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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2224/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14908/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091817670000 RIT. LAV.DIP. C 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091817670000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2250/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071-2025-0091817670000, relativa al ruolo n. 2025/250296 ed alla dichiarazione modello IRAP 2020 per l'anno d'imposta 2019, notificata in data 16/05/2025, emessa dall'ADER su diversi ruoli per IRAP e ritenute da Mod 770 dell'anno 2019 dell'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale II di Napoli.
Ha eccepito:
-la nullità della cartella di pagamento in riferimento al ruolo n. 2025/250296 per la mancata conferma del credito irap 2018 e per la richiesta di versamento del saldo irap 2019 sostenendone l'esonero dal pagamento per errore materiale del calcolo dell'imposta pretesa;
-la nullità della cartella di pagamento in riferimento al ruolo n. 2025/550291 per mancato versamento degli importi di 376,96 euro e di euro 0,42 utilizzati in compensazione deducendone che l'importo utilizzato in eccesso è stato già riversato con ravvedimento operoso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Napoli II l'Ufficio che con riferimento ai fatti sottostanti ha versato in atti gli sgravi delle somme iscritte a ruolo ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese ex art 46 d. lgs 546/92
Con memorie il ricorrente ha eccepito la tardività dello sgravio eseguito solo dopo il ricorso ed ha insistito per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto.
La pretesa iscritta in cartella si rileva annullata dai due provvedimenti di sgravio depositati dalla resistente, eseguiti in data 23.12.2025, che hanno annullato i ruoli 250296/2025 e 550291/2025.
Le spese seguono per la tardività dell'annullamento, rilevatosi necessario per gli effetti solo a seguito dell'impugnata cartella.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna l'ADE al pagamento delle spese di giudizio da liquidare in favore del difensore antistatario in € 700,00 oltre CUT spese generali al 12% e oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Napoli, 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14908/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091817670000 RIT. LAV.DIP. C 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091817670000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2250/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071-2025-0091817670000, relativa al ruolo n. 2025/250296 ed alla dichiarazione modello IRAP 2020 per l'anno d'imposta 2019, notificata in data 16/05/2025, emessa dall'ADER su diversi ruoli per IRAP e ritenute da Mod 770 dell'anno 2019 dell'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale II di Napoli.
Ha eccepito:
-la nullità della cartella di pagamento in riferimento al ruolo n. 2025/250296 per la mancata conferma del credito irap 2018 e per la richiesta di versamento del saldo irap 2019 sostenendone l'esonero dal pagamento per errore materiale del calcolo dell'imposta pretesa;
-la nullità della cartella di pagamento in riferimento al ruolo n. 2025/550291 per mancato versamento degli importi di 376,96 euro e di euro 0,42 utilizzati in compensazione deducendone che l'importo utilizzato in eccesso è stato già riversato con ravvedimento operoso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Napoli II l'Ufficio che con riferimento ai fatti sottostanti ha versato in atti gli sgravi delle somme iscritte a ruolo ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese ex art 46 d. lgs 546/92
Con memorie il ricorrente ha eccepito la tardività dello sgravio eseguito solo dopo il ricorso ed ha insistito per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto.
La pretesa iscritta in cartella si rileva annullata dai due provvedimenti di sgravio depositati dalla resistente, eseguiti in data 23.12.2025, che hanno annullato i ruoli 250296/2025 e 550291/2025.
Le spese seguono per la tardività dell'annullamento, rilevatosi necessario per gli effetti solo a seguito dell'impugnata cartella.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna l'ADE al pagamento delle spese di giudizio da liquidare in favore del difensore antistatario in € 700,00 oltre CUT spese generali al 12% e oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Napoli, 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri