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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 984/2021 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappre- P.IVA_1
sentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
appellante contro
“ (c.f. e P.I.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Carlentini (SR), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Marotta e Giancarlo Rodante;
appellata
La causa veniva posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 218 del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto dalla società odierna appellata avverso l'avviso di addebito n. 598 2016 0001332242 000 – asseritamente mai notificato – per omissioni contributive periodo luglio 2013/dicembre 2015 come da DM10 rettificativi.
In assenza di prova da parte dell'ente impositore della notifica del titolo opposto, il giudice del lavoro qualificava il ricorso come domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva , di cui la società aveva avuto conoscenza solo tramite Pt_1
accesso agli atti (20 luglio 2019), ne dichiarava la tempestività e ne disponeva l'acco- glimento con condanna alle spese.
Specificamente, il tribunale rilevava che il debito contributivo era scaturito da note di rettifica per il periodo in contestazione (2013/2015), avendo la società opponente otte- nuto solo in data 16 ottobre 2017 i codici di autorizzazione per usufruire delle age- volazioni di cui alla L. n. 407/1990 a causa di una tardiva presentazione della relativa istanza. Evidenziava, tuttavia, che non era in contestazione la sussistenza dei pre- supposti per la fruizione dei predetti benefici nel periodo oggetto dell'avviso di addebi- to, bensì il ritardo nella presentazione dell'istanza e della documentazione necessaria al conseguimento dei codici di accesso per fruire delle agevolazioni tramite il canale telematico. Tale circostanza (ritardo) – concludeva il primo giudice – non faceva co- munque venir meno il diritto (come detto, non contestato) della società opponente alle agevolazioni di legge.
Proponeva appello alla suddetta sentenza l' con ricorso depositato il 4 agosto Pt_1
2021.
Instava la società vittoriosa per il rigetto del gravame.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 5 dicembre
2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Reiterata l'eccezione di inammissibilità della proposta opposizione, essendo stato l'avviso di addebito de quo ritualmente notificato via pec all'indirizzo di posta certifi- cata come da ricevuta di consegna dell'11 ottobre 2016, Email_1 con unico motivo di censura l'ente appellante assume che la legittimità del credito contributivo preteso appare incontestata: con pec del 31 maggio 2015, infatti, l' Pt_1 aveva invitato l'azienda appel-lata a sanare le irregolarità per cui è causa nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'invito, avvertendo che, in mancanza, sarebbe stato emesso DURC negativo con il conseguente disconoscimento dei benefici di legge.
Non avendo mai provveduto alla chiesta regolarizzazione, l'azienda aveva quindi perso il diritto a tali benefici.
2. L'appello è fondato. 2.1. Va, anzitutto, accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, tardiva- mente proposta oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. (per i vizi di forma) e all'art. 24
D. Lgs. n. 46/1999 (per i vizi di merito) dalla data di notifica via pec dell'avviso impu- gnato (11 ottobre 2016 – v. file xml di avvenuta consegna in atti).
L'ente impositore produce in questa fase del giudizio la ricevuta di consegna del mes- saggio pec all'indirizzo del contribuente, che il collegio ritiene comunque di acquisire ai fini della decisione.
E invero, in questa sede, non è in contestazione l'astratta ammissibilità della notifica- zione dell'avviso di addebito a mezzo di posta elettronica certificata, peraltro legittima secondo le previsioni di legge, ma è contestato che tale notifica sia stata effettivamente eseguita da parte dell' , negando il debitore di averlo mai ricevuto. Pt_1
Tuttavia, la prova contraria della notifica telematica è data proprio dalla ricevuta di avvenuta consegna, prodotta in questa fase dall'ente appellante nell'originario formato digitale .xml: la cosiddetta RAC, ricevuta di avvenuta consegna nella casella del desti- natario, genera infatti la presunzione di conoscenza da parte del medesimo.
L'art. 6 del D.P.R. 68/2005 (rubricato “Ricevuta di accettazione e di avvenuta conse- gna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.». L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto”) prevede:
«1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asim- metriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le mo- dalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza,
l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».
Nel caso di specie, il file .xml di avvenuta consegna contiene tutte le informazioni relative all'invio del messaggio di trasmissione dell'avviso de quo, ovvero: mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti).
Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, com- mi 2 e 3, del d.lgs. n. 82/2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge dispon- ga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmis- sione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»
Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Parte_ Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.
Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da' certezza ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente dall' e avente a oggetto “Avvisi Di Addebito – Agricoli con Lavora- Pt_1 tori Dipendenti”, è pervenuto il giorno 11 ottobre 2016 alle ore 12:49:09 nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n. 30532/2018).
Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (ri- portato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass. 10630/2015 e n.
16528/2018).
3. Quanto, ancora, alla specifica contestazione: “l'asserito messaggio pec non contiene tra i suoi allegati alcun originale dell'avviso di addebito ma solo una copia informa- tica emessa da un soggetto diverso da un pubblico ufficiale, come tale non autorizzato
e priva di sottoscrizione digitale e della prescritta attestazione di conformità, in aperto contrasto con le specifiche disposizioni di legge in materia” – v. ricorso introduttivo), la Suprema Corte (v. recente, sentenza n. 28852/2023) ha ripetutamente affermato che
“la notifica della cartella di pagamento (nel caso di specie, avviso di addebito) può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informa- tico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in origi- nale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ossia, appunto, un file in formato PDF
(portable document format), con l'ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea (come l'avviso opposto), notificata dall'agente della riscossione tramite
PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (testualmente Cass. n. 30948/2019; cfr., ex multis, Cass. n. 21328/2020; Cass. 14402/2020).
4. Va, infine, dichiarata infondata l'eccezione – sollevata da parte appellata per la prima volta in questo grado di giudizio – secondo cui: “Dalla disamina del file “avviso di consegna” prodotto da é altresì emerso che l'indirizzo pec del mittente Pt_1
( t) non corrisponde ad alcuno degli indirizzi di Email_2 posta certificata dell' medesima, contenuti nell'elenco IPA, con conseguente Pt_1
irricevibilità inesistenza della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa” (v. memoria di costituzione), dovendosi ritenere valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC, dal quale – come nel caso di specie – sia chiaramente evincibile il mit- tente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (cfr. Cass. n. 982/ 2023).
5. Dalla dichiarata regolarità della notifica dell'avviso di addebito discende l'inam- missibilità dell'opposizione, proposta tardivamente (17 agosto 2019) oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) e all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999
(opposizione a ruolo).
In particolare, il termine previsto dal comma 5 del citato art. 24 e fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella (o anche dell'avviso di addebito, come in ipotesi) è perentorio ed è diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione: trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi
– peraltro rilevabile d'ufficio – preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Cass. n. 8931/2011; Cass.
n. 2835/ 2009; Cass. n. 1797/2008; Cass. n. 4506/2007).
6. Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto da Controparte_1
[...]
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno liquidate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 984/2021 R.G., accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 218/2021 del Tribunale di Siracusa, dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto da Controparte_1
Condanna la società appellata alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, Pt_1 che liquida in complessivi €. 6.115,00 quanto al primo grado e in €. 7.160,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 5 dicembre 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 984/2021 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappre- P.IVA_1
sentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
appellante contro
“ (c.f. e P.I.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Carlentini (SR), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Marotta e Giancarlo Rodante;
appellata
La causa veniva posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 218 del 4 febbraio 2021, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto dalla società odierna appellata avverso l'avviso di addebito n. 598 2016 0001332242 000 – asseritamente mai notificato – per omissioni contributive periodo luglio 2013/dicembre 2015 come da DM10 rettificativi.
In assenza di prova da parte dell'ente impositore della notifica del titolo opposto, il giudice del lavoro qualificava il ricorso come domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva , di cui la società aveva avuto conoscenza solo tramite Pt_1
accesso agli atti (20 luglio 2019), ne dichiarava la tempestività e ne disponeva l'acco- glimento con condanna alle spese.
Specificamente, il tribunale rilevava che il debito contributivo era scaturito da note di rettifica per il periodo in contestazione (2013/2015), avendo la società opponente otte- nuto solo in data 16 ottobre 2017 i codici di autorizzazione per usufruire delle age- volazioni di cui alla L. n. 407/1990 a causa di una tardiva presentazione della relativa istanza. Evidenziava, tuttavia, che non era in contestazione la sussistenza dei pre- supposti per la fruizione dei predetti benefici nel periodo oggetto dell'avviso di addebi- to, bensì il ritardo nella presentazione dell'istanza e della documentazione necessaria al conseguimento dei codici di accesso per fruire delle agevolazioni tramite il canale telematico. Tale circostanza (ritardo) – concludeva il primo giudice – non faceva co- munque venir meno il diritto (come detto, non contestato) della società opponente alle agevolazioni di legge.
Proponeva appello alla suddetta sentenza l' con ricorso depositato il 4 agosto Pt_1
2021.
Instava la società vittoriosa per il rigetto del gravame.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 5 dicembre
2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Reiterata l'eccezione di inammissibilità della proposta opposizione, essendo stato l'avviso di addebito de quo ritualmente notificato via pec all'indirizzo di posta certifi- cata come da ricevuta di consegna dell'11 ottobre 2016, Email_1 con unico motivo di censura l'ente appellante assume che la legittimità del credito contributivo preteso appare incontestata: con pec del 31 maggio 2015, infatti, l' Pt_1 aveva invitato l'azienda appel-lata a sanare le irregolarità per cui è causa nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'invito, avvertendo che, in mancanza, sarebbe stato emesso DURC negativo con il conseguente disconoscimento dei benefici di legge.
Non avendo mai provveduto alla chiesta regolarizzazione, l'azienda aveva quindi perso il diritto a tali benefici.
2. L'appello è fondato. 2.1. Va, anzitutto, accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, tardiva- mente proposta oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. (per i vizi di forma) e all'art. 24
D. Lgs. n. 46/1999 (per i vizi di merito) dalla data di notifica via pec dell'avviso impu- gnato (11 ottobre 2016 – v. file xml di avvenuta consegna in atti).
L'ente impositore produce in questa fase del giudizio la ricevuta di consegna del mes- saggio pec all'indirizzo del contribuente, che il collegio ritiene comunque di acquisire ai fini della decisione.
E invero, in questa sede, non è in contestazione l'astratta ammissibilità della notifica- zione dell'avviso di addebito a mezzo di posta elettronica certificata, peraltro legittima secondo le previsioni di legge, ma è contestato che tale notifica sia stata effettivamente eseguita da parte dell' , negando il debitore di averlo mai ricevuto. Pt_1
Tuttavia, la prova contraria della notifica telematica è data proprio dalla ricevuta di avvenuta consegna, prodotta in questa fase dall'ente appellante nell'originario formato digitale .xml: la cosiddetta RAC, ricevuta di avvenuta consegna nella casella del desti- natario, genera infatti la presunzione di conoscenza da parte del medesimo.
L'art. 6 del D.P.R. 68/2005 (rubricato “Ricevuta di accettazione e di avvenuta conse- gna”) stabilisce che: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.». L'art. 9 del D.P.R. cit. (rubricato “Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto”) prevede:
«1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asim- metriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le mo- dalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza,
l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17».
Nel caso di specie, il file .xml di avvenuta consegna contiene tutte le informazioni relative all'invio del messaggio di trasmissione dell'avviso de quo, ovvero: mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti).
Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, com- mi 2 e 3, del d.lgs. n. 82/2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge dispon- ga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmis- sione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»
Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Parte_ Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.
Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da' certezza ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente dall' e avente a oggetto “Avvisi Di Addebito – Agricoli con Lavora- Pt_1 tori Dipendenti”, è pervenuto il giorno 11 ottobre 2016 alle ore 12:49:09 nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n. 30532/2018).
Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (ri- portato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AVA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass. 10630/2015 e n.
16528/2018).
3. Quanto, ancora, alla specifica contestazione: “l'asserito messaggio pec non contiene tra i suoi allegati alcun originale dell'avviso di addebito ma solo una copia informa- tica emessa da un soggetto diverso da un pubblico ufficiale, come tale non autorizzato
e priva di sottoscrizione digitale e della prescritta attestazione di conformità, in aperto contrasto con le specifiche disposizioni di legge in materia” – v. ricorso introduttivo), la Suprema Corte (v. recente, sentenza n. 28852/2023) ha ripetutamente affermato che
“la notifica della cartella di pagamento (nel caso di specie, avviso di addebito) può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informa- tico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in origi- nale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ossia, appunto, un file in formato PDF
(portable document format), con l'ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea (come l'avviso opposto), notificata dall'agente della riscossione tramite
PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (testualmente Cass. n. 30948/2019; cfr., ex multis, Cass. n. 21328/2020; Cass. 14402/2020).
4. Va, infine, dichiarata infondata l'eccezione – sollevata da parte appellata per la prima volta in questo grado di giudizio – secondo cui: “Dalla disamina del file “avviso di consegna” prodotto da é altresì emerso che l'indirizzo pec del mittente Pt_1
( t) non corrisponde ad alcuno degli indirizzi di Email_2 posta certificata dell' medesima, contenuti nell'elenco IPA, con conseguente Pt_1
irricevibilità inesistenza della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa” (v. memoria di costituzione), dovendosi ritenere valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC, dal quale – come nel caso di specie – sia chiaramente evincibile il mit- tente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (cfr. Cass. n. 982/ 2023).
5. Dalla dichiarata regolarità della notifica dell'avviso di addebito discende l'inam- missibilità dell'opposizione, proposta tardivamente (17 agosto 2019) oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) e all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999
(opposizione a ruolo).
In particolare, il termine previsto dal comma 5 del citato art. 24 e fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella (o anche dell'avviso di addebito, come in ipotesi) è perentorio ed è diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione: trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi
– peraltro rilevabile d'ufficio – preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Cass. n. 8931/2011; Cass.
n. 2835/ 2009; Cass. n. 1797/2008; Cass. n. 4506/2007).
6. Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto da Controparte_1
[...]
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno liquidate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 984/2021 R.G., accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 218/2021 del Tribunale di Siracusa, dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto da Controparte_1
Condanna la società appellata alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, Pt_1 che liquida in complessivi €. 6.115,00 quanto al primo grado e in €. 7.160,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 5 dicembre 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi