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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/08/2025, n. 7731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7731 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A LIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. An- tonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2329/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione ex RD 639/1910 a e ver- CP_1
tente
TRA
- già e già - Parte_1 Parte_2 Parte_2
(C.F.: quale incorporante in persona del P.IVA_1 Controparte_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MarioEsposito -
attore
E
c.f. in persona del Sindaco p.t., dom.to come Controparte_3 P.IVA_2
in atti, rapp.to e difeso dall'avv.FB Ferrari-
convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata a mezzo PEC il 29/1/22, “ - già Parte_1 [...]
e già - (C.F.: quale Controparte_4 Parte_2 P.IVA_1
incorporante di con sede in Roma, Piazza Monte Controparte_2
Grappa n. 4, nella persona dell'Avv. Andrea Parrella (C.F.
), in qualità di institore e Responsabile dell'unità orga- C.F._1
nizzativa Affari Legali, Societari e Compliance, Penale e Controparte_5
(C.F. ), con sede legale in Roma, Piazza Monte
[...] P.IVA_1
Grappa n. 4” (epigrafe così anche riportata nell'intestazione della ordinanza di cassazione oltre indicata), riassumeva il giudizio di opposizione a provvedimento emesso ex RD 639/1910 per il pagamento di euro “96.884,06 pretesamente dovu- to come quota di tariffa di fognatura e depurazione delle acque reflue da essa sversate, nel 2001, nel Fosso Reale del Cozzone dall'insediamento industriale della posto in alla Via Nuova delle Brecce Controparte_2 CP_3
n.260”, chiedendo appunto, preliminarmente, “l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento (prot. 1582/4) emessa dal in data 14.3.2006 e Controparte_3
notificata a mezzo posta il 12.4.2006 dal Servizio ri- Parte_2
scossione delle Entrate comunali - Area riscossione diretta, concernente la
“Quota di tariffa di fognatura e depurazione Anno 2001”.
L'istante deduceva in fatto che “ proponeva ricorso davanti alla Parte_2
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, avverso il provvedimento ingiun- tivo, chiedendone l'annullamento con conseguente dichiarazione di non debenza, quantomeno parziale e deducendo a tal fine che: - con effetto dal 1° maggio
2001, la aveva conferito alla Breda Costruzioni ferroviarie Controparte_2
S.p.a., ridenominata NSbreda S.p.a., lo stabilimento industriale al quale si riferiva l'ingiunzione impugnata e che solo con effetto dall'11 settembre 2001 la
priva ormai del ramo d'azienda trasferito a Breda, aveva as- Controparte_2
sunto i diritti e gli obblighi di questa, da ciò conseguendo che l'odierna attrice sarebbe stata tenuta al pagamento pro quota della somma richiesta solo per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2001, mentre per il periodo successivo avrebbe dovuto esserlo la NSbreda, conferitaria del ramo aziendale di
[...]
comprendente l'insediamento industriale in questione [enfasi ag- Parte_3
giunte] e conseguendo, altresì, che l'erronea indicazione contenuta nel provve- dimento ingiuntivo di quale unico debitore, laddove invece avreb- Parte_2
be dovuto essere separatamente indicate la fino al 30 aprile Controparte_2
2001 e la NSbreda da quella data in poi, rendeva annullabile l'atto comu- nale per inesatta identificazione del destinatario;
- la quantificazione della pre- tesa creditoria formulata con l'ingiunzione non rispondeva ai conferenti criteri normativi, poiché era stata applicata la tariffa prevista per gli insediamenti civili anziché quella per gli insediamenti industriali, quale era ed è lo stabilimento di
Via Nuova delle Brecce;
- la pretesa del era comunque infondata nel CP_3
merito poiché il recapito delle acque prodotte dall'insediamento suddetto era co- stituito non già dalla rete fognaria comunale, ma dal Fosso Reale del Cozzone che, secondo l'accertamento compiuto con effetto di giudicato dal Tribunale Re- gionale delle Acque pubbliche (sentenza n. 78/2001), e dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche (sentenza n. 162/2003), nella controversia insorta tra il ed il , il Fosso in que- Controparte_3 Controparte_6
stione, affluente dell'Alveo Sperone, apparteneva al idrico ed aveva CP_7
natura e funzione di canale di bonifica a cielo aperto, gestito dal citato Consor- zio, il quale per l'anno 2001 come per gli anni passati, aveva richiesto e percepi- to il canone per l'utilizzazione del Fosso per lo sversamento delle acque reflue dello stabilimento ex;
- il recapito delle acque di detto stabilimento in CP_2
un canale di bonifica e non già in un impianto fognario dotato di un impianto centralizzato di depurazione, attivo e funzionante, escludeva la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che potessero fondare la pretesa creditoria del
il quale peraltro solo in data 26 settembre 2005 aveva rilasciato CP_3 all'NSbreda S.p.a. l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in un ap- posito manufatto fognario denominato “Collettrice di Via Nuova delle Brecce”, con ciò dimostrando che solo da quel momento si era instaurato un rapporto di utenza con la rete fognaria comunale in luogo diverso dal Fosso Reale del Coz- zone, evidentemente non qualificabile come idoneo e disponibile recapito”.
Rispetto a tali dedotte circostanze di fatto, l'odierna opponente contestava dun- que sotto molteplici profili detta ingiunzione di pagamento ritenendo di nulla do- vere all'intimante (v., molto diffusamente, la parte motiva Parte_4
dell'atto introduttivo in riassunzione, oltre sinteticamente richiamata e via via esaminata, anche in esito alle determinazioni della SupremaCorte più avanti trac- ciate).
L'evocato all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la Controparte_3
inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chie- deva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
Allegata ampia documentazione, la causa veniva quindi assunta in decisione con i termini conclusionali e di replica di cui all'art. 190 cpc.
La premessa ordinanza di Cass.n. 30707/21, depositata il 29/10/21 -intervenuta inter partes in sede di impugnazione della sentenza tributaria n. 11355/39/16 emessa dalla CTR Campania il 14/12/12 e non notificata- stabilisce in sintesi che
:
-il 1^ motivo di censura va rigettato in quanto la dedotta discordanza tra motiva- zione e dispositivo della sentenza d'appello si trova invece giuridicamente spie- gata, nell'insieme, dalla ricostruzione dei fatti e delle relative interpretazioni, oc- correndo perciò a riguardo una mera emenda di errore materiale, non configuran- dosi per contro alcuna invocata nullità della pronuncia stessa;
-il 2^ motivo di censura viene invece accolto in quanto, in base ai dicta di Corte
Cost. n. 39/2010, è stato dichiarato, in subiecta materia, il difetto di giurisdizione del giudice tributario per esservi -per il corrispettivo dovuto- la giurisdizione del G.O., in questa sede poi infatti adito in riassunzione (v. l'allegata ordinanza n.
30707/21);
-quanto al 3^ motivo di censura, la SupremaCorte rileva che :
Sul punto, il Giudice di legittimità ritiene tale motivo assorbito in quello accolto sub 2, da esaminarsi dunque dinnanzi al giudice ordinario qui poi investito;
-quanto al 4^ motivo di censura, afferente alla asserita erronea individuazione del soggetto passivo dell'ingiunzione nonché alla erronea applicazione delle tariffe proprie degli insediamenti civili, il Giudice di legittimità ritiene parimenti assor- bita tale censura in quello accolta sub 2, da vagliarsi perciò -anch'essa- davanti allo stesso G.O. . A riguardo, si legge infatti in detta ordinanza di legittimità :
Sicchè, in concreto, accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato invece il pri- mo, entrambe definitivamente, la Corte non si è nel merito pronunciata quanto ai restanti motivi ritenuti infatti assorbiti, come distinti da detti nn. 3 e 4, per i quali pertanto deve svolgersi il presente giudizio, come del resto esplicitamente di- scende dal dispositivo della medesima ordinanza di legittimità n. 30707/21 lad- dove in particolare vi si statuisce la rimessione della causa dinnanzi al “Tribunale di Napoli perché dia luogo al giudizio di merito”. Insomma, anche sulla base dei dicta definitivi di cui ai nn. 1 e 2, vanno nella specie esaminati i profili contestati di cui ai successivi numeri 3 e 4, già riepilogati e per il cui dettaglio si rinvia al- tresì alla medesima ordinanza della SupremaCorte, versata in atti.
Prendendo le mosse proprio dall'ultimo punto 4., sul preliminare piano delle le- gittimazioni, occorre osservare che la prodotta documentazione, in parte attorea ed in parte comunale, evidenzia i seguenti più essenziali atti amministrativi pro- gressivamente adottati, in uno ai vari passaggi societari intervenuti nel tempo:
A)-in primo luogo, in data 10/4/97 risulta emesso apposito verbale di riunione al- la cui stesura partecipano tutti i sottoscriventi soggetti in parte qua interessati e nel quale si concorda di consegnare contestualmente l'area in esame al
[...]
e al relativo servizio fognario, subordinatamente all'ausilio da rendersi CP_3
-da parte del per i lavori da eseguirsi sui tratti interrati rinvenuti CP_8
presso il condotto fognario;
B)-segue, nell'ordine, nota comunale, settore ex-CIPE, del 10 (o 11) marzo 1998 in cui il responsabile del servizio dà appunto atto della intervenuta e collaudata effettuazione dei lavori medesimi e, quindi, in sostanza, della correlata funziona- lità delle attività di scarico e depurazione svolgentisi in situ (“Alveo Sperone e canali tributari”). Parte opposta richiama inoltre l'allegato DM 4/11/94 del Mi- nistero del Bilancio e della Programmazione economica, il cui art. 3, con richia- mo ai due precedenti articoli, stabilisce il trasferimento al tra Controparte_3
l'altro, del sito in rassegna : in particolare, negli allegati a tale prodotto DM figu- ra anche il trasferimento di “Opere ” all'ente partenopeo, incluso tra es- Pt_5
se, espressamente, l' “ . Parte_6
La predetta nota comunale di conferma interviene, al pari dell'indicato verbale di riunione, ampiamente prima dell'annata 2001 cui si riferisce poi l'ingiunzione di pagamento in questa sede impugnata;
C) in data 5-11/9/2000 il rinnova ad NSTR spa, Controparte_6
con sede e stabilimento in alla via Nuova delle Brecce 260, la concessio- CP_3
ne a scaricare le acque di rifiuto nel Fosso Reale del Cozzone :
D)in data 18/4/2001, con redazione notarile e ai diversi fini oltre ripresi, intervie- ne poi il conferimento di ramo d'azienda “Veicoli” da NS TR Società per azioni a Breda Costruzione Ferroviarie spa, con coevo cambio di denomina- zione di quest'ultima in NSBreda spa;
E)-segue ancora rogito del 6/9/01 con cui Società per Persona_1 Parte_2
azioni incorpora;
Controparte_2
F)-successivamente, con allegato verbale di assemblea straordinaria e ordinaria del 28/4/16 di ME società per azioni si stabilisce, all'art. 1, il cambio della propria denominazione sociale in (v. sopra); Parte_1
Tutto ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che i suindicati atti del 10/4/97 e del 10-11/3/98, ambedue ampiamente precedenti -come si diceva- alla contestata annata contributiva del 2001, attestano sia la concreta ed anteatta consegna con- sortile al Comune partenopeo del detto unitamente all'AlveoSperone CP_9
del quale il canale è tributario, sia la circostanza dell'ordinario funzionamento di siffatto sistema di sversamento e depurazione trattandosi -appunto- di beni ogget- to di opere eseguite e collaudate già al 10-11/3/98 (v. sopra). Più precisamente, tale complessiva operazione si fonda sul ripetuto DM 4/11/94 che stabilisce il trasferimento del sito all'ente locale : a riguardo, può subito anticiparsi che l'istante riconduce tali corsi acquei al , ciò che peraltro -sul piano CP_10
qualificatorio- non va definito in questa sede e che, in ogni caso, ha visto piutto- sto realizzarsi in concreto, in virtù dei tre ricordati atti amministrativi (10/4/97-
11/3/98-4/11/94), una effettiva attività di consegna/trasferimento -al comune ter- ritoriale- del sito in esame. Vicenda, questa, che rappresenta comunque la concre- ta volontà pubblicistica di dismettere o di non esercitare, almeno in senso opera- tivo, le funzioni derivanti dalla ipotetica veste demaniale/statale dei cespiti idrici in parola, per affidarne la cura e la materiale gestione al corrispondente e diretto ente pubblico, localmente competente (incidenter, e a soli fini rappresentativi, può osservarsi che Cass. civ. 15661/24 afferma sul piano dei principii generali che, “…Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sdemanializ- zazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo a uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinuncia univoca e conclu- dente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza (Cass., sez. II, 9 aprile 2024, n. 9457; Cass., sez. II, 16 ottobre 2020, n. 22569; Cass., sez. II, 12 novembre 2019, n. 29228; Cass., sez. II, 11 marzo 2016, n. 4827; Cass., sez. un.,
29 maggio 2014 n. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 11 12062;
Cass., sez. II, 3 giugno 2008, n. 14666; Cass., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17387;
Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11101; Cass., sez. II, 3 maggio 1996, n. 4089).
La sdemanializzazione può dunque verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positi- vi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico ma per la prova dell'intenzione di far cessare tale destinazione,
è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (Cass., sez. III, 23 maggio 2023, n. 14269; Cass., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17387).”). Sicchè, nella specie, i plurimi atti e fatti sopraindicati, senz'altro concludenti ed incompatibili con ipotesi diverse, quantomeno attesta- no e confermano, a prescindere dalla sdemanializzazione statale del sito, che il sovraordinato Ministero di settore ha comunque esplicitamente ed incontestata- mente ritenuto -in ciò poi seguito dai competenti organismi locali che hanno via via assunto atti amministrativi applicativi- di demandare al odierno op- CP_3
posto la gestione dei luoghi di causa.
Deve dunque ritenersi che l'affidatario ente partenopeo era in sé legittimato, sul piano sostanziale, a riceversi i corrispettivi e ad emettere quindi -per i ratei inso- luti- la ingiunzione di pagamento successivamente impugnata, con l'effetto che la dedotta censura attorea debba essere sul punto disattesa.
Quanto poi alla legittimazione passiva di essa opponente Parte_7
, va ribadito che ME -incorporando NS TR
[...]
spa addì 6/9/01- risponde quindi in proprio a titolo successorio per i debiti matu- rati tra l' 1 gennaio ed il 30 aprile 2001 mentre che, per quelli maturati tra l'1 maggio (momento di efficacia del detto conferimento di ramo d'azienda del
18/4/01) ed il 31 dicembre dello stesso anno contributivo, vanno piuttosto svolte le seguenti distinte considerazioni : come si è visto, l'istante in riassunzione rife- risce che, con tale ripetuto atto del 18/4/01 a favore di BredaCostruzioniFerrovia- rie spa (ridenominata NSBreda spa), tale cessionaria -e non essa opponente- diviene così responsabile per i corrispettivi rimasti insoluti, relativi, esattamente, al restante periodo dell'anno considerato (dal 1^ maggio al 31 dicembre 2001).
In effetti, in difetto di altre ed ulteriori produzioni documentali, non è provato che NSBreda spa sia stata poi tecnicamente incorporata o comunque fusa in
NSTR spa, o direttamente in rimanendo quindi es- Parte_2
sa in vita, al tempo, come soggetto giuridicamente autonomo (sia pure controlla- to) al quale solo, in conseguenza, può essere intimato il pagamento dei canoni (di utilizzo del sistema fognario/depurativo) maturati, si ripete, tra l'1/5/01 ed il
31/12/01. Pertanto, per ciò che risulti documentalmente in atti, appare dunque es- servi una effettiva erroneità parziale nella individuazione ingiuntiva del soggetto passivo, nel senso che per il primo quadrimestre/2001 rimane ferma la legittima- zione debitoria di (incorporante NSTR spa) mentre che Parte_2
tale veste di soggetto obbligato, per i due restanti quadrimestri dello stesso anno, viene invece oggettivamente meno, essendo all'epoca riferibile solo alla società conferitaria.
Nel contesto del punto 4. in commento, posto anche in collegamento ai profili sin qui trattati, l'opponente lamenta inoltre la mancata indicazione nell'intimazione pecuniaria delle ragioni giuridiche e di fatto per le quali è stata applicata (anche, non solo) la tariffa propria degli insediamenti civili.
Invero, nella medesima ingiunzione, cui qui si rinvia, si fa esplicito richiamo, numerico e cronologico, a molteplici delibere giuntali, regionali e comunali, “con le quali sono state fissate le tariffe di fognatura e depurazione” e con cui sono stati altresì “fissati i coefficienti da applicarsi ai fini della determinazione del ca- none di fognatura e depurazione”, oltre alla determinazione del consumo
d'acqua accertato dalla POT per l'anno 2001 (v. giurisprudenza oltre richiamata).
Sicchè, da questi passaggi motivazionali si evidenzia che vi sono pubbliche deli- bere rese in tal modo disponibili a beneficio degli interessati e perciò di agevole reperibilità (sebbene in questa sede non prodotte): l'opponente, dunque, avrebbe dovuto allegare tali atti amministrativi, posti a portata di mano in quanto ricava- bili anche in via telematica, e spiegare perché a suo avviso i dati in essi stabiliti non fossero in tesi osservati nell'impugnata ingiunzione pecuniaria nella quale, in ogni caso, sono riprodotti i più essenziali parametri di calcolo (v. l'intero prov- vedimento in atti).
Ma ciò esso istante non ha fatto.
Quanto poi alla circostanza che l'intimazione di pagamento attenga a sversamenti rispettivamente riferiti sia ad insediamenti civili che ad insediamenti industriali, il convenuto partenopeo ragionevolmente rileva in comparsa di risposta CP_3
che, “come emerge dagli accertamenti effettuati dal Servizio fognature comuna- le, le acque immesse nel Fosso Reale Cozzone provenivano dai servizi igienici e dalla mensa dello stabilimento;
essi costituivano, quindi, scarichi di reflui civili e non già industriali”. In effetti, dallo stesso verbale notarile di conferimento di ramo aziendale del 18/4/01 risulta tra l'altro che l'impianto di via Nuova delle
Brecce 260, attribuito alla società ricevente, include tra l'altro una mensa di ben
1997 metri quadrati, un edificio/guardiola di circa 300 mq, servizi igienici, ecc., a documentale conferma della presenza di una rilevante componente civile -non idoneamente smentita o confutata- degli insediamenti stessi.
Ritornando ora al profilo dell'onere della prova, testè accennato, occorre in gene- rale osservare che, secondo corrente interpretazione giurisprudenziale, il (qui pa- ventato) difetto di motivazione viene superato ove l'atto amministrativo indichi e richiami (con estremi soggettivi e numerici) altro atto od atti che ne contengano a loro volta i motivi delle poi assunte determinazioni amministrative semprechè, come pure avviene nella specie, siffatti provvedimenti siano ovviamente cono- sciuti o conoscibili al relativo destinatario (cfr. ad es. Cons.Stato 1825/24 che, in parte motiva e sul piano del principio generale, rileva che “E' noto al Collegio
l'indirizzo della giurisprudenza secondo cui si ritiene sufficientemente motivato un provvedimento amministrativo con il richiamo per relationem ad un altro do- cumento, atteso che la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica motivazionale pienamente ammessa dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, che richiede l'indicazione dell'atto richiamato purchè sia conosciuto o conoscibile destinatario”.).
Sicchè, come premesso, sarebbe a questo punto spettato all'opponente/attore -in presenza di atti amministrativi di piena individuazione e di agevole disponibilità ed acquisibilità (anche in forma di consultazione e prelievo telematici)- allegare siffatte delibere onde in tesi dimostrare o almeno efficacemente allegare che non vi fosse alcuna idonea spiegazione in ordine agli adottati parametri o percentuali di calcolo, sì da far constatare, anche in ipotetico superamento del principio di presunta legittimità dell'atto amministrativo, l'assenza o l'insufficienza della motivazione resa per relationem.
In definitiva, i profili riconducibili al punto 4. dell'ordinanza n. 30707/21 vanno respinti ad eccezione della questione della legittimazione debitoria nel senso che questa debba essere effettivamente riferita all'odierno opponente nei soli limiti di euro 32.984,68, quale valore esclusivamente rapportabile al primo quadrimestre dell'anno 2011, trattandosi infatti di importo equitativamente pari ad 1/3 di eu- ro 96.884,06; mentre che i restanti insoluti di euro 64.589,36 (afferenti a loro volta ai due successivi quadrimestri) non possono essere imputabili all'opponente medesimo che, quindi, non deve in alcuna forma risponderne (v. sopra).
Per tale solo profilo, evidentemente non secondario, la domanda introduttiva va in conseguenza parzialmente accolta. Infine, quanto al restante punto 3. (v. sopra), occorre invero osservare che la in- vocata documentazione attorea, certamente ampia (in ordine a note di parte, sen- tenze tributarie e del Tribunale delle acque , ecc.), non appare in ogni caso fun- zionale a sovvertire gli esiti, unitariamente intesi, del premesso “verbale di riu- nione” del 10/4/97 e della conseguente e confermativa nota comunale del 10-
11/3/98 oltre che del fondativo DM 4/11/94, i quali tutti convergono per l'affidamento del sito controverso al a prescindere dalla natu- Controparte_3
ra giuridica dello stesso. Per contro, detta produzione attorea tende essenzialmen- te a ricondurre l'alveo Sperone ed i suoi tributari nell'ambito del Demanio Idrico, profilo che, in pratica, vorrebbe così escludere la legittimazione asseritamente creditoria dell'intervenuto ente locale. Ma rispetto a ciò, come accennato, resta in assorbimento il fatto, in sé comunque non scalfito dalle altrui allegazioni, che un organismo esercente servizio d'interesse generale -in quanto deputato alla bonifi- ca per via idrica degli scarichi sversati nell'area in esame- abbia formalmente consegnato al il funzionante sito (alveo più tributari) per la relativa cura CP_3
e gestione ed abbia fatto ciò in presenza di anteriore decreto ministeriale che, per definizione, è ovviamente applicativo -e giammai contrastante- della superiore legislazione ordinaria.
Tutto questo, nei limiti sopra indicati, conferma nell'insieme che il CP_11
possa pretendere ed acquisire i correlati corrispettivi privatistici sulla
[...]
base dei riportati atti e verbali estesi dagli organismi di settore.
Sicchè, come si è pure anticipato, in assenza di diversi (e complessi) elementi ul- teriori, appare invero equo dividere la intera somma intimata di euro 96.884,06 in tre paritari quadrimestri (ciascuno quindi mediamente eguale ad euro 32.984,68), con l'effetto, per le ragioni dette, che l'impugnata ingiunzione di pagamento ex
RD 639/1910 valga e resti efficace, con l'arrotondamento di qualche centesimo, nei limiti di soli euro 32.984,68 (pari a 1/3 dell'intera pretesa comunale) verso l'odierno opponente il quale invece , nel resto (per 2/3), per difetto di legittima- zione debitoria, deve andare piuttosto esente da ogni forma di sua pretesa respon- sabilità.
In tali sensi, dunque, la domanda introduttiva deve essere parzialmente accolta.
Infine, quanto alle spese di lite, appare equo compensarne 1/3 tra le parti e con- dannare parte opposta a pagare, come in dispositivo, i restanti 2/3, in favore di parte opponente.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in riassunzione propo- sta da con citazione notificata il 29/1/22, così provvede : Parte_1
a) in parziale accoglimento, dichiara che la opposta ingiunzione di pagamento prot. 1582/4 emessa dal in data 14.3.2006 è efficace nei limiti Controparte_3
di euro 32.984,68;
b)compensa per 1/3 tra le parti le spese di giudizio e condanna il CP_12
a pagare a i restanti 2/3 che, per questa frazione, liquida in eu-
[...] Parte_1
ro 300 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli in data 30/8/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. An- tonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2329/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione ex RD 639/1910 a e ver- CP_1
tente
TRA
- già e già - Parte_1 Parte_2 Parte_2
(C.F.: quale incorporante in persona del P.IVA_1 Controparte_2
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MarioEsposito -
attore
E
c.f. in persona del Sindaco p.t., dom.to come Controparte_3 P.IVA_2
in atti, rapp.to e difeso dall'avv.FB Ferrari-
convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata a mezzo PEC il 29/1/22, “ - già Parte_1 [...]
e già - (C.F.: quale Controparte_4 Parte_2 P.IVA_1
incorporante di con sede in Roma, Piazza Monte Controparte_2
Grappa n. 4, nella persona dell'Avv. Andrea Parrella (C.F.
), in qualità di institore e Responsabile dell'unità orga- C.F._1
nizzativa Affari Legali, Societari e Compliance, Penale e Controparte_5
(C.F. ), con sede legale in Roma, Piazza Monte
[...] P.IVA_1
Grappa n. 4” (epigrafe così anche riportata nell'intestazione della ordinanza di cassazione oltre indicata), riassumeva il giudizio di opposizione a provvedimento emesso ex RD 639/1910 per il pagamento di euro “96.884,06 pretesamente dovu- to come quota di tariffa di fognatura e depurazione delle acque reflue da essa sversate, nel 2001, nel Fosso Reale del Cozzone dall'insediamento industriale della posto in alla Via Nuova delle Brecce Controparte_2 CP_3
n.260”, chiedendo appunto, preliminarmente, “l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento (prot. 1582/4) emessa dal in data 14.3.2006 e Controparte_3
notificata a mezzo posta il 12.4.2006 dal Servizio ri- Parte_2
scossione delle Entrate comunali - Area riscossione diretta, concernente la
“Quota di tariffa di fognatura e depurazione Anno 2001”.
L'istante deduceva in fatto che “ proponeva ricorso davanti alla Parte_2
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, avverso il provvedimento ingiun- tivo, chiedendone l'annullamento con conseguente dichiarazione di non debenza, quantomeno parziale e deducendo a tal fine che: - con effetto dal 1° maggio
2001, la aveva conferito alla Breda Costruzioni ferroviarie Controparte_2
S.p.a., ridenominata NSbreda S.p.a., lo stabilimento industriale al quale si riferiva l'ingiunzione impugnata e che solo con effetto dall'11 settembre 2001 la
priva ormai del ramo d'azienda trasferito a Breda, aveva as- Controparte_2
sunto i diritti e gli obblighi di questa, da ciò conseguendo che l'odierna attrice sarebbe stata tenuta al pagamento pro quota della somma richiesta solo per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2001, mentre per il periodo successivo avrebbe dovuto esserlo la NSbreda, conferitaria del ramo aziendale di
[...]
comprendente l'insediamento industriale in questione [enfasi ag- Parte_3
giunte] e conseguendo, altresì, che l'erronea indicazione contenuta nel provve- dimento ingiuntivo di quale unico debitore, laddove invece avreb- Parte_2
be dovuto essere separatamente indicate la fino al 30 aprile Controparte_2
2001 e la NSbreda da quella data in poi, rendeva annullabile l'atto comu- nale per inesatta identificazione del destinatario;
- la quantificazione della pre- tesa creditoria formulata con l'ingiunzione non rispondeva ai conferenti criteri normativi, poiché era stata applicata la tariffa prevista per gli insediamenti civili anziché quella per gli insediamenti industriali, quale era ed è lo stabilimento di
Via Nuova delle Brecce;
- la pretesa del era comunque infondata nel CP_3
merito poiché il recapito delle acque prodotte dall'insediamento suddetto era co- stituito non già dalla rete fognaria comunale, ma dal Fosso Reale del Cozzone che, secondo l'accertamento compiuto con effetto di giudicato dal Tribunale Re- gionale delle Acque pubbliche (sentenza n. 78/2001), e dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche (sentenza n. 162/2003), nella controversia insorta tra il ed il , il Fosso in que- Controparte_3 Controparte_6
stione, affluente dell'Alveo Sperone, apparteneva al idrico ed aveva CP_7
natura e funzione di canale di bonifica a cielo aperto, gestito dal citato Consor- zio, il quale per l'anno 2001 come per gli anni passati, aveva richiesto e percepi- to il canone per l'utilizzazione del Fosso per lo sversamento delle acque reflue dello stabilimento ex;
- il recapito delle acque di detto stabilimento in CP_2
un canale di bonifica e non già in un impianto fognario dotato di un impianto centralizzato di depurazione, attivo e funzionante, escludeva la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che potessero fondare la pretesa creditoria del
il quale peraltro solo in data 26 settembre 2005 aveva rilasciato CP_3 all'NSbreda S.p.a. l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in un ap- posito manufatto fognario denominato “Collettrice di Via Nuova delle Brecce”, con ciò dimostrando che solo da quel momento si era instaurato un rapporto di utenza con la rete fognaria comunale in luogo diverso dal Fosso Reale del Coz- zone, evidentemente non qualificabile come idoneo e disponibile recapito”.
Rispetto a tali dedotte circostanze di fatto, l'odierna opponente contestava dun- que sotto molteplici profili detta ingiunzione di pagamento ritenendo di nulla do- vere all'intimante (v., molto diffusamente, la parte motiva Parte_4
dell'atto introduttivo in riassunzione, oltre sinteticamente richiamata e via via esaminata, anche in esito alle determinazioni della SupremaCorte più avanti trac- ciate).
L'evocato all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la Controparte_3
inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chie- deva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
Allegata ampia documentazione, la causa veniva quindi assunta in decisione con i termini conclusionali e di replica di cui all'art. 190 cpc.
La premessa ordinanza di Cass.n. 30707/21, depositata il 29/10/21 -intervenuta inter partes in sede di impugnazione della sentenza tributaria n. 11355/39/16 emessa dalla CTR Campania il 14/12/12 e non notificata- stabilisce in sintesi che
:
-il 1^ motivo di censura va rigettato in quanto la dedotta discordanza tra motiva- zione e dispositivo della sentenza d'appello si trova invece giuridicamente spie- gata, nell'insieme, dalla ricostruzione dei fatti e delle relative interpretazioni, oc- correndo perciò a riguardo una mera emenda di errore materiale, non configuran- dosi per contro alcuna invocata nullità della pronuncia stessa;
-il 2^ motivo di censura viene invece accolto in quanto, in base ai dicta di Corte
Cost. n. 39/2010, è stato dichiarato, in subiecta materia, il difetto di giurisdizione del giudice tributario per esservi -per il corrispettivo dovuto- la giurisdizione del G.O., in questa sede poi infatti adito in riassunzione (v. l'allegata ordinanza n.
30707/21);
-quanto al 3^ motivo di censura, la SupremaCorte rileva che :
Sul punto, il Giudice di legittimità ritiene tale motivo assorbito in quello accolto sub 2, da esaminarsi dunque dinnanzi al giudice ordinario qui poi investito;
-quanto al 4^ motivo di censura, afferente alla asserita erronea individuazione del soggetto passivo dell'ingiunzione nonché alla erronea applicazione delle tariffe proprie degli insediamenti civili, il Giudice di legittimità ritiene parimenti assor- bita tale censura in quello accolta sub 2, da vagliarsi perciò -anch'essa- davanti allo stesso G.O. . A riguardo, si legge infatti in detta ordinanza di legittimità :
Sicchè, in concreto, accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato invece il pri- mo, entrambe definitivamente, la Corte non si è nel merito pronunciata quanto ai restanti motivi ritenuti infatti assorbiti, come distinti da detti nn. 3 e 4, per i quali pertanto deve svolgersi il presente giudizio, come del resto esplicitamente di- scende dal dispositivo della medesima ordinanza di legittimità n. 30707/21 lad- dove in particolare vi si statuisce la rimessione della causa dinnanzi al “Tribunale di Napoli perché dia luogo al giudizio di merito”. Insomma, anche sulla base dei dicta definitivi di cui ai nn. 1 e 2, vanno nella specie esaminati i profili contestati di cui ai successivi numeri 3 e 4, già riepilogati e per il cui dettaglio si rinvia al- tresì alla medesima ordinanza della SupremaCorte, versata in atti.
Prendendo le mosse proprio dall'ultimo punto 4., sul preliminare piano delle le- gittimazioni, occorre osservare che la prodotta documentazione, in parte attorea ed in parte comunale, evidenzia i seguenti più essenziali atti amministrativi pro- gressivamente adottati, in uno ai vari passaggi societari intervenuti nel tempo:
A)-in primo luogo, in data 10/4/97 risulta emesso apposito verbale di riunione al- la cui stesura partecipano tutti i sottoscriventi soggetti in parte qua interessati e nel quale si concorda di consegnare contestualmente l'area in esame al
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e al relativo servizio fognario, subordinatamente all'ausilio da rendersi CP_3
-da parte del per i lavori da eseguirsi sui tratti interrati rinvenuti CP_8
presso il condotto fognario;
B)-segue, nell'ordine, nota comunale, settore ex-CIPE, del 10 (o 11) marzo 1998 in cui il responsabile del servizio dà appunto atto della intervenuta e collaudata effettuazione dei lavori medesimi e, quindi, in sostanza, della correlata funziona- lità delle attività di scarico e depurazione svolgentisi in situ (“Alveo Sperone e canali tributari”). Parte opposta richiama inoltre l'allegato DM 4/11/94 del Mi- nistero del Bilancio e della Programmazione economica, il cui art. 3, con richia- mo ai due precedenti articoli, stabilisce il trasferimento al tra Controparte_3
l'altro, del sito in rassegna : in particolare, negli allegati a tale prodotto DM figu- ra anche il trasferimento di “Opere ” all'ente partenopeo, incluso tra es- Pt_5
se, espressamente, l' “ . Parte_6
La predetta nota comunale di conferma interviene, al pari dell'indicato verbale di riunione, ampiamente prima dell'annata 2001 cui si riferisce poi l'ingiunzione di pagamento in questa sede impugnata;
C) in data 5-11/9/2000 il rinnova ad NSTR spa, Controparte_6
con sede e stabilimento in alla via Nuova delle Brecce 260, la concessio- CP_3
ne a scaricare le acque di rifiuto nel Fosso Reale del Cozzone :
D)in data 18/4/2001, con redazione notarile e ai diversi fini oltre ripresi, intervie- ne poi il conferimento di ramo d'azienda “Veicoli” da NS TR Società per azioni a Breda Costruzione Ferroviarie spa, con coevo cambio di denomina- zione di quest'ultima in NSBreda spa;
E)-segue ancora rogito del 6/9/01 con cui Società per Persona_1 Parte_2
azioni incorpora;
Controparte_2
F)-successivamente, con allegato verbale di assemblea straordinaria e ordinaria del 28/4/16 di ME società per azioni si stabilisce, all'art. 1, il cambio della propria denominazione sociale in (v. sopra); Parte_1
Tutto ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che i suindicati atti del 10/4/97 e del 10-11/3/98, ambedue ampiamente precedenti -come si diceva- alla contestata annata contributiva del 2001, attestano sia la concreta ed anteatta consegna con- sortile al Comune partenopeo del detto unitamente all'AlveoSperone CP_9
del quale il canale è tributario, sia la circostanza dell'ordinario funzionamento di siffatto sistema di sversamento e depurazione trattandosi -appunto- di beni ogget- to di opere eseguite e collaudate già al 10-11/3/98 (v. sopra). Più precisamente, tale complessiva operazione si fonda sul ripetuto DM 4/11/94 che stabilisce il trasferimento del sito all'ente locale : a riguardo, può subito anticiparsi che l'istante riconduce tali corsi acquei al , ciò che peraltro -sul piano CP_10
qualificatorio- non va definito in questa sede e che, in ogni caso, ha visto piutto- sto realizzarsi in concreto, in virtù dei tre ricordati atti amministrativi (10/4/97-
11/3/98-4/11/94), una effettiva attività di consegna/trasferimento -al comune ter- ritoriale- del sito in esame. Vicenda, questa, che rappresenta comunque la concre- ta volontà pubblicistica di dismettere o di non esercitare, almeno in senso opera- tivo, le funzioni derivanti dalla ipotetica veste demaniale/statale dei cespiti idrici in parola, per affidarne la cura e la materiale gestione al corrispondente e diretto ente pubblico, localmente competente (incidenter, e a soli fini rappresentativi, può osservarsi che Cass. civ. 15661/24 afferma sul piano dei principii generali che, “…Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sdemanializ- zazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo a uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinuncia univoca e conclu- dente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza (Cass., sez. II, 9 aprile 2024, n. 9457; Cass., sez. II, 16 ottobre 2020, n. 22569; Cass., sez. II, 12 novembre 2019, n. 29228; Cass., sez. II, 11 marzo 2016, n. 4827; Cass., sez. un.,
29 maggio 2014 n. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 11 12062;
Cass., sez. II, 3 giugno 2008, n. 14666; Cass., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17387;
Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11101; Cass., sez. II, 3 maggio 1996, n. 4089).
La sdemanializzazione può dunque verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positi- vi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico ma per la prova dell'intenzione di far cessare tale destinazione,
è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (Cass., sez. III, 23 maggio 2023, n. 14269; Cass., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17387).”). Sicchè, nella specie, i plurimi atti e fatti sopraindicati, senz'altro concludenti ed incompatibili con ipotesi diverse, quantomeno attesta- no e confermano, a prescindere dalla sdemanializzazione statale del sito, che il sovraordinato Ministero di settore ha comunque esplicitamente ed incontestata- mente ritenuto -in ciò poi seguito dai competenti organismi locali che hanno via via assunto atti amministrativi applicativi- di demandare al odierno op- CP_3
posto la gestione dei luoghi di causa.
Deve dunque ritenersi che l'affidatario ente partenopeo era in sé legittimato, sul piano sostanziale, a riceversi i corrispettivi e ad emettere quindi -per i ratei inso- luti- la ingiunzione di pagamento successivamente impugnata, con l'effetto che la dedotta censura attorea debba essere sul punto disattesa.
Quanto poi alla legittimazione passiva di essa opponente Parte_7
, va ribadito che ME -incorporando NS TR
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spa addì 6/9/01- risponde quindi in proprio a titolo successorio per i debiti matu- rati tra l' 1 gennaio ed il 30 aprile 2001 mentre che, per quelli maturati tra l'1 maggio (momento di efficacia del detto conferimento di ramo d'azienda del
18/4/01) ed il 31 dicembre dello stesso anno contributivo, vanno piuttosto svolte le seguenti distinte considerazioni : come si è visto, l'istante in riassunzione rife- risce che, con tale ripetuto atto del 18/4/01 a favore di BredaCostruzioniFerrovia- rie spa (ridenominata NSBreda spa), tale cessionaria -e non essa opponente- diviene così responsabile per i corrispettivi rimasti insoluti, relativi, esattamente, al restante periodo dell'anno considerato (dal 1^ maggio al 31 dicembre 2001).
In effetti, in difetto di altre ed ulteriori produzioni documentali, non è provato che NSBreda spa sia stata poi tecnicamente incorporata o comunque fusa in
NSTR spa, o direttamente in rimanendo quindi es- Parte_2
sa in vita, al tempo, come soggetto giuridicamente autonomo (sia pure controlla- to) al quale solo, in conseguenza, può essere intimato il pagamento dei canoni (di utilizzo del sistema fognario/depurativo) maturati, si ripete, tra l'1/5/01 ed il
31/12/01. Pertanto, per ciò che risulti documentalmente in atti, appare dunque es- servi una effettiva erroneità parziale nella individuazione ingiuntiva del soggetto passivo, nel senso che per il primo quadrimestre/2001 rimane ferma la legittima- zione debitoria di (incorporante NSTR spa) mentre che Parte_2
tale veste di soggetto obbligato, per i due restanti quadrimestri dello stesso anno, viene invece oggettivamente meno, essendo all'epoca riferibile solo alla società conferitaria.
Nel contesto del punto 4. in commento, posto anche in collegamento ai profili sin qui trattati, l'opponente lamenta inoltre la mancata indicazione nell'intimazione pecuniaria delle ragioni giuridiche e di fatto per le quali è stata applicata (anche, non solo) la tariffa propria degli insediamenti civili.
Invero, nella medesima ingiunzione, cui qui si rinvia, si fa esplicito richiamo, numerico e cronologico, a molteplici delibere giuntali, regionali e comunali, “con le quali sono state fissate le tariffe di fognatura e depurazione” e con cui sono stati altresì “fissati i coefficienti da applicarsi ai fini della determinazione del ca- none di fognatura e depurazione”, oltre alla determinazione del consumo
d'acqua accertato dalla POT per l'anno 2001 (v. giurisprudenza oltre richiamata).
Sicchè, da questi passaggi motivazionali si evidenzia che vi sono pubbliche deli- bere rese in tal modo disponibili a beneficio degli interessati e perciò di agevole reperibilità (sebbene in questa sede non prodotte): l'opponente, dunque, avrebbe dovuto allegare tali atti amministrativi, posti a portata di mano in quanto ricava- bili anche in via telematica, e spiegare perché a suo avviso i dati in essi stabiliti non fossero in tesi osservati nell'impugnata ingiunzione pecuniaria nella quale, in ogni caso, sono riprodotti i più essenziali parametri di calcolo (v. l'intero prov- vedimento in atti).
Ma ciò esso istante non ha fatto.
Quanto poi alla circostanza che l'intimazione di pagamento attenga a sversamenti rispettivamente riferiti sia ad insediamenti civili che ad insediamenti industriali, il convenuto partenopeo ragionevolmente rileva in comparsa di risposta CP_3
che, “come emerge dagli accertamenti effettuati dal Servizio fognature comuna- le, le acque immesse nel Fosso Reale Cozzone provenivano dai servizi igienici e dalla mensa dello stabilimento;
essi costituivano, quindi, scarichi di reflui civili e non già industriali”. In effetti, dallo stesso verbale notarile di conferimento di ramo aziendale del 18/4/01 risulta tra l'altro che l'impianto di via Nuova delle
Brecce 260, attribuito alla società ricevente, include tra l'altro una mensa di ben
1997 metri quadrati, un edificio/guardiola di circa 300 mq, servizi igienici, ecc., a documentale conferma della presenza di una rilevante componente civile -non idoneamente smentita o confutata- degli insediamenti stessi.
Ritornando ora al profilo dell'onere della prova, testè accennato, occorre in gene- rale osservare che, secondo corrente interpretazione giurisprudenziale, il (qui pa- ventato) difetto di motivazione viene superato ove l'atto amministrativo indichi e richiami (con estremi soggettivi e numerici) altro atto od atti che ne contengano a loro volta i motivi delle poi assunte determinazioni amministrative semprechè, come pure avviene nella specie, siffatti provvedimenti siano ovviamente cono- sciuti o conoscibili al relativo destinatario (cfr. ad es. Cons.Stato 1825/24 che, in parte motiva e sul piano del principio generale, rileva che “E' noto al Collegio
l'indirizzo della giurisprudenza secondo cui si ritiene sufficientemente motivato un provvedimento amministrativo con il richiamo per relationem ad un altro do- cumento, atteso che la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica motivazionale pienamente ammessa dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, che richiede l'indicazione dell'atto richiamato purchè sia conosciuto o conoscibile destinatario”.).
Sicchè, come premesso, sarebbe a questo punto spettato all'opponente/attore -in presenza di atti amministrativi di piena individuazione e di agevole disponibilità ed acquisibilità (anche in forma di consultazione e prelievo telematici)- allegare siffatte delibere onde in tesi dimostrare o almeno efficacemente allegare che non vi fosse alcuna idonea spiegazione in ordine agli adottati parametri o percentuali di calcolo, sì da far constatare, anche in ipotetico superamento del principio di presunta legittimità dell'atto amministrativo, l'assenza o l'insufficienza della motivazione resa per relationem.
In definitiva, i profili riconducibili al punto 4. dell'ordinanza n. 30707/21 vanno respinti ad eccezione della questione della legittimazione debitoria nel senso che questa debba essere effettivamente riferita all'odierno opponente nei soli limiti di euro 32.984,68, quale valore esclusivamente rapportabile al primo quadrimestre dell'anno 2011, trattandosi infatti di importo equitativamente pari ad 1/3 di eu- ro 96.884,06; mentre che i restanti insoluti di euro 64.589,36 (afferenti a loro volta ai due successivi quadrimestri) non possono essere imputabili all'opponente medesimo che, quindi, non deve in alcuna forma risponderne (v. sopra).
Per tale solo profilo, evidentemente non secondario, la domanda introduttiva va in conseguenza parzialmente accolta. Infine, quanto al restante punto 3. (v. sopra), occorre invero osservare che la in- vocata documentazione attorea, certamente ampia (in ordine a note di parte, sen- tenze tributarie e del Tribunale delle acque , ecc.), non appare in ogni caso fun- zionale a sovvertire gli esiti, unitariamente intesi, del premesso “verbale di riu- nione” del 10/4/97 e della conseguente e confermativa nota comunale del 10-
11/3/98 oltre che del fondativo DM 4/11/94, i quali tutti convergono per l'affidamento del sito controverso al a prescindere dalla natu- Controparte_3
ra giuridica dello stesso. Per contro, detta produzione attorea tende essenzialmen- te a ricondurre l'alveo Sperone ed i suoi tributari nell'ambito del Demanio Idrico, profilo che, in pratica, vorrebbe così escludere la legittimazione asseritamente creditoria dell'intervenuto ente locale. Ma rispetto a ciò, come accennato, resta in assorbimento il fatto, in sé comunque non scalfito dalle altrui allegazioni, che un organismo esercente servizio d'interesse generale -in quanto deputato alla bonifi- ca per via idrica degli scarichi sversati nell'area in esame- abbia formalmente consegnato al il funzionante sito (alveo più tributari) per la relativa cura CP_3
e gestione ed abbia fatto ciò in presenza di anteriore decreto ministeriale che, per definizione, è ovviamente applicativo -e giammai contrastante- della superiore legislazione ordinaria.
Tutto questo, nei limiti sopra indicati, conferma nell'insieme che il CP_11
possa pretendere ed acquisire i correlati corrispettivi privatistici sulla
[...]
base dei riportati atti e verbali estesi dagli organismi di settore.
Sicchè, come si è pure anticipato, in assenza di diversi (e complessi) elementi ul- teriori, appare invero equo dividere la intera somma intimata di euro 96.884,06 in tre paritari quadrimestri (ciascuno quindi mediamente eguale ad euro 32.984,68), con l'effetto, per le ragioni dette, che l'impugnata ingiunzione di pagamento ex
RD 639/1910 valga e resti efficace, con l'arrotondamento di qualche centesimo, nei limiti di soli euro 32.984,68 (pari a 1/3 dell'intera pretesa comunale) verso l'odierno opponente il quale invece , nel resto (per 2/3), per difetto di legittima- zione debitoria, deve andare piuttosto esente da ogni forma di sua pretesa respon- sabilità.
In tali sensi, dunque, la domanda introduttiva deve essere parzialmente accolta.
Infine, quanto alle spese di lite, appare equo compensarne 1/3 tra le parti e con- dannare parte opposta a pagare, come in dispositivo, i restanti 2/3, in favore di parte opponente.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in riassunzione propo- sta da con citazione notificata il 29/1/22, così provvede : Parte_1
a) in parziale accoglimento, dichiara che la opposta ingiunzione di pagamento prot. 1582/4 emessa dal in data 14.3.2006 è efficace nei limiti Controparte_3
di euro 32.984,68;
b)compensa per 1/3 tra le parti le spese di giudizio e condanna il CP_12
a pagare a i restanti 2/3 che, per questa frazione, liquida in eu-
[...] Parte_1
ro 300 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli in data 30/8/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio