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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2595 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/7 80143 NAPOLI ITALIA presso lo studio dell'avv.to NICOLA CACCIAPUOTI dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
, Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese Albo Controparte_2 P.IVA_1
Banche n. 5396, elettivamente domiciliata in VIA DEL COMMERCIO N. 5 53036
POGGIBONSI presso lo studio dell'avv.to CINZIA CALONACI dalla quale è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
in Controparte_3
persona del Garante pro tempore, con sede in Piazza Venezia n. 11 00187 Roma
CONTROINTERESSATO avente per OGGETTO: ricorso ex art 79. Regolamento Unione Europea n. 679/2016
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte ricorrente “L'On. Tribunale adito, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs, 196/2003
e successive m. e/o i., voglia TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1) accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., per non aver dato riscontro alle richieste formulate nell'istanza del 05.10.2023;
2) per l'effetto condannare la resistente in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a fornire riscontro all'istanza inoltrata in data 05.10.2023 e per l'effetto fornire all'interessato le informazioni relative alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 18, par. 1, lettera a), b) e d), nonché dell'art 21, par. 1, del predetto Regolamento 2016/679 UE
e di ricevere la comunicazione di cui all'art. 19 del predetto GDPR;
3) in via gradata condannare la resistente alla consegna della copia del preavviso di segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) con allegata prova dell'effettiva ricezione;
4) in via subordinata, dichiarare l'illegittimità della segnalazione nei SIC per inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
– Allegato 1, e per l'effetto dichiarare la segnalazione negativa presente nei SIC illecita ed illegittima;
5) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_1
alla rifusione delle spese e competenze professionali della presente procedura con attribuzione al procuratore costituito.
Con riserva di ogni altra azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Parte resistente. Piaccia all'Ecc.mo Tribulane di Firenze, reiectis contrariis,
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile il ricorso de quo in quanto parte ricorrente non ha esperito il tentativo di mediazione obbligatorio,
IN VIA PRINCIPALE ritenere e dichiarare il comportamento di Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pt, diligente e corretto avendo effettuato le
[...]
segnalazioni ai SIC relative al rapporto di finanziamento corrente con il Sig. in Pt_1
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
piena conformità alle norme di legge regolamentari e contrattuali vigenti ed in essere e di conseguenza respingere ogni richiesta attrice.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 79 del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 101/2018, depositato in data 1.3.2024, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere
[...]
l'accertamento dell'inadempimento della resistente all'istanza di accesso ai dati dallo stesso presentata ai sensi dell'art. 15, par. 1, lett e) GDPR, e la sua condanna a fornire al ricorrente le informazioni relative alla richiesta avanzata ai sensi degli artt. 18, par. 1, lettera a), b) e d),
21, par. 1, nonché la comunicazione ex art. 19 del medesimo Regolamento UE.
In particolare, lo VE in data 27.11.2020 ha stipulato un contratto di prestito personale n. 20220509905090 con rendendosi poi inadempiente, nel Controparte_1
corso del finanziamento, alla corresponsione delle relative rate di rimborso.
Successivamente veniva a conoscenza di una segnalazione negativa effettuata a suo carico da ND Banca s.p.a. in Crif s.p.a., per ritardi nei pagamenti.
In data 5.10.2023 presentava a istanza di accesso ai dati ai CP_1 CP_1 sensi dell'art. 15, par. 1, lett. e) Reg. EU 2016/679 per ottenere: 1) copia dell'eventuale comunicazione di preavviso di segnalazione e la prova del suo ricevimento;
2) copia della comunicazione dei dati relativi al primo ritardo trasmessa nei Sic, con relativa data di trasmissione, per verificare il rispetto dei termini previsti dall'art. 4, c. 7 del Codice di deontologia e di buona condotta;
3) copia del contratto sottoscritto;
4) copia dell'informativa di cui all'art. 13 Reg. EU 2016/679, contenente, in particolare, le informazioni previste dal par. 1, lettera d) e dal par.
2. Con la medesima istanza veniva inoltre chiesta la cancellazione dei propri dati e la limitazione degli stessi in attesa della verifica ai sensi dell'art. 18, par. 1, lettera a), b) e d), del predetto Regolamento UE, con contestuale opposizione, ex art. 21, par.
1, dello stesso Regolamento, al trattamento dei propri dati, perché ritenuto illegittimo.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
A tale istanza non avrebbe dato compiuto riscontro se non Controparte_1
per comunicare il rigetto della richiesta di cancellazione, senza argomentare in merito alle richieste di limitazione e di opposizione. Sulla richiesta di trasmissione della comunicazione di preavviso (e prova dell'avvenuta ricezione), la resistente si limitava alla precisazione della pubblicazione, in data 15.07.2021, dell'avviso dell'imminente registrazione del nominativo dello presso i Sistemi d'Informazioni Creditizie nell'Area Clienti riservata. Pt_1
Tutto ciò premesso, lo agiva per l'accertamento e la dichiarazione Pt_1 dell'inadempimento di alle richieste di opposizione e limitazione dei Controparte_1
propri dati in violazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679, nonché agli obblighi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni e, per l'effetto, per la condanna della resistente a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.
Si è costituita in giudizio con atto depositato il 20.9.24 Controparte_1
eccependo in via preliminare la mancata attivazione del procedimento di mediazione pregiudiziale, ritenuto obbligatorio dalla resistente per l'origine della vertenza da un contratto bancario. Nel merito, la resistente afferma di aver diligentemente adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalle norme bancarie di riferimento. contestando quanto asserito da La modalità di comunicazione adottata rispetto al preavviso di Pt_1 segnalazione ai Sistemi Informativi, messo a disposizione nell'Area Riservata del cliente, risulterebbe infatti pienamente conforme alle prescrizioni di legge. Gli stessi accessi, risultanti dai tabulati informatici, darebbero conto dell'effettiva conoscenza del documento da parte del cliente. Infine, la limitazione o riduzione di tali dati non sarebbe ammissibile, in quanto la comunicazione ai SIC si riferisce a dati standard, non modulabili.
L'udienza del 3.10.24 è stata sostituita, su richiesta di parte ricorrente, dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.p., cui è seguita l'ordinanza di rigetto dell'eccezione preliminare di rito sollevata dalla parte resistente perché l'oggetto della causa – l'illecito trattamento dei dati personali – non rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.
Anche la successiva udienza del 13.3.25 di discussione orale è stata sostituita, su richiesta di parte ricorrente, dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In data 5.10.2023 il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai dati personali, esercitando altresì il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati e la loro limitazione in conformità a quanto previsto degli art. 15, 18, 21 del Regolamento UE n. 679/2016. In data
12.10.2023 la rispondeva di aver ottemperato alle disposizioni Controparte_1
summenzionate pubblicando, in data 15.7.21, nell'Area Clienti riservata, la comunicazione contenente l'avviso dell'imminente registrazione del nominativo di VE presso i Sistemi di Informazioni Creditizie. La legittimità dell'operato della secondo Controparte_1 la resistente, sarebbe confermato dalla regolare iscrizione di all'Area Clienti, Pt_1
peraltro disciplinata nel contratto dallo stesso sottoscritto a novembre 2020, mentre alla richiesta di cancellazione viene dato espressa risposta negativa.
La risposta della resistente sopra riportata, parziale e non esaustiva, non può integrare il riscontro richiesto da parte della normativa europea. In particolare, risultano violate, da le prescrizioni contenute all'art. 12, par. 3 del Regolamento UE Controparte_1
2016/679, che espressamente prevede quanto segue: “Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”.
La richiesta inoltrata a mezzo pec in data 5.10.23 conteneva una richiesta formulata ai sensi dell'art. 15, del GDPR, dell'art. 18, par. 1, lettera a), b) e d), nonché dell'art 21, par. 1, del già menzionato Regolamento 2016/679 UE, nonché la richiesta di ricevere comunicazione di cui all'art. 19. Dai documenti allegati risulta che il resistente non abbia adempiuto ad alcuna di queste richieste, se non in maniera parziale e meramente formale, ovvero allegando un tabulato di accessi all'Area Riservata personale. Può quindi affermarsi che CP_1
non abbia di fatto risposto alle istanze effettuate, così violando altresì gli obblighi CP_1
di buona fede e correttezza previsti agli art. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. i quali prevedono un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale, a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna della parte resistente ad ottemperare all'istanza presentata in via stragiudiziale con pec del 5.10.23, depositata in allegato al ricorso introduttivo, eccettuata la richiesta di cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Centrale Rischi.
Considerato l'accoglimento della domanda principale le altre subordinate risultano assorbite.
Nessuna pronuncia, invece, nei confronti dell'Autorità Garante, chiamata dal ricorrente solamente in funzione d'integrazione del contraddittorio, non costituita e nei cui confronti non è stata svolta alcuna domanda.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del resistente e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del ricorrente in complessivi € 2.625,00 per onorari di avvocato, di cui € 1.700,00 per la fase di studio;
€ 600,00 per la fase introduttiva, non particolarmente impegnativa;
assorbita la fase istruttoria in quella decisoria per la strutturale concentrazione di tali fasi in ragione del rito,
€1.450,00 per la fase decisoria;
€ 1.125,00 di riduzione per assenza di speciali questioni di fatto o di diritto;
oltre spese vive se documentate, e spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro Parte_1 Controparte_4
1. Accoglie il ricorso di contro Parte_1 CP_4
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
2. Per l'effetto condanna d ottemperare Controparte_4
all'istanza presentata da Parte_1
3. Condanna l pagamento delle spese di Controparte_4
giudizio che quantifica in complessivi € 2.625, per onorari di avvocato, di cui €
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1.700,00 per la fase di studio;
€ 600,00 per la fase introduttiva, non particolarmente impegnativa;
assorbita la fase istruttoria in quella decisoria per la strutturale concentrazione di tali fasi in ragione del rito, €1.450,00 per la fase decisoria;
€
1.125,00 di riduzione per assenza di speciali questioni di fatto o di diritto;
oltre spese vive oltre che spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 19/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Federica Sanvenero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2595 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in CENTRO DIREZIONALE ISOLA G/7 80143 NAPOLI ITALIA presso lo studio dell'avv.to NICOLA CACCIAPUOTI dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
, Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese Albo Controparte_2 P.IVA_1
Banche n. 5396, elettivamente domiciliata in VIA DEL COMMERCIO N. 5 53036
POGGIBONSI presso lo studio dell'avv.to CINZIA CALONACI dalla quale è rappresentata e difesa;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
in Controparte_3
persona del Garante pro tempore, con sede in Piazza Venezia n. 11 00187 Roma
CONTROINTERESSATO avente per OGGETTO: ricorso ex art 79. Regolamento Unione Europea n. 679/2016
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte ricorrente “L'On. Tribunale adito, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs, 196/2003
e successive m. e/o i., voglia TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1) accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., per non aver dato riscontro alle richieste formulate nell'istanza del 05.10.2023;
2) per l'effetto condannare la resistente in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. a fornire riscontro all'istanza inoltrata in data 05.10.2023 e per l'effetto fornire all'interessato le informazioni relative alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 18, par. 1, lettera a), b) e d), nonché dell'art 21, par. 1, del predetto Regolamento 2016/679 UE
e di ricevere la comunicazione di cui all'art. 19 del predetto GDPR;
3) in via gradata condannare la resistente alla consegna della copia del preavviso di segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) con allegata prova dell'effettiva ricezione;
4) in via subordinata, dichiarare l'illegittimità della segnalazione nei SIC per inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
– Allegato 1, e per l'effetto dichiarare la segnalazione negativa presente nei SIC illecita ed illegittima;
5) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_1
alla rifusione delle spese e competenze professionali della presente procedura con attribuzione al procuratore costituito.
Con riserva di ogni altra azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Parte resistente. Piaccia all'Ecc.mo Tribulane di Firenze, reiectis contrariis,
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile il ricorso de quo in quanto parte ricorrente non ha esperito il tentativo di mediazione obbligatorio,
IN VIA PRINCIPALE ritenere e dichiarare il comportamento di Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pt, diligente e corretto avendo effettuato le
[...]
segnalazioni ai SIC relative al rapporto di finanziamento corrente con il Sig. in Pt_1
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
piena conformità alle norme di legge regolamentari e contrattuali vigenti ed in essere e di conseguenza respingere ogni richiesta attrice.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 79 del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 101/2018, depositato in data 1.3.2024, ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere
[...]
l'accertamento dell'inadempimento della resistente all'istanza di accesso ai dati dallo stesso presentata ai sensi dell'art. 15, par. 1, lett e) GDPR, e la sua condanna a fornire al ricorrente le informazioni relative alla richiesta avanzata ai sensi degli artt. 18, par. 1, lettera a), b) e d),
21, par. 1, nonché la comunicazione ex art. 19 del medesimo Regolamento UE.
In particolare, lo VE in data 27.11.2020 ha stipulato un contratto di prestito personale n. 20220509905090 con rendendosi poi inadempiente, nel Controparte_1
corso del finanziamento, alla corresponsione delle relative rate di rimborso.
Successivamente veniva a conoscenza di una segnalazione negativa effettuata a suo carico da ND Banca s.p.a. in Crif s.p.a., per ritardi nei pagamenti.
In data 5.10.2023 presentava a istanza di accesso ai dati ai CP_1 CP_1 sensi dell'art. 15, par. 1, lett. e) Reg. EU 2016/679 per ottenere: 1) copia dell'eventuale comunicazione di preavviso di segnalazione e la prova del suo ricevimento;
2) copia della comunicazione dei dati relativi al primo ritardo trasmessa nei Sic, con relativa data di trasmissione, per verificare il rispetto dei termini previsti dall'art. 4, c. 7 del Codice di deontologia e di buona condotta;
3) copia del contratto sottoscritto;
4) copia dell'informativa di cui all'art. 13 Reg. EU 2016/679, contenente, in particolare, le informazioni previste dal par. 1, lettera d) e dal par.
2. Con la medesima istanza veniva inoltre chiesta la cancellazione dei propri dati e la limitazione degli stessi in attesa della verifica ai sensi dell'art. 18, par. 1, lettera a), b) e d), del predetto Regolamento UE, con contestuale opposizione, ex art. 21, par.
1, dello stesso Regolamento, al trattamento dei propri dati, perché ritenuto illegittimo.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
A tale istanza non avrebbe dato compiuto riscontro se non Controparte_1
per comunicare il rigetto della richiesta di cancellazione, senza argomentare in merito alle richieste di limitazione e di opposizione. Sulla richiesta di trasmissione della comunicazione di preavviso (e prova dell'avvenuta ricezione), la resistente si limitava alla precisazione della pubblicazione, in data 15.07.2021, dell'avviso dell'imminente registrazione del nominativo dello presso i Sistemi d'Informazioni Creditizie nell'Area Clienti riservata. Pt_1
Tutto ciò premesso, lo agiva per l'accertamento e la dichiarazione Pt_1 dell'inadempimento di alle richieste di opposizione e limitazione dei Controparte_1
propri dati in violazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679, nonché agli obblighi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni e, per l'effetto, per la condanna della resistente a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.
Si è costituita in giudizio con atto depositato il 20.9.24 Controparte_1
eccependo in via preliminare la mancata attivazione del procedimento di mediazione pregiudiziale, ritenuto obbligatorio dalla resistente per l'origine della vertenza da un contratto bancario. Nel merito, la resistente afferma di aver diligentemente adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalle norme bancarie di riferimento. contestando quanto asserito da La modalità di comunicazione adottata rispetto al preavviso di Pt_1 segnalazione ai Sistemi Informativi, messo a disposizione nell'Area Riservata del cliente, risulterebbe infatti pienamente conforme alle prescrizioni di legge. Gli stessi accessi, risultanti dai tabulati informatici, darebbero conto dell'effettiva conoscenza del documento da parte del cliente. Infine, la limitazione o riduzione di tali dati non sarebbe ammissibile, in quanto la comunicazione ai SIC si riferisce a dati standard, non modulabili.
L'udienza del 3.10.24 è stata sostituita, su richiesta di parte ricorrente, dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.p., cui è seguita l'ordinanza di rigetto dell'eccezione preliminare di rito sollevata dalla parte resistente perché l'oggetto della causa – l'illecito trattamento dei dati personali – non rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.
Anche la successiva udienza del 13.3.25 di discussione orale è stata sostituita, su richiesta di parte ricorrente, dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In data 5.10.2023 il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai dati personali, esercitando altresì il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati e la loro limitazione in conformità a quanto previsto degli art. 15, 18, 21 del Regolamento UE n. 679/2016. In data
12.10.2023 la rispondeva di aver ottemperato alle disposizioni Controparte_1
summenzionate pubblicando, in data 15.7.21, nell'Area Clienti riservata, la comunicazione contenente l'avviso dell'imminente registrazione del nominativo di VE presso i Sistemi di Informazioni Creditizie. La legittimità dell'operato della secondo Controparte_1 la resistente, sarebbe confermato dalla regolare iscrizione di all'Area Clienti, Pt_1
peraltro disciplinata nel contratto dallo stesso sottoscritto a novembre 2020, mentre alla richiesta di cancellazione viene dato espressa risposta negativa.
La risposta della resistente sopra riportata, parziale e non esaustiva, non può integrare il riscontro richiesto da parte della normativa europea. In particolare, risultano violate, da le prescrizioni contenute all'art. 12, par. 3 del Regolamento UE Controparte_1
2016/679, che espressamente prevede quanto segue: “Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”.
La richiesta inoltrata a mezzo pec in data 5.10.23 conteneva una richiesta formulata ai sensi dell'art. 15, del GDPR, dell'art. 18, par. 1, lettera a), b) e d), nonché dell'art 21, par. 1, del già menzionato Regolamento 2016/679 UE, nonché la richiesta di ricevere comunicazione di cui all'art. 19. Dai documenti allegati risulta che il resistente non abbia adempiuto ad alcuna di queste richieste, se non in maniera parziale e meramente formale, ovvero allegando un tabulato di accessi all'Area Riservata personale. Può quindi affermarsi che CP_1
non abbia di fatto risposto alle istanze effettuate, così violando altresì gli obblighi CP_1
di buona fede e correttezza previsti agli art. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. i quali prevedono un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale, a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna della parte resistente ad ottemperare all'istanza presentata in via stragiudiziale con pec del 5.10.23, depositata in allegato al ricorso introduttivo, eccettuata la richiesta di cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Centrale Rischi.
Considerato l'accoglimento della domanda principale le altre subordinate risultano assorbite.
Nessuna pronuncia, invece, nei confronti dell'Autorità Garante, chiamata dal ricorrente solamente in funzione d'integrazione del contraddittorio, non costituita e nei cui confronti non è stata svolta alcuna domanda.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del resistente e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del ricorrente in complessivi € 2.625,00 per onorari di avvocato, di cui € 1.700,00 per la fase di studio;
€ 600,00 per la fase introduttiva, non particolarmente impegnativa;
assorbita la fase istruttoria in quella decisoria per la strutturale concentrazione di tali fasi in ragione del rito,
€1.450,00 per la fase decisoria;
€ 1.125,00 di riduzione per assenza di speciali questioni di fatto o di diritto;
oltre spese vive se documentate, e spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro Parte_1 Controparte_4
1. Accoglie il ricorso di contro Parte_1 CP_4
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
2. Per l'effetto condanna d ottemperare Controparte_4
all'istanza presentata da Parte_1
3. Condanna l pagamento delle spese di Controparte_4
giudizio che quantifica in complessivi € 2.625, per onorari di avvocato, di cui €
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1.700,00 per la fase di studio;
€ 600,00 per la fase introduttiva, non particolarmente impegnativa;
assorbita la fase istruttoria in quella decisoria per la strutturale concentrazione di tali fasi in ragione del rito, €1.450,00 per la fase decisoria;
€
1.125,00 di riduzione per assenza di speciali questioni di fatto o di diritto;
oltre spese vive oltre che spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 19/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Federica Sanvenero
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