Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/07/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2025, proposto da
HI IA CA ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 109/23 Tribunale di AN-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 570/21 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 109/23 del 13/01/2023 del Tribunale di AN-Sezione Lavoro – emessa nel giudizio rubricato a n. R.G. 570/21 e notificata in forma esecutiva al Ministero soccombente in data 16 aprile 2023 -, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra HI IA CA ZA a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a pagare, in relazione al servizio svolto negli anni scolatici 2016//2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (sino al deposito del ricorso in data 2.2.2021), in favore della stessa, la somma di € 3.053,72, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
Nonostante la notifica della sentenza in data 16/04/2023, il Ministero non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra HI IA CA ZA, con ricorso notificato in data 9 maggio 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 109/23 del 13/01/2023 del Tribunale di AN-Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito di memoria – di mera forma - in segreteria il 23 maggio 2025.
Il giorno 17/07/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (qui avvenuta in data 16/04/2023) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 09/05/2025, dopo più di due anni dall’avvenuta notifica della sentenza n. 109/23 del 13/01/2023 del Tribunale di AN-Sezione Lavoro. E parimenti risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta - necessario ogni qual volta non venga in questione, così come nel caso di specie, l’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, mediante una prodotta attestazione di segreteria del 19/05/2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato il pagamento alla ricorrente della somma di € 3.053,72, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 109/23 del 13/01/2023 del Tribunale di AN-Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente – i quali dichiarano in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato il pagamento alla ricorrente della somma di € 3.053,72, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 109/23 del 13/01/2023 del Tribunale di AN-Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae nella misura del 50% dello stesso distintamente in favore dei patrocinatori antistatari della ricorrente, in persona degli Avv.ti Marco Di Pietro e Walter Miceli
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO