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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/09/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1080/2023 promossa da:
(C.F. ), sia in proprio che quale titolare Parte_1 C.F._1 della impresa individuale Autofficina Service di Montini Juri, con il patrocinio dell'avv. SANSONETTI GIANLUCA,
APPELLANTE contro
(CF ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_2
MALIZIA ROBERTO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 260/2023 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 19/04/2023
CONCLUSIONI
In data 11.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 Per la parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in accoglimento dell'appello proposto, sulla base degli atti e documenti di causa, riformare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Prato n. 260/2023, pubblicata il giorno 19/04/2023 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni di primo grado del seguente tenore: dichiarare ed accertare la responsabilità di nella segnalazione del nominativo di Controparte_1 nella d'Italia e per l'effetto condannarla al Parte_1 del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di € 50.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà dovuto a seguito della espletanda istruttoria o da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Distrazione a favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni diversa difesa e domanda,
In via preliminare,
-accertata e dichiarata l'insussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
sempre in via preliminare,
-accertata e dichiarata l'inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ai sensi dell'art. Parte_1
348bis c.p.c., in via subordinata, nel merito
- rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto, per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
in ogni caso,
- condannare l'appellante alla refusione delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
sia in proprio che quale titolare della impresa individuale Autofficina Parte_1 pagina 2 di 16 Service di Montini Juri, citava davanti al Tribunale di Prato la Controparte_3 per chiedere di accertare l'illegittimità della segnalazione da essa operata
[...] presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia, e per l'effetto di condannarla al conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
A sostegno delle proprie domande il deduceva che: T_
- a seguito di provvedimento di esdebitazione emesso dal Tribunale di Prato in data 28/03/2018, aveva richiesto alla l'immediata Controparte_1 cancellazione del proprio nominativo dalle segnalazioni alle Centrali dei Rischi, ma questa era rimasta inadempiente sino a tutto il 2020;
- nelle more aveva richiesto un finanziamento di € 10.000,00, che era stato rifiutato per la perdurante iscrizione del suo nominativo nel sistema di informazioni creditizie di CRIF S.p.A.;
- sempre a causa della perdurante segnalazione, non aveva avuto accesso ad un finanziamento di € 25.000,00 concesso dal Governo nel tentativo di ristorare le attività a seguito della pandemia per Covid-19;
- la segnalazione a sofferenza gli aveva arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 50.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta, rappresentata dalla procuratrice CP_2
la quale deduceva:
[...]
- di essere subentrata, in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco ex Lege
130/1999 in data 09/06/2014, nella titolarità dei crediti vantati nei confronti del sig. dalla originaria creditrice Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con la Parte_1 quale questo aveva intrattenuto molteplici rapporti, tra i quali quello di finanziamento personale denominato “4YOU”, concluso in data 6/02/2002, oltre ad una garanzia rilasciata per il rapporto di conto corrente n. 4763,92, intestato alla “ , società di cui era egli socio ed Controparte_4 unitamente alla quale era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di
Prato del 22.06.2005 Reg. Fall. 3973;
- che nell'ambito di tale procedura MPS aveva presentato istanza di insinuazione pagina 3 di 16 al passivo nel fallimento per complessivi € 72.794,90, derivante, in parte, dal saldo debitore del detto conto corrente e, in parte, dalla cambiale emessa in data
24.09.2003, avallata dallo stesso unitamente agli altri garanti, e Parte_1 rimasta impagata;
- che il provvedimento di esdebitazione emesso dal Tribunale di Prato riguardava unicamente il credito vantato nei confronti del quale socio illimitatamente T_ responsabile della società, oggetto dell'insinuazione al passivo del menzionato fallimento n. 3973, e non anche l'esposizione personale derivante dal rapporto di finanziamento a suo tempo contratto dal debitore;
- che ciò risultava chiaramente dal provvedimento del 28.03.2018, emesso dal
Tribunale di Prato, nell'ambito del fallimento della nel quale si Controparte_4 dava atto del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali, dichiarando inesigibili unicamente i crediti che non avevano trovato soddisfazione integrale in sede concorsuale, e non anche le altre e diverse esposizioni personali del debitore;
- che, in forza del richiamato provvedimento di esdebitazione, era tenuta a cancellare unicamente la segnalazione a sofferenza relativa “al credito oggetto di esdebitazione”, come in effetti aveva provveduto, con effetto retroattivo a far data dal 31.03.2018 (data del provvedimento di esdebitazione);
- che, in ogni caso, in via subordinata, la pretesa risarcitoria era insussistente in ragione della mancata prova del danno.
In forza di tali argomentazioni, la convenuta contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di prova orale, a causa dell'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dall'attore, “in quanto relativi a circostanza di fatto di per sé non oggetto di contestazione da parte della convenuta”, la causa veniva trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 260/2023 pubblicata il 19/04/2023 il Tribunale di Prato così pagina 4 di 16 statuiva:
“a) rigetta le domande proposte;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta costituita, delle spese processuali, liquidate in complessive € 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, compensandole per un terzo”.
Nello specifico, il giudice riteneva che l'omesso preavviso della segnalazione non fosse imputabile a in quanto l'originaria iscrizione era Controparte_3 stata effettuata dal creditore cedente.
Veniva poi esclusa la responsabilità della convenuta per il mantenimento della segnalazione, sul presupposto che gli effetti del provvedimento di esdebitazione non si estendevano ai debiti personali e che solo per gli stessi era rimasta la segnalazione.
Inoltre, il decidente evidenziava che non era stata fornita un'adeguata prova del danno.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, sia in proprio che Parte_1 quale titolare della impresa individuale Autofficina Service di Montini Juri, (di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito anche APPELLATA) proponendo Controparte_1 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) violazione e falsa applicazione art. 4 D.Lgs. n. 28/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c. 2 c.p.c.;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 125 TUB e dell'art 4 Delibera
Garante Privacy n. 8 del 2004; violazione e falsa applicazione della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991 e successivi aggiornamenti;
pagina 5 di 16 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 144, 147 e 148 L. F. violazione e falsa applicazione della circolare della Banca d'Italia n. 139 del
1991 e successivi aggiornamenti;
omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito;
4) violazione e falsa applicazione dei principi in materi di regime di imputazione della responsabilità e onere probatorio in ordine al danno aquiliano.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata, sia pure per le diverse motivazioni che seguono.
In via preliminare si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è assorbita dal passaggio in decisione della causa.
Sempre in via preliminare si rileva che il fatto che l'odierna appellata possa avere nella fase stragiudiziale affermato di voler procedere con la cancellazione delle iscrizioni è un dato processualmente irrilevante, non essendo condivisibile l'assunto da cui muove l'appellante, secondo il quale la posizione processuale pagina 6 di 16 assunta dalla banca sarebbe in contrasto con le note inviate nella fase stragiudiziali, nelle quali si manifestava l'intenzione di procedere con la cancellazione dell'iscrizione. L'affermazione contenuta in tali note, infatti, non rappresenta un riconoscimento dell'altrui diritto, per come prospettato nell'odierno giudizio, in quanto la genericità dell'affermazione non consente di ritenere che si sia ammessa la fondatezza della pretesa con riferimento a tutte le iscrizioni.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. L'esame della prima censura può essere omesso, in quanto assorbito dalle considerazioni che verranno espresse in relazione agli altri. Con il primo motivo di appello, infatti, viene criticata la decisione nella parte in cui si afferma che l'estensione della domanda alla segnalazione relativa al debito contratto per il contratto “4YOU” sarebbe indebita. Tale aspetto, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, risulta comunque irrilevante, essendo infondate le doglianze nel merito.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione del preavviso di segnalazione, sul presupposto che l'omissione era imputabile al creditore originario.
Si afferma in proposito che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che la mancata comunicazione del preavviso renderebbe illegittima la segnalazione, con conseguente obbligo di cancellazione.
Tale ragionamento non convince.
La finalità del preavviso, infatti, è chiaramente quella di evitare che si possa effettuare una segnalazione con riferimento ad inadempimenti dei quali il debitore fosse inconsapevole, assegnandogli un termine entro il quale rimediare ad eventuali disattenzioni.
Il preavviso, quindi, svolge una funzione di garanzia, puntando a creare un clima di leale collaborazione tra le parti che impedisca il determinarsi di pregiudizi in pagina 7 di 16 capo al debitore nel caso in cui questo sia in condizione di rimediare tempestivamente al proprio inadempimento.
Questo induce a ritenere che la funzione del preavviso sia meramente di trasparenza e non di presupposto di legittimità.
Non è pertanto possibile dichiarare l'illegittimità della segnalazione, con conseguente ordine della cancellazione, per la semplice mancanza del preavviso.
L'omissione, infatti, potrebbe al più giustificare una richiesta risarcitoria, ma non può costituire il presupposto della cancellazione.
Nel presente giudizio non è stata promossa alcuna domanda risarcitoria, che peraltro avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del soggetto che ha proceduto all'iscrizione, che pacificamente non è l'odierna appellata.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'appellante critica la decisione nella parte in cui si afferma che la posizione debitoria di relativa ad un prestito personale contratto Parte_1 con MPS nel 2002 non rientrava tra quelle oggetto di esdebitazione e dunque era legittima la permanenza della iscrizione in CR della segnalazione in sofferenza.
Si legge nell'atto di appello: “Ebbene, se è vero che ai sensi degli artt. 147 e 148
L.F. il fallimento del socio illimitatamente responsabile di una società dichiarata fallita vene pronunciato automaticamente per legge, e quindi in assenza di una valutazione sull'insolvenza del singolo socio, altrettanto vero è che una volta dichiarato fallito la procedura concorsuale investe l'intero suo patrimonio e non solo i debiti scaturenti dall'attività societaria. Nel fallimento del singolo socio pertanto potranno insinuarsi sia i creditori sociali che i creditori particolari del socio medesimo. A questi ultimi, di contro, non sarà permesso insinuarsi nel passivo sociale o degli altri soci eventualmente dichiarati falliti. Il giudice di prime cure pertanto erra nel ritenere il debito personale del relativo al T_ finanziamento contratto nel 2002 e iscritto in sofferenza per € 2.763 alla data del
14/02/2020 estraneo alla procedura concorsuale prima, ed esdebitatoria poi. Il fatto che l'istituto di credito non si sia insinuato allo stato passivo del sig. T_ pagina 8 di 16 per tale credito non lo rende immune dagli effetti della procedura di esdebitazione. Ai sensi dell'art. 144 LF, rubricato “Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti”, << il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo;
in tale caso l'esdebitazione opera per la sola eccezione alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado>>. Posto che i creditori chirografari non sono stati soddisfatti neppure in parte dal fallimento del sig. è evidente che l'esdebitazione opera integralmente anche per tutti i T_ debiti concorsuali non concorrenti appartenenti a tale classe, tra cui quelli iscritto in sofferenza, liberando integralmente l'appellante”.
Orbene, è stato dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente Parte_1 responsabile della Controparte_5
L'art. 142 L.F., applicabile alla fattispecie, consentiva al debitore, a determinate condizioni, il “beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali”.
Dalla visura effettuata presso la Centrale Rischi alla data del 29.10.2021 (doc.11
Fascicolo I grado di parte appellata) emerge che le segnalazioni riguardavano originariamente due linee di credito, quella personale derivante dal finanziamento contratto dal Sig. e quella relativa alla garanzia prestata per conto Parte_1 della , e che, a seguito delle rettifiche Controparte_4 apportate nel corso degli anni, alla data del giugno 2018, successiva all'esdebitazione, risultava segnalata a sofferenza solo l'esposizione debitoria di €
2.730,00 derivante dal finanziamento personale intestato al signor Parte_1
Avendo la banca adempiuto all'onere di cancellare la segnalazione per i debiti sociali, l'aspetto centrale della presente controversia riguarda l'estensione o meno degli effetti del provvedimento di esdebitazione ai debiti personali del T_
pagina 9 di 16 A tal fine occorre premettere che, per effetto dell'estensione del fallimento, il quale socio illimitatamente responsabile, è stato dichiarato fallito anche T_ quale persona fisica.
Per quanto l'art. 1 della Legge Fallimentare limitasse l'applicazione delle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo agli “imprenditori che esercitano una attività commerciale”,e nonostante la distinzione soggettiva tra il socio e la società, la qualifica di imprenditore dell'odierno appellante deriva dalla responsabilità di impresa assunta con la sua carica sociale.
Per effetto del fallimento, quindi, sono state quindi formate due distinte masse,
l'una relativa ai debiti sociali, l'altra relativa ai debiti personali.
Nel caso in esame, poi, emerge dal provvedimento del Tribunale di Prato che ai fini dell'esdebitazione sono state considerati i pagamenti effettuati con riferimento ad entrambe le masse.
Non possono pertanto aversi dubbi sul fatto che l'inesigibilità dei debiti non soddisfatti abbia riguardato sia i debiti sociali che quelli personali.
pagina 10 di 16 Gli effetti del provvedimento, poi, si sono estesi anche ai crediti non ammessi al passivo, quale quello assunto dal per il contratto “4YOU”, per il quale non T_ vi è stata domanda di insinuazione da parte della banca. L'art. 144 L.F., infatti, prevedeva espressamente che “Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo;
in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado”.
Dal provvedimento sopra richiamato risulta che i creditori del sono rimasti T_ soddisfatti nella misura del 65,54%, per quanto non venga distinto tra crediti privilegiati e chirografari (quale quello di cui si discute), ragionevolmente perché tutti i crediti erano della seconda tipologia.
Il credito pertanto è divenuto inesigibile esclusivamente per la percentuale eccedente al 65,54%.
La banca, quindi, ha certamente errato nel mantenere la segnalazione per l'intero importo.
Sotto un ulteriore profilo l'appellante lamenta che il giudice non abbia tenuto conto del fatto che il credito era prescritto.
Si afferma in proposito: “Il credito segnalato è relativo al rapporto di finanziamento “4YOU” sottoscritto nel febbraio 2002 per il quale controparte ha prodotto le comunicazioni rispettivamente del 08.10.2003 e 09.03.2005. Orbene, si eccepisce in primis che controparte non ha fornito alcuna prova della ricezione di dette comunicazioni da parte del sig. (manca l'avviso di ricevimento). T_
Anche ammesso non concesso che dette richieste siano state effettivamente inviate allo scrivente, si tratta comunque di atti non idonei ad interrompere la prescrizione e, in ogni caso, si è eccepito (come anticipato) l'intervenuta prescrizione del credito vantato da MPS essendo intercorsi ben più di 10 anni dal compimento dell'atto asseritamente interruttivo. Con la conseguenza che già nel
2015 (nella peggiore delle ipotesi) la banca avrebbe dovuto procedere nel pagina 11 di 16 chiedere la cancellazione della segnalazione del sig. dalla Centrale dei T_
Rischi. Tuttavia la , colpevolmente, non vi ha provveduto. La CP_1 consapevolezza della prescrizione del credito peraltro è coerente con la scelta di non insinuare il credito allo stato passivo del fallimento del sig. . Parte_1
In effetti, le raccomandate prodotte in primo grado dall'odierna appellate come doc. 7 non consentono di ritenere provata l'interruzione della decorrenza del termine di prescrizione, non essendo stata fornita la prova del fatto che siano state ricevute dal debitore, il quale ha contestato tale circostanza.
Va però detto che il contratto “4YOU” era una forma di finanziamento che prevedeva dei pagamenti rateali, come si evince dalle suddette raccomandate.
Per tale tipologia di contratto, per giurisprudenza costante, il termine di prescrizione non decorre dalla data di stipula del contratto (come prospettato dall'appellante), ma dal termine del piano di ammortamento (v. per tutte Sez. 3,
Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
Nel caso in esame, non essendo stato prodotto il contratto, non è possibile stabilire da quando decorresse il termine decennale di prescrizione, per cui non vi
è prova del fatto che il credito si sia prescritto, né tanto meno in quale data.
Conseguentemente, non può ritenersi dimostrato l'assunto secondo il quale vi fosse un diritto del ad ottenere la cancellazione dell'intera iscrizione in T_ data antecedente al momento in cui si afferma che si sarebbe verificato il danno.
Peraltro, appare discutibile che vi fosse un obbligo di cancellazione dell'iscrizione in assenza di una qualsivoglia eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta nel presente giudizio.
4. La quarta censura è infondata.
Con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui non ha ritenuto provato il danno.
Si legge sul punto nella pronuncia gravata: «Relativamente alla pretesa risarcitoria, ai fini della liquidazione del danno, in linea con i principi fissati dagli artt 1223 e 1225, l'attore avrebbe dovuto anche offrire adeguata dimostrazione pagina 12 di 16 che proprio in ragione di tale omessa cancellazione richiesta nel settembre 2019 ha risentito un concreto pregiudizio economico. In generale, infatti, l'esistenza e
l'entità del danno devono essere adeguatamente dimostrate secondo i principi che disciplinano l'onere della prova (Cass., Sez. 2 , 04/06/2018, n 14294), senza margini per fare ricorso alla valutazione equitativa, perché il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice è subordinato rigorosamente al duplice presupposto che risulti provata, o comunque incontestata, l'esistenza di un danno risarcibile e non meramente eventuale o ipotetico (Cass., 3.11.2021, n
31251;Cass., 5.2.2021, n 2831; Cass., 17.11.2020, n 26051; Cass, 15.2.2008, n
3794; Cass., 5.4.2003, n 5375; Cass., 30.5.2002, n 7896; Cass., 30.9.86, Sez.
Un. n. 674; Cass., 5.9.85, n. 4619) e che sia impossibile o molto difficile dimostrarne il preciso ammontare (Cass., 5.2.2021, n 2831; Cass., 15.2.2008, n
3794; Cass., 12.4.2006, n 8615; Cass, 21.11.2006, n 24680; 23.7.2004, n
13869 Cass., 16.6.90, n. 6056; Cass., 5.5.88, n. 3340; Cass., 21.4.88, n. 3090;
Cass., 29.1.88, n. 836; Cass., 9.6.87, n. 5031). Quanto poi all'eventuale danno all'immagine e alla reputazione – neanche prospettato nel caso in esame– lo stesso non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. ( Cass. 6.3.2023, n
6589). In tale prospettiva, in relazione alla omessa precisazione della natura del debito a sofferenza, parte attrice avrebbe dovuto quindi fornire tutti gli elementi possibili per dimostrare sia la sussistenza che la quantificazione del danno causalmente riferibile alle carenze informative. Solo dopo aver assolto tale onere ed aver constatato che permaneva l'impossibilità di quantificare con precisione
l'ammontare del pregiudizio, poteva chiedere al giudice di liquidarlo con valutazione equitativa ovvero attraverso eventuali ulteriori indagini rimesse al
C.T.U. in quanto per procedere alla condanna al risarcimento, non è sufficiente
l'accertamento della potenzialità dannosa del fatto, ma deve procedersi all'individuazione del quantum del danno, che deve essere pur sempre provato.
Nel caso in esame l'attore ha dedotto di avere richiesto nel mese di maggio 2020 pagina 13 di 16 l'erogazione del finanziamento legato al decreto ristori con garanzia del Medio
Credito Centrale e nel mese di giugno 2020 l'apertura di un castelletto/fido di €
50.000,00 omettendo di specificare se i rifiuti opposti – non documentati – siano stati determinati dalla permanenza dell'iscrizione a sofferenza del credito di cui aveva richiesto la cancellazione ovvero di altre voci, la cui cancellazione non è stata mai richiesta. L'assenza di tali elementi probatori corrobora ulteriormente il rigetto della domanda risarcitoria».
L'appellante ritiene tale decisione errata e ripropone le richieste di prova tese a dimostrare che per effetto della segnalazione, che dopo il fallimento ha avviato una diversa attività imprenditoriale sotto forma di impresa individuale, non ha potuto accedere ad alcuni finanziamenti.
Si legge nell'atto di appello: “In particolare, l'odierno appellante, a causa della persistente segnalazione a suo carico nella CR, si vedeva rifiutata la richiesta di finanziamento per 10.000,00 euro sia dalla Chianti Banca che dalla Banca Alta
Toscana. Il si vedeva altresì rifiutata la richiesta di accesso al credito per i T_
25.000 euro garantiti dallo Stato come previsto dal c.d. Decreto Liquidità (DL 23 del 8.04.2020). Si ricorda infatti che il requisito per accedere a tale credito era
l'assenza di segnalazione in Centrale Rischi. Non solo, il sig. ha Parte_1 domandato nel mese di giugno 2020 l'apertura di un castelletto/fido di €
50.000,00 che gli è stato rifiutato. E' in atti la corrispondenza con ”. Parte_2
Il presupposto da cui muove la censura, quindi, è che il danno derivante dall'impossibilità di accedere a detti finanziamenti sia la conseguenza del mantenimento di una segnalazione che avrebbe dovuto essere cancellata.
Per come si è visto, però, il debito non è divenuto interamente inesigibile per effetto del provvedimento di esdebitazione, ma solo per la quota eccedente alla percentuale di soddisfacimento dei creditori del medesimo grado.
Il comportamento che si sarebbe dovuto richiedere all'Istituto Finanziario, conseguentemente, era di rettifica della segnalazione, limitando l'ammontare del debito residuo. pagina 14 di 16 Il presupposto che viene indicato come causa del mancato ottenimento dei finanziamenti, pertanto, ovvero la presenza di segnalazioni, sarebbe rimasto anche laddove la banca avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi.
Dal momento che l'importo della segnalazione era comunque minimo, deve presumersi che la causa ostativa sia stata individuata nella sua semplice presenza, a prescindere dall'importo, per cui una eventuale rettifica ragionevolmente non avrebbe avuto alcuna incidenza.
Non vi è pertanto la prova del fatto che il comportamento illecito abbia determinato il danno invocato.
Né può affermarsi, come fa l'appellante, che il danno può essere ritenuto in re ipsa, derivando dalla lesione dell'immagine dell'imprenditore, essendo comunque l'attore tenuto a fornire elementi di prova, quanto meno presuntivi, dell'esistenza di tale pregiudizio, che nel caso in esame non sono stati forniti.
5. In considerazione del fatto che l'esistenza del fatto illecito è stata comunque accertata, essendo fondato uno dei motivi di appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.
Va però dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
sia in proprio che quale titolare della impresa individuale Autofficina T_
Service di Montini Juri, nei confronti di Controparte_1 costituita a mezzo della mandataria , avverso la sentenza n. CP_2
260/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 19/04/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata per le diverse motivazioni di cui sopra;
pagina 15 di 16 2. Dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti;
3. Dichiara sussistenti a carico dell'appellante i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 5 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1080/2023 promossa da:
(C.F. ), sia in proprio che quale titolare Parte_1 C.F._1 della impresa individuale Autofficina Service di Montini Juri, con il patrocinio dell'avv. SANSONETTI GIANLUCA,
APPELLANTE contro
(CF ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_2
MALIZIA ROBERTO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 260/2023 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 19/04/2023
CONCLUSIONI
In data 11.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 Per la parte appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in accoglimento dell'appello proposto, sulla base degli atti e documenti di causa, riformare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Prato n. 260/2023, pubblicata il giorno 19/04/2023 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni di primo grado del seguente tenore: dichiarare ed accertare la responsabilità di nella segnalazione del nominativo di Controparte_1 nella d'Italia e per l'effetto condannarla al Parte_1 del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di € 50.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà dovuto a seguito della espletanda istruttoria o da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Distrazione a favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni diversa difesa e domanda,
In via preliminare,
-accertata e dichiarata l'insussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c., rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
sempre in via preliminare,
-accertata e dichiarata l'inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ai sensi dell'art. Parte_1
348bis c.p.c., in via subordinata, nel merito
- rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto, per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
in ogni caso,
- condannare l'appellante alla refusione delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
sia in proprio che quale titolare della impresa individuale Autofficina Parte_1 pagina 2 di 16 Service di Montini Juri, citava davanti al Tribunale di Prato la Controparte_3 per chiedere di accertare l'illegittimità della segnalazione da essa operata
[...] presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia, e per l'effetto di condannarla al conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
A sostegno delle proprie domande il deduceva che: T_
- a seguito di provvedimento di esdebitazione emesso dal Tribunale di Prato in data 28/03/2018, aveva richiesto alla l'immediata Controparte_1 cancellazione del proprio nominativo dalle segnalazioni alle Centrali dei Rischi, ma questa era rimasta inadempiente sino a tutto il 2020;
- nelle more aveva richiesto un finanziamento di € 10.000,00, che era stato rifiutato per la perdurante iscrizione del suo nominativo nel sistema di informazioni creditizie di CRIF S.p.A.;
- sempre a causa della perdurante segnalazione, non aveva avuto accesso ad un finanziamento di € 25.000,00 concesso dal Governo nel tentativo di ristorare le attività a seguito della pandemia per Covid-19;
- la segnalazione a sofferenza gli aveva arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 50.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta, rappresentata dalla procuratrice CP_2
la quale deduceva:
[...]
- di essere subentrata, in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco ex Lege
130/1999 in data 09/06/2014, nella titolarità dei crediti vantati nei confronti del sig. dalla originaria creditrice Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con la Parte_1 quale questo aveva intrattenuto molteplici rapporti, tra i quali quello di finanziamento personale denominato “4YOU”, concluso in data 6/02/2002, oltre ad una garanzia rilasciata per il rapporto di conto corrente n. 4763,92, intestato alla “ , società di cui era egli socio ed Controparte_4 unitamente alla quale era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di
Prato del 22.06.2005 Reg. Fall. 3973;
- che nell'ambito di tale procedura MPS aveva presentato istanza di insinuazione pagina 3 di 16 al passivo nel fallimento per complessivi € 72.794,90, derivante, in parte, dal saldo debitore del detto conto corrente e, in parte, dalla cambiale emessa in data
24.09.2003, avallata dallo stesso unitamente agli altri garanti, e Parte_1 rimasta impagata;
- che il provvedimento di esdebitazione emesso dal Tribunale di Prato riguardava unicamente il credito vantato nei confronti del quale socio illimitatamente T_ responsabile della società, oggetto dell'insinuazione al passivo del menzionato fallimento n. 3973, e non anche l'esposizione personale derivante dal rapporto di finanziamento a suo tempo contratto dal debitore;
- che ciò risultava chiaramente dal provvedimento del 28.03.2018, emesso dal
Tribunale di Prato, nell'ambito del fallimento della nel quale si Controparte_4 dava atto del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali, dichiarando inesigibili unicamente i crediti che non avevano trovato soddisfazione integrale in sede concorsuale, e non anche le altre e diverse esposizioni personali del debitore;
- che, in forza del richiamato provvedimento di esdebitazione, era tenuta a cancellare unicamente la segnalazione a sofferenza relativa “al credito oggetto di esdebitazione”, come in effetti aveva provveduto, con effetto retroattivo a far data dal 31.03.2018 (data del provvedimento di esdebitazione);
- che, in ogni caso, in via subordinata, la pretesa risarcitoria era insussistente in ragione della mancata prova del danno.
In forza di tali argomentazioni, la convenuta contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di prova orale, a causa dell'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dall'attore, “in quanto relativi a circostanza di fatto di per sé non oggetto di contestazione da parte della convenuta”, la causa veniva trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 260/2023 pubblicata il 19/04/2023 il Tribunale di Prato così pagina 4 di 16 statuiva:
“a) rigetta le domande proposte;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta costituita, delle spese processuali, liquidate in complessive € 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, compensandole per un terzo”.
Nello specifico, il giudice riteneva che l'omesso preavviso della segnalazione non fosse imputabile a in quanto l'originaria iscrizione era Controparte_3 stata effettuata dal creditore cedente.
Veniva poi esclusa la responsabilità della convenuta per il mantenimento della segnalazione, sul presupposto che gli effetti del provvedimento di esdebitazione non si estendevano ai debiti personali e che solo per gli stessi era rimasta la segnalazione.
Inoltre, il decidente evidenziava che non era stata fornita un'adeguata prova del danno.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, sia in proprio che Parte_1 quale titolare della impresa individuale Autofficina Service di Montini Juri, (di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito anche APPELLATA) proponendo Controparte_1 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) violazione e falsa applicazione art. 4 D.Lgs. n. 28/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c. 2 c.p.c.;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 125 TUB e dell'art 4 Delibera
Garante Privacy n. 8 del 2004; violazione e falsa applicazione della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991 e successivi aggiornamenti;
pagina 5 di 16 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 144, 147 e 148 L. F. violazione e falsa applicazione della circolare della Banca d'Italia n. 139 del
1991 e successivi aggiornamenti;
omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito;
4) violazione e falsa applicazione dei principi in materi di regime di imputazione della responsabilità e onere probatorio in ordine al danno aquiliano.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, l'appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata, sia pure per le diverse motivazioni che seguono.
In via preliminare si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è assorbita dal passaggio in decisione della causa.
Sempre in via preliminare si rileva che il fatto che l'odierna appellata possa avere nella fase stragiudiziale affermato di voler procedere con la cancellazione delle iscrizioni è un dato processualmente irrilevante, non essendo condivisibile l'assunto da cui muove l'appellante, secondo il quale la posizione processuale pagina 6 di 16 assunta dalla banca sarebbe in contrasto con le note inviate nella fase stragiudiziali, nelle quali si manifestava l'intenzione di procedere con la cancellazione dell'iscrizione. L'affermazione contenuta in tali note, infatti, non rappresenta un riconoscimento dell'altrui diritto, per come prospettato nell'odierno giudizio, in quanto la genericità dell'affermazione non consente di ritenere che si sia ammessa la fondatezza della pretesa con riferimento a tutte le iscrizioni.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. L'esame della prima censura può essere omesso, in quanto assorbito dalle considerazioni che verranno espresse in relazione agli altri. Con il primo motivo di appello, infatti, viene criticata la decisione nella parte in cui si afferma che l'estensione della domanda alla segnalazione relativa al debito contratto per il contratto “4YOU” sarebbe indebita. Tale aspetto, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, risulta comunque irrilevante, essendo infondate le doglianze nel merito.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione del preavviso di segnalazione, sul presupposto che l'omissione era imputabile al creditore originario.
Si afferma in proposito che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che la mancata comunicazione del preavviso renderebbe illegittima la segnalazione, con conseguente obbligo di cancellazione.
Tale ragionamento non convince.
La finalità del preavviso, infatti, è chiaramente quella di evitare che si possa effettuare una segnalazione con riferimento ad inadempimenti dei quali il debitore fosse inconsapevole, assegnandogli un termine entro il quale rimediare ad eventuali disattenzioni.
Il preavviso, quindi, svolge una funzione di garanzia, puntando a creare un clima di leale collaborazione tra le parti che impedisca il determinarsi di pregiudizi in pagina 7 di 16 capo al debitore nel caso in cui questo sia in condizione di rimediare tempestivamente al proprio inadempimento.
Questo induce a ritenere che la funzione del preavviso sia meramente di trasparenza e non di presupposto di legittimità.
Non è pertanto possibile dichiarare l'illegittimità della segnalazione, con conseguente ordine della cancellazione, per la semplice mancanza del preavviso.
L'omissione, infatti, potrebbe al più giustificare una richiesta risarcitoria, ma non può costituire il presupposto della cancellazione.
Nel presente giudizio non è stata promossa alcuna domanda risarcitoria, che peraltro avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del soggetto che ha proceduto all'iscrizione, che pacificamente non è l'odierna appellata.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'appellante critica la decisione nella parte in cui si afferma che la posizione debitoria di relativa ad un prestito personale contratto Parte_1 con MPS nel 2002 non rientrava tra quelle oggetto di esdebitazione e dunque era legittima la permanenza della iscrizione in CR della segnalazione in sofferenza.
Si legge nell'atto di appello: “Ebbene, se è vero che ai sensi degli artt. 147 e 148
L.F. il fallimento del socio illimitatamente responsabile di una società dichiarata fallita vene pronunciato automaticamente per legge, e quindi in assenza di una valutazione sull'insolvenza del singolo socio, altrettanto vero è che una volta dichiarato fallito la procedura concorsuale investe l'intero suo patrimonio e non solo i debiti scaturenti dall'attività societaria. Nel fallimento del singolo socio pertanto potranno insinuarsi sia i creditori sociali che i creditori particolari del socio medesimo. A questi ultimi, di contro, non sarà permesso insinuarsi nel passivo sociale o degli altri soci eventualmente dichiarati falliti. Il giudice di prime cure pertanto erra nel ritenere il debito personale del relativo al T_ finanziamento contratto nel 2002 e iscritto in sofferenza per € 2.763 alla data del
14/02/2020 estraneo alla procedura concorsuale prima, ed esdebitatoria poi. Il fatto che l'istituto di credito non si sia insinuato allo stato passivo del sig. T_ pagina 8 di 16 per tale credito non lo rende immune dagli effetti della procedura di esdebitazione. Ai sensi dell'art. 144 LF, rubricato “Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti”, << il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo;
in tale caso l'esdebitazione opera per la sola eccezione alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado>>. Posto che i creditori chirografari non sono stati soddisfatti neppure in parte dal fallimento del sig. è evidente che l'esdebitazione opera integralmente anche per tutti i T_ debiti concorsuali non concorrenti appartenenti a tale classe, tra cui quelli iscritto in sofferenza, liberando integralmente l'appellante”.
Orbene, è stato dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente Parte_1 responsabile della Controparte_5
L'art. 142 L.F., applicabile alla fattispecie, consentiva al debitore, a determinate condizioni, il “beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali”.
Dalla visura effettuata presso la Centrale Rischi alla data del 29.10.2021 (doc.11
Fascicolo I grado di parte appellata) emerge che le segnalazioni riguardavano originariamente due linee di credito, quella personale derivante dal finanziamento contratto dal Sig. e quella relativa alla garanzia prestata per conto Parte_1 della , e che, a seguito delle rettifiche Controparte_4 apportate nel corso degli anni, alla data del giugno 2018, successiva all'esdebitazione, risultava segnalata a sofferenza solo l'esposizione debitoria di €
2.730,00 derivante dal finanziamento personale intestato al signor Parte_1
Avendo la banca adempiuto all'onere di cancellare la segnalazione per i debiti sociali, l'aspetto centrale della presente controversia riguarda l'estensione o meno degli effetti del provvedimento di esdebitazione ai debiti personali del T_
pagina 9 di 16 A tal fine occorre premettere che, per effetto dell'estensione del fallimento, il quale socio illimitatamente responsabile, è stato dichiarato fallito anche T_ quale persona fisica.
Per quanto l'art. 1 della Legge Fallimentare limitasse l'applicazione delle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo agli “imprenditori che esercitano una attività commerciale”,e nonostante la distinzione soggettiva tra il socio e la società, la qualifica di imprenditore dell'odierno appellante deriva dalla responsabilità di impresa assunta con la sua carica sociale.
Per effetto del fallimento, quindi, sono state quindi formate due distinte masse,
l'una relativa ai debiti sociali, l'altra relativa ai debiti personali.
Nel caso in esame, poi, emerge dal provvedimento del Tribunale di Prato che ai fini dell'esdebitazione sono state considerati i pagamenti effettuati con riferimento ad entrambe le masse.
Non possono pertanto aversi dubbi sul fatto che l'inesigibilità dei debiti non soddisfatti abbia riguardato sia i debiti sociali che quelli personali.
pagina 10 di 16 Gli effetti del provvedimento, poi, si sono estesi anche ai crediti non ammessi al passivo, quale quello assunto dal per il contratto “4YOU”, per il quale non T_ vi è stata domanda di insinuazione da parte della banca. L'art. 144 L.F., infatti, prevedeva espressamente che “Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo;
in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado”.
Dal provvedimento sopra richiamato risulta che i creditori del sono rimasti T_ soddisfatti nella misura del 65,54%, per quanto non venga distinto tra crediti privilegiati e chirografari (quale quello di cui si discute), ragionevolmente perché tutti i crediti erano della seconda tipologia.
Il credito pertanto è divenuto inesigibile esclusivamente per la percentuale eccedente al 65,54%.
La banca, quindi, ha certamente errato nel mantenere la segnalazione per l'intero importo.
Sotto un ulteriore profilo l'appellante lamenta che il giudice non abbia tenuto conto del fatto che il credito era prescritto.
Si afferma in proposito: “Il credito segnalato è relativo al rapporto di finanziamento “4YOU” sottoscritto nel febbraio 2002 per il quale controparte ha prodotto le comunicazioni rispettivamente del 08.10.2003 e 09.03.2005. Orbene, si eccepisce in primis che controparte non ha fornito alcuna prova della ricezione di dette comunicazioni da parte del sig. (manca l'avviso di ricevimento). T_
Anche ammesso non concesso che dette richieste siano state effettivamente inviate allo scrivente, si tratta comunque di atti non idonei ad interrompere la prescrizione e, in ogni caso, si è eccepito (come anticipato) l'intervenuta prescrizione del credito vantato da MPS essendo intercorsi ben più di 10 anni dal compimento dell'atto asseritamente interruttivo. Con la conseguenza che già nel
2015 (nella peggiore delle ipotesi) la banca avrebbe dovuto procedere nel pagina 11 di 16 chiedere la cancellazione della segnalazione del sig. dalla Centrale dei T_
Rischi. Tuttavia la , colpevolmente, non vi ha provveduto. La CP_1 consapevolezza della prescrizione del credito peraltro è coerente con la scelta di non insinuare il credito allo stato passivo del fallimento del sig. . Parte_1
In effetti, le raccomandate prodotte in primo grado dall'odierna appellate come doc. 7 non consentono di ritenere provata l'interruzione della decorrenza del termine di prescrizione, non essendo stata fornita la prova del fatto che siano state ricevute dal debitore, il quale ha contestato tale circostanza.
Va però detto che il contratto “4YOU” era una forma di finanziamento che prevedeva dei pagamenti rateali, come si evince dalle suddette raccomandate.
Per tale tipologia di contratto, per giurisprudenza costante, il termine di prescrizione non decorre dalla data di stipula del contratto (come prospettato dall'appellante), ma dal termine del piano di ammortamento (v. per tutte Sez. 3,
Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
Nel caso in esame, non essendo stato prodotto il contratto, non è possibile stabilire da quando decorresse il termine decennale di prescrizione, per cui non vi
è prova del fatto che il credito si sia prescritto, né tanto meno in quale data.
Conseguentemente, non può ritenersi dimostrato l'assunto secondo il quale vi fosse un diritto del ad ottenere la cancellazione dell'intera iscrizione in T_ data antecedente al momento in cui si afferma che si sarebbe verificato il danno.
Peraltro, appare discutibile che vi fosse un obbligo di cancellazione dell'iscrizione in assenza di una qualsivoglia eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta nel presente giudizio.
4. La quarta censura è infondata.
Con il quarto motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui non ha ritenuto provato il danno.
Si legge sul punto nella pronuncia gravata: «Relativamente alla pretesa risarcitoria, ai fini della liquidazione del danno, in linea con i principi fissati dagli artt 1223 e 1225, l'attore avrebbe dovuto anche offrire adeguata dimostrazione pagina 12 di 16 che proprio in ragione di tale omessa cancellazione richiesta nel settembre 2019 ha risentito un concreto pregiudizio economico. In generale, infatti, l'esistenza e
l'entità del danno devono essere adeguatamente dimostrate secondo i principi che disciplinano l'onere della prova (Cass., Sez. 2 , 04/06/2018, n 14294), senza margini per fare ricorso alla valutazione equitativa, perché il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice è subordinato rigorosamente al duplice presupposto che risulti provata, o comunque incontestata, l'esistenza di un danno risarcibile e non meramente eventuale o ipotetico (Cass., 3.11.2021, n
31251;Cass., 5.2.2021, n 2831; Cass., 17.11.2020, n 26051; Cass, 15.2.2008, n
3794; Cass., 5.4.2003, n 5375; Cass., 30.5.2002, n 7896; Cass., 30.9.86, Sez.
Un. n. 674; Cass., 5.9.85, n. 4619) e che sia impossibile o molto difficile dimostrarne il preciso ammontare (Cass., 5.2.2021, n 2831; Cass., 15.2.2008, n
3794; Cass., 12.4.2006, n 8615; Cass, 21.11.2006, n 24680; 23.7.2004, n
13869 Cass., 16.6.90, n. 6056; Cass., 5.5.88, n. 3340; Cass., 21.4.88, n. 3090;
Cass., 29.1.88, n. 836; Cass., 9.6.87, n. 5031). Quanto poi all'eventuale danno all'immagine e alla reputazione – neanche prospettato nel caso in esame– lo stesso non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. ( Cass. 6.3.2023, n
6589). In tale prospettiva, in relazione alla omessa precisazione della natura del debito a sofferenza, parte attrice avrebbe dovuto quindi fornire tutti gli elementi possibili per dimostrare sia la sussistenza che la quantificazione del danno causalmente riferibile alle carenze informative. Solo dopo aver assolto tale onere ed aver constatato che permaneva l'impossibilità di quantificare con precisione
l'ammontare del pregiudizio, poteva chiedere al giudice di liquidarlo con valutazione equitativa ovvero attraverso eventuali ulteriori indagini rimesse al
C.T.U. in quanto per procedere alla condanna al risarcimento, non è sufficiente
l'accertamento della potenzialità dannosa del fatto, ma deve procedersi all'individuazione del quantum del danno, che deve essere pur sempre provato.
Nel caso in esame l'attore ha dedotto di avere richiesto nel mese di maggio 2020 pagina 13 di 16 l'erogazione del finanziamento legato al decreto ristori con garanzia del Medio
Credito Centrale e nel mese di giugno 2020 l'apertura di un castelletto/fido di €
50.000,00 omettendo di specificare se i rifiuti opposti – non documentati – siano stati determinati dalla permanenza dell'iscrizione a sofferenza del credito di cui aveva richiesto la cancellazione ovvero di altre voci, la cui cancellazione non è stata mai richiesta. L'assenza di tali elementi probatori corrobora ulteriormente il rigetto della domanda risarcitoria».
L'appellante ritiene tale decisione errata e ripropone le richieste di prova tese a dimostrare che per effetto della segnalazione, che dopo il fallimento ha avviato una diversa attività imprenditoriale sotto forma di impresa individuale, non ha potuto accedere ad alcuni finanziamenti.
Si legge nell'atto di appello: “In particolare, l'odierno appellante, a causa della persistente segnalazione a suo carico nella CR, si vedeva rifiutata la richiesta di finanziamento per 10.000,00 euro sia dalla Chianti Banca che dalla Banca Alta
Toscana. Il si vedeva altresì rifiutata la richiesta di accesso al credito per i T_
25.000 euro garantiti dallo Stato come previsto dal c.d. Decreto Liquidità (DL 23 del 8.04.2020). Si ricorda infatti che il requisito per accedere a tale credito era
l'assenza di segnalazione in Centrale Rischi. Non solo, il sig. ha Parte_1 domandato nel mese di giugno 2020 l'apertura di un castelletto/fido di €
50.000,00 che gli è stato rifiutato. E' in atti la corrispondenza con ”. Parte_2
Il presupposto da cui muove la censura, quindi, è che il danno derivante dall'impossibilità di accedere a detti finanziamenti sia la conseguenza del mantenimento di una segnalazione che avrebbe dovuto essere cancellata.
Per come si è visto, però, il debito non è divenuto interamente inesigibile per effetto del provvedimento di esdebitazione, ma solo per la quota eccedente alla percentuale di soddisfacimento dei creditori del medesimo grado.
Il comportamento che si sarebbe dovuto richiedere all'Istituto Finanziario, conseguentemente, era di rettifica della segnalazione, limitando l'ammontare del debito residuo. pagina 14 di 16 Il presupposto che viene indicato come causa del mancato ottenimento dei finanziamenti, pertanto, ovvero la presenza di segnalazioni, sarebbe rimasto anche laddove la banca avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi.
Dal momento che l'importo della segnalazione era comunque minimo, deve presumersi che la causa ostativa sia stata individuata nella sua semplice presenza, a prescindere dall'importo, per cui una eventuale rettifica ragionevolmente non avrebbe avuto alcuna incidenza.
Non vi è pertanto la prova del fatto che il comportamento illecito abbia determinato il danno invocato.
Né può affermarsi, come fa l'appellante, che il danno può essere ritenuto in re ipsa, derivando dalla lesione dell'immagine dell'imprenditore, essendo comunque l'attore tenuto a fornire elementi di prova, quanto meno presuntivi, dell'esistenza di tale pregiudizio, che nel caso in esame non sono stati forniti.
5. In considerazione del fatto che l'esistenza del fatto illecito è stata comunque accertata, essendo fondato uno dei motivi di appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.
Va però dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
sia in proprio che quale titolare della impresa individuale Autofficina T_
Service di Montini Juri, nei confronti di Controparte_1 costituita a mezzo della mandataria , avverso la sentenza n. CP_2
260/2023 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 19/04/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata per le diverse motivazioni di cui sopra;
pagina 15 di 16 2. Dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti;
3. Dichiara sussistenti a carico dell'appellante i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 5 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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