Ordinanza cautelare 12 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24076 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11906/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11906 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-, notificato in pari data, di esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ritenuta “ alterazione dei parametri fisici di forza muscolare - Handgrip in Kg: 28,2 (valore medio mano destra); Handgrip in Kg: 23,0 (valore medio mano sinistra). Decreto Ministro dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b) ”;
- del verbale n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’Interno ha ritenuto di ravvisare, a carico del ricorrente, la causa di non idoneità suindicata, in realtà frutto di un accertamento del tutto viziato;
- in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell’interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 la dott.ssa LE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugnava la sua esclusione dal concorso in epigrafe, assumendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Il Ministro dell’Interno si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
La Sezione con ordinanza n. -OMISSIS- respingeva l’istanza cautelare formulata in ricorso per mancanza del prescritto requisito del fumus boni iuris .
Successivamente il ricorrente con memoria depositata il 5 novembre 2025 dichiarava di non aver più interesse alla decisione “ stante l’esito negativo della fase cautelare e non essendo emersi ad oggi ulteriori e nuovi elementi di valutazione ”, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 28 novembre 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia e la mancata opposizione di parte resistente - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AV, Presidente
LE CA, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE CA | AR AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.