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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/10/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
TO VA ZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Parte_1 C.F._1
Gencarelli; attrice
E
, in persona del Direttore generale legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Caldiero;
convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' al Controparte_1
fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell'interruzione forzata di gravidanza praticata in data 9.11.2015, a causa di errori e omissioni commessi da parte dei sanitari della struttura convenuta. Deduceva, in particolare, che in data
7.9.2015, a seguito di uno sforzo fisico durante i lavori domestici notava la comparsa in sede epigastrica di una tumefazione e, pertanto, si recava presso il PS dell'Ospedale di Acri, ove le veniva diagnosticata “Ernia epigastrica” e consigliato intervento chirurgico;
dunque, in data
9.9.2015 si sottoponeva ad intervento di alloplastica della parete addominale presso la U.O. di
Chirurgia generale del P.O. di Acri;
nei giorni successivi, avvertiva episodi di crampi addominali accompagnati da nausea e vomito, per cui si rivolgeva ai sanitari presso cui aveva effettuato pagina 1 di 8 l'intervento, i quali riconducevano i sintomi al normale decorso operatorio e consigliavano l'assunzione di PR e IU;
successivamente, avvertendo forte dolore ed impotenza funzionale con comparsa di edema e fastidi alla gamba sinistra, in data 14.10.2015 si recava nuovamente presso il PS dell'Ospedale di Acri, che effettuati i dovuti accertamenti, poneva diagnosi di “Trombosi venosa profonda dell'arto inferiore di sinistra”; i sanitari, dovendo prescrivere terapia con farmaci anti-coagulanti (OU) e avendo la indicata attrice segnalato un ritardo mestruale, facevano eseguire un test di gravidanza su urine, il quale dava esito negativo;
pertanto, l'istante iniziava terapia con OU e nei giorni successivi, continuando ad accusare dolori addominali e nausea, eseguiva diversi accessi in PS (in particolare il 18.10.2015, il
25.10.2015 e il 28.10.2015), ove le veniva diagnosticata “Colica addominale” e prescritto Plasil per il trattamento della nausea. Nonostante ciò i sintomi persistevano e il 2.11.2015 la Parte_1 si rivolgeva ancora al PS dell'Ospedale di Acri, ove a seguito di esame ecografico addominale veniva accertato lo stato di gravidanza. Tuttavia, considerata l'assunzione continuata del farmaco anticoagulante OU, controindicato in gravidanza poiché potenzialmente dannoso per il feto, le veniva consigliata l'interruzione della gravidanza, poi praticata presso l'Ospedale di
Castrovillari il 9.11.2015.
L' resisteva e contestava ogni profilo di responsabilità Controparte_1
nonché la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta asseritamente negligente e l'evento lesivo, osservando, in particolare, che, considerato che l'attrice aveva già iniziato ad assumere farmaci sconsigliati in caso di gravidanza (Cardiovasc per il trattamento dell'ipertensione arteriosa e PR e IU per il trattamento della sintomatologia di dolori crampiformi addominali, nausea e vomito), unitamente all'episodio di Trombosi venosa profonda che già di per sé si poneva quale fattore di rischio per la gravidanza, non può attribuirsi efficacia causale esclusiva all'assunzione del OU rispetto all'evento lesivo, tenuto conto, altresì, che l'attrice non aveva mai riferito lo stato di amenorrea prima del 14.10.2015 (sebbene l'ultimo ciclo mestruale risalisse al 19.08.2015) e che il OU si poneva quale farmaco salvavita per la gravità dell'episodio trombotico.
Il giudizio veniva istruito mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice, nonché a mezzo di CTU medico-legale.
pagina 2 di 8 Rimessa la causa sul ruolo per le ragioni di cui all'ordinanza del 13.03.2025, assunti i chiarimenti scritti dai CCTTUU, all'udienza del 16.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti, si precisa quanto segue.
Preliminarmente, deve osservarsi che nell'ambito della responsabilità contrattuale l'attore, oltre ad allegare l'inadempimento imputabile, è tenuto a provare il nesso di causalità tra illecito e il danno, elemento questo che deve accertarsi e provarsi secondo la regola del “più probabile che non”, dovendosi cioè verificare, in termini di probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi
(Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576), che l'opera del professionista, ovvero della struttura sanitaria abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018).
Tanto premesso, deve osservarsi che, non essendo in contestazione il rapporto curativo insorto con la struttura sanitaria convenuta, l'accertamento delle responsabilità deve concentrarsi sulle dedotte inadempienze commesse in occasione dei trattamenti e delle indagini eseguite dai sanitari.
Le conclusioni della espletata CTU medico-legale, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre,
Cass. 5487/19), consentono di ritenere sussistente la responsabilità della convenuta.
Innanzitutto gli Ausiliari hanno ritenuto censurabile la condotta dei sanitari che non hanno accertato tempestivamente lo stato di gravidanza.
Infatti, dopo avere illustrato i metodi sia qualitativi che quantitativi di dosaggio della subunità B della Gonadotropina Corionica, ormone che se dosato e presente rappresenta un segno di certezza di gravidanza, hanno specificato che in considerazioni delle criticità legate all'uso dei metodi qualitativi (su campione di urina), il ricorso alle determinazioni quantitative (su campione ematico) dell'hCG può rappresentare una sicura soluzione al problema.
La circostanza pacifica che il metodo impiegato dai sanitari della struttura convenuta presenti uno scarto, seppur minimo, di fallibilità doveva indurre i sanitari a procedere con un esame più affidabile, tenuto conto che all'epoca del 14.10.2015 (in cui veniva diagnosticata la VP) era stato riferito un ritardo mestruale significativo ( ). Persona_1
pagina 3 di 8 Difatti, i CTU chiariscono che nei casi di incertezza la ripetizione della determinazione a distanza di 24-48 ore può chiarire in modo definitivo lo stato della paziente vista l'andamento esponenziale con cui aumenta la concentrazione di hCG nelle prime fasi della gravidanza, mostrandosi, ancora più utile il passaggio da un metodo qualitativo (urine) ad uno quantitativo (sangue).
L'asserito rifiuto della attrice al ricovero, poi, non può ritenersi decisivo, tenuto conto che non risulta che i sanitari abbiano prospettato alla paziente la necessità del ricovero per ripetere il test, ovvero abbiano consigliato di effettuarlo nuovamente per i possibili margini di errore.
La paziente, pertanto, assumeva il farmaco coumandin per trattare la trombosi venosa profonda
(VP) insorta, farmaco dagli effetti potenzialmente dannosi per il nascituro.
Gli Ausiliari hanno ampiamente argomentato sul dato secondo il quale il trattamento con eparina a baso peso molecolare è da ritenersi di prima scelta, tanto più che, nel caso in esame, si era in presenza di una diagnosi generica di VP (non risultando in atti esami che indichino estensione prossimale ed il possibile coinvolgimento delle vene profonde, ed anche che definiscano le caratteristiche della malattia in rapporto alle condizioni della vena interessata, localizzazione e patogenesi, cfr. integrazione) e di un sospetto di gravidanza.
I CTU chiariscono che l'indicazione all'uso di eparina a basso peso molecolare, ovvero Eparina
Non Frazionata, è presente negli studi già nell'anno 2008. Le linee guida del 2015 per la VP, pubblicate dalla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), forniscono un quadro completo per la gestione della VP, dall'identificazione del rischio alla scelta del trattamento.
Oltre ad essere ampiamente riconosciuta l'utilità della in sede internistico, anche le linee Pt_2 guida dell'epoca indicavano, pertanto, tale impiego come migliore soluzione di primo intervento in caso di VP.
Contr Infatti, le EBPM hanno un'attività anticoagulante più prevedibile della in virtù del fatto che interagiscono meno con le proteine plasmatiche diverse dall'AT III e con le piastrine (ciò che si associa con una minore incidenza di effetti non desiderati), e hanno una azione strettamente dose- dipendente;
ciò rende possibile una terapia a dosi fisse in base al peso corporeo del paziente, senza necessità del monitoraggio di laboratorio della loro attività. Queste caratteristiche rendono le eparine preferibili, consentendo l'adozione di nuove strategie terapeutiche, come il trattamento domiciliare della VP.
pagina 4 di 8 Proprio per la caratteristiche più aggressive di farmaci anticoagulanti cumarinici gli studi menzionati dai CCTTUUU suggeriscono l'utilizzo l'impego di soluzioni terapeutiche alternative, quali appunto la . Pt_2
Il OU (Warfarin), infatti, è un farmaco maggiormente aggressivo e controindicato in gravidanza nelle donne in gravidanza o che potrebbero iniziare una gravidanza poiché attraversa la barriera placentare e può causare emorragie fatali del feto in utero. Peraltro, sono stati riscontrati casi di malformazioni congenite in bambini (embriopatia e fetotossicità da warfarin) le cui madri erano state trattate con warfarin durante la gravidanza.
Peraltro, non esistono ancora dati che dimostrino che dosaggi ridotti di warfarin, sufficienti a mantenere l'INR tra 1.5 e 2, siano in grado di minimizzare i rischi emorragici, a parità di efficacia.
Sul punto, l'azienda convenuta sostiene l'indispensabilità di tale trattamento, tanto più che l'attrice era stata già trattata con terapia profilattica (reviparina) sia in sede ospedaliera (in occasione del ricovero del 12.09.2015, allorquando lamentava torpore all'arto inferiore sinistro) nonché alla dimissione e che nonostante ciò il trombo si era formato comunque.
La circostanza che l'attrice fosse già stata trattata con terapia antitrombotica con EBPM
(Reviparina), a causa del gonfiore alla gambe, non è stata ritenuta decisiva dagli Ausiliari, considerato il basso dosaggio impiegato a scopo profilattico
Infatti, evidenziano i Consulenti, che le EBPM hanno una azione strettamente dose-dipendente, evidentemente diversa tra scopo preventivo e scopo curativo, e nel caso in esame la terapia con
EBPM andava somministrata a dosi terapeutiche efficaci per la fase acuta (ovvero a seconda della molecola impiegata, di 80-100 UI/kg ogni 12 ore per via s.c.).
Pertanto, essendo emersa la non indispensabilità del trattamento impiegato (OU), resta assorbita la contestazione circa la condotta negligente dell'attrice nell'avere omesso di eseguire per tempo l'esame ecodoppler (che, secondo la prospettazione delle difese della convenuta, avrebbe scongiurato l'aggravamento della patologia ed evitato poi l'assunzione del farmaco in questione).
I CCTTUU, poi, hanno escluso che l'assunzione degli altri farmaci (che di seguito si indicano) potessero incidere sulla opportunità o meno di portare a termine la gravidanza.
Infatti, gli Ausiliari hanno specificato che per il PR e (quest'ultimo non CP_3
raccomandato in caso di gravidanza) non ci sono dati sul loro uso in donne in gravidanza e in pagina 5 di 8 allattamento;
per il Nexium non vi sono prove scientifiche di un suo effetto teratogeno in gravidanza;
, infine, per il Plasil, numerose evidenze scientifiche indicano come il farmaco può essere utilizzato durante la gravidanza, ma deve essere evitata la somministrazione alla fine della gravidanza, poiché può causare problemi di movimenti al neonato.
In ragione i quanto sopra, pertanto, deve ritenersi accertata la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta anche sotto il profilo causale, in quanto gli allarmanti e altamente probabili danni al feto, ovvero le malformazioni che il nascituro avrebbe potuto sviluppare (sopra descritti) in conseguenza dell'impiego del coumadin devono ritenersi la causa che ha indotto l'attrice ha interrompere la gravidanza, sulla base di una scelta non sindacabile.
Ciò posto, merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice per il danno patito, consistente nella sofferenza generata dalla perdita del frutto del concepimento e dalla conseguente frustrazione della aspettativa della genitorialità.
Tale danno può ritenersi provato in via presuntiva e secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, rispondendo ad una regola di esperienza che una perdita di tal genere sia fonte di sofferenza per i potenziali genitori, privati della gioia ordinariamente legata alla nascita di un figlio.
In sede istruttoria i testi hanno riferito una condizione di sofferenza e frustrazione, immediatamente successiva all'evento, che ha caratterizzato la stato psichico dell'attrice, che, peraltro, per tre mesi ha tenuto chiusa la propria attività commerciale, tuttavia “migliorata” nel tempo, nonostante i comprensibili “momenti afflittivi”, tanto che non vi sono riscontri che siano proseguite le sedute di psicoterapia (sul punto il teste riferiva, all'udienza del 10.12.21, che per quanto a sua conoscenza tale percorso non stava proseguendo) e la certificazione riscontra l'uso temporalmente circoscritto di psicofarmaci.
Di contro, non sono emersi elementi obiettivi per ritenere che la causa della separazione dal marito sia da ricondurre alla interruzione di gravidanza, avendo i testi, sul punto, espresso giudizi di valore.
In ordine al quantum risarcibile, considerato che si è presenza di danno da perdita di una relazione affettiva potenziale (che avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore- figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita) e non di danno da perdita di una relazione affettiva concreta (cfr. Cass. 12717/15), i valori previsti dalle Tabelle di Milano per pagina 6 di 8 la perdita del rapporto parentale non sono direttamente applicabili, ma, in difetto di criteri tabellari specifici ai quali attingere, possono essere utilizzati come parametro orientativo di riferimento.
E dunque, considerato che per il danno subito dal genitore in conseguenza della morte di un figlio, dette tabelle prevedono valori risarcitori compresi tra € 195.551,59 ed € 391.103,18 (secondo i valori da ultimo previsti nella Tabella di Milano 2024), tenuto conto della diversa consistenza ontologica del pregiudizio di cui si tratta nella specie, non identificabile, come detto, nella perdita di una relazione parentale già in atto, dello stato inziale della gravidanza, dell'età della gestante
(41 anni) al momento del fatto, degli elementi sopra valorizzati dalle prove per testi nonché, di contro, della circostanza che l'attrice è madre di tre figli (la consistenza del nucleo familiare superstite è un parametro tabellare rispetto al quale non è attribuito alcun valore in caso di composizione di oltre 3 familiari al momento del fatto), si reputa equo liquidare la somma di €
65.183,86, pari ad un terzo del valore minimo previsto dalle tabelle milanesi.
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta, costituendo indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, unitariamente ristorati nei termini di cui sopra (cfr. Cass. n. 25351/2015).
Deve, invece, liquidarsi una ulteriore somma per il diverso e autonomo pregiudizio di natura non patrimoniale causato dall'intervento a cui l'attrice si è dovuta sottoporre per l'interruzione di gravidanza, che appare equo determinare in € 1.000,00, non potendo riconoscere un danno biologico, in difetto di prova che da ciò sia conseguito una lesione permanente all'integrità fisica, accertabile secondo la criteriologia medico-legale.
Su tali importi, attualizzati, gli interessi decorrono dalla data dell'evento (9.11.2015) e devono essere calcolati su dette somme devalutate alle stesse date e successivamente rivalutati anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un.
1712/95.
Dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, gli interessi competono sulla sorte capitale rivalutata alla stessa data.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, anche per la fase di mediazione (assimilate alle spese del giudizio, cfr. Cass. 32306/23), da limitarsi alla sola fase di attivazione, essendosi concluso per la mancata adesione e, dunque, senza che siano state espletate pagina 7 di 8 le ulteriori fasi. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna l' Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di € 66.183,86 a titolo di danno non patrimoniale,
[...]
in favore di parte attrice, oltre interessi legali e rivalutazione secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna l' al pagamento delle spese per la fase di Controparte_1 mediazione che liquida in € 960,00, nonché quelle per il giudizio che liquida in € 545,00 per spese,
€ 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, da distrarsi in favore del procuratore istante;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Cosenza, 23/10/2025
Il Giudice
dott. TO VA ZA
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