Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 3 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/06/2023, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2023
N. 00549/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01679/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento daspo emesso dalla Questura di Grosseto il 03.10.2022 e notificato in pari data nonché di tutti gli atti ad esso collegati e conseguenti quali il rigetto dell'istanza in autotutela di revoca del daspo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Nell’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente espone, in fatto, quanto segue:
- in data 26 settembre 2022 la Questura di Grosseto emanava un provvedimento DASPO, corredato dall’obbligo di presentazione presso la Questura di Grosseto nelle giornate delle partite disputata dall’US Grosseto 1912, per la durata di anni 10, ciò in relazione ai fatti occorsi il giorno 24 giugno 2022;
- in data 29 settembre 2022 il Tribunale di Grosseto accoglieva le doglianze difensive e non convalidava l’obbligo di presentazione alla P.G. previsto nel suddetto provvedimento, giacché i fatti di violenza posti a base della misura erano da ricondurre a una vicenda privata tra i soggetti parte della vecchia gestione societaria e i nuovi titolari, senza una diretta relazione tra gli stessi e lo svolgimento di un manifestazione sportiva ed inoltre l’aggressione era avvenuta nel centro sportivo, “ ma in un momento in cui non si svolgeva nessuna manifestazione sportiva (né i calciatori si stavano allenando), tanto che era presente soltanto il magazziniere ”;
- in data 3 ottobre 2022, preso atto della decisione motivata del giudice, il Questore di Grosseto annullava d’ufficio in via di autotutela il provvedimento del 26 settembre 2022, ma, in pari data, emanava nuovamente un provvedimento di DASPO identico al precedente, con la sola aggiunta della circostanza che in data 24.06.2022, durante l’aggressione, era in corso l’allenamento della squadra “Giovanissimi” (tra i 12 e i 15 anni di età) dell’U.S. Grosseto 1912;
- in data 6 ottobre 2022 il Tribunale di Grosseto non convalidava il DASPO reiterato, sostenendo che “ non è sufficiente una qualsiasi relazione e o collegamento occasionale con un evento sportivo, bensì un immediato univoco nesso eziologico con il medesimo ”;
- il ricorrente presentava istanza di autotutela che in data 4 novembre 2022 veniva rigettata dalla Questura di Grosseto.
2 – Parte ricorrente impugna il secondo provvedimento di DASPO e il diniego di autotutela, formulando nei loro confronti le seguenti censure:
- con il primo motivo evidenzia come nella specie manchi il presupposto che giustifica l’emissione del DASPO, cioè un comportamento lesivo dell’ordine e della sicurezza pubblica tenuto “ in occasione o a causa di manifestazioni sportive ” (art. 6, comma, 1 lett. a] della legge n. 401/1989), poiché la condotta attribuita al ricorrente è del tutto svincolata dallo svolgimento di partite di calcio; si evidenzia che la condotta del ricorrente non è stata violenta o intimidatoria e comunque che il diverbio era del tutto estraneo a questioni sportive; è del tutto irrilevante il profilo aggiunto, circa l’essere in corso allenamento di giovanissimi, che ha avuto il solo scopo di tentare di conferire legittimità al provvedimento dopo il primo diniego di convalida del giudice ordinario; l’alterco era dovuto a ragioni private, il ricorrente non sapeva che era in corso il suddetto allenamento e neppure l’allenatore dei giovanissimi si è accorto di alcunché;
- con il secondo motivo evidenzia come sia del tutto priva di motivazione la ragione per cui il ricorrente subisca 10 anni di inibizione, il massimo consentito; non basta il riferimento alla recidiva, l’irrogazione della misura nella sua portata massima richiedendo una specifica motivazione;
- con il terzo motivo contesta il difetto di una idonea motivazione volta a giustificare la omissione di comunicazione di avvio del procedimento;
- con il quarto motivo contesta il difetto di motivazione del provvedimento di diniego di autotutela, richiesto all’amministrazione e fondato su due provvedimenti del giudice ordinario che avevano non convalidato il DASPO sotto il profilo dell’obbligo di presentazione.
3 – Il Ministero dell’Interno e la Questura di Grosseto si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 – Con ordinanza n. -OMISSIS- veniva fissata con sollecitudine l’udienza di merito.
5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 23 maggio 2023 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6 – Il provvedimento impugnato è stato emesso in applicazione dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, il quale prevede che “ il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza ”. L’amministrazione, nell’atto gravato, riferisce che il ricorrente, in data 24 giugno 2022, si recava insieme ad altri presso il Centro sportivo dell’US Grosseto 1912 e, dopo un’accesa discussione, uno dei suoi compagni colpiva con tre testate al volto il custode e magazziniere della società mentre il ricorrente pronunciava frasi offensive e minacciose nei confronti dello stesso magazziniere; riferisce altresì che il giorno successivo le forze dell’ordine accertavano la disattivazione dell’alimentazione del sistema di ripresa video e il tentativo di cancellazione delle immagini da parte dell’autore della disattivazione. Al fine di correlare a tali fatti il provvedimento adottato, l’amministrazione rileva che l’aggressione è “ scaturita dal periodo di forte contestazione della tifoseria nei confronti dei nuovi acquirenti della società sportiva ” e che il giorno dell’aggressione “ era in corso presso il predetto Centro sportivo l’allenamento della squadra Giovanissimi dell’US Grosseto 1912, regolarmente iscritta al campionato di calcio della FIGC ”. Questo secondo passaggio motivazionale del gravato provvedimento del 3 ottobre 2022 (attinente all’essere in corso l’allenamento dei Giovanissimi della squadra) mancava in precedente atto, dello stesso contenuto dispositivo e per i medesimi fatti, emesso dalla Questura di Grosseto in data 26 settembre 2022, poi annullato in autotutela dall’amministrazione, dopo che il giudice ordinario aveva negato la convalida dell’obbligo di presentazione, sul rilievo che nella specie difettava “ la relazione diretta con lo svolgimento di una manifestazione sportiva ”. Peraltro il giudice ordinario ha parimenti negato la convalida anche del secondo provvedimento, anche in questo caso ritenendo che manchi il collegamento con l’evento sportivo, che deve essere non occasionale ma legato da nesso eziologico con lo svolgimento dei fatti di violenza.
7 – Con il primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per carenza del presupposto necessario per la sua emissione, cioè che la condotta contestata sia stata compiuta in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
La censura è fondata.
L’art. 6 della legge n. 401 del 1989 prevede che il DASPO possa essere applicato a coloro che siano denunciati per fatti di violenza su persone o cose posti in essere “ in occasione o a causa di manifestazioni sportive ”. La norma, in vero, distingue due diverse evenienze, e cioè che i fatti contestati siano posti in essere o “ in occasione di manifestazioni sportive ” ovvero “ a causa delle stesse ”, ma nel caso in esame non ricorre alcuna delle due previsioni. Non può dirsi che la violenza fisica e verbale attribuita al ricorrente sia stata compiuta “ in occasione di manifestazioni sportive ”, essendo verosimile che il ricorrente neppure fosse a conoscenza dell’essere in corso una manifestazione sportiva; né è riprova la circostanza che l’amministrazione, nel primo adottato atto, neppure ha citato l’allenamento dei Giovanissimi, emerso solo successivamente. È certo, sulla base della stessa narrativa dei fatti risultante dal provvedimento impugnato, che il ricorrente non era certo pervenuto al centro sportivo per assistere agli allenamenti dei Giovanissimi della squadra, né risulta che abbia di fatto assistito a tali allenamenti; gli episodi di violenza contestati non possono dirsi avvenuti con un qualche tipo di collegamento con i suddetti allenamenti, che avevano luogo in altra parte del centro sportivo e risultano quindi estranei ai fatti di violenza stessa. Né può dirsi che i fatti di violenza contestati siano stati posti in essere “ a causa delle manifestazioni sportive ”. Infatti non risulta che i fatti medesimi siano in alcun modo correlati all’essere i soggetti appartenenti a tifoserie diverse, ovvero comunque causati da fatti sportivi, per quanto distortamente interpretati. Dallo stesso provvedimento si ricava che le vicende alla base del violento alterco hanno la loro scaturigine in altre ragioni, com’è reso evidente dal fatto che le minacce di cui il ricorrente è accusato atterrebbero all’intimazione ai soggetti rinvenuti nell’impianto sportivo di andarsene, evocando quindi tematica proprietarie o gestorie non riconducibili alle “ manifestazioni sportive ” di cui parla la norma. Ad analoghe conclusioni è pervenuto il giudice ordinario in sede di convalida dell’obbligo di presentazione.
8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, potendo essere compensate le spese di giudizio in esito alla complessiva valutazione dei fatti di causa e alla difficoltà delle questioni giuridiche sottese ai fatti medesimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche coinvolte.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Giani | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.