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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/10/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1655/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1655/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata presso l'Avv. CHIAPELLA GABRIELLA C.F._1 che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], (C.F: Parte_2
elettivamente domiciliato presso l'Avv. MELLANO MADDALENA C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto: - di aver contratto matrimonio concordatario in OL (CN) il 04/09/1999, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II,
Serie A, dell'anno 1999;
- che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...]; Persona_1
nata a [...] il [...] e nata a [...] Persona_2 Per_3 il 30/11/2012 (deceduta il 28/12/2023);
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso riportate di seguito:
“
1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Genola CN Via Parte_2
Della Ferrovia n. 12, verrà assegnata temporaneamente alla moglie che ivi continuerà a viverci unitamente ai due figli di anni 18 e di anni 17, mentre il marito si Per_1 Per_2 trasferirà in diversa abitazione.
2. La sig.ra si impegna a reperire nuova abitazione ed a liberare la casa coniugale Pt_1 entro e non oltre il 31 dicembre 2025, trasferendosi in nuova abitazione in zona limitrofa alla casa coniugale, onde agevolare la libera frequentazione dei figli presso ciascun genitore. Sino al suo effettivo trasferimento le principali spese relative alla casa coniugale (utenze, verdure e carne di produzione familiare) verranno lasciati a disposizione della signora e dei figli. Pt_1
3. Sino a quando la signora occuperà la casa coniugale il sig. entro il giorno 10 Pt_1 Pt_2 di ogni mese verserà a favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 400,00, quindi Euro 200,00 ciascun figlio, oltre ad accollarsi il 100% delle spese straordinarie dei figli.
4. L'assegno unico dei figli verrà integralmente percepito dalla moglie ed il marito si adopererà affinché la stessa possa farne richiesta in via esclusiva.
5. Da gennaio 2026 ed in ogni caso anche prima allorquando la signora si trasferirà Pt_1 nella sua nuova abitazione, la casa coniugale verrà assegnata al marito che ivi manterrà la propria residenza unitamente ai due figli e . Contestualmente al suo Per_1 Per_2 trasferimento, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025, ma anche prima allorquando la stessa reperirà una nuova abitazione in locazione, la stessa avrà diritto a percepire dal marito, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, assegno di mantenimento pari ad Euro 400,00 mensili che resterà immutato sino a dicembre 2026 compreso. Dal mese di gennaio 2027 il sig. verserà assegno divorzile a favore della Pt_2 moglie nella misura di Euro 300,00 mensili.
6. L'arredo esistente nella casa già coniugale, in uso alla moglie sino a quanto la casa le resterà assegnata, resterà di proprietà esclusiva al marito tranne alcuni beni che la signora
potrà asportare, unitamente ai propri effetti personali, come da elenco a parte. Pt_1
7. Il conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso CRS filiale di Genola che riporta il saldo attivo al 31/12/2024 di Euro 367,90 verrà suddiviso al 50% tra i coniugi ed il conto verrà quindi estinto. 8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
Per_2
9. I coniugi danno atto di avere definito con separato accordo sottoscritto in data odierna ogni altra questione economica e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso e nella predetta scrittura.
10. Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
20/02/1975 a SAVIGLIANO (CN), e , nato il [...] a Parte_2
FO (CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in OL (CN) il
04/09/1999, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
4, parte II, Serie A, dell'anno 1999;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1655/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata presso l'Avv. CHIAPELLA GABRIELLA C.F._1 che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], (C.F: Parte_2
elettivamente domiciliato presso l'Avv. MELLANO MADDALENA C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 hanno esposto: - di aver contratto matrimonio concordatario in OL (CN) il 04/09/1999, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II,
Serie A, dell'anno 1999;
- che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...]; Persona_1
nata a [...] il [...] e nata a [...] Persona_2 Per_3 il 30/11/2012 (deceduta il 28/12/2023);
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso riportate di seguito:
“
1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Genola CN Via Parte_2
Della Ferrovia n. 12, verrà assegnata temporaneamente alla moglie che ivi continuerà a viverci unitamente ai due figli di anni 18 e di anni 17, mentre il marito si Per_1 Per_2 trasferirà in diversa abitazione.
2. La sig.ra si impegna a reperire nuova abitazione ed a liberare la casa coniugale Pt_1 entro e non oltre il 31 dicembre 2025, trasferendosi in nuova abitazione in zona limitrofa alla casa coniugale, onde agevolare la libera frequentazione dei figli presso ciascun genitore. Sino al suo effettivo trasferimento le principali spese relative alla casa coniugale (utenze, verdure e carne di produzione familiare) verranno lasciati a disposizione della signora e dei figli. Pt_1
3. Sino a quando la signora occuperà la casa coniugale il sig. entro il giorno 10 Pt_1 Pt_2 di ogni mese verserà a favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 400,00, quindi Euro 200,00 ciascun figlio, oltre ad accollarsi il 100% delle spese straordinarie dei figli.
4. L'assegno unico dei figli verrà integralmente percepito dalla moglie ed il marito si adopererà affinché la stessa possa farne richiesta in via esclusiva.
5. Da gennaio 2026 ed in ogni caso anche prima allorquando la signora si trasferirà Pt_1 nella sua nuova abitazione, la casa coniugale verrà assegnata al marito che ivi manterrà la propria residenza unitamente ai due figli e . Contestualmente al suo Per_1 Per_2 trasferimento, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025, ma anche prima allorquando la stessa reperirà una nuova abitazione in locazione, la stessa avrà diritto a percepire dal marito, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, assegno di mantenimento pari ad Euro 400,00 mensili che resterà immutato sino a dicembre 2026 compreso. Dal mese di gennaio 2027 il sig. verserà assegno divorzile a favore della Pt_2 moglie nella misura di Euro 300,00 mensili.
6. L'arredo esistente nella casa già coniugale, in uso alla moglie sino a quanto la casa le resterà assegnata, resterà di proprietà esclusiva al marito tranne alcuni beni che la signora
potrà asportare, unitamente ai propri effetti personali, come da elenco a parte. Pt_1
7. Il conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso CRS filiale di Genola che riporta il saldo attivo al 31/12/2024 di Euro 367,90 verrà suddiviso al 50% tra i coniugi ed il conto verrà quindi estinto. 8. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
Per_2
9. I coniugi danno atto di avere definito con separato accordo sottoscritto in data odierna ogni altra questione economica e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso e nella predetta scrittura.
10. Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
20/02/1975 a SAVIGLIANO (CN), e , nato il [...] a Parte_2
FO (CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in OL (CN) il
04/09/1999, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
4, parte II, Serie A, dell'anno 1999;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi