Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2302/2021 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , quali eredi di , rappresentati e Parte_3 C.F._3 Persona_1 difesi dall'avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma
RICORRENTI
E
(C.F. ) e (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania
RESISTENTI
OGGETTO: benefici previsti per gli equiparati alle “vittime del dovere” dal D.P.R. n. 243/06.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, convenivano in giudizio il ed il (in Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi Ministri pro tempore), esponendo: - che era stato Persona_1
incorporato nella Marina Militare in data 29.10.1984 (matricola n. 65SR1259), classificato definitivamente “M.” che corrisponde alla categoria di “Meccanico” e congedato in data
01.05.1986; - che, arruolato nel C.E.M.M. per la ferma di mesi 18, aveva prestato servizio presso le seguenti destinazioni: di Taranto dal 29.10.1984 al 27.11.1984 (periodo di Per_2 addestramento – CAR); Nave Intrepido dal 28.11.1984 al 12.21986, dal 20.02.1986 al 24.03.1986
e dal 27.03.1986 al 30.04.1986 (periodo di imbarco); - che, per come emergeva dalla copiosa documentazione allegata (tra cui CTU espletate in altri giudizi, civili e penali), il era stato Per_1
costantemente esposto a polveri e fibre di amianto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, senza strumenti di protezione tecnica ed individuale;
- che aveva svolto l'incarico di
1
- che e in qualità di vedova e figli Parte_1 Parte_2 Parte_3
di , erano eredi legittimi del defunto;
- che gli odierni ricorrenti, con atto del Persona_1
29.01.2019, formulavano al Controparte_3
la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che
[...]
aveva causato il decesso del congiunto (DPR n. 461/2001, art. 2) e di liquidazione dell'equo indennizzo, con riferimento alle infermità che avevano costituito la causa della morte di
[...]
(L. 1093/70 - DPR 461/01 art. 2 e art. 7), nonché il riconoscimento di vittima del dovere Per_1
(art. 1, commi 563 e 564, legge n°266/05 per i soggetti equiparati ex art. 20, legge 183/10 e DPR
243 del 07/07/2006 e legge 244 del 23/12/2007), con costituzione delle prestazioni previdenziali in favore dei ricorrenti, con decorrenza dal dì del decesso e quindi con la liquidazione in favore di ognuno di loro della quota parte di speciale elargizione, speciale assegno vitalizio, assegno vitalizio dell'importo di €500,00, indennità una tantum per l'infermità denunciata (DPR 738/81 – DPR
461/01 art. 19) e quanto altro dovuto;
- che, con atto del 28.02.2019, il
[...]
, II Reparto, rigettava l'istanza presentata Controparte_3
da parte ricorrente in data 29.01.2019, adducendo delle motivazioni che rimarcavano la pluralità delle esposizioni ad amianto ma ritenendo che il carcinoma polmonare fosse eziologicamente legato solo alle esposizioni successive al congedo;
- che, in particolare, nel decreto di rigetto testualmente si legge: “…si comunica che non risultano essere state denunciate situazioni chiare e circostanziate dalle quali poter desumere chiaramente un'esposizione ad agenti nocivi che possano avere indotto l'insorgenza dell'infermità in questione. Ciò tenuto conto del breve periodo di servizio prestato dal compianto Militare (28.11.1984 – 30.04.1986) e della successiva possibile incidenza di fattori nocivi in altri impieghi non riferibili all'Amministrazione Difesa. La suddetta istanza, inoltre, relativamente alla richiesta dell'equo indennizzo, ai sensi dell'art. 2 del DPR 461/2001 è respinta in quanto presentata oltre i termini di legge”; - che tali conclusioni erano del tutto generiche e in contrasto con la legge scientifica della teoria multistadio della cancerogenesi, ovvero della maggiore rilevanza anche delle esposizioni iniziali, che il militare aveva subito nel periodo di servizio (dal 29.10.1984 al 30.4.1986); - che l'ulteriore esposizione a polveri e fibre di amianto negli Arsenali della Marina Militare Italiana nella sede di Taranto risultava altresì da tutte le allegate copiose prove documentali raccolte anche in altri procedimenti civili e penali (tra cui le varie consulenze mediche allegate); - che, dunque, sussisteva chiaramente il nesso di causalità tra il carcinoma polmonare diagnosticato al AS in data 30.6.2017 ed il servizio di leva espletato dal
29.10.1984 al 30.4.1986 presso la Marina Militare, anche sulla base del giudizio del “più probabile
2 che non”; - che andava riconosciuto in capo a lo status di vittima del dovere ai Persona_1
sensi del DPR n. 243/2006, con conseguente attribuzione ai familiari superstiti Parte_1
e dei benefici economici previsti dalla legge;
- che il figlio Parte_2 Parte_3 Pt_3
pur non essendo fiscalmente a carico del genitore deceduto all'epoca del decesso, tuttavia
[...] agiva in giudizio al pari della madre e dell'altra orfana in quanto superstite che aveva subito la perdita del padre e, quindi, la lesione rilevate ex artt. 29, 30 e 31 Cost., spettando dunque il diritto anche in favore dell'orfano non a carico, sulla base della normativa e dei principi giurisprudenziali diffusamente richiamati in ricorso.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano: “ - accertare e dichiarare: a. Che il carcinoma polmonare che ha causato la morte del SI. in data 31.10.2017 è dipendente da Persona_1
causa di servizio, cat. I, tab. A, con riferimento al periodo dal 29.10.1984 al 30.04.1986, in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564,
L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, e il diritto della vedova e degli orfani a vedersi liquidata la speciale elargizione, e tutte le altre prestazioni di cui ai capi XI e XII della premessa in fatto del presente ricorso, e con i ratei medio tempore maturati, a titolo di speciale assegno vitalizio e assegno vitalizio, e di cui allo "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del (doc. Controparte_2
10), che si intende qui integralmente riportato e riscritto alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;
- e per gli effetti: b. condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro p.t., e il , in persona del Ministro p.t., per quanto di sua Controparte_2
competenza, in forza degli accertamenti sub capo a. delle conclusioni, a riconoscere il SI.
[...]
vittima del dovere, in relazione a tutte le sue infermità, e per effetto della sua morte, Per_1
condannare altresì il a costituire, in favore dei SI.ri , Controparte_1 Parte_1 Pt_2
e rispettivamente vedova e orfani di vittima del dovere, tutte le prestazioni
[...] Parte_3
previdenziali dovute, con liquidazione della speciale elargizione, e altresì lo speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio, nella misura di €500,00, in favore dei ricorrenti e per ogni mese, e con tutti i ratei arretrati medio tempore maturati, dalla morte del congiunto, fino al dì di costituzione della prestazione, con interessi legali e rivalutazioni e a tutte le altre prestazioni dovute nella sua qualità di vedova e orfani di vittima del dovere, così come richiesto nei capi XI e
XII della premessa in fatto del presente ricorso. c. condannare il ad erogare Controparte_1
agli odierni ricorrenti tutto quanto richiesto nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, anche sulla base di quanto dedotto, per effetto della produzione documentale in atti, da intendersi parte integrante del medesimo, ai sensi di C. 3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007;
C. 13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C., S.0 11353/2004; C. 5793/2004; C. 16855/2003; C.
3 12059/2003; C. 7585/2003, e delle presenti conclusioni. Nel caso in cui dovessero essere rigettate le domande del SI. orfano del SI. non a carico fiscale del Parte_3 Persona_1 medesimo alla data del decesso, si chiede che l'importo della speciale elargizione venga erogato pro quota alla vedova SI.ra ed all'orfana a carico fiscale SI.ra ; d. Parte_1 Parte_2
Condannare altresì il , in persona del Ministro p.t., all'aggiornamento della Controparte_2
graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 233/06, con l'inserimento del nominativo del militare deceduto, quale vittima del dovere, sulla base di quanto dedotto con il presente ricorso;
- in ulteriore subordine e per mero tuziorismo: e. Eccezione di illegittimità costituzionale: nella non creduta ipotesi si ritenesse rilevante l'assenza della sussistenza nel carico fiscale dell'orfano si chiede che il Tribunale adito disponga la sospensione del giudizio e il rinvio degli Parte_3 atti alla Corte Costituzionale, in relazione alla palese illegittimità dell'art. 6 della L. 466/80, nel caso in cui le si attribuisse la selezione tra orfani, allo stesso tempo lesi nei diritti fondamentali, prima di tutto per irrazionalità, e irragionevolezza del dettato normativo, se interpretato in tal guisa (di escludere dal diritto gli orfani solo perché hanno adempiuto il dovere costituzionale del lavoro, e di discriminazione), quindi in relazione all'art. 3 nn. 1 e 2, e a maggior ragione ai sensi degli artt. 2, 4, 29, 30, 31, 35, 36 e 38 Cost.; f. richiesta di disapplicazione della normativa interna in forza della legislazione comunitaria anche parificata. Per le stesse ragioni, già illustrate in premessa, si chiede che il Tribunale comunque disapplichi l'art. 6 della L. 466/80, in relazione alle norme di cui agli artt. 153 e 156 TFUE, ovvero 157 TFUE, e ancora in relazione agli artt. 20 e 21
Carta di Nizza, art. 14 e art. 1 prot. 1 CEDU, norme parificate a quelle di diritto comunitario (art. 6 Trattato di Lisbona); g. rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si chiede che il Tribunale disponga, se del caso il rinvio giudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione a tutta la normativa comunitaria, e anche per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 477/83/CEE. Si chiede l'accoglimento di tutto quanto già oggetto della domanda amministrativa e/o della premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, parte integrante delle presenti conclusioni. Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.”
Si costituivano in giudizio il ed il (in persona dei Controparte_1 Controparte_2
rispettivi Ministri pro tempore), i quali in via preliminare eccepivano il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in relazione alla richiesta di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e dell'equo indennizzo;
sempre in via pregiudiziale, eccepivano il difetto di legittimazione attiva di ad essere considerato beneficiario per effetto dell'art. 6 della Parte_3
legge n. 466/1980, in quanto non a carico alla data del decesso del;
nel Pt_4 Persona_1
merito, resistevano al ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto,
4 deducendo in particolare: - che il militare di leva aveva svolto servizio militare di leva come addetto alla mensa Sottufficiali, come risultava dai Rapporti informativi allegati;
- che, durante il periodo trascorso quale militare di leva, il de cuius non aveva mai partecipato ad alcuna operazione militare dentro o fuori dei confini nazionali, né era stato sottoposto particolari stress psico-fisici od operativi degni di rilevanza;
- che, per quanto riguardava invece il rischio correlato alla mansione, non era possibile rilevare in alcun modo posizioni di rischio specifico poiché l'attività di addetto mensa svolta dal non prevedeva, di fatto, alcuna lavorazione diretta su manufatti contenenti Per_1
amianto, né tantomeno la permanenza in ambienti di lavoro interessati da lavorazioni o condizioni favorenti la liberazione di fibre di asbesto;
- che i ricorrenti avevano costruito le proprie doglianze sulla base del generico servizio di leva del non riuscendo ad individuare singoli compiti Per_1 rilevanti ai sensi del comma 564 dell'art.1 della legge n. 266/2005 eseguiti dal militare, se non attraverso proprie enunciazioni non confortate da alcun dato documentale;
- che il percorso logico- deduttivo dei ricorrenti non poteva essere condotto con riferimento alla posizione di altri militari cui era stato riscontrato il carcinoma polmonare, avendo ciascuno una propria storia lavorativa che non poteva essere paragonata ad alcun altro soggetto;
- che, così prospettato il servizio del militare
(quale addetto alla mensa Sottufficiali), si doveva dubitare della straordinarietà degli incarichi di istituto del soldato in congedo e della configurabilità di particolari condizioni ambientali ed operative, per le quali il perimetro del comma 564 era stato circoscritto dalla Suprema Corte alle
“…attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali”; - che il militare, infatti, era stato un semplice addetto alla mensa, il che costituiva servizio ordinario e di routine;
- che era errata la deduzione secondo cui il avesse svolto interventi meccanici su Per_1
diverse parti della nave presso la quale prestava servizio, atteso che il deceduto militare non era un meccanico e, pertanto, non poteva svolgere mansioni di manutentore e meccanico, in quanto quale militare di leva non aveva la qualifica e la specializzazione per quegli interventi, che spettavano solo ai meccanici;
- che aveva svolto un solo anno di servizio militare, del quale mancava riscontro obiettivo di attività a rischio esposizione ad amianto.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, disposta CTU medico-legale con provvedimento del
7.7.2023 (al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “Esaminati gli atti di causa ed esperita ogni altra indagine ritenuta utile, accerti il CTU, sulla base delle mansioni effettivamente svolte da
[...]
(ove sia possibile ricostruire, in base alla documentazione in atti, in maniera specifica e Per_1
dettagliata le attività effettivamente svolte dal durante il servizio militare, ovvero, in Per_1
mancanza, considerando la sua attività quale <
30.4.1986 durante il servizio di leva presso la Marina Militare: - se il sia stato Per_1
5 significativamente esposto ad amianto durante lo svolgimento del servizio militare e, in caso affermativo, se sussista il nesso eziologico tra il carcinoma polmonare diagnosticatogli in data
30.6.2017 e l'attività di servizio di leva espletata dal 29.10.1984 al 30.4.1986 presso la Marina
Militare, anche tenuto conto, dal punto di vista medico-scientifico, del periodo di latenza del carcinoma polmonare e della brevità temporale dell'eventuale esposizione;
- se abbia svolto attività in <
******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <l anche se precedentemente fissata pu essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni non richiede la presenza soggetti diversi dai difensori dalle parti pubblico ministero dagli ausiliari del giudice con il provvedimento cui sostituisce l assegna un termine perentorio per delle note.>Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito giova sottolineare che l'oggetto del giudizio concerne il riconoscimento in capo agli eredi di (e cioè i ricorrenti e dei Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 benefici statuiti per gli equiparati alle “vittime del dovere” dal D.P.R. n. 243/06, previa disapplicazione del provvedimento del 28.02.2019 del Controparte_3
, II Reparto, con il quale veniva rigettava l'istanza presentata
[...]
dai ricorrenti in data 29.01.2019 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo a
, atteso che “…non risultano essere state denunciate situazioni chiare e Persona_1 circostanziate dalle quali poter desumere chiaramente un'esposizione ad agenti nocivi che possano
6 avere indotto l'insorgenza dell'infermità in questione. Ciò tenuto conto del breve periodo di servizio prestato dal compianto Militare (28.11.1984 – 30.04.1986) e della successiva possibile incidenza di fattori nocivi in altri impieghi non riferibili all'Amministrazione Difesa. La suddetta istanza, inoltre, relativamente alla richiesta dell'equo indennizzo, ai sensi dell'art. 2 del DPR
461/2001 è respinta in quanto presentata oltre i termini di legge”.
Prima di entrare nel merito della vicenda, va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai resistenti, trattandosi di giudizio avente ad oggetto prestazioni CP_4
previdenziali attinenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere ovvero di equiparazione a vittima del dovere, con costituzione dei relativi benefici previdenziali in favore dei ricorrenti, per i quali sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, per come affermato dalle pronunce della
Suprema Corte di Cassazione richiamate dai ricorrenti nei propri atti difensivi.
Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che il militare di leva obbligatoria non è legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio privo del carattere della spontaneità, destinato a cessare dopo il periodo di utilizzazione. Ne consegue che la controversia promossa da un militare di leva nei confronti della P.A. per far valere pretese di natura patrimoniale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 30/10/2020) 16-11-2020, n. 11910).
Sempre in via preliminare, l'Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di per carenza del diritto ad essere considerato beneficiario per effetto dell'art. Parte_3
6 della legge n. 466/1980, in quanto non a carico dell'ex militare alla data del Persona_1 decesso di quest'ultimo.
Tale eccezione è pienamente fondata e merita accoglimento.
Sul punto, si richiama il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con sentenza n. 22753 del 2018, in base al quale “I superstiti di vittime del dovere sono quelli individuati dall'art.6 della legge n. 466 del 1980”, tra i quali non sono ricompresi i figli non a carico qualora permanga beneficiaria la coniuge, come nella vicenda in esame.
In tale sentenza le S.U. della Cassazione, pur avendo sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo, hanno tuttavia evidenziato che “l'art. 82 L n. 388/2000 si rivolge specificatamente ai soli familiari di atti di terrorismo e la previsione di una platea di destinatari più ampia, in cui si prescinde dal requisito della convivenza, trova la sua giustificazione nella diversità di situazioni rispetto alle vittime del dovere. Nel primo caso il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima non è legata ad alcun tipo di rapporto né ha fornito alcun tipo di servizio nelle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere,
7 viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei beneficiari superstiti qui la scelta legislativa è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivono con il soggetto colpito;
i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 4, 32 e 38 Cost., vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento”.
Anche un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito ha aderito ai principi sopra enunciati delle S.U. della Cassazione, affermando che “Alla stregua delle considerazioni che precedono, in applicazione dell'indirizzo interpretativo fornito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la domanda di riconoscimento dei benefici spettanti ai familiari di soggetti equiparati alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, proposta da …,quali figli non a carico fiscale all'atto del decesso di …, deve essere rigettata, con conseguente accoglimento dell'appello” (cfr. Corte di Appello di Lecce n. 820/2019; Corte di Appello di Lecce Ordinanza
25.6.2019 n. 92-1/19 RG;
Corte di Appello di Lecce n.470/2020; conforme Corte di Appello di
Torino n. 918/2019, allegate ai doc. nn. 5-6-7-8 del fascicolo dell'Amministrazione).
In particolare, anche la Corte di Appello di Torino ha ritenuto che “per l'individuazione dei soggetti beneficiari assume rilievo proprio la diversità della categoria dei superstiti della vittima del dovere rispetto a quella dei superstiti della vittima di atti di terrorismo e di criminalità organizzata”, concludendo che “…Pertanto, costituendo circostanza pacifica che………., al momento del decesso del padre, non fosse a carico di quest'ultimo, non le spettano i benefici che la legge riconosce ai familiari di vittime del dovere” (cfr. pagina 15 e seguenti della sentenza della C.A. di Torino n.
918/2019).
Anche la Corte di Appello di Roma, con la recente sentenza n. 1740/2022 del 20/04/2022 (cfr. doc.
n. 10 allegato al fascicolo dell'Amministrazione), ha evidenziato che il legislatore, con la legge n.
244/2007, è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della legge n. 466/1980 la quale è rimasta, pertanto, immutata, specificando che
“Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale, che, in assenza di un'espressa modifica legislativa, rimane tuttora l'unica vigente. Detta disposizione, che disegna i confini del rapporto di familiarità con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa, rimane insensibile al richiamo ai “familiari superstiti” da parte dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007, il quale rinvia all'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004
8 limitatamente all'estensione delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche ai familiari delle vittime del dovere con un rinvio di natura oggettiva. Di contro, sotto il profilo soggettivo, ossia nei casi in cui il beneficio compete alle famiglie, la stessa norma nulla aggiunge, rimanendo, pertanto, immodificato il rimando alla classificazione dei familiari delle vittime del dovere originariamente individuate dall'art. 6 della legge n. 466/1980, ossia ai soli figli che all'epoca del decesso erano a carico fiscale del deceduto ai sensi del n. 1.”
Ancora, con la recente sentenza n. 11181/2022 del 02/02/2022, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha affermato il principio di diritto secondo il quale il legislatore, con la legge n. 244/2007
(art. 2, commi 105 e 106 dell'art. 2), “…è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 la quale è rimasta immutata…
Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale, che in assenza di un'espressa modifica legislativa rimane tutt'ora l'unica vigente. Detta disposizione, che disegna i confini del “rapporto di familiarità” con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa, rimane insensibile al richiamo ai “familiari superstiti” da parte dell'art. 2, co. 105 l. n. 244 del
2007…(rinvio oggettivo). Di contro, sotto il profilo soggettivo, ossia nei casi in cui il beneficio compete alle famiglie, la stessa norma nulla aggiunge, rimanendo, pertanto, immodificato il rimando alla classificazione dei familiari delle vittime del dovere originariamente individuate dall'art. 6 l. n. 466 del 1980, ossia ai soli figli che all'epoca del decesso erano a carico fiscale del deceduto (n.1). L'unica espansione del diritto in favore dei figli non conviventi, prevista dal n.2 della norma, si riferisce esplicitamente ai casi di assenza del coniuge superstite o di mancato godimento della pensione da parte di questi: ma tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, in cui il coniuge avente diritto è vivente.”.
Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione attiva di in relazione alla domanda di Parte_3
riconoscimento dei benefici spettanti ai familiari di soggetti equiparati alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, per carenza del diritto ad essere considerato beneficiario per effetto dell'art. 6 della legge n. 466/1980, in quanto non a carico dell'ex militare
[...]
alla data del decesso di quest'ultimo. Per_1
Ciò premesso, va disattesa la richiesta contenuta ai punti e) “Eccezione di illegittimità costituzionale” dell'art. 6 della legge n. 466/1980, f) “richiesta di disapplicazione della normativa interna in forza della legislazione comunitaria anche parificata” e g) “rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea” delle conclusioni del ricorso (pag. 94), in quanto, secondo
9 la ricostruzione interpretativa fornita dalle S.U. della Suprema Corte di Cassazione con la sopra richiamata sentenza n. 22753 del 2018, nonché sulla base dei condivisibili principi della giurisprudenza di merito sopra enunciati, non sembra ipotizzabile il pericolo di una violazione dell'art. 3 della Costituzione nella previsione di diverse platee di superstiti beneficiari in relazione alle differenti categorie considerate dal legislatore;
appare difficile, infatti, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, un confronto sulla base del principio di uguaglianza, considerato che si tratta di elargizioni speciali previste per determinate categorie, portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure di rilevanza costituzionale.
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 23.12.2005 testualmente equipara ai soggetti di cui al precedente comma 563 (“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminali;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili o militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità”) tutti coloro i quali “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Nella fattispecie in esame, la patologia di “carcinoma polmonare” (diagnosticato a
[...]
in data 30.6.2017) che, in data 31.10.2017, condusse alla morte del può ritenersi Per_1 Per_1
con tranquillante certezza dipendente da causa di servizio, sussistendo chiaramente il nesso di causalità tra il carcinoma polmonare ed il servizio di leva espletato dal 29.10.1984 al 30.4.1986 presso la Marina Militare, anche sulla base del giudizio del “più probabile che non”, in virtù delle risultanze dell'espletata CTU medico-legale, in cui il CTU dott. , sulla base della Per_3 documentazione clinica del ricostruendo l'impiego operativo, le missioni e le particolari Per_1
condizioni ambientali ed operative – con relazione chiara, precisa, completa, sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici, non validamente contraddetta da altre risultanze processuali e, dunque, pienamente condivisibile dal Giudicante, senza necessità di chiedere ulteriori chiarimenti, avendo peraltro il CTU già compiutamente risposto alle osservazioni dei CTP – ha così concluso:
“Il SI. sulla base dei doc. nn. 11 e 12 (richiamati dal SI. Giudice nei quesiti Persona_1
posti al CTU), allegati al fascicolo dell'Amministrazione resistente, dopo il periodo di
10 addestramento ridotto, presso (dal 29/10/1984 al 27/11/1984), ha svolto la Parte_6
funzione di Addetto alla a bordo di , nel periodo compreso tra il Parte_5 Parte_7
28/11/1984 al 30/04/1986, sottratti i periodi di licenza come sopra riportati. Va sottolineato sulla base delle conoscenze scientifiche, ormai consolidate e dell'accertata presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, che il periodo di servizio prestato nella Marina Militare Italiana, sia presso la struttura che successivamente a bordo della , Parte_6 Parte_7 come addetto alla Mensa Sottufficiali, abbia comportato una esposizione all'amianto in grado di innescare il processo neoplastico. Come sopra riportato le fibre di asbesto, che sono presenti nelle varie strutture della nave, e anche nelle cucine (forni e strutture di coibentazione), sono altamente lesive per la salute. Una volta inalate o ingerite, possono provocare dei lunghi processi infiammatori;
le cd. fibre killer inducono uno stato di infiammazione cronica nei tessuti bersaglio e il rilascio prolungato di molecole infiammatorie può causare patologie invalidanti, come i tumori.
La neoplasia si manifesta dopo un lungo periodo di cessazione della esposizione (30-40 anni) e non necessita di esposizioni prolungate e continuative. Come risulta da ampia documentazione, anche a bordo della nave Intrepido erano presenti fibre di amianto. È da ritenere che durante il servizio prestato nella Marina Militare Italiana il SI. sia stato esposto ad amianto in grado di Per_1
innescare il processo neoplastico, non escludendo il successivo contributo di altri fattori lavorativi ed extralavorativi in grado favorire il processo patologico che ha condotto all'exitus il SInor
Pertanto, sussiste il nesso eziologico tra il carcinoma polmonare Persona_1 diagnosticatogli in data 30.6.2017 e l'attività di servizio di leva espletata dal 29.10.1984 al
30.4.1986 presso la Marina Militare. Non sono state descritte attività implicanti lo svolgimento di compiti straordinari che esulino dallo svolgimento delle ordinarie mansioni assegnate dall'Amministrazione e che abbiano esposto il militare a maggiori rischi e fatiche”.
In relazione alle controdeduzioni/osservazioni del 20.5.2024 del CTP dell'Amministrazione resistente (secondo cui “La bozza della relazione del Dott. andrebbe rivista in Persona_4
quanto integralmente non condivisibile è da parte dello scrivente, né, tanto meno, da parte di qualsivoglia logica scientifica per concreta assenza dei capisaldi medico legali di strutturazione e positività del nesso di causalità materiale tra l'esaminata patologia neoplastica (adenocarcinoma polmonare ed il servizio di leva a suo tempo prestato dal SI. in Marina Persona_1
Militare. Risulta indubbiamente negativa l'analisi della criteriologia medico legale di accertamento del nesso di causalità tra l'inveterato breve periodo posto in esame e la genesi della neoplasia polmonare riscontrata nel 2017, con specifico riferimento all'assoluta mancata conferma dei seguenti criteri: Criterio di efficienza lesiva quali e quantitativa, criterio di continuità
11 fenomenica (o successionale) e criterio di esclusione di altre cause”), il CTU dott. ha Per_3
fornito le seguenti risposte/chiarimenti:
“In sostanza, i rilievi del CTP risultano generici e astratti, con argomentazioni generiche, mirate, da un lato a screditare la consulenza tecnica dall'altro ad applicare al caso in esame una criteriologia medico legale in contrasto con le conoscenze giuridiche cui il fatto si riferisce e con le conoscenze scientifiche del settore. Inoltre, il CTP non argomenta in maniera specifica i motivi del dissenso né prova che quanto sostenuto dal CTU sia errato. Sulle considerazioni che attengono ad aspetti generali di logica medico legale e scientifica, il CTU ritiene di non soffermarsi perché di alcuna utilità per il giudizio di questa controversia. A sostegno del suo convincimento, il CTP indica che la genesi della patologia è multifattoriale e che per la verifica del nesso causale va applicato il Criterio di efficienza lesiva quali e quantitativa, il criterio di continuità fenomenica (o successionale) e il criterio di esclusione di altre cause. Sull'argomento va chiarito che, nell'ipotesi di malattia a eziologia multifattoriale, per giurisprudenza consolidata, il nesso di causalità relativo all'origine professionale non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata" e che
è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente. Pertanto, la genesi multifattoriale non esclude il nesso eziologico tra il carcinoma polmonare diagnosticatogli in data 30.6.2017 e l'attività di servizio di leva espletata dal
29.10.1984 al 30.4.1986 presso la Marina Militare. Quanto ai criteri medico legali di verifica del nesso causale il CTU osserva che vanno tenuti presenti le caratteristiche dell'eziologia e sviluppo della malattia e dell'ambito giuridico cui il fatto si riferisce. Sulla base di questi elementi la verifica del nesso di causalità è positiva. In particolare, è stato riportato che le fibre di asbesto, che sono presenti nelle varie strutture della nave, e anche nelle cucine (forni e strutture di coibentazione), sono altamente lesive per la salute. Una volta inalate o ingerite, possono provocare dei lunghi processi infiammatori;
le cd. fibre killer inducono uno stato di infiammazione cronica nei tessuti bersaglio e il rilascio prolungato di molecole infiammatorie può causare patologie invalidanti, come i tumori. La neoplasia si manifesta dopo un lungo periodo di cessazione della esposizione (30-40 anni) e non necessita di esposizioni prolungate e continuative. Come risulta da ampia documentazione, anche a bordo della nave Intrepido erano presenti fibre di amianto. Avendo riguardo alle particolarità del caso concreto risulta verificato il nesso tra l'attività svolta dal SI.
la patologia manifestatasi a distanza di anni. Dopo esposizione ad amianto, in grado di Per_1
innescare il processo neoplastico, la patologia si è sviluppata lentamente, secondo le
12 caratteristiche proprie fino al suo manifestarsi. Come già riportato, non escludendo il successivo contributo di altri fattori lavorativi ed extralavorativi in grado favorire il processo patologico che ha condotto all'exitus il SInor . Persona_1
Acclarata dunque la sussistenza del nesso di causalità, quanto alla questione se il abbia Per_1
svolto attività in “…<
Tuttavia sul punto non possono condividersi le conclusioni del CTU e si osserva quanto segue.
In primo luogo va ribadito che il CTU, nella relazione peritale, ha ritenuto in modo chiaro e netto che il periodo di servizio prestato nella Marina Militare Italiana, sia presso la struttura Parte_6
che successivamente a bordo della , come addetto alla
[...] Parte_7 Parte_5 abbia comportato una esposizione all'amianto in grado di innescare il processo neoplastico, atteso che “…le fibre di asbesto, che sono presenti nelle varie strutture della nave, e anche nelle cucine
(forni e strutture di coibentazione), sono altamente lesive per la salute. Una volta inalate o ingerite, possono provocare dei lunghi processi infiammatori;
le cd. fibre killer inducono uno stato di infiammazione cronica nei tessuti bersaglio e il rilascio prolungato di molecole infiammatorie può causare patologie invalidanti, come i tumori. La neoplasia si manifesta dopo un lungo periodo di cessazione della esposizione (30-40 anni) e non necessita di esposizioni prolungate e continuative.
Come risulta da ampia documentazione, anche a bordo della nave Intrepido erano presenti fibre di amianto…”.
Pertanto, alla luce delle risultanze dell'espletata CTU medico-legale deve ritenersi che l'esposizione
– seppur per meno di due anni – alla inalazione di fibre di amianto in uso sulle navi ed ambienti militari che il nell'espletamento delle sue mansioni, era costretto a frequentare, e con i Per_1
quali quotidianamente doveva entrare in contatto, ragionevolmente costituisca – quantomeno – concausa dello sviluppo della patologia tumorale che lo condusse al decesso, anche sulla base del giudizio del “più probabile che non”.
Al riguardo va evidenziato che l'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006 stabilisce che “Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante”.
L'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 243/06, esplicitamente richiamato dall'art. 6, definisce come
“particolari condizioni ambientali od operative”, “le condizioni comunque implicanti l'esistenza
13 od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi e fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento di compiti di istituto”.
Orbene, sul punto particolare rilevanza assuma la sentenza penale della Corte d'Appello di Venezia
n. 2512/2022 del 16.12.2022 (cfr. documentazione allegata al fascicolo dei ricorrenti), la quale, proprio per i periodi oggetto del presente giudizio, ha identificato delle specifiche condizioni di rischio nella base arsenalizia di Taranto.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 599/2024, ha chiarito che il fattore di rischio è specifico anche ove i livelli espositivi ad amianto e ad altre sostanze cancerogene siano eccedenti rispetto alla generalità dei casi.
Ad avvalorare la tesi di parte ricorrente in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà milita altresì un parere reso dal Consiglio di Stato in data 04.05.2010, il quale – nell'interrogarsi sul significato da attribuire alle locuzioni “missioni di qualsiasi natura” e “particolari condizioni ambientali” dalle quali la singola patologia deve risultare dipendente, e ciò anche in correlazione con le “circostanze straordinarie” e i “fatti di servizio” previsti come requisito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del regolamento n. 243/06, ai fini dell'individuazione delle “particolari condizioni ambientali od operative di missione” – ha ritenuto applicabili i commi 563 e 564 dell'art. 1 legge n. 266/05 alle ipotesi di esposizione ambientale ad amianto e a similari materiali cancerogeni in ambienti di lavoro e attività di servizio.
In particolare, nel citato parere si legge testualmente “…con riferimento alla problematica amianto…la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell'imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all'amianto presente su tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così presenti diffusamente gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni…”.
E' dunque necessario e sufficiente, ai fini della condizione del riconoscimento della condizione di equiparato alle vittime del dovere, che il soggetto “…abbia contratto l'infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto…”, come appunto avvenuto nella fattispecie in esame.
Ne consegue che, dunque, le condizioni di servizio, nel periodo dal 29.10.1984 al 30.4.1986
(periodo di svolgimento del servizio di leva di a bordo di navi della M.M.), non Persona_1
possono essere considerate abituali, perché fino alla fine degli anni '80 l'amianto è stato utilizzato come materia prima (e poi messo al bando per effetto della legge n. 257/92) e, pertanto, devono
14 ritenersi sussistenti quelle particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà che hanno esposto l'ex militare a circostanze straordinarie e fatti di servizio caratterizzati da Per_1 maggior rischio in rapporto al normale svolgimento dei compiti d'istituto, ponendosi – quantomeno
– quali concausa efficiente e determinante del carcinoma polmonare che ha causato il decesso del el 2017. Per_1
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione del provvedimento del 28.02.2019 del Controparte_3
, II Reparto (con il quale veniva rigettava l'istanza presentata
[...]
dai ricorrenti in data 29.01.2019 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo a
), va riconosciuto in capo a lo status di vittima del dovere, con Persona_1 Persona_1
conseguente attribuzione ai familiari superstiti e (e non anche a Parte_1 Parte_2 Pt_3
in quanto non a carico di alla data del decesso di quest'ultimo, per come
[...] Persona_1
diffusamente argomentato nel corso della motivazione della presente sentenza) dei benefici economici previsti dalla legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Ezio Bonanni), tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
I costi della CTU medico-legale, liquidati come da separato provvedimento del 21.6.2024, vengono definitivamente posti a carico dei resistenti (in persona dei rispettivi Ministri pro CP_4
tempore).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il (in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore) tenuto al riconoscimento in capo a (nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto a Siracusa il 31.10.2017) dello status di vittima del dovere;
2) dichiara il diritto dell'inserimento di nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, Persona_1
D.P.R. n. 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici Controparte_2 assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 243/06, dell'art. 1 commi 563 e 564 legge n. 266/05 e della legge n. 206/04;
3) dichiara il (in persona del Ministro pro tempore) obbligato al Controparte_1
riconoscimento in favore dei ricorrenti e quali eredi di AS Parte_1 Parte_2
15 , dei benefici previsti dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e dalla legge n. 206/04, con Per_1
conseguente condanna del (in persona del Ministro pro tempore) alla Controparte_1
erogazioni delle prestazioni dovute per legge, previa disapplicazione del provvedimento del
CP_ 28.02.2019 del e Leva, Controparte_3
II Reparto;
4) dichiara il difetto di legittimazione attiva di in relazione alla domanda di Parte_3
riconoscimento dei benefici spettanti ai familiari di soggetti equiparati alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005;
5) condanna il (in persona del Ministro pro tempore) alla refusione delle Controparte_1 spese processuali sostenute dai ricorrenti (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Ezio
Bonanni), che liquida in complessivi 12.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
6) pone i costi della CTU medico-legale, liquidati come da separato provvedimento del 21.6.2024, definitivamente a carico dei resistenti (in persona dei rispettivi Ministri pro tempore). CP_4
Siracusa, 15.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
16