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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/07/2025, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4146/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 21.05.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Angelo Valle che lo rappresenta e difende per procura in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata, Controparte_1 C.F._2
anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Mauro De Carolis (c.f.
) e presso l'avvocato Andrea Vecchiotti (c.f. C.F._3
) che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._4
APPELLATA-
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore nella qualità di mandataria di Controparte_3
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesco
Iacovino (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._5
APPELLATA -
Oggetto: Appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Controparte_2
Ordinario di Civitavecchia, n° 718/2022, pubblicata in data 17.06.2022, a parziale r.g. n. 1 definizione del giudizio recante n.r.g. 1066/2016 promosso da nei Parte_1
confronti di e a definizione del giudizio riunito n.r.g. 2294/2019 Controparte_1
promosso da nei confronti di e di Controparte_2 Parte_1 [...]
nullità del testamento olografo- CP_1
IN FATTO E I N DIRITTO conviene in giudizio, dinnanzi al primo Giudice, e Parte_1 Controparte_1
rassegna le seguenti conclusioni:
“ (…) 1) in via principale: previo accertamento che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria non sono autografe, dichiarare la falsità materiale di tutto (testo, data e firma) il testamento olografo oggetto di causa ovvero della sola autografia ovvero della sola sottoscrizione e, quindi, la sua nullità ovvero la sua annullabilità per incapacità transitoria di intendere e di volere del testatore;
2) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt.226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; 3) mandare alla
Conservatoria dei RR.II. competente per la cancellazione delle trascrizioni e/o iscrizioni disposte sulla scorta del testamento. Vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento delle riportate conclusioni, l'attore allega.
- Di essere fratello del testatore, cittadino indiano, deceduto in Persona_1
Bracciano (Rm) il 21.03.2011.
- Con raccomandata del 06.08.2013, gli comunica che il de Controparte_1
cuius, con testamento olografo depositato e pubblicato il 29.03.2011, ha disposto dei propri beni, in ragione del 50% ciascuno, in favore di e Controparte_1
Parte_1
- Il testamento è falso e nullo, in quanto non scritto, né datato, né sottoscritto dal de cuius che, alla data di redazione del testamento, era sottoposto a trattamento chemioterapico, dunque in stato di incapacità di scrivere, intendere e volere;
la falsità del testamento è desumibile anche dalla buona struttura grammaticale dell'atto e dalla ricercatezza lessicale, del tutto estranea alle capacità acquisite dal de cuius, che stentava a scrivere correttamente in italiano;
il foglio su cui è redatto il testamento deve ritenersi sottoscritto “in bianco” ( le righe sono occupate alternativamente e non di seguito con lo scopo di far combaciare il testo con il punto del foglio in cui è posizionata la firma).
r.g. n. 2 Con comparsa depositata l'11.11.2016 si costituisce , resiste alle Controparte_1
domande attoree e rassegna le seguenti conclusioni:
“a) Nel merito: per i motivi di cui in narrativa rigettare le domande avverse, in quanto, infondate in fatto ed in diritto. b) Nel merito: ordinare lo scioglimento della comunione tra i Sigg.ri ed Sig in ordine ai beni di cui Controparte_1 Parte_1 all'asse ereditario come descritti ed indicati in narrativa e per l'effetto disporre
l'attribuzione ai singoli condividenti della quota in natura e/o denaro spettante ad ognuno di essi, secondo un progetto predisposto dal Tribunale o da un professionista delegato, con l'ausilio, ove occorra, di un consulente tecnico;
c) In via riconvenzionale: per le ragioni di cui in narrativa, condannare il Sig. al Parte_1
pagamento alla Sig.ra 1) del risarcimento del danno per la somma Controparte_1
di Euro 150.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo in ragione della svalutazione/deprezzamento degli immobili e della mala gestio in ordine agli stessi, quindi per i pregiudizi causati al compendio ereditario 2) per le ragioni di cui in narrativa e condannare il Sig. al pagamento alla Sig.ra Parte_1
per la somma di Euro 52.800,00 o quella diversa somma maggiore Controparte_1
o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo in ragione della quota del 50% dei frutti della Sig.ra CP_1
illegittimamente trattenuti e non corrisposti dalla parte attrice per le ragioni di cui in narrativa, oltre al pagamento della medesima quota del 50% per i mesi a scadere fino alla definizione del contenzioso, nella misura degli importi per come indicati nel corpo dell'atto. d) Sempre in via riconvenzionale, per le ragioni di cui in narrativa, condannare la parte avversa per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. stante la temerarietà delle proprie pretese, nella somma da quantificarsi in via equitativa in
Euro 15.000,00 o comunque nella somma anche maggiore ritenuta di giustizia. e)
Condannare parte avversa al pagamento delle somme relative al procedimento di mediazione per Euro 61,00 f) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle riportate conclusioni, allega: Controparte_1
- Il de cuius ha scritto di proprio pugno e compilato in ogni parte il testamento dinnanzi al proprio commercialista e manifestato le volontà testamentarie riportate nel testamento olografo.
- Il de cuius è sempre stato cosciente e in grado di intendere e di volere.
r.g. n.
3 - L'asse ereditario è composto dall'unità immobiliare in Ladispoli (RM) in Via
Kennedy 11 (identificata catastalmente al foglio 73, nr. 61, subalterno 506, categoria A/4 per vani 3); dall' unità immobiliare in Ladispoli (RM), Via
Kennedy 11 (identificata catastalmente al foglio 73, nr. 61, subalterno 507, categoria A/4 per vani 3); dall'unità immobiliare in Ladispoli (RM), Via
Odescalchi 5 (identificata catastalmente al foglio 72, nr. 56, subalterno 8, categoria A/4 per vani 4); dall'automobile targata BV388NW; dall'attività e attrezzature relative all'attività di lavanderia che, veniva svolta in Ladispoli
(RM) in locale in Via Livorno 53), tutte nella disponibilità esclusiva dell'attore che non corrisponde frutti alla deducente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., espletata prova testimoniale e c.t.u. grafologica per accertare la veridicità delle disposizioni testamentarie, al giudizio, recante n.r.g. 1066/2016, è riunito il giudizio recante n.r.g. 2294/2019, introdotto da per accertare la qualità di e Controparte_2 Controparte_1 [...]
di eredi di Parte_1 Persona_1
All'udienza del 26.01.2022 le parti precisano le rispettive conclusioni e la causa è trattenuta in decisione previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale emette la seguente sentenza parziale (…):
<< rigetta le domande proposte da - accoglie la domanda proposta Parte_1
da e dichiara che i sig.ri e Controparte_2 Parte_1 [...]
hanno accettato tacitamente l'eredità di - ordina al CP_1 Persona_2
Conservatore dei Registri Immobiliari di Civitavecchia la trascrizione della presente sentenza sui seguenti immobili: “Appartamento sito in Ladispoli (RM), Via Ladislao
Odescalchi n. 5, piano terzo, interno 8 (otto), distinto al Catasto Urbano di detto
Comune al Foglio 72, mapp./particella 56, sub 8, categoria A/4, vani 4, rendita catastale € 299,55”; - dispone rimettersi la causa sul ruolo con separata ordinanza;
- condanna e in solido al pagamento delle spese dei Parte_1 Controparte_1
giudizi riuniti, sostenute da che si liquidano in euro Controparte_2
2.768,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni:
Nella CTU disposta in corso di causa la dott.ssa ha concluso come Persona_3
segue:
“Considerato che l'intera scrittura relativa al testamento in verifica, compresa la data
e la firma in calce, è risultata essere riferibile a un'unica mano e che la firma apposta
r.g. n. 4 in calce, la scritta in carattere stampatello “ , nonché alcune strutture Per_1 letterali redatte in corsivo all'interno del testamento, presentano, sia con le firme autografe del signor che con la scritta in carattere stampatello Persona_2
“ (C5 atto notarile del 22.07.2003 rep. 17220 – racc. 7436), concordanze Per_1
sostanziali e altamente significative a livello di ritmo, di movimento, di stile, di gestualità grafiche nelle modalità esecutive e strutturali, risulta chiaro che la scheda testamentaria datata 20 LUGLIO 2010” è interamente autografa e, Per_4 quindi, completamente riferibile alla mano del de cuius signor ”. La Persona_2
consulente ha precisato, rispondendo alle contestazioni della consulente di parte della attrice seconde la quale le immagini utilizzate dalla C.T.U.: “…appaiono scarsamente nitide…” che la considerazione non è rilevante poiché la CTU ha effettuato l'esame
NON per “valutare il tipo di strumento utilizzato e la qualità di inchiostro” come evidenziato dalla CTP, ma per valutare se nel documento in esame fossero stati utilizzati tipi diversi di inchiostro;
all'esito dell'esame è emerso “che l'intero documento è stato redatto, datato e sottoscritto con una medesima penna a sfera con inchiostro di colore blu”. Quindi le immagini non sono “scarsamente nitide”, ma dimostrano che l'inchiostro è in parte “scomparso” ed “il medesimo assorbimento dei pigmenti dell'inchiostro, nelle immagini sotto riportate, conferma l'utilizzo di una medesima penna a sfera nella redazione e nella sottoscrizione del testamento”. Con la seconda contestazione la C.T.P. di parte attrice ha rilevato che: “…l'impostazione del testamento olografo appare esageratamente preciso e chiaro per una mano appartenente ad un soggetto affetto da gravi condizioni di salute;
pertanto, la CTP non si associa con la CTU che considera l'intero testamento riferibile ad un'unica mano”.
La CTU ha però fatto rilevare che la patologia di cui soffriva il signor _2
, se pur grave, non era tale da influire sulla sua grafomotricità tanto che in tutte
[...]
le scritture di comparazione del signor , possiamo si può vedere come tutte le sue Pt_1
firme, dal 04.06.2001 al 05.01.2010, non hanno subito modificazioni e/o destrutturazioni da attribuire al suo stato di salute. Con la terza osservazione il CTP aveva segnalato che: “…È presente un profondo divario tra testo e firma” ma la CTU ha rilevato nella redazione di un testo ricco di significato, che riporta le ultime volontà del soggetto, è certamente normale che il testo possa essere scritto con maggior lentezza, attenzione e chiarezza. La CTU ha sottolineato come la sottoscrizione in calce al testamento presenta analogie grafomotorie e morfodinamiche che si riscontrano nell'intero scritto.
r.g. n. 5 Con la quarta osservazione il CTP aveva segnalato che: “… Il contenuto e la data del testamento in esame non risultano omogenei tra loro, né tantomeno coerenti con la firma in calce, essi risultano stati vergati da 2 mani diverse”. La CTU ha rilevato che tale aspetto non trova un riscontro obiettivo in quanto dal confronto tra le caratteristiche grafiche rilevate dall'esame del testamento (testo, data e firma) con le caratteristiche grafiche emerse sia dall'analisi delle firme autografe del signor
[...]
che della scrittura in stampatello del proprio nome (C3) è emerso _2
chiaramente come i tracciati appaiono costantemente caratterizzati dal medesimo stile grafico. Infine, la CTP ha sottolineato che: “...Le scritture autografe risultano analoghe con la sottoscrizione in calce al testamento, ma appaiono estremamente divergenti con la scrittura del testamento” ma la CTU dott.ssa ha fatto Per_3
rilevare che le firme autografe del signor mostrano delle gestualità Persona_2 grafiche molto personalizzanti che si possono riscontrare all'interno del testamento nei caratteri tracciati in corsivo.>> Rispetto alla procedura iscritta al n. 1066/2016 la causa deve, quindi, essere rimessa sul ruolo per accertare il valore dell'immobile oggetto della comunione ereditaria e del valore di occupazione dello stesso anche attraverso l'acquisizione della relazione di stima già effettuata nella procedura esecutiva. Infatti l'immobile risulta oggetto del pignoramento nei confronti
[...]
e la Sig.ra che ha introdotto la procedura esecutiva Parte_1 Controparte_1
identificata al n. RGE 235/2016 di questo Tribunale. Nel giudizio riunito iscritto al n.
2294/2019 la ha chiesto accertare e dichiarare Controparte_2
l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli eredi/debitori esecutati sig.ri Parte_1
e . L'introduzione del giudizio portante da parte del sig.
[...] Controparte_1
e la proposizione della domanda riconvenzionale da parte della sig.ra Parte_1
nonché la causa petendi posta a base della domanda principale e Controparte_1 della domanda riconvenzionale comportano accettazione tacita dell'eredità; la domanda deve essere, quindi, accolta. Spese di lite relative al giudizio riunito seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.m. n. 37/2018.>>
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
<< dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Civitavecchia giudice unico (dr.
F. Vigorito) n. 718/2022 del 15.6.2022 pubblicata il 17.6.2022 notificata a
[...]
il 17.6.2022 nel procedimento r.g.n. 1066/2016 cui è stato riunito il Pt_2
procedimento r.g. n. 2294/2019 con ogni provvedimento consequenziale;
-per l'ipotesi che l‟Ecc.ma Corte ritenga di deciderla nel merito voglia così disporre: 1)in via
r.g. n. 6 principale accolti i motivi di appello, accertato che la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nella scheda testamentaria non sono autografe dichiarare la falsità materiale di tutto (testo, data, firma) il testamento olografo oggetto di causa ovvero della sola autografia e, quindi la sua nullità; 2)adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 cpc, in esito all'accertamento della falsità; 3)mandare alla Conservatoria dei Registri Immobiliare competente per la cancellazione delle trascrizioni e/o iscrizioni disposte sulla scorta del testamento.
Vittoria di spese, competenze, onorari del doppio grado da porsi a carico della sola
e da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>. Controparte_1
si costituisce il 28.12.2022 e rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_1
<< Nel merito: per i motivi di cui in narrativa rigettare le domande avverse, in quanto,
infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza parziale (…) in ogni caso, nella ipotesi di nuova decisione nel merito, per le ragioni esposte ed i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare la veridicità e la regolarità del testamento olografo scritto dal Sig. (deceduto in data 21/03/2011), depositato Persona_1
e pubblicato per atti del Notaio Dott. repertorio nr. 28303 – Raccolta nr. Per_5
15706 e registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma I in data 6/04/2011 al nr.
12098/2015 con ogni conseguente statuizione. b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.
L'appellata si costituisce il 29.12.2022 e rassegna le Controparte_2
seguenti conclusioni:
<< in via preliminare ed in rito 1. dichiarare l'impugnazione inammissibile nei confronti della deducente convenuta ai sensi dell'art. 342 cpc nonché ai sensi dell'art
329 cpc per esser intervenuta l'acquiescenza tacita qualificata proprio per il fatto che il sig. ha impugnato solo alcuni capi della sentenza, prestando, pertanto, Parte_1
acquiescenza e, dunque, rinunciato all'impugnazione dei capi della sentenza relativa alla posizione di non in proprio ma nella qualità di Controparte_2
mandataria di Nel merito 1. confermare la sentenza n. 718/2022 Controparte_3
pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia per le ragioni tutte meglio rappresentate in parte motiva.
2. in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui la presente impugnazione dovesse trovare accoglimento, accertare e dichiarare che la stessa è solo parzialmente nulla ai sensi dell'art 329 cpc
r.g. n. 7 per esser intervenuta l'acquiescenza tacita qualificata;
3. in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la presente impugnazione dovesse trovare accoglimento, accertare e dichiarare nuovamente l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli eredi/debitori esecutati sig.ri e ed Parte_1 Controparte_1
ordinare ancora una volta al Conservatore di trascrivere il pignoramento senza alcuna riserva al fine di proseguire con l'esecuzione fino alla fase di vendita del bene gravato da ipoteca.
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari>>.
A sostegno delle riportate conclusioni, articola due motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Nullità delle sentenza”. sostiene la nullità della Parte_1
sentenza per mancata trasmissione degli atti al p.m. nonostante la avvenuta proposizione della querela di falso e per la composizione del giudice, in spregio agli artt. 50 bis, co. 1, 6, 50 quater e 161 co. 1 c.
2) Rubricato: “Vizio di motivazione. Nullità della consulenza tecnica d'ufficio”.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui recepisce integralmente le argomentazioni del c.t.u. (facciate 5 e 6 della sentenza). A tal fine, sostiene che il primo giudice (come il c.t.u.) non ha colto il significato delle censure mosse dalla deducente alla c.t.u., anche a mezzo del proprio consulente di parte. Nello specifico. Quanto alla critica relativa alla scarsa nitidezza delle immagini utilizzate dalla c.t.u., l'appellante allega che è grossolanamente elusa e che le immagini riportate non consentono di riconoscere il tipo di strumento grafico o la qualità dell'inchiostro e dunque non è possibile affermare l'utilizzo di una medesima penna a sfera nella redazione e nella sottoscrizione del testamento;
l'appellante sostiene che, attraverso l'esame all'infrarosso, la scrittura appare fluorescente su un fondo con tinte variabili tra il rosso, l'arancio e giallo e, complessivamente, l'immagine appare come un negativo a colori mentre le immagini allegate dal c.t.u. all'elaborato e inviate alle parti sono in bianco e nero e non utilmente valutabili.
Quanto alla seconda contestazione, l'appellante sostiene che le gravi condizioni di salute del de cuius non avrebbero consentito di scrivere un testamento in maniera chiara e con un'impostazione precisa e la risposta del c.t.u. riguarda solo la firma del testatore che, a detta dell'ausiliario, non avrebbe subìto modificazione a causa dello stato di salute del testatore, senza considerare che firma e il testo ben avrebbero potuto avere paternità diverse.
r.g. n. 8 Quanto all'allegato divario fra il contesto e la firma in calce al testamento, l'appellante, in ordine alle accertate analogie grafo motorie e morfo dinamiche della sottoscrizione riscontrate nell'intero scritto, l'appellante sostiene divergente nella dimensione ma anche nella forma, completamente contrastante con la dimensione e la forma del contenuto e la risposta del c.t.u., in ordine all'omogeneità tra testo e firma, non è suffragata dalla letteratura scientifica, non avendo la c.t.u. indicato le fonti, non sarebbe corroborata dalla sentenza richiamata e, sul piano lessicale e logico, sarebbe del tutto contraddittoria.; diverse sono le dimensioni del tracciato e il diverso rapporto tra una lettera e l'altra.
Quanto all'allegata disomogeneità tra testo, data e firma del testamento.
L'appellante sostiene che sono state vergate da due mani diverse e la sentenza sul punto si limita a trascrivere le considerazioni del c.t.u., non tenendo conto delle osservazione della parte sulla differenza tra le lettere “S” della parola ” a sinistra del Per_1 foglio (estrapolata dal testamento) e l'altra (estrapolata da una scrittura autografa del de cuius).
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Motivo di appello sub 1).
L'odierno appellante, introducendo il giudizio di primo grado recante n.r.g. 1066/2016, rispetto al testamento olografo in oggetto, ha inteso proporre querela di falso e domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura privata (testamento olografo).
Il primo giudice non ha dato seguito alla querela di falso e si è pronunciato, respingendola, sulla domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
La querela di falso, riproposta in questa sede dall'appellante, è inammissibile: la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e sulla parte attrice grava l'onere della relativa prova (Cass. 11659/2023; Sez. U, Sentenza n. 12307 del 15/06/2015).
Quanto alla pronuncia di rigetto della domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo e alla questione di nullità della sentenza sollevata dall'appellante ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c.n.6.
Il giudizio è stato introdotto dopo l'1.6.1999 (e prima della c.d. riforma “Cartabia”) e vertendo, in particolare, su un'impugnazione di testamento per vizio della volontà avrebbe dovuto essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ex art. 50 bis, n.
r.g. n. 9 6. cod. proc, civ., introdotto dall'art. 56 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 e non in composizione monocratica, come è stato.
All'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio
(che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, tanto che non può sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9224 del 03/04/2023).
La sentenza impugnata, dunque, è viziata quanto alla composizione dell'organo giudicante: è stata emessa da giudice monocratico in materia (impugnazione di testamento) di competenza di giudice collegiale.
A ciò consegue che la domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo deve essere esaminata nuovamente, anche alla luce delle censure mosse dall'appellante alla c.t.u.
Nel merito della domanda dell'appellante (e dele cesure del motivo di appello sub 2).
La domanda non ha pregio.
La c.t.u. appare immune da vizi logici e/o giuridici e le censure dell'appellante non dimostrano il contrario;
quindi, la consulenza d'ufficio deve essere recepita integralmente, in argomentazioni e conclusioni.
Come da c.t.u. si accerta che il testamento in verifica, a firma , datato Persona_2
20 luglio 2010, è interamente riferibile alla mano del de cuius ed è autografo, con pieno grado di certezza.
Anche in risposta alle osservazioni mosse dal consulente di parte dell'odierno appellante alla indagine tecnica d'ufficio, il consulente d'ufficio conclude, motivando diffusamente, per la coerenza interna della disposizione testamentaria, non solo con riguardo alla forma esteriore dei singoli grafemi, ma anche per gli aspetti dinamici e sostanziali del tracciato;
per la spontaneità e la naturalezza dell'intero testamento, escludendo espressamente indizi di falso, segni di controllo intenzionale o alterazioni artificiose;
il consulente d'ufficio valuta lo scritto omogeneo e coerente, nell'unità stilistica grafica, nella dinamica neuromuscolare e nel gesto grafico e riferisce il testamento, nella sua unicità ( testo, data e firma) ad un'unica mano. Confrontate le r.g. n. 10 caratteristiche rilevate dall'esame del testamento e dalle scritture autografe del testatore usate in comparazione, il consulente ritiene il documento autografo e interamente riferibile al testatore, rilevando corrispondenza di struttura esecutiva e grafica ad un medesimo stile, nonché una medesima dinamica neuromuscolare e psichica del gesto grafico, nel dettaglio e nei gesti fuggitivi. Per il consulente d'ufficio, il testamento è autografo del testatore e perfettamente compatibile con la nazionalità (indiana), con l'età
(35 anni), con l'attività lavorativa svolta (commerciante) e con lo stato di salute (tumori maligni dei dotti biliari) del testatore al momento della redazione dell'atto.
Giova precisare che il riferimento dell'appellante allo stato di salute del testore non è diretto ad accertare lo stato di incapacità a testare, ma è diretto a confortare la tesi del difetto di autenticità del testamento olografo.
Ciò detto, dalla cartella clinica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di
Roma, la n. 374123/8, non risultano indicazioni di una condizione clinica rilevante ai fini della incapacità del testatore. Il testatore, dalla cartella, risulta senz'altro sottoposto a trattamento chemioterapico e radioterapico per tumore maligno ai dotti biliari, ma, in anamnesi, è descritto essere in buone condizioni cliniche generali, tanto che le schede informative presenti all'interno della cartella sono tutte firmate dal malato stesso, circostanza indicativa della sua capacità di valutazione.
Il consulente d'ufficio stesso, valutando scritture comparative anche riferite a periodi antecedenti all'insorgenza della patologia, esclude che dal raffronto del testamento con tali scritture emergano elementi indicativi della falsità del testamento.
La critica dell'appellante relativa alla qualità delle immagini utilizzate per l'indagine tecnica d'ufficio e alle conclusioni assunte dal tecnico dell'ufficio in ordine alla natura e alla qualità del tracciato nonché all'utilizzo di una medesima penna a sfera nella redazione e nella sottoscrizione del testamento non ha pregio.
Tale critica è fondata prevalentemente sulla scarsa qualità delle immagini allegate alla consulenza d'ufficio, tuttavia, dal verbale di operazioni di consulenza tecnica in data
13.05.2021, risulta che la consulente di parte era presente presso lo studio del notaio presso il quale il testamento originale è depositato, dunque ha potuto Per_5
esaminare direttamente il documento originale, con conseguente irrilevanza la qualità delle immagini allegate alla consulenza (che in ogni caso appaiono nitide e puntualmente commentate dal consulente d'ufficio) e ampia possibilità del consulente di parte attrice di acquisire dall'originale tutte le informazioni necessarie a controdedurre alle osservazioni del consulente d'ufficio.
r.g. n. 11 Quanto alla critica dell'appellante che rimarca di aver chiesto se le gravi condizioni del testatore, pur rilevate dal consulente, sono compatibili con la redazione del testamento che si palesa, per intero, caratterizzato da una struttura dettagliata e precisa.
L'appellante sostiene che la risposta del consulente sul punto è riferibile esclusivamente alla firma apposta in calce al testamento e che ciò comporta dubbi sulla paternità del testo nel documento.
Tale considerazione non ha alcun pregio: l'indagine del consulente d'ufficio è chiaramente rivolta all'intero documento.
Il consulente d'ufficio, infatti, ritiene che il testo è stato scritto interamente redatto con la medesima penna a sfera con inchiostro di colore blu;
rappresenta che le immagini selezionate sono state scelte con criterio di casualità e riguardano firma, testo e data del testamento;
rileva un'organizzazione spaziale interna della scrittura omogenea e ordinata in tutta la sua esecuzione;
un'ottima tenuta del rigo di base;
un naturale andamento orizzontale privo di rigidità per l'intero testo;
una distribuzione complessiva dell'iscritto regolare;
rileva che il “tratto” evidenzia un movimento sobrio e contenuto seppur dotato di lievi irregolarità nell'inclinazione assiale delle lettere e che tali irregolarità sono indice di spontaneità di esecuzione dello scritto, privo di segni di arresto, di pause o di altre indicazioni di incoerenza o contraddizione del gesto grafico;
da atto del fatto che la firma è apposta in corsivo, mentre il testo è scritto prevalentemente “in stampatello”, ma rileva che, nella valutazione generale del documento, la firma appare omogenea e coerente con l'unità stilistica grafica della scrittura intera, in ciò dovendosi disattendere le osservazioni dell'appellante in esame.
Deve darsi atto del fatto che le scritture oggetto di comparazione consistono sostanzialmente in firme ( quella posta sul passaporto della Repubblica dell'India rilasciato il 04.06.2001; quella posta sull'atto notarile di costituzione della società datato
22.07.2003, seguita da una scritta in carattere stampatello che è lo stesso utilizzato per la redazione del testamento;
quella posta sul cartellino della richiesta della carta d'identità al Comune di in data 23.10.2003; le sette firme poste sull'atto Per_4
notarile di compravendita del 10.02.2009; le venti firme poste sull'atto notarile relativo al contratto di mutuo fondiario in data 10.02.2009; e la firma apposta in calce alla richiesta di consenso alla comunicazione di informazioni sullo stato di salute contenuta nella cartella clinica relativa al ricovero presso il Policlinico Universitario “Agostino
Gemelli”, in data 05.01.010), tuttavia tali scritture autografe sono state ritenute, per quantità e qualità, idonee ad una corretta comparazione e sono state ritenute sufficienti a r.g. n. 12 rilevare caratteri generali, contrassegni particolari, costanti di valore tipici dell'automatismo grafico usati per la valutazione;
in ogni caso, l'appellante, onerato della prova della non autenticità del testamento, non indica, neppure nelle censure alla consulenza, documenti che egli ha chiesto di esaminare e che sarebbero stati più efficaci ai fini della ricostruzione in fatto.
Giova un'ulteriore rilievo immediatamente evincibile dalle circa trenta firme di comparazione riprodotte graficamente anche all'interno della consulenza: sono relative al periodo che intercorre tra il 04.06.2001 e il 05.01.2010 e evidenziano una conduzione del grafismo, una qualità del tracciato, una dinamicità e un movimento esecutivo nella formazione dei singoli engrammi letterali inalterati nel corso del tempo, e anche in corrispondenza dello sviluppo della patologia, e tale uniformità non è indicativa di un deterioramento delle capacità del testatore.
Le censure dell'appellante che sostengono la profonda differenza tra la lettera “S” presente nella parola ” riportata a sinistra del foglio del testamento e nella Per_1
medesima parola estrapolata da una scrittura autografa del de cuius non hanno pregio.
Secondo l'appellante, la parte superiore della lettera” S” presenta un tratto curvilineo molto stretto, nel primo caso, mentre nel secondo caso presenta un tratto curvilineo ampio e tende a disegnare un vero e proprio angolo;
maggiore spigolosità del tratto è presente anche nella lettera “E”.
In verità il consulente d'ufficio esamina la censura e ritiene che i tracciati siano costantemente caratterizzati dal medesimo stile grafico, motivando che la variabilità grafica messa in evidenza dalla consulente di parte dell'attore è conferma della spontaneità del gesto. Aggiunge, sul punto, il consulente d'ufficio, che le variabilità evidenziate dal consulente di parte non concretizzano ipotesi di “ evidenti incongruenze”, in quanto nessuna persona scrive esattamente nello stesso identico modo due volte e due firme vergate con naturalezza non sono mai esattamente identiche. Sul punto richiama l'attenzione sul fatto che anche le trentaquattro firme autografe del testatore messe a disposizione in sede di c.t.u. per la comparazione tra loro non sono
“assolutamente identiche” e sono interessate da variabilità grafiche che dunque sono assolutamente naturali.
Anche La censura per la quale la consulenza non sarebbe suffragata da alcuna scientificità non ha pregio.
Il consulente d'ufficio, nel capitolo della consulenza nominato:” METODOLOGIA DI
INDAGINE”, puntualmente e diffusamente indica i criteri scientifici adottati per r.g. n. 13 l'indagine tecnica;
richiama il metodo grafonomico su base grafologica e le più moderne prassi peritali;
illustra il metodo grafologico e i principi che ne sono alla base (che considerano il gesto grafico come espressione di personalità e quindi anche come prodotto cerebrale, psichico e neuromuscolare da considerare nella sua cinematica); illustra le diverse fasi dell'indagine (farsi osservativa;
fase segnaletica-descrittiva; fase comparativa e fase conclusiva); indica le leggi della fisica scritturale applicate ( osservazione del moto, della velocità, delle traiettorie, dell'attrito delle dimensioni delle direzioni e delle frequenze della scrittura, in una relazione causa effetto che rende la scrittura irripetibile inimitabile e riconoscibile); enuncia la integrazione del metodo grafonomico con il metodo grafologico, precisando che il secondo consente di cogliere la manifestazione neuromuscolare e psichica dello scrivente, con valutazioni che riguardano anche le condizioni soggettive di stesura;
indica gli indirizzi teorici utilizzati nel metodo di lavoro e i manuali in cui essi sono contenuti (BPM, Best Pratice Manual for the Forensic Examination of Handwriting); esplicita di essersi riferita a una delle leggi fondanti della grafologia giudiziaria, la seconda legge di validità del segno grafico di;
indica gli esami strumentali utilizzati per l'esame dei documenti ( Testimone_1
esami all'apparecchio SCD ad alta definizione utilizzando luce incidente, luce di Wood, irraggiamento infrarosso, luce trasmessa e luce radente); indica di aver acquisito scansioni ad alta risoluzione del documento e macrofotografia della scrittura e della firma.
Le censure dell'appellante, a fronte di tale diffusa esplicitazione del metodo, delle tecniche e degli strumenti utilizzati dal c.t.u., appaiono generiche e inidonee a inficiare l'accertamento tecnico anche con riguardo a tale ulteriore profilo.
Ciò detto, la domanda dell'appellante deve essere respinta.
Spese di lite.
Tra e , riservate alla sentenza definitiva la Parte_1 Controparte_1
regolamentazione del primo grado di giudizio, per il grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 e ss. Mm. come da dispositivo, applicati i valori medi previsti per le cause di valore indeterminato e bassa difficoltà.
Tra e , per il primo Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
grado, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, per il presente grado di appello si dichiarano non ripetibili in ragione della avvenuta citazione ai soli fini della integrazione del contraddittorio e della assenza di censure relative alla parte della decisione che riguarda il giudizio introdotto dalla società.
r.g. n. 14 Spese della c.t.u. grafologica espletata nel primo grado di giudizio.
Si liquidano come in atti e seguono la soccombenza rispetto alla domanda che ne ha necessitato l'espletamento.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di e avverso la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
sentenza resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia, n° 718/2022, pubblicata in data 17.06.2022, a parziale definizione del giudizio recante n.r.g.
1066/2016 promosso da nei confronti di e a Parte_1 Controparte_1
definizione del giudizio riunito n.r.g. 2294/2019 promosso da Controparte_2
nei confronti di e di , ogni diversa conclusione
[...] Parte_1 Controparte_1
disattesa, così provvede:
- Dichiara la nullità della sentenza impugnata.
- Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Parte_1
- Respinge la domanda di per l'accertamento negativo della Parte_1
provenienza del testamento olografo di deceduto in Bracciano Persona_1
(Rm) il 21.03.2011, testamento depositato e pubblicato il 29.03.2011.
- Condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali per i giudizi riuniti, relative al primo grado, in favore di spese che liquida in euro 2.768,00 oltre spese Controparte_2
generali ed accessori di legge.
- Dichiara irripetibili le spese del grado di appello sostenute da
[...]
Controparte_2
- Condanna al pagamento delle spese processuali relative al Parte_1
presente grado di giudizio in favore di , che liquida, in euro Controparte_1
6.946,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
- Pone le spese della c.t.u. grafologica, liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a carico di Parte_1
Roma, 16.07.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 15