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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 7 febbraio 2025
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 368/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e vertente tra avv. (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Francavilla Fontana, in via P. Togliatti n. 53;
appellante e
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1 appellato contumace
All'odierna udienza parte appellante ha discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
*******
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, l'avv. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1385/2023, emessa dal Giudice di Pace di e non notificata, depositata il 27 CP_1 settembre 2023, nella sola parte relativa alla compensazione delle spese di lite. Ha riferito di aver instaurato presso il Giudice di Pace un giudizio per ottenere l'annullamento del verbale di accertamento n. 299663/M/2023, emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di ai CP_1 sensi dell'art. 204 bis C.d.S. e dell'art. 22 della l. n. 689/1981, poiché sostava senza esporre il titolo di pagamento;
ha dichiarato di aver dedotto l'illegittimità della notifica a mezzo pec, la contraddittoria segnalazione e la mancata demarcazione dell'area preposta alla sosta a pagamento, l'assenza di segnaletica orizzontale e la contraddittorietà di quella verticale presente, nonché la mancata indicazione del numero civico. Ha dato atto che il giudice di prime cure, pur avendo accolto l'impugnazione, avrebbe disposto illegittimamente la compensazione delle spese legali, non
1 ricorrendo alcuna delle ipotesi previste ex lege e non essendovi alcuna motivazione in ordine al riscontro di “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, giustificherebbero l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c.
Ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza, con condanna della parte appellata al pagamento degli onorari del giudizio di primo grado e con vittoria di spese del presente giudizio.
All'udienza del 9 maggio 2024, rilevata la regolare notifica dell'atto di appello, è stata dichiarata la contumacia del la causa è stata rinviata per la discussione orale Controparte_1 all'odierna udienza, in cui è stata riservata per la decisione.
Parte appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di Pace, in cui è risultata vittoriosa, deducendo l'illegittima ed immotivata compensazione delle spese di lite;
nel provvedimento emesso dal giudice di prime cure si è riscontrata una discrasia tra il dispositivo - in cui il Giudice di Pace “compensa le spese di causa” - e la parte motiva del provvedimento - nella quale è previsto che “le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo”. Trattasi di circostanza che, pur non essendo stata rilevata dall'avv. , appare dirimente ai Pt_1 fini della decisione della causa, poiché pone il problema dell'ammissibilità dell'odierna impugnazione, essendo astrattamente applicabile un diverso rimedio, ovvero il procedimento di correzione di errore materiale.
Non sussistono dubbi, infatti, in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione nel caso in cui il giudice di prime cure abbia disposto la compensazione delle spese e la parte intenda far valere un
“errore di giudizio”, ritenendo applicabile il principio di soccombenza;
diversa è, invece, l'ipotesi in cui vi sia una discrasia tra la parte motiva e la parte dispositiva della pronuncia: ebbene, in questi casi, occorre rilevare che è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale – già espresso da Cass. n. 9840/2012 – secondo cui deve ritenersi prevalente l'indicazione fornita nella motivazione, essendo la funzione del dispositivo quella di “esprimere in forma riassuntiva la decisione”. Pertanto, in caso di discrasia deve considerarsi prevalente quanto disposto nella parte motiva, in cui è prevista, nel caso in esame, l'applicazione del principio di soccombenza.
Effettuata tale premessa, occorre rilevare che in tali casi il rimedio esperibile dalla parte al fine di ottenere la quantificazione del compenso è il procedimento di correzione di errore materiale, disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c.; si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in un caso simile a quello oggetto di causa (Cass, ord. n. 26236/2019), in cui la Corte ha chiarito che “la riportata evidente discrasia (…) tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo nell'impugnata sentenza con riferimento alla regolamentazione delle spese integra, propriamente (…), una ipotesi di errore materiale per effetto – appunto – dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva (…) e quanto statuito, per disattenzione, nel dispositivo”.
La Corte, dunque, ha esteso anche al caso di discrasia tra motivazione e dispositivo il rimedio già previsto per l'ipotesi di omessa quantificazione nel dispositivo delle spese: una volta chiarita la prevalenza della motivazione, infatti, il compito rimesso al giudice del procedimento di correzione consiste, in entrambi i casi, nella mera quantificazione delle spese e, dunque, ben può
2 essere esercitato nel procedimento disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c., in applicazione del principio del giusto processo.
Ragioni di economia processuale suggeriscono tuttavia di propendere per l'ammissibilità dell'appello odiernamente proposto e per la riforma della sentenza impugnata in ordine al regime delle spese di lite. Esse devono seguire la soccombenza ed essere liquidate ai sensi del d.m. n.
147/2022, applicando i parametri previsti ai giudizi svolti dinanzi al Giudice di Pace per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Le spese del presente grado di giudizio sono invece compensate integralmente fra le parti, in considerazione del fatto che il rimedio esperibile dall'appellante era quello del ricorso ex artt. 287 e
288 c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 368/2024 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1385/2023, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, condanna il alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano Parte_1 nell'importo di 278,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente l'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Così deciso in Brindisi in data 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
3
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 368/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e vertente tra avv. (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Francavilla Fontana, in via P. Togliatti n. 53;
appellante e
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1 appellato contumace
All'odierna udienza parte appellante ha discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
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Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, l'avv. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1385/2023, emessa dal Giudice di Pace di e non notificata, depositata il 27 CP_1 settembre 2023, nella sola parte relativa alla compensazione delle spese di lite. Ha riferito di aver instaurato presso il Giudice di Pace un giudizio per ottenere l'annullamento del verbale di accertamento n. 299663/M/2023, emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di ai CP_1 sensi dell'art. 204 bis C.d.S. e dell'art. 22 della l. n. 689/1981, poiché sostava senza esporre il titolo di pagamento;
ha dichiarato di aver dedotto l'illegittimità della notifica a mezzo pec, la contraddittoria segnalazione e la mancata demarcazione dell'area preposta alla sosta a pagamento, l'assenza di segnaletica orizzontale e la contraddittorietà di quella verticale presente, nonché la mancata indicazione del numero civico. Ha dato atto che il giudice di prime cure, pur avendo accolto l'impugnazione, avrebbe disposto illegittimamente la compensazione delle spese legali, non
1 ricorrendo alcuna delle ipotesi previste ex lege e non essendovi alcuna motivazione in ordine al riscontro di “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, giustificherebbero l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c.
Ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza, con condanna della parte appellata al pagamento degli onorari del giudizio di primo grado e con vittoria di spese del presente giudizio.
All'udienza del 9 maggio 2024, rilevata la regolare notifica dell'atto di appello, è stata dichiarata la contumacia del la causa è stata rinviata per la discussione orale Controparte_1 all'odierna udienza, in cui è stata riservata per la decisione.
Parte appellante ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di Pace, in cui è risultata vittoriosa, deducendo l'illegittima ed immotivata compensazione delle spese di lite;
nel provvedimento emesso dal giudice di prime cure si è riscontrata una discrasia tra il dispositivo - in cui il Giudice di Pace “compensa le spese di causa” - e la parte motiva del provvedimento - nella quale è previsto che “le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo”. Trattasi di circostanza che, pur non essendo stata rilevata dall'avv. , appare dirimente ai Pt_1 fini della decisione della causa, poiché pone il problema dell'ammissibilità dell'odierna impugnazione, essendo astrattamente applicabile un diverso rimedio, ovvero il procedimento di correzione di errore materiale.
Non sussistono dubbi, infatti, in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione nel caso in cui il giudice di prime cure abbia disposto la compensazione delle spese e la parte intenda far valere un
“errore di giudizio”, ritenendo applicabile il principio di soccombenza;
diversa è, invece, l'ipotesi in cui vi sia una discrasia tra la parte motiva e la parte dispositiva della pronuncia: ebbene, in questi casi, occorre rilevare che è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale – già espresso da Cass. n. 9840/2012 – secondo cui deve ritenersi prevalente l'indicazione fornita nella motivazione, essendo la funzione del dispositivo quella di “esprimere in forma riassuntiva la decisione”. Pertanto, in caso di discrasia deve considerarsi prevalente quanto disposto nella parte motiva, in cui è prevista, nel caso in esame, l'applicazione del principio di soccombenza.
Effettuata tale premessa, occorre rilevare che in tali casi il rimedio esperibile dalla parte al fine di ottenere la quantificazione del compenso è il procedimento di correzione di errore materiale, disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c.; si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in un caso simile a quello oggetto di causa (Cass, ord. n. 26236/2019), in cui la Corte ha chiarito che “la riportata evidente discrasia (…) tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo nell'impugnata sentenza con riferimento alla regolamentazione delle spese integra, propriamente (…), una ipotesi di errore materiale per effetto – appunto – dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva (…) e quanto statuito, per disattenzione, nel dispositivo”.
La Corte, dunque, ha esteso anche al caso di discrasia tra motivazione e dispositivo il rimedio già previsto per l'ipotesi di omessa quantificazione nel dispositivo delle spese: una volta chiarita la prevalenza della motivazione, infatti, il compito rimesso al giudice del procedimento di correzione consiste, in entrambi i casi, nella mera quantificazione delle spese e, dunque, ben può
2 essere esercitato nel procedimento disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c., in applicazione del principio del giusto processo.
Ragioni di economia processuale suggeriscono tuttavia di propendere per l'ammissibilità dell'appello odiernamente proposto e per la riforma della sentenza impugnata in ordine al regime delle spese di lite. Esse devono seguire la soccombenza ed essere liquidate ai sensi del d.m. n.
147/2022, applicando i parametri previsti ai giudizi svolti dinanzi al Giudice di Pace per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
Le spese del presente grado di giudizio sono invece compensate integralmente fra le parti, in considerazione del fatto che il rimedio esperibile dall'appellante era quello del ricorso ex artt. 287 e
288 c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 368/2024 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1385/2023, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, condanna il alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano Parte_1 nell'importo di 278,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente l'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Così deciso in Brindisi in data 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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