Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sig.ri Magistrati: 1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dr. ssa Maristella Aagostinacchio Consigliere
3) dr. ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.02.2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 545/2024 R.G. sezione lavoro vertente
TRA
codice fiscale: rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1 Domenico Pezzella, , elettivamente domiciliata in Sant'Arpino (CE) alla CodiceFiscale_2 via Tenente Leone D'Anna, n. 24, ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato in Reginde ) Email_1
- Appellante -
CONTRO
con sede centrale in Roma in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'AVV.TO ANNA OLIVA, ( ), giusta C.F._3 procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 ed elettivamente Persona_1
1
ELETTRONICA CERTIFICATA) t Email_2
- Appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.3..2024, ha proposto impugnazione Parte_1 parziale avverso la sentenza n. 1230/2023, pubblicata il 13.9.2023, del Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, con la quale erano accolti i ricorsi riuniti avanzati da essa istante tesi a ritenere non dovuti per intervenuta prescrizione gli importi richiesti dall'Inps con due distinte comunicazione del
3.11.2020 per gli importi di euro 2.712,92 ed euro 678,23 e compensato le spese di lite in considerazione della natura interpretativa delle questioni trattate, del comportamento processuale dell'istituto che aveva da subito riconosciuta la prescrizione nonché per esistenza di contrasti giurisprudenziali .
L' appellante ha, quindi, contestato l'ingiusta compensazione in violazione degli artt. 91 c e 92 c.p.c. e ha chiesto la liquidazione delle spese del primo grado per intero, secondo il principio della soccombenza virtuale in conformità al DM n. 55/2014.
L' Inps si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l' appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe il solo governo delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Il giudice di primo grado, a fondamento della propria decisione in punto di spese ha così motivato “
Considerata la natura interpretativa della questione trattata, tenuto conto delcomportamento processuale dell'Ente convenuto che ha da subito riconosciuto l'intervenuta prescrizione dei crediti, dell'esistenza di contrasti giurisprudenzialiall'interno di questa Sezione su tale questione, le spese di lite sono compensate.”
Ai fini della risoluzione della controversia occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.
132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 ,norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal
2 trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi queste che,
a dire dell'appellante, non sarebbero sussistenti nella fattispecie.
All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente.
Neppure può ritenersi il carattere interpretativo della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione previdenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale.
Inoltre, non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.
È evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, atteso che nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento dell'INPS che in sede di giudizio ha riconosciuto come maturata la prescrizione.
Detta circostanza non appare dirimente atteso che tale considerazione è stata fatta solo in corso di giudizio.
Ciò denota, da un lato, che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, che il riconoscimento delle ragioni attoree è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore della ricorrente era già stata svolta.
Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata e la sussistenza, secondo soccombenza virtuale, del presupposto della condanna alle spese.
Con riguardo alla quantificazione nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55. Lo scaglione tariffario applicabile è quello da euro da euro 1.100,00 a 5.200,00 in relazione all'ammontare della prestazione erogata alla ricorrente.
I parametri minimi stabiliti per tale scaglione, operate le riduzioni del caso, sono: euro 213 per fase studio, euro 213,00 per la fase introduttiva , euro 426,00 per fase decisionale euro 426,00 per la fase istruttoria per un totale di euro 1.278,00 Ne consegue la condanna dell' Inps al pagamento della somma di tale importo , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
3 Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell'INPS, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.278,00.
- Condanna l' Inps al pagamento della somma di € 1.278,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente grado liquidate in complessivi € 1458,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 10.2.2025
Il Presidente
dr.ssa Anna Carla Catalano
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