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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. RT PO -Presidente rel.
Dott.ssa Isabella Ciriaco - Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella - Consigliere ha pronunciato la seguente: nella causa civile iscritta al n. RG 2229/2025 promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife-
[...] sa dall'avv. Mario Araneo (cod. fisc. elettivamente domiciliata presso C.F._1 il difensore in Milano, Piazza Risorgimento n. 10, domicilio digitale indirizzo di PEC
Email_1 appellante contro in qualità di legale rappresentante della rap- Controparte_1 Controparte_2 presentata e difesa dall'avv. Giuseppe Visconti del foro di (codice fiscale Pt_1
, elettivamente domiciliata presso il difensore – domicilio digitale C.F._2 Em_2 rizzo PEC Email_3 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezio- ne e/o deduzione, così provvedere:
pagina 1 di 4 a) in via principale: accogliere il presente gravame e accertare e dichiarare la nullità della sen- tenza emessa dal Tribunale di Lecco n. 925/2025, resa nel giudizio R.G. n. 1837/2024 in data 9 aprile 2025, pubblicata in data 3 luglio 2025 con conseguente rimessione, ex art. 354 Cod. proc.
Civ., al Tribunale di Lecco, in diversa composizione;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a), ac- cogliere il presente gravame e annullare e/o riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Lec- co n. 925/2025, resa nel giudizio R.G. n. 1837/2024 in data 9 aprile 2025, pubblicata in data 3 luglio 2025 e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie formulate nel primo grado di giudi- zio.
c) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'appellato: chiede che la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria o diversa istanza, per le ragioni indicate in premessa laddove ravvisi il difetto di notifica del ricorso di primo grado e del pedis- sequo verbale all'ATS dichiari la nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al Tribunale di Lecco.
In sia subordinata, nel caso di mancata remissione della causa al primo giudice confermi la sen- tenza impugnata.
FATTO
1. Con ordinanza di ingiunzione n. 261 del 17 ottobre 2024, notificata in data 21 ottobre
2024, l' – sede territoriale di – ha ir- Parte_1 Pt_1 rogato a in qualità di legale rappresentante della la san- Controparte_1 Controparte_2 zione amministrativa di € 1.200,00 per violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 179/2004, per aver posto in commercio un prodotto denominato “miele e peperoncino” contenente un livello di
HMF (idrossimetilfurfurale) pari a 58,80 mg/kg, superiore al limite di 40 mg/kg previsto per il miele non destinato ad uso industriale.
2. Con ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981 depositato il 18 novembre 2024, la sig.ra CP_1 ha proposto opposizione avverso detta ordinanza davanti al Tribunale di Lecco.
3. Il Tribunale, all'esito dell'udienza di discussione del 9/4/2025, celebrata nella contuma- cia dell'appellata, con sentenza n. 192/2025 ha annullato l'ordinanza impugnata e ha condanna- to la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite.
pagina 2 di 4 4. Avverso tale pronuncia ha tempestivamente proposto appello deducendo di Parte_1 non avere mai ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di compa- rizione e chiedendo, quindi, che la sentenza sia dichiarata nulla per difetto di contraddittorio con rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In via subordinata, contesta nel merito la de- cisione del Tribunale, sostenendo la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo all'appellata e la responsabilità della stessa della quale venditrice del prodotto non conforme.
5. L'appellata si è costituita in giudizio, non opponendosi alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., e, in subordine, insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ed è stata data let- tura del dispositivo trascritto in calce.
DIRITTO
7. È pacifico che gli atti introduttivi del giudizio di primo grado (ricorso e decreto di fissa- zione dell'udienza di discussione che, ai sensi dell'art. 6, comma 8 D. Lgs. 150/2011, devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza) non sono mai stati notificati all'odierna appellante.
8. Nel caso di specie, dunque, non si verte in ipotesi di nullità della notificazione, bensì di vera e propria inesistenza della stessa. Peraltro, secondo il condivisibile insegnamento del S.C., pur essendo la notificazione dell'atto introduttivo inesistente, la causa non può essere definita in rito con una pronuncia di nullità dell'intero giudizio, ma deve essere rimessa al giudice di pri- mo grado. Secondo consolidato e condivisibile insegnamento del S.C., infatti, “nelle controver- sie soggette al rito del lavoro il giudice d'appello che rilevi l'assenza della notificazione del ri- corso introduttivo di primo grado al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto comma, c.p.c., deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado, in quanto in tale ipotesi deve escludersi in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della suddetta notificazione) contemplata dall'art. 354 c.p.c., atteso che tale ultimo arti- colo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesi- stenza della notificazione dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vo- catio in jus che si verifica nei procedimenti che, come quello del lavoro, sono introdotti da ri-
pagina 3 di 4 corso (Cass. n. 12353/2014). Tali principi sono applicabili anche quando - come nel caso in esame - il difetto di contraddittorio è dovuto all'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza da parte della cancelleria che avrebbe dovuto provvedervi ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. 150/2011.
9. Da quanto esposto discende che deve essere dichiarata la nullità della sentenza oggetto di gravame con rimessione della causa al primo giudice.
10. Alla luce della peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall'omessa notifica- zione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non imputabile ad alcuna delle parti e tenuto altresì conto della mancata opposizione dell'appellata alla domanda di ac- certamento di nullità della sentenza di primo grado, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 192/2025 del Tribunale di Lecco, così provvede: Pt_1
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di notificazione dell'atto intro- duttivo del giudizio e conseguentemente rimette la causa al Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 4 novembre 2025
Il presidente est.
RT PO
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Agostino Araneo, magi- strato ordinario in tirocinio (MOT).
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. RT PO -Presidente rel.
Dott.ssa Isabella Ciriaco - Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella - Consigliere ha pronunciato la seguente: nella causa civile iscritta al n. RG 2229/2025 promossa da
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife-
[...] sa dall'avv. Mario Araneo (cod. fisc. elettivamente domiciliata presso C.F._1 il difensore in Milano, Piazza Risorgimento n. 10, domicilio digitale indirizzo di PEC
Email_1 appellante contro in qualità di legale rappresentante della rap- Controparte_1 Controparte_2 presentata e difesa dall'avv. Giuseppe Visconti del foro di (codice fiscale Pt_1
, elettivamente domiciliata presso il difensore – domicilio digitale C.F._2 Em_2 rizzo PEC Email_3 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezio- ne e/o deduzione, così provvedere:
pagina 1 di 4 a) in via principale: accogliere il presente gravame e accertare e dichiarare la nullità della sen- tenza emessa dal Tribunale di Lecco n. 925/2025, resa nel giudizio R.G. n. 1837/2024 in data 9 aprile 2025, pubblicata in data 3 luglio 2025 con conseguente rimessione, ex art. 354 Cod. proc.
Civ., al Tribunale di Lecco, in diversa composizione;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a), ac- cogliere il presente gravame e annullare e/o riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Lec- co n. 925/2025, resa nel giudizio R.G. n. 1837/2024 in data 9 aprile 2025, pubblicata in data 3 luglio 2025 e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie formulate nel primo grado di giudi- zio.
c) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'appellato: chiede che la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria o diversa istanza, per le ragioni indicate in premessa laddove ravvisi il difetto di notifica del ricorso di primo grado e del pedis- sequo verbale all'ATS dichiari la nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al Tribunale di Lecco.
In sia subordinata, nel caso di mancata remissione della causa al primo giudice confermi la sen- tenza impugnata.
FATTO
1. Con ordinanza di ingiunzione n. 261 del 17 ottobre 2024, notificata in data 21 ottobre
2024, l' – sede territoriale di – ha ir- Parte_1 Pt_1 rogato a in qualità di legale rappresentante della la san- Controparte_1 Controparte_2 zione amministrativa di € 1.200,00 per violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 179/2004, per aver posto in commercio un prodotto denominato “miele e peperoncino” contenente un livello di
HMF (idrossimetilfurfurale) pari a 58,80 mg/kg, superiore al limite di 40 mg/kg previsto per il miele non destinato ad uso industriale.
2. Con ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981 depositato il 18 novembre 2024, la sig.ra CP_1 ha proposto opposizione avverso detta ordinanza davanti al Tribunale di Lecco.
3. Il Tribunale, all'esito dell'udienza di discussione del 9/4/2025, celebrata nella contuma- cia dell'appellata, con sentenza n. 192/2025 ha annullato l'ordinanza impugnata e ha condanna- to la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite.
pagina 2 di 4 4. Avverso tale pronuncia ha tempestivamente proposto appello deducendo di Parte_1 non avere mai ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di compa- rizione e chiedendo, quindi, che la sentenza sia dichiarata nulla per difetto di contraddittorio con rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In via subordinata, contesta nel merito la de- cisione del Tribunale, sostenendo la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo all'appellata e la responsabilità della stessa della quale venditrice del prodotto non conforme.
5. L'appellata si è costituita in giudizio, non opponendosi alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., e, in subordine, insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ed è stata data let- tura del dispositivo trascritto in calce.
DIRITTO
7. È pacifico che gli atti introduttivi del giudizio di primo grado (ricorso e decreto di fissa- zione dell'udienza di discussione che, ai sensi dell'art. 6, comma 8 D. Lgs. 150/2011, devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza) non sono mai stati notificati all'odierna appellante.
8. Nel caso di specie, dunque, non si verte in ipotesi di nullità della notificazione, bensì di vera e propria inesistenza della stessa. Peraltro, secondo il condivisibile insegnamento del S.C., pur essendo la notificazione dell'atto introduttivo inesistente, la causa non può essere definita in rito con una pronuncia di nullità dell'intero giudizio, ma deve essere rimessa al giudice di pri- mo grado. Secondo consolidato e condivisibile insegnamento del S.C., infatti, “nelle controver- sie soggette al rito del lavoro il giudice d'appello che rilevi l'assenza della notificazione del ri- corso introduttivo di primo grado al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto comma, c.p.c., deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado, in quanto in tale ipotesi deve escludersi in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della suddetta notificazione) contemplata dall'art. 354 c.p.c., atteso che tale ultimo arti- colo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesi- stenza della notificazione dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vo- catio in jus che si verifica nei procedimenti che, come quello del lavoro, sono introdotti da ri-
pagina 3 di 4 corso (Cass. n. 12353/2014). Tali principi sono applicabili anche quando - come nel caso in esame - il difetto di contraddittorio è dovuto all'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza da parte della cancelleria che avrebbe dovuto provvedervi ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. 150/2011.
9. Da quanto esposto discende che deve essere dichiarata la nullità della sentenza oggetto di gravame con rimessione della causa al primo giudice.
10. Alla luce della peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall'omessa notifica- zione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non imputabile ad alcuna delle parti e tenuto altresì conto della mancata opposizione dell'appellata alla domanda di ac- certamento di nullità della sentenza di primo grado, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 192/2025 del Tribunale di Lecco, così provvede: Pt_1
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di notificazione dell'atto intro- duttivo del giudizio e conseguentemente rimette la causa al Tribunale di Lecco ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Milano, 4 novembre 2025
Il presidente est.
RT PO
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Agostino Araneo, magi- strato ordinario in tirocinio (MOT).
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