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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a R.G. 933/2024 tra le seguenti parti:
P. IV , con sede legale in Celle Ligure (SV) alla Via Gioia Parte_1 P.IV_1
n. 8/6, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Scainelli del foro di Bergamo
PARTE ATTRICE
CONTRO
P.IV , con sede legale in Genova (GE), alla Piazza Controparte_1 P.IV_2
Dante n. 6/3, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor rappresentata Controparte_2
e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Leonardo Vesci presso il cui indirizzo PEC
è elettivamente domiciliata Email_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale - Accertate l'incompetenza del Tribunale di Savona in favore di quello di Genova, dichiarare annullato il decreto ingiuntivo impugnato e condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
In via subordinata - Accertata l'inesatta esecuzione della fornitura, dichiarare che nulla è dovuto alla parte convenuta opposta, ovvero ridurre la somma da ella pretesa nei limiti ritenuti di giustizia;
In ogni caso - Con refusione delle spese di lite”. Per il convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare la propria competenza territoriale quale foro di appartenenza della società debitrice/opponente e rigettare, pertanto, l'eccezione di competenza territoriale ex adverso avanzata;
- Concedere, per le motivazioni di cui in narrativa, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 160/2024 opposto, ex art. 648 c.p.c. per l'intero importo di € 14.537,21 (euro quattordicimilacinquecentosettantatre/21) per non essere l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO:
- Rigettare integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto come esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 160/2024 per
l'importo di € 14.573,21 (euro quattordicimilacinquecentosettantatre/21);
- In ogni caso condannare la F3 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ella somma di € 14.573,21 (euro Controparte_1 quattordicimilacinquecentosettantatre/21) ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio e della fase monitoria”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 160/2024, emesso in suo danno dal Tribunale di Savona su ricorso di
[...]
L'odierno opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale adito, da ritenersi stabilita in via esclusiva in favore del Tribunale di Genova in ragione della deroga convenzionale di cui alle condizioni generali di vendita predisposte dalla
[...]
Nel merito, contestava la debenza delle somme richieste, lamentando che il creditore CP_1 non aveva adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto versato in atti.
Si costituiva la società sostenendo la palese infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, e domandando la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'odierna opposta affermava la competenza di questo Tribunale, in ragione del carattere non esclusivo della deroga convenzionale della competenza in favore del Tribunale di Genova e, nel merito, produceva documentazione atta a dimostrare l'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni. Con ordinanza del 29.10.2024 era conferita provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo.
All'udienza del 17.01.2025, già depositate le memorie di cui all'art. 189 co. 1 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione
***********
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Va preliminarmente trattata l'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata dalla difesa di parte opponente.
Ai sensi dell'art. 11 Condizioni Generali di vendita predisposte da Controparte_1
“11.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al rapporto di
[...] fornitura, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, e/o esecuzione, e/o risoluzione, e/o validità saranno demandate in via esclusiva al Foro di Genova (Italia). 11.2 Il venditore ha peraltro la facoltà di convenire l'Acquirente di fronte al giudice nazionale dello stesso”. Tale deroga convenzionale della competenza territoriale, peraltro, era oggetto di approvazione specifica del compratore, come risulta dall'ordine di tubi in acciaio versato agli atti (Opposizione Parte_1
Doc. 4, pag. 2).
È consolidato in giurisprudenza il principio per cui “Ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto (o di una sua specifica clausola) necessita partire dall'esame del suo elemento letterale, che ha funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, per poi confrontarlo con l'intero contesto contrattuale. Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, d'altra parte, investe, oltre al contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. civile sez. I, 02/08/2023, n. 23519). La Suprema Corte ha più volte chiarito che “Nell'effettuare l'operazione di interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice deve rispettare i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., tenendo conto della comune intenzione delle parti e dell'interpretazione sistematica dello stesso, considerando la clausola nel contesto dell'intero contratto” (Cass. civile sez. I, 31/07/2024, n. 21426), per cui “il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. civile sez. I, 29/04/2024, n. 11475). Con particolare riferimento alle deroghe convenzionali alla competenza, la Suprema Corte ha chiarito che la volontà delle parti di individuare un foro esclusivo non richiede formule sacramentali, ben potendo essere dedotta dall'uso dell'aggettivo “esclusivo”, dell'avverbio “esclusivamente” oppure da espressioni similari (Cass. civile sez. III, 09/08/2007, n. 17449). Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, “È lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre
l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata” (Cass. civile sez. III, 19/12/2024, n. 33475).
Applicando tali principi alla fattispecie di cui in causa, l'apparente contrasto tra le clausole di cui ai punti uno e due dell'art. 11 delle Condizioni Generali di vendita praticate dalla società
[...] va composto, ritenendo che la deroga alla competenza in favore del Tribunale di Controparte_1
Genova escluda quella di ogni altro Tribunale nazionale – e dunque, sia pattuita in via “esclusiva”, secondo l'espressione adoperata dal predisponente le Condizioni Generali in parola – soltanto rispetto a iniziative processuali dell'acquirente. Come subito precisato al punto due del medesimo art. 11, invece, il venditore ha la possibilità di adire, in via concorrente con il citato foro genovese, il giudice
“nazionale”, ossia quello che sarebbe competente in applicazione dei criteri di riparto della competenza territoriale sanciti dal codice di procedura civile: tale è la portata da attribuirsi all'espressione con la quale, appunto, si riserva espressamente al solo venditore “la facoltà di convenire l'Acquirente di fronte al giudice nazionale dello stesso”.
Non appare condivisibile l'interpretazione proposta dalla difesa di parte opponente, secondo la quale il punto secondo dell'art. 11 andrebbe riferito alla sola ipotesi in cui l'acquirente abbia nazionalità straniera, mentre il punto primo presupporrebbe, invece, la medesima nazionalità del venditore e dell'acquirente, come emergerebbe dalle differenti locuzioni adoperate nei rispettivi periodi. Insufficiente, a suffragare tale interpretazione, l'uso della locuzione “foro competente” al punto primo, rispetto a quella di “giudice nazionale”, adoperata al comma secondo, considerato il carattere atecnico delle espressioni utilizzate dalle Condizioni generali di vendita: è sufficiente richiamare la rubrica del più volte citato art. 11, il quale appunto ragiona, impropriamente, di
“giurisprudenza competente”. Peraltro, la stessa interpretazione sostenuta da parte opponente non osta all'affermazione della competenza di questo Tribunale, non essendo dal punto secondo dell'art. 11 richiamata, per il caso di giurisdizione italiana, la competenza esclusiva del Foro di Genova, sancita invece dal solo punto primo: sussistendo, secondo la proposta interpretativa di parte opponente, la giurisdizione italiana, in conseguenza della nazionalità dell'acquirente, la clausola deve interpretarsi nel senso di ritenere territorialmente competente il giudice (italiano), quale individuato ai sensi degli artt. 19 segg. c.p.c.
L'eccezione di incompetenza sollevata da deve, pertanto, essere respinta, Parte_2 essendo stato il giudizio monitorio correttamente instaurato nanti il Tribunale di Savona: questo
Tribunale, infatti, risulta territorialmente competente alla stregua dell'art. 19 c.p.c., avendo il convenuto sede in Celle Ligure.
Venendo al merito della domanda, ha sollevato un'eccezione di Parte_2 inadempimento, contestando l'adempimento dell'ordine di materiali meglio dettagliati nell'atto introduttivo della presente opposizione.
Com'è noto, “L'opposizione a decreto ingiuntivo determina un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dall'opponente per contestarla, senza alcun vincolo derivante dall'emissione del decreto ingiuntivo. La contestazione dell'opponente, circa la pretesa fatta valere dall'opposto, […] può essere anche generica, risultando comunque idonea ad investire il giudice del potere - dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione,
e contestualmente a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine all'attività svolta” (Cass. civile sez. VI, 14/07/2022, n. 22253). Con riguardo all'efficacia probatoria delle fatture commerciali, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che ove il rapporto “sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. civile sez. II, 12/01/2016, n. 299), la medesima fattura “ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione
e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Cc)” (Cass. civile sez. II, 08/02/2024, n. 3581). Lo stesso debitore ingiunto ha versato agli atti del presente giudizio la mail recante il dettaglio delle forniture richieste alla società odierna opposta (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione):
l'elencazione dei materiali richiesti corrisponde al dettaglio della fattura emessa dalla società
(doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) la quale, a Controparte_1 propria volta, trova riscontro nell'estratto del registro IV delle fatture, autenticato da notaio (doc. n.
5, comparsa D'Amore). Considerata la documentazione versata agli atti e il contegno processuale del debitore ingiunto il quale, a fronte della produzione dei documenti di trasporto asseritamente sottoscritti dal destinatario della fornitura (cfr. all. 3 fascicolo monitorio prod. , non ha CP_1 disconosciuto la firma, limitandosi a reiterare le proprie, affatto generiche, contestazioni (cfr.
Comparsa conclusionale pagg. 1 e segg.: “Di fronte alle contestazioni spigate Parte_1 dall'opposta controparte non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta fornitura e dunque del proprio diritto di credito. Cosa che peraltro avrebbe agevolmente potuto fare in via documentale se davvero quanto asserisce fosse avvenuto”), l'onere della prova dell'adempimento, gravante sul creditore opposto, deve ritenersi assolto.
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 160/2024 del Parte_2
Tribunale di Savona deve pertanto essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al momento della decisione dal DM
147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, valori medi, senza la fase istruttoria, non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RESPINGE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e Parte_2 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 160/2024, emesso dal Tribunale di
Savona in data 11 marzo 2024 (R.G. 237/2024);
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_2 opposta, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IV e CPA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva. Savona, 27.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a R.G. 933/2024 tra le seguenti parti:
P. IV , con sede legale in Celle Ligure (SV) alla Via Gioia Parte_1 P.IV_1
n. 8/6, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Scainelli del foro di Bergamo
PARTE ATTRICE
CONTRO
P.IV , con sede legale in Genova (GE), alla Piazza Controparte_1 P.IV_2
Dante n. 6/3, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor rappresentata Controparte_2
e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Leonardo Vesci presso il cui indirizzo PEC
è elettivamente domiciliata Email_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per l'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale - Accertate l'incompetenza del Tribunale di Savona in favore di quello di Genova, dichiarare annullato il decreto ingiuntivo impugnato e condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
In via subordinata - Accertata l'inesatta esecuzione della fornitura, dichiarare che nulla è dovuto alla parte convenuta opposta, ovvero ridurre la somma da ella pretesa nei limiti ritenuti di giustizia;
In ogni caso - Con refusione delle spese di lite”. Per il convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare la propria competenza territoriale quale foro di appartenenza della società debitrice/opponente e rigettare, pertanto, l'eccezione di competenza territoriale ex adverso avanzata;
- Concedere, per le motivazioni di cui in narrativa, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 160/2024 opposto, ex art. 648 c.p.c. per l'intero importo di € 14.537,21 (euro quattordicimilacinquecentosettantatre/21) per non essere l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO:
- Rigettare integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto come esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 160/2024 per
l'importo di € 14.573,21 (euro quattordicimilacinquecentosettantatre/21);
- In ogni caso condannare la F3 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ella somma di € 14.573,21 (euro Controparte_1 quattordicimilacinquecentosettantatre/21) ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio e della fase monitoria”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 160/2024, emesso in suo danno dal Tribunale di Savona su ricorso di
[...]
L'odierno opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale adito, da ritenersi stabilita in via esclusiva in favore del Tribunale di Genova in ragione della deroga convenzionale di cui alle condizioni generali di vendita predisposte dalla
[...]
Nel merito, contestava la debenza delle somme richieste, lamentando che il creditore CP_1 non aveva adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto versato in atti.
Si costituiva la società sostenendo la palese infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, e domandando la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'odierna opposta affermava la competenza di questo Tribunale, in ragione del carattere non esclusivo della deroga convenzionale della competenza in favore del Tribunale di Genova e, nel merito, produceva documentazione atta a dimostrare l'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni. Con ordinanza del 29.10.2024 era conferita provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo.
All'udienza del 17.01.2025, già depositate le memorie di cui all'art. 189 co. 1 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione
***********
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Va preliminarmente trattata l'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata dalla difesa di parte opponente.
Ai sensi dell'art. 11 Condizioni Generali di vendita predisposte da Controparte_1
“11.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al rapporto di
[...] fornitura, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, e/o esecuzione, e/o risoluzione, e/o validità saranno demandate in via esclusiva al Foro di Genova (Italia). 11.2 Il venditore ha peraltro la facoltà di convenire l'Acquirente di fronte al giudice nazionale dello stesso”. Tale deroga convenzionale della competenza territoriale, peraltro, era oggetto di approvazione specifica del compratore, come risulta dall'ordine di tubi in acciaio versato agli atti (Opposizione Parte_1
Doc. 4, pag. 2).
È consolidato in giurisprudenza il principio per cui “Ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto (o di una sua specifica clausola) necessita partire dall'esame del suo elemento letterale, che ha funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, per poi confrontarlo con l'intero contesto contrattuale. Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, d'altra parte, investe, oltre al contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. civile sez. I, 02/08/2023, n. 23519). La Suprema Corte ha più volte chiarito che “Nell'effettuare l'operazione di interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice deve rispettare i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., tenendo conto della comune intenzione delle parti e dell'interpretazione sistematica dello stesso, considerando la clausola nel contesto dell'intero contratto” (Cass. civile sez. I, 31/07/2024, n. 21426), per cui “il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. civile sez. I, 29/04/2024, n. 11475). Con particolare riferimento alle deroghe convenzionali alla competenza, la Suprema Corte ha chiarito che la volontà delle parti di individuare un foro esclusivo non richiede formule sacramentali, ben potendo essere dedotta dall'uso dell'aggettivo “esclusivo”, dell'avverbio “esclusivamente” oppure da espressioni similari (Cass. civile sez. III, 09/08/2007, n. 17449). Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, “È lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre
l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata” (Cass. civile sez. III, 19/12/2024, n. 33475).
Applicando tali principi alla fattispecie di cui in causa, l'apparente contrasto tra le clausole di cui ai punti uno e due dell'art. 11 delle Condizioni Generali di vendita praticate dalla società
[...] va composto, ritenendo che la deroga alla competenza in favore del Tribunale di Controparte_1
Genova escluda quella di ogni altro Tribunale nazionale – e dunque, sia pattuita in via “esclusiva”, secondo l'espressione adoperata dal predisponente le Condizioni Generali in parola – soltanto rispetto a iniziative processuali dell'acquirente. Come subito precisato al punto due del medesimo art. 11, invece, il venditore ha la possibilità di adire, in via concorrente con il citato foro genovese, il giudice
“nazionale”, ossia quello che sarebbe competente in applicazione dei criteri di riparto della competenza territoriale sanciti dal codice di procedura civile: tale è la portata da attribuirsi all'espressione con la quale, appunto, si riserva espressamente al solo venditore “la facoltà di convenire l'Acquirente di fronte al giudice nazionale dello stesso”.
Non appare condivisibile l'interpretazione proposta dalla difesa di parte opponente, secondo la quale il punto secondo dell'art. 11 andrebbe riferito alla sola ipotesi in cui l'acquirente abbia nazionalità straniera, mentre il punto primo presupporrebbe, invece, la medesima nazionalità del venditore e dell'acquirente, come emergerebbe dalle differenti locuzioni adoperate nei rispettivi periodi. Insufficiente, a suffragare tale interpretazione, l'uso della locuzione “foro competente” al punto primo, rispetto a quella di “giudice nazionale”, adoperata al comma secondo, considerato il carattere atecnico delle espressioni utilizzate dalle Condizioni generali di vendita: è sufficiente richiamare la rubrica del più volte citato art. 11, il quale appunto ragiona, impropriamente, di
“giurisprudenza competente”. Peraltro, la stessa interpretazione sostenuta da parte opponente non osta all'affermazione della competenza di questo Tribunale, non essendo dal punto secondo dell'art. 11 richiamata, per il caso di giurisdizione italiana, la competenza esclusiva del Foro di Genova, sancita invece dal solo punto primo: sussistendo, secondo la proposta interpretativa di parte opponente, la giurisdizione italiana, in conseguenza della nazionalità dell'acquirente, la clausola deve interpretarsi nel senso di ritenere territorialmente competente il giudice (italiano), quale individuato ai sensi degli artt. 19 segg. c.p.c.
L'eccezione di incompetenza sollevata da deve, pertanto, essere respinta, Parte_2 essendo stato il giudizio monitorio correttamente instaurato nanti il Tribunale di Savona: questo
Tribunale, infatti, risulta territorialmente competente alla stregua dell'art. 19 c.p.c., avendo il convenuto sede in Celle Ligure.
Venendo al merito della domanda, ha sollevato un'eccezione di Parte_2 inadempimento, contestando l'adempimento dell'ordine di materiali meglio dettagliati nell'atto introduttivo della presente opposizione.
Com'è noto, “L'opposizione a decreto ingiuntivo determina un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dall'opponente per contestarla, senza alcun vincolo derivante dall'emissione del decreto ingiuntivo. La contestazione dell'opponente, circa la pretesa fatta valere dall'opposto, […] può essere anche generica, risultando comunque idonea ad investire il giudice del potere - dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione,
e contestualmente a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine all'attività svolta” (Cass. civile sez. VI, 14/07/2022, n. 22253). Con riguardo all'efficacia probatoria delle fatture commerciali, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che ove il rapporto “sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. civile sez. II, 12/01/2016, n. 299), la medesima fattura “ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione
e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Cc)” (Cass. civile sez. II, 08/02/2024, n. 3581). Lo stesso debitore ingiunto ha versato agli atti del presente giudizio la mail recante il dettaglio delle forniture richieste alla società odierna opposta (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione):
l'elencazione dei materiali richiesti corrisponde al dettaglio della fattura emessa dalla società
(doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) la quale, a Controparte_1 propria volta, trova riscontro nell'estratto del registro IV delle fatture, autenticato da notaio (doc. n.
5, comparsa D'Amore). Considerata la documentazione versata agli atti e il contegno processuale del debitore ingiunto il quale, a fronte della produzione dei documenti di trasporto asseritamente sottoscritti dal destinatario della fornitura (cfr. all. 3 fascicolo monitorio prod. , non ha CP_1 disconosciuto la firma, limitandosi a reiterare le proprie, affatto generiche, contestazioni (cfr.
Comparsa conclusionale pagg. 1 e segg.: “Di fronte alle contestazioni spigate Parte_1 dall'opposta controparte non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta fornitura e dunque del proprio diritto di credito. Cosa che peraltro avrebbe agevolmente potuto fare in via documentale se davvero quanto asserisce fosse avvenuto”), l'onere della prova dell'adempimento, gravante sul creditore opposto, deve ritenersi assolto.
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 160/2024 del Parte_2
Tribunale di Savona deve pertanto essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al momento della decisione dal DM
147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, valori medi, senza la fase istruttoria, non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. RESPINGE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e Parte_2 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 160/2024, emesso dal Tribunale di
Savona in data 11 marzo 2024 (R.G. 237/2024);
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_2 opposta, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IV e CPA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva. Savona, 27.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti