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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/12/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 576/2021 R.G., avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia e vertente
[...]
e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Elena De Bonis in virtù di mandato in
[...]
calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliati;
- ATTORI -
E in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Anna Picciallo in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e di delibera della Giunta comunale n. 48 del 9-6-2021 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 17-2-2021 e Parte_1
, nella qualità di eredi di , agivano in Parte_2 Persona_1
giudizio nei confronti del al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale subito in seguito alla perdita del proprio genitore a causa del sinistro verificatosi in data 18-9-2017, invocando la responsabilità del ex articolo 2051 c.c. o in via subordinata ex articolo 2043 c.c. Controparte_1
In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 18-9-2017, alle ore 16,50 circa, percorreva alla Persona_1
guida della sua autovettura Fiat 500 targata AK054LD la strada comunale Tora in agro di;
CP_1
- giunto all'intersezione con la “Strada del Lago”, fermatosi regolarmente allo
Stop ivi presente, dopo aver constatato l'assenza di veicoli provenienti dalla propria sinistra, si era immesso su detta strada e, dopo aver impegnato l'incrocio, era stato violentemente urtato da una autovettura Citroen C3 targata DV073ER di proprietà e condotta da , che percorreva la “Strada del Lago” con Parte_3
direzione Potenza- Pignola;
- l'autovettura Fiat 500 era stata attinta nella parte laterale sinistra e, per effetto dell'urto, era stata sbalzata in avanti;
2 - sul posto erano intervenuti i Carabinieri del Comando di per i relativi CP_1
rilievi e i mezzi di soccorso;
- in seguito all'impatto aveva riportato lesioni gravissime Persona_1
ed era stato trasportato presso l'Ospedale San Carlo di Potenza, dove, dopo 15 giorni di agonia, in data 3-10-2017 era deceduto;
- nel corso del procedimento penale instaurato a carico del conducente dell'autovettura Citroen C3 e iscritto al n. 3808/2017 R.G.N.R. era stata disposta una consulenza tecnica dal Pubblico Ministero al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, di accertare le responsabilità nella causazione dell'evento e di verificare se vi fossero specifici profili di colpa ascrivibili ai soggetti coinvolti nel sinistro e/o a carico di soggetti terzi per violazione delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza stradale;
- le risultanze della consulenza tecnica avevano rilevato anomalie nella segnaletica stradale, orizzontale e verticale, presente nella direzione di marcia dell'autovettura Fiat 500, segnaletica che si trovava in condizioni di uso e manutenzione non ottimali, come risultava dalla figura n. 31 nella relazione peritale a firma dell'Ing. ; Persona_2
- inoltre, la strada comunale al momento dell'incidente era scarsamente manutenuta anche per la presenza di vegetazione, che non consentiva la normale avvistabilità ed evitabilità di eventuali pericoli da parte degli utenti della strada;
- in sede stragiudiziale era stata accertata una responsabilità concorrente e omogenea dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma la percentuale di colpa ascrivibile al era, in realtà, da imputare al per la Per_1 Controparte_1
propria condotta omissiva;
3 - emergeva, infatti, una responsabilità del nella qualità di Controparte_1
Ente proprietario della strada comunale Tora lungo la quale si era verificato l'evento dannoso oggetto di causa, per inottemperanza all'obbligo di manutenzione e per la mancata apposizione di segnaletica orizzontale, con la conseguente operatività a suo carico della presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c.;
- pertanto, gli attori avevano diffidato il al risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale derivato loro dall'evento lesivo con Pec del 18-4-2019 e con Pec del 5-7-2019 senza ricevere alcun riscontro;
- con Pec del 18-12-2019 avevano inoltrato al regolare invito Controparte_1
alla stipula di negoziazione assistita senza alcun seguito.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori chiedevano che, previo accertamento della responsabilità del nella causazione del sinistro ai sensi Controparte_1
dell'articolo 2051 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'articolo 2043 c.c., l'Ente comunale venisse condannato al risarcimento in loro favore del danno non patrimoniale subito per la perdita del proprio genitore e quantificato nella somma complessiva di euro 254.974,20 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-9-2021 si costituiva in giudizio il il quale contestava la fondatezza della domanda, Controparte_1
deducendo che la responsabilità dell'evento dannoso era attribuibile in via esclusiva a per inosservanza degli articoli 145 e 146 del Persona_1
Codice della strada, dal momento che lo stesso, provenendo da una strada secondaria per immettersi su una strada principale, avrebbe dovuto prestare
4 particolare attenzione alla guida, invece non arrestava la marcia allo Stop e, comunque, conosceva il tratto di strada sul quale si era verificato l'incidente, in quanto lo percorreva abitualmente per raggiungere il fondo con annessa abitazione di sua proprietà ubicato nelle vicinanze.
Inoltre, l'Ente comunale contestava che fosse presente una folta vegetazione sulla strada percorsa dal e che la vegetazione sulla strada Lago Pantano Per_1
percorsa dall'autovettura Citroen condotta dal non precludeva in Parte_3
maniera significativa la visuale se non ad una distaza di 75 metri, così come risultava dalla relazione peritale redatta dal consulente del Pubblico ministero;
deduceva, poi, che il non indossava la cintura di sicurezza e che il trauma Per_1
cranico che ne aveva provocato il decesso era stato provocato proprio dall'impatto del cranio contro le superfici solide dell'abitacolo del veicolo nel quale lo stesso viaggiava. Infine, l'Ente convenuto contestava il quantum del risarcimento richiesto e in via subordinata chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, fosse accertato il concorso di colpa ex articolo 1227
c.c. di nella causazione del sinistro. Persona_1
Esaurita l'istruttoria - nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti -, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 Ottobre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Ritiene questo Giudice che il giudizio debba essere definito con una pronuncia in rito che dichiari il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori per le ragioni di seguito indicate.
5 Preliminarmente occorre rilevare che non è necessario sottoporre alle parti la relativa questione rilevata di ufficio ai sensi dell'articolo 101 secondo comma c.p.c., con l'assegnazione di un termine per il deposito di memorie difensive, in quanto appare condivisibile il consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene che in tema di rispetto del principio del contraddittorio le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano fra quelle che ai sensi dell'articolo 101 secondo comma c.p.c. (nel testo introdotto dall'articolo 45 tredicesimo comma della legge n. 69 del 2009), se rilevate di ufficio, devono essere sottoposte alle parti (in tal senso Corte di cassazione n. 6218 del 2019 e Corte di cassazione n.
19372 del 2015), con conseguente possibilità in tale ultimo caso per le stesse parti di integrare le difese anche sul piano probatorio (in tal senso si veda a proposito di rilievo di ufficio di questioni di merito Corte di cassazione n. 11066 del 2012).
La legittimatio ad causam, nella duplice veste di legittimazione ad agire e di legittimazione a contraddire, costituisce condizione dell'azione - il cui difetto è rilevabile anche di ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda - e sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia, attenendo invece al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso: perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario, pertanto, che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi con il soggetto che nella domanda è affermato rispettivamente come titolare dal lato attivo del rapporto in
6 contestazione oppure come soggetto passivo o violatore del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso de quo dalla prospettazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio instaurato da e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
nei confronti del emerge che non c'è Persona_1 Controparte_1
corrispondenza fra i soggetti che hanno assunto la veste di attori, proponendo la domanda giudiziale, ed i soggetti che sono individuati nella stessa domanda come titolari del diritto di cui con quella domanda si chiede la tutela.
Nella intestazione dell'atto di citazione e nella parte espositiva dell'atto di citazione (si veda il riferimento alla qualità di eredi contenuta a pag. 1 e a pag. 6 quinto capoverso dell'atto introduttivo del giudizio) e Parte_1 [...]
hanno dichiarato di agire in giudizio nei confronti del Parte_2 CP_1
non in proprio, ma in qualità di eredi del padre sul
[...] Persona_1
presupposto che il diritto al risarcimento del danno di cui hanno chiesto la liquidazione sia entrato a far parte del patrimonio del de cuius e sia stato trasmesso loro iure hereditatis.
Invece, nella esposizione delle ragioni di fatto allegate a fondamento della domanda risarcitoria e soprattutto nelle conclusioni dell'atto di citazione gli attori hanno invocato il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, che spetta ai parenti della vittima di un illecito sotto il duplice profilo della sofferenza soggettiva interiore e sul piano dinamico-relazionale della perdita della relazione che legava la vittima primaria alla vittima secondaria, consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e di un sistema di vita basato sulla affettività e sulla rassicurante quotidianità con il parente e nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare
7 e, quindi, costituisce una posta di danno che nasce e si consolida in capo ai congiunti della vittima primaria e dagli stessi congiunti viene richiesta iure proprio.
Pertanto, riconosciuto il difetto della legittimazione ad agire in capo agli attori in considerazione della spendita della qualità di eredi della vittima primaria del fatto illecito al fine di azionare in giudizio un diritto di credito che, invece, spetta loro iure proprio, la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 [...]
, in qualità di eredi di , nei confronti del Parte_2 Persona_1 [...]
deve essere dichiarata inammissibile per il difetto di una condizione CP_1
dell'azione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che - in considerazione della chiusura in rito del processo e del rilievo di ufficio del difetto di una condizione dell'azione - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
AR, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 17-2-2021, da e Parte_1 [...]
, in qualità di eredi di , ogni contraria istanza, Parte_2 Persona_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda;
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Potenza, 4-12-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella AR
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 576/2021 R.G., avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia e vertente
[...]
e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Elena De Bonis in virtù di mandato in
[...]
calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliati;
- ATTORI -
E in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Anna Picciallo in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e di delibera della Giunta comunale n. 48 del 9-6-2021 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 17-2-2021 e Parte_1
, nella qualità di eredi di , agivano in Parte_2 Persona_1
giudizio nei confronti del al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale subito in seguito alla perdita del proprio genitore a causa del sinistro verificatosi in data 18-9-2017, invocando la responsabilità del ex articolo 2051 c.c. o in via subordinata ex articolo 2043 c.c. Controparte_1
In particolare, gli attori allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 18-9-2017, alle ore 16,50 circa, percorreva alla Persona_1
guida della sua autovettura Fiat 500 targata AK054LD la strada comunale Tora in agro di;
CP_1
- giunto all'intersezione con la “Strada del Lago”, fermatosi regolarmente allo
Stop ivi presente, dopo aver constatato l'assenza di veicoli provenienti dalla propria sinistra, si era immesso su detta strada e, dopo aver impegnato l'incrocio, era stato violentemente urtato da una autovettura Citroen C3 targata DV073ER di proprietà e condotta da , che percorreva la “Strada del Lago” con Parte_3
direzione Potenza- Pignola;
- l'autovettura Fiat 500 era stata attinta nella parte laterale sinistra e, per effetto dell'urto, era stata sbalzata in avanti;
2 - sul posto erano intervenuti i Carabinieri del Comando di per i relativi CP_1
rilievi e i mezzi di soccorso;
- in seguito all'impatto aveva riportato lesioni gravissime Persona_1
ed era stato trasportato presso l'Ospedale San Carlo di Potenza, dove, dopo 15 giorni di agonia, in data 3-10-2017 era deceduto;
- nel corso del procedimento penale instaurato a carico del conducente dell'autovettura Citroen C3 e iscritto al n. 3808/2017 R.G.N.R. era stata disposta una consulenza tecnica dal Pubblico Ministero al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, di accertare le responsabilità nella causazione dell'evento e di verificare se vi fossero specifici profili di colpa ascrivibili ai soggetti coinvolti nel sinistro e/o a carico di soggetti terzi per violazione delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza stradale;
- le risultanze della consulenza tecnica avevano rilevato anomalie nella segnaletica stradale, orizzontale e verticale, presente nella direzione di marcia dell'autovettura Fiat 500, segnaletica che si trovava in condizioni di uso e manutenzione non ottimali, come risultava dalla figura n. 31 nella relazione peritale a firma dell'Ing. ; Persona_2
- inoltre, la strada comunale al momento dell'incidente era scarsamente manutenuta anche per la presenza di vegetazione, che non consentiva la normale avvistabilità ed evitabilità di eventuali pericoli da parte degli utenti della strada;
- in sede stragiudiziale era stata accertata una responsabilità concorrente e omogenea dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma la percentuale di colpa ascrivibile al era, in realtà, da imputare al per la Per_1 Controparte_1
propria condotta omissiva;
3 - emergeva, infatti, una responsabilità del nella qualità di Controparte_1
Ente proprietario della strada comunale Tora lungo la quale si era verificato l'evento dannoso oggetto di causa, per inottemperanza all'obbligo di manutenzione e per la mancata apposizione di segnaletica orizzontale, con la conseguente operatività a suo carico della presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2051 c.c.;
- pertanto, gli attori avevano diffidato il al risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale derivato loro dall'evento lesivo con Pec del 18-4-2019 e con Pec del 5-7-2019 senza ricevere alcun riscontro;
- con Pec del 18-12-2019 avevano inoltrato al regolare invito Controparte_1
alla stipula di negoziazione assistita senza alcun seguito.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori chiedevano che, previo accertamento della responsabilità del nella causazione del sinistro ai sensi Controparte_1
dell'articolo 2051 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'articolo 2043 c.c., l'Ente comunale venisse condannato al risarcimento in loro favore del danno non patrimoniale subito per la perdita del proprio genitore e quantificato nella somma complessiva di euro 254.974,20 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-9-2021 si costituiva in giudizio il il quale contestava la fondatezza della domanda, Controparte_1
deducendo che la responsabilità dell'evento dannoso era attribuibile in via esclusiva a per inosservanza degli articoli 145 e 146 del Persona_1
Codice della strada, dal momento che lo stesso, provenendo da una strada secondaria per immettersi su una strada principale, avrebbe dovuto prestare
4 particolare attenzione alla guida, invece non arrestava la marcia allo Stop e, comunque, conosceva il tratto di strada sul quale si era verificato l'incidente, in quanto lo percorreva abitualmente per raggiungere il fondo con annessa abitazione di sua proprietà ubicato nelle vicinanze.
Inoltre, l'Ente comunale contestava che fosse presente una folta vegetazione sulla strada percorsa dal e che la vegetazione sulla strada Lago Pantano Per_1
percorsa dall'autovettura Citroen condotta dal non precludeva in Parte_3
maniera significativa la visuale se non ad una distaza di 75 metri, così come risultava dalla relazione peritale redatta dal consulente del Pubblico ministero;
deduceva, poi, che il non indossava la cintura di sicurezza e che il trauma Per_1
cranico che ne aveva provocato il decesso era stato provocato proprio dall'impatto del cranio contro le superfici solide dell'abitacolo del veicolo nel quale lo stesso viaggiava. Infine, l'Ente convenuto contestava il quantum del risarcimento richiesto e in via subordinata chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, fosse accertato il concorso di colpa ex articolo 1227
c.c. di nella causazione del sinistro. Persona_1
Esaurita l'istruttoria - nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti -, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 Ottobre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Ritiene questo Giudice che il giudizio debba essere definito con una pronuncia in rito che dichiari il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori per le ragioni di seguito indicate.
5 Preliminarmente occorre rilevare che non è necessario sottoporre alle parti la relativa questione rilevata di ufficio ai sensi dell'articolo 101 secondo comma c.p.c., con l'assegnazione di un termine per il deposito di memorie difensive, in quanto appare condivisibile il consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene che in tema di rispetto del principio del contraddittorio le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano fra quelle che ai sensi dell'articolo 101 secondo comma c.p.c. (nel testo introdotto dall'articolo 45 tredicesimo comma della legge n. 69 del 2009), se rilevate di ufficio, devono essere sottoposte alle parti (in tal senso Corte di cassazione n. 6218 del 2019 e Corte di cassazione n.
19372 del 2015), con conseguente possibilità in tale ultimo caso per le stesse parti di integrare le difese anche sul piano probatorio (in tal senso si veda a proposito di rilievo di ufficio di questioni di merito Corte di cassazione n. 11066 del 2012).
La legittimatio ad causam, nella duplice veste di legittimazione ad agire e di legittimazione a contraddire, costituisce condizione dell'azione - il cui difetto è rilevabile anche di ufficio e preclude una pronuncia sul merito della domanda - e sussiste in tutti i casi in cui, sulla base della prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore, questi ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subire la stessa pronuncia, attenendo invece al merito della controversia le eccezioni con le quali il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso: perché un soggetto possa essere ritenuto legittimato attivo o passivo è necessario, pertanto, che, indipendentemente dalla veridicità dei fatti affermati, lo stesso si identifichi con il soggetto che nella domanda è affermato rispettivamente come titolare dal lato attivo del rapporto in
6 contestazione oppure come soggetto passivo o violatore del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso de quo dalla prospettazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio instaurato da e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
nei confronti del emerge che non c'è Persona_1 Controparte_1
corrispondenza fra i soggetti che hanno assunto la veste di attori, proponendo la domanda giudiziale, ed i soggetti che sono individuati nella stessa domanda come titolari del diritto di cui con quella domanda si chiede la tutela.
Nella intestazione dell'atto di citazione e nella parte espositiva dell'atto di citazione (si veda il riferimento alla qualità di eredi contenuta a pag. 1 e a pag. 6 quinto capoverso dell'atto introduttivo del giudizio) e Parte_1 [...]
hanno dichiarato di agire in giudizio nei confronti del Parte_2 CP_1
non in proprio, ma in qualità di eredi del padre sul
[...] Persona_1
presupposto che il diritto al risarcimento del danno di cui hanno chiesto la liquidazione sia entrato a far parte del patrimonio del de cuius e sia stato trasmesso loro iure hereditatis.
Invece, nella esposizione delle ragioni di fatto allegate a fondamento della domanda risarcitoria e soprattutto nelle conclusioni dell'atto di citazione gli attori hanno invocato il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, che spetta ai parenti della vittima di un illecito sotto il duplice profilo della sofferenza soggettiva interiore e sul piano dinamico-relazionale della perdita della relazione che legava la vittima primaria alla vittima secondaria, consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e di un sistema di vita basato sulla affettività e sulla rassicurante quotidianità con il parente e nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare
7 e, quindi, costituisce una posta di danno che nasce e si consolida in capo ai congiunti della vittima primaria e dagli stessi congiunti viene richiesta iure proprio.
Pertanto, riconosciuto il difetto della legittimazione ad agire in capo agli attori in considerazione della spendita della qualità di eredi della vittima primaria del fatto illecito al fine di azionare in giudizio un diritto di credito che, invece, spetta loro iure proprio, la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 [...]
, in qualità di eredi di , nei confronti del Parte_2 Persona_1 [...]
deve essere dichiarata inammissibile per il difetto di una condizione CP_1
dell'azione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che - in considerazione della chiusura in rito del processo e del rilievo di ufficio del difetto di una condizione dell'azione - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
AR, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 17-2-2021, da e Parte_1 [...]
, in qualità di eredi di , ogni contraria istanza, Parte_2 Persona_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda;
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Potenza, 4-12-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella AR
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