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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 23268/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23268/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SQUADRILLI CANDIDA PIA
ANTONIETTA e dell'avv. MINELLI MARIA OLGA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 04/02/2012.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 16.07.2017. Per_1
Con ricorso depositato il 03/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati prestandosi reciproco rispetto e collaborando nell'interesse della figlia minore.
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 e residenza presso l'abitazione materna.
PRENDE ATTO che, a seguito di accordi intervenuti tra i coniugi, il sig. continuerà Parte_1
a risiedere presso l'alloggio coniugale in locazione, in corso Lecce n. 55, Torino.
PRENDE ATTO che la sig.ra con la figlia ha trasferito la propria residenza in via Parte_2 Per_1 Vittoria n. 45, Torino.
DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse quali, quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alle attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori Per_1 eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé liberamente in base agli accordi dei coniugi e Per_1 in difetto di accordo con le seguenti modalità: A fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 21.00 curandone l'accompagnamento presso la casa materna;
Infrasettimanalmente, due pomeriggi a a settimana indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 con riaccompagno della figlia alla casa della madre;
Durante le vacanze natalizie: • il 24 e il 25 dicembre ad anni alterni con l'altro genitore, dalle 10,30 alle 19,30; • il 26 dicembre negli anni dispari dalle 10.30 alle 19.30; • il 6 gennaio negli anni pari dalle 10.30 alle 19.30 • l'1 gennaio di ogni anno dalle 10.30 sino alle 10.30 del 2 gennaio. • Durante le vacanze pasquali, per metà del periodo di sospensione scolastica alternando con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
• Durante il periodo estivo, per 15 giorni da concordare entro il 30 maggio di ogni anno ed in difetto di accordo dall'1 al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari.
DISPONE che il padre sig. , attualmente occupato, provveda a versare alla sig.ra Pt_1 Parte_2 a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 200,00 rivalutabile Per_1 annualmente in base agli indici Istat da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
pagina 2 di 3 nella sola ipotesi in cui il sig. perda il lavoro e risulti in attesa di nuova occupazione, disporre Pt_1 che il padre versi alla madre sempre a titolo di contributo al mantenimento della figlia e solo nei Per_1 mesi in cui il padre non percepisca alcun reddito, la minor somma di euro 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il 5 del mese.
DISPONE che il padre concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario, scolastiche, extrascolastiche) documentate e previamente concordate tenuto anche conto di quanto stabilito dal Protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATATO che le parti si accordano affinché il sig. percepisca integralmente l'assegno Pt_1 unico universale impegnandosi a versarlo interamente sul conto corrente della sig.ra . Parte_2
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23268/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SQUADRILLI CANDIDA PIA
ANTONIETTA e dell'avv. MINELLI MARIA OLGA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 04/02/2012.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 16.07.2017. Per_1
Con ricorso depositato il 03/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati prestandosi reciproco rispetto e collaborando nell'interesse della figlia minore.
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 e residenza presso l'abitazione materna.
PRENDE ATTO che, a seguito di accordi intervenuti tra i coniugi, il sig. continuerà Parte_1
a risiedere presso l'alloggio coniugale in locazione, in corso Lecce n. 55, Torino.
PRENDE ATTO che la sig.ra con la figlia ha trasferito la propria residenza in via Parte_2 Per_1 Vittoria n. 45, Torino.
DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse quali, quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alle attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori Per_1 eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé liberamente in base agli accordi dei coniugi e Per_1 in difetto di accordo con le seguenti modalità: A fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 21.00 curandone l'accompagnamento presso la casa materna;
Infrasettimanalmente, due pomeriggi a a settimana indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 con riaccompagno della figlia alla casa della madre;
Durante le vacanze natalizie: • il 24 e il 25 dicembre ad anni alterni con l'altro genitore, dalle 10,30 alle 19,30; • il 26 dicembre negli anni dispari dalle 10.30 alle 19.30; • il 6 gennaio negli anni pari dalle 10.30 alle 19.30 • l'1 gennaio di ogni anno dalle 10.30 sino alle 10.30 del 2 gennaio. • Durante le vacanze pasquali, per metà del periodo di sospensione scolastica alternando con la madre il giorno di Pasqua e Pasquetta;
• Durante il periodo estivo, per 15 giorni da concordare entro il 30 maggio di ogni anno ed in difetto di accordo dall'1 al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari.
DISPONE che il padre sig. , attualmente occupato, provveda a versare alla sig.ra Pt_1 Parte_2 a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 200,00 rivalutabile Per_1 annualmente in base agli indici Istat da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
pagina 2 di 3 nella sola ipotesi in cui il sig. perda il lavoro e risulti in attesa di nuova occupazione, disporre Pt_1 che il padre versi alla madre sempre a titolo di contributo al mantenimento della figlia e solo nei Per_1 mesi in cui il padre non percepisca alcun reddito, la minor somma di euro 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il 5 del mese.
DISPONE che il padre concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario, scolastiche, extrascolastiche) documentate e previamente concordate tenuto anche conto di quanto stabilito dal Protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
PRENDE ATATO che le parti si accordano affinché il sig. percepisca integralmente l'assegno Pt_1 unico universale impegnandosi a versarlo interamente sul conto corrente della sig.ra . Parte_2
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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