CA
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Mammone ConSIliera dott.ssa Francesca Vullo ConSIliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1899/2024 promossa in grado d'appello
DA
QUALE AMMINISTR.DI TE Parte_2
(C.F. ),
[...] Parte_3 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente Parte_4 C.F._2 domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 21 (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_5 C.F._3 in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
IN PROPRIO E QUALE ESER.LA Parte_6
POT.GENIT. SUL FIGLIO (C.F. Parte_7
, elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 C.F._4
MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in largo PORTO DI CLASSE, 8 presso lo studio dell'avv. CANTONI GIONATA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: Morte sulle seguenti conclusioni.
Per QUALE AMMINISTR.DI SOSTEGNO DEL SIG. Pt_1 Pt_3
NI IO NI , per per Parte_4 [...]
per IN PROPRIO E QUALE ESER.LA Pt_5 Pt_6
POT.GENIT. SUL FIGLIO MINORE Parte_7
[...]
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n° 10607/2023 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio pagina 2 di 21 rubricato al n° 18011/2020 R.G, pubblicata in data 29 dicembre 2023, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare: In via principale e nel merito: accogliere, per il motivo, come dedotto e articolato in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10607/2023 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rubricato al n° 18011/2020 R.G, pubblicata in data 29 dicembre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare e dichiarare che l'investimento occorso il 30 maggio 2018 in Rosà (VI) alla Via Capitano Alessio, 45, meglio descritto in atti, a causa del quale la SI Persona_1 perdeva la vita, si verificava per responsabilità del SInor
[...] Controparte_2 proprietario e conducente dell'autoarticolato DAF tg. TA149EU (Austria) assicurato con
(polizza n. A803844268/23) e conseguentemente, Controparte_3 per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, quale ente deSInato alla liquidazione del sinistro per conto dell'impresa assicuratrice straniera ai sensi dell'art. 126 cod. ass., Controparte_3 al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti, a qualsiasi titolo subiti e subendi in quella misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi o ad altro determinato di giustizia. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti. In via istruttoria: A). alla luce di quanto dedotto da controparte in ordine alla dinamica dell'investimento della SI qualora il giudicante lo ritenesse opportuno, disporsi CTU ricostruttiva Pt_3 dell'incidente, con particolare riguardo alla possibilità per il SInor Controparte_2 conducente dell'autoarticolato targato TA149EU, di avvedersi della presenza del pedone;
B). alla luce delle deduzioni svolte dalla controparte in relazione al fatto che il SInor non sarebbe stato in grado di percepire l'avvenuto decesso della sorella, Parte_3
e, comunque, la gravità dell'evento, disporsi CTU medico legale di Persona_1 natura psichica e/o psichiatrica, diretta ad accertare la capacità del SInor Parte_3 di percepire la morte della sorella e di comprendere la gravità dell'evento. In alternativa il
[...]
Giudice potrà disporre la comparizione del SInor al fine di accertarsi Parte_3 personalmente delle condizioni di questo ultimo. pagina 3 di 21 C). Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1). il SInor e la SI si erano fidanzati da Parte_4 Persona_1 ragazzi e decidevano di sposarsi all'età di 24 anni;
2). era il SInor a riconoscere la salma della moglie;
Parte_4
3). dopo la morte di il SInor è caduto in uno stato Persona_1 Parte_4 di prostrazione;
4). successivamente al decesso della moglie, il SInor ha iniziato a mostrare Parte_4 stanchezza e prostrazione nello svolgimento delle attività quotidiane;
5). successivamente al decesso della moglie, il SInor ha ridotto i rapporti Parte_4 sociali con terze persone ponendosi in una condizione di auto-isolamento;
6). successivamente al decesso della moglie, il SInor manifesta pensieri Parte_4 negativi, senso di rassegnazione e tristezza;
7). successivamente al decesso della moglie, il SInor si adombra in assenza Parte_4 di apparenti motivi, anche in pubblico;
8). al momento del decesso della madre, era con Parte_5 Persona_1 questa convivente;
9). iniziava il proprio percorso lavorativo presso il bar di proprietà della Parte_5 madre ultima e qui la proseguiva;
10). nell'immediatezza dell'incidente, accorreva sul luogo e vedeva il cadavere Parte_5 della madre;
11). trascorreva la propria giornata lavorando al bar di famiglia, presso il Parte_5 quale la madre si recava quotidianamente;
12). successivamente al decesso della madre, si è chiusa in se stessa, riducendo Parte_5
i rapporti sociali con terze persone e le proprie uscite di casa per motivi diversi dal lavoro;
13). successivamente al decesso della madre, si adombra, anche in assenza di Parte_5 apparenti motivi;
14). successivamente al decesso della madre, anche mentre lavora al bar, Parte_5 manifesta segni di sconforto e malinconia;
15). e la mamma trascorrevano assieme i momenti liberi dal lavoro;
Parte_5
16). successivamente al decesso della propria madre, si rivolgeva ad uno Parte_5 psicologo e le veniva prescritto l'uso di farmaci ansiolitici (Alpraziolan);
17). lavorava presso il bar di famiglia, dove la madre si recava Parte_6 quotidianamente;
pagina 4 di 21 18). aveva avviato e proseguito il proprio percorso lavorativo lavorando Parte_6 presso l'azienda di famiglia di cui la madre era titolare e presso cui questa lavorava ogni giorno;
19). successivamente al decesso della madre, si è chiuso in se stesso, riducendo Parte_6
i rapporti sociali con terze persone e le proprie uscite di casa per motivi diversi dal lavoro;
20). successivamente al decesso della madre, si adombra, anche in assenza di Parte_6 apparenti motivi;
21). successivamente al decesso della madre, anche mentre lavora al bar, Parte_6 manifesta segni di malinconia;
22). figlio di e nipote della SI trascorreva Parte_7 Pt_6 Pt_3 quotidianamente parte della propria giornata assieme alla nonna;
23). la nonna si occupava di anche nelle sere della settimana in cui Persona_1 Pt_7 il padre e la madre di questo erano impegnati nel lavoro;
24). ancora oggi chiede al padre notizie della nonna;
Pt_7
25). il SInor fratello della vittima, vive in un appartamento attiguo a Parte_3 quello della sorella;
26). la SI si recava presso l'abitazione del fratello ogni giorno per Persona_1 assisterlo nelle necessità quotidiane: preparazione dei pasti, cura della casa, lavaggio della biancheria, approvvigionamenti;
27). durante le sue visite al fratello, la SI si intratteneva con il Persona_1 proprio fratello, tenendogli compagnia;
28). la SI si occupava di degli incombenti pratici necessari al Persona_1 normale scorrere della vita del SInor Pt_3
29). la SI era l'ultimo membro in vita della famiglia di origine del Persona_1 SInor Parte_3
30). la SI dava anche sostegno economico al fratello, si occupava di Persona_1 pagare - oltre alla spesa alimentare ed alle piccole spese quotidiane - anche le utenze dell'appartamento presso il quale il SInor risiede;
Parte_3
31). in seguito al decesso della sorella, il SInor ha manifestato segni di Parte_3 malinconia e tristezza;
32). in seguito al decesso della sorella, il SInor appare assente ed Parte_3 apatico;
33). la morte della SI ha determinato l'alterazione dell'equilibrio Persona_1 della vita del SInor Parte_3
34). il SInor cenava ogni giorno presso la casa della sorella;
Parte_3
Si indicano a testi: pagina 5 di 21 RA , residente in [...]; Testimone_1
RA residente in [...]; Testimone_2
RA , residente in [...]. Tes_3
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
* Rigettare ogni appello, confermando la sentenza n. 10607/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 29 dicembre 2023 e pubblicata in pari data.
* Respingere, in ogni caso, le domande svolte dagli appellanti perché infondate e/o indimostrate, in fatto ed in diritto. In ogni caso:
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Si dichiara non accettare il contraddittorio su eventuali avverse domande nuove”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Il 30.05.2018, intorno alle ore 16.50, in Rosà (VI), si verificò un sinistro stradale nel corso del quale la SI.ra riportò lesioni mortali. La SI.ra Persona_1
, che stava camminando conducendo a mano la sua bicicletta lungo la Pt_3 ciclopedonale di via Capitanio Alessio, trovando l'attraversamento pedonale occupato dall'autoarticolato DAF con targa austriaca TA149EU fermo in colonna a causa di traffico intenso, nell'intraprendere l'attraversamento della carreggiata davanti all'autoarticolato all'altezza del civico 45, fu investita dal suddetto veicolo, condotto dal SI. nel momento in cui Controparte_2 questo riprese la marcia. A seguito di tale evento, l'avv. in qualità di amministratore di TE sostegno del fratello della si.ra , , unitamente al Pt_3 Parte_3 marito della vittima e ai figli e Parte_4 Pt_5 Parte_6 quest'ultimo anche quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore pagina 6 di 21 convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Parte_7
in qualità di proprietario e conducente del suddetto Controparte_2 autoarticolato, , quale assicuratore per la Controparte_3
R.C.A., e l' (in seguito anche per sentire Controparte_1 CP_1 dichiarare la responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente, di
[...] nella determinazione del sinistro, nonché ottenere la condanna dei CP_2 convenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti dall'evento dedotto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme. L' , costituitosi in giudizio, contestò le domande attoree Controparte_1 in punto di an e di quantum, chiedendo il rigetto delle stesse. Assunta la prova testimoniale sulla dinamica del sinistro, con sentenza n. 10607/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023 e mai notificata, il Tribunale di Milano rigettò le domande attoree condannando gli attori a rifondere le spese di lite sostenute da liquidate in euro 15.934,00 per compensi professionali, CP_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Il primo giudice rilevò che, sulla base del verbale di incidente redatto dagli agenti della Polizia Locale Nord Est Vicentino e dell'esito della consulenza cinematica disposta dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale, la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere interamente alla SI.ra Persona_1
alla quale era da imputare non solo il mancato rispetto delle regole
[...] cautelari di cui agli artt. 140 e 190, comma 2, d.lgs. 285/1992, ma anche un comportamento contrario a ordinaria diligenza;
che la presunzione di colpa in capo al conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. doveva ritenersi superata, in quanto il SI. non avrebbe potuto in alcun modo evitare di CP_2 investire il pedone, giacché il tempo in cui la SI.ra era visibile a terra, Pt_3 attraverso lo specchietto frontale o di accostamento , era inferiore al tempo complessivo – pari a 0,85 secondi – impiegato dall'autoarticolato per raggiungere il punto d'urto; che nemmeno poteva ritenersi imprudente il comportamento del SI. al quale, non potendo essere richiesta una CP_2 condotta di controllo costante del proprio campo di visuale indiretta, risultava impossibile avvedersi della SI.ra prima di riavviare il mezzo;
che pertanto Pt_3 la condotta concretamente tenuta dal pedone integrava un comportamento rischioso posto in essere con la consapevolezza della sua pericolosità e idoneo a costituire causa esclusiva della determinazione dell'evento lesivo.
pagina 7 di 21 Hanno proposto appello l'avv. in qualità di amministratore di TE sostegno di , nonché , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 quest'ultimo in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Si è costituito l' , Parte_7 Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello nel merito. Dichiarata la contumacia di e di Controparte_2 Controparte_3
, fissata l'udienza del 16 gennaio 2025 per la rimessione in
[...] causa della decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 22 gennaio 2025.
*** Nell' unico motivo di gravame vengono censurate le argomentazioni con le quali il tribunale ha superato la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 co. 1 c.c. a carico del conducente dell'autoarticolato, giungendo ad imputare all' esclusiva responsabilità del pedone la causa del sinistro e del conseguente evento letale. Gli appellanti lamentano la violazione e la fallace applicazione dell'art. 2054, comma 1, c.c. e degli artt. 1 e 140 del C.d.S., nonché l'errata valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie. In primo luogo il primo giudice non avrebbe prestato la dovuta attenzione alla ricostruzione della dinamica del sinistro, per come emersa, all'esito dell'istruttoria. I testi escussi in giudizio avevano infatti confermato che la SI aveva intrapreso l'attraversamento quando l'autoarticolato era Pt_3 ancora fermo. Solo a seguito della successiva ripartenza del veicolo, il pedone, che si trovava già in fase di attraversamento, era inciampato nel tentativo di retrocedere, venendo così investito. Il primo giudice aveva concentrato le proprie valutazioni sugli eventi successivi alla caduta a terra del pedone, senza minimamente considerare la condotta del camionista prima della ripartenza. Si contesta in particolare al tribunale di non avere opportunamente stigmatizzato il comportamento del conducente dell'autoarticolato il quale, oltre ad arrestarsi occupando interamente l'attraversamento pedonale sito in un centro abitato, nel ripartire, aveva omesso di verificare la presenza di pedoni, benché l'ipotesi dell'attraversamento fosse assolutamente prevedibile, tenuto conto del fatto che il veicolo occupava le strisce pedonali, in pieno centro abitato e in una strada ad elevata frequentazione di pedoni. Tali circostanze, unitamente al dato pacifico che gli specchi di visione indiretta, di cui era dotato il mezzo pesante, garantivano una visione completa lungo tutta la fiancata del complesso veicolare pagina 8 di 21 e su tutta la parte anteriore, avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere non scalfita la presunzione di colpa ex art. 2054, comma 1, c.c. Per converso era da ritenere che il conducente dell'autoarticolato aveva imprudentemente ripreso la marcia, senza prima verificare che la carreggiata fosse libera da ostacoli benché, per le circostanze concrete, fosse prevedibile la possibile presenza di pedoni in fase di attraversamento, tanto più che, occupando il passaggio pedonale, impediva ai pedoni di attraversare in sicurezza, così violando l'art. 158 co. 1 lett. g) C.d.S. Gli appellanti, mediante una lettura sistematica del codice della strada, richiamano l'applicabilità della regola di cui all'art. 351 del regolamento di attuazione del C.d.S. che consentirebbe di affermare che, anche in caso di incolonnamento di veicoli, è onere degli automobilisti sgombrare gli attraversamenti pedonali per consentirne l'utilizzo da parte dei pedoni. Concludono rilevando che l'imprudenza compiuta dalla SI.ra non poteva Pt_3 elidere la presunta responsabilità del conducente del veicolo il quale è esente da colpa solo qualora la condotta del pedone, del tutto eccezionale e imprevedibile, sia da sola sufficiente a cagionare l'evento.
***
L'opinione della Corte L'impugnazione è fondata. Il tribunale ha così ricostruito la dinamica del sinistro:
<<il intorno alle ore in condizioni atmosferiche serene e con>
di traffico intenso, la SI percorreva la via Capitano Alessio del Comune di Rosà Pt_3 con direzione di marcia da nord verso sud, impegnando inizialmente il percorso clico/pedonale presente sul lato destro della carreggiata;
ella spingeva la bicicletta, city-bike da donna di colore grigio (“Bottecchia”), tenendola sul lato sinistro;
giunta all'altezza del civico 45 della medesima via, in presenza di macchine e autoarticolato incolonnati a causa della presenza della lanterna semaforica proiettante luce rossa, decideva di procedere comunque all'attraversamento della carreggiata in modo perpendicolare all'asse stradale, senza avvalersi delle strisce pedonali che erano occupate dall'autoarticolato; nel momento del suo attraversamento, come riferito dalla teste le macchine ferme incolonnate stavano Tes_4 riprendendo la loro marcia e, pur tuttavia, ella decideva comunque di procedure all'attraversamento della carreggiata fuori dalle strisce pedonali;
nel medesimo frangente pagina 9 di 21 l'autoarticolato condotto da che fino a quel momento si trovava in fase di Controparte_2 arresto sulla carreggiata in ragione della lanterna semaforica rossa, riprendeva la marcia quando la colonna di macchine era ripartita. La SI nel momento in cui Pt_3
l'autoarticolato riprendeva la sua marcia, si trovava all'altezza dello spigolo anteriore destro della motrice e appena si è accorta della ripartenza del mezzo pesante, dopo avere lanciato la bicicletta all'indietro, perdeva l'equilibrio, finendo a terra sotto la parte anteriore destra del trattore per semirimorchio venendo così sormontata e rimanendo schiacciata con l'addome e il torace sotto la ruota anteriore destra del trattore e decideva del colpo>>. Tale sequenza dei fatti può dirsi pacifica. L'unica questione di cui discutono le parti riguarda la concomitanza della fase iniziale delle condotte. Secondo gli appellanti la SI.ra aveva iniziato l'attraversamento quando ancora Pt_3
l'autoarticolato era fermo. La prova di tale assunto emergerebbe dalle dichiarazioni testimoniali – e in particolar modo da quelle della teste – Tes_4 rese in sede di prova delegata. Il primo giudice non si sofferma sulla questione limitandosi a richiamare le dichiarazioni della testimone. La difesa di nel contestare il fatto che “l'autoarticolato fosse “fermo” quando la sfortunata SI Pt_3 ha inopinatamente iniziato l'attraversamento”, afferma che “l'automezzo ha ripreso la marcia immediatamente dopo l'inizio dell'attraversamento..” , il che equivale a riconoscere che il pedone aveva iniziato ad attraversare quando il veicolo era ancora fermo. Non può dunque ipotizzarsi una simultaneità tra le condotte, bensì piuttosto una successione tra le stesse nell'arco di un arco temporale ristretto, come si desume dal fatto che, in base alla perizia del PM, le cui risultanze sono condivise dalle parti, prima della caduta a terra del pedone, l'autoarticolato aveva già percorso 0,80 m in un tempo pari a 1,15 secondi. Così delineata la dinamica dell'evento, riprendendo l'esito degli accertamenti compiuti nel corso delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero, il tribunale, con argomentazioni condivisibili e peraltro non oggetto di gravame, focalizza l'attenzione sul momento della collisione veicolo-pedone e, partendo dalla considerazione che
<<..dal momento in cui il pedone cade a terra al momento in cui viene schiacciato,
l'autoarticolato sopravanza di 1,6 metri;
pertanto nel momento in cui il pedone cade a terra il complesso veicolare ha già percorso circa 0,8 metri impiegando un tempo pari a 1,15 secondi;
ne consegue che il complesso veicolare per raggiungere il punto d'urto, ovvero il punto in cui la ruota anteriore destra dello stesso schiaccia il pedone a terra, impiega dal momento in cui il
pagina 10 di 21 pedone è a terra, un tempo pari a 0,85 secondi. Il tempo in cui il pedone era visibile a terra attraverso lo specchio frontale o quello di accostamento risulta essere inferiore al tempo complessivo impiegato dall'autoarticolato per raggiungere il pedone a terra e pari a 0,85 secondi...> supera la presunzione di colpa ex art. 2054, I comma, c.c. concludendo che il conducente del veicolo << [..] nulla avrebbe potuto fare per evitare di investire e schiacciare il pedone caduto a terra autonomamente>>. Non è invece conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia di scontro tra veicolo e pedone la valutazione operata dal tribunale del comportamento tenuto dal conducente del veicolo all'atto della ripartenza. In sentenza di afferma che
<<del resto non pu nemmeno ritenersi imprudente il comportamento del conducente>
dell'autoarticolato che, fermo in fase di arresto ex art. 157 d.lgs. 285/1992 (e non di fermata
o sosta come allegato da parte attrice) in ragione del semaforo proiettante luce rossa, ha successivamente ripreso la marcia del proprio mezzo fermo in colonna ad un semaforo senza mantenere un controllo costante di ciò che avviene intorno al veicolo e che non si trova nel campo di visuale diretta del conducente, dal momento che tale condotta deve ritenersi in concreto del tutto ineSIibile risultando, nella specie, impossibile (inavvistabilità in concreto) per il conducente, prima di riavviare il mezzo, avvedersi della SI che in quel momento non Pt_3 era nel campo di visibilità del SInor >>. Controparte_2
Il tribunale pertanto esclude la responsabilità del conducente sul presupposto della ineSIibilità di un comportamento alternativo in virtù dell'assunto che il pedone non era oggetto di visione diretta da parte del conducente dell'autoarticolato. Il primo giudice esegue il vaglio delle emergenze processuali compiuto dal giudice penale, senza considerare il (totalmente) diverso titolo d'imputazione civilistica dell'illecito, che, ai sensi dell'art. 2054 co.1 c.c., ruota intorno ad una presunzione di colpa del tutto incompatibile col sistema penalistico e che s'ispira, sul versante del nesso eziologico, alla regola, non meno estranea al sistema penalistico, del "più probabile che non" (Cass. n. 21619/2007; Cass. n. 22225/14). Peraltro occorre rimarcare che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c.. A tale fine è necessario che il conducente del veicolo fornisca prova (i) che la condotta pagina 11 di 21 colposa del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile (ii) di avere adottato tutte le cautele eSIibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 8663 del 04/04/2017; Cass. n. 9856/2022). Con riferimento al punto sub (i) occorre poi tenere a mente che l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali in pieno giorno e in un centro abitato non è condotta connotata da imprevedibilità (cfr Cass. n. 2019/2241; Cass. n. 2433/2024). Nel caso di specie pertanto, considerato che l'investimento è avvenuto nelle ore pomeridiane, in una strada fiancheggiata da abitazioni ed esercizi commerciali, e che l'autotreno occupava il passaggio pedonale, l'attraversamento della SI.ra al di fuori delle strisce non integra gli estremi Pt_3 della condotta imprevedibile. Con riferimento al punto sub (ii) il conducente dell'autoarticolato non ha dato prova di avere adottato tutte le cautele che il surriferito contesto eSIeva. Nello specifico deve ritenersi che il conducente di un veicolo, fermo in colonna in un centro abitato, prima di riprendere la propria marcia, debba verificare l'assenza di ostacoli. Il principio dell'affidamento fissato dall'art. 140 CdS in base al quale, gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire intralcio per la circolazione, trova un contemperamento nell'opposto principio in base al quale l'utente della strada è, comunque, responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nei limiti della prevedibilità (Cass. civ. n. 27513/2017). Proprio in ottemperanza a tale regola il SI. prima CP_2 di riprendere la marcia avrebbe dovuto controllare che non vi fossero situazioni di potenziale pericolo. Tanto più l'osservanza di tale regola di diligenza era richiesta per le concrete condizioni della circolazione (percorrenza nella stagione primaverile di una strada fiancheggiata da una ciclopedonale e con affaccio di esercizi commerciali) che rendeva del tutto prevedibile la presenza, il passaggio e l'attraversamento di persone, tanto più considerato che l'utilizzo delle strisce pedonali era impedito dalla presenza dell'autotreno. Il conducente non ha invece fornito prova di avere controllato, prima della ripartenza, tramite l'ausilio degli specchi (frontale e laterale) indiretti che la strada fosse libera. E' infatti emerso dalle verifiche eseguite dal consulente del pubblico ministero che, tramite gli specchi di visione indiretta, il SI. potesse avvedersi della condotta del pedone. Ed è peraltro CP_2 proprio il consulente del PM a evidenziare la negligenza del SI. CP_2 che, prima di riprendere la marcia avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione l'assenza di pedoni. pagina 12 di 21 Il consulente del P.M. partendo dalla considerazione che, in virtù dello stato dei luoghi, il conducente del complesso veicolare avrebbe dovuto prestare una
“maggiore attenzione nella ripartenza accertandosi che la stessa non fosse ostacolata dalla presenza di qualche veicolo o pedone od animale non amessa e non prevedibile, ma possibile”, giunge alla conclusione secondo cui “tale mancato accertamento è ascrivibile a colpa lieve sotto il profilo della negligenza” (cfr. c.t.p.m., p. 35). E' fuor di dubbio che al consulente tecnico non spettava alcuna valutazione in termini giuridici della condotta del SI. essendo l'attività di assistenza del consulente CP_2 tecnico circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richiede specifiche conoscenze tecniche. Ad ogni buon conto non può sottacersi che la stessa ctu del Pubblico Ministero lasciava aperti molti interrogativi sulla correttezza della condotta del conducente dell'autotreno nella prima fase della dinamica del sinistro, ai quali i convenuti odierni appellati non hanno fornito in questa sede alcuna esaustiva risposta. Il SI. non solo non ha provato di avere CP_2 controllato che la carreggiata fosse libera, ma nelle dichiarazioni rilasciate nella immediatezza del fatto, si è limitato a precisare di “non aver visto nessun pedone che tentava di attraversare la sede stradale” senza tuttavia chiarire se si fosse premurato, prima di riprendere la marcia, di controllare con gli specchi la presenza di eventuali pericoli. Il vuoto probatorio sulla condotta tenuta alla ripresa della marcia emerge anche dalle considerazioni espresse dal GIP nell'ordinanza di archiviazione richiamate dalla parte appellata. L' affermazione che “...calata nel caso concreto l'eSIibilità di una condotta prudente si scontra con l'impossibilità di affermare che l'indagato, prima di riavviare il mezzo, non abbia controllato gli specchi e non abbia notato la presenza della ciclista bensì in avvicinamento al confine frontale della cabina di guida dell'autoarticolato, ma non ancora impegnata nell'attraversamento” può valere ad esonerare l'imputato da responsabilità nel processo penale, ma non in questa sede, in cui l'incertezza sulla corretta osservanza delle generali regole di diligenza non consente di ritenere vinta la presunzione di colpa di cui all'articolo 2054 co.1 c.c.. Alcun addebito può invece essere contestato al conducente del veicolo per essersi arrestato in corrispondenza del passaggio pedonale. L'arresto del veicolo è disciplinato dall'art. 157 C.d.S. (d.lgs. 285/1992) che lo definisce come
“l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad eSIenze della circolazione”. Tali eSIenze sono pacificamente evincibili nel caso di specie stante il fatto che il veicolo si è arrestato a causa del traffico intenso e della presenza di una lanterna semaforica. In considerazione delle condizioni di elevata congestione stradale e pagina 13 di 21 dell'impossibilità di prevedere l'esatta configurazione dell'incolonnamento, osserva la Corte che non si può ragionevolmente eSIere che il SI.
– conducente di un mezzo pesante di lunghezza complessiva pari CP_2
a 16,50 m – potesse evitare di occupare l'attraversamento pedonale di via Capitano Alessio con parte del rimorchio. Né d'altra parte è condivisibile l'assunto secondo cui il conducente, sulla base dell'interpretazione sistematica dell'art. 351 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) avrebbe violato l'obbligo di mantenere sgombri i passaggi pedonali. La disposizione normativa, lungi dall'introdurre un obbligo generale, si limita a disciplinare la sola ipotesi in cui l'incolonnamento di veicoli avviene in presenza di un'area di intersezione, circostanza che, nel caso in esame, non ricorre. Avere occupato l'area delle strisce pedonali a seguito dell'incolonnamento non implica pertanto alcuna trasgressione alle regole poste a presidio della circolazione stradale. Cionondimeno tale circostanza rende ancor più prevedibile il comportamento colposo del pedone essendo più elevata la probabilità di un attraverso fuori norma da parte del pedone che trovi le strisce pedonali occupate da un veicolo fermo in colonna. In conclusione il conducente del veicolo ha omesso di fornire idonea prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il tragico epilogo. La sfortunata successione di eventi che è risultata fatale alla SI.ra è pertanto Pt_3 direttamente ascrivibile anche alla condotta del conducente del complesso veicolare in quanto questi, nel rispetto dell'obbligo di cautela derivante dalla ripresa di marcia, avrebbe dovuto controllare che l'area circostante fosse sgombra di ostacoli alla circolazione. Egli è dunque civilmente responsabile dell'investimento del pedone. Rimane ferma, non come esclusiva ma come concorrente, la responsabilità della SI , stante le molteplici violazioni delle regole cautelari da parte del Pt_3 pedone. Sul punto è sufficiente richiamare integralmente la motivazione del tribunale laddove evidenzia che
<<molteplici dunque risultano le violazioni da parte del pedone di regole cautelari scritte>
laddove l'art. 190, II comma, d.lgs. 285/1992 dispone che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali e, solo quando questi non esistono o distano a più di cento metri (6,30 nella specie) dal punto di attraversamento, possono attraversare la carreggiata in senso perpendicolare, in ogni caso con l'attenzione necessaria ad pagina 14 di 21 evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri, dovendo, in tal caso, dare la precedenza ai conducenti (art. 190, V comma); l'art. 140 d.lgs. citato impone, inoltre, a tutti gli utenti della strada, dunque anche ai pedoni, di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale>>.
Gli appellanti contestano l'attribuzione della responsabilità dell'incidente alla SI.ra sostenendo che l'autoarticolato, nell'arrestarsi in corrispondenza Pt_3 dell'attraversamento pedonale, ne impediva l'utilizzo ai pedoni i quali “per potere attraversare la strada, si trovavano costretti ad intraprendere l'attraversamento della carreggiata davanti all'autotreno”. Osserva di contro la Corte che il comportamento tenuto dal pedone non può in alcun modo essere ritenuto osservante le regole di diligenza e prudenza. La SI.ra non si trovava in alcun modo “costretta” a intraprendere Pt_3
l'attraversamento della carreggiata in assenza di strisce pedonali in quanto, secondo l'ordinaria diligenza, questa avrebbe dovuto attendere che il complesso veicolare condotto dal SI. liberasse l'apposito attraversamento. A CP_2 ciò si aggiunga il fatto che il pedone ha deciso di intraprendere l'attraversamento della carreggiata in estrema prossimità di un mezzo di grandi dimensioni nonostante tali veicoli siano noti per la loro estrema pericolosità. La colpa in cui è incorsa la vittima è dunque di maggiore gravità di quella ascrivibile all'offensore, con la conseguenza che, una valutazione di tipo comparativo delle colpe reciproche, alla luce della lettura combinata dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c. (Cass. Sez. 3, 25/01/2024, n. 2433), porta ad attribuire alla il 70% di responsabilità per il verificarsi dell'evento e a Pt_3 il residuo 30%. CP_2
Acclarata l'an della pretesa, occorre a questo punto esaminare la richiesta risarcitoria sotto il profilo quantitativo. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato sulla base della versione più recente delle tabelle di Milano pubblicate nel 2024 e fondate su un sistema a punto variabile (Cass. Sez. 3, 16/12/2022, n. 3700) Nello specifico: A marito della vittima primaria si devono riconoscere i Parte_4 seguenti “punti”:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
pagina 15 di 21 - 16 punti per l'età della vittima secondaria;
- 16 punti per la convivenza;
- 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 20 punti per “qualità ed intensità della relazione” in considerazione della durata quarantennale del vincolo coniugale e così in totale 80 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 3.911,00 portano al totale attuale di euro 312.880,00 di cui il 30% ammonta a euro 93.864,00 A figlia della vittima primaria, si devono riconoscere i seguenti Parte_5
“punti”:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 24 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza, atteso che la relazione della psicologa datata 06.07.2021 smentisce l'assunto difensivo della convivenza tra madre e figlia al momento dell'evento;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 20 punti per “qualità ed intensità della relazione” in considerazione della maggiore vicinanza desumibile dall'attività lavorativa prestata nell'impresa materna e del solo recente allontanamento dal nucleo familiare primario e così in totale 74 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 3.911,00 portano al totale attuale di euro 289.414,00. di cui il 30% ammonta a euro 86.824,20 A figlio della vittima primaria, si devono riconoscere i seguenti Parte_6
“punti”:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 22 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 17 punti per “qualità ed intensità della relazione” in considerazione dell'attività lavorativa nell'impresa gestita dalla madre e così in totale 69 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 3.911,00 portano al totale attuale di euro 269.859,00 di cui il 30% ammonta a euro 80.957,70
pagina 16 di 21 A , fratello della vittima primaria, si devono riconoscere Parte_3
i seguenti “punti”:
- 10 punti per l'età della vittima primaria;
- 8 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza;
- 16 punti per la mancata sopravvivenza di altri congiunti;
- 10 punti per “qualità ed intensità della relazione” in quanto la peculiare intensità della sofferenza che affetto da disturbo bipolare, Pt_3 avrebbe percepito per la morte della sorella non risulta provata. E' peraltro onere del danneggiato fornire la prova della maggior intensità della relazione affettiva con la sorella legata alle proprie peculiari condizioni di salute. In totale si riconoscono 44 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 1.698,00, portano alla somma di euro 74.712,00 di cui il 30% ammonta a euro 22.413,60. Nulla può essere riconosciuto al nipote Parte_7
La giurisprudenza di legittimità riconosce la risarcibilità del danno parentale anche nel caso in cui la vittima non sia un componente della famiglia nucleare del danneggiato e non vi sia tra i due un rapporto di convivenza, costituendo tale ultimo requisito non già una condicio sine qua non, ma esclusivamente un elemento di prova dell'intensità della relazione affettiva tra i due. L'occasione per affermare tali principi è stata offerta alla Cassazione proprio da un caso in cui il danno non patrimoniale era stato allegato da un nipote per la perdita della nonna. In detta pronuncia viene affermato che “il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 21230 del 20/10/2016). La questione centrale è dunque la prova dell'effettività e consistenza del rapporto parentale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020) prova non fornita dall'appellante. I capitoli di prova 22, 23, 24 sono inammissibili. Vertono su circostanze che, essendo articolate in maniera generica, si dimostrano inidonee a comprovare l'esistenza di un legame di così peculiare intensità da avere comportato un profondo sconvolgimento nell'equilibrio affettivo di che all'epoca dei Pt_7 fatti aveva solo 7 anni, per la perdita della nonna. pagina 17 di 21 Riguardo al danno patrimoniale come danno emergente vanno riconosciute:
-le spese funerarie per euro 3.900,00 nei limiti del 30%
-le spese per il loculo per euro 190,63 nei limiti del 30%
-le spese di assistenza stragiudiziale da liquidarsi secondo i dettami della Corte di Cassazione (ex multis Cass. 6 - 3, Ordinanza n. 2644 del 02/02/2018), applicando gli artt. 1 e 3, 18 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 tenuto conto della sostanziale identità delle questioni e del contenuto dell'attività difensiva espletata (si vedano in particolare i docc. 17e seguenti) nell'importo di euro 4.800,00 oltre accessori, da ripartirsi in maniera paritaria tra i danneggiati (1.440/4) sempre nei limiti del 30%. Non possono invece essere riconosciute:
-le spese legali del procedimento penale non avendo quel giudizio avuto un esito favorevole agli appellanti;
-le spese per la gestione dell'azienda che, in quanto rappresentate dai costi affrontati da per la costituzione di una propria società, non Parte_5 appaiono direttamente correlabili al decesso della SI.ra . Pt_3
Non sussiste alcun danno patrimoniale da lucro cessante in assenza di prova che la SI.ra contribuisse economicamente ai bisogni dei propri familiari. A Pt_3 ciò si aggiunga che l'allegazione in base alla quale al momento del decesso la vittima primaria svolgeva ancora attività lavorativa risulta smentita da quanto riferito dalla figlia alla psicologa e riportato nella relazione medica in cui Pt_5 viene dato atto che “..quest'ultima [ndr la madre] era andata in pensione da un anno , prima avevano sempre lavorato assieme..”. Riassumendo questi gli importi spettanti a titolo di capitale ai danneggiati
€ 93.864,00 da perdita del rapporto parentale Parte_4
€ 57,18 loculo
€ 360,00 spese di assistenza stragiudiziale
€ 86.824,20 da perdita del rapporto parentale Parte_5
€ 360.00 spese di assistenza stragiudiziale
€ 80.957,70 da perdita del rapporto parentale Parte_6
€ 1.170,00 spese funerarie
€ 360,00 spese di assistenza stragiudiziale
€ 22.413,60 da perdita del rapporto parentale Parte_3
€ 360,00 spese di assistenza stragiudiziale Rivalutazione e interessi pagina 18 di 21 Occorre fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza del 17 febbraio 1995 n. 1712. Gli importi liquidati a titolo di danno da perdita parentale sono già determinati in moneta attuale. Dovranno essere aggiunti gli interessi compensativi calcolati applicando il saggio di interesse legale (non risultando provato il maggior danno richiesto) sull'intero credito risarcitorio (inteso come credito in conto capitale) espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione. Sull'importo attualizzato decorreranno gli interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. (Cass. Sez. 3, 03/01/2023 n. 61) dalla data della domanda al saldo. Gli importi liquidati per le spese funerarie e per quelle di loculo vanno rivalutati secondo gli indici istat foi dalla data degli esborsi, rispettivamente il 20.6.2018 e il 21.6.2018, alla data della sentenza (Cass. 3209/88 e 5398/84) . In aggiunta vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sugli importi devalutati e poi annualmente rivalutati sino alla data della decisione. Spettano invece infine gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo.
***
Al parziale accoglimento dell'impugnazione consegue la revisione del regime delle spese di lite. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione nella misura della metà e la condanna di quale ente deSInato alla liquidazione del sinistro per conto dell'impresa assicuratrice straniera a rifondere la metà residua delle spese del primo e del secondo grado, spese che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore di causa determinato sull'importo riconosciuto (€260.001-520.000) e ai parametri medi, senza alcun riconoscimento nel giudizio di appello per la non espletata fase istruttoria e/o di trattazione e senza il riconoscimento di alcun aumento per il numero di parti in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 19 di 21 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dall'avv. in qualità di amministratore di sostegno di TE
, unitamente a Parte_3 Parte_4 Parte_5 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_6 figlio minore avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_7
10607/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023 e non notificata, previa riforma così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione accerta la concorrente responsabilità per l'investimento, a seguito del quale si verificava il decesso di , di conducente Persona_1 Controparte_5 dell'autoarticolato tg TA149EU assicurato con Controparte_6
e della stessa vittima, nella misura rispettivamente del
[...]
30% e del 70%;
2. Condanna , quale ente deSInato alla Controparte_1 liquidazione del sinistro per conto dell'impresa assicuratrice straniera ai sensi dell'art. 126 cod. ass., a risarcire il danno in favore degli appellanti così liquidato
➢ € 93.864,00 oltre interessi compensativi al tasso di Parte_4 interesse legale sul credito risarcitorio espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, oltre interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 57,18 oltre rivalutazione secondo gli indici istat foi dal 21.6.2018 alla data della sentenza, interessi compensativi al tasso legale sugli importi devalutati e poi annualmente rivalutati sino alla data della decisione nonché interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 360,00 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
➢ € 86.824,20 oltre interessi compensativi al tasso di Parte_5 interesse legale sul credito risarcitorio espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, oltre interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 360.00 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
➢ € 80.957,70 oltre interessi compensativi al tasso di Parte_6 interesse legale sul credito risarcitorio espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, oltre pagina 20 di 21 interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 1.170,00 oltre rivalutazione secondo gli indici istat foi dal 20.6.2018 alla data della sentenza, interessi compensativi al tasso legale sugli importi devalutati e poi annualmente rivalutati sino alla data della decisione e interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 360,00 e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
➢ € 22.413,60 oltre interessi compensativi al tasso di Parte_3 interesse legale sul credito risarcitorio espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, oltre interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 360,00 se dovuti e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
3. Previa compensazione della metà delle spese processuali condanna
[...]
a rifondere a Controparte_1 Parte_4 Parte_5
e la metà delle spese del doppio grado Parte_6 Parte_3 di giudizio, spese che si liquidano per l'intero in € 22.457,00 per compensi professionali per il I grado e in € 14.239,00 per compensi professionali per questo grado di giudizio oltre accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano nella camera di conSIlio di questa Corte del 22 gennaio 2025.
La ConSIliera est Francesca Vullo
Il Presidente Maria Teresa Brena
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Mammone ConSIliera dott.ssa Francesca Vullo ConSIliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1899/2024 promossa in grado d'appello
DA
QUALE AMMINISTR.DI TE Parte_2
(C.F. ),
[...] Parte_3 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente Parte_4 C.F._2 domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 21 (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_5 C.F._3 in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
IN PROPRIO E QUALE ESER.LA Parte_6
POT.GENIT. SUL FIGLIO (C.F. Parte_7
, elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 C.F._4
MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in largo PORTO DI CLASSE, 8 presso lo studio dell'avv. CANTONI GIONATA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: Morte sulle seguenti conclusioni.
Per QUALE AMMINISTR.DI SOSTEGNO DEL SIG. Pt_1 Pt_3
NI IO NI , per per Parte_4 [...]
per IN PROPRIO E QUALE ESER.LA Pt_5 Pt_6
POT.GENIT. SUL FIGLIO MINORE Parte_7
[...]
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n° 10607/2023 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio pagina 2 di 21 rubricato al n° 18011/2020 R.G, pubblicata in data 29 dicembre 2023, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare: In via principale e nel merito: accogliere, per il motivo, come dedotto e articolato in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10607/2023 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rubricato al n° 18011/2020 R.G, pubblicata in data 29 dicembre 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare e dichiarare che l'investimento occorso il 30 maggio 2018 in Rosà (VI) alla Via Capitano Alessio, 45, meglio descritto in atti, a causa del quale la SI Persona_1 perdeva la vita, si verificava per responsabilità del SInor
[...] Controparte_2 proprietario e conducente dell'autoarticolato DAF tg. TA149EU (Austria) assicurato con
(polizza n. A803844268/23) e conseguentemente, Controparte_3 per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, quale ente deSInato alla liquidazione del sinistro per conto dell'impresa assicuratrice straniera ai sensi dell'art. 126 cod. ass., Controparte_3 al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti, a qualsiasi titolo subiti e subendi in quella misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi o ad altro determinato di giustizia. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti. In via istruttoria: A). alla luce di quanto dedotto da controparte in ordine alla dinamica dell'investimento della SI qualora il giudicante lo ritenesse opportuno, disporsi CTU ricostruttiva Pt_3 dell'incidente, con particolare riguardo alla possibilità per il SInor Controparte_2 conducente dell'autoarticolato targato TA149EU, di avvedersi della presenza del pedone;
B). alla luce delle deduzioni svolte dalla controparte in relazione al fatto che il SInor non sarebbe stato in grado di percepire l'avvenuto decesso della sorella, Parte_3
e, comunque, la gravità dell'evento, disporsi CTU medico legale di Persona_1 natura psichica e/o psichiatrica, diretta ad accertare la capacità del SInor Parte_3 di percepire la morte della sorella e di comprendere la gravità dell'evento. In alternativa il
[...]
Giudice potrà disporre la comparizione del SInor al fine di accertarsi Parte_3 personalmente delle condizioni di questo ultimo. pagina 3 di 21 C). Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1). il SInor e la SI si erano fidanzati da Parte_4 Persona_1 ragazzi e decidevano di sposarsi all'età di 24 anni;
2). era il SInor a riconoscere la salma della moglie;
Parte_4
3). dopo la morte di il SInor è caduto in uno stato Persona_1 Parte_4 di prostrazione;
4). successivamente al decesso della moglie, il SInor ha iniziato a mostrare Parte_4 stanchezza e prostrazione nello svolgimento delle attività quotidiane;
5). successivamente al decesso della moglie, il SInor ha ridotto i rapporti Parte_4 sociali con terze persone ponendosi in una condizione di auto-isolamento;
6). successivamente al decesso della moglie, il SInor manifesta pensieri Parte_4 negativi, senso di rassegnazione e tristezza;
7). successivamente al decesso della moglie, il SInor si adombra in assenza Parte_4 di apparenti motivi, anche in pubblico;
8). al momento del decesso della madre, era con Parte_5 Persona_1 questa convivente;
9). iniziava il proprio percorso lavorativo presso il bar di proprietà della Parte_5 madre ultima e qui la proseguiva;
10). nell'immediatezza dell'incidente, accorreva sul luogo e vedeva il cadavere Parte_5 della madre;
11). trascorreva la propria giornata lavorando al bar di famiglia, presso il Parte_5 quale la madre si recava quotidianamente;
12). successivamente al decesso della madre, si è chiusa in se stessa, riducendo Parte_5
i rapporti sociali con terze persone e le proprie uscite di casa per motivi diversi dal lavoro;
13). successivamente al decesso della madre, si adombra, anche in assenza di Parte_5 apparenti motivi;
14). successivamente al decesso della madre, anche mentre lavora al bar, Parte_5 manifesta segni di sconforto e malinconia;
15). e la mamma trascorrevano assieme i momenti liberi dal lavoro;
Parte_5
16). successivamente al decesso della propria madre, si rivolgeva ad uno Parte_5 psicologo e le veniva prescritto l'uso di farmaci ansiolitici (Alpraziolan);
17). lavorava presso il bar di famiglia, dove la madre si recava Parte_6 quotidianamente;
pagina 4 di 21 18). aveva avviato e proseguito il proprio percorso lavorativo lavorando Parte_6 presso l'azienda di famiglia di cui la madre era titolare e presso cui questa lavorava ogni giorno;
19). successivamente al decesso della madre, si è chiuso in se stesso, riducendo Parte_6
i rapporti sociali con terze persone e le proprie uscite di casa per motivi diversi dal lavoro;
20). successivamente al decesso della madre, si adombra, anche in assenza di Parte_6 apparenti motivi;
21). successivamente al decesso della madre, anche mentre lavora al bar, Parte_6 manifesta segni di malinconia;
22). figlio di e nipote della SI trascorreva Parte_7 Pt_6 Pt_3 quotidianamente parte della propria giornata assieme alla nonna;
23). la nonna si occupava di anche nelle sere della settimana in cui Persona_1 Pt_7 il padre e la madre di questo erano impegnati nel lavoro;
24). ancora oggi chiede al padre notizie della nonna;
Pt_7
25). il SInor fratello della vittima, vive in un appartamento attiguo a Parte_3 quello della sorella;
26). la SI si recava presso l'abitazione del fratello ogni giorno per Persona_1 assisterlo nelle necessità quotidiane: preparazione dei pasti, cura della casa, lavaggio della biancheria, approvvigionamenti;
27). durante le sue visite al fratello, la SI si intratteneva con il Persona_1 proprio fratello, tenendogli compagnia;
28). la SI si occupava di degli incombenti pratici necessari al Persona_1 normale scorrere della vita del SInor Pt_3
29). la SI era l'ultimo membro in vita della famiglia di origine del Persona_1 SInor Parte_3
30). la SI dava anche sostegno economico al fratello, si occupava di Persona_1 pagare - oltre alla spesa alimentare ed alle piccole spese quotidiane - anche le utenze dell'appartamento presso il quale il SInor risiede;
Parte_3
31). in seguito al decesso della sorella, il SInor ha manifestato segni di Parte_3 malinconia e tristezza;
32). in seguito al decesso della sorella, il SInor appare assente ed Parte_3 apatico;
33). la morte della SI ha determinato l'alterazione dell'equilibrio Persona_1 della vita del SInor Parte_3
34). il SInor cenava ogni giorno presso la casa della sorella;
Parte_3
Si indicano a testi: pagina 5 di 21 RA , residente in [...]; Testimone_1
RA residente in [...]; Testimone_2
RA , residente in [...]. Tes_3
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
* Rigettare ogni appello, confermando la sentenza n. 10607/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 29 dicembre 2023 e pubblicata in pari data.
* Respingere, in ogni caso, le domande svolte dagli appellanti perché infondate e/o indimostrate, in fatto ed in diritto. In ogni caso:
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Si dichiara non accettare il contraddittorio su eventuali avverse domande nuove”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Il 30.05.2018, intorno alle ore 16.50, in Rosà (VI), si verificò un sinistro stradale nel corso del quale la SI.ra riportò lesioni mortali. La SI.ra Persona_1
, che stava camminando conducendo a mano la sua bicicletta lungo la Pt_3 ciclopedonale di via Capitanio Alessio, trovando l'attraversamento pedonale occupato dall'autoarticolato DAF con targa austriaca TA149EU fermo in colonna a causa di traffico intenso, nell'intraprendere l'attraversamento della carreggiata davanti all'autoarticolato all'altezza del civico 45, fu investita dal suddetto veicolo, condotto dal SI. nel momento in cui Controparte_2 questo riprese la marcia. A seguito di tale evento, l'avv. in qualità di amministratore di TE sostegno del fratello della si.ra , , unitamente al Pt_3 Parte_3 marito della vittima e ai figli e Parte_4 Pt_5 Parte_6 quest'ultimo anche quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore pagina 6 di 21 convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Parte_7
in qualità di proprietario e conducente del suddetto Controparte_2 autoarticolato, , quale assicuratore per la Controparte_3
R.C.A., e l' (in seguito anche per sentire Controparte_1 CP_1 dichiarare la responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente, di
[...] nella determinazione del sinistro, nonché ottenere la condanna dei CP_2 convenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti dall'evento dedotto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme. L' , costituitosi in giudizio, contestò le domande attoree Controparte_1 in punto di an e di quantum, chiedendo il rigetto delle stesse. Assunta la prova testimoniale sulla dinamica del sinistro, con sentenza n. 10607/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023 e mai notificata, il Tribunale di Milano rigettò le domande attoree condannando gli attori a rifondere le spese di lite sostenute da liquidate in euro 15.934,00 per compensi professionali, CP_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Il primo giudice rilevò che, sulla base del verbale di incidente redatto dagli agenti della Polizia Locale Nord Est Vicentino e dell'esito della consulenza cinematica disposta dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale, la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere interamente alla SI.ra Persona_1
alla quale era da imputare non solo il mancato rispetto delle regole
[...] cautelari di cui agli artt. 140 e 190, comma 2, d.lgs. 285/1992, ma anche un comportamento contrario a ordinaria diligenza;
che la presunzione di colpa in capo al conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. doveva ritenersi superata, in quanto il SI. non avrebbe potuto in alcun modo evitare di CP_2 investire il pedone, giacché il tempo in cui la SI.ra era visibile a terra, Pt_3 attraverso lo specchietto frontale o di accostamento , era inferiore al tempo complessivo – pari a 0,85 secondi – impiegato dall'autoarticolato per raggiungere il punto d'urto; che nemmeno poteva ritenersi imprudente il comportamento del SI. al quale, non potendo essere richiesta una CP_2 condotta di controllo costante del proprio campo di visuale indiretta, risultava impossibile avvedersi della SI.ra prima di riavviare il mezzo;
che pertanto Pt_3 la condotta concretamente tenuta dal pedone integrava un comportamento rischioso posto in essere con la consapevolezza della sua pericolosità e idoneo a costituire causa esclusiva della determinazione dell'evento lesivo.
pagina 7 di 21 Hanno proposto appello l'avv. in qualità di amministratore di TE sostegno di , nonché , , Parte_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 quest'ultimo in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Si è costituito l' , Parte_7 Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello nel merito. Dichiarata la contumacia di e di Controparte_2 Controparte_3
, fissata l'udienza del 16 gennaio 2025 per la rimessione in
[...] causa della decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 22 gennaio 2025.
*** Nell' unico motivo di gravame vengono censurate le argomentazioni con le quali il tribunale ha superato la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 co. 1 c.c. a carico del conducente dell'autoarticolato, giungendo ad imputare all' esclusiva responsabilità del pedone la causa del sinistro e del conseguente evento letale. Gli appellanti lamentano la violazione e la fallace applicazione dell'art. 2054, comma 1, c.c. e degli artt. 1 e 140 del C.d.S., nonché l'errata valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie. In primo luogo il primo giudice non avrebbe prestato la dovuta attenzione alla ricostruzione della dinamica del sinistro, per come emersa, all'esito dell'istruttoria. I testi escussi in giudizio avevano infatti confermato che la SI aveva intrapreso l'attraversamento quando l'autoarticolato era Pt_3 ancora fermo. Solo a seguito della successiva ripartenza del veicolo, il pedone, che si trovava già in fase di attraversamento, era inciampato nel tentativo di retrocedere, venendo così investito. Il primo giudice aveva concentrato le proprie valutazioni sugli eventi successivi alla caduta a terra del pedone, senza minimamente considerare la condotta del camionista prima della ripartenza. Si contesta in particolare al tribunale di non avere opportunamente stigmatizzato il comportamento del conducente dell'autoarticolato il quale, oltre ad arrestarsi occupando interamente l'attraversamento pedonale sito in un centro abitato, nel ripartire, aveva omesso di verificare la presenza di pedoni, benché l'ipotesi dell'attraversamento fosse assolutamente prevedibile, tenuto conto del fatto che il veicolo occupava le strisce pedonali, in pieno centro abitato e in una strada ad elevata frequentazione di pedoni. Tali circostanze, unitamente al dato pacifico che gli specchi di visione indiretta, di cui era dotato il mezzo pesante, garantivano una visione completa lungo tutta la fiancata del complesso veicolare pagina 8 di 21 e su tutta la parte anteriore, avrebbe dovuto condurre il primo giudice a ritenere non scalfita la presunzione di colpa ex art. 2054, comma 1, c.c. Per converso era da ritenere che il conducente dell'autoarticolato aveva imprudentemente ripreso la marcia, senza prima verificare che la carreggiata fosse libera da ostacoli benché, per le circostanze concrete, fosse prevedibile la possibile presenza di pedoni in fase di attraversamento, tanto più che, occupando il passaggio pedonale, impediva ai pedoni di attraversare in sicurezza, così violando l'art. 158 co. 1 lett. g) C.d.S. Gli appellanti, mediante una lettura sistematica del codice della strada, richiamano l'applicabilità della regola di cui all'art. 351 del regolamento di attuazione del C.d.S. che consentirebbe di affermare che, anche in caso di incolonnamento di veicoli, è onere degli automobilisti sgombrare gli attraversamenti pedonali per consentirne l'utilizzo da parte dei pedoni. Concludono rilevando che l'imprudenza compiuta dalla SI.ra non poteva Pt_3 elidere la presunta responsabilità del conducente del veicolo il quale è esente da colpa solo qualora la condotta del pedone, del tutto eccezionale e imprevedibile, sia da sola sufficiente a cagionare l'evento.
***
L'opinione della Corte L'impugnazione è fondata. Il tribunale ha così ricostruito la dinamica del sinistro:
<<il intorno alle ore in condizioni atmosferiche serene e con>
di traffico intenso, la SI percorreva la via Capitano Alessio del Comune di Rosà Pt_3 con direzione di marcia da nord verso sud, impegnando inizialmente il percorso clico/pedonale presente sul lato destro della carreggiata;
ella spingeva la bicicletta, city-bike da donna di colore grigio (“Bottecchia”), tenendola sul lato sinistro;
giunta all'altezza del civico 45 della medesima via, in presenza di macchine e autoarticolato incolonnati a causa della presenza della lanterna semaforica proiettante luce rossa, decideva di procedere comunque all'attraversamento della carreggiata in modo perpendicolare all'asse stradale, senza avvalersi delle strisce pedonali che erano occupate dall'autoarticolato; nel momento del suo attraversamento, come riferito dalla teste le macchine ferme incolonnate stavano Tes_4 riprendendo la loro marcia e, pur tuttavia, ella decideva comunque di procedure all'attraversamento della carreggiata fuori dalle strisce pedonali;
nel medesimo frangente pagina 9 di 21 l'autoarticolato condotto da che fino a quel momento si trovava in fase di Controparte_2 arresto sulla carreggiata in ragione della lanterna semaforica rossa, riprendeva la marcia quando la colonna di macchine era ripartita. La SI nel momento in cui Pt_3
l'autoarticolato riprendeva la sua marcia, si trovava all'altezza dello spigolo anteriore destro della motrice e appena si è accorta della ripartenza del mezzo pesante, dopo avere lanciato la bicicletta all'indietro, perdeva l'equilibrio, finendo a terra sotto la parte anteriore destra del trattore per semirimorchio venendo così sormontata e rimanendo schiacciata con l'addome e il torace sotto la ruota anteriore destra del trattore e decideva del colpo>>. Tale sequenza dei fatti può dirsi pacifica. L'unica questione di cui discutono le parti riguarda la concomitanza della fase iniziale delle condotte. Secondo gli appellanti la SI.ra aveva iniziato l'attraversamento quando ancora Pt_3
l'autoarticolato era fermo. La prova di tale assunto emergerebbe dalle dichiarazioni testimoniali – e in particolar modo da quelle della teste – Tes_4 rese in sede di prova delegata. Il primo giudice non si sofferma sulla questione limitandosi a richiamare le dichiarazioni della testimone. La difesa di nel contestare il fatto che “l'autoarticolato fosse “fermo” quando la sfortunata SI Pt_3 ha inopinatamente iniziato l'attraversamento”, afferma che “l'automezzo ha ripreso la marcia immediatamente dopo l'inizio dell'attraversamento..” , il che equivale a riconoscere che il pedone aveva iniziato ad attraversare quando il veicolo era ancora fermo. Non può dunque ipotizzarsi una simultaneità tra le condotte, bensì piuttosto una successione tra le stesse nell'arco di un arco temporale ristretto, come si desume dal fatto che, in base alla perizia del PM, le cui risultanze sono condivise dalle parti, prima della caduta a terra del pedone, l'autoarticolato aveva già percorso 0,80 m in un tempo pari a 1,15 secondi. Così delineata la dinamica dell'evento, riprendendo l'esito degli accertamenti compiuti nel corso delle indagini preliminari dal Pubblico Ministero, il tribunale, con argomentazioni condivisibili e peraltro non oggetto di gravame, focalizza l'attenzione sul momento della collisione veicolo-pedone e, partendo dalla considerazione che
<<..dal momento in cui il pedone cade a terra al momento in cui viene schiacciato,
l'autoarticolato sopravanza di 1,6 metri;
pertanto nel momento in cui il pedone cade a terra il complesso veicolare ha già percorso circa 0,8 metri impiegando un tempo pari a 1,15 secondi;
ne consegue che il complesso veicolare per raggiungere il punto d'urto, ovvero il punto in cui la ruota anteriore destra dello stesso schiaccia il pedone a terra, impiega dal momento in cui il
pagina 10 di 21 pedone è a terra, un tempo pari a 0,85 secondi. Il tempo in cui il pedone era visibile a terra attraverso lo specchio frontale o quello di accostamento risulta essere inferiore al tempo complessivo impiegato dall'autoarticolato per raggiungere il pedone a terra e pari a 0,85 secondi...> supera la presunzione di colpa ex art. 2054, I comma, c.c. concludendo che il conducente del veicolo << [..] nulla avrebbe potuto fare per evitare di investire e schiacciare il pedone caduto a terra autonomamente>>. Non è invece conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia di scontro tra veicolo e pedone la valutazione operata dal tribunale del comportamento tenuto dal conducente del veicolo all'atto della ripartenza. In sentenza di afferma che
<<del resto non pu nemmeno ritenersi imprudente il comportamento del conducente>
dell'autoarticolato che, fermo in fase di arresto ex art. 157 d.lgs. 285/1992 (e non di fermata
o sosta come allegato da parte attrice) in ragione del semaforo proiettante luce rossa, ha successivamente ripreso la marcia del proprio mezzo fermo in colonna ad un semaforo senza mantenere un controllo costante di ciò che avviene intorno al veicolo e che non si trova nel campo di visuale diretta del conducente, dal momento che tale condotta deve ritenersi in concreto del tutto ineSIibile risultando, nella specie, impossibile (inavvistabilità in concreto) per il conducente, prima di riavviare il mezzo, avvedersi della SI che in quel momento non Pt_3 era nel campo di visibilità del SInor >>. Controparte_2
Il tribunale pertanto esclude la responsabilità del conducente sul presupposto della ineSIibilità di un comportamento alternativo in virtù dell'assunto che il pedone non era oggetto di visione diretta da parte del conducente dell'autoarticolato. Il primo giudice esegue il vaglio delle emergenze processuali compiuto dal giudice penale, senza considerare il (totalmente) diverso titolo d'imputazione civilistica dell'illecito, che, ai sensi dell'art. 2054 co.1 c.c., ruota intorno ad una presunzione di colpa del tutto incompatibile col sistema penalistico e che s'ispira, sul versante del nesso eziologico, alla regola, non meno estranea al sistema penalistico, del "più probabile che non" (Cass. n. 21619/2007; Cass. n. 22225/14). Peraltro occorre rimarcare che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c.. A tale fine è necessario che il conducente del veicolo fornisca prova (i) che la condotta pagina 11 di 21 colposa del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile (ii) di avere adottato tutte le cautele eSIibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 8663 del 04/04/2017; Cass. n. 9856/2022). Con riferimento al punto sub (i) occorre poi tenere a mente che l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali in pieno giorno e in un centro abitato non è condotta connotata da imprevedibilità (cfr Cass. n. 2019/2241; Cass. n. 2433/2024). Nel caso di specie pertanto, considerato che l'investimento è avvenuto nelle ore pomeridiane, in una strada fiancheggiata da abitazioni ed esercizi commerciali, e che l'autotreno occupava il passaggio pedonale, l'attraversamento della SI.ra al di fuori delle strisce non integra gli estremi Pt_3 della condotta imprevedibile. Con riferimento al punto sub (ii) il conducente dell'autoarticolato non ha dato prova di avere adottato tutte le cautele che il surriferito contesto eSIeva. Nello specifico deve ritenersi che il conducente di un veicolo, fermo in colonna in un centro abitato, prima di riprendere la propria marcia, debba verificare l'assenza di ostacoli. Il principio dell'affidamento fissato dall'art. 140 CdS in base al quale, gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire intralcio per la circolazione, trova un contemperamento nell'opposto principio in base al quale l'utente della strada è, comunque, responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nei limiti della prevedibilità (Cass. civ. n. 27513/2017). Proprio in ottemperanza a tale regola il SI. prima CP_2 di riprendere la marcia avrebbe dovuto controllare che non vi fossero situazioni di potenziale pericolo. Tanto più l'osservanza di tale regola di diligenza era richiesta per le concrete condizioni della circolazione (percorrenza nella stagione primaverile di una strada fiancheggiata da una ciclopedonale e con affaccio di esercizi commerciali) che rendeva del tutto prevedibile la presenza, il passaggio e l'attraversamento di persone, tanto più considerato che l'utilizzo delle strisce pedonali era impedito dalla presenza dell'autotreno. Il conducente non ha invece fornito prova di avere controllato, prima della ripartenza, tramite l'ausilio degli specchi (frontale e laterale) indiretti che la strada fosse libera. E' infatti emerso dalle verifiche eseguite dal consulente del pubblico ministero che, tramite gli specchi di visione indiretta, il SI. potesse avvedersi della condotta del pedone. Ed è peraltro CP_2 proprio il consulente del PM a evidenziare la negligenza del SI. CP_2 che, prima di riprendere la marcia avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione l'assenza di pedoni. pagina 12 di 21 Il consulente del P.M. partendo dalla considerazione che, in virtù dello stato dei luoghi, il conducente del complesso veicolare avrebbe dovuto prestare una
“maggiore attenzione nella ripartenza accertandosi che la stessa non fosse ostacolata dalla presenza di qualche veicolo o pedone od animale non amessa e non prevedibile, ma possibile”, giunge alla conclusione secondo cui “tale mancato accertamento è ascrivibile a colpa lieve sotto il profilo della negligenza” (cfr. c.t.p.m., p. 35). E' fuor di dubbio che al consulente tecnico non spettava alcuna valutazione in termini giuridici della condotta del SI. essendo l'attività di assistenza del consulente CP_2 tecnico circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richiede specifiche conoscenze tecniche. Ad ogni buon conto non può sottacersi che la stessa ctu del Pubblico Ministero lasciava aperti molti interrogativi sulla correttezza della condotta del conducente dell'autotreno nella prima fase della dinamica del sinistro, ai quali i convenuti odierni appellati non hanno fornito in questa sede alcuna esaustiva risposta. Il SI. non solo non ha provato di avere CP_2 controllato che la carreggiata fosse libera, ma nelle dichiarazioni rilasciate nella immediatezza del fatto, si è limitato a precisare di “non aver visto nessun pedone che tentava di attraversare la sede stradale” senza tuttavia chiarire se si fosse premurato, prima di riprendere la marcia, di controllare con gli specchi la presenza di eventuali pericoli. Il vuoto probatorio sulla condotta tenuta alla ripresa della marcia emerge anche dalle considerazioni espresse dal GIP nell'ordinanza di archiviazione richiamate dalla parte appellata. L' affermazione che “...calata nel caso concreto l'eSIibilità di una condotta prudente si scontra con l'impossibilità di affermare che l'indagato, prima di riavviare il mezzo, non abbia controllato gli specchi e non abbia notato la presenza della ciclista bensì in avvicinamento al confine frontale della cabina di guida dell'autoarticolato, ma non ancora impegnata nell'attraversamento” può valere ad esonerare l'imputato da responsabilità nel processo penale, ma non in questa sede, in cui l'incertezza sulla corretta osservanza delle generali regole di diligenza non consente di ritenere vinta la presunzione di colpa di cui all'articolo 2054 co.1 c.c.. Alcun addebito può invece essere contestato al conducente del veicolo per essersi arrestato in corrispondenza del passaggio pedonale. L'arresto del veicolo è disciplinato dall'art. 157 C.d.S. (d.lgs. 285/1992) che lo definisce come
“l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad eSIenze della circolazione”. Tali eSIenze sono pacificamente evincibili nel caso di specie stante il fatto che il veicolo si è arrestato a causa del traffico intenso e della presenza di una lanterna semaforica. In considerazione delle condizioni di elevata congestione stradale e pagina 13 di 21 dell'impossibilità di prevedere l'esatta configurazione dell'incolonnamento, osserva la Corte che non si può ragionevolmente eSIere che il SI.
– conducente di un mezzo pesante di lunghezza complessiva pari CP_2
a 16,50 m – potesse evitare di occupare l'attraversamento pedonale di via Capitano Alessio con parte del rimorchio. Né d'altra parte è condivisibile l'assunto secondo cui il conducente, sulla base dell'interpretazione sistematica dell'art. 351 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) avrebbe violato l'obbligo di mantenere sgombri i passaggi pedonali. La disposizione normativa, lungi dall'introdurre un obbligo generale, si limita a disciplinare la sola ipotesi in cui l'incolonnamento di veicoli avviene in presenza di un'area di intersezione, circostanza che, nel caso in esame, non ricorre. Avere occupato l'area delle strisce pedonali a seguito dell'incolonnamento non implica pertanto alcuna trasgressione alle regole poste a presidio della circolazione stradale. Cionondimeno tale circostanza rende ancor più prevedibile il comportamento colposo del pedone essendo più elevata la probabilità di un attraverso fuori norma da parte del pedone che trovi le strisce pedonali occupate da un veicolo fermo in colonna. In conclusione il conducente del veicolo ha omesso di fornire idonea prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il tragico epilogo. La sfortunata successione di eventi che è risultata fatale alla SI.ra è pertanto Pt_3 direttamente ascrivibile anche alla condotta del conducente del complesso veicolare in quanto questi, nel rispetto dell'obbligo di cautela derivante dalla ripresa di marcia, avrebbe dovuto controllare che l'area circostante fosse sgombra di ostacoli alla circolazione. Egli è dunque civilmente responsabile dell'investimento del pedone. Rimane ferma, non come esclusiva ma come concorrente, la responsabilità della SI , stante le molteplici violazioni delle regole cautelari da parte del Pt_3 pedone. Sul punto è sufficiente richiamare integralmente la motivazione del tribunale laddove evidenzia che
<<molteplici dunque risultano le violazioni da parte del pedone di regole cautelari scritte>
laddove l'art. 190, II comma, d.lgs. 285/1992 dispone che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali e, solo quando questi non esistono o distano a più di cento metri (6,30 nella specie) dal punto di attraversamento, possono attraversare la carreggiata in senso perpendicolare, in ogni caso con l'attenzione necessaria ad pagina 14 di 21 evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri, dovendo, in tal caso, dare la precedenza ai conducenti (art. 190, V comma); l'art. 140 d.lgs. citato impone, inoltre, a tutti gli utenti della strada, dunque anche ai pedoni, di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale>>.
Gli appellanti contestano l'attribuzione della responsabilità dell'incidente alla SI.ra sostenendo che l'autoarticolato, nell'arrestarsi in corrispondenza Pt_3 dell'attraversamento pedonale, ne impediva l'utilizzo ai pedoni i quali “per potere attraversare la strada, si trovavano costretti ad intraprendere l'attraversamento della carreggiata davanti all'autotreno”. Osserva di contro la Corte che il comportamento tenuto dal pedone non può in alcun modo essere ritenuto osservante le regole di diligenza e prudenza. La SI.ra non si trovava in alcun modo “costretta” a intraprendere Pt_3
l'attraversamento della carreggiata in assenza di strisce pedonali in quanto, secondo l'ordinaria diligenza, questa avrebbe dovuto attendere che il complesso veicolare condotto dal SI. liberasse l'apposito attraversamento. A CP_2 ciò si aggiunga il fatto che il pedone ha deciso di intraprendere l'attraversamento della carreggiata in estrema prossimità di un mezzo di grandi dimensioni nonostante tali veicoli siano noti per la loro estrema pericolosità. La colpa in cui è incorsa la vittima è dunque di maggiore gravità di quella ascrivibile all'offensore, con la conseguenza che, una valutazione di tipo comparativo delle colpe reciproche, alla luce della lettura combinata dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227 c.c. (Cass. Sez. 3, 25/01/2024, n. 2433), porta ad attribuire alla il 70% di responsabilità per il verificarsi dell'evento e a Pt_3 il residuo 30%. CP_2
Acclarata l'an della pretesa, occorre a questo punto esaminare la richiesta risarcitoria sotto il profilo quantitativo. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato sulla base della versione più recente delle tabelle di Milano pubblicate nel 2024 e fondate su un sistema a punto variabile (Cass. Sez. 3, 16/12/2022, n. 3700) Nello specifico: A marito della vittima primaria si devono riconoscere i Parte_4 seguenti “punti”:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
pagina 15 di 21 - 16 punti per l'età della vittima secondaria;
- 16 punti per la convivenza;
- 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 20 punti per “qualità ed intensità della relazione” in considerazione della durata quarantennale del vincolo coniugale e così in totale 80 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 3.911,00 portano al totale attuale di euro 312.880,00 di cui il 30% ammonta a euro 93.864,00 A figlia della vittima primaria, si devono riconoscere i seguenti Parte_5
“punti”:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 24 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza, atteso che la relazione della psicologa datata 06.07.2021 smentisce l'assunto difensivo della convivenza tra madre e figlia al momento dell'evento;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 20 punti per “qualità ed intensità della relazione” in considerazione della maggiore vicinanza desumibile dall'attività lavorativa prestata nell'impresa materna e del solo recente allontanamento dal nucleo familiare primario e così in totale 74 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 3.911,00 portano al totale attuale di euro 289.414,00. di cui il 30% ammonta a euro 86.824,20 A figlio della vittima primaria, si devono riconoscere i seguenti Parte_6
“punti”:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 22 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 17 punti per “qualità ed intensità della relazione” in considerazione dell'attività lavorativa nell'impresa gestita dalla madre e così in totale 69 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 3.911,00 portano al totale attuale di euro 269.859,00 di cui il 30% ammonta a euro 80.957,70
pagina 16 di 21 A , fratello della vittima primaria, si devono riconoscere Parte_3
i seguenti “punti”:
- 10 punti per l'età della vittima primaria;
- 8 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza;
- 16 punti per la mancata sopravvivenza di altri congiunti;
- 10 punti per “qualità ed intensità della relazione” in quanto la peculiare intensità della sofferenza che affetto da disturbo bipolare, Pt_3 avrebbe percepito per la morte della sorella non risulta provata. E' peraltro onere del danneggiato fornire la prova della maggior intensità della relazione affettiva con la sorella legata alle proprie peculiari condizioni di salute. In totale si riconoscono 44 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 1.698,00, portano alla somma di euro 74.712,00 di cui il 30% ammonta a euro 22.413,60. Nulla può essere riconosciuto al nipote Parte_7
La giurisprudenza di legittimità riconosce la risarcibilità del danno parentale anche nel caso in cui la vittima non sia un componente della famiglia nucleare del danneggiato e non vi sia tra i due un rapporto di convivenza, costituendo tale ultimo requisito non già una condicio sine qua non, ma esclusivamente un elemento di prova dell'intensità della relazione affettiva tra i due. L'occasione per affermare tali principi è stata offerta alla Cassazione proprio da un caso in cui il danno non patrimoniale era stato allegato da un nipote per la perdita della nonna. In detta pronuncia viene affermato che “il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 21230 del 20/10/2016). La questione centrale è dunque la prova dell'effettività e consistenza del rapporto parentale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020) prova non fornita dall'appellante. I capitoli di prova 22, 23, 24 sono inammissibili. Vertono su circostanze che, essendo articolate in maniera generica, si dimostrano inidonee a comprovare l'esistenza di un legame di così peculiare intensità da avere comportato un profondo sconvolgimento nell'equilibrio affettivo di che all'epoca dei Pt_7 fatti aveva solo 7 anni, per la perdita della nonna. pagina 17 di 21 Riguardo al danno patrimoniale come danno emergente vanno riconosciute:
-le spese funerarie per euro 3.900,00 nei limiti del 30%
-le spese per il loculo per euro 190,63 nei limiti del 30%
-le spese di assistenza stragiudiziale da liquidarsi secondo i dettami della Corte di Cassazione (ex multis Cass. 6 - 3, Ordinanza n. 2644 del 02/02/2018), applicando gli artt. 1 e 3, 18 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 tenuto conto della sostanziale identità delle questioni e del contenuto dell'attività difensiva espletata (si vedano in particolare i docc. 17e seguenti) nell'importo di euro 4.800,00 oltre accessori, da ripartirsi in maniera paritaria tra i danneggiati (1.440/4) sempre nei limiti del 30%. Non possono invece essere riconosciute:
-le spese legali del procedimento penale non avendo quel giudizio avuto un esito favorevole agli appellanti;
-le spese per la gestione dell'azienda che, in quanto rappresentate dai costi affrontati da per la costituzione di una propria società, non Parte_5 appaiono direttamente correlabili al decesso della SI.ra . Pt_3
Non sussiste alcun danno patrimoniale da lucro cessante in assenza di prova che la SI.ra contribuisse economicamente ai bisogni dei propri familiari. A Pt_3 ciò si aggiunga che l'allegazione in base alla quale al momento del decesso la vittima primaria svolgeva ancora attività lavorativa risulta smentita da quanto riferito dalla figlia alla psicologa e riportato nella relazione medica in cui Pt_5 viene dato atto che “..quest'ultima [ndr la madre] era andata in pensione da un anno , prima avevano sempre lavorato assieme..”. Riassumendo questi gli importi spettanti a titolo di capitale ai danneggiati
€ 93.864,00 da perdita del rapporto parentale Parte_4
€ 57,18 loculo
€ 360,00 spese di assistenza stragiudiziale
€ 86.824,20 da perdita del rapporto parentale Parte_5
€ 360.00 spese di assistenza stragiudiziale
€ 80.957,70 da perdita del rapporto parentale Parte_6
€ 1.170,00 spese funerarie
€ 360,00 spese di assistenza stragiudiziale
€ 22.413,60 da perdita del rapporto parentale Parte_3
€ 360,00 spese di assistenza stragiudiziale Rivalutazione e interessi pagina 18 di 21 Occorre fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza del 17 febbraio 1995 n. 1712. Gli importi liquidati a titolo di danno da perdita parentale sono già determinati in moneta attuale. Dovranno essere aggiunti gli interessi compensativi calcolati applicando il saggio di interesse legale (non risultando provato il maggior danno richiesto) sull'intero credito risarcitorio (inteso come credito in conto capitale) espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione. Sull'importo attualizzato decorreranno gli interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. (Cass. Sez. 3, 03/01/2023 n. 61) dalla data della domanda al saldo. Gli importi liquidati per le spese funerarie e per quelle di loculo vanno rivalutati secondo gli indici istat foi dalla data degli esborsi, rispettivamente il 20.6.2018 e il 21.6.2018, alla data della sentenza (Cass. 3209/88 e 5398/84) . In aggiunta vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sugli importi devalutati e poi annualmente rivalutati sino alla data della decisione. Spettano invece infine gli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo.
***
Al parziale accoglimento dell'impugnazione consegue la revisione del regime delle spese di lite. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione nella misura della metà e la condanna di quale ente deSInato alla liquidazione del sinistro per conto dell'impresa assicuratrice straniera a rifondere la metà residua delle spese del primo e del secondo grado, spese che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore di causa determinato sull'importo riconosciuto (€260.001-520.000) e ai parametri medi, senza alcun riconoscimento nel giudizio di appello per la non espletata fase istruttoria e/o di trattazione e senza il riconoscimento di alcun aumento per il numero di parti in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 19 di 21 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dall'avv. in qualità di amministratore di sostegno di TE
, unitamente a Parte_3 Parte_4 Parte_5 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_6 figlio minore avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_7
10607/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023 e non notificata, previa riforma così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione accerta la concorrente responsabilità per l'investimento, a seguito del quale si verificava il decesso di , di conducente Persona_1 Controparte_5 dell'autoarticolato tg TA149EU assicurato con Controparte_6
e della stessa vittima, nella misura rispettivamente del
[...]
30% e del 70%;
2. Condanna , quale ente deSInato alla Controparte_1 liquidazione del sinistro per conto dell'impresa assicuratrice straniera ai sensi dell'art. 126 cod. ass., a risarcire il danno in favore degli appellanti così liquidato
➢ € 93.864,00 oltre interessi compensativi al tasso di Parte_4 interesse legale sul credito risarcitorio espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, oltre interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 57,18 oltre rivalutazione secondo gli indici istat foi dal 21.6.2018 alla data della sentenza, interessi compensativi al tasso legale sugli importi devalutati e poi annualmente rivalutati sino alla data della decisione nonché interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 360,00 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
➢ € 86.824,20 oltre interessi compensativi al tasso di Parte_5 interesse legale sul credito risarcitorio espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, oltre interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 360.00 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
➢ € 80.957,70 oltre interessi compensativi al tasso di Parte_6 interesse legale sul credito risarcitorio espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, oltre pagina 20 di 21 interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 1.170,00 oltre rivalutazione secondo gli indici istat foi dal 20.6.2018 alla data della sentenza, interessi compensativi al tasso legale sugli importi devalutati e poi annualmente rivalutati sino alla data della decisione e interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 360,00 e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
➢ € 22.413,60 oltre interessi compensativi al tasso di Parte_3 interesse legale sul credito risarcitorio espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, oltre interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
€ 360,00 se dovuti e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
3. Previa compensazione della metà delle spese processuali condanna
[...]
a rifondere a Controparte_1 Parte_4 Parte_5
e la metà delle spese del doppio grado Parte_6 Parte_3 di giudizio, spese che si liquidano per l'intero in € 22.457,00 per compensi professionali per il I grado e in € 14.239,00 per compensi professionali per questo grado di giudizio oltre accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano nella camera di conSIlio di questa Corte del 22 gennaio 2025.
La ConSIliera est Francesca Vullo
Il Presidente Maria Teresa Brena
pagina 21 di 21