Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1752/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Natale Pezzo;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira Campana Controparte_1
e dell'avv. Lilia Cianfrone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.5.2019, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società che opera nel settore della distribuzione Controparte_1
commerciale, dal 2.8.2011 al 31.1.2014, per poi essere riassunto il 25.11.2015 e licenziato il
27.9.2018; di essere stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato con la qualifica commesso di vendita – livello 4° CCNL per le aziende operanti nel terziario di mercato distribuzione e servizi;
di aver svolto le seguenti mansioni: assistenza ai clienti e vendita dei prodotti, cura e svolgimento delle esposizioni, sistemazione dei prodotti nei relativi scaffali e reparti, indicazione dei prezzi e sconti, operazioni di incasso, apertura e chiusura del punto vendita;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle
18,30; il sabato dalle 6,30 alle 13,30; di aver percepito la retribuzione mensile di Euro 1000,00 in contanti;
di aver ricevuto la somma di Euro 3.063,46 a titolo di TFR, ma che gli spetterebbero ulteriori somme a tale titolo e precisamente Euro 623,40 per il primo periodo ed Euro 413,30 per il secondo periodo;
ha quindi affermato che non gli sono state riconosciute competenze per lavoro straordinario, permessi non retribuiti non effettuati, indennità per maneggio denaro, monetizzazione di permessi maturati e non goduti, quota integrativa al TFR e tutte le ulteriori spettanze descritte nelle consulenza tecnica di parte;
ha quindi domandato di accertare e dichiarare che ha lavorato alle dipendenze della dal Parte_1 Controparte_1
1
2.8.2011 al 31.1.2014 e dal 25.11.2015 al 27.9.2018 svolgendo le mansioni di commesso di vendita, livello IV del CCNL per le aziende operanti nel terziario di mercato, distribuzione e servizi;
accertare e dichiarare che lo stesso ha svolto lavoro straordinario per complessive ore
3.777 e lavoro supplementare nel periodo 25.11.2015-27.9.2018 per complessive ore 476,50; dichiarare tenuta la al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di Euro 79.856,71 o della somma determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi e contributi previdenziali.
Si è costituita la società resistente eccependo la nullità della domanda per indeterminatezza degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere;
ha rappresentato che il ricorrente non era un semplice lavoratore subordinato, ma l'ex marito di figlia del legale Persona_1
rappresentante che percepiva a titolo stipendiale la somma di € 1.600,00 Persona_2 mensili, che, tra l'altro, costituiva solo parte di quanto, in realtà, veniva erogato;
che ha continuato a lavorare nell'azienda nonostante l'intervenuta separazione dalla moglie, CP_1
avvenuta in data 8.7.2015; che non si era mai occupato della sistemazione dei prodotti nei relativi scaffali e nei reparti poiché per tale compito vi era addetto altro personale;
che non era l'unico ad occuparsi della cassa poiché la responsabilità era condivisa con altro personale e, in ogni caso, con il titolare della che si occupava anche delle vendite più importanti;
che CP_1
l'orario svolto, in considerazione del rapporto personale di cui sopra, era dal lunedì al venerdì: la mattina dalle ore 7:30 alle ore 13:00, con sospensione della prestazione lavorativa dalle ore
8:00 alle ore 9:00, per consentire al ricorrente di accompagnare il figlio a scuola. Inoltre,
LA interrompeva, altresì, il suo lavoro alle ore 12:30, allorquando si recava all'uscita di scuola del figlio, quindi con orario effettivo di lavoro di 4 ore;
il pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, per un totale di 7 ore di effettiva prestazione lavorativa;
il sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:00, con la medesima sospensione per gli impegni familiari, per un totale di 4 ore.
Dunque, svolgeva effettivamente 39 ore settimanali invece delle 40 ore previste dal Pt_1
contratto collettivo nazionale di categoria. Nel periodo compreso tra il 25.11.2015 al
30.04.2016 ha lavorato su sua esplicita richiesta dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30, da lunedì a venerdì e il sabato metà giornata. Il ricorrente, in virtù dei rapporti personali di cui sopra, ha sempre goduto di permessi, anche se non indicati in busta paga, di ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità. Inoltre, ha sempre potuto, liberamente, assentarsi per assecondare le proprie esigenze familiari. Ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova orale.
2. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso ex art 414 c.p.c. sollevata per la asserita genericità delle deduzioni sulla non dovutezza delle somme di cui all'impugnata
2 intimazione di pagamento. Ed invero, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte è ormai principio consolidato che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma deve essere omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto”
(Cass. 01/02/2019, n.3143 che richiama Cass.22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass.
8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Ed ancora “non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (si veda
Cass. 25/7/2001 n. 10154, Cass. 9/8/2003 n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930).
Orbene, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto su cui poggiano le domande del ricorrente, pertanto non è ravvisabile alcuna nullità del ricorso e, conseguentemente, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa della parte resistente.
3. Dal certificato rilasciato dal centro per l'impiego di NO LA emerge che il ricorrente ha lavorato per la società resistente dal 2.8.2011 al 31.1.2014, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario a tempo pieno;
dal 7.1.2015 al 31.1.2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario a tempo pieno;
dal 25.11.2015 al 1.5.2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario a tempo parziale orizzontale;
dal 2.5.2016 al 27.9. 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario a tempo pieno.
4. L'istruttoria svolta non consente di ritenere assolto l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario nei termini dedotti dal ricorrente. Nessuno dei testi ascoltati ha confermato gli assunti del ricorrente in merito all'orario di lavoro osservato.
Inoltre, non sono stati neppure allegati gli elementi costitutivi del diritto a ottenere le ulteriori indennità domandate in ricorso.
5. In ogni caso, occorre rilevare che la società datrice di lavoro, nel costituirsi, non ha dimostrato l'integrale pagamento della propria obbligazione retributiva, come risultante dalle buste paga.
Quanto ancora dovuto al ricorrente viene determinato sottraendo quanto il ricorrente sostiene di aver ricevuto (mille euro mensili) alle somme portate dalle buste paga, per un totale di Euro
17.429,75 per come determinato nella consulenza tecnica di parte a firma del dott. Per_3
alle pagg. 6, 7 e 8 (che così dichiara: “Al fine di procedere al calcolo differenziale in
[...]
questione, il sottoscritto CT ha proceduto, in primis, ad analizzare ogni busta paga mensile, isolando ed evidenziando l'importo netto risultante in essa. In seguito… si è sottratto, alla cifra
3 dichiarata nel cedolino, l'importo fisso e retributivo percepito pari ad euro 1.000,00. Da tale procedimento deriva una differenza retributiva mensile, la quale, in sommatoria, viene rivendicata dall'ex dipendente a titolo di differenze stipendiali tra quanto dichiarato in documenti contabili ufficiali e quanto, invece, effettivamente percepito. In questa sede, si precisa, che nel conteggio…, sono previsti anche i riconoscimenti per mensilità aggiuntive
(ovvero tredicesima e quattordicesima) le quali, pur se presenti in apposito cedolino, non sono mai state effettivamente corrisposte al dipendente;
quest'ultimo, infatti, anche nel corso dei mesi di giugno e dicembre (mesi di previsione della corresponsione di dette mensilità) percepiva sempre e sistematicamente euro 1.000,00”).
6. La parte resistente va quindi condannata al pagamento della somma di euro 17.429,75. Al dovuto dovranno essere aggiunti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al soddisfo.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, considerato il valore della somma liquidata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di € 17.429,75 in favore del ricorrente, per la causale di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione siccome indicato in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 31.1.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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