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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 9/2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ROSATO GIANFRANCO ed Parte_1
elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Piccinni, 4 Trani Italia
PARTE ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. CAPURSO MICHELE con domicilio eletto Controparte_1
nel suo studio in Via Morrico, 2 Trani
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9.12.2020 il sig. adiva il Tribunale di Trani per ivi sentir “1) Parte_1
dichiarare il responsabile dei danni arrecati all'unità immobiliare attorea, Controparte_1
censita nel catasto fabbricati di Trani al foglio 15, partc. 1421, sub. 13 per i motivi esposti in narrativa;
2) liquidare l'ammontare dei danni subiti e subendi, così come indicati al paragrafo 3,
nella misura che sarà accertata attraverso una consulenza tecnica d'ufficio e comunque anche in
via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e condannare il a pagare in favore Controparte_1
dell'attore una somma di denaro corrispondente a tale ammontare;
3) condannare il CP_1
a eliminare gli allacci abusivi alla rete fognatura nera da cui hanno avuto origine le
[...] infiltrazioni che hanno interessato il suo locale e a dotare la via Fusco (nel suo tratto ricompreso
tra le vie G. Bovio e ) di cunette laterali e/o comunque di analoghi e/o altri accorgimenti Per_1
tecnici idonei a convogliare le acque piovane smaltite sulla superficie della via Fusco in pozzetti
collegati al sistema principale della fognatura bianca comunale;
4) regolare le spese di lite come
per legge.”.
Sosteneva l'attore che il locale interrato di sua proprietà, in concomitanza di forti piogge si allagava sia per infiltrazione di acque piovane che per liquami. Interessato sia il che l'AQP CP_1
quest'ultimo dichiarava che la fuoriuscita di liquami dalla fogna nera era dovuta “all'esteso
fenomeno dell'abusivo innesto nelle condutture della fognatura nera di altre convoglianti acque
piovane provenienti da lastrici solari, cortili, piazzali, griglie stradali, ecc. che provocavano la
messa in carico della rete fognaria nera e conseguentemente la fuoriuscita di liquami e la loro
infiltrazione nel terreno sino a raggiungere i latistanti fabbricati”.
Nonostante l'interessamento del e l'emissione di un'ordinanza sindacale generica (e di una CP_1
successiva specifica intimazione rivolta ai proprietari degli immobili che si affacciano sulle vie interessate) con la quale veniva ordinato ai proprietari degli immobili, di scaricare le acque piovane nella fogna nera nel termine di 90 giorni, nessuna opera veniva eseguita dai detti proprietari né lo stesso si attivava per porre rimedio all'inconveniente. CP_1
Si costituiva il il quale si limitava a chiedere la nomina di un CTU al fine di Controparte_1
determinare le cause delle infiltrazioni, la quantificazione dei danni ed i rimedi sottolineando che, a suo parere, vi era una corresponsabilità dell'attore poiché l'immobile attinto dalle infiltrazioni e dagli allagamenti, era sprovvisto della necessaria intercapedine tra il piano cantinato e la proprietà
comunale. Ammessi i mezzi istruttori venivano ascoltati i testi di parte attrice ed esperita la CTU.
Quindi veniva fissata udienza in trattazione scritta con termine per note conclusive. La causa,
pervenuta al sottoscritto magistrato solo successivamente all'esperita istruttoria e a note conclusionali già depositate, veniva rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di una conciliazione e quindi nuovamente assunta in decisione. Le domande proposte sono fondate e meritano accoglimento nei limiti sotto riportati.
Preliminarmente va evidenziato che il convenuto non ha negato la propria responsabilità CP_1
per i danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attore seppur attenuandola ritenendo la sussistenza di una corresponsabilità da parte dell'attore per i motivi sopra riportati.
Le pretese risarcitorie, tuttavia, paiono suffragate dalle conclusioni del c.t.u. da ritenersi condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto dei luoghi di causa. Da
tale perizia è emersa la sussistenza del nesso causale tra il fenomeno infiltrativo derivante dalla strada comunale e i danni lamentati dalla parte attrice.
Invero, il CTU nominato, ha accertato che i notevoli danni alle parti alte delle murature del locale interrato dell'attore nella parte prospicente il piano stradale comunale esterno, sono determinate dalla “scorretta regimentazione delle acque meteoriche del piano stradale esterno all'unità
immobiliare che risulta costituita da basolati lapidei i cui giunti risultano divelti e che, pertanto,
costituiscono sicuro veicolo di infiltrazione per le acque meteoriche”. Ha evidenziato che sulla via
Fusco non sono presenti cunette o caditoie che convogliano l'acqua piovana, nonché “l'acclarata
circostanza di immissione abusiva di acque meteoriche nella fogna nera. Tale immissione, operata
contra legem dagli abitanti degli immobili posti su via Fusco, determina una conseguente messa in
pressione della stessa fogna e la conseguente tracimazione di reflui nel terreno di sedime del piano
stradale con ulteriore successivo sversamento nei locali di piano interrato di proprietà di parte
attrice.”
Peraltro, il ctu confermando che la conformazione della strada e gli allacci abusi che mette in pressione la fogna nera è la causa dei danni subiti dall'immobile del ha anche Pt_1
sostanzialmente escluso che vi sia una corresponsabilità dello stesso attore. Infatti, precisa che: “E'
vero, infatti, che seppur l'edificio oggetto del contenzioso presenta al piano interrato una struttura
in muratura portante controterra, tale tipologia costruttiva del fabbricato non incide sulle cause
degli inconvenienti riscontrati da parte attrice. In particolar modo si è potuto accertare con le
indagini termografiche che, al momento della riunione di CTU, le murature, seppur interessate da fenomeni di efflorescenza e muffe molto diffuse, non presentavano quadri umidi. Tanto basta per
comprendere che le cause degli inconvenienti riscontrati non possono essere attribuiti a fenomeni
di risalita dal terreno di fondazione in quanto tali fenomeni sarebbero stati attivi anche durante la
fase dei rilievi e, tra l'altro, avrebbero determinato fenomeni di efflorescenze e distacchi di
intonaco localizzati specialmente nella cosiddetta <>” .
Ciò chiarito, quanto all'imputabilità del danno alla fattispecie in esame è applicabile il principio della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. Infatti, gli enti pubblici proprietari di strade ne sono anche custodi e hanno l'onere di esercitare il potere di vigilanza e di controllo sulle stesse (potere che si realizza anche mediante l'obbligo di manutenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del patrimonio della P.A.).
Lo stesso ragionamento è valido anche per gli sversamenti dei liquami lamentati dall'attore: “gli
impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali,
rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051
c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito (ex
multiis Cass. Civ. n. 6665 del 2009). Orbene - come statuito dalla giurisprudenza di legittimità -
l'ente comunale è comunque tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di
raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, sicché, a prescindere dalla
responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere
dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto
normativo di cui all'art. 2051 c.c.” (Trib. Milano, sez. X, sentenza n. 13293 del 2016).
Nel caso di specie il non ha mai negato che nella fogna nera confluiscono scarichi abusivi CP_1
di acque piovane e che tale illegittimo comportamento causa, quando vi siano eventi metereologici di grande intensità, un'indebita pressione della condotta fognaria con conseguente fuoriuscita di liquami.
In definitiva l'attore danneggiato ha dato prova del verificarsi dei plurimi eventi dannosi e del rapporto di causalità con il bene in custodia del e cioè la strada costituita da basolati CP_1 lapidei interessati da fessurazioni e per giunta sprovvista di cunette o caditoie e la fogna nera messa sotto pressione dagli illegittimi sversamenti abusivi di acque piovane. Al contrario, il convenuto non ha dato prova che gli eventi lamentati siano dovuti a caso fortuito o alla corresponsabilità dello stesso attore non fornendo alcun elemento tecnico al fine di confutare i risultati cui è pervenuto il
CTU ed anzi ammettendo l'esistenza delle suddette immissioni abusive.
Conseguentemente l'attore ha diritto al risarcimento dei danni patiti a causa degli allagamenti subiti.
Per quanto concerne l'ammontare della spesa occorrente per eliminare i danni riscontrati nell'immobile attoreo, il c.t.u. ha elaborato un computo metrico estimativo delle opere all'uopo necessarie quantificando l'importo dovuto al pari a € 10.576,33 oltre IVA. Pt_1
Non può invece riconoscersi nulla per lucro cessante, rimasto privo di suffragio probatorio non essendo stato allegato alcun elemento certo, rigoroso e concreto dello stesso. Infatti, tale voce di danno va liquidata sulla base di una valutazione probabilistica e non di una mera possibilità. Nella
fattispecie in esame, il locale all'epoca dell'accesso del CTU era già sfitto, né l'attore ha dato prova che il contratto di locazione, precedentemente sottoscritto ed allegato agli atti, sia stato risolto a causa dei danni subiti dal locale. Né ancora, risulta (non avendo il ctu detto nulla a riguardo) che il locale sia stato effettivamente reso inagibile se pur danneggiato a causa delle infiltrazioni lamentate.
Infine, quanto alla richiesta condanna del comune all'eliminazione delle cause dell'infiltrazione,
appena il caso di ricordare che giurisprudenza ormai consolidata ha affermato il principio secondo cui il privato può chiedere al giudice ordinario la condanna della P.A. ad un facere poiché tale domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. Ne consegue che il deve essere Controparte_1
condannato anche ad eseguire le opere elencate nella consulenza tecnica, a pagina 5 punti 1, 2, 3 del capitolo 4, al fine di eliminare definitivamente i fenomeni infiltrativi
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani sezione civile, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, così
provvede: 1)condanna il a pagare alla parte attrice la somma complessiva di € 10.576,33 Controparte_1
oltre iva oltre interessi dalla domanda fino al saldo;
2) pone definitivamente ed integralmente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di c.t.u.;
3) rigetta la richiesta di condanna per lucro cessante formulata dall'attore;
4) condanna il ad eliminare definitivamente le cause dell'infiltrazione effettuando Controparte_1
i lavori elencati a pagina 5 della consulenza tecnica dell'ing. (punti 1, 2, 3 del capitolo 4); Per_2
5) condanna il convenuto a rifondere al sig. le spese di lite liquidate in € CP_1 Parte_1
5.077,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed esborsi quantificati in €
298,10.
Trani lì 7.01.2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 9/2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ROSATO GIANFRANCO ed Parte_1
elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Piccinni, 4 Trani Italia
PARTE ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. CAPURSO MICHELE con domicilio eletto Controparte_1
nel suo studio in Via Morrico, 2 Trani
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9.12.2020 il sig. adiva il Tribunale di Trani per ivi sentir “1) Parte_1
dichiarare il responsabile dei danni arrecati all'unità immobiliare attorea, Controparte_1
censita nel catasto fabbricati di Trani al foglio 15, partc. 1421, sub. 13 per i motivi esposti in narrativa;
2) liquidare l'ammontare dei danni subiti e subendi, così come indicati al paragrafo 3,
nella misura che sarà accertata attraverso una consulenza tecnica d'ufficio e comunque anche in
via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., e condannare il a pagare in favore Controparte_1
dell'attore una somma di denaro corrispondente a tale ammontare;
3) condannare il CP_1
a eliminare gli allacci abusivi alla rete fognatura nera da cui hanno avuto origine le
[...] infiltrazioni che hanno interessato il suo locale e a dotare la via Fusco (nel suo tratto ricompreso
tra le vie G. Bovio e ) di cunette laterali e/o comunque di analoghi e/o altri accorgimenti Per_1
tecnici idonei a convogliare le acque piovane smaltite sulla superficie della via Fusco in pozzetti
collegati al sistema principale della fognatura bianca comunale;
4) regolare le spese di lite come
per legge.”.
Sosteneva l'attore che il locale interrato di sua proprietà, in concomitanza di forti piogge si allagava sia per infiltrazione di acque piovane che per liquami. Interessato sia il che l'AQP CP_1
quest'ultimo dichiarava che la fuoriuscita di liquami dalla fogna nera era dovuta “all'esteso
fenomeno dell'abusivo innesto nelle condutture della fognatura nera di altre convoglianti acque
piovane provenienti da lastrici solari, cortili, piazzali, griglie stradali, ecc. che provocavano la
messa in carico della rete fognaria nera e conseguentemente la fuoriuscita di liquami e la loro
infiltrazione nel terreno sino a raggiungere i latistanti fabbricati”.
Nonostante l'interessamento del e l'emissione di un'ordinanza sindacale generica (e di una CP_1
successiva specifica intimazione rivolta ai proprietari degli immobili che si affacciano sulle vie interessate) con la quale veniva ordinato ai proprietari degli immobili, di scaricare le acque piovane nella fogna nera nel termine di 90 giorni, nessuna opera veniva eseguita dai detti proprietari né lo stesso si attivava per porre rimedio all'inconveniente. CP_1
Si costituiva il il quale si limitava a chiedere la nomina di un CTU al fine di Controparte_1
determinare le cause delle infiltrazioni, la quantificazione dei danni ed i rimedi sottolineando che, a suo parere, vi era una corresponsabilità dell'attore poiché l'immobile attinto dalle infiltrazioni e dagli allagamenti, era sprovvisto della necessaria intercapedine tra il piano cantinato e la proprietà
comunale. Ammessi i mezzi istruttori venivano ascoltati i testi di parte attrice ed esperita la CTU.
Quindi veniva fissata udienza in trattazione scritta con termine per note conclusive. La causa,
pervenuta al sottoscritto magistrato solo successivamente all'esperita istruttoria e a note conclusionali già depositate, veniva rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di una conciliazione e quindi nuovamente assunta in decisione. Le domande proposte sono fondate e meritano accoglimento nei limiti sotto riportati.
Preliminarmente va evidenziato che il convenuto non ha negato la propria responsabilità CP_1
per i danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attore seppur attenuandola ritenendo la sussistenza di una corresponsabilità da parte dell'attore per i motivi sopra riportati.
Le pretese risarcitorie, tuttavia, paiono suffragate dalle conclusioni del c.t.u. da ritenersi condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto dei luoghi di causa. Da
tale perizia è emersa la sussistenza del nesso causale tra il fenomeno infiltrativo derivante dalla strada comunale e i danni lamentati dalla parte attrice.
Invero, il CTU nominato, ha accertato che i notevoli danni alle parti alte delle murature del locale interrato dell'attore nella parte prospicente il piano stradale comunale esterno, sono determinate dalla “scorretta regimentazione delle acque meteoriche del piano stradale esterno all'unità
immobiliare che risulta costituita da basolati lapidei i cui giunti risultano divelti e che, pertanto,
costituiscono sicuro veicolo di infiltrazione per le acque meteoriche”. Ha evidenziato che sulla via
Fusco non sono presenti cunette o caditoie che convogliano l'acqua piovana, nonché “l'acclarata
circostanza di immissione abusiva di acque meteoriche nella fogna nera. Tale immissione, operata
contra legem dagli abitanti degli immobili posti su via Fusco, determina una conseguente messa in
pressione della stessa fogna e la conseguente tracimazione di reflui nel terreno di sedime del piano
stradale con ulteriore successivo sversamento nei locali di piano interrato di proprietà di parte
attrice.”
Peraltro, il ctu confermando che la conformazione della strada e gli allacci abusi che mette in pressione la fogna nera è la causa dei danni subiti dall'immobile del ha anche Pt_1
sostanzialmente escluso che vi sia una corresponsabilità dello stesso attore. Infatti, precisa che: “E'
vero, infatti, che seppur l'edificio oggetto del contenzioso presenta al piano interrato una struttura
in muratura portante controterra, tale tipologia costruttiva del fabbricato non incide sulle cause
degli inconvenienti riscontrati da parte attrice. In particolar modo si è potuto accertare con le
indagini termografiche che, al momento della riunione di CTU, le murature, seppur interessate da fenomeni di efflorescenza e muffe molto diffuse, non presentavano quadri umidi. Tanto basta per
comprendere che le cause degli inconvenienti riscontrati non possono essere attribuiti a fenomeni
di risalita dal terreno di fondazione in quanto tali fenomeni sarebbero stati attivi anche durante la
fase dei rilievi e, tra l'altro, avrebbero determinato fenomeni di efflorescenze e distacchi di
intonaco localizzati specialmente nella cosiddetta <
Ciò chiarito, quanto all'imputabilità del danno alla fattispecie in esame è applicabile il principio della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. Infatti, gli enti pubblici proprietari di strade ne sono anche custodi e hanno l'onere di esercitare il potere di vigilanza e di controllo sulle stesse (potere che si realizza anche mediante l'obbligo di manutenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del patrimonio della P.A.).
Lo stesso ragionamento è valido anche per gli sversamenti dei liquami lamentati dall'attore: “gli
impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali,
rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051
c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito (ex
multiis Cass. Civ. n. 6665 del 2009). Orbene - come statuito dalla giurisprudenza di legittimità -
l'ente comunale è comunque tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di
raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, sicché, a prescindere dalla
responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere
dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto
normativo di cui all'art. 2051 c.c.” (Trib. Milano, sez. X, sentenza n. 13293 del 2016).
Nel caso di specie il non ha mai negato che nella fogna nera confluiscono scarichi abusivi CP_1
di acque piovane e che tale illegittimo comportamento causa, quando vi siano eventi metereologici di grande intensità, un'indebita pressione della condotta fognaria con conseguente fuoriuscita di liquami.
In definitiva l'attore danneggiato ha dato prova del verificarsi dei plurimi eventi dannosi e del rapporto di causalità con il bene in custodia del e cioè la strada costituita da basolati CP_1 lapidei interessati da fessurazioni e per giunta sprovvista di cunette o caditoie e la fogna nera messa sotto pressione dagli illegittimi sversamenti abusivi di acque piovane. Al contrario, il convenuto non ha dato prova che gli eventi lamentati siano dovuti a caso fortuito o alla corresponsabilità dello stesso attore non fornendo alcun elemento tecnico al fine di confutare i risultati cui è pervenuto il
CTU ed anzi ammettendo l'esistenza delle suddette immissioni abusive.
Conseguentemente l'attore ha diritto al risarcimento dei danni patiti a causa degli allagamenti subiti.
Per quanto concerne l'ammontare della spesa occorrente per eliminare i danni riscontrati nell'immobile attoreo, il c.t.u. ha elaborato un computo metrico estimativo delle opere all'uopo necessarie quantificando l'importo dovuto al pari a € 10.576,33 oltre IVA. Pt_1
Non può invece riconoscersi nulla per lucro cessante, rimasto privo di suffragio probatorio non essendo stato allegato alcun elemento certo, rigoroso e concreto dello stesso. Infatti, tale voce di danno va liquidata sulla base di una valutazione probabilistica e non di una mera possibilità. Nella
fattispecie in esame, il locale all'epoca dell'accesso del CTU era già sfitto, né l'attore ha dato prova che il contratto di locazione, precedentemente sottoscritto ed allegato agli atti, sia stato risolto a causa dei danni subiti dal locale. Né ancora, risulta (non avendo il ctu detto nulla a riguardo) che il locale sia stato effettivamente reso inagibile se pur danneggiato a causa delle infiltrazioni lamentate.
Infine, quanto alla richiesta condanna del comune all'eliminazione delle cause dell'infiltrazione,
appena il caso di ricordare che giurisprudenza ormai consolidata ha affermato il principio secondo cui il privato può chiedere al giudice ordinario la condanna della P.A. ad un facere poiché tale domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. Ne consegue che il deve essere Controparte_1
condannato anche ad eseguire le opere elencate nella consulenza tecnica, a pagina 5 punti 1, 2, 3 del capitolo 4, al fine di eliminare definitivamente i fenomeni infiltrativi
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani sezione civile, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, così
provvede: 1)condanna il a pagare alla parte attrice la somma complessiva di € 10.576,33 Controparte_1
oltre iva oltre interessi dalla domanda fino al saldo;
2) pone definitivamente ed integralmente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di c.t.u.;
3) rigetta la richiesta di condanna per lucro cessante formulata dall'attore;
4) condanna il ad eliminare definitivamente le cause dell'infiltrazione effettuando Controparte_1
i lavori elencati a pagina 5 della consulenza tecnica dell'ing. (punti 1, 2, 3 del capitolo 4); Per_2
5) condanna il convenuto a rifondere al sig. le spese di lite liquidate in € CP_1 Parte_1
5.077,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed esborsi quantificati in €
298,10.
Trani lì 7.01.2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo