Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 14/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. DELLA ROCCA DANIELE
- Ricorrente – contro
Controparte_1
Rappr e dif da Avvocatura Dello Stato Di Lecce (Avv. Antonella Roberti)
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30/06/2021 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di
Taranto, nella qualità di figlia non vivente a carico del defunto padre ER
(che era stato dichiarato soggetto equiparato a “Vittima del Dovere”, in quanto già Maresciallo della Marina Militare e deceduto in data 17.8.2013 a causa di un mesotelioma pleurico derivante dall'esposizione ad amianto subìta nel corso degli anni in cui aveva prestato servizio su imbarcazioni con dotazioni in amianto), di accertare il proprio diritto a vedersi corrispondere, iure proprio, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3, L. n° 206/04 nonché l'assegno vitalizio ex art. 2, L. n° 407/98 (quest'ultimo da determinarsi nell'importo di cui all'art. 4, co. 238,
L. n° 350/03), con decorrenza dalla data di decesso del padre, oltre accessori.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Deve preliminarmente osservarsi che vicenda del tutto analoga è stata oggetto del giudizio definito con sentenza nr 626/2022 del Tribunale di Taranto, dott. De
Palma (prodotta in atti da parte resistente), in quanto afferente alla medesima domanda spiegata dalla ricorrente da parte del fratello . Controparte_2
Le motivazioni espresse nella suddetta sentenza risultano integralmente condivisibili e vanno quindi ribadite, potendosi effettuare il loro richiamo per relationem ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.
D'altra parte “la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione” (Cass.
8053/2012).
Sul punto, di recente, la Suprema ha chiarito che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione” (Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n.29017).
Pertanto, rilevando la completa identità di circostanze fattuali nonché di questioni di diritto affrontate si rinvia alla suddetta sentenza laddove ha affermato: “Preliminarmente, non può essere condivisa la tesi della parte ricorrente, secondo cui gli emolumenti previsti dall'art. 2, L.n. 407/98 e dall'art. 5, co. 3 L.n. 206/04 possono essere riconosciuti anche al figlio superstite di soggetto equiparato alla vittima del dovere, che non sia fiscalmente a carico del genitore al momento del suo decesso. Ai sensi dell'art. 5, co. 3, L.n. 206/04, “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non Parte_2 inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
e successive modificazioni. …”.
L'art. 2, co. 105, L.n. 244/07, ha, poi, previsto che “a decorrere dal 1° gennaio
2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n.
206, come modificato dal comma 106”.
In virtù del successivo comma 106, lettera b), “all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento , è altresì attribuito, Parte_3
a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo
2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”.
E', poi, da richiamare la previsione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, secondo cui “a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, (ovvero in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato) subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. … 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. ...”.
Dal quadro normativo dappresso richiamato è, dunque, evidente che il succitato comma 105, richiamando la previsione di cui all'art. 5 L.n. 206/04, come risultante dalle modifiche apportate dal successivo comma 106, abbia inteso riconoscere i benefici di cui trattasi alle vittime del dovere ed ai soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, estendendone l'applicazione anche “ai loro familiari superstiti”.
Secondo la tesi del ministero convenuto, ai fini della individuazione dei “familiari superstiti” considerati da tale ultima disposizione, non si potrebbe, al contrario di quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, prescindere da una lettura composita del quadro normativo di riferimento e, in particolare, non si potrebbe non tenere conto che l'art. 2, comma 2, L.n. 407/1998, indichi, come “superstiti”, le “persone di cui all'art. 6 della legge 13 agosto n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981 n.720, secondo l'ordine ivi indicato, con il corollario che l'ambito applicativo del precitato comma 105 risulterebbe circoscritto, per quello che qui rileva, ai figli “se a carico” (laddove, l'art. 6, L.n. 466/80, appunto, prevede che
“la speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. …).
Tanto premesso, è, in primo luogo, da ritenere che l'art. 2, co. 105, L.n. 244/07
- nell'estendere ai familiari superstiti delle vittime del dovere i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e di cui all'articolo
2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 - richiami le suddette disposizioni al solo fine di qualificare e quantificare i benefici da esse previsti, senza al contempo operare alcun travaso delle categorie di soggetti da esse contemplati (dovendosi,
a tale ultimo riguardo, considerare, che “La normativa in esame non ha unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma ha solo fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici con la conseguenza che l'individuazione della categoria dei superstiti non può trarsi dal disposto della L. n. 388 del 2000, art. 82, che si rivolge specificamente ai soli familiari di atti di terrorismo. Tale progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici espresso della L. n. 266 del 2005, comma 562, così come evidenziato dall'ordinanza interlocutoria, non necessariamente contrasta con “una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare. La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie”; vds. Cass. civile sez. un.,
25/09/2018, n. 22753).
Correlativamente, la delimitazione dei soggetti che, in qualità di familiari superstiti, possono accedere alle suddette prestazioni non può essere in alcun modo desunta dalle previsioni richiamate e, in particolare, dai riferimenti a “i figli maggiorenni” e “ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi”, rispettivamente presenti nell'art. 5, co. 3 L. n. 206/04 e nell'art. 2, comma 106,
L.n. 244/07, trattandosi di disposizioni specificatamente riferite alla diversa e più ristretta platea delle vittime del terrorismo.
Mancando una specificazione della nozione “familiari superstiti” anche nelle previsioni (art. 1, commi 563-566) della L. n. 266 del 2005 e nel D.P.R. attuativo n. 243/06, ed avendo lo stesso comma 563 significativamente precisato che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, (e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di
…)”, è, dunque, da ritenere che la categoria “familiari superstiti” di cui si discute non possa essere definita se non con riferimento alle previsioni di cui alla stessa legge 13 agosto 1980, n. 466.
Inoltre, la circostanza che le previsioni dell'art. 6 della suddetta legge possano assumere valenza definitoria generale trova uno specifico addentellato nello stesso art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 che, appunto, considera
“superstiti” “le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato”, nonché appare in linea con quanto da ultimo delibato da Cassazione civile sez. un., 25/09/2018, n. 22753, che (cassando la decisione di merito con cui era stata accolta “la domanda delle sorelle né conviventi, né a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, volta al riconoscimento del loro inserimento, quali superstiti di vittima del dovere, nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 243 del 2006, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente”), ha specificatamente affermato il principio in base al quale “i superstiti di vittime del dovere sono quelli individuati nella L. n. 466 del 1980, art. 6” e, quindi, in presenza del “coniuge superstite”, anche “i figli”, ma soltanto “se a carico.”
Da ultimo, si richiama la sentenza n. 11181/2022 della Suprema Corte di
Cassazione Sez. Lavoro che, nel respingere il ricorso per Cassazione, ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce (n. 820/19 depositata il 16.7.19), con la quale aveva accolto l'appello proposto dal
[...]
con il rigetto della domanda a sua volta avanzata da coloro che erano CP_1 figli non fiscalmente a carico del de cuius.
In tale recente arresto della Corte di Cassazione si legge testualmente che:
“L'interpretazione del quadro normativo offerta dalla Corte d'appello, compiutamente ricostruita anche dal controricorrente, induce a CP_1 propendere per il solo rinvio "oggettivo" all'introduzione di nuove prestazioni, da parte delle norme richiamate in epigrafe, e ad escludere l'interpretazione del rinvio
"soggettivo", inerente, cioè, l'estensione delle classi di beneficiari previste dalla L.
n. 244 del 2007, art. 2, comma 106, sulle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari superstiti delle vittime del dovere. La L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105, ha esteso alle vittime del dovere (ed equiparati) la speciale elargizione contemplata dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, in favore delle vittime del terrorismo, come modificato dal successivo comma 106. La L. n.
244 del 2007, art. 2, comma 106, nel modificare la L. n. 2006 del 2004, art. 5, comma 3, ha aggiunto la seguente previsione: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorchè non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, e successive modificazioni". Dal quadro normativo si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dalla L.
n. 466 del 1980, art. 6, la quale è rimasta, pertanto, immutata. L'art. 6 recita:
"La speciale elargizione di cui alla presente legge e alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale, che, in assenza di un'espressa modifica legislativa, rimane tuttora l'unica vigente. Detta disposizione, che disegna i confini del
"rapporto di familiarità" con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa, rimane insensibile al richiamo ai "familiari superstiti" da parte della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105, il quale rinvia alla L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, limitatamente all'estensione delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari delle vittime del dovere
(rinvio oggettivo). Di contro, sotto il profilo soggettivo, ossia nei casi in cui il beneficio compete alle famiglie, la stessa norma nulla aggiunge, rimanendo, pertanto, immodificato il rimando alla classificazione dei familiari delle vittime del dovere originariamente individuate dalla L. n. 466 del 1980, art. 6, ossia ai soli figli che all'epoca del decesso erano a carico fiscale del deceduto (n. 1). L'unica espansione del diritto in favore dei figli non conviventi, prevista dal n. 2 della norma, si riferisce esplicitamente ai casi di assenza del coniuge superstite o di mancato godimento della pensione da parte di questi: ma tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, in cui il coniuge avente diritto è vivente.
L'interpretazione del rinvio oggettivo, coerentemente proposta dalla Corte
d'appello, si rivela coerente con la finalità assistenziale delle provvidenze concesse ai superstiti di vittime del dovere, diretta a indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita”.
Nella fattispecie in esame, peraltro, la ricorrente non ha dedotto di non essere l'unica superstite e di essere a carico del padre al momento del decesso, benché l'amministrazione resistente abbia comunque prodotto documentazione attestante la mancanza di detto requisito della “vivenza a carico”.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, e nel medesimo solco dei su riportati precedenti giurisprudenziali, non ravvedendo motivi per discostarsi da detti principi, il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
Le spese di lite, alla luce di diversi orientamenti giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso.
- Spese compensate.
Taranto, 4 giugno 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)