna nel dispositivo, abbia provveduto su una domanda mai formalizzata dalla convenuta costituita, dando corso ad un vizio di ultra petizione, tanto più che Parte_1 ha sempre allegato, senza che fosse fornita prova contraria dalle controparti, come
[...] mai nulla fu corrisposto dalle odierne appellate a titolo di acconto, circostanza peraltro confermata dalla stessa in sede di comparsa in appello. CP_1
25. Tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite.
26. Considerato l'integrale accoglimento dell'appello e l'esito complessivo della lite e considerata l'integrale soccombenza di e le CP_1 Controparte_2 spese di lite sia del procedimento di primo grado sia del presente procedimento di appello devono porsi integralmente in capo alle odierne parti appellate in solido.
27. Le spese, per entrambi i gradi di giudizio, sono dunque liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori di cui al DM 55/2014, aggiornati dal DM 147/2022.
Con riferimento al giudizio di primo grado, la liquidazione viene effettuata in considerazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi previsti per la fase di trattazione (non essendo stata di fatto svolta alcuna attività istruttoria).
Quanto invece al giudizio di appello, si tiene conto dei valori medi previsti per tutte le fasi di studio ed introduttiva, istruttoria e decisionale.
28. Devono infine porsi definitivamente a carico delle parti appellate in solido le spese di
CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ad integrale riforma della sentenza n. 682/2022 emessa il 6.12.2022 dal Giudice di Pace di Mantova, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
pagina 11 di 12 1) accoglie per i motivi esposti in narrativa l'appello proposto da
[...]
Parte_4
2) per l'effetto, accerta e dichiara la legittimazione attiva in capo all'appellante on riferimento alla domanda formulata;
Parte_1
3) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. DE252CP di proprietà della ella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_2
4) condanna RO
(in sigla ) e
[...] CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma per Euro 9.240,13, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
5) condanna RO
(in sigla ) e
[...] CP_1 Controparte_2
a rimborsare a parte appellante le spese di lite
[...] Parte_1 relative al procedimento di primo grado, che si liquidano in € 264,00 per spese ed €
1.807,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) condanna RO
(in sigla ) e
[...] CP_1 Controparte_2
a rimborsare a parte appellante le spese di lite
[...] Parte_1 relative al procedimento d'appello, che si liquidano in € 382,50 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) pone definitivamente a carico di
[...]
(in sigla ) e RO CP_1
e spese di CTU, già liquidate come da separato decreto. Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 28/02/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 552/2023 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 P.IVA_1
CAMERA ANNA e dall'Avv. PERCOPO VALENTINA;
APPELLANTE
contro
Controparte_1
), di seguito
[...] P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIRARDI ANDREA;
CP_1
APPELLATA
e contro
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi provvedere:
1) accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°682/22, pubblicata in data 6/12/22, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Mantova – dott. tutte le conclusioni avanzate in primo grado Parte_2 che qui si riportano:
IN VIA PRELIMINARE
2) accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo all'appellante Parte_1
;
[...]
IN VIA ANCORA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA
3) ammettere la prova per testi e la CTU ritualmente richiesta nel corso del processo di primo grado;
NEL MERITO
4) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg DE252CP di proprietà della nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
Controparte_2
5) per l'effetto, condannare la RO in sigla , in persona del legale rappresentante p.t. e la
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento in favore di - nella sua qualità di concessionario e Parte_1 cessionario- della somma per euro 8.472,81 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
6) vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”
Per parte appellata : “richiamati tutti gli scritti difensivi anche di primo CP_1 grado, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso formulate, confidando nel rigetto dell'appello proposto da
[...] e, per l'effetto, nella conferma della sentenza n. 682/2022 del Giudice di Parte_1
Pace di Mantova, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, contrariis rejectis,
pagina 2 di 12 - in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della non essendo questa titolare del credito fatto valere in giudizio Parte_1
e, conseguentemente, respingere la domanda attorea per i motivi di cui in narrativa;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda azionata da nei confronti di e, conseguentemente, Parte_1 CP_1 respingere la domanda attorea per i motivi di cui in narrativa;
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. ha proposto appello contro la sentenza n. 682/22, Parte_1 pubblicata in data 6.12.22, e non notificata, dal Giudice di Pace di Mantova allegando:
- di aver sottoscritto il 23.03.2017 con la Provincia di Mantova un contratto di affidamento del servizio di ripristino delle condizioni della sicurezza stradale compromessa a seguito di incidenti, con contestuale cessione da parte dell'Ente dei crediti risarcitori derivanti dei sinistri;
- che in virtù di tale convenzione, la Provincia di Mantova ha chiesto alla società appellante un intervento di ripristino sul luogo del sinistro verificatosi in data 09.09.2019, alle ore
18:30 circa, in Pegognaga, lungo la S.P. 49, cagionato per esclusiva responsabilità di proprietaria dell'autobus targato DE252CP, assicurato per la Controparte_2 responsabilità civile con , che, a causa di un guasto al motore, si incendiava CP_1 durante la corsa;
- che, dunque, per il tramite del Proprio Centro Logistico Operativo,
[...] provvedeva alla bonifica del suolo, in particolare: raggiungendo il Parte_1 luogo del sinistro, aprendo un cantiere stradale, realizzando un report fotografico, provvedendo allo sgombero del piano viabile e alla pulitura del piano stradale, al lavaggio della pavimentazione e allo strofinamento del sedime e, successivamente, all'aspirazione dell'emulsione, all'asciugatura della piattaforma e alla rimozione del cantiere;
dunque, provvedendo agli ulteriori adempimenti per lo smaltimento dei rifiuti, per la loro identificazione e catalogazione e per i l trasporto presso il deposito autorizzato;
- che i costi complessivi delle operazioni sono stati quantificati in Euro 8.472,81;
- che a fronte della richiesta stragiudiziale rivolta alle odierne appellate, di risarcimento del danno occorso, rimasta inevasa, ha formulato Parte_1 domanda risarcitoria avanti al Giudice di Pace di Mantova, il quale, con la sentenza n.
pagina 3 di 12 682/22, pubblicata in data 6.12.22, ha rigettato la domanda attorea, dichiarando la carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellante e condannandola al pagamento delle spese di lite.
Dunque, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 sentenza eccependo come il Giudice di pace abbia erroneamente provveduto, senza valutare le prove dedotte e in violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art.112 c.p.c., fornendo una motivazione che impedisce di comprendere l'iter logico giuridico seguito e che adotta argomentazioni errate e approssimative, addirittura pronunciandosi d'ufficio su eccezioni che potevano essere proposte dalla sola convenuta e giungendo finanche a statuire la condanna di alla restituzione dell'importo di euro Parte_1
1.400,00, asseritamente corrisposto dalle convenute a titolo di acconto, che la società convenuta costituita non aveva richiesto in riconvenzionale e che peraltro mai era versato in sede precontenziosa.
In particolare, l'appellante ha contestato che:
a. il giudice di prime cure non ha proceduto alla corretta qualificazione della concessione di servizi tra la Provincia di Mantova e l'odierna appellante, ritenendo di dover escludere la sussistenza di una valida cessione dei crediti e dunque statuendo una carenza di legittimazione attiva, mentre dalla documentazione versata in atti era documentalmente provato che fosse pienamente legittimata ad agire e Parte_1 titolare dei crediti risarcitori vantati ai sensi dell'art. 2054 c.c. e ceduti dalla Provincia di Mantova;
b. il giudice di prime cure ha sostenuto, erroneamente, che l'eventuale costo di ripristino e pulizia sarebbe oggetto di una sanzione di tipo amministrativo, richiamando l'articolo 211
C.d.S., che si riferisce tuttavia ad altre violazioni, estranee all'oggetto del presente giudizio;
c. il giudice di prime cure, con ordinanza del 5.11.2021, ha erroneamente rigettato la richiesta di ammissione di prove orali formulata tempestivamente dall'odierna appellante e non ha disposto CTU per la quantificazione del danno, nonostante la sollecitazione attorea;
d. il giudice di prime cure si è pronunciato su domanda mai formalizzata dalle parti convenute in via riconvenzionale, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
2. Si è costituita l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello e rivendicando CP_1 la correttezza delle conclusioni a cui pervenne il Giudice di Pace.
La società appellata non ha contestato l'esclusiva responsabilità di Controparte_2 nella causazione del sinistro occorso in data 9.09.2019 alle ore 18.30 circa in
[...] Pegognaga, lungo la S.P. 49, all'altezza del Km 10+600, né che tale sinistro abbia causato lo sversamento a terra di materiale liquido inquinante, che ha danneggiato il manto stradale appartenente al demanio pubblico, ma ha ribadito la carenza di legittimazione attiva e di pagina 4 di 12 titolarità della posizione giuridica attiva in capo all'odierna appellante, contestando in particolare che l'asserito rapporto che lega l'appellante all'Ente pubblico ha natura meramente obbligatoria, vincolando solo e soltanto i soggetti che ne sono parti, non i terzi,
e precisando di non aver mai aderito ad alcun sistema di tariffazione con
[...]
e di non aver mai stipulato con la stessa alcun negozio giuridico per Parte_1 l'attività di pulizia della strada.
Inoltre, l'appellata ha contestato come l'asserita cessione del credito non sia mai stata notificata dal debitore ceduo e comunque, in ogni caso, la cessione non potesse avere a oggetto un credito futuro, sicché unica legittimata a richiedere il risarcimento dei danni al bene demaniale sarebbe stata la Provincia di Mantova, quale unica ed esclusiva proprietaria dello stesso.
Infine, parte appellata si è opposta alle prove per testi e alla CTU sollecitata finanche in sede di appello dall'odierna appellata e ha contestato la quantificazione del danno proposta da controparte.
3. L'appellata non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_2 contumace.
4. Ritenute ammissibili le istanze istruttorie già formulate in primo grado dall'odierna appellata e implicitamente rigettate dal Giudice di Pace di Mantova, per tutte le ragioni esposte nell'ordinanza del 25.09.2023, qui da intendersi integralmente richiamata, si è provveduto all'assunzione delle prove orali ammesse, nonché all'espletamento di CTU estimatoria dei danni, nominando quale CTU il Geom. . Persona_1
5. Successivamente, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
6. L'appello è fondato e va accolto.
7. In primo luogo, deve ritenersi fondato l'appello ove censura il fatto che, erroneamente, il
Giudice di Pace abbia ritenuto la carenza di legittimazione ad agire in capo a
[...] con riferimento ai capi della sentenza in cui si legge: “Alla base del Parte_1 rapporto con l'ente proprietario della strada, Provincia di Mantova, vi è infatti una concessione di servizi. Sostanzialmente parte attrice vorrebbe fare valere una cessione del credito da parte della Provincia di Mantova, cosa non possibile, in quanto l'ente proprietario trasferisce un rischio, mentre non cede un credito futuro e non quantificabile
[…]Essendovi comunque alla base una concessione di servizi, non può esservi una concessione di credito (e se si cercasse di introdurla sarebbe affetta da nullità, in quanto i crediti da cedere dovrebbero essere liquidi ed esigibili, caratteristica che non può appartenere al credito risarcitorio), né ipotizzabile un trasferimento di titolarità
pagina 5 di 12 risarcitoria dalla stazione appaltante alla concessionaria (sul punto vedasi anche Cass.
Sezioni Unite n. 9965/17). In definitiva non ha titolo sotto alcun Parte_3 profilo per agire in giudizio sulla scorta del contratto stipulato con la Provincia di
Mantova. Tale carenza di legittimazione attiva comporta inevitabilmente la reiezione della domanda attorea” (cfr. sentenza cit.).
8. Preliminarmente, deve precisarsi che la legittimazione ad agire in giudizio attiene al diritto di azione e spetta dunque a chiunque sia indicato – sulla base della prospettazione contenuta nell'atto di citazione - quale titolare di una determinata posizione giuridica attiva.
Com'è noto, infatti, secondo un ormai consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella prospettata titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, e deve accertarsi verificando l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, quantomeno secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento
Ai fini di ritenere sussistente la legittimazione, attiva o passiva, è dunque necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato.
Differentemente, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. SU
2951/2016, ma anche Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23568; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).
9. Ciò posto, a fronte della puntuale allegazione dell'odierna appellante circa il fatto di essere cessionaria dei crediti risarcitori maturati in capo all'Ente proprietario del bene danneggiato, l'accertamento della eventuale invalidità o inefficacia della cessione dei predetti crediti avrebbe determinato non già un'ipotesi di carenza di legittimazione attiva, condizione di procedibilità della domanda che senza dubbio deve ritenersi perfezionata a fronte delle allegazioni attoree, ma al più un'ipotesi di carenza di titolarità della situazione giuridica sostanziale vantata dall'attore, con conseguente rigetto della domanda nel merito.
10. In ogni caso, anche in tale ultimo caso, la tesi della carenza della titolarità della situazione giuridica sostanziale vantata dall'odierna appellante non appare condivisibile ed è anzi del tutto sconfessata dalla documentazione versata in atti già nel giudizio di primo grado da Parte_1
pagina 6 di 12 11. Risulta infatti prodotto agli atti del fascicolo di primo grado (cfr. doc. 1) il “Contratto per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante bonifica ed eventuale manutenzione della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, stipulato dalla Provincia di Mantova e da
[...]
l 23.03.2017, sottoscritto a seguito di determina dirigenziale n. 585 del Parte_1
25/07/2016 e determinazione n. 1031/2016 (pure agli atti del giudizio di primo grado, sub docc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione), oltre a pedissequo “atto funzionale alla convenzione di affidamento del servizio di ripristino post incidente, bonifica siti compromessi da incidenti stradali rilevanti e ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate a favore di “ ”, strumentale all'ottenimento delle Parte_1 indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie assicurative a fronte degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente, pure datato 23.03.2017, con cui la Provincia di Mantova conferisce espressamente all'odierna appellante il potere, tra gli altri, di “agire e intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con procedura ex art. 2054 c.c.” e “incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente” (cfr. doc. 1 cit.).
La predetta convenzione appare del tutto valida ed efficace, in mancanza di contestazioni o circostanza agli atti che facciano desumere il contrario.
Orbene, la Convenzione citata prevede quale unico corrispettivo a favore di
[...]
a fronte dell'attività di ripristino post incidente a essa demandata, il Parte_1 trasferimento della posizione giuridica attiva per l'ottenimento del risarcimento del danno nei confronti del responsabile del sinistro, tramite la cessione dei crediti e il contestuale trasferimento diritto ad agire ex art. 2054 c.c.
12. Sulla base della predetta documentazione deve dunque affermarsi, ferma la certa sussistenza della legittimazione attiva in capo all'odierna appellante, anche la piena titolarità attiva della posizione sostanziale avanzata e dunque la titolarità del diritto di formulare domanda al risarcimento del danno subito dalla Provincia di Mantova, nella propria qualità di cessionaria del relativo credito.
13. D'altro canto, non appare condivisibile la tesi della convenuta per cui non sarebbe ammissibile la cessione di crediti futuri.
In merito, appare invece condivisibile la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità per cui “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non
pagina 7 di 12 esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (in termini Cass. 27690/2023, ma già
Cass. 31896/2018).
Parimenti, nessun dubbio nutre la giurisprudenza circa la cedibilità dei crediti risarcitori, nascenti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale (Cass. 27690/2023, che richiama
Cass. n. 8869/2021 e n. 22726/2019).
14. Quanto ancora alla pretesa mancata notifica della cessione al debitore ceduto, deve osservarsi come il disposto dell'art 1264 c.c. - secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata - è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere o escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni.
Ciò non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi di per sè il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (Cass. 11436/2021).
A ciò si aggiunga che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c.
“costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio.” (Cass. 20143/2005, conf. 12734/2021).
Nel caso di specie non può dunque dubitarsi che, anche ove non vi fosse prova di una preventiva notifica della intervenuta cessione del credito, la stessa notifica dell'atto di citazione sia qualificabile come idonea comunicazione dell'intervenuta cessione del credito.
15. Tutto ciò posto in merito alla valida cessione del credito risarcitorio futuro dalla
Provincia di Mantova alla società in concreto, è stata Parte_1 fornita dall'odierna appellante anche prova documentale della richiesta di intervento di bonifica da parte della Provincia in relazione al sinistro specifico di cui è causa, avvenuto il
9.09.2019 su SP 49 km 10+600 a Pegognaga, e dell'attestazione di corretta esecuzione dei lavori di bonifica da parte della Provincia, in data 19.07.2021 (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo di primo grado).
pagina 8 di 12 L'effettiva esecuzione dei lavori nel caso di specie, determina, dunque, il venire in essere del credito futuro ceduto dalla Provincia all'odierna appellante.
16. Alla luce di tutto quanto esposto, nessun dubbio può dunque residuare in merito non solo alla legittimazione attiva, ma anche alla titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata dall'odierna appellante.
17. Per tutte le predette ragioni la sentenza emessa dal Giudice di Pace, con cui egli ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di deve Parte_1 essere integralmente riformata, in accoglimento dell'appello proposto.
18. Venendo dunque al merito delle domande attoree, va evidenziato come non vi sia contestazione alcuna circa il verificarsi del sinistro descritto dall'odierna appellante e circa la responsabilità esclusiva di assicurata da , Controparte_2 CP_1 nella causazione del danno.
Tali assunti risultano peraltro documentati in atti e confermati a seguito dei rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro dai Vigili del Fuoco intervenuti (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte attrice contenente il rapporto dell'incidente stradale redatto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).
A tal proposito, appare opportuno precisare come la domanda di risarcimento del danno formulata da non trovi affatto fondamento sul Parte_1 rapporto contrattuale tra l'Ente pubblico e l'odierna appellante, come sostenuto dall'odierna appellata, ma proprio nella responsabilità extracontrattuale ascrivibile ad
[...] ai sensi dell'art. 2054 c.c. per il danno cagionato all'Ente proprietario Controparte_2 della strada dal sinistro predetto, sebbene tale credito sia stato ceduto dall'Ente alla cessionaria Parte_1
19. Venendo dunque alla quantificazione del risarcimento spettante all'odierna appellante, va dunque precisato quanto segue.
Parte appellante, fin dall'atto di citazione del giudizio di primo grado, ha indicato puntualmente gli interventi materialmente svolti in attuazione dell'incarico conferito dalla Provincia di Mantova per la bonifica e la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal sinistro di cui è causa, quantificando l'entità del risarcimento nel corrispettivo spettante alla cessionaria per gli interventi di ripristino effettuati a favore dell'Ente.
20. Sia l'entità e la tipologia degli interventi effettuati, che la congruità dei relativi costi sono state confermate nel corso dell'istruttoria svolta nel presente grado di giudizio.
21. In primo luogo, infatti, il teste dipendente di Testimone_1 [...] all'epoca dei fatti con mansione di responsabile della Centrale Parte_1
Operativa, ha confermato che, a seguito della richiesta di intervento della Provincia,
pagina 9 di 12 l'odierna appellata è intervenuta al ripristino dei luoghi del sinistro del 9.09.2019 avvenuto in Pegognaga, SP 49 km 10+600, con un intervento protrattosi per due giorni.
Il teste, sotto giuramento, ha dichiarato: “Nell'immediatezza abbiamo mandato due operai a fare la pulizia della strada dai liquidi, anche dei vigili del fuoco che avevano spento l'autobus. Il giorno dopo sono andati a recuperare i detriti ancora presenti a seguito dello spostamento del relitto e poi a fare un lavaggio più approfondito” (cfr. verbale udienza del 22.11.2023), con conseguente apertura di cantiere stradale, realizzazione di report fotografico, sgombero del piano viabile da elementi di intralcio, successiva rimozione del cantiere e adempimento degli incombenti di controllo, tracciabilità, identificazione, catalogazione e il trasporto dei rifiuti a norma del T.U. Ambiente.
Lo stesso teste ha infatti precisato ancora: “Nel caso di specie, ricordo che erano stati raccolti quasi 2000 kg di rifiuti inorganici solidi (per lo più parti combuste dell'autobus) catalogati come rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, dal lavaggio sono venuti fuori circa
1.000 litri di sostanze di scarto contenenti sostanze pericolose. Il tutto da trasportare in idoneo impianto di smaltimento” (cfr. verbale cit.).
22. Infine, il CTU Geom. nominato al fine di verificare la congruità degli Persona_1 interventi e delle spese indicate dall'odierna appellante per la bonifica dei luoghi, alla luce della documentazione versata dalle parti, ha ritenuto che le voci di spesa indicate da parte appellante siano del tutto congrue rispetto a quanto Parte_1 serviva per il ripristino completo della sede stradale a seguito del sinistro (cfr. pag. 4 CTU depositata in data 24.05.2024).
Tale valutazione appare del tutto condivisibile e motivata in modo coerente e rigoroso dal
CTU, dovendosi evidenziare come nessuno dei CTP nominati dalle parti abbia sollevato osservazioni in merito.
23. Appare perciò congruo ed equo quantificare, come richiesto da
[...] il risarcimento del danno con riferimento al costo degli interventi di Parte_1 bonifica effettuati dall'odierna appellante, per complessivi Euro 8.472,81, che le parti appellate in solido devono essere condannate a corrispondere all'odierna appellante.
Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno patrimoniale originato da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 09.09.2019, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata fino alla data odierna, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
pagina 10 di 12 La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione ed interessi, dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 9.240,13, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
24. Da ultimo, appare necessario precisare che la sentenza emessa dal Giudice di Pace vada cassata anche in merito al capo in cui si dà atto dell'accoglimento “della domanda attorea riconvenzionale di parte convenuta che chiede la restituzione dell'acconto versato ante causam e pari ad euro 1400”.
In merito a tale capo della sentenza, puntualmente impugnato dall'appellante, deve osservarsi come il Giudice di Pace, che ha peraltro omesso di indicare la condanna nel dispositivo, abbia provveduto su una domanda mai formalizzata dalla convenuta costituita, dando corso ad un vizio di ultra petizione, tanto più che Parte_1 ha sempre allegato, senza che fosse fornita prova contraria dalle controparti, come
[...] mai nulla fu corrisposto dalle odierne appellate a titolo di acconto, circostanza peraltro confermata dalla stessa in sede di comparsa in appello. CP_1
25. Tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite.
26. Considerato l'integrale accoglimento dell'appello e l'esito complessivo della lite e considerata l'integrale soccombenza di e le CP_1 Controparte_2 spese di lite sia del procedimento di primo grado sia del presente procedimento di appello devono porsi integralmente in capo alle odierne parti appellate in solido.
27. Le spese, per entrambi i gradi di giudizio, sono dunque liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori di cui al DM 55/2014, aggiornati dal DM 147/2022.
Con riferimento al giudizio di primo grado, la liquidazione viene effettuata in considerazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi previsti per la fase di trattazione (non essendo stata di fatto svolta alcuna attività istruttoria).
Quanto invece al giudizio di appello, si tiene conto dei valori medi previsti per tutte le fasi di studio ed introduttiva, istruttoria e decisionale.
28. Devono infine porsi definitivamente a carico delle parti appellate in solido le spese di
CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ad integrale riforma della sentenza n. 682/2022 emessa il 6.12.2022 dal Giudice di Pace di Mantova, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
pagina 11 di 12 1) accoglie per i motivi esposti in narrativa l'appello proposto da
[...]
Parte_4
2) per l'effetto, accerta e dichiara la legittimazione attiva in capo all'appellante on riferimento alla domanda formulata;
Parte_1
3) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. DE252CP di proprietà della ella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_2
4) condanna RO
(in sigla ) e
[...] CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma per Euro 9.240,13, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
5) condanna RO
(in sigla ) e
[...] CP_1 Controparte_2
a rimborsare a parte appellante le spese di lite
[...] Parte_1 relative al procedimento di primo grado, che si liquidano in € 264,00 per spese ed €
1.807,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) condanna RO
(in sigla ) e
[...] CP_1 Controparte_2
a rimborsare a parte appellante le spese di lite
[...] Parte_1 relative al procedimento d'appello, che si liquidano in € 382,50 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) pone definitivamente a carico di
[...]
(in sigla ) e RO CP_1
e spese di CTU, già liquidate come da separato decreto. Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 28/02/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 12 di 12