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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4286 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Elena Gelato consigliere rel.
dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2151/2020 e pendente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Lucchese giusta delega in atti attrice
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pennisi in forza di procura in atti convenuta Oggetto: impugnativa lodo arbitrale.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: ” Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo impugnato, anche con decreto inaudita altera parte, accogliere la presente impugnazione, per le motivazioni tutte espresse in fatto ed in diritto, e per l'effetto, in riforma dell'impugnato Lodo Arbitrale, emesso in data 07.01.2020 (dal Collegio Arbitrale composto dagli Arbitri: Prof.
Avv. Giuseppe Bozzi, Avv. Linda Di Rico, ed Avv. Antonio Rappazzo), Voglia:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità del Lodo arbitrale qui impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 829 n. 11 e 12) c.p.c. per tutte le ragioni sopra esposte, in fatto ed in diritto, in quanto il Lodo contiene disposizioni contraddittorie ovvero per non essersi il Collegio pronunciato su alcune delle domande avanzate dalle parti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle domande, richieste ed eccezioni, di sia in punto di risoluzione che in punto di domanda risarcitoria, nonché accertare e CP_1
dichiarare l'inammissibilità della altrui eccezione di altrui inadempimento in considerazione della insussistenza di un inadempimento di alla luce delle motivazioni sopra indicate;
Controparte_2
- Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio, oltre accessori e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%”;
Per la convenuta: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande di inclusa la richiesta di sospensiva, Parte_1
perchè infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge”
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato il lodo reso dal Collegio arbitrale di Roma in data 7 Parte_1
gennaio 2020 a definizione della controversia insorta con la società in relazione CP_1
al contratto di subappalto intercorso tra le parti il 22 settembre 2017, come integrato dal successivo accordo in data 20 febbraio 2018.
L'attrice ha lamentato: i)la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 11) c.p.c., in ragione della presenza di disposizioni contraddittorie;
ii) la nullità del lodo agli effetti di cui all'art. 829, n. 12) c.p.c., a fronte dell'omessa pronuncia su alcune domande ed eccezioni proposte dalle parti.
Con la prima doglianza ha evidenziato come il Collegio arbitrale, pur avendo Parte_1
respinto l'avversa domanda di risoluzione del contratto fondata sull'asserito mancato rispetto dei termini essenziali per l'ultimazione dei lavori, avesse poi contraddittoriamente accolto la domanda risarcitoria, riconoscendo la somma di euro 7.500,00 a titolo di penale per il ritardo.
ha poi lamentato l'ulteriore contraddizione insita nel rigetto della domanda di Parte_1
risoluzione, fondata anche sulla pretesa difformità delle opere rispetto alle regole dell'arte, e l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla necessità di esecuzione di opere di completamento da parte della subappaltante, pronuncia a suo avviso tale da porsi in evidente antinomia con la prima statuizione.
La pronuncia di accoglimento di tale voce di danno, poi, era ad avviso dell'attrice viziata dall'omessa pronuncia, da parte del Collegio arbitrale, sulle eccezioni formulate dalla stessa Pt_1
con riguardo al necessario rispetto della procedura di contestazione dei vizi di cui all'art.
[...]
17 del contratto di subappalto (che prevedeva la previa contestazione dei difetti e la concessione di un termine per rimediare alle eventuali carenze riscontrate, quale presupposto per l'eventuale risoluzione del contratto).
Il vizio di omessa pronuncia, secondo la prospettazione dell'attrice, era altresì ravvisabile nella mancata valutazione dell'eccezione di inadempimento formulata dalla stessa la Parte_1
quale aveva lamentato come la controparte non fosse legittimata ad eccepire l'avverso inadempimento, posto che si era a sua volta già resa inadempiente all'obbligo di pagamento della somma di euro 71.103,80, dovuta in relazione a lavorazioni pacificamente completate e mai contestate.
Su tali presupposti ha concluso per la declaratoria della nullità del lodo. Parte_1
si è costituita resistendo all'impugnazione. Controparte_1 La convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle avverse censure, a suo avviso non sussumibili nelle tassative ipotesi di impugnabilità del lodo previste dalla legge, e comunque la loro infondatezza.
La causa, a seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo consigliere relatore, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
L'impugnazione proposta da deve essere respinta, posto che le censure Parte_1
formulate dall'attrice non sono idonee ad integrare le postulate ipotesi di nullità del lodo.
Come noto, l'impugnazione del lodo arbitrale si configura come giudizio “a critica vincolata”, proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c.
In particolare, per quanto qui interessi, “la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4
c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al
n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri” (in questi termini, Cass., 12 gennaio
2021, n. 291; nello stesso senso, tra le altre, Cass., ord., 9 giugno 2021, n. 16077; Cass., ord., 5 febbraio 2021, n. 2747; Cass., 28 maggio 2014, n.11895).
Il lodo oggetto dell'odierna impugnazione non è affetto da alcuno di tali vizi.
La decisione arbitrale, infatti, non contiene alcuna contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo, con le quali è stata respinta la domanda di risoluzione del contratto di subappalto proposta da sono state accolte le domande risarcitorie dalla stessa formulate ed CP_1
è stata rigettata la domanda riconvenzionale di Parte_1 Né è ravvisabile alcuna contraddizione tra la motivazione ed i menzionati capi del dispositivo del lodo, che sono del tutto congruenti con quanto argomentato dal Collegio arbitrale nella motivazione.
In quella sede, infatti, gli arbitri hanno ritenuto:
- il difetto dei presupposti atti a giustificare l'invocata pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, considerata per un verso la natura non essenziale dei termini previsti per il completamento dei lavori e per altro l'acquiescenza prestata dalla subcommittente al loro superamento, con conseguente venir meno del dedotto effetto risolutorio;
rispetto a tale accertamento, il rigetto della domanda di risoluzione è del tutto conseguente;
- la fondatezza, di contro, delle domande risarcitorie proposte da sia con riguardo CP_1
alle penali pattuite per il caso di ritardo, che in relazione ai costi sostenuti per le opere eseguite dalla committente “in danno” dell'appaltatrice, accertamento cui è consona la statuizione di accoglimento delle domande suddette contenuta nel dispositivo;
- l'assoluto difetto di prova dei crediti vantati da nei confronti della Parte_1
subcommittente, cui è logicamente conseguito il rigetto della corrispondente domanda riconvenzionale.
Neppure può ritenersi, ciò che forse è quanto l'attrice intendeva sostenere, il contrasto tra le diverse componenti della motivazione, che nel caso di impugnativa del lodo deve essere inteso nei riduttivi termini di cui alle richiamate pronunce della Suprema Corte.
Il lodo, infatti, contiene una compiuta esposizioni delle ragioni che hanno condotto il Collegio arbitrale ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, nonostante il rigetto di quella di risoluzione, ravvisate dagli arbitri nelle seguenti considerazioni.
In termini generali il Collegio arbitrale, venendo ad esaminare le pretese risarcitorie formulate da ed al precipuo scopo di chiarire le ragioni dell'accoglimento di tali pretese pur a CP_1
fronte del rigetto della domanda di risoluzione, ha osservato che “per costante e pacifica giurisprudenza la domanda di risarcimento danni è autonoma dalla domanda di risoluzione per cui la condanna al risarcimento può essere pronunciata anche qualora sia rigettata, per qualsiasi causa, la domanda di risoluzione (Cass. n.
10741/2002; Cass. n. 5082 /1993)”.
In relazione poi al riconoscimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei lavori, questione sulla quale si fondava la domanda di risoluzione del contratto disattesa dal Collegio arbitrale, gli arbitri si sono in questi termini espressi: “la penale è dovuta per il fatto stesso del ritardo senza necessità di messa in mora ed anche se non sia stata pronunciata la risoluzione del contratto.
Secondo il costante indirizzo della dottrina e della giurisprudenza, l'applicazione della clausola penale non presuppone la risoluzione del contratto cui accede né è impedita dall'indicazione nel contratto di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione. Ciò a causa della diversità delle rispettive funzioni.
Mentre la clausola penale, consistendo in una preventiva, concordata e forfettaria liquidazione del danno che esime il creditore dalla relativa prova, costituisce un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale e incide sul piano degli effetti dell'eventuale inadempimento o del ritardo, il termine per l'adempimento riguarda la precedente fase di svolgimento del rapporto contrattuale nella quale la prestazione deve essere adempiuta (cass. n.16561\2017; cass.
n. 19358\2011; cass. n. 1183\2007)”.
Tali argomentazioni, quand'anche non condivise nel merito da non consentono Parte_1
all'evidenza di ritenere la sussistenza della postulata causa di nullità per contraddittorietà della motivazione del lodo.
Ed invero, lungi dal potersi ravvisare l'assenza o la radicale carenza della motivazione, gli arbitri hanno compiutamente argomentato le ragioni che li hanno indotti ad accogliere la domanda risarcitoria pur a fronte del rigetto di quella di risoluzione, con un iter logico del tutto lineare e tale da consentire di desumere la ratio della decisione.
Con riguardo poi al preteso contrasto tra il rigetto della domanda di risoluzione e l'accoglimento di quella risarcitoria afferente ai costi per l'esecuzione delle “opere in danno”, è a priori da escludere la postulata esistenza di un contrasto tra i due capi di pronuncia, considerato per un verso che, al di là del riferimento alla presenza di vizi delle opere, la domanda di risoluzione era prevalentemente fondata sul mancato rispetto dei termini essenziali, e in ogni caso che i costi esposti dalla subcommittente erano riferibili agli esborsi sostenuti per l'esecuzione delle opere non realizzate dalla subappaltatrice e non già per rimediare ad eventuali difetti dell'opera.
Venendo al dedotto vizio di omessa pronuncia, anche in questo caso deve escludersi la sussistenza della denunciata causa di nullità del lodo.
Ogni considerazione relativa all'omessa valutazione dell'eccezione di inadempimento formulata da al fine di paralizzare l'avversa deduzione dell'inadempimento e, per questa via, Parte_1
la domanda di risoluzione del contratto è assorbita dalla dirimente considerazione che il Collegio arbitrale ha rigettato la domanda di risoluzione proposta da di modo che non CP_1
aveva alcun motivo per pronunciarsi sull'eccezione formulata da ai sensi dell'art. Parte_1
1460 c.c.
In ogni caso, per mera completezza, l'esclusione del fondamento di tale eccezione è insita nel rigetto della corrispondente domanda riconvenzionale di che si fondava Parte_1
(quantomeno in parte) sullo stesso fatto costitutivo sotteso alla formulazione dell'eccezione, ovvero l'omesso pagamento, da parte di della somma di euro 71.103,80, pari al CP_1
valore delle opere eseguite e non contestate.
Il Collegio arbitrale ha sul punto ampiamente argomentato, rilevando l'assoluto difetto di prova del credito vantato dalla subappaltatrice, oggetto della domanda riconvenzionale e della corrispondente eccezione di inadempimento (qualora non ritenuta assorbita).
Con riguardo poi alle considerazioni relative all'omessa disamina delle difese svolte da Pt_1
in ordine al mancato rispetto delle procedure negoziali di cui all'art. 17 del contratto di
[...]
subappalto, che costituivano adempimenti prodromici alla declaratoria della “risoluzione per inadempimento dell'appaltatore”, fermo anche sotto questo profilo il difetto di interesse a formulare il rilievo a fronte del rigetto della domanda di risoluzione, giova per completezza evidenziare come tali eccezioni fossero state irritualmente formulate da in quanto per la prima volta Parte_1
introdotte nel thema decidendum in sede di scritti conclusivi (si rimanda alla memoria di costituzione di prodotta sub 3 nel relativo fascicolo di parte, nella quale non è contenuto alcun Parte_1
riferimento alla violazione delle procedure contrattuali di contestazione dell'inadempimento). Correttamente, dunque, il Collegio arbitrale si è astenuto dal pronunciarsi sul punto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione proposta da deve Parte_1
essere rigettata.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo all'attività processuale in concreto svolta in questa sede, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 2151/2020 R.g., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione;
2. condanna alla rifusione in favore di delle spese Pt_1 Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2025.
Il consigliere est. Il presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Elena Gelato consigliere rel.
dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2151/2020 e pendente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Lucchese giusta delega in atti attrice
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pennisi in forza di procura in atti convenuta Oggetto: impugnativa lodo arbitrale.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: ” Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo impugnato, anche con decreto inaudita altera parte, accogliere la presente impugnazione, per le motivazioni tutte espresse in fatto ed in diritto, e per l'effetto, in riforma dell'impugnato Lodo Arbitrale, emesso in data 07.01.2020 (dal Collegio Arbitrale composto dagli Arbitri: Prof.
Avv. Giuseppe Bozzi, Avv. Linda Di Rico, ed Avv. Antonio Rappazzo), Voglia:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità del Lodo arbitrale qui impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 829 n. 11 e 12) c.p.c. per tutte le ragioni sopra esposte, in fatto ed in diritto, in quanto il Lodo contiene disposizioni contraddittorie ovvero per non essersi il Collegio pronunciato su alcune delle domande avanzate dalle parti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle domande, richieste ed eccezioni, di sia in punto di risoluzione che in punto di domanda risarcitoria, nonché accertare e CP_1
dichiarare l'inammissibilità della altrui eccezione di altrui inadempimento in considerazione della insussistenza di un inadempimento di alla luce delle motivazioni sopra indicate;
Controparte_2
- Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio, oltre accessori e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%”;
Per la convenuta: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande di inclusa la richiesta di sospensiva, Parte_1
perchè infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge”
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato il lodo reso dal Collegio arbitrale di Roma in data 7 Parte_1
gennaio 2020 a definizione della controversia insorta con la società in relazione CP_1
al contratto di subappalto intercorso tra le parti il 22 settembre 2017, come integrato dal successivo accordo in data 20 febbraio 2018.
L'attrice ha lamentato: i)la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 11) c.p.c., in ragione della presenza di disposizioni contraddittorie;
ii) la nullità del lodo agli effetti di cui all'art. 829, n. 12) c.p.c., a fronte dell'omessa pronuncia su alcune domande ed eccezioni proposte dalle parti.
Con la prima doglianza ha evidenziato come il Collegio arbitrale, pur avendo Parte_1
respinto l'avversa domanda di risoluzione del contratto fondata sull'asserito mancato rispetto dei termini essenziali per l'ultimazione dei lavori, avesse poi contraddittoriamente accolto la domanda risarcitoria, riconoscendo la somma di euro 7.500,00 a titolo di penale per il ritardo.
ha poi lamentato l'ulteriore contraddizione insita nel rigetto della domanda di Parte_1
risoluzione, fondata anche sulla pretesa difformità delle opere rispetto alle regole dell'arte, e l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla necessità di esecuzione di opere di completamento da parte della subappaltante, pronuncia a suo avviso tale da porsi in evidente antinomia con la prima statuizione.
La pronuncia di accoglimento di tale voce di danno, poi, era ad avviso dell'attrice viziata dall'omessa pronuncia, da parte del Collegio arbitrale, sulle eccezioni formulate dalla stessa Pt_1
con riguardo al necessario rispetto della procedura di contestazione dei vizi di cui all'art.
[...]
17 del contratto di subappalto (che prevedeva la previa contestazione dei difetti e la concessione di un termine per rimediare alle eventuali carenze riscontrate, quale presupposto per l'eventuale risoluzione del contratto).
Il vizio di omessa pronuncia, secondo la prospettazione dell'attrice, era altresì ravvisabile nella mancata valutazione dell'eccezione di inadempimento formulata dalla stessa la Parte_1
quale aveva lamentato come la controparte non fosse legittimata ad eccepire l'avverso inadempimento, posto che si era a sua volta già resa inadempiente all'obbligo di pagamento della somma di euro 71.103,80, dovuta in relazione a lavorazioni pacificamente completate e mai contestate.
Su tali presupposti ha concluso per la declaratoria della nullità del lodo. Parte_1
si è costituita resistendo all'impugnazione. Controparte_1 La convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle avverse censure, a suo avviso non sussumibili nelle tassative ipotesi di impugnabilità del lodo previste dalla legge, e comunque la loro infondatezza.
La causa, a seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo consigliere relatore, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
L'impugnazione proposta da deve essere respinta, posto che le censure Parte_1
formulate dall'attrice non sono idonee ad integrare le postulate ipotesi di nullità del lodo.
Come noto, l'impugnazione del lodo arbitrale si configura come giudizio “a critica vincolata”, proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c.
In particolare, per quanto qui interessi, “la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4
c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al
n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri” (in questi termini, Cass., 12 gennaio
2021, n. 291; nello stesso senso, tra le altre, Cass., ord., 9 giugno 2021, n. 16077; Cass., ord., 5 febbraio 2021, n. 2747; Cass., 28 maggio 2014, n.11895).
Il lodo oggetto dell'odierna impugnazione non è affetto da alcuno di tali vizi.
La decisione arbitrale, infatti, non contiene alcuna contraddizione tra le diverse componenti del dispositivo, con le quali è stata respinta la domanda di risoluzione del contratto di subappalto proposta da sono state accolte le domande risarcitorie dalla stessa formulate ed CP_1
è stata rigettata la domanda riconvenzionale di Parte_1 Né è ravvisabile alcuna contraddizione tra la motivazione ed i menzionati capi del dispositivo del lodo, che sono del tutto congruenti con quanto argomentato dal Collegio arbitrale nella motivazione.
In quella sede, infatti, gli arbitri hanno ritenuto:
- il difetto dei presupposti atti a giustificare l'invocata pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, considerata per un verso la natura non essenziale dei termini previsti per il completamento dei lavori e per altro l'acquiescenza prestata dalla subcommittente al loro superamento, con conseguente venir meno del dedotto effetto risolutorio;
rispetto a tale accertamento, il rigetto della domanda di risoluzione è del tutto conseguente;
- la fondatezza, di contro, delle domande risarcitorie proposte da sia con riguardo CP_1
alle penali pattuite per il caso di ritardo, che in relazione ai costi sostenuti per le opere eseguite dalla committente “in danno” dell'appaltatrice, accertamento cui è consona la statuizione di accoglimento delle domande suddette contenuta nel dispositivo;
- l'assoluto difetto di prova dei crediti vantati da nei confronti della Parte_1
subcommittente, cui è logicamente conseguito il rigetto della corrispondente domanda riconvenzionale.
Neppure può ritenersi, ciò che forse è quanto l'attrice intendeva sostenere, il contrasto tra le diverse componenti della motivazione, che nel caso di impugnativa del lodo deve essere inteso nei riduttivi termini di cui alle richiamate pronunce della Suprema Corte.
Il lodo, infatti, contiene una compiuta esposizioni delle ragioni che hanno condotto il Collegio arbitrale ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, nonostante il rigetto di quella di risoluzione, ravvisate dagli arbitri nelle seguenti considerazioni.
In termini generali il Collegio arbitrale, venendo ad esaminare le pretese risarcitorie formulate da ed al precipuo scopo di chiarire le ragioni dell'accoglimento di tali pretese pur a CP_1
fronte del rigetto della domanda di risoluzione, ha osservato che “per costante e pacifica giurisprudenza la domanda di risarcimento danni è autonoma dalla domanda di risoluzione per cui la condanna al risarcimento può essere pronunciata anche qualora sia rigettata, per qualsiasi causa, la domanda di risoluzione (Cass. n.
10741/2002; Cass. n. 5082 /1993)”.
In relazione poi al riconoscimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei lavori, questione sulla quale si fondava la domanda di risoluzione del contratto disattesa dal Collegio arbitrale, gli arbitri si sono in questi termini espressi: “la penale è dovuta per il fatto stesso del ritardo senza necessità di messa in mora ed anche se non sia stata pronunciata la risoluzione del contratto.
Secondo il costante indirizzo della dottrina e della giurisprudenza, l'applicazione della clausola penale non presuppone la risoluzione del contratto cui accede né è impedita dall'indicazione nel contratto di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione. Ciò a causa della diversità delle rispettive funzioni.
Mentre la clausola penale, consistendo in una preventiva, concordata e forfettaria liquidazione del danno che esime il creditore dalla relativa prova, costituisce un mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale e incide sul piano degli effetti dell'eventuale inadempimento o del ritardo, il termine per l'adempimento riguarda la precedente fase di svolgimento del rapporto contrattuale nella quale la prestazione deve essere adempiuta (cass. n.16561\2017; cass.
n. 19358\2011; cass. n. 1183\2007)”.
Tali argomentazioni, quand'anche non condivise nel merito da non consentono Parte_1
all'evidenza di ritenere la sussistenza della postulata causa di nullità per contraddittorietà della motivazione del lodo.
Ed invero, lungi dal potersi ravvisare l'assenza o la radicale carenza della motivazione, gli arbitri hanno compiutamente argomentato le ragioni che li hanno indotti ad accogliere la domanda risarcitoria pur a fronte del rigetto di quella di risoluzione, con un iter logico del tutto lineare e tale da consentire di desumere la ratio della decisione.
Con riguardo poi al preteso contrasto tra il rigetto della domanda di risoluzione e l'accoglimento di quella risarcitoria afferente ai costi per l'esecuzione delle “opere in danno”, è a priori da escludere la postulata esistenza di un contrasto tra i due capi di pronuncia, considerato per un verso che, al di là del riferimento alla presenza di vizi delle opere, la domanda di risoluzione era prevalentemente fondata sul mancato rispetto dei termini essenziali, e in ogni caso che i costi esposti dalla subcommittente erano riferibili agli esborsi sostenuti per l'esecuzione delle opere non realizzate dalla subappaltatrice e non già per rimediare ad eventuali difetti dell'opera.
Venendo al dedotto vizio di omessa pronuncia, anche in questo caso deve escludersi la sussistenza della denunciata causa di nullità del lodo.
Ogni considerazione relativa all'omessa valutazione dell'eccezione di inadempimento formulata da al fine di paralizzare l'avversa deduzione dell'inadempimento e, per questa via, Parte_1
la domanda di risoluzione del contratto è assorbita dalla dirimente considerazione che il Collegio arbitrale ha rigettato la domanda di risoluzione proposta da di modo che non CP_1
aveva alcun motivo per pronunciarsi sull'eccezione formulata da ai sensi dell'art. Parte_1
1460 c.c.
In ogni caso, per mera completezza, l'esclusione del fondamento di tale eccezione è insita nel rigetto della corrispondente domanda riconvenzionale di che si fondava Parte_1
(quantomeno in parte) sullo stesso fatto costitutivo sotteso alla formulazione dell'eccezione, ovvero l'omesso pagamento, da parte di della somma di euro 71.103,80, pari al CP_1
valore delle opere eseguite e non contestate.
Il Collegio arbitrale ha sul punto ampiamente argomentato, rilevando l'assoluto difetto di prova del credito vantato dalla subappaltatrice, oggetto della domanda riconvenzionale e della corrispondente eccezione di inadempimento (qualora non ritenuta assorbita).
Con riguardo poi alle considerazioni relative all'omessa disamina delle difese svolte da Pt_1
in ordine al mancato rispetto delle procedure negoziali di cui all'art. 17 del contratto di
[...]
subappalto, che costituivano adempimenti prodromici alla declaratoria della “risoluzione per inadempimento dell'appaltatore”, fermo anche sotto questo profilo il difetto di interesse a formulare il rilievo a fronte del rigetto della domanda di risoluzione, giova per completezza evidenziare come tali eccezioni fossero state irritualmente formulate da in quanto per la prima volta Parte_1
introdotte nel thema decidendum in sede di scritti conclusivi (si rimanda alla memoria di costituzione di prodotta sub 3 nel relativo fascicolo di parte, nella quale non è contenuto alcun Parte_1
riferimento alla violazione delle procedure contrattuali di contestazione dell'inadempimento). Correttamente, dunque, il Collegio arbitrale si è astenuto dal pronunciarsi sul punto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione proposta da deve Parte_1
essere rigettata.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo all'attività processuale in concreto svolta in questa sede, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. 2151/2020 R.g., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione;
2. condanna alla rifusione in favore di delle spese Pt_1 Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2025.
Il consigliere est. Il presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto