Art. 3. Attivita' ispettive di cui alla legge
17 febbraio 1982, n. 46 1. Gli oneri per l'attivita' ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono imputati alle disponibilita' finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attivita' si riferisce.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1982), e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il Fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".
17 febbraio 1982, n. 46 1. Gli oneri per l'attivita' ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , sono imputati alle disponibilita' finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attivita' si riferisce.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1982), e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il Fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".