TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 1° ottobre 2024, iscritta al n. 2357 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nato a IC AL, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a Sibiu, in [...], il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 18, presso lo studio dell'Avv. Marina Zela che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 1° luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Romania il 2 marzo 2009 e trascritto in data 8 agosto 2024 nei registri dello stato civile del comune di Nepi (VT), parte II, serie C, n. 24).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a AL (Romania) il 10 marzo 2008, e a AL
[...] Persona_2
(Romania) il 4 ottobre 2009; che sono separati per effetto della sentenza n.
304/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 4 dicembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
In sede d'udienza del 1° luglio 2025, le parti hanno precisano talune condizioni e dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza.
Hanno, quindi, concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a cui dovrà essere assegnata la casa coniugale sita in
Nepi, Via Aldo Moro n. 9 scala C;
il padre vedrà i figli a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
2. prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figl
[...]
nato il [...] in [...] Persona_3 [...]
nato il [...] in [...] nella misura Persona_2
complessiva di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
3. assegnare la casa coniugale sita in Nepi (Roma) Via Aldo Moro n. 9 scala C alla moglie;
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
4. ognuno dei coniugi, economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento;
nulla sarà dovuto a titolo di assegno divorzile;
5. sin da ora i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli;
6. per formale accordo delle parti le presente condizioni entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del presente atto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.-Il collegio rileva, innanzi tutto, che i ricorrenti sono entrambi cittadini romeni e che hanno contratto matrimonio in Romania.
Ai sensi dell'art. 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218 – nel testo modificato dal d. lgs. n. 149/2022 applicabile ratione temporis al caso in esame – “la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separa- zione personale, e successive modificazioni”. Il regolamento n. 2010/1259/UE del
Consiglio, a sua volta, dispone che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”, purché si tratti di una di quelle espressamente indicate (art. 5), e che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui
è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (art. 8).
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno operato alcuna scelta della legge applica- bile;
essi, tuttavia, sono residenti stabilmente in Italia, sicché, in applicazione della previsione dell'art. 8, lett. a), del regolamento n. 2010/1259/UE, può trovare applicazione la legge italiana.
3.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi alla stregua della legge italiana, osserva che le condizioni del divorzio non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Nepi (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 1° ottobre 2024, iscritta al n. 2357 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nato a IC AL, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a Sibiu, in [...], il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 18, presso lo studio dell'Avv. Marina Zela che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 1° luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Romania il 2 marzo 2009 e trascritto in data 8 agosto 2024 nei registri dello stato civile del comune di Nepi (VT), parte II, serie C, n. 24).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a AL (Romania) il 10 marzo 2008, e a AL
[...] Persona_2
(Romania) il 4 ottobre 2009; che sono separati per effetto della sentenza n.
304/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 4 dicembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
In sede d'udienza del 1° luglio 2025, le parti hanno precisano talune condizioni e dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza.
Hanno, quindi, concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a cui dovrà essere assegnata la casa coniugale sita in
Nepi, Via Aldo Moro n. 9 scala C;
il padre vedrà i figli a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
2. prevedersi in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figl
[...]
nato il [...] in [...] Persona_3 [...]
nato il [...] in [...] nella misura Persona_2
complessiva di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
3. assegnare la casa coniugale sita in Nepi (Roma) Via Aldo Moro n. 9 scala C alla moglie;
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
4. ognuno dei coniugi, economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento;
nulla sarà dovuto a titolo di assegno divorzile;
5. sin da ora i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli;
6. per formale accordo delle parti le presente condizioni entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del presente atto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.-Il collegio rileva, innanzi tutto, che i ricorrenti sono entrambi cittadini romeni e che hanno contratto matrimonio in Romania.
Ai sensi dell'art. 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218 – nel testo modificato dal d. lgs. n. 149/2022 applicabile ratione temporis al caso in esame – “la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separa- zione personale, e successive modificazioni”. Il regolamento n. 2010/1259/UE del
Consiglio, a sua volta, dispone che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”, purché si tratti di una di quelle espressamente indicate (art. 5), e che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui
è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale” (art. 8).
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno operato alcuna scelta della legge applica- bile;
essi, tuttavia, sono residenti stabilmente in Italia, sicché, in applicazione della previsione dell'art. 8, lett. a), del regolamento n. 2010/1259/UE, può trovare applicazione la legge italiana.
3.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi alla stregua della legge italiana, osserva che le condizioni del divorzio non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Nepi (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4