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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11014/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 11014/2024, promosso da: in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
nato negli Stati Uniti d'America il 1.1.1964; Controparte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_2 tutti con il patrocinio degli avv. Giuseppe LOMBARDI, Francesco ANGLANI, Vito Maria AURICCHIO e Silvia MASSARO;
RICORRENTI contro
Controparte_3
;
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi degli artt. 429 ss. c.p.c. e 6 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 16.9.2024, (legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore di tale società) e (“direttore acquisti latte” dell'impresa Controparte_2 all'epoca dei fatti) hanno tempestivamente riassunto – a séguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata con ordinanza del 19.7.2024 – il processo n. 703/2024 R.G., da loro instaurato avanti al Tribunale di Lodi in data 8.4.2024 ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011.
Nell'atto introduttivo del giudizio in questa sede riassunto, i ricorrenti si sono opposti all'ordinanza- ingiunzione n. 130/2024 emessa l'8.3.2024 (e a loro notificata in pari data), con la quale il
[...]
Controparte_4 Co (ICQRF) ha ingiunto loro il Controparte_3 pagamento della somma di 30.000,00 euro per la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198.
2. La pretesa sanzionatoria dell'amministrazione resistente, in particolare, si fonda sui fatti di séguito sinteticamente riassunti.
I rapporti commerciali tra la società del Gruppo Lactalis, e la fornitrice e Parte_1 Parte_2
Pag. 1 di 9 produttrice di latte crudo, erano formalizzati in un contratto di somministrazione latte CP_6 stipulato nel 2020 e di validità annuale, rinnovabile di anno in anno.
L'indice per la determinazione del prezzo del latte stabilito nell'Allegato n. 1 del predetto contratto era stato più volte sospeso nel corso del 2022, a séguito di intese raggiunte fra l'acquirente e le organizzazioni sindacali e i gruppi/cooperative di fornitori di latte, mediante lettere indirizzate a tutti i fornitori con offerta di prezzi più vantaggiosi per gli stessi.
Con lettera del 31.1.2023, la proponeva ai fornitori, tra cui la citata società agricola, la Parte_1 sospensione per il primo semestre 2023 del citato criterio di indicizzazione e l'applicazione di un prezzo di base migliorativo (600 euro/1000 lt per gennaio 2023 e 575 euro/1000 lt per le forniture da febbraio a giugno 2023). Tale modifica era stata previamente negoziata, come emergeva pacificamente dalla stessa missiva, in cui si dava conto che essa faceva séguito «alle intese verbali raggiunte durante gli incontri con le organizzazioni sindacali oltre ai gruppi/cooperative […] fornitori latte, tenutisi nelle precedenti settimane».
Con successiva nota del 2.5.2023, l'acquirente comunicava ai fornitori una modifica delle condizioni indicate nella precedente missiva del 31.1.2023, comportante la reintroduzione di un sistema di indicizzazione dei prezzi con effetto retroattivo a decorrere dal mese di aprile 2023, imponendo così nei fatti il pagamento di un prezzo notevolmente inferiore (circostanza comprovata dagli importi fatturati) rispetto a quello precedente precedentemente fissato per il trimestre aprile-giugno 2023 nella suddetta lettera del 31.1.2023, le cui condizioni erano state oggetto di accordo tra le parti.
Secondo l'organo accertatore, a differenza della precedente missiva, la nota del 2.5.2023 non era scaturita da alcuna negoziazione tra le parti. All'esito di tale comunicazione e nonostante la mancata accettazione da parte del fornitore (prescritta dalla normativa di riferimento), la applicava Parte_1 alle cessioni di latte crudo il nuovo sistema di prezzi, corrispondendo alla azienda fornitrice un importo difforme da quello inizialmente pattuito per il periodo considerato, modificando unilateralmente e, per giunta, con effetto retroattivo a far data dal 1.4.2023 le condizioni contrattuali previamente concordate e trasfuse nella nota del 31.1.2023.
A séguito degli accertamenti svolti (anche mediante acquisizione di documentazione presso la sede della società acquirente), in data 14.12.2023 l' stilava il verbale n. prot. 688419, con cui contestava, CP_3 appunto, alla al suo legale rappresentante e al direttore responsabile del settore acquisti Parte_1
l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. 198/2021, per avere la società modificato unilateralmente le condizioni del contratto stipulato con tra le quali Parte_3 figurava il prezzo.
Instaurato il contraddittorio con i trasgressori, che facevano pervenire scritti difensivi, l'organo accertatore emetteva l'ordinanza-ingiunzione qui opposta, irrogando la sanzione amministrativa in corrispondenza del minimo previsto.
3. I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di nullità, l'annullamento ovvero la declaratoria di inefficacia di tale ordinanza-ingiunzione – oltre che degli atti presupposti (ivi compreso il verbale unico di contestazione amministrativa e notifica n. 2023/0688419 del 14.12.2023) e di ogni altro atto comunque connesso – sulla scorta dei seguenti motivi.
I) La contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, non avrebbe Parte_1 modificato unilateralmente gli accordi raggiunti con la in quanto con Parte_3 la lettera del 31.1.2023 (relativa al primo semestre di tale anno) non sarebbe stato fissato un prezzo invariabile per la cessione del latte, ma sarebbe stato al contrario “ipotizzato” un determinato livello di prezzo, con l'obbligo delle parti di adeguarlo entro il mese di aprile 2023 alle mutate condizioni di mercato. Ebbene, poiché il costo delle materie prime avrebbe nel frattempo subìto una drastica diminuzione, nel maggio 2023, la – dopo aver incontrato le associazioni di Parte_1 categoria e le organizzazioni dei produttori – avrebbe proposto l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione del prezzo del latte in linea con le condizioni di mercato. Tale modifica sarebbe stata
Pag. 2 di 9 accettata per fatti concludenti dall'impresa fornitrice, la quale avrebbe consentito il ritiro del latte ai prezzi modificati senza muovere alcuna contestazione.
II) La avrebbe comunque improntato il proprio agire, nel corso dell'esecuzione del Parte_1 contratto, al rispetto del principio di buona fede e correttezza, convocando incontri con le associazioni di categoria al fine della definizione del prezzo del latte crudo, rivedendo in aumento il prezzo sulla base delle oscillazioni di mercato, sospendendo l'applicazione delle penali in caso di mancato raggiungimento delle quantità minime e anticipando il pagamento di fatture o comunque rateizzando gli addebiti.
III) La sanzione irrogata sarebbe illegittima, dal momento che, da un lato, la non Parte_1 avrebbe ottenuto alcun indebito beneficio dalla condotta contestata e, dall'altro lato, la
[...] non avrebbe subìto alcun danno ingiusto, atteso che nel secondo semestre la Parte_3 avrebbe corrisposto al fornitore un prezzo di acquisto maggiore rispetto a quello che Parte_1 sarebbe derivato dall'applicazione dell'indice contrattuale, per un extra-importo pari a 23.313,31 euro.
Con ulteriore motivo inserito nel ricorso in riassunzione, gli opponenti hanno lamentato vizio di istruttoria e conseguente violazione del diritto di difesa della società (v. pp. 32 ss.), Parte_1 soprattutto con riferimento al fatto che l'organo accertatore non avrebbe verificato se il prezzo indicato nella lettera di maggio fosse stato giustificato o meno da una variazione delle condizioni di mercato e se, pertanto, esso potesse essere considerato in linea con le clausole di periodico adeguamento contenute nell'accordo quadro (e anche nella missiva del gennaio 2023).
4. Il si è costituito in giudizio, a Controparte_3 mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, in data 3.3.2025, ribadendo la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria e invocando il rigetto della domanda avversaria.
Nello specifico, l'amministrazione convenuta ha argomentato nel senso dell'inammissibilità del motivo di opposizione avente ad oggetto la carenza di istruttoria, siccome tardivamente proposto solo in sede di riassunzione del giudizio avanti a questo Tribunale. Quanto agli altri motivi, ne ha dedotto l'infondatezza sulla base del fatto che gli atti prodotti dalla stessa parte ricorrente proverebbero l'unilateralità della modifica contrattuale (relativa al prezzo) “imposta” con lettera del 2.5.2023, non accettata per iscritto dalla controparte in violazione degli artt. 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 198/2011.
La resistente ha, poi, precisato come non fosse possibile istituire alcuna utile comparazione tra la lettera del 31.1.2023 e quella del 2.5.2023: la prima conteneva, infatti, una modifica migliorativa delle condizioni per il fornitore, per giunta adottata a séguito di «intese verbali raggiunte durante gli incontri con le organizzazioni sindacali oltre ai gruppi/cooperative nostri fornitori latte»; la seconda contemplava una variazione peggiorativa senza previe interlocuzioni.
L'amministrazione ha, inoltre, ritenuto destituite di fondamento le deduzioni dei ricorrenti relative alla fisiologica mutevolezza dei prezzi, in base alle condizioni di mercato, e all'obbligo delle parti di incontrarsi periodicamente per la ridefinizione degli stessi;
proprio la previsione della necessità di negoziazioni periodiche sul prezzo, avrebbe imposto il raggiungimento, volta per volta, di un assenso di entrambe le parti su un elemento essenziale nella dinamica negoziale.
La convenuta ha, quindi, escluso che il nuovo accordo stipulato tra le parti dopo la commissione dell'illecito contestato potesse assumere valenza di ratifica, a sua volta produttiva di effetti estintivi dell'illecito.
Quanto al motivo di controparte basato sulla buona fede, la resistente ha dedotto l'irrilevanza di quest'ultima ai fini della legittimità della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione. Il presente giudizio avrebbe difatti ad oggetto solo il rapporto pubblicistico tra i ricorrenti e l'ente pubblico che ha irrogato la sanzione, e non anche i rapporti privatistici tra acquirente e fornitore.
Pag. 3 di 9 Infine, con riferimento alla legittimità della sanzione, la resistente si è limitata ad evidenziare come l'amministrazione ne abbia fissato l'importo in corrispondenza del minimo di legge.
La resistente, unitamente alla propria comparsa di risposta, ha anche depositato due sentenze a sé favorevoli emesse su fattispecie parzialmente coincidenti dal Tribunale di Lodi all'esito dei procc. nn. 698/2024 R.G. e 706/2024 R.G., oltre a un provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di altra società del gruppo Lactalis dall'autorità regolatoria nederlandese (tradotta in lingua italiana).
5. Con nota del 18.3.2025, parte ricorrente ha depositato, per quanto qui interessa, gli atti di appello depositati avverso le sentenze del Tribunale di Lodi sopra citate.
6. Il Giudice ha fissato udienza in data 22.5.2025. Nel corso di tale udienza, rigettata una richiesta di rinvio formulata da parte ricorrente sulla scorta delle motivazioni riportate a verbale (da intendersi qui integralmente richiamato), egli ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni.
Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente, per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria di spese. Parte resistente si è riportata alla propria comparsa di risposta, chiedendo il rigetto del ricorso, a sua volta con vittoria di spese.
Il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha dato pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza, riservando il deposito della motivazione nel termine massimo di sessanta giorni previsto dall'art. 429, comma 1, c.p.c.
Ritenuto in diritto
1. L'opposizione è infondata e merita, pertanto, di essere respinta.
2. Al fine di valutare la fondatezza delle argomentazioni dei ricorrenti, giova ripercorrere brevemente i fatti di causa, come emergenti in modo univoco dai documenti prodotti da entrambe le parti.
Stando agli atti, le relazioni commerciali tra la e la fornitrice Parte_1 Parte_3 erano regolate da un accordo quadro stipulato nell'ottobre 2020 (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) di durata annuale e rinnovabile tacitamente di anno in anno.
Quanto al prezzo del latte, le parti avevano pattuito un prezzo variabile, da calcolarsi mensilmente in base a indici ancorati all'andamento del prezzo del latte in Europa e del Grana Padano stagionatura 9 mesi (c.d. “indice contrattuale”: cfr. l'allegato 1 all'accordo quadro, richiamato dall'art.
3.1 dell'accordo). Le parti, inoltre, avevano pattuito di «incontrarsi al bisogno e comunque con cadenza almeno quadrimestrale per garantire la corretta corrispondenza dell'Indice Contrattuale ai valori di riferimento del mercato e introdurre tempestivamente le relative modifiche per riallineare il prezzo ai valori riconosciuti del mercato di riferimento (formaggi freschi, molli, latte alimentare)» (c.d. “clausola di revisione del prezzo”).
Il prezzo di fornitura è stato, in effetti, più volte rivisto in corso di esecuzione del rapporto al fine di assicurarne la corrispondenza alle condizioni di mercato. Così era avvenuto anche nel 2022, anno segnato da un sensibile aumento del costo delle materie prime a causa del conflitto russo-ucraino, ciò che aveva determinato significativi aumenti del prezzo: con lettera dell'11.4.2022, il prezzo per i mesi di aprile-giugno era stato incrementato a 480 euro/1.000 litri (v. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente) e con lettera del 21.7.2022 esso era stato ulteriormente accresciuto, raggiungendo il massimo storico di 600 euro/1.000 litri (v. doc. 3 del medesimo fascicolo).
Le revisioni, per prassi, avvenivano all'esito di una serie di incontri tra la società acquirente, le associazioni di categoria (tra cui e ), le organizzazioni di produttori, le CP_7 Controparte_8 cooperative e i singoli produttori interessati a partecipare.
Le nuove condizioni previste dalle lettere dell'aprile e del luglio 2022 erano state applicate dall'acquirente alle forniture successiva, pur in assenza di un'accettazione scritta ad opera della controparte Parte_3
Pag. 4 di 9 A séguito dei tavoli tecnici svolti a dicembre 2022 e vòlti a definire i prezzi da applicare nel primo semestre 2023, la aveva inviato ai propri conferenti, tra cui la Parte_1 Parte_3 una lettera (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), nella quale aveva proposto alternativamente l'applicazione o di un prezzo base di 600 euro/1.000 litri per il solo mese di gennaio 2023 ovvero di un prezzo base di 570 euro/1.000 litri da gennaio a giugno 2023. In assenza di un riscontro scritto, l'acquirente aveva in concreto applicato ai rapporti con la la soluzione più Parte_3 favorevole (ossia quella contemplante un prezzo di 600 euro/1.000 litri per il mese di gennaio).
Di fronte a un'evoluzione migliorativa del mercato, in data 31.1.2023 la aveva inviato ai Parte_1 fornitori, tra cui la una nuova missiva (v. doc. 5 del fascicolo di parte Parte_3 ricorrente) in cui proponeva la sospensione dell'indice contrattuale per il primo semestre 2023, la fissazione del prezzo mensile di cessione del latte crudo a 575 euro/1.000 litri per il periodo febbraio- giugno 2023 e «l'impegno delle parti di rivedersi entro Aprile per garantire la corretta rispondenza del prezzo definito ai valori di riferimento del mercato e introdurre tempestivamente le relative modifiche per riallineare il prezzo ai valori riconosciuti dal mercato di riferimento». Tale modifica era stata previamente negoziata, come emergeva pacificamente dalla stessa missiva, in cui si dava conto che essa faceva séguito «alle intese verbali raggiunte durante gli incontri con le organizzazioni sindacali oltre ai gruppi/cooperative […] fornitori latte, tenutisi nelle precedenti settimane».
Anche tali condizioni, non accettate per iscritto dalla e venivano applicate Parte_2 CP_6 dalla alle successive forniture. Parte_1
Con successiva lettera del 2.5.2023 – priva della sottoscrizione per accettazione della controparte – la proponeva un'ulteriore modifica del valore base di cessione a 360 euro/1.000 litri e Parte_1
l'introduzione di un nuovo meccanismo di indicizzazione del prezzo, a revisione dell'indice contrattuale convenuto nel 2020 (v. doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente). Ciò determinava, per il periodo aprile- giugno 2023 (e, dunque, con parziale effetto retroattivo), un prezzo sensibilmente più basso di quello previsto dalla lettera di gennaio.
Anche tale variazione veniva in concreto applicata alle forniture della Parte_3
Ricevuta una segnalazione dell'accaduto, a séguito degli accertamenti svolti (anche mediante acquisizione di documentazione presso la sede della società acquirente), in data 14.12.2023 l CP_3 stilava il verbale n. prot. 688419, con cui contestava, appunto, alla al suo legale Parte_1 rappresentante e al direttore responsabile del settore acquisti l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. 198/2021, per avere la società modificato unilateralmente le condizioni del contratto stipulato con tra le quali figurava il prezzo. Parte_3
Instaurato il contraddittorio con i trasgressori, che facevano pervenire scritti difensivi, l'organo accertatore emetteva l'ordinanza-ingiunzione qui opposta, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di 30.000,00 euro, pari al minimo previsto (cfr. docc. 6 ss. del fascicolo di parte resistente).
3. Tanto premesso, stima il Decidente – in linea con quanto ritenuto dal Tribunale di Lodi nelle sentenze emesse all'esito dei procc. nn. 698/2024 R.G. e 706/2024 R.G., aventi ad oggetto fattispecie in larga misura analoghe – che l'organo accertatore abbia correttamente esercitato il proprio potere sanzionatorio nei confronti dei ricorrenti.
In diritto, occorre rammentare che il citato d.lgs. 198/2021 ha attuato nel nostro ordinamento la Direttiva UE 2019/633 del 17.4.2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La normativa europea, in particolare, ha come scopo quello di assicurare una tutela minima al contraente più debole, dal momento che nella filiera agroalimentare si registrano sovente squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti, squilibri che possono concretizzarsi in «pratiche commerciali sleali nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di
Pag. 5 di 9 vendita». Il considerando n. 1 della Direttiva aggiunge, peraltro e significativamente, che «alcune pratiche potrebbero essere manifestatamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano».
La Direttiva si fonda sull'avvertita necessità di vietare le modifiche unilaterali e retroattive alle condizioni pattuite con l'accordo di fornitura (considerando n. 16), di consentire a fornitori e acquirenti di negoziare liberamente le operazioni di vendita, compresi i prezzi (considerando n. 22), nonché di consentire ai fornitori di ottenere la conferma per iscritto delle condizioni concordate con riferimento al contratto di fornitura (considerando n. 22).
In tale ottica, l'art. 3 della Direttiva ha, quindi, imposto agli Stati membri di adottare disposizioni aventi carattere imperativo al fine di vietare pratiche commerciali sleali tra le quali rientrano:
− la modifica unilaterale delle condizioni dell'accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli e alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi (lett. c);
− il rifiuto dell'acquirente di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura tra l'acquirente e il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta (lett. f).
In attuazione di tali precetti di fonte sovranazionale, il d.lgs. 198/2021 ha introdotto disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ovvero in quanto imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte (v. l'art. 1, comma 1).
In particolare, l'art. 3 d.lgs. 198/2021 prevede al comma 2 che «i contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento», mentre al successivo comma 3 stabilisce che «l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti».
L'art. 4 si occupa, poi, delle pratiche commerciali sleali, vietando nelle relazioni commerciali tra operatori commerciali, compresi i contratti di cessione, la «modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti» (comma 1, lett. d, norma ritenuta applicabile dalla resistente al caso di spese).
Il carattere imperativo di tali disposizioni è stabilito expressis verbis dall'art. 1, comma 4, d.lgs. 198/2021, norma che stabilisce la prevalenza delle stesse sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti (a prescindere dalla legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari) e commina la sanzione della nullità delle pattuizioni o delle clausole contrattuali contrarie (con la specificazione che essa non comporta la nullità dell'intero negozio).
4. Ebbene, alla luce di tale normativa di fonte unionale e nazionale, appare evidente che la Parte_1 con la lettera del 2.5.2023, indirizzata alla ha illecitamente modificato in Parte_3 via unilaterale e, per giunta, parzialmente retroattiva il prezzo di cessione del latte crudo.
Va, innanzitutto, evidenziato come dalla lettura di tale missiva non emergono elementi tali da far ritenere che le modifiche contrattuali in essa proposte siano state il frutto di una precedente negoziazione tra le parti.
Ed infatti – diversamente dalla lettera del 31.1.2023, nella quale si dava atto che la stessa faceva «seguito alle intese verbali raggiunte durante gli incontri con le organizzazioni sindacali oltre ai gruppi/cooperative nostri fornitori latte, tenutisi nelle precedenti settimane» – in quella del 2.5.2023 manca un qualsiasi riferimento a una
Pag. 6 di 9 pregressa intesa raggiunta con i fornitori. Si riporta qui, a comprova, il testo della lettera: «Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di evidenziare in più occasioni come il contesto di riferimento del settore lattiero caseario sia profondamente mutato […]. In un contesto così incerto, riteniamo che ripristinare un sistema di indicizzazione sia la modalità più coerente […]. Per questo motivo, a partire dal mese di aprile c.a., proponiamo di applicare un meccanismo di indicizzazione simile a quello già previsto nell'Allegato1 del Contratto, introducendo modifiche migliorative rispetto alle condizioni precedenti […]. Per quanto sopra, l'Allegato 1 verrà sostituito dall'Allegato 1bis […]. In caso di accordo, Vi chiediamo di restituirci la presente comunicazione sottoscritta per accettazione» (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
Inoltre, tale missiva (così come le precedenti dell'11.4.2022, del 21.7.2022 e del 31.1.2023) non è stata sottoscritta per accettazione dalla fornitrice Parte_3
Ebbene tale condotta negoziale – mediante la quale la ha applicato, in assenza di accordo Parte_1 accettato per iscritto dalla fornitrice, un prezzo difforme da quello inizialmente pattuito, per giunta con efficacia retroattiva a decorrere dal 1.4.2023 – costituisce una manifesta violazione, innanzitutto, dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 198/2021, norma che prevede la necessaria stipula del contratto di cessione prima della consegna dei prodotti e che prescrive la forma scritta ad substantiam actus quanto agli elementi essenziali del contratto, tra i quali si annovera il prezzo di cessione.
In replica alle argomentazioni dei ricorrenti, si osserva, peraltro, che il requisito della forma scritta non può ritenersi nel caso di specie soddisfatto dai documenti di trasporto e dalle fatture emesse dal fornitore al momento del conferimento del latte. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. cit., infatti, l'obbligo della forma scritta può essere sì assolto con forme equipollenti (come appunto l'emissione di fatture commerciali o di documenti di trasporto), a condizione però che gli elementi essenziali del contratto di cessione – tra i quali il prezzo – siano stati concordati dalle parti nell'àmbito di un accordo quadro debitamente sottoscritto. Ebbene, nella vicenda in esame, la con citata missiva del Parte_1
2.5.2023, non si è limitata a determinare il prezzo in attuazione dei criteri fissati nell'accordo quadro stipulato dalle parti nell'ottobre 2020 e, in particolare, nell'Allegato 1 a quest'ultimo, ma si è spinta sino a modificare unilateralmente (mancando l'accettazione della controparte) i criteri di determinazione dei prezzi, per di più con effetto retroattivo. Prova ne sia che, con la lettera del 2.5.2023, l'acquirente ha unilateralmente ed espressamente sostituito il citato Allegato n. 1 con un nuovo Allegato n. 1-bis.
È chiaro, allora, che ai sensi del citato art. 3 d.lgs. 198/2021 una siffatta modificazione delle clausole negoziali relative al prezzo (elemento essenziale dell'accordo) avrebbe imposto un'accettazione scritta di queste ultime da parte dell'impresa fornitrice del latte e non meramente un adeguamento tacito alle stesse in sede di esecuzione del rapporto.
Palese è, allora, la violazione da parte dell'impresa acquirente del disposto dell'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. cit. e conseguentemente legittima appare l'irrogazione, ad opera dell'organo accertatore, della sanzione qui opposta.
A nulla vale, peraltro, eccepire – come, invece, fatto dai ricorrenti – che nemmeno le pregresse proposte di modifica delle condizioni contrattuali da parte della in applicazione della c.d. Parte_1
“clausola di revisione” prevista nell'accordo quadro, erano state sottoscritte per iscritto dalla
[...]
Parte_3
La violazione del citato art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. cit. non può certo dirsi giustificata per il solo fatto che analoghe infrazioni pregresse non siano state oggetto di pronto accertamento, con irrogazione della corrispondente sanzione, da parte dell'amministrazione. Né la nullità delle clausole di modifica del prezzo introdotte con le lettere dell'aprile 2022, del luglio 2022 e del gennaio 2023 è destinata ad incidere sull'integrazione dell'illecito commesso mediante l'invio della proposta del 2.5.2023: con essa, in ogni caso, sono state modificate unilateralmente (per giunta in modo retroattivo e in peius) le pattuizioni sulla determinazione del prezzo contenute nell'accordo quadro sottoscritto da entrambe le parti nell'ottobre 2020. Anche a non voler considerare le modifiche in melius intervenute in corso di rapporto, dunque, il termine di riferimento è rappresentato dalle clausole negoziali originarie, indebitamente sostituite anche sotto l'aspetto testuale dal nuovo Allegato n. 1-bis.
Pag. 7 di 9 Nessuna valenza giustificatrice può, inoltre, essere accordata all'assenza di contestazioni da parte della società fornitrice del latte crudo, che risulta aver consentito il ritiro del latte ai prezzi unilateralmente fissati dalla controparte nella lettera di maggio 2023.
Ribadito che il requisito della forma scritta ad substantiam previsto dall'art. 3 d.lgs. cit. non consente di annettere alcuna rilevanza a un'accettazione della proposta contrattuale per fatti concludenti, l'integrazione dell'illecito amministrativo contestato – in linea con la sua ratio di tutela del contraente debole, se del caso anche contro la volontà da questi espressa – prescinde da eventuali contestazioni sollevate delle parti del rapporto di cessione.
Non inficiano, da ultimo, la legittimità della contestazione mossa dall'organo accertatore e della sanzione applicata né l'eventuale congruità del prezzo di cui alla lettera del 2.5.2023 (che parte ricorrente vorrebbe dimostrare, in modo del tutto superfluo e irrilevante, con la perizia a firma del prof.
prodotta in atti) né la conclusione, in epoca successiva alla commissione dell'illecito, di Persona_1 un nuovo accordo quadro tra le parti (v. doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente), con il quale sarebbero stati recepiti proprio i prezzi unilateralmente applicata dalla nel maggio 2023: tale nuova Parte_1 pattuizione (valevole per il futuro) non ha il valore di ratifica di quanto avvenuto in precedenza e, in ogni caso, l'ordinamento non attribuisce a un'eventuale ratifica l'effetto di estinguere una pregressa violazione amministrativa.
5. Del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio è, poi, il motivo di opposizione all'ordinanza-ingiunzione basato sul comportamento costantemente improntato a buona fede e correttezza tenuto dalla in corso di esecuzione del rapporto negoziale con la Parte_1 [...]
Parte_3
Il presente processo non attiene ai rapporti privatistici tra acquirente e fornitore, ma verte intorno alla legittimità della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione resistente a fronte dell'accertamento di un illecito amministrativo.
La circostanza che la abbia serbato un contegno corretto nei confronti dei propri fornitori Parte_1 nel corso degli anni potrebbe valere a escludere profili di responsabilità contrattuale in capo alla stessa in una controversia instaurata dai singoli fornitori e avente ad oggetto i rapporti privatistici con l'acquirente, ma non consente ovviamente di elidere o di affievolire la responsabilità amministrativa di quest'ultima in caso di accertamento, come nel caso di specie, di una pratica commerciale sleale specificamente vietata dalla legge.
L'unica “buona fede” rilevante come “esimente” in tema di sanzioni amministrative non è quella di cui all'art. 1375 c.c., bensì quella consistente in un errore sulla liceità del fatto, la quale ha comunque una sfera applicativa assai circoscritta, in quanto limitata ai casi di ricorrenza di «elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso» (cfr. Cass., sez. I, 20 febbraio 1998, n. 4927). Tale potenziale esimente, di cui non vi è comunque prova in atti, non è stata, però, neppure evocata da parte ricorrente.
6. Infondata è anche la censura mossa al provvedimento opposto in rapporto alla pretesa illegittimità della sanzione irrogata.
Tale censura, lo si ripete, si basa sul fatto che la non avrebbe conseguito alcun indebito Parte_1 beneficio e la fornitrice non avrebbe subìto alcun danno ingiusto, atteso che nel secondo semestre del 2023 l'acquirente avrebbe corrisposto alla un prezzo di acquisto più alto Parte_3 rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione dell'indice contrattuale, per un extra-importo quantificato in 23.313,31 euro.
Nel richiamare, nel merito, le puntuali osservazioni svolte nelle già citate sentenze del Tribunale di Lodi, ci si limita qui a prendere atto che nel caso di specie la sanzione è stata comunque commisurata in corrispondenza del minimo edittale previsto dall'art. 10, comma 4, d.lgs. cit. (pari a 30.000,00 euro).
Pag. 8 di 9 Quand'anche le argomentazioni di parte fossero fondate, dunque, il legittimo esercizio della potestà sanzionatoria dell'amministrazione non avrebbe potuto condurre a una soluzione più favorevole ai ricorrente.
7. È, infine, inammissibile per tardività l'ulteriore contestazione concernente il difetto di istruttoria e la conseguente violazione del diritto di difesa, siccome articolata compiutamente per la prima volta solo in sede di riassunzione della causa avanti a questo Tribunale (nel ricorso originario erano presenti solo generiche deduzioni circa il fatto che l'ispettorato competente non avesse svolto «gli opportuni accertamenti, limitandosi ad una valutazione sommaria ed errata dei fatti di causa. Il che rende viziato il Provvedimento anche sotto il profilo della carenza di istruttoria» (v. pt. 5; v. anche i ptt. 37, 39 e 40).
In ogni caso, anche a voler prendere in considerazione tali censure, esse desumono la carenza di istruttoria dall'omessa considerazione di circostanza (come quelle già oggetto dei precedenti §§ 5-7: v., ad esempio, il tema della congruità del prezzo di cessione del latte) del tutto irrilevanti ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato in toto.
8. I ricorrenti sono soccombenti formali e totali (art. 91, comma 1, c.p.c.). In assenza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essi debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione resistente, da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della natura della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria e avente ad oggetto l'opposizione a una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese possono essere liquidate con un moderato scostamento dai parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale. È riconosciuto il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, come segue: euro 1.200,00 per la fase di studio;
euro 900 per la fase introduttiva ed euro 1.900,00 per la fase decisionale. Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 4.000,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: visti gli artt. 429 c.p.c. e 6 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 130/2024 emessa l'8.3.2024 dal Controparte_4
istituito presso il;
[...] Controparte_3 visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna i ricorrenti a pagare alla resistente le spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge;
Riserva il deposito della motivazione nel termine massimo di cui all'art. 429, comma 1, c.p.c.
Così deciso in Brescia, il 22 maggio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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